COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.7.2015
COM(2015) 354 final
2014/0213(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
2014/0213 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
[documento COM(2014) 457 final – 2014/0213 (COD)]:
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11.7.2014.
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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15.10.2014.
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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13.1.2015.
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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-
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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13.7.2015.
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2.Finalità della proposta della Commissione
La proposta è volta a recepire nel diritto dell'Unione una serie di misure adottate nel quadro dell'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tra il 2011 e il 2013. Tali misure sono già in vigore e vincolanti per l'UE e per i dieci Stati membri che sono parti contraenti dell'accordo CGPM (Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna e Romania). Nella misura in cui il contenuto delle raccomandazioni adottate dalla CGPM non è contemplato, o è solo parzialmente contemplato, dal diritto dell'Unione vigente, il recepimento delle pertinenti misure della CGPM è necessario per rendere tali misure applicabili in modo uniforme ed efficace in tutta l'Unione, anche alle persone fisiche e giuridiche.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
3.1.
Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 26 marzo 2015. La Commissione appoggia tale accordo. Ha tuttavia formulato le due dichiarazioni allegate qui di seguito.
3.2.
Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura
Il Parlamento europeo ha adottato 25 emendamenti in prima lettura. Ad eccezione dell'emendamento 19 (sulle navi equipaggiate con reti da traino e reti a circuizione nelle sottozone geografiche 17 e 18, che il Parlamento europeo ha accettato di ritirare), tutti gli altri emendamenti sono stati integrati nella posizione del Consiglio con ulteriori modifiche, in seguito ai triloghi del 2 e 26 marzo e alle riunioni tecniche interistituzionali del 4 febbraio e del 4 marzo.
3.3.
Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo
Nella sua posizione il Consiglio ha introdotto una nuova deroga nell'articolo 15 bis, relativa all'uso delle reti da traino nelle acque costiere del Mar Nero, e tiene conto della situazione di tale regione. La Commissione non ha obiezioni.
3.4.
Problemi incontrati in sede di adozione della posizione in prima lettura e posizione della Commissione a tale riguardo
La Commissione ha formulato due dichiarazioni nell'intento di chiarire alcune questioni connesse alle deroghe sul corallo rosso, per la precisione all'adozione di misure nazionali per un periodo transitorio e alla data finale stabilita per l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV) per l'osservazione e la ricerca del corallo rosso.
4.Conclusione
I servizi giuridici e i giuristi linguisti delle due istituzioni sono stati incaricati di effettuare tutti gli adeguamenti pertinenti nel testo. Il documento che ne è risultato rappresenta pertanto la proposta della Commissione modificata e integrata dall'accordo politico raggiunto dai colegislatori il 26 marzo.
La Commissione appoggia tale accordo in linea generale, ma desidera formulare dichiarazioni su due punti specifici.
5.
Dichiarazioni della Commissione
Misure nazionali transitorie
La Commissione prende atto della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di consentire agli Stati membri di mantenere le deroghe esistenti relative alla raccolta di corallo rosso senza limiti di tempo, e di introdurre nuove deroghe da concedere per un periodo transitorio senza una precisa scadenza.
La Commissione ritiene che, per loro natura, le deroghe e le misure transitorie non possano che essere temporanee e che i regimi eccezionali illimitati concordati dai colegislatori possano mettere l'Unione in una posizione in cui non sarebbe in grado di garantire il pieno rispetto dei suoi obblighi internazionali nei confronti della CGPM.
Se i suddetti rischi si concretizzeranno, la Commissione presenterà proposte relative a misure adeguate conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.
In ogni caso, la Commissione sottolinea che qualsiasi decisione in merito non pregiudicherà la posizione della Commissione stessa relativa ad altre regole in materia di deroghe e regimi transitori.
Data finale per l'uso di ROV
Per quanto riguarda la data finale del 31 dicembre 2015, concordata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l'uso autorizzato di ROV a fini di osservazione e ricerca del corallo rosso, la Commissione prende atto della decisione dei colegislatori di interpretare le parole "fino al 2015" al paragrafo 3, lettera a), della raccomandazione GFCM/35/2011/2, come "fino al 31 dicembre 2015", allontanandosi così sostanzialmente dalla proposta della Commissione di prendere in considerazione soltanto il periodo precedente al 2015, fino al 31 dicembre 2014.
Ribadendo che, per loro natura, le deroghe non possono che essere temporanee, la Commissione rammenta anche che il servizio giuridico della FAO aveva espresso il parere che andasse preso in considerazione soltanto il periodo precedente al 2015. Alla luce di quanto sopra, la Commissione valuterà l'opportunità di prendere iniziative adeguate per chiarire la posizione dell'Unione sulla questione dei ROV nell'ambito della CGPM.