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Document 52015PC0055

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti

/* COM/2015/055 final - 2015/0033 (NLE) */

52015PC0055

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti /* COM/2015/055 final - 2015/0033 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni[1] ("accordo del 1958 riveduto"). In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore[2] ("accordo parallelo") l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni del WP29 dell'UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si tengono tre volte l'anno, a marzo, a giugno e a novembre. Nel corso di ogni sessione sono adottate nuove modifiche dei regolamenti UN o dei regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTRs) in vigore per tenere conto dell'adeguamento al progresso tecnico. Prima di ogni riunione del WP29 le modifiche sono approvate da uno dei sei gruppi di lavoro in cui esso si articola.

Successivamente, in un'altra sessione del WP29, se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti, ha luogo la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche. L'UE è parte contraente di due accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29. Per consentire alla Commissione di votare a nome dell'Unione a ogni seduta del WP29 viene di volta in volta elaborata una decisione del Consiglio, denominata "megadecisione", contenente l'elenco delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di marzo 2015 del WP29, che si terrà dal 10 al 13 marzo 2015.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

È stato consultato il Comitato tecnico - Veicoli a motore e si è tenuto conto delle osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche da apportare ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, della modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e della modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti.

· Base giuridica

Articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali come le proposte di modifica dei regolamenti UN e le proposte di regolamenti tecnici mondiali, e può integrare tali strumenti nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò non solo previene la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche che in tutta l'Unione siano in vigore norme che assicurano gli stessi livelli di salute e di sicurezza, offrendo al contempo i vantaggi delle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione e per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione ed è lo strumento proporzionato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio, per definire una posizione unitaria dell’Unione europea presso l'UNECE per quanto riguarda il voto sui documenti di lavoro proposti all’ordine del giorno della riunione del WP 29. La presente proposta soddisfa pertanto il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

· Scelta dello strumento

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale.

2015/0033 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio[3], l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").

(2)       In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio[4], l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

(3)       La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione ed ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di tale direttiva i regolamenti UN stanno progressivamente sostituendo la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE dei veicoli.

(4)       Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, è necessario aggiornare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, dal regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e dal regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti.

(5)       È pertanto necessario definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo di cui all'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo di cui all'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 10 al13 marzo 2015 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[2]               GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

[3]               Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

[4]               Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore  ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

[5]               Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

ALLEGATO

Proposta di supplemento 24 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 7 (Luci di posizione, di arresto, di ingombro) || ECE/TRANS/WP.29/2015/15

Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2015/6

Proposta di supplemento 20 al regolamento n. 23 (Proiettori di retromarcia) || ECE/TRANS/WP.29/2015/17

Proposta di supplemento 44 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 37 (Lampade a incandescenza) || ECE/TRANS/WP.29/2015/18

Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 38 (Proiettori fendinebbia posteriori) || ECE/TRANS/WP.29/2015/19

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 41 (Emissioni acustiche dei ciclomotori) || ECE/TRANS/WP.29/2015/2

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2015/11

Rettifica 5 della revisione 3 del regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2015/34

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 45 (Tergifari) || ECE/TRANS/WP.29/2015/20

Proposta di serie di modifiche 03 da apportare al regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) || ECE/TRANS/WP.29/2015/3

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 55 (Collegamento meccanico) || ECE/TRANS/WP.29/2015/7

Proposta di serie di modifiche 02 da apportare al regolamento n. 59 (Dispositivi silenziatori di sostituzione) || ECE/TRANS/WP.29/2015/4

Proposta di supplemento 15 al regolamento n. 75 (Pneumatici per motocicli/ciclomotori) || ECE/TRANS/WP.29/2015/8

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 78 (Frenatura dei veicoli di categoria L) || ECE/TRANS/WP.29/2015/9

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 98 (Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas) || ECE/TRANS/WP.29/2015/27

Proposta di supplemento 10 al regolamento n. 99 (Sorgenti luminose a scarica di gas) || ECE/TRANS/WP.29/2015/28

Proposta di supplemento 12 al regolamento n. 106 (Pneumatici per veicoli agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2015/10

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3) || ECE/TRANS/WP.29/2015/12

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3) || ECE/TRANS/WP.29/2015/44

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 110 (Veicoli a GNC/GNL) || ECE/TRANS/WP.29/2015/13

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico) || ECE/TRANS/WP.29/2015/29

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico) || ECE/TRANS/WP.29/2015/30

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 117 (Pneumatici, resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato) || ECE/TRANS/WP.29/2015/5

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 119 (Luci d'angolo) || ECE/TRANS/WP.29/2015/31

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 123 (Sistemi di adattamento automatico dell'illuminazione anteriore - AFS) || ECE/TRANS/WP.29/2015/32

Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 128 (Sorgenti luminose a LED) || ECE/TRANS/WP.29/2015/33 ECE/TRANS/WP.29/2015/33/Corr.1

Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 129 (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2015/43

Modifica 2 da apportare al regolamento tecnico mondiale n. 3 (Frenatura dei motocicli) || ECE/TRANS/WP.29/2015/38 ECE/TRANS/WP.29/2015/39 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/37

Modifica 3 da apportare al regolamento tecnico mondiale n. 4 (Procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2014/84 ECE/TRANS/WP.29/2014/85 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/38

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