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Document 52015PC0436

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia

COM/2015/0436 final - 2015/0201 (NLE)

Bruxelles, 14.9.2015

COM(2015) 436 final

2015/0201(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 1 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea".

Il regolamento (UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il 9 giugno 2014. La prima serie di accordi di esenzione dall'obbligo del visto è stata firmata il 6 maggio 2015 (Emirati arabi uniti), il 26 maggio 2015 (Timor Leste) e il 28 maggio 2015 (Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Trinidad e Tobago e Vanuatu) e si applica in via provvisoria dalla data della relativa firma, in attesa dell'entrata in vigore.

Ai sensi del considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune formulata al momento dell'adozione, la Colombia e il Perù erano soggetti a una procedura specifica che richiedeva un'ulteriore valutazione di tali paesi rispetto ai criteri stabiliti prima che la Commissione potesse presentare al Consiglio raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzassero l'avvio di negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con i due paesi. Nell'ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione 3 in cui esprimeva una valutazione generale della situazione della Colombia rispetto ai criteri stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001, modificato con regolamento (UE) n. 509/2014; parallelamente è stata adottata una relazione sul Perù 4 . La relazione esaminava i dati e gli sviluppi in materia di migrazione e mobilità (visti Schengen, migrazione legale, immigrazione irregolare, sicurezza dei documenti di viaggio e frodi documentali), criminalità e sicurezza, economia, commercio e turismo, relazioni esterne e questioni relative ai diritti umani, coerenza regionale e reciprocità. Valutava inoltre i possibili scenari di rischio conseguenti alla liberalizzazione dei visti. La Commissione concludeva che, dato il netto miglioramento della situazione socioeconomica e della sicurezza in Colombia negli ultimi anni, esistevano motivi validi per riconoscere ai cittadini colombiani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nel territorio degli Stati membri, mentre i rischi connessi alla liberalizzazione dei visti erano considerati gestibili, fra l'altro tramite un rafforzamento della cooperazione in materia di rimpatri e una corretta esecuzione dei controlli di frontiera. L'accordo di esenzione dall'obbligo del visto dovrebbe contemplare inoltre le garanzie necessarie nel caso in cui si debba sospendere o denunciare l'accordo per evitare rischi in materia di migrazione o di sicurezza per l'Unione.

Nel marzo 2015 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con la Colombia e il Perù 5 . Il 19 maggio 2015 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato. I negoziati con la Colombia si sono svolti il 20 maggio 2015 a Bruxelles. In occasione di quella riunione è stato possibile rivedere l'intero progetto di testo, sono state suggerite alcune modifiche ed è stato raggiunto un accordo su tutte le parti.

Il 9 giugno 2015 i capi negoziatori hanno siglato l'accordo; il 10 giugno 2015 si è svolta una cerimonia ufficiale a margine del vertice UE-CELAC. Il testo dell'accordo era stato distribuito agli Stati membri il 27 maggio 2015 e ulteriori informazioni sono state fornite durante una riunione del gruppo "Visti" del Consiglio il 15 giugno 2015.

2.BASE GIURIDICA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata dopo la firma dell'accordo, a nome dell'Unione, da parte di una persona designata dal presidente del Consiglio e previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del TFUE.

3.ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

Obiettivo

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini della Colombia che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che la Colombia può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

Campo di applicazione

L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita. Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e la Colombia sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini dell'altra parte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini della Colombia che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini della Colombia il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale

L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi, il soggiorno dei cittadini della Colombia in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo di tali paesi.

Dichiarazioni

Oltre alle dichiarazioni comuni di cui sopra, l'accordo reca in allegato altre quattro dichiarazioni comuni:

una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso;

una dichiarazione comune sull'introduzione dei passaporti biometrici da parte della Repubblica di Colombia, in cui si dichiara che la Colombia si impegna a rilasciare passaporti biometrici entro il 31 agosto 2015 e che la mancata introduzione dei passaporti biometrici entro il 31 dicembre 2015 costituisce un motivo sufficiente per la sospensione dell'accordo, e

una dichiarazione comune sulla migrazione irregolare. Tale dichiarazione richiama l'impegno sancito all'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione e la Comunità andina, riguardo alla riammissione degli immigrati illegali. Le parti sorveglieranno attentamente l'attuazione di questo impegno e convengono che, se una delle parti lo richiede, concluderanno un accordo di riammissione, in particolare in caso di aumento della migrazione irregolare e di problemi relativi alla riammissione degli immigrati irregolari. La mancata conclusione di un accordo di riammissione su richiesta costituisce un motivo sufficiente per la sospensione dell'accordo.

