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Document 52016PC0671

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

COM/2016/0671 final - 2016/0327 (NLE)

Bruxelles, 21.10.2016

COM(2016) 671 final

2016/0327(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, di un accordo in forma
di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta si inserisce nel contesto della riforma delle norme di origine dell'SPG del 2010, introdotta dal regolamento (UE) n. 1063/2010, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93.

La riforma inseriva, a determinate condizioni, la Turchia nel sistema di cumulo di origine che fino a quel momento era in vigore tra l'Unione, la Svizzera e la Norvegia.

Introduceva inoltre un nuovo sistema di certificazione dell'origine da parte di esportatori registrati la cui applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2017.

Tenendo conto dei succitati elementi, occorre rivedere lo strumento giuridico attualmente applicabile al sistema di cumulo di origine tra l'Unione, la Svizzera e la Norvegia. Questo è l'obiettivo della presente proposta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con la politica commerciale comune, in particolare con le dogane, la libera circolazione dei beni e le norme di origine.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 5;
la decisione n. 2001/101/CE del Consiglio del 5.12.2000.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è collegata alla politica commerciale comune, che è competenza esclusiva dell'Unione.

Proporzionalità

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto i suoi effetti sono strettamente limitati a quanto necessario per prevedere un'estensione alla Turchia del cumulo esistente per i prodotti di origine svizzera e norvegese.

Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla firma dell'accordo. La presente proposta riguarda tale decisione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le consultazioni con i portatori di interessi sono pervenute a un accordo pienamente accettato in tutti i suoi elementi.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non è stata compiuta alcuna valutazione d'impatto in base alla tabella di marcia di accompagnamento e agli orientamenti per legiferare meglio in quanto la proposta si riferisce al cumulo di origine tra l'Unione, la Svizzera, la Norvegia e, eventualmente, la Turchia, un sistema già esistente e che è ora adattato al fine di soddisfare i requisiti tecnici richiesti dall'attuazione del sistema REX al 1° gennaio 2017.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La misura sarà valutata periodicamente dalle parti che intratterranno contatti regolari e saranno coinvolte in sessioni di formazione e riunioni connesse all'attuazione del sistema REX.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il precedente accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera), che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria, approvato per conto della Comunità europea (decisione del Consiglio del 5.12.2000), deve essere sostituito da un nuovo accordo che tenga conto della riforma delle norme di origine dell'SPG adottata dal regolamento n. 1063/2010 del 18.11.2010. A seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione l'8 marzo 2012, sono stati condotti e conclusi i negoziati con la Norvegia e la Svizzera su questo nuovo accordo.

2016/0327 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, di un accordo in forma
di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera

sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 41, lettera b, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 1 i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento delegato stesso (sistema di cumulo).

(2)A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Svizzera conceda a sua volta lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione.

(3)Per quanto riguarda la Svizzera, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera. Lo scambio di lettere è avvenuto il 14 dicembre 2000 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE 2 .

(4)Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del Sistema di preferenze generalizzate (di seguito: "SPG") dell'Unione, la Svizzera ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera.

(5)Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.

(6)Inoltre le norme di origine dell'SPG dell'Unione prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che sarà applicato dal 1° gennaio 2017. A tal proposito sarà anche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere.

(7)Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative regole, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Svizzera per prevedere il riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive e il trattamento dei prodotti con un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca come prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.

(8)È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (di seguito: "l'accordo") è approvato per conto dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(2) Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).
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Bruxelles, 21.10.2016

COM(2016) 671 final

ALLEGATO

della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, di un Accordo in forma
di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea


Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

A. Lettera dell'Unione                        …, …

                                   [luogo e data]

Egregio Signore,

1. L'Unione europea (di seguito: l'"Unione") e la Confederazione svizzera (di seguito: la "Svizzera") in quanto parti del presente accordo riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate (di seguito: "SPG"), entrambe le parti applicano norme di origine analoghe in base ai seguenti principi generali:

(a)definizione della nozione di prodotti originari in base agli stessi criteri;

(b)disposizioni sul cumulo di origine regionale;

(c)disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia;

(d)disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari;

(e)disposizioni per la non modificazione di prodotti del paese beneficiario;

(f)disposizioni per il rilascio o la compilazione di prove di origine sostitutive;

(g)obbligo di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari in materia di prove di origine.

2. L'Unione e la Svizzera riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un paese beneficiario del regime SPG di una delle parti se in tale paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si applica a materiali originari della Norvegia e della Turchia, subordinatamente al completamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove di origine per i materiali di cui al comma precedente. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 (di seguito: il "sistema armonizzato").

3. L'Unione e la Svizzera si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, (di seguito: i "certificati sostitutivi") rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell'altra parte, registrate a tal fine.

Ciascuna parte può valutare l'ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.

4. Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima dell'emissione o della redazione di una prova di origine sostitutiva:

(a)le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate o redatte soltanto se le prove di origine iniziali sono state emesse o redatte in conformità alla legislazione applicabile nell'Unione o in Svizzera;

(b)soltanto nel caso in cui i prodotti non siano stati immessi in libera pratica sul territorio di una parte contraente, la prova di origine o la prova di origine sostitutiva può essere sostituita da una o più prove di origine sostitutive al fine di inviare tutti o alcuni prodotti oggetto della prova di origine iniziale da una parte all'altra;

(c)i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale sul territorio della parte rispeditrice e non sono stati in alcun modo modificati, trasformati o sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato ("principio della non modificazione");

(a)ove i prodotti abbiano acquisito il carattere originario a seguito di una deroga alle norme di origine concessa da una parte, le prove di origine sostitutive non sono rilasciate o redatte se i prodotti sono rispediti all'altra parte;

(b)le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o redatte dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale;

(c)le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o redatte dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte non hanno ricevuto alcun trattamento preferenziale dalla parte rispeditrice.

5. Ai fini del comma 4, lettera c), si applica quanto segue.

Qualora sussistessero motivi di dubbio per quanto riguarda il rispetto del principio di non modificazione, le autorità doganali della parte di destinazione finale possono chiedere al dichiarante di fornire prove del rispetto di tale principio che possono essere presentate sotto qualsiasi forma.

Su richiesta del rispeditore, le autorità doganali della parte rispeditrice certificano che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale durante la permanenza sul territorio della parte in questione e che le autorità doganali non hanno concesso alcuna autorizzazione per modificarli, trasformarli in alcun modo o sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato durante il magazzinaggio sul territorio della parte.

Qualora la prova sostitutiva sia costituita da un certificato sostitutivo, le autorità doganali della parte di destinazione finale non richiedono un certificato di assenza di manipolazione per il periodo in cui i prodotti si sono trovati sul territorio dell'altra parte.

6. Ciascuna delle parti provvede affinché:

a)    qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o redatte in un paese beneficiario del regime SPG dell'Unione e di quello della Svizzera, le autorità doganali dello Stato membro dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa ai fini della verifica successiva di tali prove di origine sostitutive. Su richiesta della parte di destinazione finale, le autorità doganali della parte rispeditrice avviano e monitorano la procedura di verifica successiva delle corrispondenti prove di origine iniziale;

b)    qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o redatte in un paese esclusivamente beneficiario di un regime SPG della parte di destinazione finale, la parte dovrà svolgere la procedura di verifica successiva delle prove di origine iniziali in collaborazione con il paese beneficiario. Le prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica o, se del caso, le copie delle prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica sono trasmesse dalle autorità doganali della parte rispeditrice alle autorità doganali della parte di destinazione finale al fine di consentire loro di svolgere la procedura di verifica successiva.

7. Ciascuna delle parti provvede affinché:

(a)in ciascun certificato sostitutivo sia indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio di rispedizione in cui è rilasciato;

(b)la casella n. 4 rechi la dicitura "Replacement certificate" o "Certificat de replacement", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale, modulo A, e il suo numero di serie;

(c)la casella n. 1 rechi il nome del rispeditore;

(d)la casella n. 2 rechi possibilmente il nome del destinatario finale;

(e)le caselle da n. 3 a n. 9 riportino tutti i dati contenuti nel certificato iniziale e relativi ai prodotti rispediti;

(f)la casella n. 10 riporti possibilmente i riferimenti alla fattura del rispeditore;

(g)la casella n. 11 rechi il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. La casella n. 12 riporta i dati del certificato di origine iniziale, modulo A, riguardanti il paese di origine e il paese di destinazione finale. Il rispeditore appone la propria firma nella casella n. 12 del certificato di origine. Il rispeditore che firmi la casella n. 12 in buona fede non è ritenuto responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel certificato di origine iniziale, modulo A;

(h)l'autorità doganale che ha richiesto il rilascio del certificato sostitutivo annoti sul certificato di origine iniziale, modulo A, il peso, i numeri e la natura dei prodotti rispediti, indicandovi i numeri di serie dei certificati sostitutivi corrispondenti. Essa conserva la domanda di certificato sostitutivo e il certificato di origine iniziale, modulo A, per almeno tre anni;

(i)i certificati di origine siano redatti in inglese o francese.

8. Ciascuna delle parti provvede affinché:

(a)il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva:

(1)tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova di origine iniziale;

(2)la data di redazione della prova di origine iniziale;

(3)i dati della prova di origine iniziale, comprese, se del caso, le informazioni sul cumulo applicato alle merci oggetto dell'attestazione di origine;

(4)il nome, l'indirizzo e il proprio numero di esportatore registrato;

(5)il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o in Svizzera;

(6)la data e il luogo di redazione dell'attestazione di origine o di rilascio del certificato di origine;

(b)ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura "Replacement statement" o "Attestation de replacement";

(c)le attestazioni di origine sostitutive siano redatte da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell'origine dagli esportatori, detto sistema degli esportatori registrati (REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale;

(d)in caso di sostituzione di una prova di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nella prova di origine iniziale:

(1)la data di compilazione delle attestazioni di origine sostitutive e le quantità di merci oggetto delle attestazioni di origine sostitutive;

(2)il nome e l'indirizzo del rispeditore;

(3)il nome e l'indirizzo dei destinatari nell'Unione o in Svizzera;

(e)l'attestazione di origine iniziale rechi la dicitura "Replaced" o "Remplacée";

(f)un'attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data in cui è stata compilata dall'esportatore;

(g)le attestazioni di origine siano redatte in inglese o francese.

9. Il rispeditore conserva le prove di origine iniziali e le copie delle prove di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate o redatte le prove di origine sostitutive.

10. Le parti convengono di ripartire i costi del sistema REX conformemente alle modalità di cooperazione che stabiliranno le autorità competenti delle parti.

11. Qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le parti stesse. Se le differenze sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi vengono consultati.

12. Le parti possono modificare il presente accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Entrambe le parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente accordo su richiesta di una delle parti. Se le modifiche sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi vengono consultati. Le modifiche entreranno in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che entrambe le parti si saranno comunicate il completamento dei rispettivi obblighi interni.

13. In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte ne può sospendere l'applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all'altra parte per iscritto con tre mesi di anticipo.

14. Il presente accordo può essere risolto da ciascuna delle parti a condizione che l'altra parte ne riceva comunicazione per iscritto con tre mesi di anticipo.

15. Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Norvegia soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Norvegia e si siano comunicate reciprocamente il completamento di tale condizione.

16. Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia 1 soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Turchia e si siano comunicate reciprocamente il completamento di tale condizione.

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Svizzera e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente accordo e a condizione di reciprocità da parte della Turchia, ciascuna delle parti può prevedere che le prove di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in paesi beneficiari dell'SPG possano essere rilasciate o redatte sul territorio delle parti.

18. Il presente accordo entra in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che l'Unione e la Svizzera si saranno comunicate reciprocamente di aver completato le procedure interne di adozione richieste. A decorrere da tale data esso sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere firmato il 14 dicembre 2000 2 .

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera.

Voglia accettare, egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea,


B. Lettera della Svizzera

Egregio Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:

1. L'Unione e la Svizzera in quanto parti del presente accordo riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate (di seguito: "SPG"), entrambe le parti applicano norme di origine analoghe in base ai seguenti principi generali:

(a)definizione della nozione di prodotti originari in base agli stessi criteri;

(b)disposizioni sul cumulo di origine regionale;

(c)disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia;

(d)disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari;

(e)disposizioni per la non modificazione di prodotti del paese beneficiario;

(f)disposizioni per il rilascio o la compilazione di prove di origine sostitutive;

(g)obbligo di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari in materia di prove di origine.

