Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0453

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

COM/2016/0453 final - 2016/0211 (NLE)

Bruxelles, 11.7.2016

COM(2016) 453 final

2016/0211(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'allegata proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione in merito a una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo") in relazione all'aggiornamento dell'allegato XVI ("elenco della legislazione e relativo calendario di ravvicinamento") e dell'allegato XXIX (appalti pubblici) dell'accordo. L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria dal 1º settembre 2014.

L'aggiornamento dei suddetti allegati è necessario al fine di tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione che ha avuto luogo dopo la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. La proposta è coerente con gli obblighi delle parti stabiliti agli articoli 436 e 449 dell'accordo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti della Repubblica di Moldova, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare l'obiettivo di creare una zona di libero scambio tra le parti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione e contribuisce alla loro attuazione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Repubblica di Moldova.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Proporzionalità

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con la Repubblica di Moldova.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interesse

Le consultazioni dei portatori di interesse non sono applicabili alla presente proposta, poiché essa mira semplicemente ad aggiornare i riferimenti all'acquis dell'Unione già elencati nell'Accordo per il ravvicinamento della Repubblica di Moldova.

Ricorso al parere di esperti

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Nel 2009 le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante, seguita dalla valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2012 effettuata dalla Direzione generale del Commercio della Commissione, utilizzate successivamente nei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondito. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe alcun impatto negativo per l'Unione, il suo acquis o le sue politiche, e avrebbe nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Repubblica di Moldova. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova e dagli organismi ad esso subordinati istituiti dall'accordo. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito all'aggiornamento dell'allegato XVI e XXIX dell'accordo. L'allegato XVI dell'accordo stabilisce l'elenco dell'acquis dell'Unione cui la Repubblica di Moldova intende ravvicinare la propria legislazione interna relativa a regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità (titolo V, capo 3 dell'accordo). L'allegato XXIX dell'accordo fornisce l'elenco dell'acquis dell'Unione per il ravvicinamento da parte della Repubblica di Moldova in materia di appalti pubblici (titolo V, capitolo 8, dell'accordo).

Gli aggiornamenti di tali allegati sono necessari alla luce dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato successiva alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. La presente proposta è conforme agli obblighi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sul ravvicinamento dinamico di cui all'articolo 449 dell'accordo, e mira ad agevolare il processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione nella Repubblica di Moldova.

L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo; con la decisione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Di conseguenza, la posizione dell'Unione è adottata in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

2016/0211 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.

(2)L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio 1 , del 16 giugno 2014, indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", sugli ostacoli tecnici al commercio, la normazione, la metrologia, l'accreditamento e la valutazione della conformità, l'allegato XVI dell'accordo, le disposizioni relative agli appalti pubblici e l'allegato XXIX dell'accordo. L'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione è in vigore dal 1º settembre 2014.

(3)L'articolo 173 dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova è tenuta a raggiungere gradualmente la conformità con il pertinente acquis dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.

(4)L'articolo 273 dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.

(5)Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XVI e XXIX dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla sigla dell'accordo di associazione in data 29 novembre 2013. Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono elencati anche in altri allegati. A fini di chiarezza degli obblighi, è opportuno allineare le scadenze per il ravvicinamento applicabili a tali atti.

(6)L'articolo 269 dell'accordo dispone che le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo siano riviste periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo.

(7)È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione modificando alcune scadenze.

(8)È pertanto necessario aggiornare gli allegati XVI e XXIX per tenere conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato, e rivedere il valore delle soglie per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo.

(9)L'articolo 269 dell'accordo dispone che la revisione del valore delle soglie previste nell'allegato XXIX-A dell'accordo è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

(10)L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(11)L'articolo 1 della decisione del Consiglio di associazione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo in materia di commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", compreso l'allegato XVI relativo al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e l'allegato XXIX relativo al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(12)È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione che deve essere adottata dal Comitato di associazione, riunito nella formazione "Commercio", in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento dell'allegato XVI dell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione di detto comitato allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento dell'allegato XXIX dell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione di detto comitato allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Una volta adottate, le decisioni del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).
Top

Bruxelles, 11.7.2016

COM(2016) 453 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra


Progetto di

decisione n. 2/2016 del Comitato di associazione UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA riunito nella formazione "Commercio"

del ... 2016

che aggiorna l'allegato XXIV dell'accordo di associazione

IL COMITATO DI Associazione RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), alcune parti dell'accordo, comprese le disposizioni relative agli ostacoli tecnici al commercio, la normazione, la metrologia, l'accreditamento e la valutazione della conformità, sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º settembre 2014.

