COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.5.2016
COM(2016) 302 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine
L'UNIONE EUROPEA
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
(nel seguito denominata "le Filippine")
dall'altra,
(nel seguito denominate "le parti")
CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e le Filippine hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto dell'Unione europea,
CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori aerei dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione europea,
RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e le Filippine, che sono in contrasto con il diritto dell'Unione europea, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione europea e le Filippine e garantire la continuità di tali servizi,
CONSTATANDO che in virtù del diritto dell'Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri dell'Unione europea e le Filippine che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,
CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione europea, nell'ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e le Filippine, alterare l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei delle Filippine, né negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Disposizioni generali
1.
Ai fini del presente accordo per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per "trattati UE" si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2.
In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3.
In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.
ARTICOLO 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte di uno Stato membro, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dalle Filippine, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2.
Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, le Filippine rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i.
il vettore aereo sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; nonché
ii.
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché
iii.
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3, e/o a cittadini di tali altri Stati e sia da questi effettivamente controllato.
3.
Le Filippine possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
i.
il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure
ii.
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure nella designazione non sia chiaramente indicata l'autorità aeronautica competente; oppure
iii.
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
iv.
il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra le Filippine ed un altro Stato membro e le Filippine dimostrino che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo.
Le Filippine esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.
ARTICOLO 3
Sicurezza
1.
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2.
Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alle Filippine, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e le Filippine, si applicano ugualmente con riguardo all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e all'autorizzazione all'esercizio rilasciata a detto vettore aereo.
ARTICOLO 4
Tassazione del carburante
1.
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2.
Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna delle disposizioni elencate all'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Filippine che operano tra un punto situato sul territorio di detto Stato membro e un altro punto sul territorio di detto Stato membro o sul territorio di un altro Stato membro.
ARTICOLO 5
Compatibilità con le norme in materia di concorrenza
1.
Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) richiede o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.
2.
Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.
ARTICOLO 6
Allegati dell'accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
ARTICOLO 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento di comune accordo.
ARTICOLO 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1.
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2.
In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3.
Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore.
ARTICOLO 9
Risoluzione
1.
La risoluzione di uno degli accordi elencati nell'allegato 1 comporta automaticamente la risoluzione contestuale di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2.
La risoluzione di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta automaticamente la risoluzione contestuale del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
PER L'UNIONE EUROPEA
PER LA REPUBLICA DELLE FILIPPINE:
Allegato 1
Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo
Accordi in materia di servizi aerei e altri accordi, emendati o modificati, tra le Filippine e Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati o siglati alla data della firma del presente accordo:
-
Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 12 agosto 1992, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Austria" nell'allegato 2;
-
Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 30 gennaio 1970, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Belgio" nell'allegato 2;
-
Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Praga il 23 aprile 1992, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Repubblica ceca" nell'allegato 2;
-
Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Oslo l'8 maggio 1969, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Danimarca" nell'allegato 2;
-
Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica delle Filippine e il Regno di Svezia, firmato a Oslo l'8 maggio 1969, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Svezia" nell'allegato 2;
-
Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 6 agosto 1971, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Germania" nell'allegato 2;
-
Accordo sui trasporti aerei fra il governo reale greco e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato ad Atene l'8 ottobre 1949, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Grecia" nell'allegato 2;
-
Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Budapest il 21 maggio 1992, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Ungheria" nell'allegato 2;
-
Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Lussemburgo il 21 novembre 2001, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Lussemburgo" nell'allegato 2;
-
Accordo in materia di servizi aerei civili fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 1° luglio 1993, nel seguito denominato "Accordo Filippine – Polonia" nell'allegato 2.
Allegato 2
Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo
a) Designazione:
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Austria;
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Belgio;
-
articolo III dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Danimarca;
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Svezia;
-
articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Filippine – Germania;
-
articoli 2 e 3 dell'accordo Filippine – Grecia;
-
articolo III dell'accordo Filippine – Ungheria;
-
articolo III dell'accordo Filippine – Lussemburgo;
-
articolo III dell'accordo Filippine – Polonia;
b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Austria;
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Belgio;
-
articolo III dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Danimarca;
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Svezia;
-
articolo 3, paragrafi 4 e 5, e paragrafo 6, prima frase, dell'accordo Filippine – Germania;
-
articolo 6 dell'accordo Filippine – Grecia;
-
articolo IV dell'accordo Filippine – Ungheria;
-
articolo III dell'accordo Filippine – Lussemburgo;
-
articolo III dell'accordo Filippine – Polonia;
c) Sicurezza:
-
articolo 6 dell'accordo Filippine – Austria;
-
articolo 11 dell'accordo Filippine – Belgio;
-
articolo X dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;
-
articolo 11 dell'accordo Filippine – Danimarca;
-
articolo 11 dell'accordo Filippine – Svezia;
-
articolo 10 dell'accordo Filippine – Germania;
-
articolo 4 dell'accordo Filippine – Grecia;
-
articolo XIII dell'accordo Filippine – Ungheria;
-
articolo XI dell'accordo Filippine – Lussemburgo;
-
articolo XII dell'accordo Filippine – Polonia;
d) Tassazione del carburante:
-
articolo 7 dell'accordo Filippine – Austria;
-
articolo 4 dell'accordo Filippine – Belgio;
-
articolo IV dell'accordo Filippine – Repubblica ceca;
-
articolo 4 dell'accordo Filippine – Danimarca;
-
articolo 4 dell'accordo Filippine – Svezia;
-
articolo 4 dell'accordo Filippine – Germania;
-
articolo 3 dell'accordo Filippine – Grecia;
-
articolo V dell'accordo Filippine – Ungheria;
-
articolo IV dell'accordo Filippine – Lussemburgo;
-
articolo IV dell'accordo Filippine – Polonia.
Allegato 3
Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo
a)
La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
b)
il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
c)
il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
d)
la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).