COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.12.2015
COM(2015) 661 final
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015
DEL
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
(Emissioni di CO2)
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2015
del
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri.
(2)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture.
(6)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove.
(7)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove.
(8)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove.
(9)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell’evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013.
(10)Il regolamento (UE) n. 443/2009 abroga la decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
(11)Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1.Il testo del punto 21ae (Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:
“32009 R 0443: Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), modificato da:
–32013 R 0397: Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell’1.5.2013, pag. 4);
–32014 R 0333: Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15);
–32015 R 0006: Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a)all’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
“Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori degli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all’autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore degli Stati membri dell’UE e almeno un costruttore degli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all’autorità di vigilanza EFTA.”
b)All’articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
“L’autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori degli Stati EFTA.”
c)All’articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
“Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori degli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l’autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore degli Stati membri dell’UE e almeno un costruttore degli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l’autorità di vigilanza EFTA.”
d)All’articolo 7, paragrafo 5, anziché “articoli 81 e 82 del trattato” leggasi “articoli 53 e 54 dell’accordo SEE” e anziché “Comunità” leggasi “SEE”.
e)All’articolo 7, paragrafo 7, e all’articolo 10, paragrafo 1, le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo “Commissione”.
f)Anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
g)All’articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
“L’autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori degli Stati EFTA e informa i costruttori a norma del secondo comma.”
h)Fatto salvo il protocollo 1 dell’accordo, all’articolo 8, paragrafi 5, e 6, all’articolo 11, paragrafo 3, paragrafo 4, terzo e quarto comma, paragrafo 5 e paragrafo 6, e all’articolo 12, paragrafo 4, le parole “o l’autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo “Commissione”.
i)All’articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento si trovi in uno Stato EFTA, l’autorità di vigilanza EFTA impone l’indennità per le emissioni in eccesso.
Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l’autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota di autovetture nuove immatricolate nell’UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel SEE.”
j)All’articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, come stabilito al paragrafo 1 della decisione n. 2012/100/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni di costruttori EFTA basati/registrati nell’UE.
L’autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.”
k)All’articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell’importo delle indennità per le emissioni in eccesso.”
l)Fatto salvo il protocollo 1 dell’accordo, all’articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma, le parole “o, nel caso di un costruttore degli Stati EFTA, all’autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo “Commissione”.
m)Fatto salvo il protocollo 1 dell’accordo, all’articolo 12, paragrafo 3, le parole “o, nel caso di un fornitore o di un costruttore degli Stati EFTA, all’autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo “Commissione”.
n)Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.”
2.Dopo il punto 21ae (Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
“21aea.32011 R 0063: Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2011, pag. 16).
Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:
a)fatto salvo il protocollo 1 dell’accordo, all’articolo 7, paragrafo 1, le parole “o l’autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso” sono aggiunte dopo “Commissione”.
b)L’articolo 7, paragrafo 2, e il messaggio di posta elettronica di cui all’allegato I non si applicano per quanto riguarda l’autorità di vigilanza EFTA.
21aeb.32011 R 0725: Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:
fatto salvo il protocollo 1 dell’accordo, all’articolo 3, lettera d) e agli articoli 4, 10, 11 e 12, le parole “o l’autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso” sono aggiunte dopo “Commissione”.
21aec.32010 R 1014: Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).
–32012 R 0429: Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012 (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 11),
–32013 R 0396: Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell’1.5.2013, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a)agli articoli 8 e 9, le parole “o, nel caso di un costruttore degli Stati EFTA, all’autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo “Commissione”.
b)L’articolo 9, paragrafo 5, non si applica per quanto riguarda l’autorità di vigilanza EFTA.”
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 443/2009, (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 63/2011, (UE) n. 397/2013 e (UE) n. 333/2014, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011, (UE) n. 429/2012 e (UE) n. 396/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/6 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE