COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.10.2016
COM(2016) 698 final
2016/0344(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il «regolamento di base della PCP») fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.
La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo.
La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.
Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:
gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o relativi alle consultazioni degli Stati costieri nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione «p.m.» (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:
–il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, oppure
–alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, oppure
–i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2016, oppure
–per alcuni TAC il parere è pervenuto ma la valutazione è tuttora in corso.
La proposta prevede che i TAC per determinate specie dal ciclo vitale breve (cicerello, capelin e spratto) siano stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Ciò è necessario in quanto i pareri scientifici per tali specie vengono formulati poco prima dell'inizio dell'attività di pesca, cosa che lascia pochissimo tempo per l'iter legislativo. Viene fatto ricorso ad atti di esecuzione anche per i necessari adeguamenti ai regimi di gestione dello sforzo.
Panoramica degli stock
Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2016) 396, in seguito denominata «la comunicazione»). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili.
In risposta alla richiesta della Commissione, il 30 giugno 2016 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta. Il CIEM ha tenuto conto degli orientamenti illustrati dalla Commissione nella sua comunicazione.
I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento («tabelle delle opzioni di cattura»). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di «pareri MSY». Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati.
Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.
Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013
L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP diventerà progressivamente applicabile dal 2015 al 2019. Nel 2019 tale obbligo sarà applicabile a tutti gli stock soggetti a TAC. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soggette all'obbligo di sbarco alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque nord-occidentali e sud-occidentali dell'Atlantico. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato regolamenti delegati che stabiliscono piani specifici in materia di rigetti. Nel 2016 gli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate volte a estendere progressivamente l'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).
Pertanto la Commissione proporrà aumenti dei TAC per gli stock per i quali l'obbligo di sbarco entrerà in vigore nel 2017. Se catture provenienti da uno stesso stock devono essere sbarcate nell'ambito di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco nel 2017, ma altre catture provenienti dal medesimo stock possono continuare a essere rigettate (perché prelevate nell'ambito di attività di pesca per le quali l'obbligo di sbarco diventerà applicabile nel 2018 e 2019), la Commissione proporrà, sulla base dei migliori dati disponibili, aumenti dei TAC corrispondenti ai quantitativi che dovranno essere sbarcati.
Per diversi stock verranno applicate maggiorazioni intese a compensare i quantitativi che in passato venivano rigettati in mare e che ora dovranno essere sbarcati. Tali maggiorazioni saranno calcolate sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. In attesa di ricevere i dati, si è deciso per ora di includere nella proposta della Commissione quantitativi non maggiorati. Le maggiorazioni saranno applicate non appena si disporrà dei dati necessari per calcolarle.
Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Misure relative alla spigola
La valutazione dello stock di spigola nella Manica, nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale continua a evidenziare un andamento negativo. Tuttavia questo dato non sorprende, in quanto occorreranno tra i 4 e i 7 anni perché le misure di ricostituzione producano i loro effetti e perché se ne tenga conto nella valutazione. Si cominciano a notare segni di un maggior reclutamento. L'obiettivo immediato delle misure di gestione rimane lo stesso, vale a dire proteggere le aggregazioni riproduttive e ridurre, per quanto possibile, altre fonti di mortalità. Anche se gli sbarchi sono diminuiti in misura significativa nel 2015 e nel 2016, occorre rafforzare e continuare ad applicare le misure esistenti.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.
•Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.
•Consultazioni dei portatori di interessi
a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti
La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2017.
Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).
b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione
Le risposte alla suddetta comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchiano i pareri espressi dalle parti interessate sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.
•Assunzione e uso di perizie
Quanto alla metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.
L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che «deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock». Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tali stock comprendono quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.
La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri relativi all'MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, quando sono proposti TAC sulla base dei pareri relativi all'MSY, i TAC corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2017. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2017.
Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture da un anno all'altro, a titolo di precauzione. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti. Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.
Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui merluzzo bianco, sogliola, passera di mare e altri. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC e dello sforzo di pesca da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a elaborare una proposta relativa alle possibilità di pesca conforme ai suddetti piani finché questi restano scientificamente validi e in vigore. Pertanto numerose possibilità di pesca importanti contenute nella proposta derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basate.
Per il resto, anche nel caso di stock non coperti da piani pluriennali, la proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative delle parti interessate e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta recepisce essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente all'attuale politica comune della pesca.
2016/0344 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(4)È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
(5)L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.
(6)Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2017 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1º gennaio 2017, è opportuno applicare una maggiorazione calcolata secondo il metodo seguente: il nuovo valore per gli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dal quantitativo di catture totali stabilito dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) i quantitativi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; in seguito il TAC dovrebbe essere maggiorato proporzionalmente alla variazione tra il nuovo valore calcolato per gli sbarchi e quello precedente stabilito dal CIEM.
(7)Secondo i pareri scientifici, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e VIId-VIIh) continua ad essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino. È opportuno mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj e VIIk, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola limitando ulteriormente le catture commerciali nel 2017. Tenendo conto dell'impatto socioeconomico, è opportuno autorizzare attività di pesca limitate con ami e palangari, istituendo al tempo stesso un divieto per proteggere le aggregazioni riproduttive. Inoltre, le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate all'1% del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo. È opportuno applicare un limite mensile alle catture praticate nell'ambito della pesca ricreativa.
(8)Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1º gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
(9)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 302/2009. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio è ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, conformandosi ai dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.
(10)A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni VIa, VIIb e VIIc (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb e VIIc e l'altro per le zone Vb, VIb e VIaN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale non può essere applicato agli stock combinati, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare i TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile.
(11)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(12)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico, di cui agli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(13)I pareri scientifici per le specie dal ciclo vitale breve vengono formulati poco prima dell'inizio dell'attività di pesca. Per garantire che i pertinenti limiti di cattura siano adeguati in funzione dei pareri scientifici onde consentire l'avvio di tali attività di pesca, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire limiti di cattura per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV, il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV e lo spratto nella divisione CIEM IIa e nella sottozona CIEM IV.
(14)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
(15)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2017 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio.
(16)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
(17)Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
(18)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
(19)All'11a conferenza delle parti della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
(20)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
(21)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2017, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
(22)Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(23)Nella riunione annuale del 2015, la NEAFC ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nel Mare di Irminger che stabilisce, per il 2016, i TAC e contingenti per le parti contraenti, compresa l'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(24)Nella riunione annuale del 2015, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato per il periodo 2016-2018 una diminuzione del TAC e dei contingenti per il tonno obeso e una proroga dei TAC e dei contingenti per il marlin blu e bianco. Ha inoltre confermato per il 2016 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso, il pesce spada dell'Atlantico settentrionale, il pesce spada dell'Atlantico meridionale, il tonno bianco dell'Atlantico meridionale e il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT figuranti nell'allegato ID siano anch'esse soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione, al fine di garantire che l'Unione non superi i suoi contingenti. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(25)Nella 34a riunione annuale del 2015 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2015/2016 e 2016/2017. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2016 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2015. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(26)Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Ha inoltre adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi di appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
(27)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 18 al 22 gennaio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe formare oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.
(28)Nell'89a riunione annuale, tenutasi nel 2015, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(29)Nella riunione annuale del 2015 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale, mentre i TAC esistenti per i berici, il pesce specchio atlantico e lo Pseudopentaceros spp. restano in vigore. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(30)Nella 12a riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(31)Nella riunione annuale del 2013 le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(32)Nella 38a riunione annuale del 2016 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2017 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
(33)Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
(34)Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1 º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2016, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
(35)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
(36)Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(37)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.
(38)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2017, a eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2017, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(39)Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;
b)i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 26 e 27 e nell'allegato IIE;
c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.
Articolo 2
Campo di applicazione
1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)pescherecci dell'Unione;
b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b)«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c)«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d)«totale ammissibile di catture»: (TAC)
i)nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
e)«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)«valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g)«apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione;
h)«registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i)«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a)«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009;
b)«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c)«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d)«unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–53° 30' N 15° 00' O,
–53° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 13° 00' O,
–51° 00' N 13° 00' O,
–51° 00' N 15° 00' O,
–53° 30' N 15° 00' O;
e)«unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–43° 00' N 8° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 8° 00' O;
f)«unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–42° 00' N 8° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–38° 30' N 10° 00' O,
–38° 30' N 9° 00' O,
–40° 00' N 9° 00' O,
–40° 00' N 8° 00' O;
g)«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;
h)«zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
i)«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j)«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale;
k)«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
l)«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004;
m)«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica;
n)«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano;
o)«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
p)«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale;
q)«sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
r)«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
s)«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
–longitudine 150° O,
–longitudine 130° O,
–latitudine 4° S,
–latitudine 50° S.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2.I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 e nelle relative disposizioni di applicazione.
Articolo 6
TAC stabiliti dalla Commissione e dagli Stati membri
1.I TAC per i seguenti stock ittici sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione:
(a)cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV;
(b)capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV;
(c)spratto nella divisione CIEM IIa e nella sottozona CIEM IV.
I TAC stabiliti dalla Commissione sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock.
2.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a)sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e
b)consentono:
i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi;
ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
Entro il 15 marzo 2017 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)i TAC adottati;
b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al secondo comma.
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1.La conservazione a bordo e lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
(a)le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
(b)le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.
Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca
Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:
a)allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;
b)allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;
c)allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.
Articolo 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1.All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2.Gli Stati membri garantiscono che per il 2017 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento.
3.Il paragrafo 2 si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola
1.Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:
a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;
b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.
In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano le seguenti misure:
a) i pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche possono detenere a bordo catture di spigola non superiori all'1% in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 1 tonnellata/mese;
b) nel mese di gennaio 2017 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave e per mese. La presente deroga si applica unicamente ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.
4.I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.
5.Nel gennaio 2017 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIk, possono essere conservati al massimo 10 esemplari al mese per pescatore.
6.Dal 1º febbraio al 31 marzo 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIk, la pesca della spigola, ivi compreso dalla costa, è consentita unicamente mediante la tecnica del "catch and release" (cattura e rilascio). Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.
Articolo 11
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 12
Periodi di divieto della pesca
1.Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1º maggio al 31 maggio 2017: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.
Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
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Punto
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Latitudine
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Longitudine
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1.
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52° 27' N
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12° 19' O
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2.
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52° 40' N
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12° 30' O
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3.
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52° 47' N
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12° 39 600' O
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4.
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52° 47' N
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12° 56' O
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5.
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52° 13,5' N
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13° 53 830' O
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6.
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51° 22' N
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14° 24' O
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7.
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51° 22' N
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14° 03' O
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8.
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52° 10' N
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13° 25' O
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9.
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52° 32' N
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13° 07 500' O
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10.
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52° 43' N
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12° 55' O
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11.
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52° 43' N
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12° 43' O
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12.
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52° 38 800' N
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12° 37' O
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13.
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52° 27' N
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12° 23' O
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14.
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52° 27' N
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12° 19' O
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In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1º gennaio al 31 marzo 2017 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2017.
Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.
Articolo 13
Divieti
1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
(1)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;
(2)pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
(3)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(4)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(5)squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;
(6)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(7)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(8)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
(9)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(10)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(11)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(12)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
(13)manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;
(14)manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;
(15)le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
i)diavolo di mare (Mobula mobular);
ii)Mobula rochebrunei;
iii)Mobula japanica;
iv)Mobula thurstoni;
v)Mobula eregoodootenkee;
vi)razza di Munk (Mobula munkiana);
vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii)Mobula kuhlii;
ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
(16)le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:
i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii)pesce sega nano (Pristis clavata);
iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv)pesce sega comune (Pristis pristis);
v)pesce sega verde (Pristis zijsron);
(17)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
(18)razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
(19)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;
(20)razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
(21)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
(22)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 14
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 15
Autorizzazioni di pesca
1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.
Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 16
Trasferimenti e scambi di contingenti
1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4.Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2018 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.
Sezione 1
Zona della convenzione ICCAT
Articolo 17
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1.Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4.Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6.La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.
Articolo 18
Pesca ricreativa
Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.
Articolo 19
Squali
1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Sezione 2
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Articolo 20
Divieti e limiti di cattura
1.La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2.Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 21
Pesca sperimentale
1.Nel 2017 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1º giugno 2017.
2.Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3.Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.
Articolo 22
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018
1.Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a)dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.601/2004;
b)un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Sezione 3
ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC
Articolo 23
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.
5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Articolo 24
Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD) e navi d'appoggio
1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 dispositivi derivanti attivi di concentrazione del pesce.
2.Il numero di navi d'appoggio battenti bandiera di uno Stato membro non deve superare la metà dei pescherecci con reti da circuizione battenti bandiera di detto Stato membro. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio e di pescherecci con reti da circuizione è stabilito in base al registro IOTC delle navi in attività.
Articolo 25
Squali
1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Sezione 4
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
Articolo 26
Pesca pelagica
1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3.Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della comunicazione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Articolo 27
Pesca di fondo
1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.
Sezione 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC
Articolo 28
Pesca con reti da circuizione
1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)dal 29 luglio al 28 settembre 2017 o dal 18 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
–le coste americane del Pacifico,
–longitudine 150° O,
–latitudine 40° N,
–latitudine 40° S;
b)dal 29 settembre al 29 ottobre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
–longitudine 96° O,
–longitudine 110° O,
–latitudine 4° N,
–latitudine 3° S.
2.Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2017, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3.Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4.Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
Articolo 29
Divieto di pesca di squali alalunga
1.Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2.Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3.Gli operatori delle navi:
a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Articolo 30
Divieto di pesca delle Mobulidae
Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
Sezione 6
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO
Articolo 31
Divieto di pesca di squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:
–gattuccio fantasma (Apristurus manis),
–squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
–sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
–sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
–sagrì nano (Etmopterus pusillus),
–razze (Rajidae),
–squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
–squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
–spinarolo (Squalus acanthias).
Sezione 7
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Articolo 32
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
1.Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.
Articolo 33
Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD
1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00:00 del 1º luglio 2017 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:
a)utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
b)peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2.Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3.Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
Articolo 34
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 35
Squali seta e squali alalunga
1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
a)squali seta (Carcharhinus falciformis),
b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 36
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.
2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 29.
Sezione 8
ZONA DELL'ACCORDO CGPM
Articolo 37
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18
1.Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014 quali indicati nell'allegato II.
2.Il numero di giorni assegnati ai pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici (sardine e acciughe) nelle sottozone geografiche 17 e 18 non supera 180 giorni all'anno. Il numero massimo di giorni assegnati alle navi adibite alla pesca della sardina è di 144 giorni. Il numero massimo di giorni assegnati alle navi adibite alla pesca dell'acciuga è di 144 giorni.
3.Gli Stati membri applicano alle navi battenti la loro bandiera i seguenti fermi temporanei:
a)per le navi adibite alla pesca della sardina, fermi di almeno 15 ma non oltre 30 giorni continuativi in tutto il mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM) dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º ottobre al 31 dicembre;
b)
per le navi adibite alla pesca dell'acciuga, fermi di almeno 15 ma non oltre 30 giorni continuativi in tutto il mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM) dal 1º aprile al 30 settembre;
c)
per tutte le imbarcazioni di oltre 12 metri di lunghezza adibite alla pesca di stock di piccoli pelagici, fermi di almeno 6 mesi che coprano almeno il 30 per cento delle zone identificate dagli Stati membri come zone di riproduzione o zone di particolare importanza per la protezione di giovani classi d'età dei pesci (nelle acque territoriali e nelle acque interne).
Sezione 9
MARE DI BERING
Articolo 38
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 39
TAC
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Articolo 40
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.
Articolo 41
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 40.
Articolo 42
Divieti
1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
(1)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;
(2)le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii)pesce sega nano (Pristis clavata);
iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv)pesce sega comune (Pristis pristis);
v)pesce sega verde (Pristis zijsron);
(3)squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;
(4)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
(5)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(6)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(7)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;
(8)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
(9)manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;
(10)manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;
(11)le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
i)diavolo di mare (Mobula mobular);
ii)Mobula rochebrunei;
iii)Mobula japanica;
iv)Mobula thurstoni;
v)Mobula eregoodootenkee;
vi)razza di Munk (Mobula munkiana);
vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii)Mobula kuhlii;
ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
(12)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
(13)razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
(14)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
(15)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
(16)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 44
Disposizione transitoria
L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 35, 38 e 42 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2018 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.
Articolo 45
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2017.
Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente