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Document 52016PC0440

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti contemplati

COM/2016/0440 final - 2016/0202 (NLE)

Bruxelles, 5.7.2016

COM(2016) 440 final

2016/0202(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti contemplati


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo plurilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili (nel seguito "ATCA") è stato adottato nell'ambito del Tokyo Round.

Detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1980 e conta oggi 32 firmatari [Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Egitto, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao (Cina), Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taipei cinese ed Unione europea].

Esso elimina i dazi all'importazione su tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, e su tutti gli altri prodotti contemplati dall'accordo, in particolare i motori di aeromobili civili e loro parti e componenti, tutti i componenti e gli accoppiamenti secondari di aeromobili civili e tutti i simulatori di volo e loro parti e componenti.

L'accordo stabilisce norme sui contratti relativi agli aeromobili civili conclusi su istruzioni governative e sul divieto di praticare incentivi riguardo all'acquisto di tali aeromobili, nonché sulle sovvenzioni governative per il settore della costruzione aeronautica civile.

In un allegato dell'ATCA figura l'elenco dei prodotti ammessi in franchigia o in esenzione doganale, se tali prodotti sono destinati a essere utilizzati in aeromobili civili o in apparecchi al suolo di allenamento al volo e ad esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione. I prodotti che figurano nell'allegato dell'accordo sono classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali nell'ambito del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nel seguito "il sistema armonizzato") elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane.

Dall'adozione dell'ATCA sono state adottate diverse versioni del sistema armonizzato. L'allegato dell'ATCA è stato di conseguenza più volte modificato al fine di recepire le modifiche introdotte nelle nuove versioni del sistema armonizzato.

Nel novembre 2001 i membri hanno adottato un protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA, recependo nell'allegato le modifiche introdotte nelle versioni 1992, 1996 e 2002 del sistema armonizzato.

Nel 2007 è stata condotta un'ulteriore revisione del sistema armonizzato e dal 2008 il comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili si adopera per modificare l'elenco dei prodotti di cui all'allegato dell'ATCA al fine di renderlo compatibile con la versione 2007 del sistema armonizzato.

Il 5 novembre 2015, dopo diversi anni di discussioni, il comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili ha convenuto di aprire all'accettazione l'elenco riveduto dei prodotti contemplati di cui all'accordo del 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili attraverso il protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA.

Gli Stati membri che aderiscono all'ATCA hanno partecipato a dette discussioni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel novembre 2001 i membri hanno adottato un protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA, recependo nell'allegato le modifiche introdotte nelle versioni 1992, 1996 e 2002 del sistema armonizzato.

Il nuovo protocollo, aperto all'accettazione il 5 novembre 2015 dal comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili, modificherà il protocollo del 2001 al fine di renderlo compatibile con la versione 2007 del sistema armonizzato.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con la politica commerciale comune.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il protocollo riguarda questioni che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune e la modifica riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva), proporzionalità e scelta dell'atto giuridico

L'Unione europea e alcuni Stati membri fanno parte dell'ATCA.

Il protocollo riguarda questioni che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune e la modifica riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA contenente l'elenco dei prodotti contemplati.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Poiché la presente decisione riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente, senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto, non è stata condotta alcuna valutazione ex post né alcun vaglio di adeguatezza.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione non ha condotto nessuna vera e propria consultazione dei portatori di interessi. Il protocollo è stato discusso per diversi anni in seno al comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili.

A tali discussioni hanno partecipato gli Stati membri che aderiscono all'ATCA e la Commissione europea.

Assunzione e uso di perizie

Il protocollo è stato discusso per diversi anni in seno al comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili.

Valutazione d'impatto

Poiché la presente decisione riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente, senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente decisione è neutra in termini di onere normativo e di semplificazione in quanto riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto.

Diritti fondamentali

Poiché la presente decisione riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente, senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto, non vi è alcun impatto sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Per i firmatari che lo hanno accettato il presente protocollo entra in vigore il

1° luglio 2016. In seguito, per tutti gli altri firmatari esso entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua data di accettazione

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Come illustrato nel protocollo, l'obiettivo della modifica è recepire le modifiche introdotte nella versione 2007 del sistema armonizzato nell'allegato dell'ATCA contenente l'elenco dei prodotti contemplati.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA contenente l'elenco dei prodotti contemplati.

2016/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti contemplati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)con la decisione 80/271/CEE del Consiglio 1 è stata approvata la conclusione dell'accordo del GATT relativo agli scambi di aeromobili civili (nel seguito 'l'accordo").

(2)Il 5 novembre 2015 a Ginevra i firmatari dell'accordo, tramite i loro rappresentanti, hanno convenuto di aprire per l'accettazione il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (nel seguito "il protocollo") e che recepisce nell'allegato di detto accordo le modifiche introdotte nella versione 2007 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

(3)È opportuno concludere il protocollo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili è concluso a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dal protocollo 2 .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 71 del 17.3.1980, pag. 1.
(2) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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Bruxelles, 5.7.2016

COM(2016) 440 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti contemplati


ALLEGATO

PROTOCOLLO (2015) CHE MODIFICA L'ALLEGATO DELL'
ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI AEROMOBILI CIVILI

I firmatari dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, nel seguito denominato "l'accordo",

IN SEGUITO a negoziati condotti nell'ottica del recepimento nell'allegato dell'accordo delle modifiche introdotte nella versione 2007 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nel seguito "il sistema armonizzato"),

HANNO, tramite i loro rappresentanti, convenuto quanto segue:

1.L'allegato accluso al presente protocollo sostituisce, alla sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 3, l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.

2.Il presente protocollo è aperto all'accettazione dei firmatari dell'accordo.

3.Il presente protocollo entra in vigore, per i firmatari che lo hanno accettato, il 1° luglio 2016. In seguito, per tutti gli altri firmatari esso entra in vigore il 30º giorno successivo alla data della sua accettazione.

4.Il presente protocollo è depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, che ne fornisce senza indugio a ciascun firmatario e a ciascun membro una copia certificata unitamente alla notifica di ciascuna avvenuta accettazione conformemente al paragrafo 2.

5.Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

6.Il presente protocollo concerne esclusivamente i dazi doganali e le imposte di cui all'articolo 2 dell'accordo. Fatta salva la franchigia doganale a favore dei prodotti di cui al presente protocollo, nessun elemento del presente protocollo o dell'accordo, quali modificati nel seguito, influenza o modifica i diritti e gli obblighi dei firmatari vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente protocollo, nel quadro di alcuno degli accordi OMC di cui all'articolo II dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

FATTO a Ginevra, il 5 novembre 2015, in un esemplare unico redatto in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

_______________

ALLEGATO

PRODOTTI CONTEMPLATI

1.I prodotti contemplati sono definiti all'articolo 1 dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.

2.I firmatari convengono che i prodotti corrispondenti alle designazioni elencate nel seguito e opportunamente classificati alle voci e sottovoci del sistema armonizzato indicate accanto alla designazione sono ammessi in franchigia o in esenzione doganale se tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili o in apparecchi al suolo di allenamento al volo 1 ed esservi incorporati nel corso della loro costruzione, manutenzione, riparazione, ricostruzione, modifica o trasformazione.

3.Tali prodotti non comprendono:

i prodotti incompleti o non finiti, a meno che non possiedano il carattere essenziale di una parte, di un componente, di un accoppiamento secondario o di un'attrezzatura, completi o finiti, di un aeromobile civile o di un apparecchio al suolo di allenamento al volo* (ad esempio un articolo catalogato da un produttore di aeromobili civili);

i materiali sotto qualsiasi forma (ad esempio fogli, placche, profili, nastri, barre, tubi o altre forme) a meno che non siano stati tagliati in forme o dimensioni determinate e/o modellati per essere incorporati in un aeromobile civile o in un apparecchio al suolo di allenamento al volo* (ad esempio un articolo catalogato da un produttore di aeromobili civili),

le materie prime e gli articoli di consumo.

4.Ai fini del presente allegato il termine "ex" è stato inserito per indicare che la designazione dei prodotti cui si fa riferimento non comprende tutta la gamma di prodotti di cui alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato elencate nel seguito.



