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Document 52016DC0021

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul riesame dell'adeguatezza della definizione di "capitale ammissibile" a norma dell'articolo 517 del regolamento (UE) n. 575/2013

COM/2016/021 final

Bruxelles, 26.1.2016

COM(2016) 21 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul riesame dell'adeguatezza della definizione di "capitale ammissibile" a norma dell'articolo 517 del regolamento (UE) n. 575/2013


INDICE

1. Introduzione

2. Differenza tra “capitale ammissibile” e “fondi propri”

3. Ambito di applicazione del concetto di “capitale ammissibile”

4. Adeguatezza del concetto di “capitale ammissibile”

5. Conclusioni



1. Introduzione

Fino al 31 dicembre 2013 i requisiti patrimoniali applicabili alle imprese di investimento che prestano limitati servizi di investimento, il trattamento prudenziale delle partecipazioni qualificate dell’ente al di fuori del settore finanziario e la definizione di “grandi esposizioni” dell’ente con i relativi limiti si basavano sul concetto di “fondi propri” 1 .

Dal 1o gennaio 2014 la definizione di “fondi propri” è sostituita da quella di “capitale ammissibile” per i fini che rientrano nelle citate materie disciplinate dal regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento del 26 giugno 2013 (di seguito anche “regolamento sui requisiti patrimoniali” o CRR).

Poiché la definizione di “capitale ammissibile” è stato inserita senza che fosse effettuata una valutazione d’impatto, l’attuazione del nuovo regime è soggetta a un triennio di transizione (che terminerà il 31 dicembre 2016) 2 e deve essere riesaminata prima di essere attuata integralmente.

La presente relazione risponde all’obbligo imposto dall’articolo 517 del regolamento sui requisiti patrimoniali, in base al quale la Commissione procede al riesame dell’adeguatezza della definizione di “capitale ammissibile” applicata ai fini della parte due, titolo III, e della parte quattro del CRR e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

La presente relazione si basa sul parere formulato dall’Autorità bancaria europea (ABE), in consultazione con le autorità nazionali competenti, il 17 febbraio 2015 3 .

2. Differenza tra “capitale ammissibile” e “fondi propri”

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 71, del CRR ha introdotto una nuova base di capitale, denominata “capitale ammissibile”, ai fini dell’applicazione della parte due, titolo III, della parte quattro e dell’articolo 97 dello stesso regolamento.

In detto articolo 4 il “capitale ammissibile” è definito come la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, ma al termine del periodo di transizione l’importo del capitale di classe 2 riconosciuto come “capitale ammissibile” non può essere superiore a un terzo del capitale di classe 1 4 .

Il concetto di “capitale ammissibile” è quindi più limitativo rispetto a quello di “fondi propri”, perché non ammette nel computo l’importo degli strumenti di capitale di classe 2 che superano la soglia di un terzo 5 .

Il concetto di “fondi propri”, invece, non limita l’importo del capitale di classe 2 computato, perché corrisponde semplicemente alla somma tra il capitale di classe 1 e il capitale di classe 2 6 .

Il concetto di “capitale ammissibile” è stato introdotto nel CRR per disincentivare gli enti creditizi e le imprese di investimento dall’allentare i vincoli regolamentari emettendo solo capitale di classe 2 (ad esempio, l’emissione di capitale supplementare di classe 2 consentirebbe all’ente di aumentare l’entità delle esposizioni verso le controparti o il volume delle partecipazioni qualificate più facilmente che l’emissione di capitale di classe 1).

Qualitativamente il capitale di classe 2 è infatti inferiore al capitale di classe 1: mentre il capitale di classe 1 è usato per assorbire le perdite in situazione di continuità aziendale, il capitale di classe 2 può essere usato soltanto per assorbire le perdite in caso di cessazione dell’attività.

3. Ambito di applicazione del concetto di “capitale ammissibile”

Dal 1º gennaio 2014 si usa il “capitale ammissibile” come base di capitale per:

1.determinare il trattamento prudenziale delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario. 