(2)L'articolo 173 dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova è tenuta a conformarsi progressivamente all'acquis pertinente dell'Unione a norma delle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.

(3)Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da un nuovo atto dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:

a)Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) 1 .

b)Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) 2 .

c)Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) 3 .

d)Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) 4 .

e) Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) 5 .

f)Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) 6 .

g)Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) 7 .

h)Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) 8 .

i) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) 9 .

j)Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE 10 .

k)Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE 11 .

l)Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) 12 .

m)Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE 13 .

n)Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli 14 .

o)Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali 15 .

p)Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose 16 .

q)Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio 17 .

r)Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 18 .

(4)Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI figurano anche nell'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo. A fini di chiarezza, i termini applicabili per il ravvicinamento di tali atti di cui all'allegato XVI dovrebbero essere allineati con i termini di cui all'allegato IV (Protezione dei consumatori) e I (Ambiente) dell'accordo.

(5)È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione dell'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente all'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo. A fini di chiarezza, le sezioni dell'allegato XVI dell'accordo interessate dai cambiamenti dovrebbero essere aggiornate integralmente.

(6)La Repubblica di Moldova porta avanti il processo di ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'Unione conformemente alle tempistiche e alle priorità definite nell'allegato XVI dell'accordo. È pertanto opportuno garantire che i recenti aggiornamenti dell'acquis dell'Unione siano prontamente ed efficacemente integrati nell'attuale processo di ravvicinamento e tengano conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova.

(7)È opportuno prevedere periodi di transizione per la Repubblica di Moldova, al fine di rispecchiare opportunamente i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione interna, e prevedere un periodo di adattamento alla comunità dei produttori e degli importatori. Di conseguenza, i termini per il ravvicinamento della sua legislazione a tali atti dell'Unione sono prorogati.

(8)A norma dell'articolo 436 dell'accordo il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione "Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti", la sezione "Legislazione basata sui principi del "nuovo approccio" che prevedono la marcatura CE", la sezione "Direttive basate sui principi del 'nuovo approccio' o dell''approccio globale' che non prevedono la marcatura CE", la sottosezione 2 "Veicoli a motore a due o tre ruote", e la sottosezione 3 "Trattori agricoli e forestali a ruote" della sezione "Costruzione di veicoli a motore", la sottosezione 1 "REACH e sua attuazione", la sottosezione 2 "Sostanze chimiche pericolose" e la sottosezione 3 "Classificazione, imballaggio ed etichettatura" della sezione "Sostanze chimiche" dell'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono sostituite come indicato nel testo dell'appendice della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Comitato di associazione

riunito nella formazione "Commercio"

Il presidente

Appendice

AGGIORNAMENTO dell'allegato XXIV dell'accordo di associazione

La sezione "Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti", la sezione "Legislazione basata sui principi del "nuovo approccio" che prevedono la marcatura CE", la sezione "Direttive basate sui principi del 'nuovo approccio' o dell''approccio globale' che non prevedono la marcatura CE", la sottosezione 2 "Veicoli a motore a due o tre ruote", e la sottosezione 3 "Trattori agricoli e forestali a ruote" della sezione "Costruzione di veicoli a motore", la sottosezione 1 "REACH e sua attuazione", la sottosezione 2 "Sostanze chimiche pericolose" e la sottosezione 3 "Classificazione, imballaggio ed etichettatura" della sezione "Sostanze chimiche" dell'allegato XVI dell'accordo sono così sostituite e modificate:

"

Legislazione dell'Unione

Termine per il ravvicinamento

Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1° dicembre 2011

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

2016

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

2012

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea

2015

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)

2017

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione).

2017

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2014/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

2017

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas

Riesame e pieno ravvicinamento: 2016

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

2015

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

2017

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

2017

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

2017

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine

2015

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

2017

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Pieno ravvicinamento: 2017

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

2017

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)

2017

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

2017

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

2018

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

2017

DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" O DELL'"APPROCCIO GLOBALE" CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2015

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE,

2017

COSTRUZIONE DI VEICOLI A MOTORE

2. Veicoli a motore a due o tre ruote

Regolamento (UE) n 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

2017

3. Trattori agricoli o forestali a ruote

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

2016

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

2016

SOSTANZE CHIMICHE

1. REACH e sua attuazione

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

2019

Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

2019

2. Sostanze chimiche pericolose

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

2017

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

2021

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2014

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

2016

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

2013-14

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Ravvicinamento realizzato nel 2009

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti

2013-14

3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

2021

"

Progetto di

decisione n. 3/2016 del Comitato di associazione UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA riunito nella formazione "Commercio"

del … 2016

che aggiorna l'allegato XXIX dell'accordo di associazione

IL COMITATO DI Associazione RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",    

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 269, l'articolo 273 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), alcune parti dell'accordo, comprese le disposizioni relative agli appalti pubblici, sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º settembre 2014.

