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Document 52016PC0302

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine

COM/2016/0302 final - 2016/0155 (NLE)

Bruxelles, 27.5.2016

COM(2016) 302 final

2016/0155(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione (l'"autorizzazione orizzontale"). L'obiettivo dei suddetti accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti in dieci accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra Stati membri e la Repubblica delle Filippine.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta si basa interamente sull'"autorizzazione orizzontale" conferita dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

Proporzionalità

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

Un accordo fra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con la Repubblica delle Filippine.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Durante i negoziati sono stati consultati anche gli operatori del settore. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso del processo di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri e la Repubblica delle Filippine sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano però il diritto dell'Unione, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di cittadini di altri Stati membri o da questi controllati. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

Vi sono anche altri aspetti, come la tassazione del carburante o accordi commerciali obbligatori tra linee aeree, in relazione ai quali sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto dell'Unione modificando o integrando le disposizioni vigenti contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato all'"autorizzazione orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica delle Filippine che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra Stati membri e la Repubblica delle Filippine. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'Unione che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

In attesa della sua entrata in vigore, si propone altresì che l'accordo sia applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2016/0155 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione.

(2)La Commissione ha pertanto negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica delle Filippine relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo"). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 10 febbraio 2016.

(3)L'obiettivo dell'accordo è conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra dieci Stati membri e la Repubblica delle Filippine.

(4)È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(5)Al fine di realizzare i vantaggi dell'accordo quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (l'accordo) è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

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Bruxelles, 27.5.2016

COM(2016) 302 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine


ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

(nel seguito denominata "le Filippine")

dall'altra,

(nel seguito denominate "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e le Filippine hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto dell'Unione europea,

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori aerei dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e le Filippine, che sono in contrasto con il diritto dell'Unione europea, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione europea e le Filippine e garantire la continuità di tali servizi,

CONSTATANDO che in virtù del diritto dell'Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri dell'Unione europea e le Filippine che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione europea, nell'ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e le Filippine, alterare l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei delle Filippine, né negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1.    Ai fini del presente accordo per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per "trattati UE" si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.    In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

3.    In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.    Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte di uno Stato membro, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dalle Filippine, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.    Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, le Filippine rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i.    il vettore aereo sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; nonché

ii.    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii.    il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3, e/o a cittadini di tali altri Stati e sia da questi effettivamente controllato.

3.    Le Filippine possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i.    il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure

ii.    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure nella designazione non sia chiaramente indicata l'autorità aeronautica competente; oppure

iii.    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv.    il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra le Filippine ed un altro Stato membro e le Filippine dimostrino che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo.

Le Filippine esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1.    Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

2.    Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alle Filippine, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e le Filippine, si applicano ugualmente con riguardo all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e all'autorizzazione all'esercizio rilasciata a detto vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante

1.    Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2.    Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna delle disposizioni elencate all'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Filippine che operano tra un punto situato sul territorio di detto Stato membro e un altro punto sul territorio di detto Stato membro o sul territorio di un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1.    Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) richiede o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.

2.    Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento di comune accordo.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.    In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3.    Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore.

ARTICOLO 9

Risoluzione

1.    La risoluzione di uno degli accordi elencati nell'allegato 1 comporta automaticamente la risoluzione contestuale di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.    La risoluzione di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta automaticamente la risoluzione contestuale del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER L'UNIONE EUROPEA    PER LA REPUBLICA DELLE FILIPPINE:    



Allegato 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei e altri accordi, emendati o modificati, tra le Filippine e Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati o siglati alla data della firma del presente accordo:

-    Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 12 agosto 1992, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Austria" nell'allegato 2;

-    Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 30 gennaio 1970, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Belgio" nell'allegato 2;

-    Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Praga il 23 aprile 1992, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Repubblica ceca" nell'allegato 2;

-    Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Oslo l'8 maggio 1969, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Danimarca" nell'allegato 2;

-    Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica delle Filippine e il Regno di Svezia, firmato a Oslo l'8 maggio 1969, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Svezia" nell'allegato 2;

-    Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 6 agosto 1971, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Germania" nell'allegato 2;

-    Accordo sui trasporti aerei fra il governo reale greco e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato ad Atene l'8 ottobre 1949, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Grecia" nell'allegato 2;

-    Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Budapest il 21 maggio 1992, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Ungheria" nell'allegato 2;

-    Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Lussemburgo il 21 novembre 2001, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Lussemburgo" nell'allegato 2;

-    Accordo in materia di servizi aerei civili fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 1° luglio 1993, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Polonia" nell'allegato 2.



Allegato 2

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a) Designazione:

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Austria;

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Belgio;

-    articolo III dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Danimarca;

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Svezia;

-    articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Filippine – Germania;

-    articoli 2 e 3 dell'accordo Filippine – Grecia;

-    articolo III dell'accordo Filippine – Ungheria;

-    articolo III dell'accordo Filippine – Lussemburgo;

-    articolo III dell'accordo Filippine – Polonia;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Austria;

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Belgio;

-    articolo III dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Danimarca;

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Svezia;

-    articolo 3, paragrafi 4 e 5, e paragrafo 6, prima frase, dell'accordo Filippine – Germania;

-    articolo 6 dell'accordo Filippine – Grecia;

-    articolo IV dell'accordo Filippine – Ungheria;

-    articolo III dell'accordo Filippine – Lussemburgo;

-    articolo III dell'accordo Filippine – Polonia;

c) Sicurezza:

-    articolo 6 dell'accordo Filippine – Austria;

-    articolo 11 dell'accordo Filippine – Belgio;

-    articolo X dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;

-    articolo 11 dell'accordo Filippine – Danimarca;

-    articolo 11 dell'accordo Filippine – Svezia;

-    articolo 10 dell'accordo Filippine – Germania;

-    articolo 4 dell'accordo Filippine – Grecia;

-    articolo XIII dell'accordo Filippine – Ungheria;

-    articolo XI dell'accordo Filippine – Lussemburgo;

-    articolo XII dell'accordo Filippine – Polonia;

d) Tassazione del carburante:

-    articolo 7 dell'accordo Filippine – Austria;

-    articolo 4 dell'accordo Filippine – Belgio;

-    articolo IV dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;

-    articolo 4 dell'accordo Filippine – Danimarca;

-    articolo 4 dell'accordo Filippine – Svezia;

-    articolo 4 dell'accordo Filippine – Germania;

-    articolo 3 dell'accordo Filippine – Grecia;

-    articolo V dell'accordo Filippine – Ungheria;

-    articolo IV dell'accordo Filippine – Lussemburgo;

-    articolo IV dell'accordo Filippine – Polonia.



Allegato 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)    La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)    il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)    il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)    la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).

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