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Document 52016PC0175

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare

COM/2016/0175 final - 2016/093 (NLE)

Bruxelles, 4.4.2016

COM(2016) 175 final

2016/0093(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo
nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel corso del vertice UE-India, tenutosi a Marsiglia il 29 settembre 2008, è stato adottato un piano d'azione comune UE-India il quale sancisce che entrambe le parti dovrebbero cooperare alle attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del nucleare civile coerentemente con i rispettivi obblighi a livello internazionale.

Tale cooperazione dovrebbe fondarsi sull'interesse reciproco, prevedere l'accesso di ciascuna parte alle attività di ricerca dell'altra parte, come avviene nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE/India, e interessare gli ambiti di ricerca contemplati dal programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "Euratom") che integra Orizzonte 2020.

Il 3 luglio 2009 il Consiglio ha approvato direttive che autorizzano la Commissione europea a condurre negoziati per la conclusione di un accordo di cooperazione tra l'Euratom e l'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare.

La Commissione ritiene che la bozza di accordo allegata alla presente proposta sia conforme alle direttive di negoziato.

L'accordo proposto non avrebbe conseguenze finanziarie per il bilancio dell'UE. Le attività di ricerca da condurre nell'ambito dell'accordo sarebbero finanziate nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo dell'Euratom.

Alla luce di quanto precede la Commissione europea propone che, in applicazione dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso il "trattato Euratom"), il Consiglio adotti l'allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI D'INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La conclusione dell'accordo si basa sull'articolo 101, paragrafo 2, del trattato Euratom.

2016/0093 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo
nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione europea, in conformità alle direttive di negoziato del Consiglio del 3 luglio 2009, ha condotto negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare.

(2)Tali negoziati si sono conclusi con successo.

(3)È opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

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Bruxelles, 4.4.2016

COM(2016) 175 final

ALLEGATO

della proposta di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India nel campo della ricerca e dello sviluppo in materia di usi pacifici dell'energia nucleare

Decisione del Consiglio

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India nel campo della ricerca e dello sviluppo in materia di usi pacifici dell'energia nucleare


ALLEGATO

della proposta di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India nel campo della ricerca e dello sviluppo in materia di usi pacifici dell'energia nucleare

Decisione del Consiglio

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India nel campo della ricerca e dello sviluppo in materia di usi pacifici dell'energia nucleare

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM),

in appresso denominata "la Comunità", da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA,

in appresso denominato "l'India"

dall'altro,

qui di seguito denominati le "parti",



DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente una cooperazione scientifica e tecnica stabile e di lungo termine in ambiti di comune interesse nel settore degli usi pacifici e non esplosivi dell'energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e in conformità alle rispettive leggi e agli obblighi assunti a livello internazionale;

TENENDO PRESENTE l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India del 1985 e l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India firmato nel 1998, che hanno dato luogo a un'attiva cooperazione e a scambi di informazioni;

TENENDO PRESENTE in particolare l'accordo di cooperazione tra il governo della Repubblica dell'India e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della ricerca relativa all'energia da fusione, entrato in vigore il 17 maggio 2010;

CONSIDERATA l'importanza che la ricerca scientifica e tecnologica riveste per lo sviluppo economico e sociale della Comunità e dell'India;

CONSIDERATA la necessità di promuovere l'applicazione dei risultati della cooperazione scientifica e tecnologica a loro reciproco vantaggio economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Comunità e l'India stanno attuando programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito degli usi pacifici dell'energia nucleare e che ciascuna delle parti trarrà profitto dalla partecipazione, su base di reciprocità, alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra parte;

CONSIDERANDO che la cooperazione tra la Comunità e l'India negli usi pacifici dell'energia nucleare dovrebbe dare ulteriore impulso alla ricerca in settori di comune interesse;

CONSIDERANDO che sia l'India che la Comunità, compresi tutti i suoi Stati membri, hanno sottoscritto accordi specifici di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ("AIEA", nel prosieguo "l'Agenzia");

CONSIDERANDO che l'accordo sulle salvaguardie tra l'India e l'Agenzia prevede la cooperazione con l'India negli usi pacifici dell'energia nucleare e nell'ulteriore sviluppo del programma nucleare civile dell'India su base continuativa e in una prospettiva di lungo termine;

RIAFFERMANDO il sostegno del governo dell'India, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell'Agenzia;

CONSTATANDO che i controlli di sicurezza nucleare (salvaguardie) sono applicati dalla Comunità sia a norma del Capo 7 del trattato Euratom sia in base ad accordi sulle salvaguardie conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Agenzia;

RICONOSCENDO che l'India, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto livelli avanzati comparabili nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare e nei livelli di sicurezza garantiti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di sanità, sicurezza, uso pacifico dell'energia nucleare e protezione dell'ambiente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

1)"parti", il governo dell'India e la Comunità europea dell'energia atomica; "parte", una delle due "parti" sopra indicate;

2)"la Comunità":

a)la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom); e

b)i territori cui si applica il trattato Euratom;

3)"attività di cooperazione", qualsiasi attività che le parti intraprendono o sostengono in virtù del presente accordo, ivi compresa la ricerca congiunta;

4)"informazioni", dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nella ricerca congiunta, da fornire o scambiare nel quadro dell'accordo o delle attività di ricerca effettuate a norma dell'accordo stesso;

5)"proprietà intellettuale", la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;

6)"ricerca congiunta", le attività di ricerca - e di istruzione e formazione attinenti - o sviluppo tecnologico condotte con o senza contributo finanziario di una delle parti o di entrambe e che comportano la collaborazione tra partecipanti della Comunità e dell'India; tali attività sono designate come tali per iscritto dalle parti o dai loro partecipanti che attuano i programmi di ricerca scientifica. Qualora il contributo finanziario provenga da una sola delle parti, tale designazione è effettuata da tale parte e dal partecipante al progetto in questione;

7)"partecipante", qualsiasi persona, istituto di ricerca, soggetto giuridico o impresa o qualsiasi altro organismo, comprese le organizzazioni scientifiche e tecnologiche, altrimenti autorizzato da una delle parti a partecipare ad attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo, comprese le parti stesse;

8)"risultati dell'attività intellettuale", informazioni e/o proprietà intellettuale;

9)"persona", qualsiasi persona fisica, impresa o altra entità designata dalle parti e soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nella rispettiva giurisdizione territoriale delle parti;

10)"materiale nucleare", qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale quale definito nel glossario dell'AIEA.

Articolo 2
Obiettivo

1. Il presente accordo mira, globalmente, a promuovere e ad agevolare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo (R&S) negli usi pacifici, non esplosivi e non militari dell'energia nucleare, sulla base del mutuo vantaggio, dell'equità e della reciprocità, allo scopo di rafforzare globalmente le relazioni di cooperazione tra la Comunità e l'India, in funzione delle esigenze e priorità dei rispettivi programmi nucleari.

2. Il presente accordo mira a rafforzare la cooperazione in materia di R&S tra la Comunità e l'India e, in particolare, a facilitare la partecipazione degli organismi di ricerca di ciascuna parte a progetti di ricerca realizzati nell'ambito dei pertinenti programmi di ricerca dell'altra parte.

3. I termini del presente accordo non devono essere interpretati in modo da vincolare le parti a qualsivoglia forma di esclusiva e ciascuna parte ha il diritto di esercitare attività commerciali in modo indipendente dall'altra.

4. L'attuazione del presente accordo avviene in maniera atta a:

a) evitare ostacoli o ritardi alle attività nucleari sul territorio di entrambe le parti;

b) evitare interferenze in dette attività;

c) conformarsi a pratiche di gestione oculata, necessarie per una conduzione economica e sicura di dette attività;

5. Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate:

a) per interferire con la politica nucleare o con i programmi di una o dell'altra parte o per ostacolare la promozione degli usi pacifici dell'energia nucleare;

b) per ostacolare la libera circolazione del materiale nucleare, del materiale non nucleare e delle apparecchiature nel territorio della Comunità e dell'India.

