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Document 52017AE6235
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the sales of goods, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council’ (COM(2017) 637 final)
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» [COM(2017) 637 final]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» [COM(2017) 637 final]
EESC 2017/06235
GU C 227 del 28.6.2018, p. 58–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 227/58 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»
[COM(2017) 637 final]
(2018/C 227/08)
Relatori: |
Christophe LEFÈVRE Jorge PEGADO LIZ Lech PILAWSKI |
Consultazione |
Consiglio, 17.11.2017 Parlamento europeo, 13.11.2017 |
Base giuridica |
Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
Sezione competente |
Mercato unico, produzione e consumo |
Adozione in sessione plenaria |
15.2.2018 |
Sessione plenaria n. |
532 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
160/5/13 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Le differenze esistenti in materia diritto dei contratti tra i vari Stati membri non incoraggiano i consumatori ad acquistare in altri paesi dell’UE. |
1.2. |
D’altro canto, la fiducia degli imprenditori nelle vendite transfrontaliere non è ancora migliorata. Secondo l’ultima indagine a livello di UE, il 58 % di tutti i dettaglianti esprime fiducia nella vendita online, e tuttavia, solo il 28 % si sente sicuro quando vende online in altri paesi dell’UE (1). |
1.3. |
Le posizioni adottate sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio sulle proposte presentate dalla Commissione nel 2015 (2) per quanto riguarda la vendita di beni online e di persona dimostrano che, come sottolineato dal CESE nel suo parere riguardante tali proposte (3), le norme applicabili alla vendita di beni dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal canale di vendita. |
1.4. |
Il CESE si compiace quindi che la proposta di direttiva modificata in oggetto estenda il campo di applicazione della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online al fine di farvi rientrare la vendita «faccia a faccia». |
1.5. |
Il CESE invita tuttavia la Commissione a tenere conto, nella sua proposta, di una serie di raccomandazioni, ossia:
|
1.6. |
Infine, il CESE invita la Commissione a tenere conto delle osservazioni contenute nel presente parere. |
2. Oggetto e antecedenti della proposta modificata di direttiva
2.1. Oggetto della proposta modificata di direttiva
2.1.1. |
La proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è intesa a estendere il campo di applicazione della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni al fine di farvi rientrare la vendita «faccia a faccia». |
2.1.2. |
La proposta dovrebbe facilitare progressi rapidi in un settore che è al centro delle strategie del mercato unico, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2016. |
2.1.3. |
La proposta modificata, che si applica a tutti i tipi di vendita, mira allo stesso obiettivo e vi contribuisce ancora di più di quelle precedenti (5) in quanto risponde alle incertezze e agli effetti negativi derivanti dalle differenze nazionali in materia di diritto dei contratti. |
2.1.4. |
La proposta riveduta integra ed è conforme a una serie di atti legislativi già in vigore nell’UE, a carattere orizzontale o settoriale (6), nonché di proposte legislative attualmente all’esame. |
2.2. Breve sintesi delle proposte di direttive precedenti (7)
2.2.1. |
Nelle sue proposte precedenti, la Commissione aveva giustificato la propria decisione di adottare due strumenti legislativi, affermando che la specificità del contenuto digitale avrebbe richiesto norme diverse da quelle applicabili agli altri prodotti. |
2.2.2. |
Con le due proposte, la Commissione intendeva conseguire cinque obiettivi:
|
2.2.3. |
Secondo la Commissione, le sue proposte creerebbero un equilibrio adeguato tra un elevato livello di tutela dei consumatori nell’UE e delle opportunità di affari nettamente incrementate. |
2.3. Il parere del CESE sulle proposte iniziali (8)
2.3.1. |
Nel suo parere del 27 aprile 2016 il CESE aveva criticato la scelta di due direttive invece di una. In tal modo, la Commissione prevedeva un trattamento differente per la vendita di beni online e offline, con una conseguente mancanza di leggibilità, per i consumatori e gli imprenditori, al momento del recepimento nazionale. |
2.3.2. |
Il CESE sottolineava inoltre la mancanza di risposta a una serie di questioni che considerava essenziale armonizzare: la capacità dei minori di concludere contratti in ambito digitale, la definizione di categorie di clausole abusive specifiche per i contratti online (non previste dalla direttiva 93/13/CEE), la recente prassi del pulsante «paga ora» (pay now) e l’inclusione di una clausola tipo sulla coregolamentazione. |
2.3.3. |