4.CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia.

2015/0201 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato "l'accordo") con la Repubblica di Colombia (in seguito denominata "Colombia").

(2)L'accordo è stato firmato, a nome dell'Unione europea, il [...] 2015 ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo a tale data, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione [...]/[...]/UE del Consiglio del [...].

(3)È opportuno approvare l'accordo.

(4)L'accordo istituisce un comitato misto di gestione dell'accordo, che adotta il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione dell'Unione a tale riguardo.

(5)A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo 6 .

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto di esperti con riguardo all'adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(3) COM(2014) 665 del 29.10.2014.
(4) COM(2014) 663 del 29.10.2014.
(5) COM(2015) 119 dell'11.3.2015.
(6) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.
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Bruxelles, 14.9.2015

COM(2015) 436 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia


ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia



ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione" o "UE", e

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, in seguito denominata "Colombia",

in seguito congiuntamente denominate "parti contraenti",

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo 1 , disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui la Colombia, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e della Colombia per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Colombia che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)    "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)    "cittadino dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)    "cittadino della Colombia": chiunque possieda la cittadinanza della Colombia;

d)    "spazio Schengen": lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen;

e)    "acquis di Schengen": tutte le misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone nello spazio senza frontiere interne, insieme alle misure di accompagnamento direttamente collegate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

ARTICOLO 3

Campo di applicazione

1.    I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio della Colombia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini della Colombia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dalla Colombia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.    Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della Colombia o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 2 .

Per la suddetta categoria di persone, la Colombia può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3.    L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e la Colombia si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.    L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.    Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale della Colombia.

ARTICOLO 4

Durata del soggiorno

1.    I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio della Colombia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.    I cittadini della Colombia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini della Colombia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.    Il presente accordo non pregiudica la possibilità per la Colombia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

ARTICOLO 5

Applicazione territoriale

1.    Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.    Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.    Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato "il comitato"), composto di rappresentanti dell'Unione e della Colombia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.    Il comitato svolge i seguenti compiti:

a)    controlla l'applicazione del presente accordo;

b)    suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)    dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo;

d)    svolge qualunque altro compito convenuto dalle parti contraenti.

3.    Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e la Colombia

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e la Colombia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1.    Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo è applicato a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2.    Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.    Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.    Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.    Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.    La Colombia può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

7.    L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Colombia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

   gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

   sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

   giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

   stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.



DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni", di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini della Colombia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTRODUZIONE DI PASSAPORTI BIOMETRICI DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

La Repubblica di Colombia, in qualità di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a rilasciare passaporti biometrici ai suoi cittadini entro il 31 agosto 2015. Tali passaporti saranno pienamente conformi alle norme dell'ICAO di cui al documento ICAO 9303.

Le parti contraenti convengono che la mancata introduzione di passaporti biometrici entro il 31 dicembre 2015 costituisce un motivo sufficiente per la sospensione dell'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE IRREGOLARE

Le parti contraenti ricordano il loro impegno a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall'altra (sottoscritto nel 2003), riguardo alla riammissione dei migranti irregolari.

Le parti contraenti sorvegliano attentamente l'attuazione di tale impegno e convengono che, se una di esse lo richiede e in particolare in caso di aumento della migrazione irregolare e di problemi relativi alla riammissione degli immigrati irregolari in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, concluderanno un accordo inteso a disciplinare gli obblighi specifici di entrambe in materia di riammissione.

Le parti contraenti convengono che detto accordo di riammissione rappresenterebbe un elemento importante per rafforzare gli impegni assunti reciprocamente con il presente accordo, e che la mancata conclusione di detto accordo di riammissione in caso di richiesta costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

_________________

(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
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