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Document 52014XC1219(02)

    Avviso di riapertura di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

    GU C 457 del 19.12.2014, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 457/9


    Avviso di riapertura di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

    (2014/C 457/07)

    La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della comunità europea (1) («il regolamento di base»), di riapertura dell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, al fine di esaminare, tramite una nuova inchiesta antiassorbimento, se dette misure abbiano inciso sui prezzi all’esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell’Unione.

    1.   Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

    La domanda è stata presentata il 12 novembre 2014 da EU ProSun Glass («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di vetro solare.

    2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito come vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1.5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (2).

    4.   Motivazione della nuova inchiesta antiassorbimento

    Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e prima e dopo l’istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, i prezzi all’esportazione sono calati e vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’Unione. Ciò ha determinato un aumento del margine di dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicano che il calo dei prezzi non può essere giustificato da variazioni dei prezzi delle materie prime o da mutamenti del mix di prodotti.

    Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che il prodotto oggetto dell’inchiesta ha continuato a essere importato nell’Unione in volumi significativi.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento, la Commissione avvia una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

    5.1.    Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

    5.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare la nuova inchiesta antiassorbimento entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso. Entro lo stesso termine le parti devono comunicare alla Commissione se chiedono una revisione del valore normale a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. Qualora la nuova inchiesta antiassorbimento comporti un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in attesa dell’esito della nuova inchiesta.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

    Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

    Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile, tenendo conto del campione e dell’esame individuale dell’inchiesta iniziale. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

    Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

    I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. Le parti che hanno chiesto una revisione del valore normale e che sono state selezionate per essere inserite nel campione dovranno fornire, entro lo stesso termine, informazioni complete sui valori normali riveduti, debitamente comprovate. Dato che nell’inchiesta iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi e ai costi in Turchia per tutti i produttori esportatori conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, gli elementi di prova sui valori normali riveduti devono riferirsi ai prezzi sul mercato interno o ai valori costruiti in Turchia.

    Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

    5.2.    Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (3)

    Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato verso l’Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

    Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

    Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

    5.3.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    5.4.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

    Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.5.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Prima di comunicare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, le parti interessate devono chiedere al titolare del diritto d’autore l’autorizzazione esplicita che la Commissione possa a) utilizzare le informazioni e i dati ai fini della presente procedura di difesa commerciale e b) fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate dalla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa.

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).

    Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

    Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

    Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: CHAR 04/039

    Rue de la Loi/Wetstraat 170

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: TRADE-R611-SOLAR-GLASS-ABSORPTION@ec.europa.eu

    6.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

    Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

    L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’assorbimento delle misure in vigore.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    8.   Calendario dell’inchiesta

    A norma dell’articolo 12 del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    9.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1.

    (3)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

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