COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.5.2016
COM(2016) 281 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione
dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi
negli Stati membri della zona euro
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione
dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi
negli Stati membri della zona euro
1.
INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
è uno dei due atti giuridici del pacchetto sulla governance economica detto “two-pack” volto a rafforzare la sorveglianza e il monitoraggio nella zona euro. In particolare, consente una sorveglianza rafforzata sugli Stati membri della zona euro sottoposti a procedura per i disavanzi eccessivi, mediante obblighi di informazione aggiuntivi intesi a prevenire deviazioni dalle raccomandazioni o dalle decisioni di intimazione del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo, e porvi tempestivamente rimedio.
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare il contenuto delle informazioni aggiuntive che gli Stati membri sottoposti a procedura per i disavanzi eccessivi devono trasmettere alla Commissione e al comitato economico e finanziario del Consiglio. Delegando questi poteri alla Commissione si è voluta evidenziare l’evoluzione verso una sorveglianza continuativa che permettesse di monitorare più da vicino se gli Stati membri interessati fossero sulla buona strada per correggere il disavanzo eccessivo.
2.
BASE GIURIDICA
La presente relazione è richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, a norma del quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 30 maggio 2013 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere.
3.
ESERCIZIO DELLA DELEGA
Il potere di adottare atti delegati è stato esercitato nell’intento di delineare un quadro armonizzato e vincolante per le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, lo Stato membro la cui moneta è l’euro e che è sottoposto a procedura per i disavanzi eccessivi deve presentare periodicamente alla Commissione e al comitato economico e finanziario, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, una relazione riguardante l’esecuzione del bilancio nel corso dell’esercizio, l’impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. Lo Stato membro destinatario di una raccomandazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE deve presentare la relazione a cadenza semestrale; lo Stato membro destinatario di una decisione di intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a cadenza trimestrale. Queste relazioni periodiche integrano gli obblighi di comunicazione previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1467/97, che impongono allo Stato membro sottoposto a procedura per i disavanzi eccessivi di riferire sul seguito dato per correggere il disavanzo eccessivo.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per precisare i contenuti della relazione periodica.
La Commissione si è avvalsa di detto potere con moderazione adottando un unico regolamento delegato per stabilire le specifiche relative ai contenuti delle relazioni periodiche, ossia il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013. Al momento la Commissione non prevede di valersi nuovamente del potere conferitole dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.
Il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione stabilisce la struttura e i contenuti delle relazioni. In particolare, contiene in allegato una serie di tabelle modello riguardanti i dati macroeconomici e di bilancio fondamentali che permettono di monitorare la correzione del disavanzo eccessivo, come prescritto dal regolamento (UE) n. 473/2013. Ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche della situazione di bilancio, gli Stati membri interessati sono tenuti a trasmettere dati annuali e dati trimestrali, mentre i dati sull’esecuzione del bilancio nel corso dell’esercizio devono essere trasmessi secondo i principi di cassa e di competenza (in base al Sistema europeo dei conti, SEC). Inoltre, le relazioni dettagliate sulle misure adottate o programmate per correggere la situazione di disavanzo eccessivo, con l’indicazione dell’impatto sul bilancio, aiutano una valutazione informata del seguito dato dagli Stati membri. La trasmissione d’informazioni stabilita dal regolamento delegato intende offrire una panoramica strutturata della situazione di bilancio e della strategia dello Stato membro interessato, consentendo così di dare un seguito adeguato alla correzione del disavanzo eccessivo.
In linea con l’interpretazione uniforme degli atti delegati, nella preparazione e nell’elaborazione del progetto di regolamento delegato la Commissione ha provveduto alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione, a livello di esperti, dei documenti pertinenti al Parlamento europeo (commissione per i problemi economici e monetari, la cui presidente Sharon Bowles ha inviato osservazioni per lettera del 18 giugno 2013 al vicepresidente Rehn) e al Consiglio (comitato economico e finanziario a livello di supplenti, che ne ha discusso il 24 aprile e il 5 giugno 2013). Queste consultazioni informali hanno permesso alla Commissione di tenere conto nel progetto di regolamento delegato delle osservazioni che ne sono scaturite.
La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 27 giugno 2013 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 473/2013. Scaduto il termine di due mesi, il regolamento delegato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è entrato in vigore il 16 settembre 2013.
4.
CONCLUSIONI
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.