COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.8.2016
COM(2016) 528 final
2016/0254(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta è intesa a rivedere il regolamento del 1994 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). Il motivo è duplice.
La revisione del regolamento permetterà di conformare determinate disposizioni che disciplinano l'EU-OSHA all'orientamento comune sulle agenzie decentrate. Essa offrirà inoltre l'opportunità di aggiornarne gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia. I nuovi obiettivi e compiti saranno adattati per rispecchiare meglio gli sviluppi in questo settore come pure le nuove esigenze.
La revisione non è un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).
Anche le altre due agenzie tripartite dell'Unione europea, Eurofound e CEDEFOP, vedranno i rispettivi regolamenti istitutivi sottoposti a revisione, contemporaneamente all'EU-OSHA.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il regolamento che istituisce l'EU-OSHA è stato modificato tre volte – nel 1995, nel 2003 e nel 2005 – principalmente per tener conto dell'allargamento dell'UE o di modifiche del trattato. Tali modifiche non hanno tuttavia alterato in maniera sostanziale gli aspetti fondamentali dell'Agenzia.
La revisione fornirà una descrizione più chiara del ruolo dell'EU-OSHA nella sua attività di sostegno alla Commissione nell'elaborazione di politiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Essa aggiornerà il mandato dell'EU-OSHA come centro che fornisce informazioni tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche nonché competenze tecniche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il ruolo dell'EU-OSHA consiste nell'informare e contribuire all'elaborazione di migliori politiche basate su dati concreti in ambiti pertinenti alla sicurezza e alla salute sul lavoro. La revisione tiene conto delle vigenti politiche dell'UE in materia di sicurezza e salute sul lavoro e prevede la complementarità sia con la ricerca in corso sia con quella programmata in questo settore, da realizzarsi con il finanziamento dell'UE, ad esempio attraverso il programma Orizzonte 2020.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica proposta è l'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, con il riferimento alle misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera a), include le attività svolte dall'EU-OSHA nell'ambito della sicurezza e della salute sul lavoro.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La presente proposta affronta alcuni aspetti relativi alle modalità con cui l'agenzia dell'UE opera a livello interno e nel quadro istituzionale dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono pertanto essere conseguiti con un'azione a livello nazionale.
•Proporzionalità
La revisione del regolamento istitutivo dovrebbe essere considerata in termini di impatto sugli oneri amministrativi e sui costi di bilancio al fine di rispettare il principio di proporzionalità. Un principio generale che deve guidare la revisione è la necessità di mantenere semplice, chiaro e flessibile il testo del regolamento istitutivo, ricorrendo nel contempo ad altre forme di regolamentazione (ad esempio un regolamento interno) per le disposizioni particolareggiate. Un regolamento istitutivo dovrebbe avere una durata a medio termine e assicurare la flessibilità necessaria per adattarsi ad eventuali futuri sviluppi nell'organizzazione senza il bisogno di un'ulteriore revisione.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il vigente regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La più recente valutazione è stata effettuata dall'Agenzia nel 2011 e si è concentrata sulla sua strategia per il periodo 2009-2013.
•Consultazioni dei portatori di interessi
In linea con le disposizioni dell'articolo 154 del TFUE, le parti sociali a livello dell'UE sono state consultate sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione e sul contenuto della proposta prevista. Esse hanno insistito sull'importanza di mantenere la natura tripartita dell'Agenzia e di rispecchiarla nei suoi obiettivi e nella rappresentanza di tutti i gruppi all'interno delle sue strutture di governance. Non sono stati presentati altri suggerimenti sostanziali circa il regolamento istitutivo dell'EU-OSHA.
La Commissione ha tenuto informati gli altri pertinenti portatori di interessi relativamente alle decisioni di massima concernenti il presente esercizio di revisione e li ha consultati ove necessario.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Considerata la revisione limitata dell'atto istitutivo non è stata realizzata una valutazione d'impatto.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente. La proposta non è collegata al programma REFIT.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Come illustrato più in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa, l'incidenza sul bilancio in termini di risorse umane e finanziarie è in linea con la comunicazione COM(2013) 519 della Commissione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Conformemente all'orientamento comune la proposta contiene una disposizione relativa alla valutazione dell'Agenzia da parte della Commissione. Oltre a presentare questa proposta la Commissione prevede di effettuare una valutazione trasversale dell'Agenzia per esaminarne gli obiettivi, i mandati, la governance e i compiti, anche in relazione ad altre agenzie operanti nel settore del mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale e delle competenze.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La revisione del regolamento istitutivo offre l'occasione di aggiornare gli obiettivi e i compiti dell'EU-OSHA. Essa consentirà di definire in modo più preciso il ruolo dell'Agenzia nella sua attività di sostegno alla Commissione, agli altri organismi e istituzioni dell'UE, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro a livello nazionale ed europeo.
La revisione offre altresì l'opportunità di prevedere misure antifrode, politiche in materia di conflitto di interessi, valutazione e revisione e di trovare un accordo sullo stabilimento di una sede. La revisione consentirà inoltre di armonizzare le disposizioni in materia di programmazione e informazione con gli obblighi fissati dal regolamento finanziario quadro rivisto. La terminologia utilizzata per la struttura di gestione sarà conformata all'orientamento comune. Alcuni elementi dell'atto istitutivo non saranno rivisti alla luce dell'orientamento comune nel quadro della presente proposta, in quanto in attesa di un'ulteriore valutazione.
2016/0254 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio per contribuire al miglioramento dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere tale miglioramento.
(2)Sin dalla sua istituzione nel 1994 l'EU-OSHA ha svolto un ruolo importante nel promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro in tutta l'Unione europea. Al tempo stesso si sono registrati sviluppi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). In tale contesto si rendono necessari alcuni adeguamenti per descrivere gli obiettivi e i compiti dell'EU-OSHA rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio.
(3)Il regolamento (CE) n. 2062/94 è stato modificato in varie occasioni. Dal momento che sono necessarie ulteriori modifiche, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito a fini di chiarezza.
(4)L'Agenzia dovrebbe essere disciplinata e gestita, nei limiti del possibile, in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012. La presente proposta non pregiudica eventuali ulteriori modifiche al regolamento istitutivo dell'EU-OSHA che la Commissione intendesse proporre in seguito a successive valutazioni, come previsto dal presente atto o di propria iniziativa. La Commissione valuterà gli obiettivi, il mandato, la governance e i compiti di tutte le agenzie dell'UE operanti nel settore del mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e della formazione professionali e delle competenze.
(5)Poiché le tre cosiddette agenzie tripartite – EU-OSHA, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) – affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse e si dovrebbero trovare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie. L'Agenzia dovrebbe inoltre cercare di avviare, ove pertinente, un'efficiente collaborazione con le capacità di ricerca interne della Commissione europea.
(6)Nell'Unione europea e negli Stati membri esistono già organizzazioni che forniscono informazioni e servizi di questo tipo. Al fine di trarre il massimo vantaggio a livello dell'UE dal lavoro già svolto da dette organizzazioni, è opportuno mantenere l'attuale efficiente rete istituita dall'EU-OSHA a norma del regolamento (CE) n. 2062/94, comprendente i punti nevralgici degli Stati membri e le loro reti nazionali tripartite. Allo scopo di garantire un buon coordinamento e valide sinergie è inoltre importante che l'Agenzia instauri legami funzionali molto stretti con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
(7)Le disposizioni finanziarie e quelle relative alla programmazione e all'informazione di cui al regolamento (CE) n. 2062/94 dovrebbero essere allineate a quelle del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.
(8)Le disposizioni relative al personale dell'EU-OSHA di cui al regolamento (CE) n. 2062/94 dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("RAAA"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.
(9)L'Agenzia dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario l'EU-OSHA adotterà le norme di sicurezza di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444 della Commissione.
(10)È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività dell'Agenzia in attesa dell'entrata in vigore del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OBIETTIVI E COMPITI DELL'AGENZIA
Articolo 1 – Istituzione e obiettivo dell'Agenzia
1.È istituita l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ("l'Agenzia", detta anche "EU-OSHA"), sotto forma di Agenzia dell'Unione europea.
2.L'Agenzia si propone di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro le informazioni tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche nonché le competenze tecniche utili in detto settore.
Articolo 2 – Compiti
1.L'Agenzia svolge i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2:
a)raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro negli Stati membri per trasmetterle alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea, agli Stati membri e alle parti interessate; tale raccolta è intesa ad individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi dell'Unione europea;
b)raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;
c)promuovere e sostenere la cooperazione e lo scambio in materia di informazioni e di esperienza tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, compresa l'informazione sui programmi di formazione;
d)organizzare conferenze e seminari, nonché scambi di competenze tecniche tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
e)fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico, giuridico ed economico e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; a tal fine, fornire segnatamente alla Commissione europea le informazioni tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche e le competenze tecniche ad essa necessarie per portare a buon fine i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle norme e misure nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto per quanto concerne l'impatto della legislazione, il suo adattamento al progresso tecnico, scientifico o legislativo e la sua attuazione pratica nelle imprese, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese;
f)stabilire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'articolo 12, tenendo conto degli organismi e delle organizzazioni a livello nazionale, dell'UE e internazionale che forniscono questo tipo di informazioni e servizi;
g)raccogliere e mettere a disposizione le informazioni relative alle questioni di sicurezza e di salute sul lavoro in provenienza e a destinazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;
h)fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e gli strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare buone pratiche e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese. Per quanto attiene alle buone pratiche, l'Agenzia dovrebbe concentrarsi in particolare su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell'elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell'individuazione delle misure da adottare per farvi fronte;
i)contribuire allo sviluppo di strategie dell'Unione europea e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;
j)svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione e realizzare campagne in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2.L'Agenzia assicura che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l'Agenzia coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2.
3.Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia mantiene uno stretto dialogo in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, con le autorità pubbliche e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Restando impregiudicate le sue finalità, l'Agenzia garantisce la cooperazione con altre agenzie dell'Unione europea per evitare sovrapposizioni e promuovere le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e, se del caso, con altre agenzie dell'UE.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA
Articolo 3 – Struttura amministrativa e di gestione
La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia comprende:
a)un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 5;
b)un comitato esecutivo, che esercita le funzioni definite all'articolo 10;
c)un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità definite all'articolo 11.
d)una rete, che esercita le funzioni definite all'articolo 12.
SEZIONE 1: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 4 – Composizione del consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione è composto di:
a)un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
b)un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;
c)un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;
d)tre membri in rappresentanza della Commissione.
Tutti i membri di cui alle lettere da a) a d) hanno diritto di voto.
I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
I membri di cui alla lettera a) sono nominati su proposta degli Stati membri.
I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato.
Le proposte provenienti dai tre gruppi presenti nel comitato sono sottoposte al Consiglio e trasmesse per informazione alla Commissione.
I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima.
2.Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. Il supplente è nominato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
3.I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di garantire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne e di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori.
4.La durata del mandato dei membri titolari e dei loro supplenti è di quattro anni. Il mandato è prorogabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
5.All'interno del consiglio di amministrazione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dei rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e non sono necessariamente designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
Articolo 5 – Funzioni del consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione:
a)definisce l'orientamento generale delle attività dell'Agenzia e adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione dell'Agenzia;
b)adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma del capo III;
c)adotta la relazione annuale consolidata e la valutazione relative alle attività dell'Agenzia e le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea entro il 1° luglio di ogni anno. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
d)adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia conformemente all'articolo 17;
e)adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
f)adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti;
g)adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze;
h)adotta il proprio regolamento interno;
i)in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
j)adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;
k)nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 19;
l)nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
m)monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
n)prende tutte le decisioni relative alla creazione delle strutture interne dell'Agenzia e, se necessario, alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Agenzia e in rapporto alla sana gestione del bilancio;
o)autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 30, paragrafo 1.
2.Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3.Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Articolo 6 – Programmazione annuale e pluriennale
1.Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), ogni anno il direttore esecutivo redige un documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.
2.Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione di cui al paragrafo 1 e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio, nonché eventuali versioni aggiornate di tale documento.
Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, viene adeguato di conseguenza.
3.Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 5. Esso indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale e/o pluriennale include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 30, e le azioni connesse a tale strategia.
4.Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.
Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.
5.Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, nonché la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, con specificazione delle risorse correlate.
6.La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 28.
Articolo 7 – Presidente del consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone uno tra i membri che rappresentano gli Stati membri, uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro, uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e uno tra i membri che rappresentano la Commissione. Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
2.La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di due anni. Tale mandato è rinnovabile una sola volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.
Articolo 8 – Riunioni del consiglio di amministrazione
1.Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2.Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3.Il consiglio di amministrazione tiene almeno una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4.Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.
5.L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
Articolo 9 – Regole di voto del consiglio di amministrazione
1.Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 19, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.
2.Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3.Il presidente partecipa al voto.
4.Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5.Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
SEZIONE 2
COMITATO ESECUTIVO
Articolo 10 – Comitato esecutivo
1.Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2.Il comitato esecutivo:
a)prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
b)monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
c)fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 11, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3.Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio.
4.Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo in assenza dei membri titolari. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5.La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è prorogabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
6.Il comitato esecutivo si riunisce almeno tre volte l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.
7.Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.
SEZIONE 3
DIRETTORE ESECUTIVO
Articolo 11 – Responsabilità del direttore esecutivo
1.Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2.Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3.Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4.Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
5.Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue:
a)la gestione corrente dell'Agenzia;
b)l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c)la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
d)l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;
e)l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
f)l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
g)la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
h)l'elaborazione di una strategia antifrode dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;
i)la predisposizione del progetto delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia;
j)la predisposizione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e l'esecuzione del bilancio.
6.Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di istituire uno o più uffici locali in uno o più Stati membri. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro in cui si intende istituire l'ufficio locale. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.
SEZIONE 4
RETE
Articolo 12 – Rete
1.L'Agenzia crea una rete comprendente:
–i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali;
–i punti nevralgici nazionali.
2.Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.
Le autorità nazionali competenti o l'istituzione da esse designata quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'Agenzia, nel quadro di un'intesa tra ciascun punto nevralgico e l'Agenzia, sulla base del programma di lavoro adottato da quest'ultima.
Le autorità nazionali consultano le parti sociali a livello nazionale e tengono conto del loro punto di vista in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali.
3.L'individuazione di temi di particolare interesse figura nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.
4.Alla luce dell'esperienza acquisita l'Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete di cui al paragrafo 2 ed apporta le modifiche eventualmente decise dal consiglio di amministrazione, tenendo conto di nuove eventuali designazioni effettuate dagli Stati membri.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 13 – Bilancio
1.Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
2.Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Agenzia risultano in pareggio.
3.Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:
a)un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
b)eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
c)i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall'Agenzia;
d)eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 30.
4.Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.
Articolo 14 – Stesura del bilancio
1.Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia, comprendente la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2.Sulla base di tale progetto provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.
3.Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4.La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5.Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.
6.L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Agenzia.
7.L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
8.Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9.Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
Articolo 15 – Esecuzione del bilancio
1.Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2.Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
Articolo 16 – Rendicontazione e discarico
1.Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti europea.
2.Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo l'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea.
Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
3.Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito sui conti provvisori dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
4.Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
5.Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6.I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
7.Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti europea una risposta alle osservazioni di quest'ultima entro il 30 settembre. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
8.Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
9.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
Articolo 17 – Regole finanziarie
Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.
CAPO IV
PERSONALE
Articolo 18 – Disposizioni generali
1.Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2.Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.
Articolo 19 – Direttore esecutivo
1.Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2.Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.
Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
3.La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
4.Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.
5.Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6.Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.
7.Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Articolo 20 – Esperti nazionali distaccati e altro personale
1.L'Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.
2.Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 21 – Status giuridico
1.L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2.In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3.L'Agenzia ha sede a Bilbao, Spagna.
4.L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono e conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.
Articolo 22 – Privilegi e immunità
All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Articolo 23 – Regime linguistico
1.All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1.
2.Il consiglio di amministrazione può decidere in merito al regime linguistico dell'Agenzia nel suo funzionamento interno.
3.I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono prestati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Articolo 24 – Trasparenza
1.Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2.Il trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 25 – Lotta contro la frode
1.Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2.La Corte dei conti europea ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.
3.L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall'Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
4.Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
Articolo 26 – Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle
informazioni sensibili non classificate
Ove necessario l'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444. Se del caso, le norme di sicurezza dell'Agenzia comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.
Articolo 27 – Responsabilità
1.La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Agenzia.
3.In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5.La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle disposizioni che stabiliscono lo statuto dei funzionari o il regime ad esso applicabili.
Articolo 28 – Valutazione
1.Entro il quinto anno successivo alla data di cui all'articolo 35, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica.
2.Se ritiene che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.
3.La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
Articolo 29 – Indagini amministrative
Le attività dell'Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 del trattato.
Articolo 30 – Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
1.Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Agenzia può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali.
A tal fine l'Agenzia può, previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.
2.L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.
Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.
3.Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia.
Articolo 31 – Accordo sulla sede e condizioni operative
1.Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2.Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 32 – Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione
1.Il mandato dei membri del consiglio di direzione dell'Agenzia istituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2062/94 scade il [date of entry into force of this Regulation].
2.Nel periodo compreso tra il [date of entry into force of this Regulation] e il [date of application of this Regulation] il consiglio di direzione istituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2062/94 esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 33 – Disposizioni transitorie relative al personale
1.Il direttore dell'Agenzia nominato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2062/94 assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.
Articolo 34 – Disposizioni transitorie di bilancio
La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2062/94, è espletata conformemente alle norme stabilite nel medesimo regolamento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35 – Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2062/94 è abrogato a decorrere dal [date of application of this Regulation] e tutti i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 36 – Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dall'Agenzia
Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CE) n. 2062/94 rimangono in vigore dopo il [date of application of this Regulation], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.
Articolo 37 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal XXX.
Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano tuttavia a decorrere dal [the date of entry into force of this Regulation].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EU-OSHA
3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
04: Occupazione, affari sociali e inclusione
04 03: Occupazione, affari sociali e inclusione
04 03 12: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
1.3.Natura della proposta/iniziativa
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
⌧ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Obiettivi/valore aggiunto UE in linea con la strategia Europa 2020
Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti
Un'unione economica e monetaria più profonda e più equa
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico 1
L'Agenzia si propone di fornire alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri ed alle parti interessate le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.
Questo stanziamento è destinato a coprire le azioni necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, in particolare:
- azioni di sensibilizzazione e di anticipazione, con particolare attenzione alle PMI;
- gestione di un Osservatorio europeo dei rischi basato sulla raccolta di buone pratiche d'impresa o di settore;
- preparazione e fornitura alle piccole imprese di strumenti appropriati per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- gestione della rete comprendente i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali, nonché i punti nevralgici nazionali;
- organizzazione di scambi di esperienze, informazioni e buone pratiche, anche in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni internazionali;
- coinvolgimento dei paesi candidati in queste reti di informazione ed elaborazione di strumenti conformi alla loro situazione specifica;
- organizzazione e gestione della campagna europea per la salute sul posto di lavoro, nonché della settimana europea della salute e della sicurezza, incentrata sui rischi specifici e sulle esigenze degli utenti e dei beneficiari finali.
Attività ABM/ABB interessate
04 03 12 – Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – Sovvenzione a norma dei titoli 1, 2 e 3.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La missione dell'EU-OSHA è elaborare, raccogliere e fornire informazioni affidabili e pertinenti, analisi e strumenti al fine di far progredire la conoscenza, svolgere attività di sensibilizzazione e scambiare informazioni e buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) per soddisfare le esigenze degli operatori del settore.
Il suo ruolo è definito nel regolamento istitutivo del 1994:
Al fine di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dai programmi d'azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.
La visione dell'EU-OSHA consiste nell'avere un ruolo di punta riconosciuto nella promozione di luoghi di lavoro sani e sicuri in Europa; essa si basa sul tripartitismo, sulla partecipazione e sullo sviluppo di una cultura della prevenzione dei rischi in materia di SSL, al fine di garantire un'economia intelligente, sostenibile, produttiva e inclusiva.
L'EU-OSHA è un'organizzazione tripartita che si impegna a rispettare i principi della buona governance, che si fonda su una serie di elementi quali l'apertura e la reattività, la trasparenza, la conformità, l'efficacia, l'efficienza e la responsabilità.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Gli obiettivi dell'Agenzia sono chiaramente definiti e aggiornati se necessario. Essi sono formulati in modo da poterne monitorare il conseguimento. Sono stabiliti indicatori chiave di prestazione per coadiuvare la dirigenza a valutare e rendicontare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati.
L'EU-OSHA attua programmi di valutazione per verificare se le attività dell'Agenzia sono sostenibili e rilevanti per gli utenti e se gli obiettivi sono stati raggiunti.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
L'attuale strategia gestionale individua sei settori prioritari:
- anticipare i cambiamenti mediante progetti di previsione;
- raccogliere fatti e cifre e diffondere informazioni per i ricercatori e i responsabili politici mediante ESENER, rassegne sulla SSL e sondaggi di opinione;
- elaborare strumenti per la gestione della SSL;
- svolgere attività di sensibilizzazione in materia di SSL, ad esempio mediante le campagne per la salute sul posto di lavoro;
- sostenere reti di conoscenza, in particolare tramite lo sviluppo di OSHwiki;
- gestire attività di rete e di comunicazione istituzionale.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
L'Agenzia si propone di fornire agli organismi comunitari, agli Stati membri e agli operatori del settore le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
L'EU-OSHA svolge le proprie attività dal 1995, organizzando in particolare la raccolta e la diffusione di informazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché iniziative di sensibilizzazione. L'Agenzia può offrire un contributo prezioso espandendo i principali ambiti di competenza che ha sviluppato. Essa è nota per la sua forte base di conoscenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
L'Agenzia si adopera per fornire informazioni della massima qualità, scientificamente corrette e imparziali, nei propri ambiti di competenza. Secondo la visione dell'EU-OSHA queste cognizioni verranno utilizzate per l'elaborazione di politiche efficaci che porteranno al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro in un'Europa competitiva ed equa.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
L'EU-OSHA collabora con altre agenzie dell'UE che operano in settori collegati. Sono stati conclusi accordi di cooperazione con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Tali accordi prevedono in particolare la consultazione nelle prime fasi di sviluppo del programma di lavoro e sono integrati dai piani d'azione annuali che contemplano ulteriori forme di scambio e, se del caso, attività congiunte. Ciò garantisce la complementarità delle attività e consente di creare sinergie.
1.6.Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
–◻
Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
⌧ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione attraverso
–◻
agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
⌧ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
⌧ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;
◻ a organismi di diritto pubblico;
◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Tutte le agenzie dell'UE operano nell'ambito di un rigoroso sistema di monitoraggio che include un coordinatore del controllo interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di direzione, la Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Il sistema previsto dal regolamento istitutivo dell'EU-OSHA continuerà ad applicarsi.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
2.2.2.Modalità di controllo previste
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
Nel regolamento istitutivo dell'EU-OSHA in vigore non sono state specificamente previste misure antifrode, ma il direttore e il consiglio di direzione hanno adottato le misure appropriate in conformità delle norme di controllo interno applicate in tutte le istituzioni dell'UE. Nel novembre del 2014 l'Agenzia ha adottato una strategia antifrode, in linea con l'orientamento comune.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Rubrica 1A – Competitività per la crescita e l'occupazione
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
|
04 03 12: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
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Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: non pertinente
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
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Natura della
spesa
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Partecipazione
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Numero
[Denominazione………………………………………]
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Diss./Non diss.
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di paesi EFTA
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di paesi candidati
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di paesi terzi
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ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
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[...]
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[XX.YY.YY.YY]
[...]
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[...]
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SÌ/NO
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SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
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3.2.Incidenza prevista sulle spese
L'incidenza sulle spese come indicato di seguito è in linea con la comunicazione COM(2013) 519 della Commissione.
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
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Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
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1A
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Competitività per la crescita e l'occupazione
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DG Occupazione, affari sociali e inclusione
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2013
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2014
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2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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2020
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TOTALE
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• Stanziamenti operativi
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Numero della linea di bilancio
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Impegni
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(1)
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14,678
|
14,095
|
14,679
|
14,679
|
14,679
|
14,973
|
15,273
|
15,579
|
103,957
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
14,678
|
14,095
|
14,679
|
14,679
|
14,679
|
14,973
|
15,273
|
15,579
|
103,957
|
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
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(1a)
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Pagamenti
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(2a)
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|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
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Numero della linea di bilancio
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(3)
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TOTALE degli stanziamenti
per la DG Occupazione, affari sociali e inclusione
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Impegni
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=1+1a+3
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14,678
|
14,095
|
14,679
|
14,679
|
14,679
|
14,973
|
15,273
|
15,579
|
103,957
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
14,678
|
14,095
|
14,679
|
14,679
|
14,679
|
14,973
|
15,273
|
15,579
|
103,957
|
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EU-OSHA
3.2.2.1.Sintesi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
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2016
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2017
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2018
|
2019
|
2020
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TOTALE
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Funzionari (gradi AD)
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
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Funzionari (gradi AST)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Agenti contrattuali
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24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
|
|
|
Agenti temporanei
|
41
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
|
Esperti nazionali distaccati
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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3.2.2.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
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2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
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|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
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XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
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0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
|
|
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|
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XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
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10 01 05 01 (ricerca diretta)
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• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
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XX 01 04 yy
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- in sede
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|
|
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|
- nelle delegazioni
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XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)
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10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)
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|
Altre linee di bilancio (specificare)
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TOTALE
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Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
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Funzionari e agenti temporanei
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Coordinamento e rappresentanza della posizione della Commissione nei confronti dell'Agenzia.
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Personale esterno
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3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–⌧
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[...]
–◻
◻La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[...]
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
|
Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Totale
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Specificare l'organismo di cofinanziamento
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TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–⌧
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
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Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno
N
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Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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|
Articolo ………….
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Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.