COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.5.2016
COM(2016) 278 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto
{SWD(2016) 161 final}
1. INTRODUZIONE
L’Unione europea (UE) ha avviato il dialogo sulla liberalizzazione dei visti con la Turchia il 16 dicembre 2013, parallelamente alla firma dell’accordo di riammissione tra l’UE e la Turchia
. Il dialogo sulla liberalizzazione dei visti è basato sulla tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto con la Turchia (“la tabella di marcia”), un documento che stabilisce i requisiti che la Turchia è tenuta a soddisfare affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano apportare una modifica al regolamento (CE) n. 539/2001, che consentirebbe ai cittadini turchi in possesso di un passaporto biometrico conforme alle norme UE di recarsi nello spazio Schengen senza visto per soggiorni di breve durata (ossia per un massimo di 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni). I 72 requisiti elencati nella tabella di marcia sono ripartiti in cinque gruppi tematici (“i blocchi”): sicurezza dei documenti, gestione delle migrazioni, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione dei migranti irregolari.
Il 20 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la prima relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto (“la prima relazione”)
, in cui valutava il conseguimento di ciascun requisito e formulava raccomandazioni per compiere ulteriori progressi nell’ambito di ognuno di essi.
Il 29 novembre 2015 si è tenuto un vertice UE-Turchia, in cui le due parti hanno concordato le modalità per intensificare la loro cooperazione, in particolare nella gestione della crisi dei rifugiati siriani e nella lotta alla migrazione irregolare. Durante il vertice, la parte turca si è espressamente impegnata ad accelerare la realizzazione della tabella di marcia, tra l’altro anticipando l’applicazione di tutte le disposizioni dell’accordo di riammissione tra l’UE e la Turchia, con l’obiettivo di ottenere la liberalizzazione dei visti entro ottobre 2016
. L’impegno è stato accolto con favore dall’UE.
Il 4 marzo 2016 la Commissione ha adottato la sua seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto (“la seconda relazione”) accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione
. Quest’ultimo descrive i progressi compiuti dalla Turchia dalla prima relazione nell’adempimento di ciascun requisito, mentre la seconda relazione formula una serie di raccomandazioni per compiere ulteriori progressi nell’ambito di ognuno di essi. Inoltre, il documento di lavoro dei servizi della Commissione comprende una valutazione dei possibili effetti della liberalizzazione dei visti sulla situazione migratoria dell’UE.
Il 7 e il 18 marzo 2016 si sono tenute riunioni dei capi di Stato o di governo dell’UE e della Turchia. La seconda riunione si è conclusa con una dichiarazione UE-Turchia (“la dichiarazione”) che recita: “[l]’adempimento della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti sarà accelerato nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti con l’obiettivo di abolire l’obbligo del visto per i cittadini turchi entro la fine di giugno 2016 al più tardi, a condizione che tutti i parametri di riferimento siano stati soddisfatti. Al riguardo la Turchia adotterà le misure necessarie per soddisfare gli obblighi rimanenti al fine di consentire alla Commissione di formulare, a seguito della necessaria valutazione della conformità ai parametri di riferimento, una proposta adeguata entro la fine di aprile, sulla cui base il Parlamento europeo e il Consiglio possano prendere una decisione definitiva”.
Questa terza relazione presenta la valutazione della conformità, come richiesto nella dichiarazione, e descrive i principali progressi compiuti dalla Turchia dopo la seconda relazione nell’adempimento dei requisiti elencati nella tabella di marcia. Inoltre, fornisce raccomandazioni dettagliate sulle misure che la Turchia dovrebbe adottare entro il 4 maggio 2016 per soddisfare i rimanenti parametri di riferimento della tabella di marcia e consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare la proposta legislativa formulata dalla Commissione.
La terza relazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenta informazioni oggettive sulla situazione concernente la soddisfazione di ciascun requisito e comprende anche una valutazione dei possibili effetti della liberalizzazione dei visti con la Turchia sulla situazione della sicurezza nell’UE.
La terza relazione segue la struttura della tabella di marcia e tratta quindi singolarmente i cinque blocchi, indicando per ognuno di essi i requisiti non ancora interamente soddisfatti e le misure che la Turchia dovrebbe prendere al fine di rispettare questi ultimi requisiti rimanenti.
2. BLOCCO 1: SICUREZZA DEI DOCUMENTI
Dopo la pubblicazione della seconda relazione, la Turchia ha compiuto ulteriori progressi nell’adempimento dei requisiti di questo blocco.
In particolare, le autorità turche hanno cominciato a rilasciare ai cittadini turchi, nell’ambito di un progetto pilota, documenti di identità nuovi e più sicuri contenenti identificatori biometrici. La sostituzione delle vecchie carte di identità di tutti i cittadini turchi richiederà all’incirca tre anni. Il processo è ormai ben avviato.
Inoltre, le autorità turche hanno avviato la cooperazione con gli Stati membri dell’UE per la condivisione di informazioni su documenti di viaggio falsi e falsificati. La polizia nazionale turca provvede a caricare regolarmente e tempestivamente nella banca dati Dial-doc dell’Interpol, alla quale hanno accesso tutti gli Stati membri, informazioni sui documenti di viaggio falsi e falsificati identificati in Turchia nel corso delle verifiche di frontiera. Parallelamente, nei principali aeroporti della Turchia (l’aeroporto Atatürk di Istanbul e l’aeroporto di Antalya), la polizia nazionale turca ha istituito uffici dedicati per lo scambio di informazioni e consulenze con i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione degli Stati membri, in merito a documenti di viaggio sospetti rilevati su passeggeri che si recano nell’UE. Inoltre, la polizia nazionale turca ha cominciato a offrire maggiori opportunità di formazione ai propri funzionari impiegati ai valichi di frontiera, nell’intento di migliorare la loro capacità di individuare documenti falsi, con una particolare attenzione per i documenti rilasciati dagli Stati membri dell’UE.
In conseguenza di questi sviluppi, solo un parametro del blocco 1 non è ancora completamente soddisfatto dalla Turchia, vale a dire il requisito di rilasciare ai suoi cittadini passaporti biometrici conformi alle norme UE, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, ossia passaporti dotati di un microprocessore di tipo senza contatto, contenente sia l’immagine del volto che le impronte digitali del titolare e protetto dal sistema di criptazione del controllo dell’accesso supplementare (Supplemental Access Control - SAC)
.
Le autorità turche hanno lavorato per mesi a livello tecnico, anche con l’assistenza di un progetto finanziato dall’UE, per soddisfare questo parametro. Tuttavia, le autorità turche hanno comunicato che, per motivi tecnici, saranno in grado di rispettarlo completamente solo a partire dall’ottobre 2016. Tenuto conto dell’accelerazione del processo di liberalizzazione dei visti decisa dai capi di Stato o di governo dell’UE e della Turchia, non è oggettivamente possibile per le autorità turche giungere per tempo alla completa realizzazione del requisito.
Tuttavia, a titolo di soluzione provvisoria da giugno 2016 e fino alla fine dell’anno, le autorità turche hanno convenuto di rilasciare ai propri cittadini passaporti contenenti l’immagine del volto e le impronte digitali del titolare, che potrà così beneficiare dell’eventuale regime di esenzione dal visto, se e quando concesso. Questi passaporti temporanei, che saranno rilasciati solo fino alla fine del 2016 con un periodo di validità breve, differiranno dai passaporti richiesti ai sensi del parametro di riferimento solo in quanto il relativo chip sarà protetto con il controllo dell’accesso esteso (Extended Access Control - EAC). Questo sistema di criptazione è conforme alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e fino alla fine del 2014 rappresentava lo standard anche per l’Unione europea.
Si ricorda alle autorità turche che, prima che sia avviato il regime di esenzione dal visto, dovrebbero condividere con tutti gli Stati membri anche i certificati che consentono a questi ultimi di autenticare e leggere le informazioni memorizzate nel chip dei passaporti turchi.
3. BLOCCO 2: GESTIONE DELLE MIGRAZIONI
Attraverso una serie di iniziative varate progressivamente dalle autorità turche in materia di gestione delle frontiere, gestione delle migrazioni, protezione internazionale e politica dei visti, tutti i requisiti di questo blocco sono stati soddisfatti.
Grazie alle misure in materia di gestione delle frontiere, le autorità turche sono riuscite a ridurre in misura sostanziale il numero di persone che compiono traversate irregolari dal territorio turco verso le isole greche. Gli arrivi medi giornalieri, che in gennaio e febbraio 2016 sono stati rispettivamente 1 987 e 1 942, in marzo e aprile sono scesi a 852 e 140. Questo risultato si è ottenuto in parte grazie all’aumento dei pattugliamenti delle aree costiere e delle acque del mar Egeo, e in parte grazie all’adozione di misure più severe per limitare la mobilità interna di richiedenti asilo e rifugiati nel territorio della Turchia. Anche l’attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 ha svolto un ruolo importante per scoraggiare la partenze irregolari di migranti.
Nei prossimi mesi, sarà importante che le autorità turche continuino a impegnarsi per impedire le partenze irregolari, anche con la lotta alle organizzazioni responsabili del traffico di migranti, e che restino vigili in merito alla possibilità dell’apertura di rotte migratorie nuove e alternative verso l’UE.
Le autorità turche hanno ratificato l’accordo sulla creazione di un centro di contatto tripartito al valico Capitan Andreevo, che dovrebbe essere attuato al più presto. Le autorità turche hanno comunicato formalmente alle controparti greche la propria volontà di istituire un canale di comunicazione sicuro che connetta le guardie costiere dei due paesi e sono cominciate le discussioni a livello tecnico. L’istituzione di un simile canale di comunicazione dovrebbe agevolare la condivisione tempestiva di informazioni sul traffico di migranti e il coordinamento delle operazioni di pattugliamento in mare.
Le autorità turche hanno inoltre deciso di istituire il centro di coordinamento nazionale e di analisi comune del rischio (NACORAC), la cui creazione sarà sostenuta da un progetto finanziato dall’UE. Altri progetti finanziati dall’UE già previsti contribuiranno a potenziare la sorveglianza lungo le frontiere orientali della Turchia per impedire attraversamenti irregolari. Infine, le autorità turche hanno adottato anche un codice comune di condotta e norme anticorruzione applicabili al personale operante presso gli enti di gestione delle frontiere.
La Turchia ha adottato misure molto importanti anche in materia di asilo.
Innanzitutto, la direzione generale per la gestione delle migrazioni (DGMM), incaricata della gestione del sistema di asilo turco, ora è in grado di trattare tempestivamente tutte le nuove domande di protezione internazionale. La DGMM ha anche cominciato a ridurre l’arretrato di tutte le vecchie domande di asilo in attesa di esame, che alla fine di febbraio ammontavano nel complesso a circa 140 000. Grazie al nuovo approccio proattivo adottato dalla DGMM e alla mobilitazione di risorse umane aggiuntive, l’arretrato si è già ridotto a circa 100 000 domande di asilo pendenti alla fine di aprile. Benché ora la DGMM stia procedendo ad un ritmo rapido con il trattamento delle domande di asilo, non è oggettivamente possibile che tutte le domande rimanenti siano esaminate entro la fine di giugno 2016, ossia entro la scadenza stabilita dalla dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo per la conclusione del processo di liberalizzazione dei visti. Tuttavia, la direzione generale per la gestione delle migrazioni ha elaborato e sta attuando una tabella di marcia in base alla quale prevede di completare il lavoro entro la fine del 2016.
Le autorità turche hanno inoltre continuato a compiere progressi nel fornire assistenza sociale ai rifugiati ospiti nel paese. Il 27 aprile 2015, il governo turco ha adottato un regolamento che concede a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale l’accesso ai permessi di lavoro a condizioni paragonabili a quelle già concesse nel gennaio 2015 ai rifugiati dalla Siria in regime di protezione temporanea.
Sarà importante che nel prossimo futuro, anche sfruttando l’assistenza finanziaria fornita dall’UE e dai suoi Stati membri, aumentata a seguito dall’attivazione dello strumento per i rifugiati in Turchia (FRIT), le autorità turche continuino a promuovere misure che agevolino l’accesso di richiedenti e beneficiari della protezione internazionale a servizi sociali, alloggi decorosi, formazione professionale e linguistica, e sostengano iniziative che contribuiscano alla loro inclusione sociale ed autosufficienza economica nella società turca.
Nel periodo di riferimento, le autorità turche hanno compiuto progressi anche in materia di gestione delle migrazioni.
Il 26 aprile 2016 sono stati adottati principi e procedure che disciplinano il rientro volontario degli stranieri. L’accordo di riammissione con il Pakistan è stato ratificato ed è entrato in vigore il 20 aprile 2016. Le autorità turche hanno anche proposto la conclusione di accordi di riammissione a quattordici paesi di origine di migranti irregolari, che comprendono Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Camerun, Congo, Eritrea, Ghana, Iran, Iraq, Marocco, Myanmar, Somalia, Sudan e Tunisia. Sono stati avviati negoziati con alcuni di questi paesi.