(2)L'articolo 269 dell'accordo stabilisce che le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A devono essere riviste periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo, e che la revisione deve essere adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo.

(3)L'articolo 273 dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.

(4)Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XXIX dell'accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da un nuovo atto dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:

a)Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 19  

b)Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 20

c)Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE 21

(5)Le summenzionate nuove direttive hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A.

(6)È necessario aggiornare l'allegato XXIX dell'accordo al fine di rispecchiare le modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 269, 273 e 436 dell'accordo.

(7)Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno rispecchiare questa nuova struttura nell'allegato XXIX. Per ragioni di chiarezza, è opportuno aggiornare l'allegato XXIX integralmente e sostituirlo con l'allegato che figura nell'appendice della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

(8)A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Nella decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXIX dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'appendice della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Comitato di associazione

riunito nella formazione "Commercio"

Il presidente

Appendice

AGGIORNAMENTO dell'allegato XXIX dell'accordo di associazione

L'allegato XXIX dell'accordo è sostituito dal seguente:

"Allegato XXIX

Appalti pubblici

Allegato XXIX-A

Soglie

1.Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le Parti le seguenti:

a)134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;

b)207 000 EUR nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c)5 186 000 EUR nel caso di appalti pubblici di lavori;

d)5 186 000 EUR nel caso di appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e)5 186 000 EUR nel caso di concessioni;

f)414 000 EUR nel caso di appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g)750 000 EUR per appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici;

h)1 000 000 di EUR per appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici di pubblica utilità.

2.Le soglie in EUR di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato XXIX-B

Calendario indicativo per le riforme istituzionali, il ravvicinamento e l'accesso al mercato

Fase

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all'UE dalla Moldova

Accesso al mercato concesso alla Moldova dall'UE

1

Attuazione dell'articolo 270, paragrafo 2, e dell'articolo 271 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo

9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

2

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XXIX-C e XXIX-N

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XXIX-G e XXIX-Q

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-D, XXIX-E e XXIX-O

3

Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE

6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-K e XXIX-L

4

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XXIX-H, XXIX-I e XXIX-R

Allegato XXIX-C

Elementi di base della direttiva 2014/24/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

(Fase 2)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1 – Oggetto e definizioni

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24)

articolo 3

Appalti misti

Sezione 2 – Soglie

articolo 4

Importi delle soglie

articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3 – Esclusioni

articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione 4 – Situazioni specifiche

Sottosezione 1:

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

articolo 15

Difesa e sicurezza

articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II

Disposizioni generali

articolo 18

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

articolo 19

Operatori economici

articolo 21

Riservatezza

articolo 22

Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6

articolo 23

Nomenclature

articolo 24

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, prima alternativa del paragrafo 4, paragrafo 5 e 6

articolo 27

Procedura aperta

articolo 28

Procedura ristretta

articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

articolo 32

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1 – Preparazione

articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

articolo 41

Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti

articolo 42

Specifiche tecniche

articolo 43

Etichette

articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafi 1, 2

articolo 45

Varianti

articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

articolo 47

Fissazione dei termini

Sezione 2 – Pubblicità e trasparenza

articolo 48

Avvisi di preinformazione

articolo 49

Bandi e avvisi di gara

articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, paragrafo 5, primo comma

articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

articolo 54

Inviti ai candidati

Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

articolo 57

Motivi di esclusione

articolo 58

Criteri di selezione

articolo 59

Documento di Gara Unico Europeo: paragrafo 1 per analogia, paragrafo 4

articolo 60

Mezzi di prova

articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2:

Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni

articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3:

Aggiudicazione dell'appalto

articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi 1 - 4

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

articolo 71

Subappalto

articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

articolo 73

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

CAPO I

articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

articolo 75

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

articolo 76

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA A)

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA B) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ALLEGATO IV

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

Parte A:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

Parte B:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)

Parte C:    

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)

Parte D:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)

Parte G:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)

Parte H:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte I:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte J:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

