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Document 52016PC0118

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica d'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

COM/2016/0118 final - 2016/065 (NLE)

Bruxelles, 7.3.2016

COM(2016) 118 final

2016/0065(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica d'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio


RELAZIONE

1. Contesto

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia") è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio 1 ("il regolamento").

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, l'obiettivo dell'Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nonché agli Stati membri, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nell'attuazione del diritto dell'Unione.

L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento prevede che la partecipazione e le rispettive modalità siano stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione. La decisione indica in particolare la natura, la portata e le modalità della partecipazione del paese ai lavori dell'Agenzia, nel quadro definito agli articoli 4 e 5 del regolamento. Su decisione del consiglio di associazione, l'Agenzia potrà trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali, nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, nel paese candidato interessato nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell'Unione.

2. Proposta di decisione

La Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e le modalità di partecipazione. La proposta di decisione, che consta di un articolo unico, prevede che la posizione dell'Unione sia quella stabilita nel progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania ("il progetto di decisione"), allegato alla decisione del Consiglio. Una proposta di progetto di decisione è allegata anche alla proposta della Commissione. Essa è conforme alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento.

Nel rispetto di uno dei principi alla base del regolamento (secondo cui l'Agenzia segue un approccio tematico e non specifico per paese), il progetto di decisione abilita l'Agenzia ad assolvere nella Repubblica d'Albania i compiti fissati nel quadro degli articoli 4 e 5 del regolamento.

Il progetto di decisione stabilisce inoltre che la Repubblica d'Albania designi un osservatore e un supplente al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'osservatore e il supplente rispondono ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

Il progetto di decisione contiene disposizioni relative al contributo finanziario della Repubblica d'Albania e al personale (Allegato I). Il progetto di decisione è accompagnato da una scheda finanziaria.

Il progetto di decisione è in linea con lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("RAAA"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 2 .

2016/0065 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica d'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso".

(2)Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.

(3)La Repubblica d'Albania condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia nel regolamento e aderisce ai compiti dell'Agenzia e ai suoi settori di attività, secondo gli articoli 4 e 5.

(4)L'intento ultimo della Repubblica d'Albania è l'adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione adotterà in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione

UE-Repubblica d'Albania allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2002, pag. 15).
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Bruxelles, 7.3.2016

COM(2016) 118 final

ALLEGATO

Decisione sulla partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

che accompagna

la decisione del Consiglio

sulla posizione dell’Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica d’Albania per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio


ALLEGATO

Decisione sulla partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

che accompagna

la decisione del Consiglio

sulla posizione dell’Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica d’Albania per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
UE-REPUBBLICA D’ALBANIA,

visto l’accordo di stabilizzazione e associazione tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare l’articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell’Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che “i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell’Unione] con decisione da prendere caso per caso”.

(2) La Repubblica d’Albania condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (“l’Agenzia”) e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell’Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3) È opportuno che l’Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nella Repubblica d’Albania nel quadro fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo dell’ordinamento di tale paese al diritto dell’Unione.

(4) È opportuno consentire alla Repubblica d’Albania di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell’Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(5) Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 1 , il direttore dell’Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l’assunzione di cittadini della Repubblica d’Albania che godono di pieni diritti civili e politici,



DECIDE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all’adesione, la Repubblica d’Albania partecipa, in qualità di osservatore, all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Articolo 2

1. L’Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nella Repubblica d’Albania nel quadro fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell’ordinamento di tale paese al diritto dell’Unione.

2. A tale scopo, l’Agenzia è messa in condizione di svolgere nella Repubblica d’Albania i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica d’Albania contribuisce finanziariamente ai compiti dell’Agenzia di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. La Repubblica d’Albania designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d’uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2. La Repubblica d’Albania designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, la Repubblica d’Albania comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all’Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché nella Repubblica d’Albania sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell’Unione.

Articolo 6

La Repubblica d’Albania riconosce all’Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall’ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all’Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Repubblica d’Albania accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all’assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

ALLEGATO I

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA ALL’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1.Il contributo finanziario che la Repubblica d’Albania corrisponde al bilancio generale dell’Unione europea per partecipare all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (“l’Agenzia”), indicato al punto 2, costituisce l’intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6.

2.Il contributo finanziario che la Repubblica d’Albania versa per i primi tre anni al bilancio generale dell’Unione europea per partecipare all’Agenzia è così ripartito:

Anno 1:

160 000 EUR

Anno 2:

163 000 EUR

Anno 3:

166 000 EUR

3.L’eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell’Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell’Unione.

4.Il contributo della Repubblica d’Albania è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea.

5.Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Repubblica d’Albania per partecipare alle attività dell’Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l’attuazione del programma di lavoro dell’Agenzia sono rimborsate dall’Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell’Unione europea.

6.Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra alla Repubblica d’Albania una richiesta di fondi per l’importo del contributo dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Repubblica d’Albania è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l’inizio della partecipazione e la fine dell’anno considerato. Negli anni successivi, l’importo del contributo è quello fissato nella tabella di cui al punto 2. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all’Agenzia al fine di mantenere l’analogia tra il contributo per la Repubblica d’Albania e il bilancio dell’Agenzia per l’UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat).

7.Il contributo è espresso in euro e versato su un conto in euro della Commissione dell’Unione europea.

8.Dando seguito alla richiesta di fondi, la Repubblica d’Albania versa il proprio contributo entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta da parte della Commissione.

9.In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Repubblica d’Albania è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

   1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

   1.3.    Natura della proposta/iniziativa

   1.4.    Obiettivi

   1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

   1.6.    Durata e incidenza finanziaria

   1.7.    Modalità di gestione previste

2.    MISURE DI GESTIONE

   2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

   2.2.    Sistema di gestione e di controllo

   2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

   3.2.    Incidenza prevista sulle spese

   3.2.1.    Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

   3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti dell’Agenzia

   3.2.3.    Incidenza prevista sulle risorse umane dell’Agenzia

   3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

   3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio sulla partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 2

Settore:    33    Giustizia e consumatori

Attività:    33 02    “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”

1.3.Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia contribuirà al suo progressivo allineamento al diritto dell’Unione e a preparare con successo la sua adesione all’Unione europea.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico:

la decisione proposta permetterà alla Repubblica d’Albania di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia e all’Agenzia di trattare questioni relative ai diritti fondamentali nella Repubblica d’Albania.

Attività ABM/ABB interessate

33 02    “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia contribuirà al suo progressivo allineamento al diritto dell’Unione e a preparare con successo la sua adesione all’Unione europea.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

La decisione proposta consentirà all’Agenzia di svolgere nella Repubblica d’Albania i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (“il regolamento”).

Gli indicatori di prestazione sono al centro delle attività di pianificazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione dell’Agenzia. Gli indicatori definiti nel quadro di valutazione delle prestazioni vengono utilizzati per misurare il rendimento complessivo dell’Agenzia. Il quadro di valutazione delle prestazioni contiene indicatori a livello di progetto che descrivono i risultati previsti per ciascun intervento nonché indicatori a breve e a lungo termine e indicativi, la maggior parte dei quali sono misurati dopo il completamento degli interventi e in particolare dell’iniziativa pianificata. Cosa ancora più importante, il quadro di valutazione delle prestazioni è collegato sia al piano strategico sia ai programmi di lavoro annuali. Il quadro di valutazione delle prestazioni dell’Agenzia comprende la logica di intervento e l’elenco degli indicatori di prestazione insieme ai corrispondenti obiettivi, criteri di valutazione, misure, strumenti e fonti. Il quadro riunisce tutte le informazioni sulle prestazioni e i dati, nell’ambito di una matrice logica, ed è organizzato in modo da sostenere l’analisi delle prestazioni dell’Agenzia (vale a dire attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione) a diversi livelli, ad esempio a livello di progetti e attività e di ambiti tematici nonché ai livelli strategici, e verrà utilizzato per monitorare l’attuazione dell’iniziativa. In particolare, gli indicatori sono distinti per livello di realizzazioni (vale a dire risultati e anche incidenza a breve e a lungo termine e indicativi) similmente ai livelli delle attività illustrate nella matrice logica. Gli indicatori vengono individuati a cadenza annuale (anche per le pertinenti attività ABM/ABB interessate dall’iniziativa) nei programmi di lavoro operativi dell’Agenzia (documento di programmazione) e il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni è incluso nel pertinente documento di riferimento (relazione annuale di attività consolidata).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La decisione proposta dovrebbe permettere alla Repubblica d’Albania di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia e all’Agenzia di trattare questioni relative ai diritti fondamentali nella Repubblica d’Albania nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

La partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia contribuirà al suo progressivo allineamento alla legislazione dell’UE.

1.5.3.Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

La proposta di regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio prevedeva una valutazione d’impatto sulla portata geografica delle attività dell’Agenzia.

L’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), predecessore dell’Agenzia per i diritti fondamentali, ha realizzato progetti PHARE in vari paesi candidati (nel 2003 si trattava dei 10 paesi candidati diventati membri dell’UE nel 2004, oltre che in Romania, Bulgaria, Turchia e Croazia) che si sono rivelati estremamente positivi sia per i paesi stessi che per l’EUMC.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I costi per la partecipazione della Repubblica d’Albania saranno in parte sostenuti dall’IPA.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’entrata in vigore della decisione (cfr. l’articolo 9 della decisione), fino all’adesione della Repubblica d’Albania all’Unione europea

Incidenza finanziaria a decorrere dall’entrata in vigore della decisione fino all’adesione della Repubblica d’Albania all’Unione europea

1.7.Modalità di gestione previste 3

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, anche per quanto riguarda la partecipazione di paesi candidati alle sue attività, saranno regolarmente valutati conformemente al quadro stabilito dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio e tenendo conto del quadro pluriennale dell’Agenzia e dei programmi di lavoro annuali.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

1) Conoscenza del settore specifico da parte del personale.

2) Problemi specifici riguardanti la raccolta di dati sui diritti fondamentali dovuti alla mancanza di fornitori in tale settore.

3) Ripercussioni sulle procedure di appalto a causa della mancanza di fornitori di servizi disponibili nel settore della raccolta di dati sui diritti fondamentali.

4) Ripercussioni sui risultati della ricerca a causa di dati insufficienti o non disponibili.

2.2.2.Modalità di controllo previste

1) Analisi delle conoscenze, capacità e competenze richieste per l’attuazione dell’azione e individuazione delle necessarie attività di formazione rivolte al personale.

2) Rafforzamento del controllo sulle attività dei contraenti, specialmente se operano per la prima volta nel settore della raccolta di dati sui diritti fondamentali.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all’Agenzia UE per i diritti fondamentali le disposizioni del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013.

L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e applica quanto prima le disposizioni pertinenti nel contesto della strategia antifrode dell’Agenzia e del relativo piano d’azione.

Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell’Agenzia e presso il personale preposto all’erogazione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero Denominazione...................................

Diss./Non diss. 4

di paesi EFTA 5

di paesi candidati 6

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

33 02 06

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Non diss.

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

3.……………………………………………………………….

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Anno
1

Anno
2

Anno
3

TOTALE

Titolo 1 — Spese relative al personale:

Impegni

(1)

0,074

0,075

0,076

0,225

Pagamenti

(2)

0,074

0,075

0,076

0,225

Titolo 2 — Immobili, materiale e spese operative varie:

Impegni

(1a)

0,020

0,021

0,021

0,062

Pagamenti

(2a)

0,020

0,021

0,021

0,062

Titolo 3 — Spese operative:

Impegni

(3a)

0,066

0,067

0,069

0,202

Pagamenti

(3b)

0,066

0,067

0,069

0,202

TOTALE degli stanziamenti

per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Impegni

=1+1a +3a

0,160

0,163

0,166

0,489

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,160

0,163

0,166

0,489


Le spese dell’Agenzia saranno coperte dalle entrate con destinazione specifica provenienti dal contributo finanziario del paese candidato.



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale 

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
1

Anno
2

Anno
3

TOTALE

Commissione

•Risorse umane

0 067

0 067

0 067

0 201

•Altre spese amministrative

TOTALE Commissione

Stanziamenti

0,067

0,067

0,067

0,201

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0 067

0 067

0 067

0 201

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
1

Anno
2

Anno
3

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,227

0,230

0,233

0,690

Pagamenti

0,227

0,230

0,233

0,690

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti della FRA

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, pari a 0,066 milioni di EUR.

La partecipazione della Repubblica d’Albania, in qualità di osservatore, alle attività dell’Agenzia consentirà a quest’ultima di trattare nel paese in questione le questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, nella misura necessaria per l’allineamento progressivo della Repubblica d’Albania al diritto dell’Unione. I compiti che l’Agenzia può svolgere sono stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio e i principali settori d’azione sono sanciti nel suo quadro pluriennale conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane della FRA

3.2.3.1.Sintesi

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
1

Anno
2

Anno
3

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

1

1

1

1

Agenti temporanei

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1

1

1

1

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la Commissione

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane nella Commissione, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

Anno
1

Anno
2

Anno
3

Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

0,5

0,5

0,5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 7

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 8

— in sede 9

— nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0,5

0,5

0,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale delle DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno delle stesse DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alle DG responsabili nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Compiti amministrativi, finanziari e giuridici relativi alla partecipazione della Repubblica d’Albania, in veste di osservatore, ai lavori dell’Agenzia

Personale esterno

NA

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
1

Anno
2

Anno
3

Totale

Repubblica d’Albania

0,160

0,163

0,166

0,489

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

0,160

0,163

0,166

0,489

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 10

Anno
1

Anno
2

Anno
3

Articolo 603,1

0,160

0,163

0,166

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

33 02 06.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Si veda l’allegato I della decisione

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.
(2) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(3) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(4) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(5) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(6) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(7) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(8) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(9) Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(10) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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