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Document 52016PC0698

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

COM/2016/0698 final - 2016/0344 (NLE)

Bruxelles, 27.10.2016

COM(2016) 698 final

2016/0344(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il «regolamento di base della PCP») fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo.

La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.

Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:

gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o relativi alle consultazioni degli Stati costieri nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);

le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione «p.m.» (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:

il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, oppure

alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, oppure

i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2016, oppure

per alcuni TAC il parere è pervenuto ma la valutazione è tuttora in corso.

La proposta prevede che i TAC per determinate specie dal ciclo vitale breve (cicerello, capelin e spratto) siano stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Ciò è necessario in quanto i pareri scientifici per tali specie vengono formulati poco prima dell'inizio dell'attività di pesca, cosa che lascia pochissimo tempo per l'iter legislativo. Viene fatto ricorso ad atti di esecuzione anche per i necessari adeguamenti ai regimi di gestione dello sforzo.

Panoramica degli stock

Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2016) 396, in seguito denominata «la comunicazione»). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili.

In risposta alla richiesta della Commissione, il 30 giugno 2016 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta. Il CIEM ha tenuto conto degli orientamenti illustrati dalla Commissione nella sua comunicazione.

I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento («tabelle delle opzioni di cattura»). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di «pareri MSY». Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati 1 .

Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.

Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013

L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP diventerà progressivamente applicabile dal 2015 al 2019. Nel 2019 tale obbligo sarà applicabile a tutti gli stock soggetti a TAC. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soggette all'obbligo di sbarco alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque nord-occidentali e sud-occidentali dell'Atlantico. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato regolamenti delegati che stabiliscono piani specifici in materia di rigetti. Nel 2016 gli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate volte a estendere progressivamente l'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

Pertanto la Commissione proporrà aumenti dei TAC per gli stock per i quali l'obbligo di sbarco entrerà in vigore nel 2017. Se catture provenienti da uno stesso stock devono essere sbarcate nell'ambito di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco nel 2017, ma altre catture provenienti dal medesimo stock possono continuare a essere rigettate (perché prelevate nell'ambito di attività di pesca per le quali l'obbligo di sbarco diventerà applicabile nel 2018 e 2019), la Commissione proporrà, sulla base dei migliori dati disponibili, aumenti dei TAC corrispondenti ai quantitativi che dovranno essere sbarcati.

Per diversi stock verranno applicate maggiorazioni intese a compensare i quantitativi che in passato venivano rigettati in mare e che ora dovranno essere sbarcati. Tali maggiorazioni saranno calcolate sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. In attesa di ricevere i dati, si è deciso per ora di includere nella proposta della Commissione quantitativi non maggiorati. Le maggiorazioni saranno applicate non appena si disporrà dei dati necessari per calcolarle.

Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Misure relative alla spigola

La valutazione dello stock di spigola nella Manica, nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale continua a evidenziare un andamento negativo. Tuttavia questo dato non sorprende, in quanto occorreranno tra i 4 e i 7 anni perché le misure di ricostituzione producano i loro effetti e perché se ne tenga conto nella valutazione. Si cominciano a notare segni di un maggior reclutamento. L'obiettivo immediato delle misure di gestione rimane lo stesso, vale a dire proteggere le aggregazioni riproduttive e ridurre, per quanto possibile, altre fonti di mortalità. Anche se gli sbarchi sono diminuiti in misura significativa nel 2015 e nel 2016, occorre rafforzare e continuare ad applicare le misure esistenti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.

Consultazioni dei portatori di interessi

a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2017.

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte alla suddetta comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchiano i pareri espressi dalle parti interessate sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.

Assunzione e uso di perizie

Quanto alla metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.

L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che «deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock». Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tali stock comprendono quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri relativi all'MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, quando sono proposti TAC sulla base dei pareri relativi all'MSY, i TAC corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2017. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2017.

Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture da un anno all'altro, a titolo di precauzione. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti. Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.

Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui merluzzo bianco, sogliola, passera di mare e altri. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC e dello sforzo di pesca da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a elaborare una proposta relativa alle possibilità di pesca conforme ai suddetti piani finché questi restano scientificamente validi e in vigore. Pertanto numerose possibilità di pesca importanti contenute nella proposta derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basate.

Per il resto, anche nel caso di stock non coperti da piani pluriennali, la proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative delle parti interessate e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta recepisce essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente all'attuale politica comune della pesca.

2016/0344 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

(6)Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2017 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1º gennaio 2017, è opportuno applicare una maggiorazione calcolata secondo il metodo seguente: il nuovo valore per gli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dal quantitativo di catture totali stabilito dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) i quantitativi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; in seguito il TAC dovrebbe essere maggiorato proporzionalmente alla variazione tra il nuovo valore calcolato per gli sbarchi e quello precedente stabilito dal CIEM.

(7)Secondo i pareri scientifici, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e VIId-VIIh) continua ad essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino. È opportuno mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj e VIIk, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola limitando ulteriormente le catture commerciali nel 2017. Tenendo conto dell'impatto socioeconomico, è opportuno autorizzare attività di pesca limitate con ami e palangari, istituendo al tempo stesso un divieto per proteggere le aggregazioni riproduttive. Inoltre, le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate all'1% del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo. È opportuno applicare un limite mensile alle catture praticate nell'ambito della pesca ricreativa.

(8)Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1º gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

(9)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 509/2007 3 , (CE) n. 676/2007 4 e (CE) n. 302/2009 5 . L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio 6 è ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, conformandosi ai dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

(10)A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni VIa, VIIb e VIIc (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb e VIIc e l'altro per le zone Vb, VIb e VIaN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale 7 non può essere applicato agli stock combinati, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare i TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile.

(11)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(12)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 8 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico, di cui agli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(13)I pareri scientifici per le specie dal ciclo vitale breve vengono formulati poco prima dell'inizio dell'attività di pesca. Per garantire che i pertinenti limiti di cattura siano adeguati in funzione dei pareri scientifici onde consentire l'avvio di tali attività di pesca, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire limiti di cattura per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV, il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV e lo spratto nella divisione CIEM IIa e nella sottozona CIEM IV.

(14)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

(15)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2017 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio 9 .

(16)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(17)Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

(18)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(19)All'11a conferenza delle parti della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(20)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 10 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(21)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2017, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

(22)Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia 11 e le Isole Færøer 12 , l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia 13 , la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(23)Nella riunione annuale del 2015, la NEAFC ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nel Mare di Irminger che stabilisce, per il 2016, i TAC e contingenti per le parti contraenti, compresa l'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(24)Nella riunione annuale del 2015, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato per il periodo 2016-2018 una diminuzione del TAC e dei contingenti per il tonno obeso e una proroga dei TAC e dei contingenti per il marlin blu e bianco. Ha inoltre confermato per il 2016 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso, il pesce spada dell'Atlantico settentrionale, il pesce spada dell'Atlantico meridionale, il tonno bianco dell'Atlantico meridionale e il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT figuranti nell'allegato ID siano anch'esse soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione, al fine di garantire che l'Unione non superi i suoi contingenti. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(25)Nella 34a riunione annuale del 2015 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2015/2016 e 2016/2017. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2016 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2015. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(26)Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Ha inoltre adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi di appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(27)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 18 al 22 gennaio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe formare oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.

(28)Nell'89a riunione annuale, tenutasi nel 2015, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(29)Nella riunione annuale del 2015 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale, mentre i TAC esistenti per i berici, il pesce specchio atlantico e lo Pseudopentaceros spp. restano in vigore. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(30)Nella 12a riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(31)Nella riunione annuale del 2013 le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]

(32)Nella 38a riunione annuale del 2016 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2017 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(33)Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(34)Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1 º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2016, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(35)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 14 , è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(36)Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

(37)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.

(38)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2017, a eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2017, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(39)Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;

b)i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 26 e 27 e nell'allegato IIE;

c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.

