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Document 52016AP0501
European Parliament legislative resolution of 14 December 2016 on the proposal for a Council decision amending Decision 2008/376/EC on the adoption of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel and on the multiannual technical guidelines for this programme (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))
GU C 238 del 6.7.2018, pp. 410–415
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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6.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 238/410 |
P8_TA(2016)0501
Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))
(Consultazione)
(2018/C 238/31)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0075), |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 2, secondo comma, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0099/2016), |
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visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0358/2016), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Decisione 2008/376/CE
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)
Decisione 2008/376/CE
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)
Decisione 2008/376/CE
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)
Decisione 2008/376/CE
Articolo 8 — parte introduttiva
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:» |
«Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano le tecnologie all'avanguardia in uno o più dei seguenti settori:» |
Emendamento 6
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto 1
Decisione 2008/376/CE
Articolo 21 — lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto 2
Decisione 2008/376/CE
Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate. |
La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri agiscono a titolo individuale e non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate. |
Emendamento 8
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto 2
Decisione 2008/376/CE
Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore. |
I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità industriali e del settore. |
Emendamento 9
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto 3
Decisione 2008/376/CE
Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione. |
I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione . |
Emendamento 15
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto 3
Decisione 2008/376/CE
Articolo 24 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. la Commissione è esortata a garantire la massima trasparenza possibile, compresa la pubblicazione dell'ordine del giorno, dei documenti di riferimento, dei verbali di voto e verbali dettagliati, nonché i pareri discordanti, in linea con la raccomandazione del Mediatore europeo; |
Emendamento 10
Proposta di decisione
Articolo 1 — punto 9
Decisione 2008/376/CE
Articolo 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento ( CE ) n. 1290/2013 (*1) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38. |
Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento ( UE ) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38 , unitamente, per i gruppi di esperti nel loro complesso, alla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione . |
(*1) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";
(*2) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";