ALLEGATO VII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO IX

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XII    

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE

ALLEGATO XIV    

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

Allegato XXIX-D

Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE

(Fase 2)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1 – Oggetto e definizioni

articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

articolo 22

Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4

articolo 30

Dialogo competitivo

articolo 31

Partenariati per l'innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

articolo 33

Accordi quadro

articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

articolo 35

Aste elettroniche

articolo 36

Cataloghi elettronici

articolo 38

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 – Pubblicità e trasparenza

articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

articolo 78

Campo di applicazione

articolo 79

Bandi e avvisi

articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

Parte E:    

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

Parte F:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA RELATIVI ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)

Allegato XXIX-E

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE

(Fase 2)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1 – Oggetto e definizioni

articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

articolo 20

Appalti riservati

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

CAPO I

articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi

Allegato XXIX-F

Disposizioni della direttiva 2014/24/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1 – Oggetto e definizioni

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4

articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2 – Soglie

articolo 6

Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

articolo 25

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1 – Preparazione

articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafo 3

Sezione 2 – Pubblicità e trasparenza

articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV

GOVERNANCE

articolo 83

Esecuzione

articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

articolo 86

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

articolo 87

Esercizio della delega di poteri

articolo 88

Procedura d'urgenza

articolo 89

Procedura di comitato

articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

articolo 91

Abrogazioni

articolo 92

Riesame

articolo 93

Entrata in vigore

articolo 94

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO XI

REGISTRI

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Allegato XXIX-G

Elementi di base della direttiva 2014/25/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Fase 2)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

articolo 2

Definizioni: punti 1-9, 13-16 e 18-20

articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)

articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi 1-3

articolo 5

Appalti misti che riguardano la medesima attività

articolo 6

Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

articolo 7

Disposizioni comuni

articolo 8

Gas e riscaldamento

articolo 9

Elettricità

articolo 10

Acqua

articolo 11

Servizi di trasporto

articolo 12

Porti e aeroporti

articolo 13

Servizi postali

articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Campo di applicazione materiale

Sezione 1 – Soglie

articolo 15

Importi delle soglie

articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 1-4 e 7-14

Sezione 2 – Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

articolo 23

Appalti aggiudicati da talune amministrazioni aggiudicatrici per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

articolo 24

Difesa e sicurezza

articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture)

articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

articolo 29

Appalti aggiudicati a un'impresa affiliata

articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO IV

Principi generali

articolo 36

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

articolo 37

Operatori economici

articolo 39

Riservatezza

articolo 40

Disposizioni applicabili alle comunicazioni

articolo 41

Nomenclature

articolo 42

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, 4

articolo 45

Procedura aperta

articolo 46

Procedura ristretta

articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere a) – i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1 – Preparazione

articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

articolo 59

Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti

articolo 60

Specifiche tecniche

articolo 61

Etichette

articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

articolo 64

Varianti

articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

articolo 66

Fissazione dei termini

Sezione 2 – Pubblicità e trasparenza

articolo 67

Avvisi periodici indicativi

articolo 68

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

articolo 69

Bandi e avvisi di gara

articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3, 4

articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, paragrafo 5, primo comma

articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

articolo 74

Inviti ai candidati

articolo 75

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2

articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1, 2

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell'appalto

articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi 1-4

CAPO IV    Esecuzione dell'appalto

articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

articolo 88

Subappalto

articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

articolo 90

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

articolo 92

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

articolo 93

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

ALLEGATO I

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

ALLEGATO V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO VI A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)

ALLEGATO VI B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

ALLEGATO VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

ALLEGATO IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)

ALLEGATO XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)

ALLEGATO XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)

ALLEGATO XIII

Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a manifestare il proprio interesse a norma dell'articolo 74

ALLEGATO XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2

ALLEGATO XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

ALLEGATO XVII

Servizi di cui all'articolo 91

ALLEGATO XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

Allegato XXIX-H

Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

articolo 2

Definizioni: punto 17

CAPO III

Campo di applicazione materiale

Sezione 1 – Soglie

articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5, 6

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

articolo 48

Dialogo competitivo

articolo 49

Partenariati per l'innovazione

articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II    

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

articolo 51

Accordi quadro

articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

articolo 53

Aste elettroniche

articolo 54

Cataloghi elettronici

articolo 56

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 – Pubblicità e trasparenza

articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

articolo 77

Sistemi di qualificazione

articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

articolo 95

Campo di applicazione

articolo 96

Bandi e avvisi

articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

articolo 98

Decisione della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

Allegato XXIX-I

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

articolo 2

Definizioni: punti 10-12

CAPO IV

Principi generali

articolo 38

Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

CAPO I    

Servizi sociali e altri servizi specifici

articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

Allegato XXIX-J

Disposizioni della direttiva 2014/25/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4

articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Campo di applicazione materiale

Sezione 1 – Soglie

articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2 – Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture)

articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

articolo 35

Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 è applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

articolo 43

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 – Pubblicità e trasparenza

articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4 – Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

articolo 99

Esecuzione

articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

articolo 102

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

articolo 103

Esercizio della delega

articolo 104

Procedura d'urgenza

articolo 105

Procedura di comitato

articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

articolo 107

Abrogazione

articolo 108

Riesame

articolo 109

Entrata in vigore

articolo 110

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO II

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

ALLEGATO III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3

ALLEGATO IV

Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35

ALLEGATO XV

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXIX-K

Elementi obbligatori della direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

TITOLO I

Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Campo di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I – Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

articolo 5

Definizioni

articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

articolo 7

Enti aggiudicatori

articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II – Esclusioni

articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

articolo 13

Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata

articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

articolo 17

Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione III – Disposizioni generali

articolo 18

Durata della concessione

articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

articolo 20

Appalti misti

articolo 21

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività

articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II

Principi

articolo 26

Operatori economici

articolo 27

Nomenclature

articolo 28

Riservatezza

articolo 29

Disposizioni applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

articolo 31

Bandi di concessione

articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

articolo 33

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti relativi alla concessione

articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

articolo 37

Garanzie procedurali

articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la concessione

articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

articolo 41

Criteri di aggiudicazione

TITOLO III

Norme di esecuzione delle concessioni

articolo 42

Subappalto

articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

articolo 44

Risoluzione delle concessioni

articolo 45

Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7

ALLEGATO II

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

ALLEGATO IV

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA STESSA A NORMA DELL'ARTICOLO 43

Allegato XXIX-L

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Campo di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione IV – Situazioni specifiche

articolo 24

Concessioni riservate

Allegato XXIX-M

Disposizioni della direttiva 2014/23/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Campo di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I – Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafo 3

articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II – Esclusioni

articolo 15

Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori

articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

articolo 33

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

articolo 48

Esercizio della delega

articolo 49

Procedura d'urgenza

articolo 50

Procedura di comitato

articolo 51

Recepimento

articolo 52

Disposizioni transitorie

articolo 53

Monitoraggio e relazioni

articolo 54

Entrata in vigore

articolo 55

Destinatari

Allegato XXIX-N

Elementi di base della direttiva 89/665/CEE

del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e dalla direttiva 2014/23/UE
(Fase 2)

articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

articolo 2 bis

Termine sospensivo

articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo, articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

articolo 2 quinquies

Inefficacia

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

articolo 2 septies

Termini

Allegato XXIX-O

Altri elementi della direttiva 89/665/CEE 

(Fase 2)

articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

articolo 2 quinquies

Inefficacia

articolo 2 quinquies, primo comma, lettera c)

paragrafo 5

Allegato XXIX-P

Disposizioni della direttiva 89/665/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

articolo 2 quinquies

Inefficacia

articolo 2 quinquies, primo comma, lettera a)

paragrafo 4

articolo 3

Meccanismo correttivo

articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria

articolo 3 ter

Procedura di comitato

articolo 4

Attuazione

articolo 4 bis

Riesame

Allegato XXIX-Q

Elementi di base della direttiva 92/13/CEE del Consiglio

del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (direttiva 92/13/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)

articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

articolo 2 bis

Termine sospensivo

articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

articolo 2 quinquies

Inefficacia

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

articolo 2 septies

Termini

Allegato XXIX-R

Altri elementi della direttiva 92/13/CEE

(Fase 4)

articolo 2 ter

articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

paragrafo 5

Allegato XXIX-S

Disposizioni della direttiva 92/13/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

articolo 2 quinquies

Inefficacia

articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

paragrafo 4

articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria

articolo 3 ter

Procedura di comitato

articolo 8

Meccanismo correttivo

articolo 12

Attuazione

articolo 12 bis

Riesame

Allegato XXIX-T

Repubblica di Moldova: elenco indicativo dei temi di cooperazione

1.Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.

2.Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3.Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici.

4.Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5.Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in tema di appalti pubblici.

6.Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (Cfr. articolo 270 del presente accordo).

(1) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.
(2) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.
(3) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.
(4) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.
(5) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.
(6) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
(7) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.
(8) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.
(9) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
(10) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(11) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.
(12) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.
(13) GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
(14) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(15) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(16) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(17) GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.
(18) GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
(19) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(20) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(21) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
Top