Articolo 3
Principi

Le attività di cooperazione sono condotte sulla base dei seguenti principi:

1)il beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

2)il reciproco accesso alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico condotte da ciascuna delle parti;

3)lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull'azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione;

4)l'effettiva tutela della proprietà intellettuale e una equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4
Settori della cooperazione in R&S

La cooperazione condotta nell'ambito del presente accordo può riguardare tutte le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (di seguito "R&S"), previste dai Programmi quadro Euratom della Comunità per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare a norma dell'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità e le attività di R&S condotte in India sugli usi pacifici dell'energia nucleare nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici. Tale cooperazione avviene nei limiti delle competenze e dei programmi di ciascuna parte e in conformità alle rispettive leggi e agli obblighi assunti a livello internazionale e può comprendere i seguenti ambiti di R&S:

Fissione nucleare

i) sicurezza dei reattori, esclusi quelli alimentati utilizzando uranio altamente arricchito (più del 20% di U235), e sicurezza degli impianti e del ciclo del combustibile relativo a tali reattori;

ii) radioprotezione e monitoraggio dell'ambiente;

iii) gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare riduzione del volume dei rifiuti, condizionamento e comportamento in condizione di deposito;

iv) disattivazione, decontaminazione e smantellamento degli impianti nucleari;

progressi nello sviluppo di tecniche e metodologie in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari;

ricerca di base e applicata alle scienze nucleari;

applicazioni della tecnologia nucleare in ambito non energetico (agricoltura, sanità, isotopi industriali):

fusione termonucleare controllata;

istruzione e formazione;

altri ambiti di cooperazione relativi alla ricerca e allo sviluppo del nucleare civile concordati dalle parti, nella misura in cui siano contemplati dai rispettivi programmi.

La cooperazione tra le parti prevista dal presente articolo può svolgersi anche tra persone autorizzate e imprese stabilite nei rispettivi territori delle parti.

Articolo 5
Forme delle attività di cooperazione

1.Nell'osservanza delle rispettive leggi, regolamenti e politiche applicabili, le parti favoriscono nella massima misura possibile l'adesione di partecipanti a norma del presente accordo, con l'obiettivo di offrire opportunità comparabili di partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

2.Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:

a)partecipazione di organismi di ricerca indiani ai progetti di R&S condotti nell'ambito dei programmi quadro Euratom della Comunità per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare e partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Comunità ad analoghi programmi di R&S indiani. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili nei programmi di R&S di ciascuna parte;

b)progetti congiunti di R&S: i progetti congiunti di R&S sono attuati previa elaborazione ad opera dei partecipanti di un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell'allegato A;

c)visite e scambi di studenti, ricercatori ed esperti tecnici;

d)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi, laboratori scientifici e formazioni di breve durata, nonché partecipazione di esperti a dette attività;

e)scambi, condivisione e trasferimento di campioni, materiali, strumenti e attrezzature per fini sperimentali;

f)scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;

g)qualsiasi altra forma di attività che sia raccomandata dal Comitato direttivo, istituito in virtù dell'articolo 10 del presente accordo, e conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

Articolo 6
Usi pacifici dell'energia nucleare

1.    La cooperazione prevista dal presente accordo è svolta per scopi esclusivamente pacifici e non esplosivi.

2.    Le parti garantiscono che il materiale, il materiale nucleare, le apparecchiature e la tecnologia trasferiti nell'ambito del presente accordo, come pure il materiale nucleare recuperato o ottenuto come sottoprodotto, siano utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non esplosivi.

Articolo 7
Sicurezza nucleare

Si applicano le disposizioni della "Convenzione sulla sicurezza nucleare" (documento CSN–AIEA INFCIRC/449), di cui l'India, la Comunità e i suoi Stati membri sono parti. Non sono imposti, alle parti del presente accordo e agli Stati membri, altri obblighi in aggiunta a quelli assunti in virtù della citata convenzione.

