COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.12.2016
COM(2016) 781 final
2016/0386(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
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Document 52016PC0781
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
COM/2016/0781 final - 2016/0386 (NLE)
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.12.2016
COM(2016) 781 final
2016/0386(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Motivazione e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, è inteso a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante a tale riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca.
Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2017, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero.
Contesto generale
Gli stock del Mar Nero sfruttati dalla Bulgaria e dalla Romania sono condivisi con paesi terzi come la Turchia, l'Ucraina, la Georgia e la Federazione russa. Tuttavia non esistono totali ammissibili di catture (TAC) decisi a livello regionale tra paesi UE e paesi non-UE. Ogni anno, a partire dal 2008, l'Unione europea ha provveduto alla fissazione di contingenti autonomi per gli stock di rombo chiodato e di spratto per contribuire all'applicazione delle norme della PCP.
La pesca dello spratto riveste notevole importanza socioeconomica per i paesi che si affacciano sul Mar Nero. Secondo la valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativa al Mar Nero per il periodo 2015-2016, le catture di spratto effettuate nel Mar Nero da paesi dell'UE rappresentavano il 4% nel 2014, il 14% nel 2013 e il 9% nel 2012 degli sbarchi ufficialmente registrati. Dal verbale della sessione del 2016 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) risulta che lo stock di spratto del Mar Nero è sfruttato in modo sostenibile.
La pesca del rombo chiodato riveste notevole importanza socioeconomica per i paesi che si affacciano sul Mar Nero. Secondo la valutazione dello CSTEP relativa al Mar Nero per il periodo 2015-2016, lo stock di rombo chiodato è gravemente depauperato. Dal verbale della sessione del 2016 della CGPM risulta che lo stock di rombo chiodato del Mar Nero è sovrasfruttato e continua a essere sottoposto a pressione eccessiva. Le catture di rombo chiodato effettuate nel Mar Nero da paesi dell'UE rappresentavano il 7% nel 2014, il 5,5% nel 2013 e il 4,6% nel 2012 degli sbarchi ufficialmente registrati; a queste vanno aggiunte le catture stimate della pesca INN. Per questo motivo la creazione di un programma internazionale di ricostituzione del rombo chiodato in tutto il Mar Nero è stata negli ultimi anni una delle priorità della Commissione. Un passo avanti in questa direzione è stato compiuto nella sessione annuale della CGPM del 2015, che ha approvato le misure proposte dall'UE per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN del rombo chiodato nel Mar Nero 1 , e in quella del 2016, in cui è stata adottata la proposta dell'UE riguardante il monitoraggio scientifico, la gestione e il controllo della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero 2 .
La ripartizione delle catture tra paesi rivieraschi è stata drasticamente modificata dalla recente integrazione della Crimea nella Federazione russa, che ha portato alla ridefinizione della ZEE nel Mar Nero.
La comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2016 (COM(2015) 239 final) delinea il contesto della proposta.
Quest'anno non è stato possibile procedere alla raccolta dati a causa dell'indisponibilità dei dati provenienti da fonti esterne all'Unione. Pertanto il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2017 non sarà formulato dallo CSTEP nella sessione prevista per il mese di settembre 2016, che per tale motivo è stata rinviata a una data da destinarsi. Il parere scientifico di cui si dispone in questa fase corrisponde alle valutazioni degli stock effettuate lo scorso anno dallo CSTEP e nel marzo 2016 dal gruppo di lavoro sulla valutazione degli stock della CGPM. Tenuto conto della situazione preoccupante del rombo chiodato, confermata dalla CGPM nel 2016, la diagnosi dello stato di questo stock rimane invariata: lo stock è sovrasfruttato.
Nel caso in cui pervengano nuovi pareri o informazioni da parte dello CSTEP o del gruppo di lavoro sulla valutazione degli stock della CGPM, la proposta dovrà essere aggiornata. La valutazione di questo gruppo di lavoro non sarà approvata dalla CGPM fino al secondo trimestre del 2017. Pertanto, le conclusioni formulate da questo gruppo possono avere valore indicativo ma non costituiscono un parere scientifico ufficiale consolidato.
Disposizioni vigenti nel settore della proposta
Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero 3 .
Oltre alle possibilità di pesca annuali, la proposta contiene le seguenti misure relative alla pesca nel Mar Nero:
–le taglie minime di conservazione e le dimensioni di maglia per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero sono stabilite dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto 4 ;
–la raccomandazione CGPM/37/2013/2 relativa alla definizione di un insieme di norme minime per la pesca del rombo chiodato con reti da posta ancorate e per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, adottata in occasione della 37a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) che si è tenuta a Spalato nel maggio 2013;
–la raccomandazione CGPM/39/2015/3 relativa alla definizione di un insieme di misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015;
–la raccomandazione CGPM/39/2015/4 relativa alla definizione di misure di gestione per lo spinarolo nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015;
–la raccomandazione CGPM/40/2016/6 relativa al monitoraggio scientifico, alla gestione e al controllo della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, adottata in occasione della 40a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a St. Julian nel maggio-giugno 2016.
