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Document 52015PC0055
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128, 129, on Amendment 2 to UN GTR No. 3 with regard to motorcycle braking, on Amendment 3 to UN GTR No. 4 with regard to the Worldwide Heavy-Duty Certification procedure
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti
/* COM/2015/055 final - 2015/0033 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti /* COM/2015/055 final - 2015/0033 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate
che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra
le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali
veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. In conformità alla decisione 97/836/CE
del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi
applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono
essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali
prescrizioni[1]
("accordo del 1958 riveduto"). In conformità alla decisione
2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione
dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello
mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere
installati e/o utilizzati sui veicoli a motore[2]
("accordo parallelo") l'Unione ha aderito all'accordo parallelo. Le riunioni del WP29 dell'UNECE, il Forum
mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si tengono
tre volte l'anno, a marzo, a giugno e a novembre. Nel corso di ogni sessione
sono adottate nuove modifiche dei regolamenti UN o dei regolamenti tecnici
mondiali UN (UN GTRs) in vigore per tenere conto dell'adeguamento al progresso
tecnico. Prima di ogni riunione del WP29 le modifiche sono approvate da uno dei
sei gruppi di lavoro in cui esso si articola. Successivamente, in un'altra sessione del WP29,
se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata
delle parti contraenti, ha luogo la votazione finale che approva le modifiche,
i supplementi e le rettifiche. L'UE è parte contraente di due accordi (accordo
del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29. Per consentire alla
Commissione di votare a nome dell'Unione a ogni seduta del WP29 viene di volta
in volta elaborata una decisione del Consiglio, denominata
"megadecisione", contenente l'elenco delle modifiche, dei supplementi
e delle rettifiche. La presente decisione del Consiglio definisce
la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e
delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di marzo 2015
del WP29, che si terrà dal 10 al 13 marzo 2015. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO È stato consultato il Comitato tecnico -
Veicoli a motore e si è tenuto conto delle osservazioni formulate dagli esperti
degli Stati membri. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La proposta definisce la posizione dell'Unione
nella votazione delle modifiche da apportare ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23,
37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117,
119, 123, 128 e 129, della modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN
n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e della modifica 3 al
regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di
certificazione mondiale dei veicoli pesanti. ·
Base giuridica Articolo 114, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. ·
Principio di sussidiarietà Solo l'Unione può votare a favore di strumenti
internazionali come le proposte di modifica dei regolamenti UN e le proposte di
regolamenti tecnici mondiali, e può integrare tali strumenti nel sistema di
omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò non solo previene la
frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche che in tutta l'Unione
siano in vigore norme che assicurano gli stessi livelli di salute e di
sicurezza, offrendo al contempo i vantaggi delle economie di scala: i prodotti
possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione e per il mercato
internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione nazionale
di ogni singolo Stato membro. La presente proposta rispetta pertanto il
principio di sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La presente decisione del Consiglio autorizza
la Commissione a votare a nome dell'Unione ed è lo strumento proporzionato
conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE
del Consiglio, per definire una posizione unitaria dell’Unione europea presso
l'UNECE per quanto riguarda il voto sui documenti di lavoro proposti all’ordine
del giorno della riunione del WP 29. La presente proposta soddisfa pertanto il
principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per
raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno
e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche. ·
Scelta dello strumento In conformità all'articolo 218,
paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di
stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da
un accordo internazionale. 2015/0033 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a
nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche
ai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98,
99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al
regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei
motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per
quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio[3], l'Unione ha aderito
all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
(UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai
veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati
e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento
reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni
("accordo del 1958 riveduto"). (2) In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio[4], l'Unione ha aderito
all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello
mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere
installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). (3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[5]
ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di
omologazione dell'Unione ed ha istituito un quadro armonizzato recante le
disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i
veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Tale direttiva ha
integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione in quanto
prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
Dall'adozione di tale direttiva i regolamenti UN stanno progressivamente
sostituendo la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE dei
veicoli. (4) Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, è
necessario aggiornare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o
caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43,
45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e
129, dal regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la
frenatura dei motocicli e dal regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per
quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti. (5) È pertanto necessario definire la posizione da adottare a
nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo di cui all'accordo del 1958
riveduto e del comitato esecutivo di cui all'accordo parallelo per quanto
concerne l'adozione di detti atti UN, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in
seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato
esecutivo dell'accordo parallelo dal 10 al13 marzo 2015 è quella di votare a
favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. [2] GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12. [3] Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997,
ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di
prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori
ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore
ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate
sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (GU L
346 del 17.12.1997, pag. 78). [4] Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio
2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti
tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e
alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore
("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12). [5] Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1). ALLEGATO Proposta di supplemento 24 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 7 (Luci di posizione, di arresto, di ingombro) || ECE/TRANS/WP.29/2015/15 Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2015/6 Proposta di supplemento 20 al regolamento n. 23 (Proiettori di retromarcia) || ECE/TRANS/WP.29/2015/17 Proposta di supplemento 44 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 37 (Lampade a incandescenza) || ECE/TRANS/WP.29/2015/18 Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 38 (Proiettori fendinebbia posteriori) || ECE/TRANS/WP.29/2015/19 Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 41 (Emissioni acustiche dei ciclomotori) || ECE/TRANS/WP.29/2015/2 Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2015/11 Rettifica 5 della revisione 3 del regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2015/34 Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 45 (Tergifari) || ECE/TRANS/WP.29/2015/20 Proposta di serie di modifiche 03 da apportare al regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) || ECE/TRANS/WP.29/2015/3 Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 55 (Collegamento meccanico) || ECE/TRANS/WP.29/2015/7 Proposta di serie di modifiche 02 da apportare al regolamento n. 59 (Dispositivi silenziatori di sostituzione) || ECE/TRANS/WP.29/2015/4 Proposta di supplemento 15 al regolamento n. 75 (Pneumatici per motocicli/ciclomotori) || ECE/TRANS/WP.29/2015/8 Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 78 (Frenatura dei veicoli di categoria L) || ECE/TRANS/WP.29/2015/9 Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 98 (Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas) || ECE/TRANS/WP.29/2015/27 Proposta di supplemento 10 al regolamento n. 99 (Sorgenti luminose a scarica di gas) || ECE/TRANS/WP.29/2015/28 Proposta di supplemento 12 al regolamento n. 106 (Pneumatici per veicoli agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2015/10 Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3) || ECE/TRANS/WP.29/2015/12 Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3) || ECE/TRANS/WP.29/2015/44 Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 110 (Veicoli a GNC/GNL) || ECE/TRANS/WP.29/2015/13 Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico) || ECE/TRANS/WP.29/2015/29 Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico) || ECE/TRANS/WP.29/2015/30 Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 117 (Pneumatici, resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato) || ECE/TRANS/WP.29/2015/5 Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 119 (Luci d'angolo) || ECE/TRANS/WP.29/2015/31 Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 123 (Sistemi di adattamento automatico dell'illuminazione anteriore - AFS) || ECE/TRANS/WP.29/2015/32 Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 128 (Sorgenti luminose a LED) || ECE/TRANS/WP.29/2015/33 ECE/TRANS/WP.29/2015/33/Corr.1 Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 129 (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2015/43 Modifica 2 da apportare al regolamento tecnico mondiale n. 3 (Frenatura dei motocicli) || ECE/TRANS/WP.29/2015/38 ECE/TRANS/WP.29/2015/39 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/37 Modifica 3 da apportare al regolamento tecnico mondiale n. 4 (Procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2014/84 ECE/TRANS/WP.29/2014/85 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/38