COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.3.2017
COM(2017) 58 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche
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Document 52017DC0058
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL regarding the mandatory labelling of the list of ingredients and the nutrition declaration of alcoholic beverages
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche
COM/2017/058 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.3.2017
COM(2017) 58 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche
1.Introduzione
2.Contesto storico
3.Quadro giuridico dell'UE sull'etichettatura delle bevande alcoliche
3.1.Regolamento (UE) n. 1169/2011
3.2.Altre disposizioni dell'UE relative all'etichettatura delle bevande alcoliche6
4.Legislazione degli Stati membri, situazione a livello internazionale e nei paesi terzi6
4.1.Stati membri6
4.2.Organizzazioni internazionali e paesi terzi7
5.Interessi e conoscenze dei consumatori7
6.Parti interessate9
7.Interventi richiesti12
7.1.Organizzazione mondiale della sanità12
7.2.Parlamento europeo e Consiglio12
7.3.Consultazione di esperti degli Stati membri da parte della Commissione12
8.Conclusioni13
1.Introduzione
La presente relazione risponde all'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 1 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ("il regolamento"). Tale disposizione esenta le bevande alcoliche che contengono più di 1,2 % di alcol in volume dall'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale e stabilisce che la Commissione dovrà elaborare una relazione intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione e dell'esigenza in tale contesto di proporre una definizione per gli "alcopop".
Il regolamento getta le basi per un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, garantendo che le etichette alimentari non siano ingannevoli e che i consumatori possano compiere scelte consapevoli. L'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale figurano tra le indicazioni principali che consentono di compiere tali scelte consapevoli.
Sebbene l'etichettatura nutrizionale possa rivestire un ruolo importante nella promozione di un consumo di alcol più moderato, la presente relazione esamina la questione dell'etichettatura dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche nell'ottica delle informazioni destinate ai consumatori sull'identità e sulle proprietà nutrizionali di un alimento.
La presente relazione si basa sulle posizioni in materia di etichettatura per le bevande alcoliche che le diverse parti interessate hanno espresso prima e dopo l'adozione del regolamento.
2.Contesto storico
Il regime specifico per le bevande alcoliche non deriva dal regolamento.
Per quanto concerne l'elenco degli ingredienti, la questione risale alla prima legislazione generale in materia di etichettatura 2 adottata a livello dell'UE, che stabiliva che "per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione", entro il 22 dicembre 1982, "le norme per l'etichettatura degli ingredienti".
La Commissione ha presentato proposte per far fronte a tale richiesta nel 1982 3 e nel 1992 4 ma il Consiglio non è riuscito a raggiungere un accordo su nessuna di esse. La Commissione ha quindi presentato una nuova proposta nel febbraio 1997 5 , che è stata infine iscritta all'ordine del giorno di un gruppo di lavoro del Consiglio nel dicembre 2002. Durante la riunione, la maggioranza degli Stati membri ha convenuto che l'etichettatura degli ingredienti per le bevande alcoliche dovrebbe essere più in linea con le norme generali rivedute in materia di etichettatura.
In seguito a tali dibattiti, sebbene le prescrizioni specifiche dell'UE 6 in materia di etichettatura degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze riguardassero anche le bevande alcoliche, non sono state introdotte norme generali per l'etichettatura degli ingredienti per le bevande alcoliche.
Secondo la proposta della Commissione del regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, le bevande alcoliche, compresi gli "alcopop" (miscele di bevande alcoliche, come ad esempio una bevanda analcolica miscelata a una spiritosa), erano soggette all'obbligo di etichettatura di un elenco degli ingredienti e di una dichiarazione nutrizionale, ad eccezione di birra, vino e bevande spiritose 7 . Su iniziativa del Parlamento europeo, tale deroga è stata estesa a tutte le bevande alcoliche e il regolamento adottato prevedeva che la Commissione trasmettesse la presente relazione.
3.Quadro giuridico dell'UE sull'etichettatura delle bevande alcoliche
3.1.Regolamento (UE) n. 1169/2011
Il regolamento mantiene l'elenco obbligatorio degli ingredienti 8 e introduce la dichiarazione nutrizionale obbligatoria (valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) a partire dal 16 dicembre 2016 9 . Tali disposizioni non si applicano alle bevande alcoliche.