Voce SA

Ex

Sottovoce SA

Ex

Designazione

39.17

3917.21

Tubi rigidi di polimeri di etilene, muniti di accessori

.22

Tubi rigidi di polimeri di propilene, muniti di accessori

.23

Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile, muniti di accessori

.29

Tubi rigidi di altre materie plastiche, muniti di accessori

.31

Tubi flessibili di materie plastiche, che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa, muniti di accessori

.33

Tubi flessibili di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, muniti di accessori

.39

Tubi flessibili di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, muniti di accessori

.40

Accessori per tubi, di materie plastiche

39.26

3926.90

Altri lavori di materie plastiche

40.08

4008.29

Profilati, tagliati in forma, di gomma vulcanizzata non alveolare, non indurita

40.09

4009.12

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

4009.22

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, rinforzati solamente con metallo o altrimenti associati solamente a metallo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

4009.32

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

4009.42

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

40.11

4011.30

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

40.12

4012.13

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

.20

Pneumatici usati, di gomma

40.16

4016.10

Altri lavori di gomma alveolare vulcanizzata non indurita

.93

Giunti di gomma non alveolare vulcanizzata non indurita

.99

Altri lavori di gomma non alveolare vulcanizzata non indurita

40.17

4017.00

Tubi di gomma indurita, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

45.04

4504.90

Giunti di sughero agglomerato

48.23

4823.90

Giunti di carta o di cartone

68.12

6812.80

Lavori di crocidolite diversi da indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature, copricapo, carta, cartoni, feltri o fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

.99

Altri lavori di amianto diversi da indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature, copricapo, carta, cartoni, feltri o fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

68.13

6813.20

Guarnizioni per freni e altri articoli per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, non montati, di guarnizioni di frizione, a base di amianto (asbesto)

.81

Guarnizioni per freni, non montate, di guarnizioni di frizione, a base di sostanze minerali, non contenenti amianto

.89

Altri lavori, non montati, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, di guarnizioni di frizione, a base di sostanze minerali, non contenenti amianto

70.07

7007.21

Parabrezza di vetri di sicurezza formati da fogli aderenti fra loro

73.04

7304.31

Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.39

Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati né laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.41

Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.49

Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati né laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.51

Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.59

Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, non trafilati né laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.90

Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciaio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

73.06

7306.30

Tubi saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.40

Tubi saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.50

Tubi saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.61

Tubi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.69

Tubi saldati, di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

73.12

7312.10

Trefoli e cavi, di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, muniti di accessori

.90

Trecce, brache e articoli simili, di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, muniti di accessori

73.22

7322.90

Generatori e distributori di aria calda, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, di ghisa, ferro o acciaio, escluse le loro parti

73.24

7324.10

Acquai e lavabi di acciai inossidabili

.90

Altri oggetti di igiene o da toletta, di ghisa, ferro o acciaio, diversi dagli acquai e lavabi di acciai inossidabili, e diversi dalle vasche da bagno, di ghisa, ferro o acciaio

73.26

7326.20

Lavori di fili di ferro o acciaio

74.13

7413.00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità, muniti di accessori

76.08

7608.10

Tubi di alluminio non legato, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

.20

Tubi di leghe di alluminio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

81.08

8108.90

Tubi di titanio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

83.02

8302.10

Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle), di metalli comuni

.20

Rotelle con guarnizioni, di metalli comuni

.42

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni, per mobili

.49

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni

.60

Congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

83.07

8307.10

Tubi flessibili di ferro o di acciaio, muniti di accessori

.90

Tubi flessibili di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio, muniti di accessori

84.07

8407.10

Motori per l'aviazione a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

84.08

8408.90

Motori per l'aviazione a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

84.09

8409.10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori per l'aviazione delle sottovoci 8407.10 o 8408.90

84.11

8411.11

Turboreattori, di spinta inferiore o uguale a 25 kN

.12

Turboreattori, di spinta superiore a 25 kN

.21

Turbopropulsori, di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW

.22

Turbopropulsori, di potenza superiore a 1 100 kW

.81

Turbine a gas diverse dai turboreattori o dai turbopropulsori, di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW

.82

Turbine a gas diverse dai turboreattori o dai turbopropulsori, di potenza superiore a 5 000 kW

.91

Parti di turboreattori o di turbopropulsori

.99

Parti di turbine a gas diverse dai turboreattori o dai turbopropulsori

84.12

8412.10

Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

.21

Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)

.29

Motori idraulici a movimento non rettilineo

.31

Motori pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)

.39

Motori pneumatici a movimento non rettilineo

.80

Motori non elettrici, diversi dai motori a reazione o dai motori idraulici o pneumatici

.90

Parti di propulsori a reazione o di motori idraulici, pneumatici o di altri motori non elettrici

84.13

8413.19

Pompe per liquidi, aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

.20

Pompe a mano per liquidi, non dotate di un dispositivo misuratore né costruite per ricevere tale dispositivo

.30

Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

.50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20 o 8413.30

.60

Pompe volumetriche rotative per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20 o 8413.30

.70

Pompe centrifughe per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20 o 8413.30

.81

Pompe per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.50, 8413.60 o 8413.70

.91

Parti di pompe per liquidi

84.14

8414.10

Pompe per vuoto

.20

Pompe per aria, a mano o a pedale

.30

Compressori d'aria o di altri gas, dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi

.51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

.59

Ventilatori, diversi dai ventilatori della sottovoce 8414.51

.80

Altre pompe per aria, compressori di aria o di gas

.90

Parti di pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori

84.15

8415.81

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente, con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

.82

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente, con attrezzatura frigorifera ma non dotati di valvola d'inversione del ciclo termico

.83

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente, senza attrezzatura frigorifera

.90

Parti delle macchine e degli apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415.81, 8415.82 o 8415.83

84.18

8418.10

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

.30

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

.40

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

.61

Gruppi frigoriferi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore

.69

Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo diversi dai frigoriferi per uso domestico o dal materiale, dalle macchine e dagli apparecchi per la produzione del freddo delle sottovoci 8418.10, 8418.30, 8418.40 o 8418.61

84.19

8419.50

Scambiatori di calore

.81

Apparecchi per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

.90

Parti di scambiatori di calore della sottovoce 8419.50

84.21

8421.19

Centrifughe

.21

Apparecchi per filtrare o depurare l'acqua

.23

Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

.29

Apparecchi per filtrare o depurare liquidi diversi da acqua o bevande, diversi da quelli della sottovoce 8421.23

.31

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

.39

Apparecchi per filtrare o depurare gas, diversi dai filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

84.24

8424.10

Estintori, anche carichi

84.25

8425.11

Paranchi, a motore elettrico

.19

Paranchi, a motore non elettrico

.31

Verricelli o argani, a motore elettrico

.39

Verricelli o argani, a motore non elettrico

.42

Martinetti, idraulici

.49

Martinetti, non idraulici

84.26

8426.99

Altri tipi di gru

84.28

8428.10

Ascensori e montacarichi

.20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

.33

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, diversi da quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, a nastro o a cinghia

.39

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, diversi da quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, a benna, a nastro o a cinghia

.90

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione

84.43

8443.31

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

.32

Stampanti, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

84.71

8471.41

Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

.49

Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle della sottovoce 8471.41, presentate in forma di sistemi

.50

Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471.41 o 8471.49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

.60

Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

.70

Unità di memoria

84.79

8479.89

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84: avviatori non elettrici; regolatori di eliche non elettrici; servomeccanismi non elettrici; tergicristalli non elettrici; accumulatori idropneumatici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; impianti igienici speciali per aeromobili; servomotori meccanici per invertitori di spinta; umidificatori e disumidificatori dell'aria

.90

Parti delle macchine e degli apparecchi di cui alla sottovoce 8479.89

84.83

8483.10

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

.30

Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti

.40

Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

.50

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

.60

Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

.90

Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti degli apparecchi delle sottovoci 8483.10, 8483.30, 8483.40, 8483.50 o 8483.60

84.84

8484.10

Guarnizioni metalloplastiche

.90

Serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili

85.01

8501.20

Motori elettrici universali, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 KW

.31

Motori elettrici a corrente continua, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 750 W; generatori elettrici a corrente continua, di potenza inferiore o uguale a 750 W

.32

Motori elettrici a corrente continua e generatori elettrici a corrente continua, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

.33

Motori elettrici a corrente continua, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 150 kW; generatori elettrici a corrente continua, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

.34

Generatori elettrici a corrente continua, di potenza superiore a 375 kW

.40

Motori elettrici a corrente alternata, monofase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW

.51

Motori elettrici a corrente alternata, polifase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 750 W

.52

Motori elettrici a corrente alternata, polifase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

.53

Motori elettrici a corrente alternata, polifase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 150 kW

.61

Generatori elettrici a corrente alternata (alternatori), di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

.62

Generatori elettrici a corrente alternata (alternatori), di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

.63

Generatori elettrici a corrente alternata (alternatori), di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

85.02

8502.11

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

.12

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

.13

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza superiore a 375 kVA

.20

Altri gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

.31

Altri gruppi elettrogeni ad energia eolica

.39

Altri gruppi elettrogeni, diversi da quelli della sottovoce 8502.31

.40

Convertitori rotanti elettrici

85.04

8504.10

Ballast per lampade o tubi a scarica

.31

Trasformatori elettrici, diversi dai trasformatori con dielettrico liquido, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

.32

Trasformatori elettrici, diversi dai trasformatori con dielettrico liquido, di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA

.33

Trasformatori elettrici, diversi dai trasformatori con dielettrico liquido, di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

.40

Convertitori elettrici statici

.50

Bobine elettriche di reattanza e di autoinduzione diverse dai ballast per lampade o tubi a scarica

85.07

8507.10

Accumulatori elettrici, al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

.20

Altri accumulatori elettrici al piombo

.30

Accumulatori elettrici al nichel-cadmio

.40

Accumulatori elettrici al nichel-ferro

.80

Altri accumulatori elettrici

.90

Parti di accumulatori elettrici

85.11

8511.10

Candele di accensione

.20

Magneti; dinamo-magneti; volano-magneti

.30

Distributori; bobine di accensione

.40

Avviatori elettrici, anche funzionanti come generatori

.50

Altri generatori elettrici per motori con accensione a scintilla o per compressione

.80

Altri apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, e congiuntori-disgiuntori per detti motori

85.16

8516.80

Resistenze scaldanti accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

85.17

8517.12

Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

.61

Stazioni fisse per la radiotelegrafia o la radiotelefonia

.62

Apparecchi per la ricezione o la trasmissione per la radiotelegrafia o la radiotelefonia, diversi da quelli della sottovoce 8517.61

.69

Apparecchi per la radiotelegrafia o la radiotelefonia, diversi da quelli delle sottovoci 8517.61 e 8517.62

.70

Antenne e riflettori di antenne destinati ad apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

85.18

8518.10

Microfoni e loro supporti

.21

Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

.22

Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

.29

Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche

.30

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

.40

Amplificatori elettrici a bassa frequenza

.50

Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

85.19

8519.81

Apparecchi per la registrazione del suono muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

.89

Apparecchi per la registrazione del suono non muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

85.21

8521.10

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, a nastri magnetici

85.22

8522.90

Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati, per apparecchi per la registrazione del suono muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono, di cui alla sottovoce 8519.81, ed altri apparecchi per la registrazione senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

85.26

8526.10

Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

.91

Apparecchi di radionavigazione

.92

Apparecchi di radiotelecomando

85.28

8528.41

Monitor con tubo catodico, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

.51

Altri monitor, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

.61

Proiettori, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

85.29

8529.10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi della voce 85.26

.90

Accoppiamenti principali e secondari degli apparecchi della voce 8526, consistenti in due o più parti o pezzi collegati

85.31

8531.10

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

8531.20

Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

.80

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, diversi da quelli delle sottovoci 8531.10 o 8531.20

85.36

8536.70

Connettori di materie plastiche per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

85.39

8539.10

Oggetti detti "fari e proiettori sigillati"

