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Document 52015AR4129

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Agenda dell’UE «Legiferare meglio»

    GU C 423 del 17.12.2015, p. 41–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 423/41


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Agenda dell’UE «Legiferare meglio»

    (2015/C 423/08)

    Relatore generale:

    Spyros SPYRIDON (EL/PPE), membro del consiglio comunale di Poros

    Testo di riferimento:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell’UE»

    COM(2015) 215 final

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    1.

    ritiene importante che la Commissione ponga come una priorità politica l’impegno a legiferare meglio per ottenere risultati migliori per i cittadini. I metodi innovativi di consultazione tra le istituzioni possono contribuire a creare una legislazione chiara ed efficace, che sosterrà i principi fondamentali dell’UE;

    2.

    ritiene che una buona regolamentazione, ossia atti legislativi semplici e di qualità, redatti in modo chiaro, opportunamente integrati nella legislazione negli Stati membri e riveduti ogniqualvolta sia necessario, contribuisca all’approfondimento del mercato unico, alla riduzione della burocrazia e alla creazione di valore aggiunto per i cittadini e le imprese;

    3.

    è convinto che la maggior parte dei cittadini europei guardi all’UE come all’istituzione che sancisce e garantisce il diritto alla qualità della vita, la sicurezza ambientale e la coesione economica, sociale e territoriale;

    4.

    condivide il rafforzamento dell’impegno della Commissione a favore della qualità della regolamentazione, muovendo dal programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione, e l’obiettivo di snellire la burocrazia ed eliminare gli oneri normativi, contribuendo così a creare un contesto favorevole agli investimenti; condivide la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori privati, assicurando però l’esigenza di contemperare l’aspetto semplificativo con il mantenimento della qualità ambientale e la tutela dei diritti e degli interessi di persone, lavoratori, consumatori e utenti. Sottolinea che la buona legiferazione e la riduzione degli oneri amministrativi superflui non devono essere utilizzate come pretesto per la deregolamentazione o la non regolamentazione di settori legati alle suddette legittime aspettative dei cittadini, oppure per evitare di intervenire in settori in cui i Trattati UE sanciscono per le istituzioni dell’UE il chiaro «obbligo di agire»;

    5.

    ribadisce che l’azione di migliorare la legiferazione andrebbe condotta nell’ottica di una governance multilivello mediante azioni coordinate da parte dei diversi livelli — UE, nazionale, regionale e locale;

    6.

    accoglie con favore il rafforzamento politico della procedura tesa a legiferare meglio attraverso la nomina del primo vicepresidente della Commissione come responsabile di tale procedura, e si aspetta un rafforzamento qualitativo grazie alla produzione di una legislazione che soddisfi le aspettative dei cittadini europei per quanto riguarda il conseguimento dell’ambizioso obiettivo che abbiamo fissato, nel rispetto dei principi fondamentali e degli elevati standard di qualità che caratterizzano la politica dell’UE;

    7.

    giudica positivamente il fatto che la Commissione sia stata in prima linea negli sforzi per attuare i principi di una buona legiferazione lungo tutto il ciclo di vita degli atti legislativi, compresa un’ampia parte del diritto derivato, con metodi e procedure innovativi che costituiscono ormai una buona pratica a livello internazionale e un esempio per gli Stati membri;

    8.

    auspica un maggiore coinvolgimento delle autorità regionali e locali per il tramite del CdR in una consultazione dedicata, nella fase dell’iniziativa legislativa, in modo tale da tener conto della dimensione territoriale, per rispondere in modo concreto alla crisi economica, consentendo di stabilire obiettivi subnazionali in funzione delle diverse situazioni territoriali; auspica che le autorità regionali e locali siano coinvolte per il tramite del CdR nella definizione degli obiettivi stessi e nell’attuazione delle strategie, avendo esse il ruolo di implementare e applicare la normativa europea, tutelando nel contempo le specificità locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

    Un’ampia consultazione

    9.

    accoglie con favore l’estensione della consultazione delle parti interessate, degli enti locali e regionali e dei cittadini nel corso dei lavori preparatori e dell’attuazione della legislazione; il loro coinvolgimento fin dalle prime fasi dell’elaborazione delle iniziative legislative può portare a una maggiore accettazione della regolamentazione definitiva e facilitarne il recepimento e l’applicazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali;

