COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.11.2015
COM(2015) 575 final
2006/0036(NLE)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo
x0002
, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione, un accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo a norma di una decisione del Consiglio che autorizza l'apertura dei negoziati il 10 dicembre 2004.
L'accordo ECAA è stato firmato a nome della Comunità il 9 giugno 2006, con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità alla decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, che ne autorizzava la firma e l'applicazione provvisoria.
Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione, sia i suoi Stati membri sono parti del suddetto accordo. Il processo di ratifica è stato completato da parte di tutti gli Stati membri il 23 gennaio 2014.
La proposta in esame modifica la proposta iniziale della Commissione (COM (2006)113 def.), che è stata adottata il 14 marzo 2006 e successivamente trasmessa al Consiglio, in particolare allo scopo di tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Per facilitare l'esame da parte del Consiglio, il testo in questione è presentato come proposta modificata.
2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
Non applicabile
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Non applicabile
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non applicabile
2006/0036 (NLE)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)La Commissione ha negoziato, per conto della Comunità europea, un accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA).
(2)Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità il 9 giugno 2006, con riserva della sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio,
(3)Con la loro rispettiva adesione e conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, la Repubblica di Bulgaria, la Romania, nonché la Repubblica di Croazia sono diventati Stati membri dell'UE e pertanto hanno cessato di essere parti associate ai sensi del suddetto accordo,
(4)È opportuno approvare l'accordo summenzionato a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), di seguito "l'accordo", è approvato a nome dell'Unione.
2. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dallo stesso e trasmette la seguente notifica:
"1. In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti all'"Unione europea".
"2. Con la loro rispettiva adesione e conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, la Repubblica di Bulgaria, la Romania, nonché la Repubblica di Croazia sono diventati Stati membri dell'Unione europea e pertanto hanno cessato di essere parti associate ai sensi del suddetto accordo."
Articolo 2
1. Nel comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo l'Unione è rappresentata dalla Commissione.
2. La posizione che l'Unione deve assumere relativamente alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 17 dell'accordo per quanto riguarda semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato I dell'accordo, previ eventuali adeguamenti tecnici necessari, è adottata dalla Commissione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente