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Document 52015PC0656

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)

    COM/2015/0656 final - 2015/0299 (NLE)

    Bruxelles, 16.12.2015

    COM(2015) 656 final

    2015/0299(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)
    dell'accordo SEE
    (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

    2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE per integrare in quest'ultimo il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento 1 .

    Motivazione degli adattamenti richiesti relativi all'integrazione del regolamento (UE) 2015/359 nell'accordo SEE

    Disposizione pertinente

    Articoli 3 e 5; fornitura di dati in materia di assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2), assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2) e regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3).

    Motivazione e soluzione proposta

    Nel Liechtenstein non sono disponibili, e non sono pertinenti a livello nazionale, informazioni in materia di assistenza diurna (terapeutica, di riabilitazione, di lunga durata) e di regimi di finanziamento da parte delle imprese. Conformemente al principio 11 del codice delle statistiche europee, queste ultime devono soddisfare le esigenze degli utenti; i programmi di lavoro per Eurostat e quelli degli istituti nazionali di statistica devono soddisfare le esigenze prioritarie e tenerne conto. Questo significa, per contro, che i dati statistici che non rispondono alle esigenze degli utenti non dovrebbero essere raccolte.

    HC.1.2, HC.2.2, HC.3.2 – Dati sull'assistenza diurna (terapeutica, di riabilitazione, di lunga durata)

    Nel Liechtenstein i fornitori di prestazioni sanitarie registrano i dati relativi alle proprie attività solo nelle categorie "cure ospedaliere" o "cure ambulatoriali". Poiché la distinzione tra cure ambulatoriali e assistenza diurna non è corrente, non sono disponibili dati al riguardo. Tuttavia, l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2) rientra nell'assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) rientra nell'assistenza ambulatoriale di riabilitazione (HC.2.3) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2) rientra nell'assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3).

    Si propone pertanto il seguente adattamento:

    "Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati distinti riguardanti l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2), che sono compresi nei dati forniti in materia di assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), assistenza ambulatoriale di riabilitazione (HC.2.3) e assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3) rispettivamente."

    HF.2.3 – Regimi di finanziamento da parte delle imprese 

    Nel Liechtenstein non sono disponibili informazioni sui regimi di finanziamento da parte delle imprese. Poiché, inoltre, la spesa sanitaria nelle imprese rappresenta una percentuale molto esigua della spesa sanitaria totale, la raccolta di tali informazioni rappresenterebbe un onere sproporzionato. L'esenzione dal fornire dati riguardanti l'HF.2.3 concessa al Liechtenstein sarà oggetto di un continuo riesame ad opera delle parti contraenti del SEE sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio statistico del Liechtenstein, il quale informerà Eurostat qualora le spese per regimi di finanziamento da parte delle imprese non potessero più considerarsi trascurabili.

    Si propone pertanto il seguente adattamento:

    "Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati riguardanti i regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3). Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE ogniqualvolta i dati forniti dal Liechtenstein dimostrino che le spese relative ai regimi di finanziamento da parte delle imprese nel Liechtenstein non sono più trascurabili."

    3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

    2015/0299 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)
    dell'accordo SEE

    (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994 2 , relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 3 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

    (2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

    (3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento 2015/359/UE 4 della Commissione. Poiché nel Liechtenstein non sono disponibili informazioni riguardanti l'assistenza diurna e i regimi di finanziamento da parte delle imprese, nonché l'assistenza ambulatoriale e diurna, è opportuno che il paese sia esentato dal fornire tali dati.

    (4)Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

    (5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6.
    (2) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
    (3) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
    (4) Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).
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    Bruxelles, 16.12.2015

    COM(2015) 656 final

    ALLEGATO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015
    del
    che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

    della

    Proposta del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015

    del

    che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE


    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento 1 .

    (2)    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 18z5 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

    "18z6.    32015 R 0359: Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    (a)    Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati distinti riguardanti l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2), che sono compresi nei dati forniti in materia di assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), assistenza ambulatoriale di riabilitazione (HC.2.3) e assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3) rispettivamente.

    (b)    Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati riguardanti i regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3). Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE ogniqualvolta i dati forniti dal Liechtenstein dimostrino che le spese relative ai regimi di finanziamento da parte delle imprese nel Liechtenstein non sono più trascurabili."

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) 2015/359 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 2*.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles,

       Per il Comitato misto SEE

       Il presidente

                           […]


       
       
       I segretari
       del Comitato misto SEE

                           […]

    (1) GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6.
    (2) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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