    10.

    auspica che la Commissione distingua le istituzioni regionali e locali rappresentative dei territori (institutional stakeholders) dai portatori di interessi privati (private stakeholders), in quanto soltanto le prime, democraticamente elette, costituiscono la sintesi democratica delle esigenze reali dei cittadini, anche di coloro che non sono individualmente in grado di far sentire la propria voce. Appare pertanto necessario rafforzare il dialogo strutturato della Commissione con il CdR oltre che con i rappresentanti delle autorità regionali e locali, per garantire la democraticità del processo partecipativo nella formazione della legislazione europea, nella convinzione che le autorità territoriali, quali portatrici degli interessi di tutte le categorie economico-sociali, debbano ricevere dalle istituzioni dell’UE attenzione prioritaria, anche nelle consultazioni, rispetto alle grandi corporazioni;

    11.

    valuta molto positivamente la nuova piattaforma Dateci una mano — dite la vostra e l’impegno assunto dalla Commissione ad ampliarne le funzioni e i servizi. Osserva che le consultazioni aperte online rischiano di favorire i gruppi organizzati e i partecipanti con elevate competenze informatiche, spesso limitando la natura e la portata della proposta presentata: pertanto non dovrebbero essere esclusi i metodi tradizionali di comunicazione con la Commissione al di fuori della piattaforma stessa;

    12.

    propone che venga fatto un uso efficace di altri strumenti di consultazione mirata (convegni, panel di esperti, seminari e incontri con i soggetti interessati), poiché in questo modo si garantisce la partecipazione delle parti direttamente interessate, e incoraggia la Commissione ad ampliarne la forma e l’utilizzo (ricorrendo a gruppi di riflessione o di utenti, a test panel ecc.);

    13.

    richiama l’attenzione sul fatto che le audizioni pubbliche non devono sostituire, ma soltanto completare la consultazione delle parti sociali prevista all’articolo 154, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE);

    14.

    osserva che, poiché il processo di consultazione dipende direttamente dalla rappresentatività dei partecipanti e dalla qualità del loro contributo, le pratiche di consultazione impiegate dovrebbero facilitare la partecipazione delle parti direttamente interessate e la diffusione delle informazioni sulla decisione da adottare, in particolare nel caso di disposizioni legislative di carattere estremamente tecnico e ad elevata intensità di conoscenza;

    15.

    rileva la necessità, in ogni fase della consultazione, di tradurre almeno i documenti fondamentali in tutte le lingue ufficiali dell’UE, in quanto ciò faciliterà la partecipazione di un maggior numero di parti interessate e cittadini al processo;

    16.

    invita la Commissione a garantire una maggiore trasparenza per quanto riguarda il ricorso a gruppi di esperti, chiarendo quando e in quali settori essi saranno utilizzati e chi sarà rappresentato al loro interno, e soprattutto rispetto alla procedura di selezione impiegata dalla Commissione per la costituzione dei gruppi;

    17.

    ricorda che, anche secondo un recente parere del CdR sull’Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea (REFIT, CIVEX-V-040), esiste un margine di miglioramento del processo di consultazione per quanto riguarda in particolare l’offerta di un feedback più appropriato e di una maggiore visibilità del processo, nonché l’esigenza di compiere sforzi maggiori per quantificare i risultati. Invita la Commissione a tener conto delle raccomandazioni del CdR nella nuova procedura;

    18.

    sottolinea che la partecipazione degli enti locali e regionali, delle parti interessate o dei cittadini alle consultazioni attraverso i loro rappresentanti istituzionali come il CdR e il Comitato economico e sociale europeo (CESE), che vanno distinti in modo netto da altre parti interessate, contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo di legiferare meglio, soprattutto considerato che spesso le scadenze sono ravvicinate e gli organi di rappresentanza di cui sopra, che dispongono di ampie reti, possono rispondere più facilmente. La loro partecipazione attiva e sostanziale alla procedura per legiferare bene è un presupposto fondamentale per ottenere risultati di qualità;

    19.

    sottolinea che, per conseguire l’obiettivo del partenariato e una legislazione migliore e più efficace, occorre stabilire alcuni orientamenti operativi da applicare nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà in relazione ai nuovi atti legislativi.

    Valutazioni di impatto durante l’intero ciclo di vita degli atti legislativi

    20.

    accoglie con favore l’impegno della Commissione ad effettuare controlli estesi finalizzati alla valutazione dell’impatto della legislazione durante il suo intero ciclo di vita;

    21.

    propone che la Commissione pubblichi tutte le valutazioni di impatto ex ante, anche quelle relative alle iniziative che non si traducono in proposte legislative, ai fini di una trasparenza e di una maggiore responsabilizzazione; la pubblicazione delle valutazioni preliminari d’impatto all’inizio del ciclo politico è considerata un primo passo nella giusta direzione per fornire un riscontro e portare avanti le istanze in materia di sussidiarietà;

    22.

    ritiene utile effettuare valutazioni d’impatto da diverse angolature, che non siano limitate soltanto alla dimensione economica, bensì comprendano ugualmente la tutela dell’ambiente, della natura, del consumatore, della salute e del lavoro, come pure la protezione sociale e il diritto del lavoro, e si estendano anche all’ipotesi di non legiferare e allo studio degli effetti in termini di garanzia dei principi fondamentali dell’UE, nonché al loro impatto sulla coesione sociale e territoriale;

    23.

    in particolare, per ogni atto legislativo, nuovo o derivato, insiste sulla necessità di condurre uno studio di valutazione d’impatto territoriale. Il CdR, con le sue competenze in materia, potrà dare un contributo attivo in questo senso, anche attraverso le sue piattaforme e reti che forniscono un buon punto di accesso agli enti regionali e locali. Inoltre, tenuto conto dell’impegno assunto dalla Commissione affinché «tutto il nostro operato sia sempre finalizzato a mantenere l’UE competitiva e il suo sviluppo sostenibile» (1), invita a effettuare un controllo delle conseguenze per la competitività e la sostenibilità;

    24.

    pur riconoscendo l’importanza delle PMI come motore della crescita dell’UE, deplora la mancanza di interesse, nell’esame degli effetti della normativa, in particolare per la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti regionali e locali, che sono chiamati ad attuare la maggior parte della legislazione dell’UE;

    25.

    ritiene che l’ammodernamento della legislazione debba andare di pari passo con l’acquis europeo in materia di salvaguardia dei valori dell’UE; pertanto richiama l’attenzione, nel quadro dell’attuazione del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), sull’obbligo di mantenere gli elevati standard dell’UE in materia di norme sociali e ambientali e di conseguire l’obiettivo di approfondire il mercato unico. Ricorda che l’obiettivo del programma REFIT non è la deregolamentazione, bensì una migliore e più efficace regolamentazione attraverso la riduzione degli oneri amministrativi superflui, una migliore interconnessione degli strumenti e degli obiettivi e la partecipazione, per quanto possibile, dei diretti interessati al processo decisionale;

    26.

    insiste sul fatto che le valutazioni d’impatto andrebbero commissionate in minor misura a consulenti esterni, soprattutto per le questioni che presentano un interesse diretto locale e regionale. Il CdR e gli organi di rappresentanza degli enti locali e regionali si trovano, invece, in una posizione migliore per fornire informazioni riguardo alla situazione sul terreno;

    27.

    per quanto riguarda in particolare le PMI, sottolinea che le eccezioni alla regola generale devono essere attentamente ponderate considerando i vantaggi apportati ai beneficiari a fronte della necessità di garantire il comune interesse europeo, e non devono rischiare di compromettere gli elevati standard di protezione (dei lavoratori o dell’ambiente);

    28.

    chiede che venga messa a punto una forma più strutturata di consultazione dei rappresentanti locali e regionali nella fase prelegislativa, prendendo eventualmente ispirazione dall’attuale metodo del dialogo sociale europeo, il quale coinvolge la Commissione e le organizzazioni sociali nella preparazione della legislazione dell’UE che le riguarda in via diretta;

    29.

    accoglie con favore la comunicazione della Commissione quando essa annuncia l’intenzione di prendere in esame la semplificazione dei regolamenti riguardanti la politica agricola comune e i fondi strutturali e di investimento europei, e ribadisce la proposta di effettuare un controllo di idoneità della legislazione nei settori pertinenti per gli enti locali e regionali, come la politica urbanistica, la legislazione ambientale, il settore dei trasporti, nonché riguardo alle azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi in ambiti quali permessi e autorizzazioni;

    30.

    rileva che il programma REFIT può contribuire a migliorare il rapporto costi/benefici anche per gli enti locali e regionali, e non soltanto per le imprese, liberando risorse umane e finanziarie e promuovendo la competitività dell’UE.

    Il ruolo del CdR

    31.

    ritiene che, grazie al suo carattere permanente e alla sua composizione, il nuovo comitato per il controllo normativo, con l’estensione del suo mandato, risponda solo in parte alle preoccupazioni espresse dal CdR in merito alla sua efficacia e insiste che, nel rispetto dell’indipendenza della Commissione in quanto rappresentante dell’interesse generale, il nuovo comitato potrebbe essere composto preferibilmente di esperti esterni indipendenti, come già avviene per organismi analoghi in alcuni Stati membri;

    32.

    sottolinea che almeno uno degli esperti esterni all’interno del comitato per il controllo normativo dovrebbe aver esperienza in materia di governance e amministrazione locale/regionale;

    33.

    accoglie con favore la decisione della Commissione di includere un rappresentante del CdR nella nuova piattaforma REFIT, in risposta a una richiesta precedentemente formulata dal Comitato. Tuttavia, ribadisce che il proprio ruolo istituzionale non deve essere confuso con il ruolo delle altre parti interessate nell’ambito della piattaforma;

    34.

    ricorda che i Trattati riconoscono le dimensioni locali e regionali del principio di sussidiarietà al pari del ruolo del CdR e chiede di essere integrato nel nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; ribadisce la propria preoccupazione riguardo al livello di consultazione degli enti locali e regionali nella formazione delle politiche dell’UE e alla necessità di informazioni tempestive ed esaurienti per potersi esprimere al riguardo. Alcuni membri del Parlamento europeo hanno richiesto una partecipazione più attiva del CdR, con la sua esperienza e il suo bagaglio di conoscenze specifiche, fin dalle fasi più precoci di elaborazione delle proposte legislative;

    35.

    si compiace che la creazione della piattaforma REFIT avvenga mediante una procedura di invito aperto. Tuttavia, chiede che tale invito sia esteso, in modo da consentire, in particolare ai rappresentanti di organizzazioni europee e nazionali di enti locali e regionali, di candidarsi direttamente e di esservi rappresentati;

    36.

    invita le direzioni generali della Commissione e i colegislatori a riconoscere il ruolo del CdR e dei suoi membri come partner istituzionali e a intensificare la consultazione sia del Comitato che degli enti locali e regionali ogniqualvolta effettuano valutazioni d’impatto.

    Per legiferare bene occorre la partecipazione attiva di tutti i livelli di governo

    37.

    constata l’applicazione disomogenea delle procedure per legiferare meglio da parte degli Stati membri. Ciò significa che non è possibile distinguere chiaramente, tra gli effetti della legislazione dell’UE, quelli dovuti alle modalità di attuazione delle disposizioni da quelli che derivano puramente dall’UE, e risulta difficile effettuare un monitoraggio globale del ciclo di vita delle normative;

    38.

    invita gli Stati membri a rispondere agli appelli della Commissione a migliorare le procedure applicate per una buona legiferazione, sia in sede di Consiglio che nelle amministrazioni nazionali;

    39.

    invita gli Stati membri interessati a introdurre un processo di consultazione dell’UE a livello nazionale al quale gli enti locali e regionali possano partecipare sin dall’inizio e in tutte le fasi della procedura legislativa, anche attraverso le loro associazioni nazionali. Tali enti dispongono di ampie conoscenze, competenze ed esperienze tecniche in materia di attuazione della legislazione;

    40.

    esorta la Commissione a esaminare le cause che portano alla tardiva o carente applicazione della legislazione dell’UE da parte degli Stati membri e a cercare soluzioni a questo grave problema, anche documentando la scelta tra direttive e regolamenti, nonché a intensificare gli sforzi intrapresi rafforzando i meccanismi di sostegno, controllo e attuazione;

    41.

    sottolinea che il recepimento delle direttive nel diritto interno costituisce una procedura nazionale a cui si devono conformare gli enti sia nazionali che regionali e locali. Ciò richiede tempi sufficienti come pure un certo margine di manovra; il CdR ritiene che l’intenzione della Commissione di pubblicare dei piani di attuazione della legislazione per le direttive, e di controllare il recepimento — non solo formale ma anche sostanziale — delle disposizioni nel diritto nazionale vada nella giusta direzione;

    42.

    sottolinea che una legislazione semplice, comprensibile e facile da rispettare, corredata di una valutazione d’impatto approfondita e di una tabella di marcia per l’attuazione, contribuisce a una sua trasposizione più rapida ed efficace nel diritto nazionale come pure alla sua applicazione;

    43.

    riconosce il diritto degli Stati membri a garantire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa pertinente dell’Unione. Ciò non dovrebbe, tuttavia, essere confuso con la pratica del cosiddetto gold-plating (sovraregolamentazione), in cui gli Stati membri aggiungono ulteriori obblighi giuridici o amministrativi in fase di recepimento della legislazione dell’UE nel diritto nazionale. È importante che l’opinione pubblica comprenda chiaramente quali obblighi derivino dall’UE e quali conseguano dalle normative aggiuntive adottate dagli Stati membri, e pertanto il CdR chiede a questi ultimi di indicare e giustificare chiaramente ogni misura supplementare introdotta nel recepire la legislazione;

    44.

    ricorda che le istituzioni (ad esempio CdR (2) e Commissione europea) o i diretti interessati hanno formulato definizioni diverse di gold-plating; ribadisce la sua proposta di adottare una definizione uniforme per garantire chiarezza giuridica nel recepimento e nell’applicazione della legislazione dell’UE e consentire analisi comparative tra gli Stati membri;

    45.

    sottolinea la necessità di un recepimento tempestivo, corretto ed efficace della legislazione UE nel diritto nazionale;

    46.

    esprime soddisfazione per l’impegno assunto dalla Commissione di effettuare verifiche approfondite dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà nelle proposte legislative e ricorda, a tale proposito, che il ruolo del CdR e dei parlamenti nazionali è sancito a livello istituzionale;

    47.

    ricorda che le amministrazioni nazionali, regionali e locali sono responsabili dell’attuazione di talune disposizioni e norme basate sulla legislazione dell’UE; per tale ragione è importante verificare, nell’attuazione di nuove normative UE, in che modo tale processo possa avvenire senza ostacoli e secondo procedure per quanto possibile semplici, al fine di evitare di imporre costi superflui o l’inutile impiego di risorse ai vari livelli di governo;

    48.

    deplora che il pacchetto «Legiferare meglio» non sembri migliorare la valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà per garantire che le decisioni vengano adottate al livello di governo più basso possibile, in linea con l’insieme di strumenti per la valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà messi a punto dal CdR.

    Una legislazione di qualità richiede una cooperazione istituzionale rafforzata

    49.

    segnala che in molti Stati membri è diffusa la sensazione di non partecipare al processo decisionale dell’UE. Sottolinea pertanto la necessità di coinvolgere gli enti regionali e locali, che sono i livelli più vicini ai cittadini, nel processo legislativo, nonché l’importanza della trasparenza, dell’assunzione di responsabilità e dell’apertura nei confronti dei cittadini e delle imprese — aspetti, questi, che devono prevalere all’interno delle istituzioni dell’UE;

    50.

    propone che, laddove possibile, tutte le direzioni generali della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottino norme armonizzate in materia di valutazione d’impatto in tutte le fasi del processo legislativo, poiché ciò contribuirà alla comprensione reciproca e al miglioramento della qualità;

    51.

    invita i colegislatori a rispondere all’invito rivolto dalla Commissione ad adottare rapidamente il nuovo accordo interistituzionale e, successivamente, ad attuare gli impegni da esso derivanti, in modo da consentire l’adeguamento della procedura per una buona legiferazione in tutte le istituzioni europee e promuovere l’attuazione della legislazione dell’UE da parte dei cittadini;