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea
Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
Assunzione e uso di perizie
Principali organizzazioni/esperti consultati
L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione. I pareri più recenti e accurati al momento della discussione della proposta al Consiglio comprenderanno tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono proposti contingenti.
Il fine ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel nuovo regolamento di base della PCP, che all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione.
Consultazione dei portatori di interessi
La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2017. La base scientifica della proposta sarà fornita dallo CSTEP. Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili sul sito web della DG MARE.
Valutazione d'impatto
Sulla base dei pareri scientifici, le misure proposte manterranno invariate le possibilità di pesca in termini di quantitativi di cattura per i pescherecci dell'Unione nel Mar Nero. Il rischio di un impatto negativo sulla ricostituzione della popolazione dello stock è limitato da misure di controllo addizionali introdotte e attuate dalla Romania e dalla Bulgaria per conformarsi agli obblighi da esse contratti nel quadro dell'adozione del regolamento che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero.
La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.
A medio e lungo termine l'approccio proposto dovrebbe pertanto consentire di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito all'adeguamento dello sforzo di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Sintesi della misura proposta
La proposta fissa i limiti di cattura applicabili alle attività di pesca dell'Unione nel Mar Nero al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.
Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.
Principio di sussidiarietà
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
Principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente.
La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative ai modelli socioeconomici che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.
Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ELEMENTI FACOLTATIVI
Semplificazione
La proposta prosegue la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe a quelle contenute nel regolamento del 2016 sulle possibilità di pesca nel Mar Nero.
Clausola di riesame/revisione/temporaneità
La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2017 e non comprende pertanto una clausola di revisione.
Spiegazione dettagliata della proposta
La proposta stabilisce per il 2017 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici assegnate agli Stati membri operanti nel Mar Nero.
L'obbligo di sbarco per gli stock catturati in alcune attività di pesca è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2015. Nel Mar Nero, tali attività riguardano i piccoli pelagici e in particolare la pesca dello spratto, che è uno degli stock soggetti a contingenti nell'ambito del presente regolamento. A partire dal 1º gennaio 2017, l'obbligo di sbarco si applicherà a tutte le catture di specie che definiscono le attività di pesca nel Mar Nero.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, la proposta delle possibilità di pesca deve tenere conto non più del quantitativo sbarcato, ma di quello catturato, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali). I quantitativi proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2016.
Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica e gli impegni internazionali dell'Unione, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali delle possibilità di pesca sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.
In assenza di un TAC concordato dai paesi rivieraschi del Mar Nero, l'allegato della proposta di regolamento specifica i contingenti autonomi dell'UE assegnati agli Stati membri.
In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 5 , si propone che gli articoli 3 e 4 non si applichino agli stock oggetto del presente regolamento. Tuttavia, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli stock soggetti all'obbligo di sbarco si applica la flessibilità interannuale prevista in tale articolo.
2016/0386 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire ad ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
(4)Le possibilità di pesca devono essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
(5)Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.
(6)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 7 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
(7)A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 8 , è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
(8)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(9)Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per alcuni stock ittici nel Mar Nero.
a) Rombo chiodato (Psetta maxima)
b) Spratto (Sprattus sprattus).
Articolo 2
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)"CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
b)"Mar Nero": la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ;
c)"peschereccio": qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
d)"peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
e) "stock": una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
f)"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
g)"valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
CAPO II
Possibilità di pesca
Articolo 4
Assegnazione delle possibilità di pesca
I contingenti autonomi dell'UE per i pescherecci dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco
Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
CAPO III
Disposizioni finali
Articolo 7
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.12.2016
COM(2016) 781 final
ALLEGATO
della proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
ALLEGATO
della proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
POSSIBILITÀ DI PESCA APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE Nelle tabelle che seguono sono riportati i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.
Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.
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Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
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Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
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|
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
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|
|
Rombo chiodato |
Zona: |
Acque dell'Unione del Mar Nero |
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|
Psetta maxima |
(TUR/F3742C) |
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Bulgaria |
43,2 |
Parere analitico sullo stock Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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|
Romania |
43,2 |
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|
Unione |
86,4 |
(1) |
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|
TAC |
Non pertinente/
|
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|
_________ |
||||||||||||||
|
(1) Dal 15 aprile al 15 giugno 2017 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita. |
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|
Specie: |
Spratto |
Zona: |
Acque dell'Unione del Mar Nero |
|||||||||||
|
Sprattus sprattus |
(SPR/F3742C) |
|||||||||||||
|
Bulgaria |
8 032,5 |
Parere analitico sullo stock Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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|
Romania |
3 442,5 |
|||||||||||||
|
Unione |
11 475 |
|||||||||||||
|
TAC |
Non pertinente/ Non concordato |
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