85.43

8543.70

Registratori di volo; selsyn e trasduttori elettrici; sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici, per aeromobili

.90

Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in due o più parti o pezzi collegati

85.44

8544.30

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati negli aeromobili

88.01

8801.00

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

88.02

8802.11

Elicotteri, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

.12

Elicotteri, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

.20

Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

.30

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg

.40

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

88.03

8803.10

Eliche e rotori, e loro parti

.20

Carrelli di atterraggio e loro parti

.30

Parti di aeroplani o di elicotteri diverse da quelle delle sottovoci 8803.10 o 8803.20

.90

Altre parti degli apparecchi delle voci 88.01 o 88.02

88.05

8805.29

Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti, diversi dai simulatori di combattimento aereo e loro parti della sottovoce 8805.21

90.01

9001.90

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

90.02

9002.90

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, diversi dagli obiettivi o dai filtri, di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

90.14

9014.10

Bussole, comprese quelle di navigazione

.20

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea (diversi dalle bussole)

.90

Parti ed accessori per bussole, comprese quelle di navigazione, e per strumenti e apparecchi per la navigazione aerea (diversi dalle bussole)

90.20

9020.00

Apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile ed escluse le loro parti

90.25

9025.11

Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

.19

Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

.80

Altri strumenti della voce 90.25

.90

Parti e accessori delle sottovoci 9025.11, 9025.19 o 9025.80

90.26

9026.10

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo del livello dei liquidi

.20

Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della pressione dei liquidi o dei gas

.80

Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo delle caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, diversi dagli strumenti ed apparecchi delle sottovoci 9026.10 o 9026.20

.90

Parti degli strumenti ed apparecchi delle sottovoci 9026.10, 9026.20 o 9026.80

90.29

9029.10

Contagiri, elettrici o elettronici

.20

Indicatori di velocità e tachimetri

.90

Parti ed accessori di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri

90.30

9030.10

Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

.20

Oscilloscopi ed oscillografi

.31

Multimetri per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore

.32

Multimetri per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, con dispositivo registratore

.33

Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20 o 9030.31, per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore

.39

Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20 o 9030.32, per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, con dispositivo registratore

.40

Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20, 9030.32 o 9030.39, per la misura o il controllo di grandezze elettriche, con dispositivo registratore, specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione

.84

Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20 o 9030.32, per la misura o il controllo di grandezze elettriche, con dispositivo registratore

.89

Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40 o 9030.84, per la misura o il controllo di grandezze elettriche

.90

Parti ed accessori degli strumenti ed apparecchi delle sottovoci 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.84 o 9030.89

90.31

9031.80

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

.90

Parti ed accessori degli strumenti ed apparecchi della sottovoce 9031.80

90.32

9032.10

Termostati

.20

Manostati (pressostati)

.81

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici, idraulici o pneumatici

.89

Altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

.90

Parti ed accessori di strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

91.04

9104.00

Orologi da cruscotto e simili, per aeromobili

91.09

9109.19

Movimenti di orologeria, aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, completi e montati, funzionanti a pila, ad accumulatore o mediante collegamento alla rete elettrica, diversi dalle sveglie

.90

Movimenti di orologeria, aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, completi e montati, diversi da quelli funzionanti a pila, ad accumulatore o mediante collegamento alla rete elettrica, diversi dalle sveglie

94.01

9401.10

Mobili per sedersi, diversi da quelli foderati in pelle

94.03

9403.20

Mobili di metallo, diversi dai mobili per sedersi

.70

Mobili di materie plastiche, diversi dai mobili per sedersi

94.05

9405.10

Apparecchi per l'illuminazione, elettrici, di metalli comuni o di materie plastiche

.60

Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche

.92

Parti degli articoli delle sottovoci 9405.10 o 9405.60, di materie plastiche

.99

Parti degli articoli delle sottovoci 9405.10 o 9405.60, di metalli comuni

__________

(1) Ai fini dell'articolo 1.1 dell'accordo i "simulatori di volo a terra" vanno considerati come apparecchi al suolo di allenamento al volo di cui alla sottovoce 8805.29 del sistema armonizzato.
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