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Document 52016PC0779

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione in seno al gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato

COM/2016/0779 final - 2016/0385 (NLE)

Bruxelles, 8.12.2016

COM(2016) 779 final

2016/0385(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione in seno al gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo") è un "gentlemen's agreement" tra l'Australia, il Canada, l'Unione europea, il Giappone, la (Repubblica di) Corea, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti. Il Brasile, pur non essendo membro dell'OCSE, partecipa all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili, che è parte integrante dell'accordo.

L'obiettivo principale dell'accordo è fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, esso mira a creare condizioni di parità che favoriscano la concorrenza sulla base del prezzo e della qualità dei beni esportati anziché dei termini finanziari offerti. Esso intende inoltre eliminare gli aiuti e le distorsioni del commercio correlati ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

L'accordo, entrato in vigore nel 1978, si fonda sull'accordo informale ("Consensus") in materia di crediti all'esportazione stipulato tra alcuni membri dell'OCSE nel 1976. Prima di allora, l'assenza di regole incoraggiava la concorrenza tra governi per l'offerta dei termini finanziari più attraenti a sostegno degli esportatori che cercavano di aggiudicarsi contratti commerciali, situazione che si traduceva in aiuti finanziari e potenziali distorsioni del commercio. L'accordo stabilisce limiti per i termini e le condizioni dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e per la concessione di aiuti legati. Esso viene aggiornato regolarmente tenendo conto, tra l'altro, degli sviluppi politici e dell'evoluzione dei mercati finanziari globali.

Gli orientamenti sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark (parametri di riferimento) di mercato costituiscono un riferimento per la determinazione del premio nelle operazioni in cui intervengono debitori dei paesi della categoria 0 e dei paesi ad alto reddito dell'OCSE e della zona euro. Gli attuali orientamenti dell'accordo sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato sono stati stabiliti nell'ambito del pacchetto Malzkuhn-Drysdale, entrato in vigore nel settembre 2011. Sebbene gli attuali orientamenti offrano un quadro per prevenire la sottoquotazione (undercutting) dei prezzi applicati sul mercato privato, il margine di interpretazione e l'emergere di prassi difformi tra i partecipanti all'accordo rimangono significativi. La proposta presentata dal segretariato dell'OCSE, la proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, fornirà orientamenti più chiari e pertanto promuoverà condizioni di maggiore parità all'interno dell'OCSE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Se approvata, la proposta sostituirà gli attuali orientamenti dell'accordo sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, rispettandone al contempo la struttura attuale.

La decisione di approvazione sarà adottata dal gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La posizione dell'Unione europea sarà espressa dalla Commissione.

È probabile che i partecipanti all'accordo OCSE approvino la proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato nel corso della riunione ordinaria di metà novembre 2016 o tramite una procedura scritta in stretto collegamento con la riunione e che adottino le necessarie modifiche dell'accordo OCSE con l'obiettivo di attuare le nuove norme entro il 1° febbraio 2017. Dato che i negoziati sono stati completati con successo e la proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato è stata presentata per l'approvazione, è di fondamentale importanza che l'Unione europea possa formalizzare la sua approvazione dell'attuale proposta relativa alla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato e delle modifiche dell'accordo OCSE.

La nuova versione dell'accordo sarà integrata nell'acquis dell'UE mediante un atto delegato. L'accordo OCSE, compresi i suoi allegati e le sue modifiche, ha effetti giuridici nell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'accordo OCSE è un "gentlemen's agreement" tra l'UE e gli altri otto partecipanti (Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Norvegia, Svizzera, Nuova Zelanda e Australia). L'accordo, compresi i suoi allegati e le sue successive modifiche, è integrato nella legislazione dell'UE in virtù degli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Di conseguenza l'accordo, compresi i suoi allegati e le sue modifiche, ha effetto giuridico ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE (cfr. sentenza della Corte del 7 ottobre 2014, causa C-399/12 - Germania/Consiglio (OIV), punto 63). L'obiettivo dell'accordo, come stabilito al suo articolo 1, è in sostanza fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e promuovere condizioni di parità e una concorrenza leale tra gli esportatori su scala mondiale, in modo da agevolare e regolamentare il commercio internazionale, in particolare la politica di esportazione, ai sensi dell'articolo 207 del TFUE. Per tale motivo, per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea tra i partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, è necessario adottare una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'accordo OCSE fa parte della politica commerciale degli Stati membri, che è di competenza esclusiva dell'Unione europea. 

Proporzionalità

Non pertinente.

Scelta dell'atto giuridico

Non pertinente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

In relazione alla presente proposta non è stata realizzata nessuna valutazione d'impatto, in quanto le modifiche proposte costituiscono il proseguimento di una politica di lunga data dell'UE sui crediti all'esportazione e sono recepite nel diritto dell'UE mediante atti delegati dopo ogni modifica annuale dell'accordo. Il contenuto della proposta è stato approvato dal gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio nella riunione del 31.5.2016.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio si limita alle spese amministrative.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta - Sintesi delle modifiche proposte dell'accordo OCSE e raccomandazione sulla posizione dell'Unione europea

Proposta

La proposta è allegata alla decisione del Consiglio.

Posizione raccomandata: 

sostegno alla proposta.

2016/0385 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione in seno al gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Un quadro internazionale per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione è essenziale per creare condizioni di parità a livello globale e per agevolare il commercio internazionale. Tale quadro deve essere periodicamente aggiornato, come nella proposta di aggiornamento delle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark (parametri di riferimento) di mercato attualmente in fase di discussione tra i partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo OCSE").

(2)Nell'ambito del gruppo di lavoro dell'OCSE sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito si sono svolte ampie discussioni riguardanti le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato.

(3)L'adozione delle modifiche dell'accordo OCSE per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato è prevista per il 1° febbraio 2017.

(5)L'accordo OCSE, compresi i suoi allegati e le sue modifiche, ha effetti giuridici nell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 . L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".

(6)È pertanto necessario, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione per quanto riguarda le modifiche dell'accordo OCSE.

(7)I rappresentanti dell'Unione in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione dovrebbero approvare una modifica dell'accordo OCSE basata sui principali orientamenti della proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, allegata alla presente decisione. Ciò può comprendere l'approvazione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio, di modifiche di singoli punti che non alterino i principali orientamenti.

(8)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è sostenere e adottare i principali orientamenti della proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, allegata alla presente decisione.

Articolo 2

Possono essere approvate dai rappresentanti dell'Unione in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio, modifiche di singoli punti che non alterino i principali orientamenti della proposta allegata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
Top

Bruxelles, 8.12.2016

COM(2016) 779 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione dell'Unione in seno al gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato


ALLEGATO

PROPOSTA

24.TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

I partecipanti addebitano un importo non inferiore al tasso di premio minimo (Minimum Premium Rate - MPR) applicabile per il rischio di credito.

a)L'MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:

la classificazione del rischio paese applicabile,

il periodo di rischio (Horizon of Risk - HOR),

la categoria selezionata del rischio acquirente del debitore,

la percentuale di copertura del rischio politico e commerciale e la qualità del prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all'esportazione,

le tecniche di mitigazione del rischio paese eventualmente applicate e

i miglioramenti del credito per il rischio acquirente eventualmente applicati.

b)Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso al primo prelievo del credito. Una spiegazione sul metodo di calcolo degli MPR, comprendente la formula matematica adottata, è riportata nell'allegato IX.

c)A prescindere dal paese di destinazione, i tassi di premio applicati dai partecipanti per le operazioni cui si applicano i benchmark (parametri di riferimento) di mercato, ossia in cui intervengono debitori/garanti (enti di rischio di credito) di paesi della categoria 0 e di paesi ad alto reddito dell'OCSE e della zona euro 1 , sono stabiliti caso per caso. Al fine di garantire che i tassi di premio applicati alle operazioni in cui intervengono debitori, e se del caso garanti, di tali paesi non siano inferiori a quelli proposti sul mercato privato, i partecipanti rispettano le seguenti procedure, impiegando le convenzioni riconosciute per tradurre il pertinente prezzo di riferimento in premio:

1.qualora un partecipante fornisca sostegno pubblico nell'ambito di un pacchetto di prestiti sindacati strutturato come operazione garantita da attività 2 o come operazione di finanziamento di progetti 3 , il costo onnicomprensivo della quota che beneficia di sostegno pubblico non è inferiore al costo onnicomprensivo addebitato dal partecipante o dai partecipanti al sindacato del mercato commerciale o, rispettivamente, il premio addebitato non è inferiore a quello applicato dal partecipante o dai partecipanti del mercato commerciale. Un pacchetto di prestiti sindacati per configurarsi come tale deve rispettare le seguenti condizioni:

almeno il 25 % 4  del prestito sindacato è costituito da prestiti/garanzie del mercato commerciale, senza alcun sostegno bilaterale o multilaterale (ad esempio di ECA, DFI, IFI o MDB) 5 , e tutte le parti del finanziamento beneficiano di pari condizioni e termini finanziari, compreso il pacchetto di garanzia, e

le condizioni e i termini finanziari dell'operazione sono pienamente conformi all'accordo, quale modificato dalle presenti disposizioni relative alla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato nelle operazioni inerenti a prestiti sindacati;

2.per tutte le altre operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, si applicano le seguenti procedure:

tenendo conto delle informazioni di mercato disponibili e delle caratteristiche dell'operazione in oggetto, i partecipanti determinano il tasso di premio da applicare effettuando un confronto con uno o più benchmark di mercato di cui all'allegato X, scegliendo i benchmark ritenuti più adeguati per la specifica operazione,

nel determinare il tasso di premio, un partecipante determina il rating del rischio per il debitore, compresa l'eventuale assegnazione di un rating da parte di un'agenzia di rating del credito (CRA) accreditata 6 . Un partecipante può stabilire un rating a un gradino superiore (nella scala della CRA accreditata) rispetto a quello assegnato dalla CRA accreditata 7 . Se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, la classificazione del rischio non può superare il rating assegnato dalla CRA (ossia essere più favorevole rispetto ad esso) al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante di oltre due gradini. Qualora un partecipante assegni al debitore/garante un rating migliore rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata o, se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, qualora un partecipante assegni a un'operazione un rating pari a CC2 o superiore, o una lettera di rating del credito equivalente ad AAA fino ad A-, o pari o più favorevole rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante, il partecipante procede a una notifica preventiva in conformità dell'articolo 48,

fatte salve le disposizioni precedenti, i partecipanti applicano un tasso di premio non inferiore al premio corrispondente determinato dal modello Through the Cycle Market Benchmark (TCMB), sulla base della classificazione del rischio e della durata dell'operazione, a meno che il benchmark di mercato sia derivato da i) un'obbligazione sul mercato secondario o da ii) un credit default swap (CDS) a denominazione specifica o di un ente collegato. Un partecipante che applichi un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello TCMB, sulla base di un rating assegnato da una CRA accreditata al benchmark di mercato a denominazione specifica 8 , procede a una notifica preventiva in conformità dell'articolo 48.