    52.

    sottolinea che la stretta cooperazione instaurata con il CESE in seno al suo sottocomitato «Legiferare meglio» potrebbe risultare vantaggiosa per un migliore coordinamento delle posizioni della società civile e dei rappresentanti degli enti locali e regionali;

    53.

    ritiene che il ritiro delle proposte legislative pendenti da lungo tempo possa contribuire a una buona governance europea, ma che dovrebbe essere attuato con cautela per evitare che diventi uno strumento di pressione sui colegislatori. È evidente che i legislatori competenti dovranno disporre di tempi ragionevoli e della possibilità, in generale, di esprimersi in merito alle proposte di ritiro;

    54.

    concorda con la proposta, rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione, di valutare l’introduzione di «clausole di caducità» nelle iniziative legislative limitate nel tempo, a condizione che ciò non crei lacune giuridiche, e «clausole di revisione», entro un periodo di tempo ragionevole dall’entrata in vigore delle misure, in modo da consentire una valutazione delle misure già adottate. La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad introdurre «clausole di caducità» anche nella valutazione della legislazione nazionale, in particolare se essa è di ostacolo a un più rapido recepimento della legislazione dell’UE;

    55.

    osserva che gli effetti della legislazione dovrebbero essere esaminati non soltanto al momento della presentazione della proposta da parte della Commissione, ma anche dopo modifiche sostanziali apportate dai colegislatori; rileva, tuttavia, che non può essere messa in discussione la legittimità democratica del processo legislativo e che queste valutazioni d’impatto non devono condurre a una riduzione del margine di manovra dei colegislatori; pertanto non condivide l’idea di condurre ulteriori valutazioni d’impatto nel periodo che intercorre tra la conclusione dei negoziati e la votazione finale;

    56.

    rileva l’assenza di riferimenti all’autoregolamentazione e alla coregolamentazione, che sono procedure più flessibili per la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, in un mondo in costante trasformazione in cui la legislazione può essere in ritardo rispetto alle esigenze di regolamentazione;

    57.

    sottolinea l’importanza di diversificare le consultazioni e di creare reti permanenti di consultazione e monitoraggio per le tematiche che richiedono conoscenze specialistiche, nonché di ricorrere ai partecipanti alla consultazione anche una volta concluso il processo legislativo, specialmente nel controllo e monitoraggio dell’attuazione;

    58.

    valuta positivamente il fatto che la Commissione intenda stabilire criteri più chiari su quando ricorrere ad atti delegati e/o atti di esecuzione. È positivo inoltre che la Commissione possa consultare le parti interessate prima di presentare proposte di atti delegati; invita pertanto la Commissione ad applicare sistematicamente tale prassi — e non soltanto, quindi, qualora giudichi che essa possa apportare un valore aggiunto.

    La qualità della legislazione dipenderà dall’effettivo impegno di tutti nell’attuazione dell’agenda

    59.

    è fiducioso che la Commissione farà il possibile per dare piena attuazione alle misure previste nella comunicazione, nonostante l’aumento degli oneri amministrativi e l’impegno in termini di risorse umane che potrebbero rivelarsi necessari;

    60.

    richiama l’attenzione sulla necessità di evitare di creare ulteriori ritardi nell’elaborazione legislativa per via delle nuove procedure per una buona legiferazione;

    61.

    sottolinea l’obbligo di informare l’opinione pubblica degli Stati membri e promuovere il processo di consultazione mobilitando anche gli enti locali o regionali, al fine di creare una maggiore consapevolezza su tali questioni e garantire la partecipazione dei cittadini e dei diretti interessati, come pure di rafforzare il processo decisionale democratico;

    62.

    si impegna ad informare gli enti locali e regionali in merito alla nuova procedura volta a legiferare meglio per ottenere risultati migliori, e a contribuire a una sua migliore applicazione a livello UE, nazionale e regionale.

    Bruxelles, 14 ottobre 2015

    Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


    (1)  COM(2015) 215 final, punto 3.1.

    (2)  CIVEX-V-040, 30 maggio 2013.


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