Articolo 8
Salvaguardie nucleari

1.    Il materiale nucleare e le apparecchiature trasferiti alla Repubblica dell'India a norma del presente accordo, come pure tutte le successive generazioni di materiale nucleare recuperato o ottenuto come sottoprodotto, sono e rimangono soggetti alle salvaguardie dell'AIEA in virtù dell'accordo tra il governo dell'India e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica per l'applicazione delle salvaguardie agli impianti nucleari civili (INFCIRC/754), entrato in vigore l'11 maggio 2009, e successive aggiunte.

2.    Il materiale nucleare e le apparecchiature trasferiti agli Stati membri della Comunità a norma del presente accordo, come pure tutte le successive generazioni di materiale nucleare recuperato o ottenuto come sottoprodotto, sono e rimangono soggetti ai controlli di sicurezza dell'Euratom in virtù del trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica in virtù dei seguenti accordi:

i)    l'accordo fra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Romania, la Comunità e l'Agenzia in applicazione dell'articolo III (1) e (4) del trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato il 5 aprile 1973 (in appresso denominato "l'accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari"), integrato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 settembre 1998 (INFCIRC/193);

ii)    l'accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione di controlli di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in collegamento con il trattato di non proliferazione, firmato il 6 settembre 1976 (qui di seguito denominato "l'accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito"), integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998 (INFCIRC/263); e

iii)    l'accordo fra la Francia, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione dei controlli di sicurezza in Francia, firmato il 27 luglio 1978 (qui di seguito denominato "l'accordo sui controlli di sicurezza per la Francia") integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998 (INFCIRC/290).

Articolo 9

Ritrasferimenti

1.    La parte ricevente chiede il preventivo consenso scritto della parte fornitrice per qualsiasi ritrasferimento, al di fuori della giurisdizione delle parti, di materiale, materiale nucleare, apparecchiature e tecnologie connesse, che le sono trasferiti in conformità al presente accordo.

2.    La parte ricevente chiede altresì il preventivo consenso scritto della parte fornitrice per qualsiasi trasferimento, al di fuori della giurisdizione delle parti, di materiale, materiale nucleare, apparecchiature e tecnologie connesse, recuperati, prodotti o ottenuti mediante l'utilizzo di materiale, materiale nucleare, apparecchiature e tecnologie connesse, che le erano stati originariamente trasferiti dalla parte fornitrice.

3.    La parte ricevente deve ottenere anche garanzie da governo a governo dalla terza parte verso la quale intende effettuare un ritrasferimento, di cui al paragrafo 1, o un trasferimento, di cui al paragrafo 2, per confermare che gli elementi trasferiti o ritrasferiti:

a) saranno utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non esplosivi, e che

b) saranno soggetti alle salvaguardie dell'AIEA.

Articolo 10
Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

1.Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione intraprese nell'ambito del presente accordo sono svolti, per conto dell'India, dal Dipartimento dell'energia atomica e, per conto della Comunità, dai servizi della Commissione europea responsabili della gestione delle azioni di ricerca nell'ambito dei programmi quadro Euratom, che operano in qualità di agenti esecutivi.

2.Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione in materia di R&S (in appresso "comitato direttivo") incaricato della gestione del presente accordo; detto comitato è composto da un numero uguale di rappresentanti ufficiali di ciascuna parte; esso adotta il proprio regolamento interno.

3.Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

a)promuovere e sovrintendere alle varie attività di cooperazione, in materia di R&S indicate all'articolo 5;

b)raccomandare il finanziamento, sulla base della ripartizione dei costi tra le parti, dei progetti congiunti di R&S presentati a seguito della pubblicazione simultanea a cura degli agenti esecutivi di un invito congiunto a presentare proposte.

I progetti congiunti, presentati dai ricercatori di una delle parti per la partecipazione ai programmi dell'altra sono selezionati da ciascuna parte secondo le proprie procedure di selezione, con eventuale partecipazione di esperti di entrambe le parti;

c)indicare, per l'anno seguente, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), tra i potenziali settori di cooperazione in materia di R&S, i settori o sottosettori prioritari che rivestono comune interesse e nei quali viene perseguita la cooperazione;

d)proporre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), ai ricercatori di entrambe le parti la messa in comune dei loro progetti che potrebbero essere complementari e generare reciproci benefici;

e)verificare che l'articolo 5, paragrafo 2, lettere e), f) e g), sia attuato in piena conformità alle disposizioni del presente accordo;

f)formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

g)consigliare le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente accordo;

h)verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo;

i)presentare ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sui risultati e sull'efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo.

4.Di norma, il comitato direttivo si riunisce una volta l'anno, e conformemente a un programma convenuto di comune accordo; le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente nella Comunità e in India. Riunioni straordinarie possono essere organizzate su richiesta di ciascuna delle parti.

5.Le decisioni del comitato direttivo sono adottate per consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e dei principali punti discussi. I verbali sono approvati dai copresidenti designati del comitato direttivo.

6.Le spese diverse da quelle di viaggio e di soggiorno direttamente connesse con le riunioni del comitato direttivo sono sostenute dalla parte ospitante. Le altre spese sostenute dal comitato direttivo o a suo nome sono a carico della parte alla quale sono affiliati i membri in questione.

Articolo 11
Finanziamento

1.Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi delle parti. Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione non comportano alcun trasferimento di fondi da una parte all'altra.

2.Quando specifici programmi di cooperazione di una delle parti prevedono il sostegno finanziario ai partecipanti dell'altra parte, tali sovvenzioni o contributi finanziari sono erogati in conformità alla legislazione e ai regolamenti applicabili nei territori di ciascuna parte. In questi casi i termini e le condizioni applicabili sono definiti in un accordo specifico che non può essere in contrasto con i termini del presente accordo.

Articolo 12

Ingresso del personale e delle attrezzature sperimentali

Ciascuna parte adotta tutte le misure ragionevoli e si adopera al meglio, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale, dei dati, degli strumenti e delle attrezzature destinati a fini sperimentali e connessi o impiegati nelle attività di cooperazione individuate dalle parti a norma del presente accordo.

Articolo 13
Divulgazione e utilizzo delle informazioni

1.    Gli organismi di ricerca stabiliti in India che partecipano a progetti comunitari di R&S si conformano, con riferimento alla proprietà, divulgazione e utilizzo delle informazioni nonché ai diritti di proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, alle norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca derivanti dagli specifici programmi di R&S della Comunità, nonché alle disposizioni contenute nell'allegato A del presente accordo, che ne costituisce parte integrante. Tale allegato può tuttavia essere modificato, fatte salve le disposizioni del presente accordo.

2.    Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti indiani di R&S seguono, con riferimento alla proprietà, divulgazione e utilizzo delle informazioni, nonché ai diritti di proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, le stesse norme e procedure applicabili agli organismi di ricerca indiani, come pure le disposizioni contenute nell'allegato A del presente accordo.

3.    Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per acquisire vantaggi commerciali o industriali, né per interferire negli interessi commerciali o industriali, tanto nazionali che internazionali, di alcuna delle parti o delle persone autorizzate, né per interferire nella politica nucleare di una delle parti o dei governi degli Stati membri della Comunità.

Articolo 14
Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 12, ciascuna parte si impegna a mantenere segreta, per un massimo di 10 anni dopo la denuncia o il termine del presente accordo, qualsiasi informazione, fatto o avvenimento concernente l'altra parte e non direttamente collegato all'oggetto dell'accordo, di cui possa essere venuta a conoscenza nel corso della sua esecuzione, nella misura in cui tale informazione non sia stata resa pubblica (per motivi diversi dalla divulgazione ad opera di una delle parti in violazione del presente accordo o di qualsiasi altro obbligo).

Articolo 15
Accordi bilaterali di cooperazione in materia nucleare

1.    Il presente accordo non arreca pregiudizio ad altri accordi in vigore, in particolare all'accordo di cooperazione tra il governo della Repubblica dell'India e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della ricerca relativa all'energia da fusione, entrato in vigore il 17 maggio 2010 o agli accordi conclusi tra l'India e singoli Stati membri della Comunità.

2.    Gli Stati membri della Comunità che intendano stabilire relazioni bilaterali con l'India possono farlo nell'ambito del presente accordo.

Articolo 16
Diritto applicabile

Il presente accordo è interpretato in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Comunità e in India, nonché agli accordi internazionali sottoscritti dalle parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti da esso derivati.

Articolo 17
Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie

1.    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano per iscritto che sono state soddisfatte le condizioni giuridiche per l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

2.    Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all'altra parte la propria intenzione di risolvere l'accordo ai sensi della procedura di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo.

3.    L'allegato forma parte integrante del presente accordo e può essere modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

4.    L'accordo può essere modificato con l'accordo delle parti. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto che sono state completate le rispettive procedure interne previste a tale scopo.

5.    Le parti possono porre fine al presente accordo mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all'altra parte. La scadenza o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata di eventuali disposizioni convenute in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi maturati in conformità alle disposizioni dell'allegato A.

6.    Qualora una delle due parti o uno Stato membro della Comunità adotti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, una qualsiasi misura che determini una violazione sostanziale delle obbligazioni derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di mettere fine alla cooperazione a norma del presente accordo o di sospendere o denunciare, tutto o in parte, il presente accordo mediante notifica scritta.

7.    Tutti le questioni o le controversie concernenti l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti nell'ambito del comitato direttivo istituito dall'articolo 10.

8.    Anche in caso di sospensione integrale o parziale dell'ulteriore cooperazione a norma del presente accordo o in caso di risoluzione dell'accordo per qualsiasi motivo, restano in vigore le disposizioni degli articoli 13 e 14 dell'accordo.

Articolo 18

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede. 

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Per il governo della Repubblica dell'India

Dipartimento dell'energia atomica
(
Department of Atomic Energy)

ALLEGATO A

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo, salvo se sia diversamente convenuto tra le parti.

I.    Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1.    Ai fini del presente allegato "proprietà intellettuale" ha il significato di cui all'articolo 1 dell'accordo.

2.    Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi tra le parti e i loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti garantisce che l'altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti conformemente al presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicata la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte e i suoi cittadini o partecipanti, che sarà stabilita secondo le leggi e le pratiche di ciascuna parte e in conformità alle norme internazionali (convenzioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale - WIPO) e nazionali applicabili nell'ambito della proprietà individuale.

3.    Le parti applicano i seguenti principi definiti in disposizioni contrattuali specifiche:

a)    l'effettiva tutela della proprietà intellettuale, compreso il diritto d'autore sul software. Le parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione, entro un termine ragionevole, di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito dell'accordo o delle modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;

b)    la valorizzazione effettiva dei risultati;

c)    la determinazione dei diritti e degli interessi delle parti e dei partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;

d)    il trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti per ciò che concerne la titolarità, l'uso e la diffusione delle informazioni e la titolarità, la ripartizione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

e)    la protezione delle informazioni commerciali riservate.

4.    I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan, TMP), un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti alla ricerca congiunta che definisce i rispettivi diritti ed obblighi, sia in relazione alla titolarità e all'uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, sia in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca congiunta. Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di utilizzo a fini di ricerca e sviluppo, valorizzazione e diffusione, inclusi accordi di pubblicazione congiunta, diritti e obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia definisce inoltre il trattamento delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati finali (deliverables). Il piano è elaborato secondo le normative vigenti in ciascuna delle parti, fatte salve le norme internazionali (con riferimento alle convenzioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) e nazionali applicabili nell'ambito della proprietà individuale e tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, dei contributi, finanziari o di altro tipo, delle parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, degli obblighi imposti dalle leggi nazionali applicabili, della necessità di procedure di risoluzione delle controversie e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre diritti e doveri per quanto riguarda le ricerche effettuate dai ricercatori ospiti in relazione alla proprietà intellettuale. Il piano di gestione della tecnologia è approvato dai dipartimenti o agenzie o delle parti competenti per il finanziamento della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo ai quali viene allegato.