d)I paesi a "rischio più elevato" della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a supplementi di premio sugli MPR stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che eroga il sostegno pubblico.

e)Per calcolare l'MPR relativo a un'operazione la classificazione del rischio paese applicabile è quella del paese del debitore e la classificazione del rischio acquirente applicabile è quella del debitore 9 , a meno che:

un soggetto terzo, solvibile rispetto all'entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull'intero obbligo di rimborso del debito e per l'intera durata del credito. In caso di garanzia di terzi, un partecipante può scegliere di applicare la classificazione del rischio paese del paese del garante e la categoria di rischio acquirente del garante 10 , oppure

un'istituzione multilaterale o regionale, quale definita all'articolo 28, svolga il ruolo di mutuatario o di garante dell'operazione, nel qual caso la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili possono essere quelle della specifica istituzione multilaterale o regionale interessata.

f)Le condizioni e i criteri relativi all'applicazione di una garanzia di terzi nei casi descritti alla lettera e), primo e secondo trattino, di cui sopra sono riportati nell'allegato XI.

g)Il dato relativo all'HOR utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l'intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di ammortamento, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all'esportazione con piani di ammortamento non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato applicando la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25)/0,5.

h)Il partecipante che decide di applicare un MPR associato a un garante terzo di un paese diverso da quello del debitore procede a una notifica preventiva conformemente all'articolo 47. Il partecipante che decide di applicare un MPR associato a un'istituzione multilaterale o regionale che agisce come garante procede a una notifica preventiva conformemente all'articolo 48.

25.CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

I paesi, ad eccezione di quelli ad alto reddito dell'OCSE e della zona euro, sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).

a)Il rischio paese comprende cinque elementi:

moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo del debitore/garante o dall'organismo di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso,

eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino al di fuori del paese del partecipante autore della notifica, o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati al di fuori del paese del partecipante autore della notifica, che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito,

disposizioni giuridiche adottate nel paese del debitore/garante che conferiscano efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in valuta locale sebbene, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprano più l'importo del debito alla data di trasferimento dei fondi,

ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito, e

casi di forza maggiore che si verifichino al di fuori del paese del partecipante autore della notifica, ossia guerre (comprese le guerre civili), espropriazioni, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e incidenti nucleari.

b)Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7 ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile. Il rischio di credito associato alle operazioni nei paesi della categoria 0 è prevalentemente connesso al rischio del debitore/garante.

c)La classificazione dei paesi 11 è realizzata applicando il metodo di classificazione del rischio paese, che comprende i seguenti elementi:

il modello di valutazione del rischio paese ("il modello"), da cui si ottiene una valutazione quantitativa del rischio paese basata, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza di pagamento dei partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica. Il metodo del modello comporta diverse operazioni successive, in particolare la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio nonché la combinazione e la ponderazione flessibile dei gruppi di indicatori di rischio,

la valutazione qualitativa dei risultati del modello, effettuata individualmente per ciascun paese al fine di integrare il rischio politico e/o altri fattori di rischio non presi in considerazione, o considerati solo in parte, dal modello. Ove opportuno, questo esame può dar luogo a un adeguamento della classificazione quantitativa del modello per rispecchiare la valutazione finale del rischio di credito del paese.

d)Le classificazioni del rischio paese sono monitorate su base continuativa e riesaminate almeno una volta l'anno. Il segretariato comunica immediatamente i cambiamenti derivanti dall'applicazione del metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuta riclassificazione da parte del segretariato i partecipanti applicano tassi di premio a un livello pari o superiore all'MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese.

e)Le classificazioni del rischio paese vengono rese pubbliche dal segretariato.

26.VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO

a)Per tutti i paesi classificati applicando il metodo di classificazione del rischio paese di cui all'articolo 25, lettera d), il rischio sovrano viene valutato allo scopo di individuare, in via eccezionale, i soggetti sovrani:

che non corrispondono al debitore a più basso rischio nel paese, e

il cui rischio di credito è notevolmente più elevato del rischio paese.

b)Per l'individuazione dei soggetti sovrani che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) di cui sopra si applica il metodo di valutazione del rischio sovrano elaborato e concordato dai partecipanti.

c)L'elenco dei soggetti sovrani che risultano soddisfare i criteri di cui alla lettera a) di cui sopra è monitorato su base continuativa e riesaminato almeno una volta l'anno. Il segretariato comunica immediatamente i cambiamenti derivanti dall'applicazione del metodo di valutazione del rischio sovrano.

d)L'elenco dei soggetti sovrani individuati conformemente alla lettera b) di cui sopra viene reso pubblico dal segretariato.

27.CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE

I debitori e, se del caso, i garanti dei paesi classificati in una categoria di rischio paese da 1 a 7 sono classificati in una delle categorie di rischio acquirente stabilite per il paese del debitore/garante 12 . La matrice delle categorie di rischio acquirente in cui si classificano i debitori e i garanti è riportata nell'allegato IX. Le descrizioni qualitative delle categorie di rischio acquirente sono riportate nell'allegato XII.

a)La classificazione del rischio acquirente si basa sul rating del debito di primo rango non garantito del debitore/garante come determinato dal partecipante.

b)In deroga alla lettera a) di cui sopra, le operazioni che beneficiano di un sostegno secondo le condizioni e i termini dell'allegato VII e le operazioni il cui valore creditizio non supera i 5 milioni di DSP possono essere classificate in base all'operazione, vale a dire dopo l'eventuale applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente; tali operazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, non possono tuttavia beneficiare di sconti per l'applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente.

c)I debitori e i garanti sovrani sono classificati nella categoria di rischio acquirente SOV/CC0.

d)In via eccezionale, i debitori e i garanti non sovrani possono essere classificati nella categoria di rischio acquirente corrispondente a "migliore del rischio sovrano" ("better than sovereign" - SOV+) 13 se:

il debitore/garante dispone di un rating del debito in valuta estera assegnatogli da una CRA accreditata migliore rispetto al rating in valuta estera (assegnato dalla stessa CRA) del rispettivo soggetto sovrano, oppure

il debitore/garante è di un paese in cui il rischio sovrano risulta molto più elevato del rischio paese.

e)I partecipanti notificano in via preventiva, conformemente all'articolo 48, le operazioni:

con un debitore/garante non sovrano per il quale il premio addebitato è inferiore a quello stabilito dalla categoria di rischio acquirente CC1, vale a dire CC0 o SOV+,

con un debitore/garante non sovrano il cui valore creditizio è superiore a 5 milioni di DSP quando un partecipante fornisce un rating del rischio acquirente per un debitore/garante non sovrano che ha ricevuto un rating da una CRA accreditata e il rating del rischio acquirente risulta migliore di quello assegnato dalla CRA accreditata 14 .

e)In caso di concorrenza per un'operazione specifica, in occasione della quale il debitore/garante sia stato classificato dai diversi partecipanti in differenti categorie di rischio acquirente, i partecipanti cercano di giungere a una classificazione comune. Se non viene raggiunto un accordo su una classificazione comune, ai partecipanti che hanno classificato il debitore/garante in una categoria di rischio acquirente più alta non è fatto divieto di applicare la classificazione del rischio acquirente più bassa.

28.CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

Le istituzioni multilaterali e regionali sono classificate in una delle otto categorie di rischio paese (da 0 a 7) 15 e, se del caso, sottoposte a riesame; le relative classificazioni applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.

29.PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti di credito all'esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come stabilito nell'allegato IX. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell'esportatore (ossia neutralizzare l'effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all'esportatore/istituto finanziario).

a)La qualità di un prodotto di credito all'esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso (assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto) e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell'offerta di copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte del debitore e la data alla quale l'assicuratore è tenuto a rimborsare l'esportatore/istituto finanziario) senza maggiorazione.

b)Tutti gli esistenti prodotti di credito all'esportazione offerti dai partecipanti sono classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:

prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio,

prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti, e

prodotto superiore, ossia garanzie.

30.TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

a)I partecipanti possono applicare le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, la cui applicazione specifica è stabilita nell'allegato XIII:

struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account),

finanziamento in valuta locale.

b)Il partecipante che applichi un MPR riflettente l'impiego di tecniche di mitigazione del rischio paese ne dà notifica preventiva a norma dell'articolo 47.

31.MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

a)I partecipanti possono applicare i seguenti miglioramenti del credito per il rischio acquirente, che permettono l'applicazione di un fattore di miglioramento del credito maggiore di 0:

cessione di proventi o crediti esigibili del contratto,

titoli garantiti da attività (asset based security),

titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security),

conto di garanzia (escrow account).

b)Le definizioni dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente e i fattori massimi di miglioramento del credito sono stabiliti nell'allegato XIII.

c)I miglioramenti del credito per il rischio acquirente possono essere utilizzati da soli o in combinazione con le seguenti limitazioni:

il fattore massimo di miglioramento del credito ottenibile mediante miglioramenti del credito per il rischio acquirente è 0,35,

i titoli garantiti da attività e i titoli di proprietà immobilizzati non possono essere utilizzati insieme per la stessa operazione,

qualora la classificazione del rischio paese applicabile sia stata migliorata mediante il ricorso a una struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo e un conto di garanzia in un paese terzo, non possono essere applicati miglioramenti del credito per il rischio acquirente.

d)Per operazioni che coinvolgono debitori cui si applicano le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, possono essere applicati i seguenti sconti al premio di rischio derivato da benchmark del mercato obbligazionario e CDS a denominazione specifica di primo rango non garantiti, o dal modello TCMB:

per i titoli garantiti da attività: uno sconto massimo del 15 %,

per i titoli di proprietà immobilizzati: uno sconto massimo del 10 %,

per i conti di garanzia (conti di riserva per il servizio del debito): uno sconto massimo del 10 %, e

per una combinazione di fattori di miglioramento del credito, in totale: uno sconto massimo del 25 %.

e)I partecipanti notificano in via preventiva, in conformità dell'articolo 48, le operazioni con un debitore/garante non sovrano avente un credito superiore a 5 milioni di DSP, i cui miglioramenti del credito per il rischio acquirente comportino l'applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0, o qualora in un'operazione cui si applicano i benchmark di mercato siano utilizzati miglioramenti del credito per il rischio acquirente che comportino la determinazione di prezzi al di sotto dell'MPR corrispondente basato sul TCMB.