Infine, il CESE ha ricordato che i suoi pareri sui diritti dei consumatori in ambito digitale sono stati tutti improntati all’orientamento fondamentale secondo cui i diritti riconosciuti nell’ambito di una vendita fisica faccia a faccia devono essere coerenti con il quadro della vendita online o a distanza, indipendentemente dalla forma della transazione digitale, e questo sempre al fine di rafforzare tali diritti e non di indebolirli. |
2.3.4. |
Le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio nel corso dei dibattiti su queste proposte hanno confermato il punto di vista del CESE sulla necessità di evitare la frammentazione giuridica. |
3. Osservazioni generali
3.1. |
La proposta modificata della Commissione presenta una serie di proposte e di opzioni in linea con i precedenti pareri del CESE, come la già citata opzione di un regime unico per la vendita di beni online e offline. |
3.2. |
Anche altre modifiche introdotte dalla nuova proposta meritano l’approvazione del CESE, in particolare:
|
3.3. |
Al contrario, il CESE ritiene che la possibilità, prevista all’articolo 18 della proposta, di derogare al carattere imperativo della direttiva mediante semplice accordo tra le parti contraenti, dovrebbe sussistere soltanto se l’accordo in questione consente di garantire una protezione effettiva e l’autonomia di decisione del consumatore. |
3.4. |
Inoltre, il CESE ritiene che la proposta modificata dovrebbe:
|
4. Osservazioni particolari
4.1. Articolo 1
4.1.1. |
Il CESE chiede di conoscere i motivi dell’esclusione di cui al paragrafo 4 concernente i contratti di vendita di beni di seconda mano acquistati all’asta quando il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente alla vendita. |
4.2. Articolo 9
4.2.1. |
Il CESE richiama le osservazioni formulate nel precedente parere (12), tenendo presente che con questa proposta, e limitando i diritti dei consumatori inizialmente al solo diritto di riparazione o di sostituzione, in alcuni Stati membri tali diritti saranno meno tutelati rispetto i regimi attualmente in vigore. |
4.2.2. |
Le disposizioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e d), subordinano inoltre l’applicazione di tale regime a concetti indeterminati. L’espressione «impossibile», infatti, è a discrezione del venditore, e sarebbe pertanto opportuno sostituire questo termine con «tecnologicamente impossibile». |
4.3. Articolo 10
4.3.1. |
Il CESE raccomanda di sottoporre l’eccezione di cui al paragrafo 1 alle stesse condizioni già illustrate nel precedente punto 3.3. |
4.4. Articolo 11
4.4.1. |
Il CESE ribadisce ancora una volta che il diritto alla riparazione o sostituzione è limitato dalla facoltà, che spetta al venditore, di valutare se in una determinata situazione individuale e concreta l’esercizio di uno di tali diritti gli imponga costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze. |
4.5. Articolo 13
4.5.1. |
Il CESE reputa opportuno chiarire l’articolazione e le disposizioni riguardanti il termine di 14 giorni per la restituzione e il rimborso. |
4.5.2. |
Il CESE si chiede se la disposizione di cui al paragrafo 3, lettera (d), di questo articolo si applichi solo, come sembra evidente, ai casi di perdita e distruzione del bene. |
4.6. Articolo 14
4.6.1. |
Il CESE chiede di mantenere il periodo di garanzia più lungo esistente in alcuni Stati membri, in quanto, in caso contrario, ciò rappresenterebbe un passo indietro per i diritti dei consumatori in tali paesi. |
Bruxelles, 15 febbraio 2018.
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
(1) Secondo l’analisi effettuata nel quadro del controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing dell’UE, il 46 % dei dettaglianti che utilizzano i canali di vendita a distanza ritiene che i costi connessi al rispetto dei vari principi di protezione dei consumatori e del diritto dei contratti costituiscano uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere. Per il 72 % dei consumatori, le differenze in materia di diritto dei consumatori in caso di prodotti difettosi sono molto importanti al momento di prendere decisioni riguardanti gli acquisti «faccia a faccia» in un altro paese dell’UE.
(2) COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final.
(3) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.
(4) COM(2015) 635 final.
(5) COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final. Parere del CESE GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.
(6) Cfr. in particolare la direttiva 2011/83/UE e i regolamenti (UE) n. 1215/2012 e (CE) n. 593/2008.
(7) COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final.
(8) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.
(9) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57, punto 4.2.5.4.
(10) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57, punto 4.2.5.7.
(11) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57, punto 4.2.5.7.
(12) GU C 264 del 20.7.2017, pag. 57.