2. L'Unione e la Svizzera riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un paese beneficiario del regime SPG di una delle parti se in tale paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si applica a materiali originari della Norvegia e della Turchia, subordinatamente al completamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove di origine per i materiali di cui al comma precedente. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 (di seguito: il "sistema armonizzato").

3. L'Unione e la Svizzera si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, (di seguito: i "certificati sostitutivi") rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell'altra parte, registrate a tal fine.

Ciascuna parte può valutare l'ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.

4. Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima dell'emissione o della compilazione di una prova di origine sostitutiva:

(a)le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate o redatte soltanto se le prove di origine iniziali sono state emesse o redatte in conformità alla legislazione applicabile nell'Unione o in Svizzera;

(b)soltanto nel caso in cui i prodotti non siano stati immessi in libera pratica sul territorio di una parte contraente, la prova di origine o la prova di origine sostitutiva può essere sostituita da una o più prove di origine sostitutive al fine di inviare tutti o alcuni prodotti oggetto della prova di origine iniziale da una parte all'altra;

(c)i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale sul territorio della parte rispeditrice e non sono stati in alcun modo modificati, trasformati o sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato ("principio della non modificazione");

(a)ove i prodotti abbiano acquisito il carattere originario a seguito di una deroga alle norme di origine concessa da una parte, le prove di origine sostitutive non sono rilasciate o redatte se i prodotti sono rispediti all'altra parte;

(b)le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o redatte dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale;

(c)le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o redatte dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte non hanno ricevuto alcun trattamento preferenziale dalla parte rispeditrice.

5. Ai fini del comma 4, lettera c), si applica quanto segue.

Qualora sussistessero motivi di dubbio per quanto riguarda il rispetto del principio di non modificazione, le autorità doganali della parte di destinazione finale possono chiedere al dichiarante di fornire prove del rispetto di tale principio che possono essere presentate sotto qualsiasi forma.

Su richiesta del rispeditore, le autorità doganali della parte rispeditrice certificano che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale durante la permanenza sul territorio della parte in questione e che le autorità doganali non hanno concesso alcuna autorizzazione per modificarli, trasformarli in alcun modo o sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato durante il magazzinaggio sul territorio della parte.

Qualora la prova sostitutiva sia costituita da un certificato sostitutivo, le autorità doganali della parte di destinazione finale non richiedono un certificato di assenza di manipolazione per il periodo in cui i prodotti si sono trovati sul territorio dell'altra parte.

6. Ciascuna delle parti provvede affinché:

a)    qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o redatte in un paese beneficiario del regime SPG dell'Unione e di quello della Svizzera, le autorità doganali dello Stato membro dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa ai fini della verifica successiva di tali prove di origine sostitutive. Su richiesta della parte di destinazione finale, le autorità doganali della parte rispeditrice avviano e monitorano la procedura di verifica successiva delle corrispondenti prove di origine iniziale;

b)    qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o redatte in un paese esclusivamente beneficiario di un regime SPG della parte di destinazione finale, la parte dovrà svolgere la procedura di verifica successiva delle prove di origine iniziali in collaborazione con il paese beneficiario. Le prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica o, se del caso, le copie delle prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica sono trasmesse dalle autorità doganali della parte rispeditrice alle autorità doganali della parte di destinazione finale al fine di consentire loro di svolgere la procedura di verifica successiva.

7. Ciascuna delle parti provvede affinché:

(a)in ciascun certificato sostitutivo sia indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio di rispedizione in cui è rilasciato;

(b)la casella n. 4 rechi la dicitura "Replacement certificate" o "Certificat de replacement", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale, modulo A, e il suo numero di serie;

(c)la casella n. 1 rechi il nome del rispeditore;

(d)la casella n. 2 rechi possibilmente il nome del destinatario finale;

(e)le caselle da n. 3 a n. 9 riportino tutti i dati contenuti nel certificato iniziale e relativi ai prodotti rispediti;

(f)la casella n. 10 riporti possibilmente i riferimenti alla fattura del rispeditore;

(g)la casella n. 11 rechi il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. La casella n. 12 riporta i dati del certificato di origine iniziale, modulo A, riguardanti il paese di origine e il paese di destinazione finale. Il rispeditore appone la propria firma nella casella n. 12 del certificato di origine. Il rispeditore che firmi la casella n. 12 in buona fede non è ritenuto responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel certificato di origine iniziale, modulo A;

(h)l'autorità doganale che ha richiesto il rilascio del certificato sostitutivo annoti sul certificato di origine iniziale, modulo A, il peso, i numeri e la natura dei prodotti rispediti, indicandovi i numeri di serie dei certificati sostitutivi corrispondenti. Essa conserva la domanda di certificato sostitutivo e il certificato di origine iniziale, modulo A, per almeno tre anni;

(i)i certificati di origine siano redatti in inglese o francese.

8. Ciascuna delle parti provvede affinché:

(a)il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva:

(1)tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova di origine iniziale;

(2)la data di redazione della prova di origine iniziale;

(3)i dati della prova di origine iniziale, comprese, se del caso, le informazioni sul cumulo applicato alle merci oggetto dell'attestazione di origine;

(4)il nome, l'indirizzo e il proprio numero di esportatore registrato;

(5)il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o in Svizzera;

(6)la data e il luogo di redazione dell'attestazione di origine o di rilascio del certificato di origine;

(b)ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura "Replacement statement" o "Attestation de replacement";

(c)le attestazioni di origine sostitutive siano redatte da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell'origine dagli esportatori, detto sistema degli esportatori registrati (REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale;

(d)in caso di sostituzione di una prova di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nella prova di origine iniziale:

(1)la data di compilazione delle attestazioni di origine sostitutive e le quantità di merci oggetto delle attestazioni di origine sostitutive;

(2)il nome e l'indirizzo del rispeditore;

(3)il nome e l'indirizzo dei destinatari nell'Unione o in Svizzera;

(e)l'attestazione di origine iniziale rechi la dicitura "Replaced" o "Remplacée";

(f)un'attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data in cui è stata compilata dall'esportatore;

(g)le attestazioni di origine siano redatte in inglese o francese.

9. Il rispeditore conserva le prove di origine iniziali e le copie delle prove di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate o redatte le prove di origine sostitutive.

10. Le parti convengono di ripartire i costi del sistema REX conformemente alle modalità di cooperazione che stabiliranno le autorità competenti delle parti.

11. Qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le parti stesse. Se le differenze sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi vengono consultati.

12. Le parti possono modificare il presente accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Entrambe le parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente accordo su richiesta di una delle parti. Se le modifiche sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi vengono consultati. Le modifiche entreranno in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che entrambe le parti si saranno comunicate il completamento dei rispettivi obblighi interni.

13. In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte ne può sospendere l'applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all'altra parte per iscritto con tre mesi di anticipo.

14. Il presente accordo può essere risolto da ciascuna delle parti a condizione che l'altra parte ne riceva comunicazione per iscritto con tre mesi di anticipo.

15. Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Norvegia soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Norvegia e si siano comunicate reciprocamente il completamento di tale condizione.

16. Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia 3 soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Turchia e si siano comunicate reciprocamente il completamento di tale condizione.

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Svizzera e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente accordo e a condizione di reciprocità da parte della Turchia, ciascuna delle parti può prevedere che le prove di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in paesi beneficiari dell'SPG possano essere rilasciate o redatte sul territorio delle parti.

18. Il presente accordo entra in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che l'Unione e la Svizzera si saranno comunicate reciprocamente di aver completato le procedure interne di adozione richieste. A decorrere da tale data esso sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere firmato il 14 dicembre 2000 4 .

Posso confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

(1) L'Unione ha soddisfatto tale condizione con la pubblicazione dell'avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estende alla Turchia il sistema di cumulo bilaterale istituito dal suddetto articolo. (GU C 134 del 15.4.2016, pag. 1).
(2) GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24.
(3) L'Unione ha soddisfatto tale condizione con la pubblicazione dell'avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estende alla Turchia il sistema di cumulo bilaterale istituito dal suddetto articolo. (GU C 134 del 15.4.2016, pag. 1).
(4) GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24.
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