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Document 52016AR5838

    Parere del Comitato europeo delle regioni su: «Le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione»

    GU C 306 del 15.9.2017, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 306/64


    Parere del Comitato europeo delle regioni su: «Le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione»

    (2017/C 306/12)

    Relatore:

    Michiel Rijsberman (NL/ALDE), assessore della provincia di Flevoland

    Testo di riferimento:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    COM(2016) 605 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 27, paragrafo 1

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

    Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

    a)

    da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

    a)

    da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

    b)

    da capitolo a capitolo senza limiti.

    b)

    da capitolo a capitolo senza limiti;

     

    c)

    dall’anno n all’anno n + 1 fino a un massimo del 10 % del totale degli stanziamenti del bilancio dell’istituzione, per stornare stanziamenti inutilizzati da tutte le linee di bilancio a linee di bilancio specifiche, destinate a finanziare progetti immobiliari dell’istituzione ai sensi dell’articolo 258, paragrafo 5 .

    Motivazione

    Al fine di utilizzare tutte le risorse disponibili in bilancio, dovrebbe essere possibile stornare gli stanziamenti inutilizzati all’anno successivo per i canoni di locazione, i mutui edilizi o la manutenzione degli edifici dell’istituzione (la definizione di «progetti immobiliari» figura nel paragrafo 5 dell’art. 258).

    Emendamento 2

    Articolo 39, paragrafo 3

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    (…) La Commissione acclude al progetto di bilancio:

    (…) La Commissione acclude al progetto di bilancio:

    a)

    i motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni;

    a)

    una tabella comparativa comprendente il progetto di bilancio della Commissione per le altre istituzioni e le richieste finanziarie iniziali trasmesse alla Commissione dalle altre istituzioni;

    b)

    qualsiasi documento di lavoro giudicato utile in relazione alla tabella dell’organico delle istituzioni. Questi documenti di lavoro, che contengono l’ultima tabella dell’organico approvata, presentano:

    b)

    i motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni;

     

    c)

    qualsiasi documento di lavoro giudicato utile in relazione alla tabella dell’organico delle istituzioni. Questi documenti di lavoro, che contengono l’ultima tabella dell’organico approvata, presentano:

    (…)

    Motivazione

    La questione sollevata nel presente emendamento è importante per il Comitato delle regioni in quanto istituzione. L’emendamento punta a introdurre l’obbligo per la Commissione di aggiungere alla sua proposta di bilancio i bilanci iniziali nella forma in cui sono stati adottati dalle varie istituzioni (ad esempio, nella sessione plenaria del CdR), in modo che le modifiche unilaterali apportate dalla Commissione diventino visibili e trasparenti. Ciò aumenterebbe il margine di negoziazione del CdR con il Parlamento e il Consiglio nel quadro della procedura di bilancio.

    Emendamento 3

    Articolo 123

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo del contributo dell’Unione una revisione contabile fondata sui principi internazionali riconosciuti che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale.

    Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo del contributo dell’Unione una revisione contabile fondata sui principi internazionali riconosciuti che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale. Le informazioni già disponibili presso l’autorità di gestione dovrebbero essere usate, nella misura del possibile, per evitare di chiedere ai beneficiari le stesse informazioni più di una volta.

    Motivazione

    Requisiti eccessivi in materia di revisione comportano grandi rischi sia per le amministrazioni regionali che per le PMI. La semplificazione dovrebbe ridurre l’onere delle attività di revisione che grava sui beneficiari e riservare tali attività ad un’unica autorità di audit. Si tratta di arrestarsi al primo livello di controllo anziché condurre nuove verifiche sul beneficiario e creare così una piramide — anziché una torre — di controllo.

    Emendamento 4

    Articolo 125

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell’esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali. La Commissione esegue tali risorse in conformità dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera a) o c), se possibile a vantaggio dello Stato membro interessato. Inoltre, le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell’esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere utilizzate per potenziare la capacità di rischio del FEIS. In tali casi si applicano le norme del FEIS.

    Le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell’esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri e con l’esplicito accordo degli enti locali e regionali e delle autorità di gestione pertinenti , essere trasferite agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali. La Commissione esegue tali risorse in conformità dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera a) o c), se possibile a vantaggio delle zone pertinenti (regioni e/o ambito locale) dello Stato membro interessato. Inoltre, le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell’esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere utilizzate per potenziare la capacità di rischio del FEIS. In tali casi si applicano le norme del FEIS.

    Motivazione

    Questa aggiunta allinea l’articolo 125 con l’emendamento 6 del parere del CdR, che fa riferimento proprio a questo aspetto.

