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Document 52015PC0148
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Denmark to introduce a special measure derogating from Article 75 of Council Directive 2006/112/EC
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
/* COM/2015/0148 final - 2015/0074 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio /* COM/2015/0148 final - 2015/0074 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA A norma dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito “la direttiva IVA”), il
Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle
disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune forme di evasione o
elusione fiscale. Con lettera protocollata dalla Commissione
il 13 gennaio 2015 la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad
applicare una misura di deroga all’articolo 75 della direttiva IVA. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2,
della direttiva IVA, con lettere del 13 e del 14 febbraio 2015, la Commissione
ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Danimarca.
Con lettera del 17 febbraio 2015 essa ha comunicato alla Danimarca di
disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. Contesto generale Al fine di semplificare la riscossione
dell’IVA e di lottare contro l’evasione fiscale, la Danimarca ha chiesto, nel
2011, una deroga individuale che consentirebbe l’introduzione di un regime
forfettario per l’uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri di peso
massimo autorizzato fino a tre tonnellate che sono stati registrati unicamente
per uso professionale. La domanda di deroga è stata approvata con la decisione
di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012[1], e la deroga è scaduta
il 31 dicembre 2014. Senza la suddetta misura di deroga la
legislazione danese implica che qualsiasi uso privato di tale veicolo
registrato esclusivamente a uso commerciale avrebbe come conseguenza che il
soggetto passivo perderebbe integralmente il diritto alla detrazione dell’IVA
sul prezzo di acquisto del veicolo. La Danimarca beneficia di una clausola
sospensiva ai sensi dell’articolo 176 della direttiva IVA per quanto
riguarda la detrazione dell’IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di
funzionamento dei veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino
a tre tonnellate. Se un’impresa registra un veicolo commerciale leggero
esclusivamente a uso commerciale, è autorizzata a detrarre integralmente l’IVA
sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento. L’impresa che registra
invece un veicolo commerciale leggero sia a uso commerciale sia a uso privato
non è autorizzata a detrarre l’IVA sul prezzo d’acquisto, ma può detrarla
integralmente sulle spese di funzionamento del veicolo. Il sistema danese, come sopra descritto, può
risultare complicato e oneroso da gestire, sia per il soggetto passivo, sia per
l’amministrazione fiscale. La Danimarca ha pertanto chiesto di applicare una
procedura semplificata, come precedentemente concessa dalla decisione di
esecuzione 2012/447/UE del Consiglio. Secondo le autorità danesi, tale
procedura ha funzionato bene negli ultimi anni e pertanto esse giudicano
opportuno continuare ad applicarla. Poiché la richiesta di proroga della misura
è stata inizialmente ricevuta dalla Commissione dopo la scadenza della misura
di deroga concessa in precedenza, la presente proposta non può estendere la
precedente misura con effetto retroattivo. Il sistema forfettario potrebbe essere
utilizzato da un soggetto passivo per un massimo di venti giorni per anno
civile, per un costo di 40 DKK al giorno. Tale importo coprirebbe solo l’IVA ed
è stato calcolato dal governo danese sulla base dell’analisi delle statistiche
nazionali. Sarebbe imposto inoltre, a norma di altre disposizioni nazionali, il
pagamento dell’imposta sul reddito sulla disponibilità di un veicolo aziendale,
nonché una sovrattassa di circolazione. In caso di uso del veicolo per più di
venti giorni nell’anno civile, si applicherà la clausola sospensiva e il
soggetto passivo perderà il diritto alla detrazione integrale del prezzo di
acquisto del veicolo. Le autorità danesi hanno messo a punto un
sistema elettronico mediante il quale i soggetti passivi possono effettuare
online il pagamento dell’importo forfettario giornaliero. Esse ritengono che il
sistema semplifichi gli obblighi contabili dei soggetti passivi, nonché
l’obbligo delle autorità fiscali di riscuotere e applicare l’imposta. La procedura semplificata è facoltativa. Il
soggetto passivo è, pertanto, ancora in grado di registrare i veicoli
commerciali leggeri per entrambi gli usi (commerciale e privato), se questo
risponde meglio alle sue esigenze. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Non vi è stata necessità di consultazioni o di
consulenze esterne. La deroga avrebbe un’incidenza trascurabile sull’importo
complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale, mentre
produrrebbe benefici per le imprese che utilizzano veicoli leggeri per uso
privato e uso professionale e semplificherebbe la riscossione delle imposte. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente decisione autorizza la Danimarca a
introdurre una misura speciale di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda
la contabilità dell’IVA sull’uso privato di taluni veicoli. Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. Principio di sussidiarietà Considerando la disposizione della direttiva
IVA su cui si basa, la proposta rientra nell’ambito di competenza esclusiva
dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. La decisione riguarda un’autorizzazione
concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto dell’ambito di applicazione
limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo
perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la
riscossione dell’IVA, nonché la lotta contro l’evasione fiscale. Scelta dello strumento Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva
IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa
autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della
Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo
perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non avrà alcuna incidenza negativa
sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta ha una durata limitata nel tempo. 2015/0074 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una
misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[2], in particolare
l’articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata
dalla Commissione, il 13 gennaio 2015, la Danimarca ha chiesto
l’autorizzazione ad applicare una misura in deroga alle disposizioni della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda il diritto di
detrazione dell’IVA versata a monte. (2) Con lettere del 13 e del 14
febbraio 2015, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda
presentata dalla Danimarca. Con lettera del 17 febbraio 2015 la Commissione ha
comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per
l’esame della domanda. (3) Senza la misura di deroga
richiesta, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso
massimo autorizzato fino a tre tonnellate è registrato a uso esclusivamente
professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a
detrarre integralmente l’IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle
spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente
utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione
dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. (4) Per attenuare le conseguenze
di tale regime, la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una
misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE
del Consiglio[3],
scaduta il 31 dicembre 2014. La misura consente ai soggetti passivi che hanno
registrato un veicolo a uso esclusivamente commerciale di utilizzare il veicolo
per usi non commerciali e di calcolare la base imponibile della prestazione
fittizia conformemente all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla
detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. (5) Tale metodo semplificato di
calcolo sarebbe tuttavia limitato a venti giorni di uso non professionale per
anno civile e l’importo forfettario dell’IVA da pagare è fissato a 40 DKK
per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal
governo danese sulla base dell’analisi delle statistiche nazionali. (6) La misura, che si applica ai
veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate,
consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi
che utilizzano occasionalmente per usi non commerciali un veicolo registrato a
uso commerciale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo
scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso
professionale che a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe
il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto
all’obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato. (7) L’adozione di una misura
volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non
commerciale di un veicolo registrato a uso commerciale non perda il diritto
alla piena detrazione dell’imposta a monte sul veicolo è in linea con le
disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla
direttiva 2006/112/CE del Consiglio. (8) È opportuno limitare la
durata dell’autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre
2017. (9) Qualora la Danimarca
chiedesse un’ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, la
richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il
31 marzo 2017 unitamente ad una relazione. (10) Si ritiene che la deroga avrà
soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale
riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa
sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 75 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, se un soggetto passivo utilizza per uso privato
proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall’attività
professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato
unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la
base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni
giorno di tale uso. La percentuale forfettaria giornaliera di cui
al primo comma è pari a 40 DKK. Articolo 2 La misura di cui all’articolo 1 si applica
esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo
autorizzato fino a tre tonnellate. La misura non si applica se l’uso privato
supera venti giorni per anno civile. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono
dal giorno della notificazione. La presente decisione scade il 31 dicembre
2017. L’eventuale domanda di proroga della misura
prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31
marzo 2017. Tale domanda è accompagnata da una relazione
comprensiva di un riesame della misura applicata sulla base della presente
decisione. Articolo 4 Il Regno di Danimarca è destinatario della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24. [2] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [3] GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24.