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Document 52015TA1209(17)

    Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio finanziario 2014 corredata della risposta dell’Agenzia

    GU C 409 del 9.12.2015, p. 151–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 409/151


    RELAZIONE

    sui conti annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca relativi all’esercizio finanziario 2014 corredata della risposta dell’Agenzia

    (2015/C 409/17)

    INTRODUZIONE

    1.

    L’Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito «l’Agenzia» o «EFCA»), con sede a Vigo, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (1). Il suo compito principale consiste nell’organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri al fine di assicurare l’applicazione effettiva e uniforme delle norme della politica comune della pesca (2).

    INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    2.

    L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

    DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    3.

    Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

    a)

    i conti annuali dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e

    b)

    la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

    La responsabilità della direzione

    4.

    La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (5):

    a)

    le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Agenzia comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (6) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore esecutivo approva i conti annuali dell’Agenzia dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Agenzia;

    b)

    le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

    La responsabilità del revisore

    5.

    È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (7), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    6.

    L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. Nell’elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell’Agenzia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’UE (8).

    7.

    La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

    Giudizio sull’affidabilità dei conti

    8.

    A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

    Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    9.

    A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

    SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER L’ESERCIZIO PRECEDENTE

    10.

    Nell’allegato I viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l’esercizio precedente.

    La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 settembre 2015.

    Per la Corte dei conti europea

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Presidente


    (1)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

    (2)  L’allegato II espone in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività dell’Agenzia.

    (3)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

    (4)  Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo allegato.

    (5)  Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

    (6)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board.

    (7)  Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013.

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Seguito dato alle osservazioni formulate per l’esercizio precedente

    Anno

    Osservazione della Corte

    Stato di avanzamento dell’azione correttiva

    (Completata/In corso/Pendente/N.A.)

    2013

    Nel 2013 il tasso di impegno globale degli stanziamenti è stato del 99 %, segno che gli impegni sono stati contratti in maniera tempestiva. Il livello di stanziamenti impegnati riportati al 2014, vale a dire 4 98  592 euro (38 %) per il Titolo II (spese amministrative) e 7 34  301 euro (43 %) per il Titolo III (spese operative), è stato tuttavia elevato.

    N.A.

    2013

    Per il Titolo III, l’alto livello di riporti previsti è stato determinato dal notevole carico di lavoro cui l’Agenzia ha dovuto far fronte per l’avvio o la realizzazione di numerosi progetti nel settore delle tecnologie informatiche (IT) nel corso del 2013.

    N.A.


    ALLEGATO II

    Agenzia europea di controllo della pesca (Vigo)

    Competenze e attività

    Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

    (articolo 43 del TFUE)

    Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi delle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca.

    Competenze dell’Agenzia

    [regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009]

    Obiettivi

    Il regolamento istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca, il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme.

    Compiti/Mandato

    Coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi dell’UE in materia di controllo e di ispezione;

    coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del citato regolamento;

    assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;

    assistere gli Stati membri, nell’ambito delle sue competenze, nell’adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;

    assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta l’UE;

    contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;

    contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;

    coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), conformemente alle norme UE;

    contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

    i)

    l’organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l’attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di programmi di controllo e di ispezione internazionali;

    ii)

    lo svolgimento di ispezioni, nella misura in cui l’adempimento dei compiti dell’Agenzia lo richieda.

    Si prega di osservare che, fra le altre competenze, dopo la modifica del regolamento istitutivo dell’Agenzia mediante il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, vi sono le seguenti:

    1.

    il coordinamento operativo dell’Agenzia verte sul controllo di tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca;

    2.

    ad agenti dell’Agenzia può essere conferito l’incarico di ispettori dell’Unione in acque internazionali;

    3.

    l’Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l’attuazione dei piani di impiego congiunti;

    4.

    l’Agenzia, ove necessario:

    a)

    pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;

    b)

    elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in materia di controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;

    c)

    fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti;

    5.

    l’Agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e conformemente alla normativa UE e alle norme concordate a livello internazionale, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell’elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo e di migliori prassi nel campo delle procedure giuridiche;

    6.

    l’Agenzia, su notifica della Commissione o di propria iniziativa, istituisce un’unità di emergenza laddove si configuri una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca e se non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente;

    7.

    l’Agenzia contribuisce all’attuazione della politica integrata marittima dell’UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, previa approvazione del consiglio di amministrazione.

    [regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio]

    Con questo regolamento è stata adottata la nuova politica comune della pesca. Per quanto riguarda l’Agenzia:

    l’Unione, anche tramite l’Agenzia, collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto alla pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali;

    il controllo e l’esecuzione della politica comune della pesca comprendono e si basano in particolare su cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia;

    l’Agenzia può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme.

    [regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio]

    Il regolamento citato conferisce all’Agenzia il potere di coordinare le attività di sorveglianza e ispezione per l’UE nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) e di redigere, in collaborazione con gli Stati membri, un piano di partecipazione dell’UE al programma internazionale di ispezione e sorveglianza (articolo 41).

    [regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione]

    Il regolamento citato, in linea con il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e con riferimento alle attività di pesca nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC), stabilisce che l’Agenzia è l’organismo designato per:

    coordinare le attività di sorveglianza e ispezione dell’UE nella zona in questione;

    predisporre un piano, di concerto con gli Stati membri, per la partecipazione dell’UE al programma internazionale;

    ricevere e predisporre relazioni sulle attività di ispezione e sulle violazioni nella zona NEAFC.

    [decisione 2009/988 della Commissione]

    Con tale decisione, la Commissione ha designato l’EFCA quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento INN. I compiti affidati sono i seguenti:

    trasmettere notifiche, con copia alla Commissione, del rifiuto di autorizzare sbarchi o trasbordi da parte di pescherecci di paesi terzi allo Stato o agli Stati di bandiera e, se del caso, copia di tali notifiche alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    su richiesta della Commissione, prevedere la realizzazione di controlli in loco, per proprio conto o in cooperazione con la Commissione, al fine di verificare l’effettiva attuazione degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    comunicare agli Stati membri e agli Stati di bandiera, con copia alla Commissione, qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dagli Stati membri alla Commissione che risulti pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco dell’Unione europea delle navi INN, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    trasmettere rapporti di avvistamento a tutti gli Stati membri, con copia alla Commissione e, se del caso, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    trasmettere al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, con copia alla Commissione, le informazioni comunicate da uno Stato membro in risposta a un rapporto di avvistamento elaborato da una parte contraente di detta organizzazione regionale di gestione della pesca in relazione a un peschereccio di detto Stato membro, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    Organizzazione

    Consiglio di amministrazione

    Composizione

    Un rappresentante per ogni Stato membro e sei rappresentanti della Commissione.

    Le sue funzioni comprendono tra l’altro:

    adottare il bilancio e la tabella dell’organico, i programmi di lavoro annuale e pluriennale, la relazione annuale e il piano pluriennale in materia di politica del personale. Emettere un parere sui conti definitivi.

    Direttore esecutivo

    Nominato dal consiglio di amministrazione da un elenco di almeno due candidati proposti dalla Commissione.

    Audit esterno

    Corte dei conti europea.

    Audit interno

    Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS).

    Autorità competente per il discarico

    Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio.

    Risorse messe a disposizione dell’Agenzia nel 2014 (2013)

    Bilancio definitivo

    Bilancio totale 2014: 9,22(9,22) milioni di euro

    Titolo I: 6,35 (6,33) milioni di euro

    Titolo II: 1,16 (1,18) milioni di euro

    Titolo III: 1,71 (1,71) milioni di euro

    Effettivi al 31 dicembre 2014

    53 (54) posti per personale temporaneo previsti nella tabella dell’organico, di cui occupati: 52 [52  (1) ]

    + 5 (5) posti per agenti contrattuali, di cui occupati: 4 (5)

    + 4 (4) posti per esperti nazionali distaccati (END), di cui occupati: 2 (3)

    Numero totale dei posti, END compresi: 62 (63), di cui occupati 58 [60  (1) ]

    Attività svolte e servizi forniti nel 2014 (2013)

    Coordinamento operativo

    Attuazione dei piani di impiego congiunto (PIC) per la pesca, rispettivamente, delle seguenti specie:

    merluzzo, sogliola e passera di mare nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat, nella Manica orientale e nelle «acque occidentali» (acque della Scozia occidentale e Mare d’Irlanda);

    merluzzo, salmone, aringa e spratto nel Mar Baltico;

    tonno rosso nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico orientale, pesce spada nel Mar Mediterraneo e piccola pesca pelagica nel Mare Adriatico;

    specie regolamentate delle zone della NAFO e della NEAFC;

    specie pelagiche delle acque occidentali dell’Unione europea;

    sostegno ai programmi nazionali di controllo nel Mar Nero;

    sostegno ai preparativi per l’attuazione dell’obbligo di sbarco a decorrere dal gennaio 2015 nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, nelle «acque occidentali» e nel Mar Mediterraneo;

    presentazione di una metodologia per valutare i livelli di conformità e i costi delle operazioni di controllo;

    assistenza alla Commissione e agli Stati membri nelle relazioni con le organizzazioni regionali della pesca, quali la NAFO, la NEAFC, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);

    consolidamento dei PIC tramite la promozione di un approccio regionale.

    Potenziamento delle capacità

    Sviluppo e aggiornamento dei programmi di formazione basilari;

    gestione e manutenzione di una piattaforma collaborativa basata sul web per la formazione;

    assistenza ai programmi di formazione nazionali degli Stati membri;

    formazione dei formatori e degli ispettori dell’Unione prima del loro primo incarico;

    gestione, manutenzione, potenziamento e sviluppo delle capacità di monitoraggio tramite tecnologie di informazione e comunicazione (TIC): sistema di controllo dei pescherecci (VMS), trasmissione dei dati (ERS); sistema per l’elaborazione di rapporti di ispezione elettronici (EIR), piattaforma per lo sviluppo dei programmi di formazione basilari (DCCDP), piattaforma collaborativa FishNet, sistema di pianificazione ed elaborazione statistica JADE;

    nell’ambito della politica marittima integrata dell’UE, presentazione di una panoramica marittima integrata (servizio MARSURV dell’ EFCA) a supporto delle attività di coordinamento per i PIC, sostegno ai vari progetti nell’ambito di Orizzonte 2020 connessi alla valutazione di nuove tecnologie per la sorveglianza marittima, nonché partecipazione a pertinenti progetti UE nel quadro dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE);

    workshop e seminari per scambiare le migliori prassi tra gli Stati membri al fine di contrastare le importazioni provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

    formazione avanzata per gli ispettori dell’Unione (agenti coinvolti nella lotta contro la pesca INN): scambio di migliori pratiche, corsi di aggiornamento, ecc.; formazione per gli ispettori di paesi terzi su richiesta della Commissione europea.

    (Cfr. il programma di lavoro annuale 2014 dell’Agenzia per maggiori dettagli).


    (1)  La cifra fra parentesi relativa al 2013 (situazione al 31.1.2014) comprende le offerte di lavoro a fini di assunzione (tre offerte).

    Fonte: Allegato fornito dall’Agenzia.


    RISPOSTE DELL’AGENZIA

    L’Agenzia prende atto della relazione della Corte.


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