    Emendamento 5

    Articolo 265, paragrafo 6

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    È inserito il seguente articolo 30 bis:

    È inserito il seguente articolo 30 bis:

    «Articolo 30 bis

    «Articolo 30 bis

    1.   Una parte della dotazione dei fondi SIE di uno Stato membro può essere trasferita, su richiesta dello Stato membro e di concerto con la Commissione, a uno o più strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici o per rafforzare la capacità di rischio del FEIS ai sensi dell’articolo 125 del regolamento finanziario. La richiesta di trasferimento della dotazione dei fondi SIE dovrebbe essere presentata entro il 30 settembre.

    1.   Una parte della dotazione dei fondi SIE di uno Stato membro può essere trasferita, su richiesta dello Stato membro conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento e di concerto con la Commissione, a uno o più strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici o per rafforzare la capacità di rischio del FEIS ai sensi dell’articolo 125 del regolamento finanziario. Tale richiesta può essere presentata su iniziativa degli enti locali e regionali e delle autorità di gestione interessati. La richiesta di trasferimento della dotazione dei fondi SIE dovrebbe essere presentata entro il 30 settembre.

    2.   Possono essere trasferite solo le dotazioni finanziarie di anni futuri figuranti nel piano di finanziamento di un programma.

    2.   Possono essere trasferite solo le dotazioni finanziarie di anni futuri figuranti nel piano di finanziamento di un programma.

    3.   La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti del programma e dell’accordo di partenariato sono apportate in conformità dell’articolo 30, paragrafo 2, che fissa l’importo totale trasferito per ogni anno pertinente alla Commissione.»

    3.   La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti del programma e dell’accordo di partenariato sono apportate in conformità dell’articolo 30, paragrafo 2, che fissa l’importo totale trasferito per ogni anno pertinente alla Commissione.

     

    4.     La Commissione effettua le necessarie verifiche e concede un trasferimento di risorse solo se la richiesta presentata dallo Stato membro è sostenuta e accettata anche dagli enti locali e regionali e dalle autorità di gestione interessati.

     

    5.     Una parte dello o degli strumenti finanziari istituiti a norma del regolamento finanziario o delle assegnazioni di cui ai regolamenti settoriali o intese a rafforzare la capacità di rischio del FEIS conformemente all’articolo 125 del regolamento finanziario può, alle stesse condizioni di cui al primo paragrafo, essere trasferita ai fondi SIE. »

    Motivazione

    Il CdR appoggia la proposta di una maggiore flessibilità, ma riconosce il rischio inerente all’articolo 30 bis, ad esempio in termini di centralizzazione e sussidiarietà. Pertanto, gli enti locali e regionali sosterrebbero la soppressione di tale articolo nel corso del trilogo. Qualora, tuttavia, l’articolo 30 bis dovesse essere mantenuto, per il CdR è fondamentale che qualsiasi trasferimento di risorse sia subordinato all’espresso consenso degli enti regionali e locali e delle autorità di gestione. Occorre evitare che a stimolare trasferimenti di questo tipo siano ragioni di sussidiarietà o la necessità di investimenti strutturali.

    Emendamento 6

    Articolo 265, paragrafo 13

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    13.   È inserito il seguente articolo 39 bis:

    13.   È inserito il seguente articolo 39 bis:

    (…)

    (…)

    «2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all’articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalla valutazione ex ante, ma non deve superare il 50 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l’importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.»

    «2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate e in transizione di cui all’articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalla valutazione ex ante, ma non deve superare il 50 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l’importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.»

    (…)

    (…)

    Motivazione

    Questa disposizione del regolamento «omnibus» è intesa a consentire l’uso delle risorse dei fondi strutturali a sostegno di piattaforme di investimento del FEIS. La presente proposta estende l’ambito geografico di applicazione di questa norma per garantire un contributo dei fondi SIE superiore al 25 % del sostegno complessivo, ove ciò sia giustificato dalla valutazione ex ante.

    Ciò consentirà una maggiore flessibilità nel regime dei fondi onde riflettere le condizioni settoriali e locali, pur mantenendo al tempo stesso un controllo sufficiente per evitare che si abusi di tale flessibilità grazie al requisito che qualsiasi contributo superiore al 25 % sia giustificato dalla suddetta valutazione.

    Emendamento 7

    Articolo 265, paragrafo 13

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    13.   È inserito il seguente articolo 39 bis:

    13.   È inserito il seguente articolo 39 bis:

    (…)

    (…)

    «6.   Nell’attuare gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell’evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell’UE , comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione . Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l’esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l’esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all’esecuzione delle operazioni finanziarie nell’ambito dei suddetti accordi.»

