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Document 52015PC0640

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

COM/2015/0640 final - 2015/0290 (NLE)

Bruxelles, 14.12.2015

COM(2015) 640 final

2015/0290(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea


RELAZIONE

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, è stato firmato a Bruxelles il 1º aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1º aprile 2006.

Conformemente all’atto di adesione della Repubblica di Croazia, quest’ultima aderisce agli accordi internazionali, firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, mediante un protocollo agli accordi stessi.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista della conclusione dei pertinenti protocolli. I negoziati con la Repubblica libanese si sono conclusi con successo. La Commissione è stata informata con la nota verbale del 5 giugno 2014 che il testo proposto è stato accolto dal Libano.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell’accordo e impegna l’Unione europea a fornire la versione facente fede dell’accordo nella nuova lingua ufficiale dell’UE.

L’esito dei negoziati è stato ritenuto soddisfacente. La Commissione chiede al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

2015/0290 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, è stato firmato a Bruxelles il 1º aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1º aprile 2006.

(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell’Unione europea il 1º luglio 2013.

(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione di tale Stato all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, deve essere approvata tramite un protocollo all’accordo concluso tra il Consiglio, che agisce a nome dell’Unione e che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e la Repubblica libanese.

(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica libanese si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo allegato alla presente decisione.

(5)L’articolo 7 del protocollo prevede l’applicazione provvisoria di quest’ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

(6)È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in data successiva e applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, con riserva di conclusione del protocollo stesso.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

Con riserva della sua conclusione in data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 7.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

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Bruxelles, 14.12.2015

COM(2015) 640 final

ALLEGATO

PROTOCOLLO
all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


ALLEGATO

PROTOCOLLO
all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea





IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito “gli Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

e

L’UNIONE EUROPEA, di seguito “l’Unione europea”,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA LIBANESE, di seguito “il Libano”,

dall’altra,

di seguito denominati congiuntamente “le parti contraenti” ai fini del presente protocollo,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, di seguito “l’accordo euromediterraneo”, è stato firmato a Bruxelles il 1º aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1º aprile 2006.

(2)Il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (di seguito “trattato di adesione”) è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2013.

(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione di tale Stato all’accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all’accordo stesso.

(4)Le consultazioni svoltesi a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo euromediterraneo hanno garantito la tutela degli interessi reciproci dell’Unione e del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell’Unione, dei testi dell’accordo nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni.

CAPITOLO I

Modifiche al testo dell’accordo euromediterraneo, in particolare ai suoi allegati e protocolli

Articolo 2

Norme in materia di origine

Il protocollo 4 è così modificato:

1.All’articolo 18, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente: “Izdano naknadno”.

2.L’allegato V è sostituito dal seguente:

1. Allegato V

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime tuttavia non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 ) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no …(1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial…(2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .(1)..) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione araba

..................................................................................................................................................( 3 ). (Luogo e data)

..................................................................................................................................................( 4 ).

(Firma dell’esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

CAPITOLO II

Disposizioni transitorie

Articolo 3

Merci in transito

Le disposizioni dell’accordo sono applicabili alle merci, esportate dal Libano in Croazia o dalla Croazia in Libano, che rispettano le disposizioni del protocollo 4 dell’accordo e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in Libano o in Croazia.

Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

CAPITOLO III

Disposizioni finali e generali

Articolo 4

La Repubblica libanese si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell’Unione.

Articolo 5

Dopo la siglatura del presente protocollo, l’Unione trasmette a tempo debito agli Stati membri e alla Repubblica libanese la versione in lingua croata dell’accordo. Con riserva dell’entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba.

Articolo 6

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 7

Il presente protocollo è approvato dall’Unione europea, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e dal Libano secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1º luglio 2013.

Articolo 8

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a …, il …



Per l’Unione europea e i suoi Stati membri    


Per la Repubblica libanese

(1)

   Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2)

   Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)

   Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)

   Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.”

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