Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AP0501

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))

GU C 238 del 6.7.2018, pp. 410–415 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/410


P8_TA(2016)0501

Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 238/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0075),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 2, secondo comma, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0099/2016),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0358/2016),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.

(3)

È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, per portare a conoscenza delle pertinenti parti interessate le delibere di tali gruppi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e l'influenza esercitata dagli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere. È tuttavia necessario rispettare la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

(4)

È opportuno sostenere la partecipazione globale delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio mediante, inter alia, la semplificazione delle regole , e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

I settori del carbone e dell'acciaio sono importanti per il processo di integrazione europea e hanno un ruolo chiave nel panorama industriale globale dell'Unione. Al tempo stesso, le condizioni di lavoro in tali settori sono impegnative e hanno spesso causato danni alla salute dei lavoratori e dei cittadini. Le imprese e gli impianti dovrebbero pertanto rispettare tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale, proporre soluzioni definitive, e ridurre al minimo le conseguenze sociali della transizione o chiusura degli impianti. È opportuno che le parti sociali siano consultate per quanto possibile sulle questioni legate alla responsabilità sociale.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)

All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera g) è soppressa.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«g bis)

l’impatto sull'occupazione dei lavoratori e sulle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;»

Emendamento 5

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«g ter)

l’impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;»

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 8 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 quater)

All'articolo 8 la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

«Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:»

«Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano le tecnologie all'avanguardia in uno o più dei seguenti settori:»

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 1

Decisione 2008/376/CE

Articolo 21 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

valutazione dei progetti completati, della produzione di acciaio e di carbone nelle zone interessate;

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri agiscono a titolo individuale e non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità industriali e del settore.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione.

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione .

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 24 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     la Commissione è esortata a garantire la massima trasparenza possibile, compresa la pubblicazione dell'ordine del giorno, dei documenti di riferimento, dei verbali di voto e verbali dettagliati, nonché i pareri discordanti, in linea con la raccomandazione del Mediatore europeo;

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 9

Decisione 2008/376/CE

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento ( CE ) n. 1290/2013 (*1) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento ( UE ) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*2) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38 , unitamente, per i gruppi di esperti nel loro complesso, alla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione .


(*1)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

(*2)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";


Top