    «6.   Nell’attuare gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell’evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell’UE , comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione . Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l’esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l’esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all’esecuzione delle operazioni finanziarie nell’ambito dei suddetti accordi.»

    Motivazione

    Il CdR reputa che solo una normativa vincolante possa garantire la necessaria certezza giuridica riguardo alle disposizioni in materia di elusione fiscale. In seguito ai colloqui intercorsi con il relatore, la DG Bilancio ha preso atto dell’esigenza di certezza giuridica fatta presente dal CdR e ha accettato di adeguare la formulazione utilizzando il termine «costituzione in mora».

    Emendamento 8

    Articolo 265, paragrafo 16

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    All’articolo 42, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

    L’articolo 42 è così modificato:

    «(…)»

    «a)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all’articolo 37, paragrafo 4, per i quali l’accordo di finanziamento di cui all’articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato spese ammissibili se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso indicate.»;

    b)

    al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

    (…)»

    Motivazione

    L’unico elemento che si propone di modificare è l’anno (sostituendo il 2017 con il 2018). Al fine di tener conto di tali strumenti finanziari malgrado il fatto che il periodo di ammissibilità scada alla fine del 2023, il RDC ha previsto che, a determinate condizioni ben circoscritte, i pagamenti effettuati possano essere considerati spese ammissibili anche dopo tale scadenza, purché il pertinente accordo di finanziamento sia stato firmato entro il 31 dicembre 2017.

    Considerati i tempi necessari per la firma di accordi di finanziamento con i gestori dei fondi, in pratica non sarà possibile rispettare la scadenza di fine 2017, il che dissuaderà tutta una serie di autorità di gestione dall’impiegare in misura significativa i fondi SIE loro assegnati nei campi particolarmente promettenti cui sono destinati gli strumenti di finanziamento azionari mirati alle imprese.

    Solide informazioni relative al mercato suggeriscono che in Europa un numero ragguardevole di investimenti azionari potrebbe essere sostenuto a titolo dei fondi SIE — con notevoli effetti sull’occupazione e la crescita — se soltanto la scadenza prevista dal RDC fosse prorogata al 31 dicembre 2018, senza modificare nessuno degli altri parametri volti a scongiurare il rischio che i fondi SIE finiscano per essere «parcheggiati».

    Emendamento 9

    Articolo 265, paragrafo 17

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    17.   è inserito il seguente articolo 43 bis:

    17.   è inserito il seguente articolo 43 bis:

    «Articolo 43 bis

    «Articolo 43 bis

    Trattamento differenziato degli investitori

    Trattamento differenziato degli investitori

    1.   Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori privati e della BEI quanto utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati.

    1.   Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori privati e della BEI quanto utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati. (…)»

    2.     La necessità e il livello del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nella valutazione ex ante.

    (…)»

     

    Motivazione

    L’attuale secondo paragrafo è ridondante, dato che la disposizione che esso detta è già contenuta nella lettera c) del paragrafo 2 dell’articolo 37 del RDC, secondo cui «Tale valutazione ex ante comprende: […] se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati», ragion per cui dovrebbe essere soppresso.

    Emendamento 10

    Articolo 265, paragrafo 24

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’articolo 61 è così modificato:

    L’articolo 61 è così modificato:

    al paragrafo 3, dopo la lettera a) è inserita una nuova lettera a bis):

    al paragrafo 3, dopo la lettera a) è inserita una nuova lettera a bis):

    «applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette stabilita da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicata la percentuale forfettaria, l’autorità di audit responsabile si accerta che tale percentuale sia stata stabilita secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi.»

    «applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette stabilita da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicata la percentuale forfettaria, l’autorità di gestione responsabile — previo accordo con l’autorità di audit — garantisce che tale percentuale sia stata stabilita secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi.»

    Motivazione

    Occorre che il (metodo di) calcolo della percentuale forfettaria sia approvato in via preliminare, altrimenti questa disposizione non fornisce alcuna certezza giuridica.

    Emendamento 11

    Articolo 265, paragrafo 26

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    26.   L’articolo 67 è così modificato:

    26.   L’articolo 67 è così modificato:

    (…)

    (…)

    ii)

    è inserita la lettera e):

    ii)

    è inserita la lettera e):

     

    «e)

    finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. Le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione sono definit e in atti delegati adottati in base al conferimento di poteri di cui al paragrafo 5.»

     

    «e)

    finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. Le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione , come pure i requisiti in materia di audit, sono definit i in atti delegati adottati in base al conferimento di poteri di cui al paragrafo 5.»