Articolo 2
Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)pescherecci dell'Unione;

b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)«totale ammissibile di catture»: (TAC)

i)nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

e)«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)«valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)«apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione 16 ;

h)«registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 17 ;

b)«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)«unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

53° 30' N 15° 00' O,

53° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 13° 00' O,

51° 00' N 13° 00' O,

51° 00' N 15° 00' O,

53° 30' N 15° 00' O;

e)«unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

43° 00' N 8° 00' O,

43° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 8° 00' O;

f)«unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

42° 00' N 8° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

38° 30' N 10° 00' O,

38° 30' N 9° 00' O,

40° 00' N 9° 00' O,

40° 00' N 8° 00' O;

g)«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

h)«zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ;

i)«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ;

j)«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale 20 ;

k)«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 21 ;

l)«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 22 ;

m)«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica 23 ;

n)«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano 24 ;

o)«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale 25 e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

p)«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale 26 ;

q)«sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 27 ;

r)«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

s)«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 5
TAC e loro ripartizione

1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2.I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 28 e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6
TAC stabiliti dalla Commissione e dagli Stati membri

1.I TAC per i seguenti stock ittici sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione:

(a)cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV;

(b)capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV;

(c)spratto nella divisione CIEM IIa e nella sottozona CIEM IV.

I TAC stabiliti dalla Commissione sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock.

2.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e

b)consentono:

i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi;

ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

Entro il 15 marzo 2017 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)i TAC adottati;

b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al secondo comma.

Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.La conservazione a bordo e lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

(a)le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

(b)le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

a)allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;

b)allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;

c)allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1.All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 29 che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2.Gli Stati membri garantiscono che per il 2017 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento.

3.Il paragrafo 2 si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola

1.Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano le seguenti misure:

a) i pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche 30 possono detenere a bordo catture di spigola non superiori all'1% in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 1 tonnellata/mese;

b) nel mese di gennaio 2017 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari 31 possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave e per mese. La presente deroga si applica unicamente ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.

4.I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.

5.Nel gennaio 2017 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIk, possono essere conservati al massimo 10 esemplari al mese per pescatore.

6.Dal 1º febbraio al 31 marzo 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIk, la pesca della spigola, ivi compreso dalla costa, è consentita unicamente mediante la tecnica del "catch and release" (cattura e rilascio). Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.

Articolo 11
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12
Periodi di divieto della pesca

1.Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1º maggio al 31 maggio 2017: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1.

52° 27' N

12° 19' O

2.

52° 40' N

12° 30' O

3.

52° 47' N

12° 39 600' O

4.

52° 47' N

12° 56' O

5.

52° 13,5' N

13° 53 830' O

6.

51° 22' N

14° 24' O

7.

51° 22' N

14° 03' O

8.

52° 10' N

13° 25' O

9.

52° 32' N

13° 07 500' O

10.

52° 43' N

12° 55' O

11.

52° 43' N

12° 43' O

12.

52° 38 800' N

12° 37' O

13.

52° 27' N

12° 23' O

14.

52° 27' N

12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1º gennaio al 31 marzo 2017 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2017.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 13
Divieti

1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

(1)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

(2)pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

(3)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

(4)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

(5)squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;

(6)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

(7)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

(8)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

(9)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

(10)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

(11)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

(12)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

(13)manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

(14)manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

(15)le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

i)diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)Mobula rochebrunei;

iii)Mobula japanica;

iv)Mobula thurstoni;

v)Mobula eregoodootenkee;

vi)razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)Mobula kuhlii;

ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

(16)le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:

i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)pesce sega comune (Pristis pristis);

v)pesce sega verde (Pristis zijsron);

(17)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

(18)razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

(19)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;

(20)razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

(21)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

(22)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 14
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 15
Autorizzazioni di pesca

1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 16
Trasferimenti e scambi di contingenti

1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2018 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 1
Zona della convenzione ICCAT

Articolo 17
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

4.Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

6.La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.

Articolo 18
Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 19
Squali

1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 20
Divieti e limiti di cattura

1.La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2.Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 21
Pesca sperimentale

1.Nel 2017 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1º giugno 2017.

2.Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.

Articolo 22
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

1.Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.

2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.601/2004;

b)un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3
ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Articolo 23
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 24
Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD) e navi d'appoggio

1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 dispositivi derivanti attivi di concentrazione del pesce.

2.Il numero di navi d'appoggio battenti bandiera di uno Stato membro non deve superare la metà dei pescherecci con reti da circuizione battenti bandiera di detto Stato membro. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio e di pescherecci con reti da circuizione è stabilito in base al registro IOTC delle navi in attività.

Articolo 25
Squali

1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 26
Pesca pelagica

1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della comunicazione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 27
Pesca di fondo

1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 28
Pesca con reti da circuizione

1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)dal 29 luglio al 28 settembre 2017 o dal 18 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

b)dal 29 settembre al 29 ottobre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2017, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 29
Divieto di pesca di squali alalunga

1.Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3.Gli operatori delle navi:

a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 30
Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 6
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 31
Divieto di pesca di squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

gattuccio fantasma (Apristurus manis),

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

razze (Rajidae),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 7
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 32
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1.Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.

Articolo 33
Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD

1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00:00 del 1º luglio 2017 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:

a)utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b)peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2.Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3.Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 34
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 35
Squali seta e squali alalunga

1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

a)squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 36
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 29.

Sezione 8
ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Articolo 37
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

1.Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014 quali indicati nell'allegato II.

2.Il numero di giorni assegnati ai pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici (sardine e acciughe) nelle sottozone geografiche 17 e 18 non supera 180 giorni all'anno. Il numero massimo di giorni assegnati alle navi adibite alla pesca della sardina è di 144 giorni. Il numero massimo di giorni assegnati alle navi adibite alla pesca dell'acciuga è di 144 giorni.

3.Gli Stati membri applicano alle navi battenti la loro bandiera i seguenti fermi temporanei:

a)per le navi adibite alla pesca della sardina, fermi di almeno 15 ma non oltre 30 giorni continuativi in tutto il mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM) dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º ottobre al 31 dicembre;

b)    per le navi adibite alla pesca dell'acciuga, fermi di almeno 15 ma non oltre 30 giorni continuativi in tutto il mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM) dal 1º aprile al 30 settembre;

c)    per tutte le imbarcazioni di oltre 12 metri di lunghezza adibite alla pesca di stock di piccoli pelagici, fermi di almeno 6 mesi che coprano almeno il 30 per cento delle zone identificate dagli Stati membri come zone di riproduzione o zone di particolare importanza per la protezione di giovani classi d'età dei pesci (nelle acque territoriali e nelle acque interne).

Sezione 9
MARE DI BERING

Articolo 38
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA

PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 39
TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 40
Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 41
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 40.

Articolo 42
Divieti

1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

(1)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

(2)le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)pesce sega comune (Pristis pristis);

v)pesce sega verde (Pristis zijsron);

(3)squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

(4)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

(5)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

(6)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

(7)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;

(8)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

(9)manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

(10)manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

(11)le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

i)diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)Mobula rochebrunei;

iii)Mobula japanica;

iv)Mobula thurstoni;

v)Mobula eregoodootenkee;

vi)razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)Mobula kuhlii;

ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

(12)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

(13)razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

(14)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

(15)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

(16)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 44
Disposizione transitoria

L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 35, 38 e 42 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2018 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

Articolo 45
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2017.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Si veda in particolare il documento «General Context of ICES Advice» consultabile all'indirizzo seguente: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/General_context_of_ICES_advice_2015.pdf
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).
(4) Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(7) Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).
(8) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(9) Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).
(10) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(11) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(12) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
(13) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).
(14) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 8.
(15) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(16) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).
(17) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(18) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(20) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(21) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(22) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
(23) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(24) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CEE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(25) Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(26) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(27) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(28) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(29) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
(30) Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB.
(31) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.
Top

Bruxelles, 27.10.2016

COM(2016) 698 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG:

Tonno rosso del sud – Zone di distribuzione

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IK:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IL:

Zona dell'accordo CGPM

ALLEGATO IIA:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb

ALLEGATO IIB:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO IID:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO III:

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII:

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 1 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosmio

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza fiorita

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada



La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Berici

ALF

Beryx spp.

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Limanda

DAB

Limanda limanda

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Sogliola

SOL

Solea solea

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Razza fiorita

RJN

Leucoraja naevus

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Argentina

ARU

Argentina silus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Aringa

HER

Clupea harengus

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Nototenia

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Molva

LIN

Molva molva

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Razze

SRX

Rajiformes

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Sogliole

SOO

Solea spp.

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Brosmio

USK

Brosme brosme

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Razza bianca

RJA

Raja alba

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda

YEL

Limanda ferruginea



ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:

Cicerello

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

 

Ammodytes spp.

 

 

(SAN/04-N.)

 

Danimarca

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Cicerello

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV(1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Regno Unito

pm

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

pm

(2)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2% del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie. Tale disposizione non si applica quando uno Stato membro si avvale della flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Germania

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

 

Argentina silus

 

 

(ARU/1/2.)

 

 

Germania

 

24

 

TAC analitico

 

 

Francia

8

Paesi Bassi

19

Regno Unito

39

Unione

90

TAC

 

90

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone III e IV

 

Argentina silus

 

 

(ARU/34-C)

 

Danimarca

 

911

 

TAC analitico

 

 

Germania

9

Francia

7

Irlanda

7

Paesi Bassi

43

Svezia

35

Regno Unito

16

Unione

1 028

TAC

 

1 028

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

 

Argentina silus

 

 

(ARU/567.)

 

 

Germania

 

263

 

TAC analitico

 

 

Francia

6

Irlanda

244

Paesi Bassi

2 747

Regno Unito

193

Unione

3 453

TAC

 

3 453

 

 

 

 

 

Specie:

Brosmio

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

 

Brosme brosce

 

 

(USK/1214EI)

 

Germania

 

6

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

6

(1)

Regno Unito

6

(1)

Altri

3

(1)

Unione

21

(1)

TAC

21

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosmio

 

 

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Brosme brosce

 

 

(USK/3A/BCD)

 

Danimarca

 

15

 

TAC analitico

 

 

Svezia

7

Germania

7

Unione

29

TAC

 

29

 

 

 

 

 

Specie:

Brosmio

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

 

 

Brosme brosce

 

 

(USK/04-C.)

 

Danimarca

 

64

TAC analitico

 

 

Germania

19

Francia

44

Svezia

6

Regno Unito

96

Altri

6

(1)

Unione

235

TAC

235

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosmio

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

 

Brosme brosce

 

 

(USK/567EI.)

 

Germania

 

pm

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

pm

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)(3)(4)(5)

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-):

pm

(4)

Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)

pm

Brosmio (USK/*5B67-)

pm

(5)

I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosmio

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

 

Brosme brosce

 

 

(USK/04-N.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce tamburo

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danimarca

 

6 696

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

18 858

Regno Unito

1 734

Unione

27 288

TAC

27 288

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

IIIa

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

TAC

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

(3)

Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4AB.)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)(1)

Unione

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/04-N.)

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

IIIa

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A-BC)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

 

Clupea harengus

 

 

(HER/2A47DX)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Isole Færøer

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

IVc e VIId (2)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4CXB7D)

 

Belgio

 

pm

(3)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(3)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

(3)

Francia

pm

(3)

Paesi Bassi

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50% di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Germania

 

389

(2)

TAC analitico

 

 

Francia

74

(2)

Irlanda

526

(2)

Paesi Bassi

389

(2)

Regno Unito

2 102

(2)

Unione

3 480

(2)

TAC

3 480

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2)

È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

VIaS(1), VIIb, VIIc

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlanda

 

1 236

 

TAC analitico

 

 

Paesi Bassi

124

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

1 360

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

1 360

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

VI Clyde(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/06ACL.)

 

Regno Unito

da fissare

(2)

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

(3)

TAC

da fissare

(3)

(1)

Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

— il Mull of Kintyre (55°17.9′N, 05°47.8′O);

— un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O) e

— Corsewall Point (55°00.5′N, 05°09.4′O).

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

(3)

Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

VIIa(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlanda

 

1 074

 

TAC analitico

 

 

Regno Unito

3 053

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

4 127

TAC

4 127

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

— a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

— a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

— a ovest dalla costa dell'Irlanda,

— a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

VIIe e VIIf

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

Francia

 

465

 

TAC precauzionale

 

 

Regno Unito

465

Unione

930

TAC

930

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) e VIIk(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Germania

 

161

 

TAC analitico

 

 

Francia

893

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

12 502

Paesi Bassi

893

Regno Unito

18

Unione

14 467

TAC

14 467

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

— a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

— a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

— a ovest dalla costa dell'Irlanda,

 

— a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

VIII

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/08.)

 

 

Spagna

 

0

 

TAC analitico

 

 

Francia

0

Unione

0

TAC

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Spagna

 

5 080

 

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

5 542

Unione

10 622

TAC

10 622

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AN.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AS.)

 

Danimarca

 

228

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

5

(1)

Svezia

137

(1)

Unione

370

(1)

TAC

370

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Gadus morhua

 

 

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Paesi Bassi

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Gadus morhua

 

 

(COD/04-N.)

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV

Gadus morhua

 

(COD/5W6-14)

 

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

2

Francia

23

Irlanda

9

Regno Unito

40

Unione

74

TAC

74

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgio

 

0

 

TAC analitico

 

 

Germania

0

Francia

0

Irlanda

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

0

(1)

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5% delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

VIIa

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07A.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

Gadus morhua

 

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgio

 

65

 

TAC analitico

 

 

Francia

1 058

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

210

Paesi Bassi

0

Regno Unito

114

Unione

1 447

TAC

1 447

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

VIId

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07D.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgio

 

8

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

7

Germania

7

Francia

43

Paesi Bassi

34

Regno Unito

2 540

Unione

2 639

TAC

2 639

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

Lepidorhombus spp.

 

 

 

 

 

(LEZ/56-14)

 

Spagna

 

557

 

TAC analitico

 

 

Francia

2 171

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

635

Regno Unito

1 537

Unione

4 900

TAC

4 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

VII

 

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgio

 

354

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

3 930

(2)

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

4 769

(2)

Irlanda

2 168

(1)

Regno Unito

1 878

(1)

Unione

13 099

TAC

13 099

(1)

Il 5% di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 5% di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Spagna

 

837

 

TAC analitico

 

 

Francia

676

Unione

1 513

TAC

1 513

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8C3411)

 

Spagna

 

935

 

TAC analitico

 

 

Francia

47

Portogallo

31

Unione

1 013

TAC

1 013

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda e passera pianuzza

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

Limanda limanda e

 

(D/F/2AC4-C)

 

Platichthys flesus

 

 

 

 

 

 

Belgio

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

Lophiidae

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10% può essere pescato nella zona VI; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

Lophiidae

 

(ANF/04-N.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Lophiidae

 

(ANF/56-14)

 

Belgio

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

VII

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgio

 

2 729

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

304

(1)

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Spagna

1 084

(1)

Francia

17 515

(1)

Irlanda

2 238

(1)

Paesi Bassi

353

(1)

Regno Unito

5 311

(1)

Unione

29 534

(1)

TAC

29 534

(1)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10% può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Spagna

 

1 206

TAC analitico

 

 

Francia

6 708

Unione

7 914

TAC

7 914

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8C3411)

 

Spagna

 

3 296

TAC analitico

 

 

Francia

3

Portogallo

656

Unione

3 955

TAC

3 955

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

 

(HAD/3A/BCD)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

 

(HAD/04-N.)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgio

 

9

TAC analitico

 

 

Germania

11

Francia

456

Irlanda

325

Regno Unito

3 329

Unione

4 130

TAC

4 130

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgio

 

86

TAC analitico

 

 

Francia

5 168

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

1 722

Regno Unito

775

Unione

7 751

TAC

7 751

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

VIIa

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

 

(HAD/07A.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

IIIa

 

 

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/03A.)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/56-14)

 

Germania

 

0

TAC analitico

 

 

Francia

0

Irlanda

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

VIIa

 

 

 

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgio

 

0

TAC analitico

 

 

Francia

6

Irlanda

32

Paesi Bassi

0

Regno Unito

42

Unione

80

TAC

80

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

 

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

VIII

 

 

 

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/08.)

 

 

Spagna

 

813

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 219

Unione

2 032

TAC

2 032

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano e merluzzo giallo

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

Merlangius merlangus e

 

(W/P/04-N.)

 

Pollachius pollachius 

 

 

 

 

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Merluccius merluccius 

 

 

(HKE/3A/BCD)

 

Danimarca

 

3 107

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

264

(1)

Unione

3 371

TAC

3 371

(2)

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

 

 

111 865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Merluccius merluccius 

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

56

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

2 271

(1)

Germania

261

(1)

Francia

503

(1)

Paesi Bassi

130

(1)

Regno Unito

707

(1)

Unione

3 928

(1)

TAC

3 928

(2)

(1)

Un massimo del 10% di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/*03A.).

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

111 865

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Merluccius merluccius

 

 

 

 

 

(HKE/571214)

Belgio

 

640

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

20 525

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

31 697

(1)

Irlanda

3 841

Paesi Bassi

413

(1)

Regno Unito

12 513

(1)

Unione

69 629

TAC

69 629

(2)

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

111 865

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgio

83

Spagna

3 311

Francia

3 311

Irlanda

414

Paesi Bassi

41

Regno Unito

1 863

Unione

9 023

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

 

Merluccius merluccius 

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

20

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

13 980

Francia

31 395

Paesi Bassi

40

(1)

Unione

45 435

TAC

45 435

(2)

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

111 865

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).

Belgio

4

Spagna

4 049

Francia

7 290

Paesi Bassi

12

Unione

11 355

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Merluccius merluccius 

 

 

(HKE/8C3411)

 

Spagna

 

4 376

TAC analitico

 

 

Francia

420

Portogallo

2 042

Unione

6 838

TAC

6 838

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone II e IV

 

Micromesistius poutassou 

 

 

(WHB/24-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

 

Micromesistius poutassou 

 

 

(WHB/1X14)

 

Danimarca

 

pm

(3)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(3)

Spagna

pm

(2) (3)

Francia

pm

(3)

Irlanda

pm

(3)

Paesi Bassi

pm

(3)

Portogallo

pm

(2) (3)

Svezia

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

Unione

pm

(1) (3)

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: pm

pm

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di pm tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Micromesistius poutassou 

 

 

(WHB/8C3411)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30 ' N e VII a ovest di 12° O

 

Micromesistius poutassou 

 

 

(WHB/24A567)

 

Norvegia

 

pm

(1) (2)

TAC analitico

 

 

Isole Færøer

pm

(3) (4)

TAC

Non pertinente

(1)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(2)

Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):

pm

Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

pm%

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

(4)

Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

Microstomus kitt e

Glyptocephalus cynoglossus 

 

(L/W/2AC4-C)

 

 

 

 

 

Belgio

 

346

TAC precauzionale

Danimarca

953

Germania

122

Francia

261

Paesi Bassi

794

Svezia

11

Regno Unito

3 904

Unione

6 391

TAC

 

6 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/5B67-)

Germania

 

pm

TAC analitico

 

 

Estonia

pm

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Regno Unito

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Isole Færøer

pm

(3)

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque internazionali della zona XII

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/12INT-)

Estonia

 

1

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

341

(1)

Francia

8

(1)

Lituania

3

(1)

Regno Unito

3

(1)

Altri

1

(1)

Unione

357

(1)

TAC

357

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/24-)

Danimarca

 

4

TAC precauzionale

 

 

Germania

4

Irlanda

4

Francia

23

Regno Unito

14

Altri

4

(1)

Unione

53

TAC

53

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/03-)

Danimarca

 

3

TAC precauzionale

 

 

Germania

2

Svezia

3

Unione

8

TAC

 

8

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

8

TAC analitico

 

 

Germania

8

Francia

8

Regno Unito

8

Altri

4

(1)

Unione

36

TAC

36

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/3A/BCD)

Belgio

 

6

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

50

Germania

6

(1)

Svezia

19

Regno Unito

6

(1)

Unione

87

TAC

87

(1)

Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgio

 

9

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

6

Germania

6

Francia

6

Regno Unito

6

Unione

33

TAC

 

33

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)(2)(3)

Isole Færøer

pm

(4)(5)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):

3 pm

(2)

Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

pm

Brosmio (USK/*5B67-)

 pm

(3)

I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t:

pm

(4)

Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

(5)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20% per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6AB.):

 

 

 pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-N.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/3A/BCD)

 

Danimarca

 

9 345

TAC analitico

 

 

Germania

27

Svezia

3 343

Unione

12 715

TAC

12 715

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgio

 

716

TAC analitico

 

 

Danimarca

716

Germania

11

Francia

21

Paesi Bassi

368

Regno Unito

11 854

Unione

13 686

TAC

13 686

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/04-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

VII

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/07.)

 

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

VIIIc

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/08C.)

 

 

Spagna

 

0

TAC analitico

 

 

Francia

0

Unione

0

TAC

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/9/3411)

 

Spagna

 

84

(1)

TAC analitico

 

 

Portogallo

252

(1)

Unione

336

(1)

TAC

336

(1)

Di cui non oltre il 6% può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

 

Zona:

IIIa

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/04-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

Specie:

Mazzancolle

 

Zona:

Acque della Guyana francese

 

 

Penaeus spp.

 

 

(PEN/FGU.)

 

Francia

 

da fissare

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

(1)(3)

TAC

da fissare

(1)(3)

(1)

La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

(3)

Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AN.)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danimarca

1 837

TAC analitico

Germania

21

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

207

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

2 065

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

 

2 065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Pleuronectes platessa 

 

 

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Pleuronectes platessa

 

 

 

 

 

(PLE/56-14)

 

Francia

 

18

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

240

Regno Unito

400

Unione

658

TAC

 

658

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

VIIa

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgio

56

TAC analitico

Francia

24

Irlanda

439

Paesi Bassi

17

Regno Unito

562

Unione

1 098

TAC

 

1 098

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

VIIb e VIIc

 

 

Pleuronectes platessa 

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

Francia

 

15

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

59

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Unione

74

TAC

 

74

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

VIId e VIIe

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgio

1 640

TAC analitico

Francia

5 467

Regno Unito

2 915

Unione

10 022

TAC

10 022

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

VIIf e VIIg

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgio

101

TAC analitico

Francia

181

Irlanda

28

Regno Unito

95

Unione

405

 

TAC

 

405

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgio

7

TAC analitico

Francia

14

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

46

Paesi Bassi

27

Regno Unito

14

Unione

108

TAC

 

108

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Pleuronectes platessa 

 

 

(PLE/8/3411)

 

Spagna

 

66

TAC precauzionale

 

 

 

Francia

263

Portogallo

66

Unione

395

TAC

 

395

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/56-14)

 

Spagna

6

TAC precauzionale

Francia

190

Irlanda

56

Regno Unito

145

Unione

397

TAC

 

397

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

VII

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgio

336

(1)

TAC precauzionale

Spagna

20

(1)

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

7 734

(1)

Irlanda

824

(1)

Regno Unito

1 882

(1)

Unione

10 796

(1)

TAC

10 796

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2% può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/8ABDE.)

 

Spagna

202

TAC precauzionale

Francia

984

Unione

1 186

TAC

 

1 186

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

VIIIc

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/08C.)

 

 

Spagna

208

TAC precauzionale

Francia

23

Unione

231

TAC

 

231

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/9/3411)

 

Spagna

273

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

9

(1) (2)

Unione

282

(1)

TAC

282

(2)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

 

 

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate.

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 2232

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2A34.)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

 

Pollachius virens

 

 

(POK/56-14)

 

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pollachius virens

 

 

(POK/04-N.)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgio

8

TAC precauzionale

Francia

1 787

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

894

Regno Unito

487

Unione

3 176

TAC

 

3 176

 

 

 

 

 

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

Psetta maxima e

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scopthalmus rhombus

 

 

 

 

 

Belgio

329

TAC precauzionale

Danimarca

703

Germania

180

Francia

85

Paesi Bassi

2 493

Svezia

5

Regno Unito

693

Unione

4 488

TAC

 

4 488

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1) (2) (3)

Germania

pm

(1) (2) (3)

Francia

pm

(1) (2) (3)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

(1) (3)

TAC

pm

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

pm

(1) (2) (3)(4)

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

pm

(1) (2) (3)(4)

Germania

pm

(1) (2) (3)(4)

Irlanda

pm

(1) (2) (3)(4)

Lituania

pm

(1) (2) (3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)(4)

Portogallo

pm

(1) (2) (3)(4)

Spagna

pm

(1) (2) (3)(4)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)(4)

Unione

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.) fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Estonia

pm

Francia

pm

Germania

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di pm kg in peso vivo al giorno. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIIe

 

 

Raja undulata

 

(RJU/67AKXD)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Estonia

pm

Francia

pm

Germania

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1) (2) (3)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

(1) (2) (3)

TAC

pm

(3)

(1)

Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di pm kg in peso vivo al giorno. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

 

 

Raja undulata

 

(RJU/07D.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/89-C.)