32.RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI
PER IL RISCHIO DI CREDITO

a)Per valutare la congruità degli MPR e, ove necessario, per consentirne l'adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati strumenti di verifica del premio (premium feedback tools - PFT) per controllare e adeguare periodicamente gli MPR.

b)Con i PFT si valuta la congruità degli MPR, sia in termini di esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all'esportazione sia di informazioni del mercato privato sulla determinazione di un prezzo per il rischio di credito.

c)Entro il 31 dicembre 2018 è effettuato un esame generale di tutti gli aspetti delle norme dell'accordo relative ai premi, con particolare attenzione alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato.

48.NOTIFICA PREVENTIVA

a)Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all'allegato VIII qualora intenda:

1)erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 10, lettera d), punto 3;

2)sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni a favore di un paese della categoria I;

3)erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 13, lettera a);

4)erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 14, lettera d);

5)applicare un tasso di premio conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, lettera c), punto 1, quando partecipa in qualità di parte di un pacchetto di prestiti sindacati;

6)in un'operazione cui si applicano i benchmark di mercato, assegnare al debitore/garante un rating migliore rispetto al livello di rating più alto assegnato da una CRA accreditata o, se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, assegnare a un'operazione un rating pari a CC2 o superiore, o una lettera di rating del credito equivalente ad AAA fino ad A-, o pari o più favorevole rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante;

7)applicare un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello TCMB, conformemente all'articolo 24, lettera c), punto 2, terzo trattino;

8)applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 24, lettera e), secondo trattino, se la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili utilizzate per calcolare l'MPR sono state determinate con la partecipazione, in qualità di debitore o di garante, di un'istituzione multilaterale o regionale classificata;

9)applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 27, lettera e), se la categoria di rischio acquirente utilizzata per calcolare l'MPR di un'operazione:

con un debitore/garante non sovrano è inferiore a CC1 (CC0 o SOV+),

con un debitore/garante non sovrano avente un credito superiore a 5 milioni di DSP è migliore del rating assegnato dalla CRA accreditata;

10)applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 31, lettera a), qualora l'impiego di miglioramenti del credito per il rischio acquirente comporti l'applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0, o qualora in un'operazione cui si applicano i benchmark di mercato siano utilizzati miglioramenti del credito per il rischio acquirente che comportino la determinazione di prezzi al di sotto dell'MPR corrispondente basato sul TCMB;

11)erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 8, lettera a), dell'allegato II;

12)erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 10, lettera a), punto 1, dell'allegato IV;

13)erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 5, lettera b), dell'allegato V;

14)erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 4, lettera a), dell'allegato VI.

b)Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l'operazione in oggetto, informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

ALLEGATO VIII: INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE

Le informazioni di cui alla sezione I che segue sono fornite per tutte le notifiche effettuate a norma dell'accordo (inclusi i suoi allegati). Le informazioni contenute nella sezione II sono inoltre fornite, se del caso, in relazione al tipo specifico di notifica.

I.INFORMAZIONI DA FORNIRE PER TUTTE LE NOTIFICHE

a)Informazioni di base

1.Paese notificante

2.Data della notifica

3.Nome dell'autorità/organismo autore della notifica

4.Numero di riferimento

5.Notifica originale o revisione di una precedente notifica (numero di revisione, se pertinente)

6.Numero della rata (se pertinente)

7.Numero di riferimento della linea di credito (se pertinente)

8.Articoli dell'accordo a norma dei quali viene effettuata la notifica

9.Numero di riferimento della notifica di allineamento (se pertinente)

10.Descrizione del sostegno a cui si effettua l'allineamento (se pertinente)

11.Paese di destinazione

b)Informazioni relative all'acquirente/al mutuatario/al garante

12.Paese dell'acquirente

13.Nome dell'acquirente

14.Ubicazione dell'acquirente

15.Forma giuridica dell'acquirente

16.Paese del mutuatario (se diverso da quello dell'acquirente)

17.Nome del mutuatario (se diverso da quello dell'acquirente)

18.Ubicazione del mutuatario (se diversa da quella dell'acquirente)

19.Forma giuridica del mutuatario (se diversa da quella dell'acquirente)

20.Paese del garante (se pertinente)

21.Nome del garante (se pertinente)

22.Ubicazione del garante (se pertinente)

23.Forma giuridica del garante (se pertinente)

c)Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto

24.Descrizione dei beni e/o servizi esportati

25.Descrizione del progetto (se pertinente)

26.Ubicazione del progetto (se pertinente)

27.Data di chiusura della gara (se pertinente)

28.Data di scadenza della linea di credito (se pertinente)

29.Valore dei contratti sostenuti, valore effettivo (per tutte le linee di credito e le operazioni di finanziamento di progetti o per qualsiasi operazione individuale su base volontaria) oppure in base alla seguente scala in milioni di DSP:

Categoria

Da

A

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

*

*Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP eccedenti i 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP vanno notificati come categoria XV+3.