    Motivazione

    L’inclusione dei requisiti in materia di audit negli atti delegati riguardanti la programmazione di bilancio basata sui risultati fornirà fin dall’inizio una maggiore certezza giuridica.

    Emendamento 12

    Articolo 265, paragrafo 27

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    27.   L’articolo 68 è sostituito dal seguente:

    27.   L’articolo 68 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 68

    «Articolo 68

    Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

    Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

    Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

    Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

    a)

    un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

    a)

    un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

    b)

    un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

    b)

    un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

    c)

    un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

    c)

    un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.»

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare la definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.»

    Motivazione

    Gli atti delegati non devono togliere certezza giuridica.

    Emendamento 13

    Articolo 265, paragrafo 28

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    28.   sono inseriti i seguenti articoli 68 bis e 68 ter:

    «(…)

    28.   sono inseriti i seguenti articoli 68 bis e 68 ter:

    «(…)

    1.

    I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.

    (…)»

    1.

    I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale senza che gli Stati membri siano tenuti a effettuare alcun calcolo per determinare il tasso applicabile .

    (…)»

    Motivazione

    Quella qui proposta è una vera semplificazione e garantisce la certezza del diritto.

    Emendamento 14

    Articolo 265, paragrafo 52

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’articolo 127 è così modificato:

    L’articolo 127 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 62, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario»;

    a)

    al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 62, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario»;

     

    a bis)

    al paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo:

    «Conformemente al principio di proporzionalità, il numero degli audit deve essere mantenuto al minimo.»;

    b)

    al paragrafo 5, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 62, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario»

    b)

    al paragrafo 5, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 62, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario»;

     

    c)

    il paragrafo 7 è soppresso.

    Motivazione

    Il numero degli audit dovrebbe essere limitato al minimo necessario per soddisfare i requisiti pertinenti, in modo da ridurre l’onere dei controlli.

    Emendamento 15

    Articolo 265

    Dopo l’attuale paragrafo 57 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    All’articolo 142, paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la seguente frase:

    «e siano superiori al 5 % dell’importo totale dei costi ammissibili che figurano nella richiesta di pagamento.»

    Motivazione

    Questo punto è stato sollevato in una riunione di parti interessate, e il relatore ha inoltre ricevuto contributi scritti al riguardo da parte della CRPM, della LGA e della regione Nuova Aquitania (Francia). Le disposizioni riguardanti la sospensione dei pagamenti dovrebbero consentire una maggiore flessibilità.

    Emendamento 16

    Articolo 265, paragrafo 60

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    All’articolo 152 è aggiunto un nuovo paragrafo 4:

    All’articolo 152 è aggiunto un nuovo paragrafo 4:

    «Qualora un invito a presentare proposte sia pubblicato prima dell’entrata in vigore del regolamento XXX/YYY che modifica il presente regolamento, l’autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l’obbligo di cui all’articolo 67, paragrafo 2 bis , per un massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY . Se il documento che specifica le condizioni per il sostegno è fornito al beneficiario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY, l’autorità di gestione può decidere di non applicare le disposizioni modificate.»

    «Qualora un invito a presentare proposte sia pubblicato prima dell’entrata in vigore del regolamento XXX/YYY che modifica il presente regolamento, l’autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l’obbligo di cui all’articolo 67, paragrafo 2 bis. Se il documento che specifica le condizioni per il sostegno è fornito al beneficiario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY, l’autorità di gestione può decidere di non applicare le disposizioni modificate.»

    Motivazione

    La proroga del periodo di transizione per l’introduzione di nuove percentuali forfettarie consentirebbe alle autorità di gestione di prepararsi meglio (in particolare in termini di analisi dei dati) in un contesto giuridico più sicuro.

    Emendamento 17

    Articolo 267

    Dopo l’attuale paragrafo 3 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    All’articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    Modifica dei programmi di sviluppo rurale

    Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:

    «a)

    La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulle richieste di modifica dei programmi relative a un aumento dell’aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure.»

    Motivazione

    Il principale obiettivo della proposta in esame è quello di semplificare la gestione dei fondi e garantire una certa flessibilità. Il testo qui proposto dalla Commissione, invece, finisce per rendere più rigide le norme in materia di gestione e amministrazione per gli enti regionali e locali, ragion per cui è opportuno modificarlo.

    Emendamento 18

    Articolo 267, paragrafo 7

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’articolo 36 è così modificato:

    L’articolo 36 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

     

    i)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito.»;

    ii)

    è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.»

     

    i)

    è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.»

    Motivazione

    Favorire il ricorso a strumenti di gestione del rischio, e in particolare ad assicurazioni, serve più a rafforzare il settore assicurativo che ad apportare benefici agli agricoltori. Rafforzare tali strumenti potrebbe portare a ridurre i fondi di sviluppo rurale disponibili, indispensabili per la coesione delle zone rurali.

    Emendamento 19

    Articolo 267

    Dopo l’attuale paragrafo 7 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    L’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è soppresso.

    Motivazione

    Gli strumenti assicurativi rischiano di assorbire tutti i fondi di sviluppo rurale disponibili e non sono strumenti di gestione sufficienti per garantire il reddito degli agricoltori. Gli Stati Uniti stanno abbandonando le pratiche di questo tipo.

    Emendamento 20

    Articolo 269, paragrafo 2

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    «8.

    Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal 2018. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1o agosto 2017.»

     

    Motivazione

    L’emendamento è volto a garantire che i fondi della PAC continuino a essere destinati agli agricoltori attivi in quanto unici beneficiari ammissibili dei pagamenti diretti, evitando così una dispersione di risorse finanziarie.

    Emendamento 21

    Articolo 269

    Dopo l’attuale paragrafo 3 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    L’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

    «Diversificazione delle colture

    1.     Se i seminativi dell’agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o durante una rotazione di colture, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non supera il 50 % di tali superfici a seminativo.

    Grazie al loro impatto positivo sulla fertilità dei suoli e la produttività, miscugli di trifoglio e di erbe biennali o altre forme di colture consociate e sottosemine possono essere integrati nella suddetta rotazione.»

    Motivazione

    Al di là dell’opera di semplificazione, si tratta di preparare il terreno per la riforma della PAC. E la rotazione delle colture è un elemento essenziale di questa. [Regolamento (UE) n. 1307/2013].

    Emendamento 22

    Articolo 270

    Dopo l’attuale paragrafo 3 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    3 quinquies.    All’articolo 152 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «1 bis .     Fatta salva l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un’organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti di fornitura dei prodotti agricoli, in nome dei propri aderenti, per la totalità o parte della produzione totale di questi.»

    Motivazione

    Si tratta di porre l’articolo 152 al centro delle deroghe all’applicazione del diritto della concorrenza stabilite dal regolamento unico OCM, in linea con la raccomandazione 157 bis della relazione della task force «Mercati agricoli» e con il paragrafo 8 del parere della commissione AGRI sulla relazione annuale sulla politica europea di concorrenza.

    Emendamento 23

    Articolo 270

    Dopo l’attuale paragrafo 3 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    3 duodecies.    Nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 152 ter

    Ripartizione del valore

    Fatto salvo l’articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, i produttori di prodotti agricoli in un settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2, per il tramite delle loro organizzazioni, e le imprese che commercializzano o trasformano tali prodotti possono concordare clausole di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l’evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime debba essere ripartita tra di loro.»

    Motivazione

    Si tratta di consentire ai produttori di prodotti agricoli di concordare, per il tramite delle loro organizzazioni, con le imprese che commercializzano o trasformano i loro prodotti, clausole di ripartizione del valore, sul modello di quanto previsto per il settore dello zucchero.

    Emendamento 24

    Articolo 270

    Dopo l’attuale paragrafo 3 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    3 septvicies.    Alla parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aggiunto un nuovo capo:

    «CAPO III bis

    Relazioni con la filiera

    Articolo 175 bis

    Pratiche commerciali sleali

    Entro il 30 giugno 2018, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa su un quadro a livello di Unione europea per contrastare le pratiche che si discostano notevolmente dalle buone pratiche commerciali e sono contrarie ai principi di buona fede e di equo trattamento nelle operazioni tra gli agricoltori, incluse le loro organizzazioni e le PMI di trasformazione, da un lato, e i loro partner commerciali a valle della filiera, dall’altro.»

    Motivazione

    La disposizione qui proposta imporrebbe alla Commissione di adottare, entro la metà del 2018, un quadro legislativo europeo per combattere le pratiche commerciali sleali, in linea con la posizione del Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio, del 12 dicembre 2016, sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, e con la raccomandazione 113 della relazione della task force «Mercati agricoli».

    Emendamento 25

    Articolo 270

    Dopo l’attuale paragrafo 4 inserire il seguente nuovo paragrafo:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    4 quater.    all’articolo 219, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce, tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all’esportazione, sospendere i dazi all’importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi o proporre opportune misure di gestione dell’offerta.»

    Motivazione

    Per garantire l’effettività dell’articolo 219, è opportuno attribuire alla Commissione la facoltà di ricorrere ai mezzi messi espressamente a disposizione dal regolamento (UE) n. 1308/2013 ma anche ad ogni altra misura appropriata di gestione dell’offerta.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

    1.

    ricorda che il regolamento finanziario stabilisce i principi e le procedure che disciplinano l’attuazione di tutti i settori del bilancio dell’UE e il controllo dei fondi e dei programmi dell’Unione. La proposta in esame, quindi, include tutti i tipi di spesa dell’UE, che vanno dagli strumenti di combinazione, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), alla gestione condivisa, come i Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), e ai programmi europei gestiti a livello centrale, quali Orizzonte 2020. Il regolamento finanziario dell’UE copre altresì i costi amministrativi delle istituzioni e degli altri organi dell’UE, cosicché anche il CdR, in quanto organo dell’UE, è tenuto ad applicarlo;

    2.

    suggerisce che una revisione di questa portata — volta a modificare ben 15 atti legislativi — imporrebbe di effettuare, prima ancora di presentare la relativa proposta, una valutazione d’impatto che ne prendesse in considerazione la dimensione territoriale e l’impatto sui territori. Per il momento, quindi, è difficile valutare le ripercussioni della proposta sugli enti locali e regionali e la sua conformità con il principio di proporzionalità. Inoltre, il CdR mette in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione europea secondo cui la proposta legislativa rientrerebbe nella competenza esclusiva dell’Unione europea: gli interventi proposti sugli atti legislativi settoriali, infatti, non si limitano ad allinearne il testo con le nuove regole finanziarie dell’UE;

    3.

    sottolinea che gli enti locali e regionali hanno ripetutamente invocato norme più semplici e più flessibili per rendere più spedita l’attuazione dei fondi UE e rendere la gestione quotidiana delle operazioni più agevole sia per i beneficiari — soprattutto se piccole e medie imprese (PMI) — che per le autorità di gestione;

    4.

    si compiace di notare che, grazie alla buona cooperazione tra il CdR e la Commissione europea, diverse proposte di semplificazione elaborate nei seminari congiunti sulla semplificazione della politica di coesione organizzati insieme con la presidenza del Consiglio — come quella di legare maggiormente i pagamenti ai risultati — sono state recepite nella proposta legislativa in esame;

    5.

    accoglie con favore l’ampliamento delle possibilità di ricorso ai costi semplificati, pur osservando che permangono ancora margini di miglioramento. In particolare, il Comitato delle regioni propone di estendere la possibilità di ricorrere ai costi semplificati per i progetti attinenti a servizi di interesse economico generale (SIEG), alla stessa stregua dei progetti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato. Inoltre, l’utilizzo di tabelle standard non dovrebbe essere subordinato all’approvazione preventiva della Commissione europea o quantomeno dovrebbe essere limitato, in modo da permettere alle autorità di gestione di apportare significative semplificazioni gestionali;

    6.

    osserva che le misure di semplificazione proposte in materia di audit dovrebbero consentire una notevole semplificazione in tutti i settori delle politiche europee in cui vi è un intervento di spesa dell’UE. Le proposte relative al regolamento finanziario concernenti la programmazione di bilancio basata sui risultati, unitamente alla semplificazione e al riconoscimento reciproco delle revisioni contabili (audit unico), rendono possibili progressi considerevoli in termini di riduzione del numero di tali revisioni, e dunque di errori e di oneri amministrativi, nonché in termini di miglioramento dell’immagine, dell’utilizzo e dell’orientamento ai risultati; L’obiettivo di tale riconoscimento reciproco è incoraggiare, per quanto possibile, il ricorso a un audit unico quando quest’ultimo sia affidabile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di revisione contabile;

    7.

    si rammarica del fatto che non tutte le proposte di semplificazione in materia di audit siano state recepite nella proposta legislativa in esame. In materia di revisione, infatti, requisiti eccessivi comportano grandi rischi sia per le amministrazioni regionali che per le PMI, con la conseguenza di indurre molte di loro a ritenere che semplicemente non valga la pena di richiedere un sostegno a titolo dei fondi SIE. Occorrerebbe quindi procedere a un’ulteriore semplificazione, che alleggerisca gli oneri a carico dei beneficiari. Si inserisce in quest’ottica la proposta di riconoscimento reciproco, da parte delle autorità di audit, delle revisioni gestionali effettuate dalle autorità di gestione, includendo così il primo livello di controllo anziché condurre nuove verifiche sul beneficiario;

    8.

    raccomanda di alleggerire e rendere più trasparenti i requisiti in materia di audit, e in particolare di ridurre la durata del periodo per il quale sono conservati i dati in formato elettronico, dato che i costi di stoccaggio digitale possono essere altrettanto elevati di quelli di archiviazione cartacea attualmente constatati;

    9.

    raccomanda di introdurre la possibilità di una strategia di audit specifica per ciascun programma operativo, che si basi su metodi e principi che le autorità di audit devono applicare negli Stati membri, come ad esempio i principi di proporzionalità, premiando i buoni risultati degli audit precedenti e l’uso di metodi di audit nazionali;

    10.

    accoglie con favore la proposta, relativa al regolamento finanziario, che i finanziamenti non siano legati ai costi delle operazioni pertinenti bensì basati sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi, e suggerisce di incoraggiare un più ampio ricorso alla programmazione di bilancio basata sui risultati;

    11.

    si compiace che la sua richiesta di consentire l’aggiudicazione diretta dei contratti agli istituti finanziari pubblici di sviluppo nazionali o regionali che fungano da intermediari finanziari nell’attuazione di strumenti finanziari sia stata presa in considerazione nella proposta legislativa in esame;

    12.

    accoglie con favore la proposta di semplificare i piani d’azione comuni (PAC), ma osserva altresì che finora essi sono stati a malapena utilizzati in quanto le autorità di gestione temevano che i revisori interpretassero le norme in materia di PAC in modo diverso e imponessero perciò rettifiche finanziarie, senza contare che il ricorso ai piani d’azione comuni richiede livelli aggiuntivi di governance. Suggerisce pertanto di studiare le esperienze acquisite con i PAC e valutarne i meccanismi di attuazione, e chiede di conoscere quali misure concrete siano state adottate dalla Commissione europea per ovviare alla mancanza di fiducia e all’incertezza esistenti riguardo a questi strumenti; chiede altresì alla Commissione europea di mettere a punto un modello di PAC, in merito al quale essa dovrebbe consultare la Corte dei conti europea, e insiste sul fatto che numerosi progetti pilota dovrebbero essere lanciati in tutti gli Stati membri già nell’attuale periodo affinché fungano da banco di prova dei PAC da impiegare ampiamente dopo il 2020;

    13.

    si compiace che le proposte di miglioramento della combinazione tra i fondi SIE e il FEIS [articolo 38, paragrafo 1, lettera c) e articolo 39, lettera a) del regolamento recante disposizioni comuni sull’attuazione dei fondi SIE, anche detto RDC], specie riguardo agli strumenti finanziari, sembrino essere molto positive e rispondere alle richieste, avanzate dallo stesso Comitato, di una maggiore sinergia tra i fondi SIE ed il FEIS. Tuttavia, nutre ancora dei dubbi circa l’effettivo valore aggiunto di disporre di due meccanismi di attuazione distinti per fondi di rotazione che possono essere attuati sia tramite il FEIS che mediante i fondi SIE. L’onere amministrativo derivante dal fatto di avere due meccanismi di attuazione può essere evitato effettuando una valutazione ex ante, caso per caso, dell’attuazione combinata dei fondi SIE e del FEIS. Il CdR richiama l’attenzione anche sul fatto che, se confrontate con quelle dei fondi SIE, l’attuazione del FEIS e le relative condizioni sono considerate più semplici. Lo status diverso in materia di aiuti di Stato che hanno i fondi dell’UE gestiti direttamente, come il FEIS e Orizzonte 2020, e i fondi SIE gestiti congiuntamente rende più gravosi gli oneri di gestione e ostacola la creazione di sinergie tra questi strumenti;

    14.

    si rammarica che la proposta legislativa in esame offra la possibilità di trasferire risorse dalla politica di coesione ad altri programmi gestiti a livello centrale o di aumentare la capacità di rischio del FEIS. Dal punto di vista locale e regionale, infatti, ciò appare problematico, dato che la richiesta di tale trasferimento deve essere effettuata dallo Stato membro senza che sia espressamente necessario consultare gli enti locali e regionali, i quali pertanto rigettano questa proposta nella sua versione attuale. Il CdR chiede quindi alla Commissione di effettuare le necessarie verifiche e concedere un trasferimento di risorse soltanto se la relativa richiesta sia stata presentata su iniziativa e/o con l’accordo dell’autorità di gestione o degli enti locali e regionali interessati, i quali dovrebbero poter presentare anch’essi una tale richiesta;

    15.

    raccomanda che la proposta legislativa offra anche la possibilità di trasferire risorse dai programmi gestiti a livello centrale e dal FEIS alla politica di coesione. Tutti punti, questi, che il Comitato propone di affrontare nel modo suggerito dall’emendamento 1;

    16.

    sottolinea che gli atti delegati e di esecuzione, ma anche le note orientative della Commissione, presentano molti fattori di complessità: tali atti derivati, infatti, sono all’origine di un gran numero di interrogativi e obblighi supplementari in materia di gestione, audit e controllo, ragion per cui sarebbe necessario provvedere a una semplificazione di questo livello di regolamentazione;

    17.

    l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, fa sì che la norma si applichi retroattivamente al momento degli audit delle operazioni, causando un’incertezza giuridica inaccettabile per i beneficiari. Questa retroattività dovrebbe essere eliminata, tranne nei casi in cui essa è favorevole ai destinatari della norma.

    Proposte di semplificazione per il periodo di programmazione post 2020

    18.

    chiede che si prosegua nella semplificazione della politica di coesione anche nel periodo di programmazione successivo al 2020, e al riguardo formula le proposte in appresso indicate, ritenendo che in via prioritaria occorra:

    stabilire condizioni di parità per i diversi strumenti di finanziamento dell’UE introducendo definizioni comuni che consentano di confrontare i risultati e combinare i fondi,

    esplorare in che modo le condizionalità ex ante della politica di coesione (art. 19 del RDC) potrebbero portare a un’ulteriore semplificazione,

    riconsiderare l’approccio multilivello nei programmi a gestione concorrente: sarebbe più efficace trattare alternativamente o con gli enti regionali o locali oppure con l’autorità nazionale, a seconda dell’ambito geografico di applicazione del programma,

    al fine di migliorare la trasparenza e ridurre la complessità della normativa, far sì che ai diversi fondi SIE si applichino le medesime regole, ad esempio grazie alla creazione di uno sportello unico per le domande dei beneficiari dei fondi SIE che garantisca facilità e parità di accesso,

    far sì che le sole condizioni applicabili siano quelle dettate da questo corpus normativo unico, di portata generale: i regolamenti specifici dei singoli fondi non dovrebbero prevedere condizioni supplementari in materia di audit e di ammissibilità dei costi per fondi e programmi specifici, bensì limitarsi a dettare disposizioni in materia di contenuto dei programmi e di presentazione di relazioni. Un metodo per evitare la sovraregolamentazione, questo, che dovrebbe valere anche per tutti i partner nei programmi a gestione concorrente,

    limitare il contenuto delle relazioni annuali sull’attuazione alle informazioni fondamentali sull’attuazione del programma, senza imporre inutili oneri supplementari alle autorità di gestione,

    abolire le procedure amministrative che hanno scarso valore aggiunto e sono attuate in modi completamente diversi, come la procedura di designazione di cui all’art. 124 del RDC,

    mettere a punto procedure differenziate di audit e rendicontazione mediante contratti di fiducia tra l’UE e le autorità nazionali di audit e di gestione,

    onde evitare gli oneri connessi ai controlli, all’articolo che disciplina le funzioni dell’autorità di audit (art. 127 RDC) dovrebbe essere aggiunta la seguente disposizione: «La strategia di audit viene chiarita in via preliminare all’autorità di gestione ed è sottoposta al giudizio della Commissione per salvaguardare il principio di proporzionalità e tener conto dei rischi dello specifico programma operativo»,

    prendere come esempio la procedura di valutazione ex ante e designazione vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, con la quale la Commissione verificava e convalidava tutti i sistemi messi in atto dalle autorità di gestione, per far sì che i finanziamenti possano essere erogati più celermente all’inizio del periodo di programmazione,

    fare in modo che le disposizioni relative alla sospensione dei pagamenti (art. 142 del RDC) consentano una maggiore flessibilità,

    operare una distinzione tra gli «errori» fraudolenti e gli errori non intenzionali,

    sviluppare una maggiore fiducia tra gli operatori della gestione concorrente dei fondi SIE e la Commissione europea,

    considerare che, mentre l’articolo 28 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione fa riferimento a una percentuale di errore accettabile pari al 2 %, l’esperienza dimostra che tale tasso non è appropriato quando si tratta di progetti rientranti nella politica di coesione, ragion per cui, dato che i principi di revisione internazionali non impongono un tasso di errore specifico, dovrebbe essere possibile aumentare tale percentuale portandola al 5 %;

    19.

    sottolinea che la proposta legislativa in materia di «regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione», corredata delle corrispondenti norme settoriali contenute in 15 atti legislativi, rientra nelle competenze di tutte le commissioni del CdR, che quindi sono state consultate nel corso della fase preparatoria del presente parere, alla cui elaborazione ha contribuito anche il gruppo di lavoro della commissione COTER sul bilancio dell’UE.

    Bruxelles, 11 maggio 2017.

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


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