Per quanto riguarda l'elenco degli ingredienti, analogamente alla legislazione precedente, l'articolo 21 relativo all'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze si applica alle bevande alcoliche. I consumatori sono quindi informati quando nelle bevande alcoliche è presente una sostanza o un prodotto, tra quelli figuranti come allergeni più diffusi nell'allegato II del regolamento (ad esempio i solfiti aggiunti nel vino). Altri ingredienti alimentari che non sono stati considerati dai colegislatori nella stesura dell'elenco delle sostanze che possono provocare reazioni allergiche in alcune categorie di consumatori non sono tuttavia inclusi nell'allegato II del regolamento e, a causa dell'assenza di un elenco degli ingredienti, non figurerebbero quindi sulle etichette delle bevande alcoliche. Sebbene non ci sia alcun obbligo di elencare gli ingredienti delle bevande alcoliche, gli operatori del settore alimentare possono fornire volontariamente le informazioni in questione ai consumatori. Tali informazioni, conformemente all'articolo 36 del regolamento, devono rispettare le disposizioni che disciplinano l'elencazione obbligatoria degli ingredienti.
L'articolo 41 del regolamento consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande alcoliche, in attesa dell'adozione di norme armonizzate dell'UE.
Per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale, il considerando 42 del regolamento incoraggia gli operatori del settore alimentare a fornire su base volontaria le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per alimenti quali le bevande alcoliche, per i quali dovrebbe essere data la possibilità di dichiarare solo alcuni elementi della dichiarazione nutrizionale. A tal fine, il regolamento prevede la possibilità che la dichiarazione nutrizionale volontaria per le bevande alcoliche si limiti al valore energetico.
L'allegato XIV del regolamento fornisce i coefficienti di conversione per il calcolo dell'energia. Il valore energetico dell'alcol deve essere calcolato utilizzando il coefficiente di conversione di 29 kJ/g, che corrisponde a 7 kcal/g.
All'articolo 9, lettera k), il regolamento richiede l'etichettatura del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, che è un'indicazione obbligatoria già richiesta nella normativa precedente 10 .
3.2.Altre disposizioni dell'UE relative all'etichettatura delle bevande alcoliche
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 11 fornisce un elenco esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini. Tale regolamento descrive le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzo tramite un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati.
Secondo la legislazione dell'UE sulle bevande spiritose 12 , se l'etichettatura di una bevanda spiritosa reca l'indicazione della materia prima impiegata per produrre l'alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale legislazione disciplina inoltre l'etichettatura del periodo di invecchiamento, del termine "assemblaggio" e delle indicazioni geografiche.
I vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli 13 devono rispettare le norme in materia di composizione e trasformazione e anche le particolari prescrizioni di etichettatura relative alla denominazione di vendita e alla natura dell'alcole, vale a dire alla materia prima impiegata per produrlo.
Le bevande alcoliche non possono recare indicazioni sulla salute e le uniche indicazioni nutrizionali ammesse sono quelle riguardanti un basso tenore alcolico e la riduzione del contenuto alcolico o energetico 14 . Quando vengono fornite tali indicazioni nutrizionali è necessaria la dichiarazione nutrizionale.
4.Legislazione degli Stati membri, situazione a livello internazionale e nei paesi terzi
4.1.Stati membri
Vengono di seguito riportate solo le iniziative legislative degli Stati membri che riguardano l'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale.
Alcuni Stati membri (Austria, Croazia, Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Lituania e Romania) hanno mantenuto o adottato disposizioni nazionali che impongono ulteriori prescrizioni di etichettatura degli ingredienti, o di determinati ingredienti, per alcune o tutte le bevande alcoliche.
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, l'Austria impone l'etichettatura della quantità di zucchero per alcuni prodotti vitivinicoli. Sebbene per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale il regolamento (UE) n. 1169/2011 non fornisca per le disposizioni nazionali la stessa flessibilità prevista per l'elenco degli ingredienti, la Romania 15 e l'Irlanda 16 hanno notificato, nel quadro della procedura di notifica stabilita dalla direttiva (UE) 2015/1535 17 , progetti legislativi che prevedono per le bevande alcoliche indicazioni di etichettatura nutrizionale specifiche.
4.2.Organizzazioni internazionali e paesi terzi
A livello internazionale la norma del Codex alimentarius per l'etichettatura degli alimenti preimballati 18 non esenta le bevande alcoliche dalla fornitura dell'elenco obbligatorio degli ingredienti.
Secondo le linee guida del Codex in materia di etichettatura nutrizionale 19 , la dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria, fatto salvo per il caso in cui le circostanze nazionali stabiliscono altrimenti. Per determinati alimenti tale obbligo potrebbe non applicarsi, ad esempio a fronte di una scarsa importanza nutrizionale o dietetica o di confezioni di piccole dimensioni.
In diversi paesi terzi quali Stati Uniti, Brasile, Canada, Cina, India, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Svizzera è obbligatorio fornire l'elenco degli ingredienti per determinate bevande alcoliche.
5.Interessi e conoscenze dei consumatori
Nel contesto di uno studio richiesto dalla Commissione relativo all'impatto delle informazioni alimentari sul processo decisionale dei consumatori 20 , è stato preso in esame il comportamento dei consumatori nei confronti delle informazioni relative alle bevande alcoliche. Dopo essere stati informati del contenuto energetico di bevande alcoliche come birra, vino e bevande spiritose, è stato chiesto a 2 031 partecipanti di otto Stati membri quali ritenevano essere le informazioni ideali sulle bevande alcoliche da ricevere in futuro; quasi la metà (49 %) dei partecipanti avrebbe voluto ricevere informazioni sul valore energetico delle bevande alcoliche e il 16 % ha espresso l'intenzione, sulla base di tali informazioni, di ridurre il proprio consumo di alcol.
Secondo uno studio 21 svolto nel 2014 e commissionato da un'associazione di produttori di birra, i consumatori hanno una limitata conoscenza delle informazioni sul valore nutrizionale e sugli ingredienti delle bevande alcoliche. Lo scopo dello studio era fornire una panoramica rappresentativa tramite il coinvolgimento di quasi 5 400 partecipanti in sei Stati membri. I risultati indicano che i consumatori hanno conoscenze carenti in merito al contenuto di grassi, calorie e carboidrati dei diversi tipi di bevande alcoliche considerate (birra, vino e bevande spiritose) e in merito ai vari ingredienti che possono essere utilizzati nella loro produzione. Come illustrato nel grafico 1, lo studio mostra inoltre che i consumatori sono molto interessati a ricevere per le bevande alcoliche le stesse informazioni sugli ingredienti e i valori nutrizionali che vengono attualmente fornite per gli altri alimenti e le altre bevande.
Grafico 1: interesse nel ricevere le stesse informazioni sugli ingredienti e sui valori nutrizionali per tutti gli alimenti e per tutte le bevande, a prescindere dal fatto che contengano alcol o meno
Fonte: GfK Belgium (2014)
Lo stesso studio ha inoltre fornito indicazioni sull'accesso alle informazioni non presenti sull'etichetta e sul loro utilizzo. È emerso che una percentuale compresa tra il 34 % e il 51 % dei partecipanti ha consultato tali informazioni occasionalmente, spesso o sempre (grafico 2).
Grafico 2: utilizzo di fonti non presenti sull'etichetta per accedere a informazioni sui valori nutrizionali e sugli ingredienti delle bevande alcoliche
Fonte: GfK Belgium (2014)
6.Parti interessate
I punti di vista dei diversi attori per quanto riguarda l'etichettatura delle bevande alcoliche sono indicati in un sondaggio 22 effettuato quando la Commissione ha presentato la proposta per un regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il sondaggio fornisce i punti di vista di produttori, rivenditori, autorità pubbliche e organizzazioni non governative.
Grafico 3: reazioni alla dichiarazione "Le etichette delle bevande alcoliche dovrebbero recare un elenco degli ingredienti e delle proprietà nutrizionali del prodotto"
Fonte: CRIOC (2007)
Dai tempi del sondaggio alcuni di questi punti di vista sono mutati.
I rappresentanti dei consumatori sostengono 23 che la discrepanza tra l'etichettatura delle bevande alcoliche e degli altri alimenti sia inaccettabile e che l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dovrebbero essere obbligatori per tutte le bevande alcoliche al fine di aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli su cosa e quanto bere.
Anche un'organizzazione europea di consumatori di birra ha richiesto l'obbligatorietà dell'elenco degli ingredienti per le bevande alcoliche 24 .
Le associazioni della sanità pubblica sono a favore dell'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale quale parte di una strategia complessiva volta a fornire informazioni ai consumatori e a educarli sull'alcol in quanto, secondo un gruppo di organizzazioni non governative e della sanità pubblica che sostengono la prevenzione e la riduzione dei danni legati al consumo di alcol in Europa 25 , i consumatori hanno il diritto di sapere quali ingredienti sono contenuti nelle bevande alcoliche che consumano. Cosa ancora più importante, dovrebbero essere fornite informazioni nutrizionali quali il contenuto energetico, per permettere ai consumatori di controllare meglio il loro regime alimentare e agevolare uno stile di vita sano.
Recentemente il punto di vista dell'industria sull'argomento è mutato in modo significativo. Mentre in passato gli operatori del settore alimentare si opponevano a qualsiasi ulteriore prescrizione di etichettatura, oggi la maggioranza di essi riconosce che i consumatori hanno il diritto di essere informati riguardo al contenuto di ciò che bevono e gli attori di diversi settori stanno sviluppando e realizzando una serie di iniziative volontarie indipendenti o concertate volte a fornire ai consumatori informazioni supplementari.
Secondo un'associazione che rappresenta i produttori di birra europei, i consumatori hanno il diritto di sapere cosa consumano. Tali produttori hanno organizzato un'iniziativa volontaria a livello europeo, la "European Beer Pledge" 26 , i cui membri si sono impegnati ad agire in modo concertato e tangibile per migliorare le informazioni disponibili ai consumatori fornendo, tra l'altro, informazioni nutrizionali sulle birre. Ritengono che siano gli operatori a dover scegliere se fornire o meno tali informazioni sull'etichetta o su altre piattaforme quali siti web o applicazioni per la lettura dei codici QR 27 , nel qual caso sull'etichetta della birra dovrebbe figurare un collegamento chiaro alle informazioni. Alcuni membri dell'organizzazione indicano già volontariamente sull'etichetta, o in altro modo, informazioni relative all'elenco degli ingredienti, alle calorie o alla dichiarazione nutrizionale completa (energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) 28 .
Il settore delle bevande spiritose ritiene che i consumatori trarrebbero vantaggio da informazioni più chiare e significative sul contenuto di ciò che bevono e che dovrebbero ricevere informazioni coerenti sul consumo responsabile di bevande spiritose per consentir loro di scegliere di adottare stili di vita più sani. Il settore è a favore della fornitura di informazioni mirate sul contenuto calorico ai consumatori. Tali informazioni potrebbero essere fornite attraverso mezzi diversi dall'indicazione sull'etichetta. Ciò potrebbe garantire l'accesso completo alle informazioni mediante modalità alternative più alla portata dei consumatori. Mentre alcuni produttori si sono impegnati a fornire tali informazioni sull'etichetta, molti produttori di bevande spiritose stanno già indicando il valore energetico sul loro sito web e attraverso i social media e altre piattaforme 29 e alcuni di loro si sono impegnati ad ampliare il contenuto di tali informazioni per fornire una dichiarazione nutrizionale completa 30 .
Il settore vitivinicolo ritiene che una dieta bilanciata sia l'elemento fondamentale per condurre uno stile di vita sano e che i consumatori dovrebbero scegliere con attenzione cosa bere e mangiare. Il settore è impegnato a fornire volontariamente ai consumatori le informazioni nutrizionali sulle calorie in modo adeguato al contesto, ed utilizza prevalentemente supporti diversi dall'etichetta 31 . Il settore ha avviato un'azione concertata e fornisce, su un sito web comune, informazioni sulle calorie per porzione e per categoria di vino 32 .
Una multinazionale che produce bevande spiritose, vino e birra si è impegnata a fornire ai consumatori una dichiarazione nutrizionale completa per porzione e per 100 ml di prodotto sull'etichetta e ad applicarla su tutte le bevande alcoliche di sua produzione. La nuova etichetta nutrizionale sulla confezione è già stata sviluppata sulla base di un sondaggio condotto in tutto il mondo per stabilire quali informazioni indicare e qual sia il modo migliore per farlo. Le modifiche verranno applicate progressivamente sulle confezioni al fine di commercializzare i primi prodotti con la nuova etichetta all'inizio del 2017 33 .
Alcuni di questi impegni 34 35 sono stati assunti anche nel contesto del Forum europeo "Alcol e salute", piattaforma in cui gli organismi attivi a livello europeo possono discutere, confrontare approcci e prendere iniziative per contrastare i danni legati al consumo di alcol.
È troppo presto per qualsiasi valutazione sull'impatto di queste ultime iniziative volontarie. Ci si può tuttavia aspettare che possano accrescere l'interesse dei consumatori verso una fornitura più sistematica dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale.
I produttori di bevande alcoliche sono generalmente dell'opinione che qualsiasi nuova prescrizione relativo all'etichettatura dovrebbe essere applicata in egual modo a tutti i tipi di bevande alcoliche 36 37 .
7.Interventi richiesti
7.1.Organizzazione mondiale della sanità
Secondo il piano d'azione europeo per ridurre il consumo nocivo di alcol 2012-2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità 38 , gli ingredienti importanti per la salute, compreso il contenuto calorico dovrebbero figurare sull'etichetta e, in generale, l'etichettatura delle bevande alcoliche dovrebbe essere uguale a quella degli altri alimenti per assicurare che i consumatori abbiano accesso a informazioni complete sulla composizione e sul contenuto dei prodotti e per proteggere la loro salute e i loro interessi. Nel settembre 2011 tale piano d'azione è stato approvato da 53 paesi, compresi gli Stati membri dell'UE, al Comitato regionale per l'Europa.
L'Organizzazione mondiale della sanità ritiene inoltre che il valore energetico sia il valore nutrizionale più importante da inserire nelle etichette.
7.2.Parlamento europeo e Consiglio
Nell'ambito di una risoluzione 39 adottata il 29 aprile 2015, il Parlamento europeo esorta la Commissione, tra l'altro, a presentare una proposta legislativa che preveda l'indicazione del contenuto calorico sulle etichette delle bevande alcoliche entro il 2016. Secondo la risoluzione, nonostante il regolamento (UE) n. 1169/2011 abbia esentato le bevande alcoliche dalla fornitura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale, è comunque necessaria un'informazione esaustiva sulle bevande alcoliche, data la natura dei rischi legati all'alcol.
Sono state rivolte alla Commissione anche numerose interrogazioni scritte sull'etichettatura delle bevande alcoliche, con le quali veniva chiesta l'elaborazione della presente relazione e che sottolineavano la mancanza di giustificazioni per le deroghe in vigore relative all'etichettatura dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale, richiedendo iniziative legislative volte a rafforzare le norme in materia di etichettatura delle bevande alcoliche.
Nelle conclusioni 40 adottate il 7 dicembre 2015, il Consiglio invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di introdurre un obbligo di etichettatura degli ingredienti e di dichiarazione nutrizionale, in particolare in merito al valore energetico delle bevande alcoliche.
7.3.Consultazione di esperti degli Stati membri da parte della Commissione
Il 28 ottobre 2013, nel corso della fase preparatoria della relazione, è stata organizzata una riunione di un gruppo di lavoro della Commissione sul regolamento (UE) n. 1169/2011 per discutere delle tematiche oggetto della relazione con gli esperti degli Stati membri provenienti dalle autorità nazionali competenti; durante l'incontro è stato anche affrontato il tema della definizione degli "alcopop", che tendenzialmente sono prodotti alcolici/analcolici premiscelati. Molti esperti degli Stati membri ritengono ingiustificato e incoerente che nell'etichetta delle bevande analcoliche non debbano essere indicati gli ingredienti miscelati con alcol ma vadano indicati gli ingredienti di bevande analcoliche senza alcol. Analogamente non c'è nessuna giustificazione al fatto che una bibita analcolica debba essere provvista di una dichiarazione nutrizionale ma che tale dichiarazione non sia necessaria per la stessa bibita miscelata con una bevanda spiritosa.
Durante il dibattito è sembrato inoltre che la nozione di "alcopop" non fosse sempre pertinente a livello nazionale e che risultasse anche troppo vaga per giungere a una definizione costruttiva. È stato infine considerato che, a priori e sfatte salve le deroghe giustificate, tutte le bevande alcoliche, "alcopop" compresi, dovrebbero ricevere lo stesso trattamento per quanto concerne le indicazioni di etichettatura in esame.
8.Conclusioni
Secondo le norme vigenti l'indicazione dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche, a differenza di altri alimenti, non è obbligatoria. Considerato che a partire dal 13 dicembre 2016 la dichiarazione nutrizionale è diventata obbligatoria per la stragrande maggioranza degli alimenti preimballati, la situazione particolare delle bevande alcoliche è adesso ancora più rilevante.
I consumatori europei hanno un accesso limitato all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale, fatta eccezione per gli ingredienti che possono avere effetti allergenici.
Non solo il Parlamento europeo, ma anche l'Organizzazione mondiale della sanità e le organizzazioni della sanità pubblica e dei consumatori stanno ora chiedendo nuove norme di etichettatura per le bevande alcoliche, con particolare attenzione all'etichettatura del valore energetico. Gli esperti degli Stati membri hanno indicato alcune aspettative, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale e specificamente l'etichettatura obbligatoria del valore energetico.
I settori economici interessati hanno espresso in passato la loro opposizione a un sistema di etichettatura obbligatorio. Oggigiorno riconoscono il diritto dei consumatori a sapere cosa bevono. Su tali basi sono state sviluppate sempre più iniziative volontarie volte a fornire ai consumatori le informazioni sugli ingredienti, il valore energetico o la dichiarazione nutrizionale completa delle bevande alcoliche e a soddisfare le loro aspettative in termini di maggiori informazioni sulle bevande che consumano. Inizialmente tali informazioni volontarie erano accessibili soprattutto tramite le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma secondo quanto si apprende dal settore esse figurerebbero ora sempre più frequentemente sulle etichette.
Considerata l'assenza di azioni legali in tale ambito, alcuni Stati membri hanno adottato norme nazionali che impongono l'indicazione parziale degli ingredienti per determinate bevande alcoliche. Sebbene le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale siano pienamente armonizzate, alcuni Stati membri stanno anche comunicando misure nazionali concernenti la dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche. Tali iniziative nazionali contribuiscono ad aumentare il rischio di frammentazione del mercato.
L'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono indicazioni di fondamentale importanza per aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli e salutari. Le deroghe all'obbligo di fornitura dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per determinati alimenti riguardano principalmente i prodotti a base di un unico ingrediente, il cui nome è sufficiente a informare i consumatori sul loro contenuto, come ad esempio sale, frutta e verdura. Nel caso delle bevande alcoliche non è tuttavia possibile dare per scontato che i consumatori siano al corrente dei vari ingredienti utilizzati nel processo di produzione e del loro valore nutrizionale.
Sulla base delle informazioni esaminate, la Commissione non ha individuato ragioni oggettive che giustificherebbero l'assenza di informazioni nutrizionali e sugli ingredienti delle bevande alcoliche o un trattamento differenziato per alcune bevande alcoliche, quali ad esempio gli "alcopop". Per il momento la Commissione non ritiene che una definizione specifica per gli "alcopop" ai fini dell'etichettatura sia necessaria o apporti un chiaro valore aggiunto.
La presente relazione dimostra che il settore è sempre più preparato a rispondere alle aspettative dei consumatori che vogliono essere informati su ciò che bevono. Ciò è comprovato dall'aumento di iniziative volontarie indipendenti o concertate, sviluppate e realizzate dal settore, volte a fornire ai consumatori informazioni sull'elenco degli ingredienti, il valore energetico e/o la dichiarazione nutrizionale completa sull'etichetta o altrove. In particolar modo è da notare che un numero crescente di bevande alcoliche presenti nel mercato dell'UE recano già la dichiarazione nutrizionale completa.
Tenendo conto di tali recenti sviluppi, la Commissione ritiene che, come primo passo, dovrebbe essere consentito alle attuali iniziative volontarie di svilupparsi ulteriormente in modo da fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. La Commissione invita pertanto l'industria a rispondere alle aspettative dei consumatori e a presentare entro un anno dall'adozione della presente relazione una proposta di autoregolamentazione riguardante l'intero settore delle bevande alcoliche. La Commissione valuterà le proposte dell'industria.
Nel caso in cui dovesse considerare insoddisfacente l'approccio di autoregolamentazione proposto, la Commissione avvierà una valutazione d'impatto per esaminare le ulteriori opzioni disponibili: in linea con i principi di "Legiferare meglio" 41 tale valutazione d'impatto prenderebbe in considerazione opzioni normative e non normative, relative in particolare alla fornitura di informazioni sul valore energetico delle bevande alcoliche; la valutazione dovrebbe esaminare attentamente l'impatto delle diverse opzioni sul mercato interno, sui settori economici interessati, sulle esigenze dei consumatori e sul reale utilizzo delle informazioni nonché sul commercio internazionale.