30.Valuta dei contratti

d)Condizioni e termini finanziari del sostegno pubblico per il credito all'esportazione

31.Valore del credito: il valore effettivo per le notifiche che interessano linee di credito e operazioni di finanziamento di progetti o per qualsiasi operazione individuale su base volontaria, oppure in base alla scala DSP

32.Valuta del credito

33.Pagamento in acconto (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

34.Spese locali (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

35.Punto di partenza del credito e riferimento al comma applicabile dell'articolo 10

36.Durata del periodo di rimborso

37.Base del tasso di interesse

38.Tasso di interesse o margine

II.ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE, SE DEL CASO, PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI SPECIFICHE

a)Accordo, articolo 14, lettera d), punto 5

1.Piano di rimborso

2.Frequenza di rimborso

3.Periodo di tempo che intercorre tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso del capitale

4.Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

5.Vita media ponderata del periodo di rimborso

6.Spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell'articolo 14, lettere da a) a c)

b)Accordo, articoli 24, 27, 30 e 31

1.Classificazione del rischio paese del paese del debitore

2.Categoria selezionata di rischio acquirente del debitore

3.Durata del periodo di esborso

4.Percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese)

5.Percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente)

6.Qualità della copertura (inferiore/standard/superiore)

7.MPR basato sulla classificazione del rischio paese del paese del debitore senza garanzia di un soggetto terzo, partecipazione di un'istituzione multilaterale/regionale, mitigazione del rischio e/o miglioramenti del credito per il rischio acquirente

8.MPR applicabile

9.Effettivo tasso di premio applicato (espresso in forma di MPR come percentuale del capitale)

c)Accordo, articolo 24, lettera c)

1.Rating in valuta estera assegnato da una CRA accreditata al debitore

2.Rating in valuta estera assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano

3.MPR corrispondente basato sul TCMB per l'operazione basata sul migliore rating in valuta estera disponibile assegnato da una CRA accreditata al debitore

4.Nel caso della determinazione dei prezzi per i prestiti sindacati, una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per ricavare il premio sulla base del prezzo onnicomprensivo

5.Nel caso della determinazione dei prezzi per un'obbligazione o un CDS a denominazione specifica, una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per ricavare il prezzo, informazioni dettagliate sulla pertinenza del prezzo, compresa la correlazione con il debitore effettivo o con un ente collegato e, in quest'ultimo caso, la spiegazione delle modalità con cui sono stati soddisfatti i criteri dell'ente collegato

ALLEGATO X: BENCHMARK DI MERCATO PER LE OPERAZIONI NEI PAESI DELLA CATEGORIA ZERO

Quota non garantita dei crediti all'esportazione o parte non garantita dall'ECA di un prestito sindacato

Il prezzo indicato da banche/istituzioni private relativamente alla quota non garantita del credito all'esportazione in questione (o talvolta alla parte non garantita dall'ECA di un prestito sindacato) può rappresentare la migliore equivalenza rispetto alla garanzia dell'ECA. La determinazione dei prezzi per queste quote o parti non garantite è utilizzabile soltanto se avviene a condizioni di mercato (ciò esclude, ad esempio, le quote finanziate da istituzioni finanziarie internazionali).

Obbligazioni societarie a denominazione specifica

Le obbligazioni societarie comportano un rischio di credito specifico. Occorre cautela in tema di equivalenza dei termini contrattuali dell'ECA per aspetti quali la scadenza, la valuta di denominazione e gli eventuali miglioramenti del credito. Se si fa uso di obbligazioni societarie sul mercato primario (rendimento complessivo all'emissione) o di obbligazioni societarie sul mercato secondario [spread rettificato per l'opzione (OAS) in rapporto alla curva appropriata, che è di solito la pertinente curva swap delle valute], è opportuno utilizzare in via prioritaria quelle del debitore; se non disponibili, possono essere utilizzate obbligazioni societarie primarie o secondarie di enti collegati.

Credit default swap a denominazione specifica

I credit default swap (CDS) sono una forma di protezione contro l'inadempienza. Lo spread sul CDS è l'importo pagato per periodo dall'acquirente dei CDS in percentuale del capitale di riferimento ed è di solito espresso in punti base. L'acquirente di CDS acquista un'assicurazione contro l'insolvenza effettuando pagamenti al venditore dei CDS per la durata di vita dello swap o finché non si realizza l'evento del credito. È opportuno utilizzare in via prioritaria una curva CDS del debitore; se non disponibile, possono essere utilizzate curve CDS di enti collegati.

Benchmark sul mercato dei prestiti

Benchmark sul mercato primario dei prestiti (determinazione del valore all'emissione) o benchmark sul mercato secondario dei prestiti (rendimento previsto dall'istituto finanziario che acquista il prestito da un altro istituto finanziario). Per poter calcolare il rendimento complessivo occorre conoscere tutte le commissioni relative ai benchmark sul mercato primario dei prestiti. Se si fa uso di benchmark sul mercato dei prestiti è opportuno utilizzare in via prioritaria quelli del debitore; se non disponibili, possono essere utilizzati quelli di enti collegati.

Curve di mercato benchmark

Le curve di mercato benchmark rispecchiano il rischio di credito dell'insieme di un settore o di una classe di acquirenti. Queste informazioni di mercato possono essere rilevanti quando non sono disponibili informazioni relative a una denominazione specifica. In generale, la qualità delle informazioni relative a tali mercati dipende dalla liquidità di questi ultimi. In ogni caso è opportuno cercare gli strumenti di mercato che forniscono l'equivalenza più stretta riguardo ai termini contrattuali dell'ECA per aspetti quali la data, il rating del credito, la scadenza e la valuta di denominazione.

ALLEGATO XV: DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)impegno: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituto finanziario; 

b)linea comune: un'intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni e i termini finanziari specifici del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune;

c)livello di agevolazione degli aiuti legati: nel caso delle sovvenzioni il livello di agevolazione è pari al 100 %. Nel caso dei prestiti, esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito;

d)disattivazione: chiusura o smantellamento di una centrale elettrica nucleare;

e)valore del contratto di esportazione: l'importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell'acquirente per i beni e/o i servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso; nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi;

f)impegno definitivo: per un'operazione di credito all'esportazione (singola operazione o linea di credito) l'impegno definitivo di un partecipante, contratto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni e termini finanziari precisi e completi;

g)carica iniziale di combustibile: la carica iniziale di combustibile non deve superare il nocciolo nucleare inserito all'inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo;

h)intervento sul tasso di interesse: un accordo tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consente di erogare finanziamenti all'esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR;

i)linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all'esportazione, che copre una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto;

j)spese locali: le spese sostenute nel paese dell'acquirente per beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto dell'esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell'esportatore. È esclusa la commissione pagabile all'agente dell'esportatore nel paese acquirente;

k)obbligazione o CDS a denominazione specifica: le obbligazioni o i CDS a denominazione specifica sono limitati agli strumenti di benchmark di mercato che appartengono esattamente allo stesso debitore dell'operazione che beneficia del sostegno;

l)copertura pura: sostegno pubblico erogato da parte o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione, ossia senza sostegno finanziario pubblico;

m)ente collegato: i riferimenti degli enti collegati sono strumenti di benchmark di un mutuatario collegato anziché dello stesso mutuatario dell'operazione che beneficia del sostegno. Nel caso in cui il debitore non detenga obbligazioni o CDS quotati in borsa, e laddove esista nella struttura organizzativa del debitore una società controllante, controllata o affiliata con obbligazioni o CDS a denominazione specifica in essere, con riferimento all'articolo 24, lettera c), tali obbligazioni o CDS a denominazione specifica possono essere utilizzati come se fossero stati emessi dal debitore stesso se:

1)la società controllante, controllata o affiliata ha lo stesso rating dell'emittente assegnato da una CRA al debitore, oppure

2)se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a.il rating interno del debitore/garante del partecipante corrisponde al rating assegnato dalla CRA all'ente collegato;

b.il debitore/garante è la principale società operativa della controllante/holding, essendo parte integrante e fondamentale delle attività del gruppo;

c.il rating della CRA è basato sull'attività principale del gruppo;

d.il debitore/garante apporta una parte significativa dei proventi del gruppo fornendo alcuni dei prodotti/servizi principali del gruppo ai clienti principali oppure possiede e gestisce una quota considerevole dei beni della controllante;

e.la vendita del debitore/garante è difficilmente concepibile e la sua cessione altererebbe in maniera significativa la fisionomia del gruppo;

f.l'inadempimento del debitore/garante costituirebbe un grave danno di immagine per il gruppo, ne danneggerebbe il marchio e ne metterebbe a repentaglio la redditività;

g.esiste un livello elevato di integrazione amministrativa e operativa in base al quale il capitale e i finanziamenti sono tradizionalmente apportati dalla società controllante o da una società di finanziamento controllata tramite prestiti intersocietari e il sostegno della controllante è indefettibile;

n)periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l'ultima rata di rimborso del capitale;

o)punto di partenza del credito: 

1)parti o componenti (beni intermedi) inclusi i servizi connessi: nel caso di parti o componenti, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci (inclusi i servizi, se presenti) da parte dell'acquirente oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture al cliente o alla data di accettazione dei servizi da parte del cliente;

2)beni semistrumentali, inclusi i servizi connessi - macchinari o attrezzature, di solito con un valore unitario relativamente basso, destinati ad essere usati in processi industriali o adoperati per uso commerciale o produttivo: nel caso dei beni semistrumentali il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci da parte dell'acquirente oppure, se l'esportatore è responsabile della messa in servizio, alla data di messa in servizio oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture al cliente o alla data di accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività;

3)beni strumentali e servizi su progetti - macchinari o attrezzature di elevato valore unitario destinati ad essere usati in processi industriali o adoperati per uso commerciale o produttivo:

nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali consistenti in prodotti di per sé utilizzabili, il punto di partenza del credito più avanzato è la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni,

nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti o stabilimenti completi, quando il fornitore non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente deve prendere possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,

se l'esportatore è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in servizio,

per i servizi il punto di partenza del credito più avanzato è la data di presentazione delle fatture al cliente o la data di accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività;

4)impianti o stabilimenti completi - unità produttive complete di elevato valore che richiedono l'impiego di beni strumentali:

nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti o stabilimenti completi, quando il fornitore non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente prende possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,

nel caso di contratti di costruzione in cui il contraente non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui la costruzione è stata ultimata,

nel caso di contratti in cui il fornitore o il contraente è contrattualmente responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui è stata completata l'installazione o la costruzione ed è stato eseguito un collaudo preliminare per accertare che sia in grado di funzionare. Questa disposizione vale indipendentemente dal fatto che la costruzione o l'impianto venga consegnato all'acquirente in tale occasione secondo le condizioni del contratto e indipendentemente dal perdurare di eventuali impegni del fornitore o del contraente (ad esempio la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione di personale locale),

quando il contratto prevede l'esecuzione separata di singole parti di un progetto, il punto di partenza del credito più avanzato corrisponde al punto di partenza di ogni singola parte oppure alla data media ponderata delle suddette date, oppure, qualora il fornitore abbia sottoscritto un contratto non per la totalità ma per una parte essenziale del progetto, il punto di partenza può essere quello relativo all'insieme del progetto,

per i servizi il punto di partenza del credito più avanzato è la data di presentazione delle fatture al cliente o la data di accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività;

p)aiuti legati: aiuti (di fatto o di diritto) legati all'acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano prestiti, sovvenzioni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di agevolazione superiore allo zero percentuale. 

Tale definizione si applica sia che il "legame" sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme di cui all'articolo 34 dell'accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame;

q)aiuti slegati: aiuti che comprendono prestiti o sovvenzioni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese;

r)vita media ponderata del periodo di rimborso: il periodo di tempo necessario a rimborsare la metà del capitale di un credito. È calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato in base alla quota di capitale rimborsato ad ogni scadenza.

(1) L'appartenenza di un paese a una delle seguenti categorie è riesaminata annualmente: 1) paese ad alto reddito [in base a quanto definito annualmente dalla Banca mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite], 2) paese membro dell'OCSE e 3) paese appartenente o no alla zona euro. La designazione di un paese a norma dell'articolo 25, lettera c), quale paese ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro nonché l'eliminazione di tale designazione entreranno in vigore solo nel momento in cui la classificazione del paese (ad alto reddito o no) sia rimasta invariata per due anni consecutivi. Un cambiamento nella designazione di un paese, quale paese ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro, nonché l'eliminazione di tale designazione, riguardanti un cambiamento nell'appartenenza all'OCSE o alla zona euro, entreranno in vigore immediatamente al momento del riesame annuale dello status dei paesi.
(2) Per configurarsi come operazione garantita da attività, deve applicarsi una garanzia reale di primo grado all'attività finanziata e, in caso di leasing, una cessione e/o garanzia reale di primo grado deve essere connessa ai pagamenti del leasing.
(3) Per configurarsi come operazione di finanziamento di progetti, l'operazione deve rispettare i criteri di base di cui all'appendice 1 dell'allegato VI dell'accordo.
(4) Nonostante tale soglia, per le operazioni nei paesi cui si applicano i benchmark di mercato che utilizzano i termini e le condizioni di cui all'allegato V (ferrovie) o all'allegato VI (finanziamento di progetti), si applicano le pertinenti norme minime di partecipazione al prestito commerciale applicabili a norma di detti allegati.
(5) Tale criterio del 25 % può essere rispettato se la parte che non comporta pagamenti in contanti di un'operazione in cui interviene un'unica banca che riceve la garanzia dell'ECA comprende una quota non garantita di almeno il 25%. Tali operazioni devono rispettare tutti gli altri criteri di cui al primo comma, comprese le disposizioni relative alle pari condizioni di cui al presente trattino.
(6) Il segretariato redige e aggiorna un elenco di tali CRA accreditate.
(7) Se al debitore/garante è assegnato un rating da più di una CRA accreditata, il rating della CRA è il migliore rating in valuta estera dell'esposizione di primo rango non garantita disponibile per il debitore (o il garante).
(8) Nel caso in cui al pertinente ente a denominazione specifica che determina i prezzi per il mercato non sia assegnato un rating da una CRA accreditata, il prezzo di mercato risultante è considerato inferiore al corrispondente tasso TCMB ed è soggetto a notifica preventiva in conformità dell'articolo 48.
(9) I tassi di premio applicati alle operazioni con una garanzia di terzi, prestata da un debitore di un paese ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 24, lettera c).
(10) In caso di garanzia di terzi, la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili devono riferirsi allo stesso soggetto, vale a dire il debitore o il garante.
(11) Ai fini amministrativi, taluni paesi ammissibili ad essere classificati in una delle otto categorie di rischio paese potrebbero non rientrarvi se di norma non ricevono crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Per i paesi non classificati, i partecipanti sono liberi di applicare la classificazione del rischio paese che ritengono opportuna.
(12) Le norme relative alla classificazione degli acquirenti sono intese a determinare la classificazione più favorevole applicabile; ad esempio, un acquirente sovrano può essere classificato in una categoria di rischio acquirente meno favorevole.
(13) Gli MPR associati alla categoria di rischio acquirente corrispondente a "migliore del rischio sovrano" ("better than sovereign" - SOV+) sono inferiori del 10 % rispetto agli MPR associati alla categoria di rischio acquirente corrispondente a "rischio sovrano" ("sovereign" - CC0).
(14) Nel caso in cui un mutuatario non sovrano riceva un rating da più CRA accreditate, la notifica è necessaria solo quando il rating del rischio acquirente è più favorevole del più favorevole dei rating delle CRA.
(15) Per quanto riguarda il rischio acquirente, le istituzioni multilaterali e regionali classificate sono inserite nella categoria SOV/CC0.
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