5.    Le informazioni o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca congiunta, e non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia, sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano da definire quanto prima. In caso di assenza del piano di gestione della tecnologia o di disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle parti, tali informazioni o proprietà intellettuale sono detenute congiuntamente da tutti i partecipanti alla ricerca congiunta dalla quale sono derivate. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

6.    In conformità alla legislazione nazionale applicabile, e nel rispetto dei principi sopramenzionati, ciascuna parte garantisce che l'altra parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale ad essi attribuiti.

7.    Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica l'accordo, ciascuna parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi dell'accordo, e i contratti stipulati nel suo contesto, siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare la diffusione e l'uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo.

8.    La denuncia o la scadenza dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi dei partecipanti in materia di proprietà intellettuale in relazione ai progetti approvati e in corso, in conformità al presente allegato.

II.    Opere soggette al diritto d'autore e letteratura scientifica

Ai diritti d'autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e dell'accordo TRIPS. Fatto salvo quanto previsto nella sezione I, e la possibilità di ottenere un diritto di proprietà intellettuale, e nella sezione III, e salvo se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dalle parti o dai partecipanti. Subordinatamente alla norma generale di cui sopra si applicano le seguenti regole:

1.    Nel caso in cui una parte o un suo partecipante pubblichino in riviste tecnicoscientifiche articoli, relazioni, libri e anche video risultanti dalla ricerca congiunta ai sensi del presente accordo, l'altra parte o i suoi partecipanti hanno diritto a una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione al pubblico di tali opere.

2.    Le parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca congiunta svolta ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti.

3.    Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma della presente disposizione, indica i nomi degli autori dell'opera, ad eccezione di quelli che richiedano espressamente di non essere citati. Essa reca inoltre chiara e visibile menzione del sostegno cooperativo delle parti.

III.    Informazioni da non divulgare

A.    Informazioni riservate di carattere documentale

1.    Ciascuna parte o, se del caso, le sue agenzie o i suoi partecipanti, indica mediante una documentazione opportuna, quanto prima e preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all'accordo sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)    la segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o acquisibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

b)    il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni derivante dalla loro segretezza;

c)    i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza. Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte le (o parte delle) informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso della ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo siano riservate.

2.    Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate mediante adeguato contrassegno o una dicitura restrittiva o un accordo di non divulgazione. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni che devono recare lo stesso contrassegno o le stesse diciture. La parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell'accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3.    Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente esclusivamente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze nonché alle sue agenzie e dipartimenti autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, sempre che la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di un accordo scritto di riservatezza e che il carattere riservato di tale informazione sia facilmente riconoscibile, come indicato al precedente punto 2.

4.    Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate ai sensi del presente accordo, la parte ricevente può diffonderle in misura più ampia di quanto altrimenti previsto al paragrafo 3. Le parti cooperano nell'istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, regolamenti e legislazioni nazionali.

B. Informazioni riservate di carattere non documentale

1.    Nei casi in cui informazioni riservate sono comunicate oralmente da una parte, in particolare quelle derivanti da seminari, riunioni, visite a strutture e laboratori, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, a condizione che il fornitore e il destinatario di tali informazioni riservate o privilegiate redigano congiuntamente, prima di ogni comunicazione orale, un memorandum per descrivere i limiti e il contenuto di tali comunicazioni orali.

2.    Controllo

Ciascuna parte si impegna a verificare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle parti si rende conto che non è in grado, o che presumibilmente non sarà in grado di rispettare, le disposizioni sull'obbligo di riservatezza di cui alla presente sezione, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.

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