L’articolo 89 del CRR precisa che, nel nuovo regime, le autorità competenti applicano due trattamenti prudenziali diversi e alternativi alle partecipazioni qualificate in imprese che esercitano attività non finanziarie:

-proibendo, rispettivamente, i) le partecipazioni qualificate superiori al 15% del capitale ammissibile dell’ente e ii) il portafoglio totale di partecipazioni qualificate superiore al 60% del capitale ammissibile dell’ente,

-applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% agli importi che superano le soglie del 15% e del 60%;

2.determinare i requisiti patrimoniali per le imprese di investimento che prestano limitati servizi di investimento. A norma dell’articolo 97 del CRR, le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 1, all’articolo 96, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), dello stesso devono detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l’anno precedente;

3.definire la grande esposizione. A norma dell’articolo 392 del CRR l’esposizione dell’ente verso un’unica controparte è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell’ente;

4.fissare l’importo massimo dell’esposizione dell’ente verso una stessa controparte. A norma dell’articolo 395 del CRR l’ente non può essere esposto verso una stessa controparte per più del 25% del proprio capitale ammissibile (salvo indicazione contraria).

Conformemente all’articolo 494 del CRR, l’attuazione della definizione di “capitale ammissibile” è soggetta a un regime triennale di transizione iniziato nel 2014. Mentre nel 2014 gli enti creditizi e le imprese di investimento erano ancora autorizzati a riconoscere il capitale di classe 2 come “capitale ammissibile” fino al 100% del capitale di classe 1, dal 2015 questo riconoscimento è autorizzato solo fino al 75% del capitale di classe 1, percentuale che scenderà al 50% nel 2016.

Terminato il periodo di transizione, il sistema dell’UE limiterà a un terzo del capitale di classe 1 il capitale di classe 2 riconosciuto come “capitale ammissibile”, uniformando così i requisiti dell’Unione agli standard di Basilea sulle grandi esposizioni di recente emanazione, i quali escludono il computo del capitale di classe 2 ai fini dell’applicazione del regime delle grandi esposizioni 7 .

4. Adeguatezza del concetto di “capitale ammissibile”

L’Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità nazionali sono state consultate al fine di raccogliere informazioni sulle ripercussioni del nuovo regime per gli enti. L’esperienza maturata nel primo anno di applicazione del concetto di “capitale ammissibile” non ha evidenziato difficoltà particolari. Nel parere formulato l’ABE ha affermato di non essere a conoscenza di difficoltà incontrate dagli enti nell’uso della definizione né di prove empiriche da cui si desume che la nuova base di capitale più vincolante per il regime delle grandi esposizioni abbia un impatto negativo considerevole sulle esposizioni degli enti.

La valutazione si basa tuttavia sulla limitata esperienza maturata finora: il nuovo sistema si applica dal 2014 e soltanto nel 2016 sarà pienamente operativo.

Si potranno rilevare dati adeguati soltanto al termine del periodo di transizione.

5. Conclusioni

Dall’analisi delle informazioni disponibili non è emerso finora alcun problema particolare che possa mettere in discussione l’adeguatezza dell’uso della definizione di “capitale ammissibile” ai fini della parte due, titolo III, della parte quattro e dell’articolo 97 del regolamento sui requisiti patrimoniali.

Al momento non pare pertanto opportuno presentare una proposta legislativa che modifichi il sistema attuale.

La Commissione continuerà tuttavia, in collaborazione con l’Autorità bancaria europea (ABE), a monitorare l’applicazione del nuovo regime e a riflettere, basandosi sui dati rilevati, sull’opportunità di mantenere la definizione di “capitale ammissibile”.

Nella riflessione dedicata all’eventuale opportunità di modificare il sistema attuale la Commissione terrà conto dell’esperienza maturata dalle autorità competenti nell’attuazione della definizione di “capitale ammissibile” durante il periodo di transizione.

(1) Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Articolo 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(3) Parere dell’ABE sul riesame dell’adeguatezza della definizione di “capitale ammissibile” a norma dell’articolo 517 del regolamento (UE) n. 575/2013, 17 febbraio 2015.
(4) La definizione di “capitale ammissibile” usata per il calcolo delle partecipazioni qualificate è leggermente diversa da quella usata ad altri fini.
(5) Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7) CBVB, Quadro prudenziale per la misurazione e il controllo delle grandi esposizioni, aprile 2014, consultabile su http://www.bis.org/publ/bcbs283_it.pdf.
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