COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.9.2015
COM(2015) 463 final
2015/0213(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
L'accordo interno che istituisce l'11° Fondo europeo di sviluppo (11° FES) è entrato in vigore il 1° marzo 2015 dopo la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
Sebbene l'11° FES non rientri nel bilancio dell'UE e la sua dotazione finanziaria sia stabilita dall'accordo interno, i fondi saranno attuati conformemente al regolamento finanziario per l'11° FES, che è allineato al massimo con il regolamento finanziario e con le relative modalità di applicazione.
Il regolamento finanziario dell'11° FES è stato adottato il 2 marzo 2015 ed è entrato in vigore il 6 marzo 2015.
Si propone un chiarimento delle disposizioni in vigore, alla luce dell'esperienza più recente in materia di conti del FES.
La motivazione della modifica proposta dalla Commissione è presentata di seguito.
2.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA
Garantire che i conti FES della Commissione europea (articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323) siano esenti da spese o interessi negativi.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, i contributi sono accreditati da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato "Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo", aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato.
Occorre chiarire che tali conti speciali aperti dagli Stati membri a nome della Commissione al fine di depositare i contributi FES fino al momento in cui devono essere utilizzati per i pagamenti, devono essere esenti non soltanto da spese, ma anche da interessi (positivi o negativi). Scopo di tale disposizione è di evitare perdite per il bilancio del FES. Qualsiasi spesa applicata a tali conti equivarrebbe a una riduzione dei fondi disponibili per il bilancio del FES. A tale riguardo vanno evitati anche gli interessi negativi, che hanno gli stessi effetti negativi delle spese. Pertanto, si propone che lo Stato membro interessato compensi il bilancio del FES per qualsiasi spesa o interesse negativo applicati al conto destinato alle risorse del FES aperto a nome della Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323.
La presente modifica assicura inoltre che il bilancio del FES non risenta negativamente della decisione 2014/337/UE (BCE/2014/23) della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014, che stabilisce un tasso di interesse negativo che determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale nazionale (BCN) interessata, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione, o di decisioni analoghe da parte di altre banche centrali dell'UE, nel cui ambito i fondi UE devono essere tenuti in conformità dell'articolo 22 del regolamento 2015/323. In tale contesto, è opportuno ricordare che, finora, la Commissione non ha chiesto agli Stati membri di remunerare i conti del FES in caso di tassi di deposito positivi della BCE.
2015/0213 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("accordo interno"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Corte dei conti europea,
visto il parere della Banca europea per gli investimenti sulle disposizioni che la riguardano,
considerando quanto segue:
(1)Il 5 giugno 2014 la Banca centrale europea ha adottato una decisione che stabilisce un tasso di interesse negativo che determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale nazionale (BCN) interessata, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione. Altre banche centrali dell'UE nel cui ambito i fondi UE devono essere tenuti in conformità dell'articolo 22 del regolamento finanziario applicabile all'11° FES hanno adottato decisioni analoghe.
(2)A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), i contributi al FES sono accreditati da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato "Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo", aperto presso la banca centrale dello Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato.
(3)Occorre chiarire che tali conti speciali aperti dagli Stati membri a nome della Commissione al fine di depositare i contributi al FES fino a quando non vengono utilizzati per i pagamenti devono essere tenuti senza spese o interessi. Scopo di tale disposizione è di evitare perdite per il bilancio del FES. Qualsiasi spesa applicata a tali conti equivarrebbe a una riduzione dei fondi disponibili per il bilancio del FES. A tale riguardo vanno evitati anche gli interessi negativi, che hanno gli stessi effetti negativi delle spese. Pertanto, lo Stato membro interessato dovrebbe compensare il bilancio del FES per eventuali spese o interessi negativi applicati al conto relativo alle risorse del FES aperto a nome della Commissione conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio.
(4)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2015/323,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/323 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
Versamento delle quote
1. Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti Fondi europei di sviluppo.
2. I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.
3. Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato "Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo", aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i pagamenti. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno.
Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento è accreditato da ogni Stato membro, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1.
4. Il conto di cui al paragrafo 3 è tenuto senza spese o interessi.
5. Ogni Stato membro versa alla Commissione una compensazione per eventuali spese o interessi negativi applicati a questo conto il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'applicazione di tali spese o interessi negativi."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente