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Document 52015PC0409

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

COM/2015/0409 final - 2015/0182 (NLE)

Bruxelles, 27.8.2015

COM(2015) 409 final

2015/0182(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

La sostanza "esabromociclododecano" (HBCDD) è stata inserita nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la "convenzione") in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti di tale convenzione nel 2013.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti, l'HBCDD dovrebbe figurare nell'allegato I di detto regolamento al fine di attuare nell'Unione il divieto di produrre, utilizzare, importare ed esportare tale sostanza. Inoltre, l'articolo 14 precisa che tali misure intese a modificare elementi non essenziali del regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

La Commissione ha pertanto presentato un progetto di regolamento da sottoporre al voto del comitato istituito a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CE. Nella riunione del 26 maggio 2015 il comitato non ha formulato alcun parere in merito al progetto di regolamento.

La principale preoccupazione espressa da alcuni Stati membri rispetto al progetto di regolamento riguardava il livello proposto per l'HBCDD inteso come contaminante in tracce non intenzionale (UTC). La Commissione ha preso atto di tale preoccupazione, ma mantiene la stessa proposta di legge e la sottopone al Consiglio in quanto aveva già proposto un compromesso in occasione della riunione del comitato del 26 maggio 2015. Durante la riunione del comitato, la Commissione ha proposto agli Stati membri di sostituire il livello di 10 mg/kg di UTC inizialmente previsto nella proposta di regolamento con un livello di 100 mg/kg di UTC. Questo livello è stato mantenuto nella proposta della Commissione al Consiglio.

Pertanto, conformemente alla procedura istituita all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio e la trasmette al Parlamento europeo.

2015/0182 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE 1 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 850/2004 attua nella legislazione unionale gli impegni stabiliti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione"), approvata mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio 2 , e nel protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti ("il protocollo"), approvato mediante decisione 2004/259/CE del Consiglio 3 .

(2)L'allegato A della convenzione (eliminazione) contiene le sostanze chimiche delle quali dovrebbero essere vietati la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione e per le quali dovrebbero essere adottate misure giuridiche e amministrative volte a eliminare tali sostanze.

(3)Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, in occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di emendare l'allegato A della convenzione al fine di includervi l'esabromociclododecano ("HBCDD"). Tale emendamento conteneva una deroga specifica relativa alla produzione e all'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia.

(4)Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione, gli emendamenti degli allegati A, B e C entrano in vigore un anno dopo la data della comunicazione da parte del depositario dell'emendamento, che, per quanto concerne la sostanza in questione, era il 26 novembre 2014.

(5)A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, l'HBCDD dovrebbe figurare nell'allegato I di detto regolamento al fine di attuare nell'Unione il divieto di produrre, utilizzare, importare ed esportare tale sostanza.

(6)Attualmente l'HBCDD è iscritto nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , per cui l'HBCDD può essere immesso in commercio o usato dopo il 21 agosto 2015 solo se vi è un'apposita autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento succitato o se tale autorizzazione è stata richiesta prima del 21 febbraio 2014 e la relativa decisione è tuttora pendente.

(7)In ottemperanza alle disposizioni del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili all'HBCDD dal 21 agosto 2015, il 25 novembre 2014 la Commissione, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, ha comunicato al depositario della Convenzione che l'Unione poteva accettare l'emendamento dell'allegato A solo dopo il 21 agosto 2015. Poiché tale termine è ora trascorso, l'HBCDD dovrà essere iscritto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004.

(8)Le eventuali autorizzazioni rilasciate per l'uso o l'immissione in commercio dell'HBCDD dovrebbero essere limitate all'ambito d'applicazione della deroga specifica inclusa nell'emendamento dell'allegato A della convenzione, che consente solo l'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia e la sua produzione a tal fine. Poiché non sono pervenute domande di autorizzazione per l'uso di HBCDD nella produzione di polistirene estruso nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale uso non dovrebbe essere più consentito.

(9)L'emendamento dell'allegato A della convenzione, nella fattispecie la nuova parte VII inserita nell'allegato, stabilisce altresì che il polistirene espanso ed estruso contenente HBCDD può essere agevolmente identificato durante l'intero ciclo di vita mediante etichettatura o altri mezzi. Tale prescrizione dovrebbe essere attuata nell'Unione.

(10)Ai fini di una maggiore efficacia nell'applicazione pratica ed attuazione coerente all'interno dell'Unione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, è opportuno fissare una soglia limite per l'HBCDD presente sotto forma di contaminante in tracce presenti non intenzionalmente in sostanze, preparazioni e articoli. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, la soglia limite deve essere riesaminata dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in vista di un abbassamento della stessa.

(11)Si dovrebbe modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 per specificare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione, che la deroga specifica relativa all'HBCDD scade il 26 novembre 2019, ossia cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, per quanto attiene l'HBCDD, a meno che l'Unione non notifichi una data antecedente al segretariato, che la iscrive nel registro delle deroghe specifiche.

(12)Al fine di istituire un periodo di transizione che consenta di apportare i necessari adeguamenti alle norme del presente regolamento, le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non dovrebbero applicarsi prima di un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento agli articoli di polistirene espanso ed estruso contenenti HBCDD prodotti prima o alla data di entrata in vigore dello stesso.

(13)È necessario chiarire che né il divieto di produzione, immissione in commercio e uso di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, né il requisito di identificazione di cui al considerando 9 sono applicabili ad articoli contenenti HBCDD già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(14)Nei casi in cui l'uso di HBCDD in articoli di fabbricazione di articoli di polistirene espanso è autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, anche l'importazione e l'uso di articoli di polistirene espanso contenenti HBCDD dovrebbero essere consentiti per il periodo di validità di tale autorizzazione.

(15)Il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio 5 non ha espresso alcun parere in merito alle misure di cui al presente regolamento, pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha trasmessa al Parlamento europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7 .
(2) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(3) Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
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Bruxelles, 27.8.2015

COM(2015) 409 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I


ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato come segue:

Nella parte A è aggiunta la voce seguente:

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

“Esabromociclododecano

Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01% in peso) se presente in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]

2.L’uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa produzione e immissione in commercio a tal fine, è consentito a condizione che tale uso sia stato autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, o sia oggetto di una domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014, qualora debba ancora essere presa una decisione in merito.

L’immissione in commercio e l’uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, ai sensi del presente paragrafo sono consentiti solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla data di scadenza del periodo di riesame specificato nella decisione di autorizzazione rilasciata o alla data di ritiro di tale autorizzazione, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

L’immissione in commercio e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti a norma della deroga di cui al presente paragrafo, sono consentiti fino a 6 mesi dalla data di scadenza di detta deroga. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.

3.Fatto salvo quanto disposto dalla deroga di cui al paragrafo 2, l’immissione in commercio e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso ed estruso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti prima del o il [data di entrata in vigore del presente regolamento], sono consentiti fino al [tre mesi dopo la data di entrata in vigore]. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al paragrafo 2, si applica il paragrafo 6.

4.Gli articoli contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli già in uso prima del o il [data di entrata in vigore del presente regolamento] possono ancora essere usati e immessi in commercio e a tali articoli non si applica il paragrafo 6. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5.Sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso importati, contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, fino alla data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 2 e si applica il paragrafo 6 se tali articoli sono stati prodotti a norma dell’esenzione di cui al paragrafo 2. Detti articoli già in uso a tale data possono continuare a essere usati.

6.Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso in cui sia stato usato esabromociclododecano a norma della deroga di cui al paragrafo 2, deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l’intero ciclo di vita.”

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