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Document 52015PC0148

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

/* COM/2015/0148 final - 2015/0074 (NLE) */

52015PC0148

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio /* COM/2015/0148 final - 2015/0074 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito “la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 gennaio 2015 la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 75 della direttiva IVA.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettere del 13 e del 14 febbraio 2015, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Danimarca. Con lettera del 17 febbraio 2015 essa ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

Contesto generale

Al fine di semplificare la riscossione dell’IVA e di lottare contro l’evasione fiscale, la Danimarca ha chiesto, nel 2011, una deroga individuale che consentirebbe l’introduzione di un regime forfettario per l’uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate che sono stati registrati unicamente per uso professionale. La domanda di deroga è stata approvata con la decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012[1], e la deroga è scaduta il 31 dicembre 2014.

Senza la suddetta misura di deroga la legislazione danese implica che qualsiasi uso privato di tale veicolo registrato esclusivamente a uso commerciale avrebbe come conseguenza che il soggetto passivo perderebbe integralmente il diritto alla detrazione dell’IVA sul prezzo di acquisto del veicolo. La Danimarca beneficia di una clausola sospensiva ai sensi dell’articolo 176 della direttiva IVA per quanto riguarda la detrazione dell’IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento dei veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate. Se un’impresa registra un veicolo commerciale leggero esclusivamente a uso commerciale, è autorizzata a detrarre integralmente l’IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento. L’impresa che registra invece un veicolo commerciale leggero sia a uso commerciale sia a uso privato non è autorizzata a detrarre l’IVA sul prezzo d’acquisto, ma può detrarla integralmente sulle spese di funzionamento del veicolo.

Il sistema danese, come sopra descritto, può risultare complicato e oneroso da gestire, sia per il soggetto passivo, sia per l’amministrazione fiscale. La Danimarca ha pertanto chiesto di applicare una procedura semplificata, come precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio. Secondo le autorità danesi, tale procedura ha funzionato bene negli ultimi anni e pertanto esse giudicano opportuno continuare ad applicarla. Poiché la richiesta di proroga della misura è stata inizialmente ricevuta dalla Commissione dopo la scadenza della misura di deroga concessa in precedenza, la presente proposta non può estendere la precedente misura con effetto retroattivo.

Il sistema forfettario potrebbe essere utilizzato da un soggetto passivo per un massimo di venti giorni per anno civile, per un costo di 40 DKK al giorno. Tale importo coprirebbe solo l’IVA ed è stato calcolato dal governo danese sulla base dell’analisi delle statistiche nazionali. Sarebbe imposto inoltre, a norma di altre disposizioni nazionali, il pagamento dell’imposta sul reddito sulla disponibilità di un veicolo aziendale, nonché una sovrattassa di circolazione. In caso di uso del veicolo per più di venti giorni nell’anno civile, si applicherà la clausola sospensiva e il soggetto passivo perderà il diritto alla detrazione integrale del prezzo di acquisto del veicolo.

Le autorità danesi hanno messo a punto un sistema elettronico mediante il quale i soggetti passivi possono effettuare online il pagamento dell’importo forfettario giornaliero. Esse ritengono che il sistema semplifichi gli obblighi contabili dei soggetti passivi, nonché l’obbligo delle autorità fiscali di riscuotere e applicare l’imposta.

La procedura semplificata è facoltativa. Il soggetto passivo è, pertanto, ancora in grado di registrare i veicoli commerciali leggeri per entrambi gli usi (commerciale e privato), se questo risponde meglio alle sue esigenze.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non vi è stata necessità di consultazioni o di consulenze esterne. La deroga avrebbe un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale, mentre produrrebbe benefici per le imprese che utilizzano veicoli leggeri per uso privato e uso professionale e semplificherebbe la riscossione delle imposte.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente decisione autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda la contabilità dell’IVA sull’uso privato di taluni veicoli.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell’ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell’IVA, nonché la lotta contro l’evasione fiscale.

Scelta dello strumento

Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

2015/0074 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[2], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con lettera protocollata dalla Commissione, il 13 gennaio 2015, la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda il diritto di detrazione dell’IVA versata a monte.

(2)       Con lettere del 13 e del 14 febbraio 2015, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 17 febbraio 2015 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(3)       Senza la misura di deroga richiesta, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate è registrato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l’IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

(4)       Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio[3], scaduta il 31 dicembre 2014. La misura consente ai soggetti passivi che hanno registrato un veicolo a uso esclusivamente commerciale di utilizzare il veicolo per usi non commerciali e di calcolare la base imponibile della prestazione fittizia conformemente all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

(5)       Tale metodo semplificato di calcolo sarebbe tuttavia limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l’importo forfettario dell’IVA da pagare è fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell’analisi delle statistiche nazionali.

(6)       La misura, che si applica ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate, consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non commerciali un veicolo registrato a uso commerciale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale che a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all’obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato.

(7)       L’adozione di una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non commerciale di un veicolo registrato a uso commerciale non perda il diritto alla piena detrazione dell’imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

(8)       È opportuno limitare la durata dell’autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2017.

(9)       Qualora la Danimarca chiedesse un’ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2017 unitamente ad una relazione.

(10)     Si ritiene che la deroga avrà soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se un soggetto passivo utilizza per uso privato proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall’attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di tale uso.

La percentuale forfettaria giornaliera di cui al primo comma è pari a 40 DKK.

Articolo 2

La misura di cui all’articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato fino a tre tonnellate.

La misura non si applica se l’uso privato supera venti giorni per anno civile.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

L’eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2017.

Tale domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della misura applicata sulla base della presente decisione.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24.

[2]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[3]               GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24.

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