Nell’ambito della politica dei visti, il 2 maggio 2016 il governo turco ha adottato un decreto che stabilisce che i cittadini di tutti gli Stati membri potranno entrare in Turchia a partire dalla data dell’abolizione dell’obbligo del visto per i cittadini turchi, garantendo così di porre fine al regime dei visti discriminatorio al quale sono ancora soggetti i cittadini di undici Stati membri.
Le autorità turche hanno adottato anche diverse misure per rafforzare il proprio sistema dei visti nei confronti dei paesi ritenuti a elevato rischio migratorio.
Con l’adozione, il 26 aprile 2016, di una direttiva sui principi e sulle procedure concernenti l’esame delle domande di visto, hanno reso più severi i requisiti e le procedure per il rilascio dei visti tramite le ambasciate di questi paesi.
Le autorità turche hanno deciso inoltre di imporre visti di transito aeroportuale ai cittadini di 18 paesi (Afghanistan, Bangladesh, Camerun, Congo, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Ghana, Costa d’Avorio, Mali, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sud Africa, Sri Lanka, Sudan, Uganda) ai sensi di una disposizione che si applicherà a partire dal 1° settembre 2016.
Anche il sistema turco di visto elettronico è diventato molto più sicuro. La possibilità di beneficiare del sistema è ora limitata ai cittadini di paesi che non sono fonti di flussi di migrazione irregolare, o ai cittadini di paesi fonti di migrazione che detengono un visto valido o un permesso di soggiorno rilasciato da un paese Schengen o dagli Stati Uniti, dal Regno Unito o dall’Irlanda. Le autorità turche hanno anche istituito sportelli speciali presso la maggior parte dei valichi di frontiera del paese, dove personale di polizia specializzato verifica l’effettiva presenza di questi visti o permessi di soggiorno nei passaporti dei titolari di visto elettronico.
Nel prossimo futuro, sarà fondamentale che la Turchia continui ad allineare progressivamente il proprio sistema dei visti alle norme UE.
A più breve termine, le autorità turche dovranno continuare a monitorare gli effetti pratici derivanti dal fatto che l’elenco dei paesi dichiarati esenti dall’obbligo del visto ai sensi del sistema turco non corrisponde all’elenco istituito per l’ingresso nell’UE e reagire tempestivamente laddove risulti che questa differenza favorisce l’arrivo di migranti irregolari dalla Turchia verso l’UE.
In gennaio e febbraio 2016, le autorità turche, avendo notato questa situazione nel caso dei siriani e degli iracheni, hanno imposto obblighi più rigorosi in materia di visti per queste due nazionalità. Questa mossa ha contribuito a porre fine ai consistenti flussi di migrazione irregolare diretti verso l’UE. Le autorità turche dovrebbero essere disposte ad assumere lo stesso atteggiamento in futuro e a imporre senza indugio l’obbligo del visto ad altri paesi esenti da visto non appena risulti evidente che molti dei cittadini di questi paesi abusano della possibilità di entrare in Turchia senza visto, a maggior ragione se esiste il rischio di una successiva migrazione irregolare verso l’UE. Sono particolarmente importanti gli esempi di Iran, Marocco e Libano, tre paesi esenti dall’obbligo del visto, dai quali nel 2015 sono partiti rispettivamente 23 087, 7 419 e 2 044 migranti irregolari che hanno raggiunto l’UE attraverso il territorio turco.
4. BLOCCO 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Dopo l’adozione della seconda relazione, le autorità turche hanno attuato numerose misure nell’ambito del blocco 3 che hanno consentito importanti passi avanti.
In particolare, la Turchia ha adottato una nuova strategia e un piano d’azione per la lotta contro la criminalità organizzata, a cui ora deve dare piena attuazione soprattutto per quanto concerne le azioni intese a ridurre i crimini transfrontalieri, come il traffico di armi da fuoco. Il 18 aprile 2016, la Turchia ha adottato anche una nuova strategia e un piano d’azione pluriennale per la lotta contro il traffico di stupefacenti per il periodo 2016-2018. Il 30 aprile 2016, le autorità turche hanno adottato anche un piano d’azione nazionale contro la corruzione.
Inoltre, la Turchia ha ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, adottando la legislazione necessaria per allineare il proprio quadro nazionale alle disposizioni di tale convenzione. L’attuazione della nuova legislazione in linea con gli standard modificati del gruppo di azione finanziaria internazionale è essenziale. Intanto, anche con l’assistenza di un progetto finanziato dall’UE, le autorità turche hanno continuato a rafforzare le capacità dell’unità di informazione finanziaria turca (MASAK) ai fini della cooperazione con le autorità di contrasto della Turchia nell’individuare e analizzare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché della cooperazione con le unità di informazione finanziaria degli Stati membri in questo campo.
La Turchia ha ratificato anche il protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate, i tre protocolli alla convenzione europea di estradizione del Consiglio d’Europa e un protocollo alla convenzione sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d’Europa, alla quale non aveva ancora aderito.
Inoltre, la Turchia ha ratificato le convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e ha adottato un regolamento in materia. La Turchia ha ratificato anche la convenzione del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali e il relativo protocollo e ha adottato la legislazione sulla protezione dei dati personali, che tuttavia non è ancora pienamente conforme all’acquis dell’UE.
La Turchia ha adottato una legge generale unica che definisce le procedure che tutte le autorità turche competenti devono seguire per onorare gli obblighi internazionali assunti dalla Turchia riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale. Anche se questa legge non prevede termini rigorosi per il completamento delle procedure in essa descritte, né prevede criteri oggettivi e trasparenti per l’accettazione o il rifiuto della richiesta di cooperazione, rappresenta comunque un evidente progresso che dovrebbe migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Turchia e gli Stati membri.
La Turchia ha preso anche iniziative concrete per migliorare le relazioni operative con Eurojust e ha formalmente espresso la ferma intenzione di concludere al più presto un accordo di cooperazione. In attesa di concludere tale accordo sarà importante che i funzionari turchi nominati come funzionari di collegamento presso l’agenzia comincino a dare un seguito effettivo alle richieste di informazioni e di cooperazione che ricevono dalle altre parti.
Nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, il 25 aprile 2016 la Turchia ha ratificato la convenzione dell’Aia del 1996 concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, nonché la convenzione dell’Aia del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.
La Turchia ha depositato gli strumenti di ratifica di tutte le convenzioni e tutti i protocolli ratificati, tranne le due convenzioni dell’Aia sopra citate e il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati personali, per i quali la procedura è ancora in corso e dovrebbe essere completata al più presto.
Infine, la Turchia ha preso misure per affrontare il problema dei ritardi nell’esecuzione della convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Avendo compreso che questi ritardi sono imputabili principalmente alla fase dell’appello e in particolare al fatto che, nel sistema vigente, tutti i ricorsi sono concentrati dinanzi alla Corte suprema di Ankara, il 25 marzo 2016 l’alto consiglio dei giudici e dei procuratori ha emesso un decreto che istituisce tribunali civili regionali ad Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir e Samsun, che tratteranno le cause di appello e saranno operativi a partire dal 20 luglio 2016.
Malgrado questi sviluppi considerevoli, l’attuazione dei requisiti del blocco 3 resta a uno stadio meno avanzato rispetto ai blocchi 1 e 2. Alcuni importanti requisiti del blocco 3 non sono ancora soddisfatti. Al fine di conformarsi ai rimanenti requisiti, la Turchia è invitata ad adottare le seguenti misure:
modificare la nuova legislazione sulla protezione dei dati personali per garantire che sia in linea con l’acquis dell’UE, in particolare che l’autorità garante della protezione dei dati possa agire in modo indipendente e che le attività dei servizi di contrasto rientrino nell’ambito di applicazione della legge;
a sua volta, la nuova legislazione sulla protezione dei dati personali consentirà alla Turchia di concludere i negoziati su un accordo di cooperazione operativa con Europol;
adottare una legislazione per dare un efficace seguito alle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa nell’ambito di tutti i suoi cicli di valutazione, in particolare una legislazione sul finanziamento dei partiti politici, sulle immunità, sulla corruzione e sull’indipendenza della magistratura;
garantire la cooperazione giudiziaria con tutti gli Stati membri, anche promuovendo relazioni operative con i loro funzionari di collegamento distaccati in Turchia al fine di agevolare la comprensione reciproca e l’attuazione delle rispettive procedure ovvero, laddove tali funzionari di collegamento non siano disponibili, attraverso qualsiasi altra forma di comunicazione e cooperazione adeguata per entrambe le parti.