 

Belgio

 

pm

(1) (2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Spagna

pm

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

pm

(2)

(1)

Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di pm kg in peso vivo al giorno nella sottozona VIII e di pm kg in peso vivo al giorno nella sottozona IX. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIII

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona IX

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/2A-C46)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Estonia

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A34.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1) (2)

Norvegia

pm

(3)

TAC

Non pertinente

(1)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*02AN-)

 

Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO1)

Belgio

pm

pm

Danimarca

pm

pm

Germania

pm

pm

Francia

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

Svezia

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

(2)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(3)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

nelle zone seguenti:

 

IIIa

IIIa e IVbc

IVb

IVc

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2017

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

Francia

pm

pm

pm

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

Norvegia

pm

pm

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

 

Scomber scombrus

 

(MAC/2CX14-)

 

Germania

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Estonia

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Færøer

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(2)

Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

pm

(3)

Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2017

 

Acque norvegesi della zona IIa

Acque delle Isole Færøer

(MAC/*4A-EN)

 

(MAC/*2AN-)

 

(MAC/*FRO2)

 

Germania

pm

 

pm

 

pm

 

Francia

pm

 

pm

 

pm

 

Irlanda

pm

 

pm

 

pm

 

Paesi Bassi

pm

 

pm

 

pm

 

Regno Unito

pm

 

pm

 

pm

 

Unione

pm

 

pm

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/8C3411)

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il pm% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

VIIIb (MAC/*08B.)

 

 

 

 

 

 

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/3A/BCD)

 

Danimarca

 

448

TAC analitico

 

 

Germania

26

(1)

Paesi Bassi

43

(1)

Svezia

17

Unione

534

TAC

534

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV
(SOL/*04-C.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

Irlanda

 

46

TAC precauzionale

 

 

Regno Unito

11

Unione

57

TAC

 

57

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VIIa

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgio

 

0

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

0

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

0

(1)

Regno Unito

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

0

(1)(2)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VIIb e VIIc

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

 

Francia

 

7

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

35

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Unione

42

TAC

 

42

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VIId

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgio

 

608

TAC analitico

 

 

Francia

1 215

Regno Unito

434

Unione

2 257

TAC

 

2 257

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VIIe

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07E.)

 

 

Belgio

 

42

TAC analitico

 

 

Francia

443

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Regno Unito

693

Unione

1 178

TAC

1 178

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VIIf e VIIg

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgio

 

489

TAC analitico

 

 

Francia

49

Irlanda

24

Regno Unito

220

Unione

782

TAC

 

782

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgio

 

32

TAC analitico

 

 

Francia

64

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

171

Paesi Bassi

51

Regno Unito

64

Unione

382

TAC

 

382

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

VIIIa e VIIIb

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/8AB.)

 

 

Belgio

 

42

TAC analitico

 

 

Spagna

8

Francia

3 135

Paesi Bassi

235

Unione

3 420

TAC

 

3 420

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliole

 

 

Zona:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

 

Solea spp.

 

 

 

(SOO/8CDE34)

 

Spagna

 

403

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

669

Unione

1 072

TAC

 

1 072

 

 

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

IIIa

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5% del contingente (OTH/*03A.) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie. Tale disposizione non si applica quando uno Stato membro si avvale della flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

(3)

TAC

pm

(1)

Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2% del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie. Tale disposizione non si applica quando uno Stato membro si avvale della flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(2)

Inclusi i cicerelli.

(3)

Può contenere fino al 4% di catture accessorie di aringhe.

 

 

 

 

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

VIId e VIIe

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgio

 

21

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

1 339

Germania

21

Francia

288

Paesi Bassi

288

Regno Unito

2 163

Unione

4 120

TAC

 

4 120

 

 

 

 

 

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

 

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/03A-C.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(1)

(1)

Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgio

pm

(1)(2)

TAC analitico

Germania

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(1)(2)

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 42 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(2)

A titolo di deroga, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è issato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:

Spinarolo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

 

Squalus acanthias

 

(DGS/*15X14)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgio

pm

(3)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(3)

Germania

pm

(1) (3)

Spagna

pm

(3)

Francia

pm

(1) (3)

Irlanda

pm

(3)

Paesi Bassi

pm

(1) (3)

Portogallo

pm

(3)

Svezia

pm

(3)

Regno Unito

pm

(1) (3)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

(2)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

(3)

Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5% del contingente (OTH/*4BC7D) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie. Tale disposizione non si applica quando uno Stato membro si avvale della flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e IIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danimarca

pm

(1) (3)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2) (3)

Spagna

pm

(3) (5)

Francia

pm

(1) (2) (3) (5)

Irlanda

pm

(1) (3)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)

Portogallo

pm

(3) (5)

Svezia

pm

(1) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

Isole Færøer

pm

(4)

TAC

(1)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2017 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

(2)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5% del contingente (OTH/*2A-14) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie. Tale disposizione non si applica quando uno Stato membro si avvale della flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

(5)

Condizione speciale: fino al 50% di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

VIIIc

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

IX

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/09.)

 

 

Spagna

18 977

(1)

TAC analitico

Portogallo

54 372

(1)

Unione

73 349

TAC

73 349

(1)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

X; acque dell'Unione della zona COPACE(1) 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/X34PRT)

 

Portogallo

da fissare

(2)

TAC precauzionale

Unione

da fissare

(3)

TAC

da fissare

(3)

(1)

Acque circostanti le isole Azzorre.

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

(3)

Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona COPACE(1) 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341PRT)

 

Portogallo

da fissare

(2)

TAC precauzionale

Unione

da fissare

(3)

TAC

da fissare

(3)

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

(3)

Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona COPACE(1) 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341SPN)

 

Spagna

da fissare

(2)

TAC precauzionale

Unione

da fissare

(3)

TAC

da fissare

(3)

(1)

Acque circostanti le isole Canarie.

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

(3)

Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

 

 

 

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

 

Trisopterus esmarki

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Danimarca

pm

(1)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1) (3)

Norvegia

pm

(4)

Isole Færøer

pm

(5)

TAC

Non pertinente

(1)

Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5% del contingente (OT2/*2A3A4) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie. Tale disposizione non si applica quando uno Stato membro si avvale della flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(2)

Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(3)

Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal pm.

(4)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(5)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15% delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

 

Trisopterus esmarki

 

 

(NOP/04-N.)

 

Danimarca

pm

TAC analitico

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce industriale

 

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

 

 

 

 

 

(I/F/04-N.)

 

 

Svezia

pm

(1) (2)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

 

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

 

 

 

 

 

(OTH/5B67-C)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

 

 

 

 

 

 

(OTH/04-N.)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

Non pertinente

(1)

Regno Unito

pm

Unione

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

 

 

 

 

 

(OTH/2A46AN)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Færøer

pm

(3)

TAC

Non pertinente

(1)

Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(3)

Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

 

 

 

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

 

Zona:

Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

 

Clupea harengus

 

(HER/1/2-)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Finlandia

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Isole Færøer

pm

(2)(3)

Norvegia

pm

(2)(4)

TAC

pm

(1)

La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

(4)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

pm

Danimarca

pm

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Finlandia

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco 

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

 

Gadus morhua

 

(COD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Grecia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco 

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV

 

Gadus morhua

 

(COD/N1GL14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1. non possono essere pescati tra pm;

2. possono essere pescati esclusivamente in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45′N e a sud di 67°00′ N e ad est di 35°15′O.

COD/GRL2

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30′N e 63°45′N ad est di 44°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45′N e tra 44°00′O e 35°15′O.

COD/GRL3

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00′N e a est di 42°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00′N e 62°30′N ad est di 44°00′O.

COD/GRL4

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45′N e 59°00′N ad ovest di 44°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00′N e ad ovest di 42°00′O.

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco 

Zona:

I e IIb

 

Gadus morhua

 

(COD/1/2B.)

Germania

pm

(3)

TAC analitico

Spagna

pm

(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

pm

(3)

Portogallo

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

Altri Stati membri

pm

(1) (3)

Unione

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(2)

L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

 

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

 

(C/H/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Granatieri

 

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

 

Macrourus spp.

 

(GRV/514GRN)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

0

 

 

 

 

 

Specie:

Granatieri

 

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Macrourus spp.

 

(GRV/N1GRN.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

0

 

 

 

 

 

Specie:

Capelin

 

Zona:

IIb

 

Mallotus villosus

 

(CAP/02B.)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Capelin

 

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

 

Mallotus villosus

 

(CAP/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Tutti gli Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri ".

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno e il 30 aprile dell'anno successivo.

Specie:

Eglefino

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

 

Melanogrammus aeglefinus

 

(HAD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

Zona:

Acque delle Isole Færøer

 

Micromesistius poutassou

 

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:

Molva e molva azzurra

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

Molva molva e molva dypterygia

 

(B/L/05B-F.)

 

 

 

 

 

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

 

pm

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

 

Pandalus borealis

 

(PRA/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Pandalus borealis

 

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro 

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

 

Pollachius virens

 

(POK/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro 

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

 

Pollachius virens

 

(POK/1/2INT)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro 

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

 

Pollachius virens

 

(POK/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/1/2INT)

Unione

pm

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/N1GRN.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare a sud di 68° N.

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/514GRN)

Germania

pm

TAC analitico

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

TAC

Non pertinente

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre pm navi contemporaneamente.

 

Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

 

Sebastes spp.

 

(RED/51214S)

Estonia

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Irlanda

pm

Lettonia

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

 

Sebastes spp.

 

(RED/51214D)

Estonia

pm

(1) (2)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(1) (2)

Irlanda

pm

(1) (2)

Lettonia

pm

(1) (2)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Polonia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45'N

28°30'O

2

62°50'N

25°45'O

3

61°55'N

26°45'O

4

61°00'N

26°30'O

5

59°00'N

30°00'O

6

59°00'N

34°00'O

7

61°30'N

34°00'O

8

62°50'N

36°00'O

9

64°45'N

28°30'O

(2)

Può essere prelevato solo dal pm.

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

 

Sebastes spp.

 

(RED/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

 

Sebastes spp.

 

(RED/1/2INT)

Unione

da fissare

(1) (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il pm e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2)

I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.

(3)

Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani (pelagici)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14P)

Germania

pm

(1) (2) (3)

TAC analitico

Francia

pm

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1) (2) (3)

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Færøer

pm

(1) (2) (4)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal pm.

(2)

Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45'N

28°30'O

2

62°50'N

25°45'O

3

61°55'N

26°45'O

4

61°00'N

26°30'O

5

59°00'N

30°00'O

6

59°00'N

34°00'O

7

61°30'N

34°00'O

8

62°50'N

36°00'O

9

64°45'N

28°30'O

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

Specie:

Scorfani (demersali)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14D)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59°15'N

54°26'O

2

59°15'N

44°00'O

3

59°30'N

42°45'O

4

60°00'N

42°00'O

5

62°00'N

40°30'O

6

62°00'N

40°00'O

7

62°40'N

40°15'O

8

63°09'N

39°40'O

9

63°30'N

37°15'O

10

64°20'N

35°00'O

11

65°15'N

32°30'O

12

65°15'N

29°50'O

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque islandesi della zona Va

 

Sebastes spp.

 

(RED/05A-IS)

Belgio

pm

(1) (2)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

Non pertinente

(1)

Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(2)

Possono essere pescati soltanto tra pm.

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

 

Sebastes spp.

 

(RED/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

 

 

 

 

(OTH/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Altre specie

(1)

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

 

 

 

 

(OTH/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce piatto

 

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

 

 

 

 

(FLX/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Catture accessorie(1)

Zona:

Acque groenlandesi

 

 

 

 

(B-C/GRL)

Unione

pm

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

NAFO 2J3KL

 

Gadus morhua

 

(COD/N2J3KL)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

NAFO 3NO

 

Gadus morhua

 

(COD/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4%, se tale quantitativo è maggiore.

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

NAFO 3M

 

Gadus morhua

 

(COD/N3M.)

Estonia

155

TAC analitico

Germania

649

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

155

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

155

Polonia

529

Spagna

1 993

Francia

278

Portogallo

2 733

Regno Unito

1 298

Unione

7 945

TAC

13 931

 

 

 

Specie:

Passera lingua di cane

Zona:

NAFO 3L

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/N3L.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera lingua di cane

Zona:

NAFO 3NO

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/N3NO.)

Estonia

99

TAC analitico

Lettonia

99

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

99

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

296

TAC

2 225

 

 

 

 

 

Specie:

Passera canadese

Zona:

NAFO 3M

 

Hippoglossoides platessoides

 

(PLA/N3M.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera canadese

Zona:

NAFO 3LNO

 

Hippoglossoides platessoides

 

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Totano

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

 

Illex illecebrosus

 

(SQI/N34.)

Estonia

128

(1)

TAC analitico

Lettonia

128

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

128

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

227

(1)

Unione

Non pertinente

(1) (2)

TAC

34 000

(1)

Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017.

(2)

Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in t, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

 

29 467

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda

Zona:

NAFO 3LNO

 

Limanda ferruginea

 

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

17 000

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10%, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie sarà fissato al massimo a 1 250 kg o al 5%, se tale quantitativo è maggiore.

 

 

 

 

 

Specie:

Capelin

 

Zona:

NAFO 3NO

 

Mallotus villosus

 

(CAP/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberello boreale

Zona:

NAFO 3LNO(1)(2)

 

Pandalus borealis

 

(PRA/N3LNO.)

Estonia

0

(3)

TAC analitico

Lettonia

0

(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

0

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

0

(3)

Spagna

0

(3)

Portogallo

0

(3)

Unione

0

(3)

TAC

0

(3)

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

46° 00' 0

47° 49' 0

2

46° 25' 0

47° 27' 0

3

46 °42' 0

47° 25' 0

4

46° 48' 0

47° 25' 50

5

47° 16' 50

47° 43' 50

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberello boreale

Zona:

NAFO 3M(1)

 

Pandalus borealis

 

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

0

Estonia

0

0

Spagna

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

NAFO 3LMNO

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/N3LMNO)

Estonia

297

TAC analitico

Germania

303

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

42

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

21

Spagna

4 067

Portogallo

1 700

Unione

6 430

TAC

10 966

 

 

 

Specie:

Razza

 

Zona:

NAFO 3LNO

 

Rajidae

 

 

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

TAC analitico

Lituania

62

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

3 403

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

660

Unione

4 408

TAC

7 000

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

NAFO 3LN

 

Sebastes spp.

 

(RED/N3LN.)

Estonia

702

TAC analitico

Germania

483

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

702

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

702

Unione

2 589

TAC

14 200

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

NAFO 3M

 

Sebastes spp.

 

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)

TAC analitico

Germania

513

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

1 571

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

1 571

(1)

Spagna

233

(1)

Portogallo

2 354

(1)

Unione

7 813

(1)

TAC

7 000

(1)

(1)

Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1° luglio 2017 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio:

 

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

NAFO 3O

 

Sebastes spp.

 

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

TAC analitico

Portogallo

5 229

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

7 000

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

20 000

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

(1)

TAC analitico

Lituania

0

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Musdea americana

 

Zona:

NAFO 3NO

 

Urophycis tenuis

 

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

TAC analitico

Portogallo

333

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

588

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

1 000

(1)

Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

 

Unione

1 176

 

 

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito della ICCAT.

Specie:

Tonno rosso

 

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

 

Thunnus thynnus

 

(BFT/AE45WM)

Cipro

pm

(4)

TAC analitico

Grecia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

(2)(4)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(2)(3)(4)

Croazia

pm

(6)

Italia

pm

(4)(5)

Malta

pm

(4)

Portogallo

pm

Altri Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)(3)(4)(5)

TAC

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

pm

Unione

pm

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

pm

Unione

pm

(6)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

pm

Unione

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce spada

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Xiphias gladius

 

(SWO/AN05N)

Spagna

pm

(2)

TAC analitico

Portogallo

pm

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Altri Stati membri

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

(1)

Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)

Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie:

Pesce spada

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

Xiphias gladius

 

(SWO/AS05N)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Portogallo

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

(1)

Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

 

 

 

 

 

Specie:

Alalunga del nord

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Thunnus alalunga

 

(ALB/AN05N)

Irlanda

pm

(2)

TAC analitico

Spagna

pm

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(2)

Portogallo

pm

(2)

Unione

pm

(1)

TAC

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

 pm

[1]

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Regno Unito

pm

 

Portogallo

pm

 

 

Specie:

Alalunga australe

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

Thunnus alalunga

 

(ALB/AS05N)

Spagna

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Tonno obeso 

Zona:

Oceano Atlantico

 

Thunnus obesus

 

(BET/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Marlin azzurro 

Zona:

Oceano Atlantico

 

Makaira nigricans

 

(BUM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Marlin bianco

Zona:

Oceano Atlantico

 

Tetrapturus albidus

 

(WHM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

 

 

 

ALLEGATO IE

ANTARTICO
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:

Pesce del ghiaccio

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Champsocephalus gunnari

 

(ANI/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce del ghiaccio

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

 

Champsocephalus gunnari

 

(ANI/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

— parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;

— procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

— da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;

— procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

— prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e

— procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce del ghiaccio

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Chaenocephalus aceratus

 

 

(SSI/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

Specie:

Pesce del ghiaccio

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

 

Channichthys rhinoceratus

 

 

(LIC/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Austromerluzzo

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Dissostichus eleginoides

 

 

(TOP/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48º O a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A):

pm

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40º O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B):

pm

Zona di gestione C: da 40º O a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C):

pm

(1)

TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto pm e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:

Austromerluzzo

 

Zona:

FAO 48.4 Antartico settentrionale

 

Dissostichus eleginoides

 

 

(TOP/F484N.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O.

 

 

 

 

 

Specie:

Austromerluzzo

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

 

Dissostichus eleginoides

 

 

(TOP/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

 

 

 

 

 

Specie:

Austromerluzzo

 

Zona:

FAO 48.4 Antartico meridionale

 

Dissostichus mawsoni

 

 

(TOA/F484S.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20' S e 60°00' S e dalle longitudini 24°30' O e 29°00' O.

 

 

 

 

 

Specie:

Krill antartico

 

Zona:

FAO 48

 

Euphausia superba

 

 

(KRI/F48.)

 

TAC analitico

TAC

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

pm

Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

pm

Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

pm

Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Krill antartico

 

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

 

Euphausia superba

 

 

(KRI/F5841.)

 

TAC analitico

TAC

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W):

pm

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):

pm

 

 

Specie:

Krill antartico

 

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

 

Euphausia superba

 

 

(KRI/F5842.)

 

TAC analitico

TAC

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W):

pm

Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

pm

 

 

Specie:

Nototenia

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Gobionotothen gibberifrons

 

 

(NOG/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Nototenia

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Lepidonotothen squamifrons

 

 

(NOS/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Nototenia

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

 

Lepidonotothen squamifrons

 

 

(NOS/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Granatiere occhi di rospo e
granatiere carenato

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

 

Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus

 

 

(GR1/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Granatiere Caml e
granatiere di Whitson

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

 

Macrourus caml e Macrourus whitsoni

  

(GR2/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Granatieri

 

Zona:

FAO 48.4 Antartico

 

Macrourus spp.

 

 

(GRV/F484.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Nototenia

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Notothenia rossii

 

 

(NOR/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Granchi

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Paralomis spp.

 

 

(PAI/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce del ghiaccio

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Pseudochaenichthys georgianus 

 

(SGI/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

FAO 48.3 Antartico

 

Rajiformes

 

 

(SRX/F483.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

FAO 48.4 Antartico

 

Rajiformes

 

 

(SRX/F484.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

 

Rajiformes

 

 

(SRX/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

 

 

 

(OTH/F5852.)

 

TAC analitico

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

pm

(1)

TAC precauzionale

(1) Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1(1)

(GER/F47NAM)

TAC

pm(2)

TAC precauzionale

(1)Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1(1)

(ORY/F47NAM)

TAC

pm

(2)

TAC precauzionale

(1)Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(2) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di pm tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pseudopentaceros spp.

Pseudopentaceros spp

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

pm

TAC precauzionale

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(1)    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

pm

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

 

Trachurus murphyi

 

(CJM/SPRFMO)

Germania

da fissare

(1)

TAC analitico

Paesi Bassi

da fissare

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

da fissare

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

da fissare

(1)

Unione

da fissare

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 25 al 29 gennaio 2017.

ALLEGATO IK:

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Specie:

Tonno albacora

 

Zona:

Zona di competenza della IOTC

 

Thunnus albacares

 

(YFT/IOTC)

Francia

pm

TAC analitico

Italia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

77 694

TAC

Non pertinente

ALLEGATO IL:

ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

(ANE/GF1718)

Croazia e Italia

30 550

TAC analitico

Slovenia

150

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

30 700

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

Specie:

Sardina

Sardina pilchardus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

(PIL/GF1718)

Croazia e Italia

81 850

TAC analitico

Slovenia

150

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

82 000

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Top

Bruxelles, 27.10.2016

COM(2016) 698 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL’UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

1.2.Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all’obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Durante il periodo di gestione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2.ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3.AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un’applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l’esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

4.1.Nell’appendice del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2.I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio 1 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5.GESTIONE

5.1.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all’articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.2.Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7.TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.

Allegato IIA, appendice

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

a)Kattegat

Attrezzo regolamentato

DK

DE

SE

TR1

p.m.

p.m.

p.m.

TR2

p.m.

p.m.

p.m.

TR3

p.m.

p.m.

p.m.

BT1

p.m.

p.m.

p.m.

BT2

p.m.

p.m.

p.m.

GN

p.m.

p.m.

p.m.

GT

p.m.

p.m.

p.m.

LL

p.m.

p.m.

p.m.

b)Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell’Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

Attrezzo regolamentato

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TR2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TR3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BT1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BT2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

c)Divisione CIEM VIIa:

Attrezzo regolamentato

BE

FR

IE

NL

UK

TR1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TR2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TR3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BT1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BT2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

d)Divisione CIEM VIa e acque dell’Unione della divisione CIEM Vb:

Attrezzo regolamentato

BE

DE

ES

FR

IE

UK

TR1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TR2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TR3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BT1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BT2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I
Disposizioni generali

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

ii)reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)«zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d)«periodo di gestione in corso», il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

e)«condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3.    LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ

Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell’Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II
Autorizzazioni

4.NAVI AUTORIZZATE

4.1.Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

CAPO III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell’Unione

5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

5.1.Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2.Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell’8% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6.CONDIZIONI SPECIALI PER L’ASSEGNAZIONE DI GIORNI

6.1.Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell’Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b)gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2.Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

6.3.Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4.L’applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

ES

126

FR

109

PT

113

6.1.a) e 6.1.b)

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

Illimitato

7.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

7.1.Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2.Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l’attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3.Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l’attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l’attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

8.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio 2 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio 3 . Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

8.2.Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l’attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3.I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l’attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

8.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

8.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

9.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 4 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

9.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

9.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV
Gestione

10.OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11.PERIODI DI GESTIONE

11.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

12.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

12.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell’assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

13.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI
Obblighi di comunicazione

14.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15.RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16.TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW
giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW
giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    Attrezzo

2

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL = palangari di fondo

(3)    Periodo di gestione

4

Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    CFR

12

Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)    Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione(2)

(4)    Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)    Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL = palangari di fondo

(6)    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell’allegato IIB

(7)    Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(8)    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(9)    Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)    Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I
Disposizioni generali

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

1.2.Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

a)nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2017.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall’applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e

ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)«zona», la divisione CIEM VIIe;

d)«periodo di gestione in corso», il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018.

3.LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ

Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell’Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II
Autorizzazioni

4.NAVI AUTORIZZATE

4.1Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell’Unione

5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

BE

164

FR

175

UK

207

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

BE

164

FR

178

UK

164

6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

6.2.Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

7.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

8.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

8.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV
Gestione

9.OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.PERIODI DI GESTIONE

10.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI
Obblighi di comunicazione

13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW
giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW
giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    Attrezzo

2

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)    Periodo di gestione

4

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    CFR

12

Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)    Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

(4)    Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)    Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(7)    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)    Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell’appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1

3134 E9F2; 35 E9 F3; 36 E9F4; 37 E9F5; 3840 F0F5; 41 F5F6

2

3134 F3F4; 35 F4F6; 36 F5F8; 3740 F6F8; 41 F7F8

3

41 F1F4; 4243 F1F9; 44 F1G0; 4546 F1G1; 47 G0

4

3840 E7E9; 4146 E6F0

5

4751 E6 + F0F5; 52 E6F5

6

4143 G0G3; 44 G1

7

4751 E7E9

Allegato IID, appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

p.m.

DK

p.m.

p.m.

DE

p.m.

FR

p.m.

IE

p.m.

NL

p.m.

PL

p.m.

SV

p.m.

UK

p.m.

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

p.m.

DE

p.m.

p.m.

IE

p.m.

ES

p.m.

FR

p.m.

PT

p.m.

UK

p.m.

Non assegnate

p.m.

Sgombro(1)

Non pertinente

Non pertinente

p.m.

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

p.m.

DK

p.m.

p.m.

UK

p.m.

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

p.m.

BE

p.m.

p.m.

DE

p.m.

FR

p.m.

UK

p.m.

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

p.m. (2)

Non pertinente

p.m.

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

p.m.

BE

p.m.

p.m.

DE

p.m.

FR

p.m.

UK

p.m.

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

p.m.

DE (3)

p.m.

p.m. (4)

FR (3)

p.m.

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

p.m.

Non pertinente

p.m. (4)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

p.m.

DE

p.m.

p.m.

DK

p.m.

FR

p.m.

NL

p.m.

UK

p.m.

SE

p.m.

ES

p.m.

IE

p.m.

PT

p.m.

Pesca con palangari

p.m.

UK

p.m.

p.m.

Sgombro

p.m.

DK

p.m.

p.m.

BE

p.m.

DE

p.m.

FR

p.m.

IE

p.m.

NL

p.m.

SE

p.m.

UK

p.m.

Aringa, a nord di 62° 00′ N

p.m.

DK

p.m.

p.m.

DE

p.m.

IE

p.m.

FR

p.m.

NL

p.m.

PL

p.m.

SE

p.m.

UK

p.m.

(1)    Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)    Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(3)    Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)    Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT – LIMITI DI CAPACITÀ 5

1.Numero massimo di navi dell’Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

Spagna

p.m.

Francia

p.m.

Unione

p.m.

2.Numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

p.m.

Francia

p.m.

Italia

p.m.

Cipro

p.m. 6

Malta

p.m.2

Unione

p.m.

3.Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Adriatico a fini di allevamento

Croazia

p.m.

Italia

p.m.

Unione

p.m.

4.Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci 7

 

Cipro 8

Grecia 9

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta 10

Pescherecci con reti da circuizione

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pescherecci con palangari

p.m.  11

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pescherecci con lenze e canne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pescherecci con lenze a mano

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. 12

p.m.

p.m.

Pescherecci da traino

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Altri pescherecci artigianali 13

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Numero di tonnare 14

Spagna

p.m.

Italia

p.m.

Portogallo

p.m.

6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

p.m.

p.m.

Italia

p.m.

p.m.

Grecia

p.m.

p.m.

Cipro

p.m.

p.m.

Croazia

p.m.

p.m.

Malta

p.m.

p.m.

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

p.m.

Italia

p.m.

Grecia

p.m.

Cipro

p.m.

Croazia

p.m.

Malta

p.m.

Portogallo

p.m.

7.Numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

p.m.

p.m.

Francia

p.m.

p.m.

Portogallo

p.m.

p.m.

Unione

34

269

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

Pesci a pinne

FAO 48.1. Antartico(1)

FAO 48.2. Antartico(1)

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi(1)

FAO 48.3.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antartico

Dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antartico(1)

FAO 58.5.1. Antartico(1) (2)

FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E(1)

FAO 58.4.4. Antartico(1) (2)

FAO 58.6. Antartico(1) (2)

FAO 58.7. Antartico(1)

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4.(1) (2)

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antartico

Dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antartico(1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

(1)    Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)    Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Dissostichusspp. limiti di cattura (t)

Limite applicabile alle catture accessorie (t)

SSRU

Limite

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1.

Tutta la divisione

p.m.

A, B, F

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

p.m. 15

D

p.m.1

A, B, F

p.m.

C

p.m.

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

p.m.

D

p.m.

E

p.m.

G (inclusa 58.4.1_5)

p.m.1

G

p.m.

H

p.m.

H

p.m. 1

58.4.2.

Tutta la divisione

p.m.

A

p.m.  16

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

B, C, D

p.m.

E (inclusa 58.4.2_1)

p.m.

58.4.3a.

Tutta la divisione 58.4.3a._1

p.m.

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Non pertinente

 

88.1.

Tutta la sottozona

p.m.

A, D, E, F, M

p.m.

p.m. 17

p.m.

p.m.

p.m.

B, C, G

p.m.

A, D, E, F, M

p.m.

A, D, E, F, M

p.m.

A, D, E, F, M

p.m.

H, I, K

p.m.

B, C, G

p.m.

B, C, G

p.m.

B, C, G

p.m.

J, L

p.m.

H, I, K

p.m.

H, I, K

p.m.

H, I, K

p.m.

 

J, L

p.m.

J, L

p.m.

J, L

p.m.

88.2.

p.m.

A, B, I

0

619

50

99

120

C, D, E, F, G (88.2_1 to 88.2_4)

419 18

A, B, I

0

A, B, I

0

A, B, I

0

H

200

C, D, E, F, G

50

C, D, E, F, G

67

C, D, E, F, G

100

H

50

H

32

H

20

Allegato V, parte B, appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

48.6

A

Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

B

Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

E

Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

F

Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

G

Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

58.4.1

A

Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

B

Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

E

Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

F

Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

G

Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

H

Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

58.4.2

A

Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

B

Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

C

Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

D

Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

E

Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

58.4.3a

A

Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.3b

A

Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

B

Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

D

Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

E

Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.4

A

Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

B

Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

C

Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

D

Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

58.6

A

Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

B

Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

C

Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

D

Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

58.7

A

Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30’ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

G

Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

H

Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

I

Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

L

Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

D

Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

E

Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

F

Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

G

Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

88.3

A

Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.



PARTE C

ALLEGATO 2103/A

NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA
DELL’
EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro:    

Campagna di pesca:    

Nome della nave:    

Livello di catture previsto (in tonnellate):    

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):    

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell’intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L’intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 2102.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2




Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

□ Rete da traino convenzionale

□ Sistema di pesca continua

□ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

□ Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 2103/B)(1)

Congelato intero

Bollito

Farina

Olio

Altro prodotto, precisare

(1)    Se il metodo non è elencato all’allegato 2103/B, descriverlo in dettaglio

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

   Apertura verticale massima (m)

   Apertura orizzontale massima (m)

   Circonferenza dell’apertura della rete(1) (m)

Area dell’apertura (m2)

Dimensione media delle maglie nella rete (3) (mm)

Esterna (2)

Interna (2)

Esterna (2)

Interna (2)

Esterna (2)

Interna (2)

1a parte della rete

2a parte della rete

3a parte della rete

Parte finale della rete (sacco)

(1)    Prevista in condizioni operative.

(2)    Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(3)    Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 2201.



Schema(i) delle reti: ________________

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ( www.ccamlr.org/node/74407 ), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WGEMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1.lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell’angolo di ogni parte rispetto al flusso d’acqua);

2.la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 2201), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);

3.la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo: ________________

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ( www.ccamlr.org/node/74407 ), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WGEMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

Fabbricante

Modello

Frequenze del trasduttore (kHz)

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): ________________

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l’abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SCCAMLRXXX, paragrafo 2.10).



ALLEGATO 2103/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio 

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro(1)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (1)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (1) 

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro(2)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala (1)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (1) 

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso 

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (2)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso di farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco 

W*H*L*ρ/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

precisare

(1)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.



Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (1)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (1)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (2)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (2)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l’acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (1)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (2)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell’acqua aggiunta; si presume che la densità dell’acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (2)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (1)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Volume del sacco

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e l’altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

_________________

(1)    Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VI

Zona di competenza della IOTC

1.Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41(1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

(1)    Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

p.m.

Unione

p.m.

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Færøer

Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

p.m.

p.m.

Aringa, a nord di 62° 00′ N

p.m.

da fissare

Aringa, IIIa

p.m.

p.m.

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

p.m.

p.m.

Molva e brosmio

p.m.

p.m.

Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

p.m.

p.m.

Molva azzurra

p.m.

p.m.

Venezuela(1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45

(1)    Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(1) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
(5) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.
(6) Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari.
(7) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.
(8) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(9) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
(10) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(11) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(12) Pescherecci per lenze che operano nell’Atlantico
(13) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(14) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.
(15) Include un limite di cattura di p.m. tonnellate per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 2016/2017.
(16) Nel 2016/2017 non avrà luogo alcuna pesca nella SSRU A.
(17) Incluse 140 tonnellate per l’indagine nel mare di Ross; 40 tonnellate; indagine invernale: 100 tonnellate.
(18) Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.
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