5. BLOCCO 4: DIRITTI FONDAMENTALI
La valutazione della situazione con riferimento al blocco 4 è simile a quella relativa al blocco 3: si sono compiuti progressi nell’adempimento di numerosi obblighi, ma restano alcuni requisiti per i quali occorrono ulteriori passi avanti.
In particolare, il 6 aprile 2016, il parlamento ha adottato una legge in materia di diritti umani e uguaglianza, che affronta tra l’altro la discriminazione per motivi etnici e razziali.
Il 26 aprile 2016, il governo ha adottato la strategia nazionale e un piano d’azione per superare i principali ostacoli all’inclusione sociale della popolazione turca di origine Rom o simile.
Le autorità turche hanno ratificato il protocollo 7 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e hanno trasmesso informazioni a dimostrazione del fatto che la legislazione nazionale turca contiene già disposizioni analoghe a quelle del protocollo 4, che hanno firmato senza ratificarlo.
In ogni caso, resta da soddisfare il principale parametro del blocco 4, vale a dire quello che richiede alla Turchia di “[r]iesaminare - in linea con la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’acquis dell’UE e le prassi degli Stati membri dell’UE - il quadro giuridico riguardante la criminalità organizzata e il terrorismo, nonché la sua interpretazione da parte dei giudici, delle forze di sicurezza e dei servizi di contrasto, così da garantire il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a un processo equo e la libertà di espressione, di riunione e di associazione nella pratica”.
Le autorità turche dovranno affrontare con urgenza questo parametro. A questo proposito, sono invitate a migliorare l’allineamento della legislazione turca in materia di terrorismo agli standard dell’UE, del Consiglio d’Europa e della Corte europea dei diritti dell’uomo, adottando anche orientamenti intesi a garantire che l’interpretazione dei tribunali, delle forze di sicurezza e delle autorità di contrasto sia in linea con questi standard, in particolare rendendo la definizione di terrorismo più conforme a quella contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI modificata allo scopo di restringerne l’ambito di applicazione, introducendo un criterio di proporzionalità.
6. BLOCCO 5: RIAMMISSIONE DEI MIGRANTI IRREGOLARI
Il blocco 5 è un ambito della tabella di marcia in cui la Turchia ha compiuto notevoli progressi dalla seconda relazione.
Si tratta evidentemente di una conseguenza dell’impegno assunto dalla Turchia al vertice del 18 marzo 2016, a seguito del quale la Turchia ora accetta di riammettere tutti i migranti irregolari giunti nelle isole greche dalla Turchia dopo il 20 marzo 2016. L’importanza di questo passo non deve essere sottovalutata, in quanto ha contribuito a ridurre in misura sostanziale i flussi migratori irregolari dal territorio turco verso l’UE.
Un altro sviluppo importante è stato la decisione di anticipare al 1° giugno 2016 l’entrata in vigore delle disposizioni dell’accordo di riammissione UE-Turchia relative ai cittadini di paesi terzi, inizialmente prevista dal 1° ottobre 2017.
La Turchia ha avviato i lavori preparatori in vista dell’istituzione di un sistema elettronico di trasmissione e gestione delle domande di riammissione con gli Stati membri. Il sistema è stato sperimentato nell’ambito di un progetto pilota il 2 maggio 2016.
Le autorità turche hanno anche adottato un documento che definisce le procedure interne da seguire in risposta alle domande di riammissione, come raccomandato dalla tabella di marcia.
Ciononostante, al momento della pubblicazione di questa terza relazione, un parametro fondamentale di questo blocco non è ancora soddisfatto, ossia il requisito imposto alla Turchia di “[a]ttuare pienamente ed efficacemente l’accordo di riammissione UE-Turchia in tutte le sue disposizioni, in modo tale da fornire prove solide del fatto che le procedure di riammissione funzionano correttamente in relazione a tutti gli Stati membri”.
Questo requisito non è ancora soddisfatto per due diversi motivi.
Le disposizioni dell’accordo di riammissione UE-Turchia relative alla riammissione di cittadini delle due parti, già in vigore dal 1° ottobre 2014, non sono state applicate in maniera sistematica e coerente da tutte le missioni diplomatiche turche presenti nell’UE. Il 27 aprile 2016 le autorità turche hanno pubblicato orientamenti per le missioni diplomatiche, nell’intento di garantire che d’ora in poi le domande di riammissione siano trattate conformemente ai termini e alle procedure stabilite dall’accordo e che siano disponibili statistiche affidabili sui casi trattati.
D’altro canto, per quanto concerne le disposizioni dell’accordo di riammissione UE-Turchia relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi, il motivo per cui la Commissione non può ancora dichiarare soddisfatto tale parametro risiede semplicemente nel fatto che tali disposizioni entreranno in vigore solo a partire dal 1° giugno 2016.
7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
Se il vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015 aveva già stabilito un’agenda ambiziosa per le autorità turche con l’obiettivo della liberalizzazione dei visti nell’autunno del 2016, la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo prevede un’ulteriore accelerazione del processo, annunciando che “[l]’adempimento della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti sarà accelerato nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti con l’obiettivo di abolire l’obbligo del visto per i cittadini turchi entro la fine di giugno 2016 al più tardi, a condizione che tutti i parametri di riferimento siano stati soddisfatti. Al riguardo la Turchia adotterà le misure necessarie per soddisfare gli obblighi rimanenti al fine di consentire alla Commissione di formulare, a seguito della necessaria valutazione della conformità ai parametri di riferimento, una proposta adeguata entro la fine di aprile, sulla cui base il Parlamento europeo e il Consiglio possano prendere una decisione definitiva”.
Sulla base del nuovo livello di impegno e determinazione dimostrati dalla Turchia dopo il vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015, negli ultimi mesi le autorità turche hanno ulteriormente intensificato gli sforzi per soddisfare tale condizione. La Commissione riconosce i progressi positivi compiuti finora dalle autorità turche e le incoraggia a promuovere con urgenza le misure necessarie per soddisfare tutti i requisiti al fine di ottenere la liberalizzazione dei visti entro la fine di giugno.
Tuttavia, come indicato nella presente relazione, le autorità turche non sono ancora riuscite a raggiungere questo ambizioso obiettivo, in quanto non sono stati soddisfatti 7 requisiti su 72, alcuni dei quali di particolare importanza.
Due dei sette requisiti rimasti richiedono, per ragioni pratiche e procedurali, un orizzonte temporale più lungo per l’attuazione, e ciò ha reso impossibile che fossero pienamente soddisfatti al momento della pubblicazione della presente relazione. Si tratta dei due parametri che seguono:
migliorare gli attuali passaporti biometrici al fine di includervi elementi di sicurezza conformi alle più recenti norme dell’UE;
dare piena attuazione alle disposizioni dell’accordo di riammissione UE-Turchia, ivi comprese quelle relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi.
La Commissione e le autorità turche hanno concordato una serie di modalità pratiche per dare attuazione a questi parametri prima del loro completo adempimento.
La Commissione invita le autorità turche a intraprendere con urgenza, dopo la pubblicazione delle presente relazione, le misure necessarie per soddisfare i rimanenti parametri della tabella di marcia, in particolare:
adottare le misure volte a prevenire la corruzione previste dalla tabella di marcia, ossia garantire un efficace seguito alle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa;
allineare la legislazione sulla protezione dei dati personali alle norme dell’UE, in particolare per garantire che l’autorità garante della protezione dei dati possa agire in modo indipendente e che le attività dei servizi di contrasto rientrino nell’ambito di applicazione della legge;
negoziare un accordo di cooperazione operativa con Europol. Questo dipende anche dalle suddette modifiche alla legislazione in materia di protezione dei dati;
offrire a tutti gli Stati membri dell’UE un’effettiva cooperazione giudiziaria in materia penale;
rivedere la legislazione e le prassi in materia di terrorismo in linea con gli standard europei, in particolare rendendo la definizione di terrorismo più conforme a quella contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI modificata, al fine di restringerne l’ambito di applicazione, introducendo un criterio di proporzionalità.
Restando inteso che le autorità turche provvederanno a soddisfare con urgenza, secondo l’impegno assunto in tal senso il 18 marzo, i rimanenti parametri della tabella di marcia, la Commissione presenta unitamente a questa relazione la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per abolire l’obbligo del visto per i cittadini turchi titolari di un passaporto biometrico conforme alle norme dell’UE.
Nell’intento di assistere i colegislatori nelle loro deliberazioni, la Commissione continuerà a monitorare le misure adottate dalle autorità turche per soddisfare i rimanenti requisiti della tabella di marcia.