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Document 52014PC0727

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche

/* COM/2014/0727 final - 2014/0348 (NLE) */

52014PC0727

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche /* COM/2014/0727 final - 2014/0348 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico con cui si autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG") istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato IG.

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la sua decisione[1] relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo, fra cui la zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). L'accordo è stato quindi firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 a margine del Consiglio europeo.

La Georgia ha ratificato l'accordo il 18 luglio 2014 e nel corso dello stesso mese ha espletato, in parallelo con l'Unione europea, le necessarie procedure di notifica. Di conseguenza, a norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune disposizioni di esso (specificate all'articolo 3 della summenzionata decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo con la Georgia) sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'UE.

L'accordo ha istituito un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, un sottocomitato doganale e un sottocomitato per le indicazioni geografiche. Questi sottocomitati devono controllare l'attuazione della parte dell'accordo riguardante la DCFTA e risolvere le questioni connesse. I sottocomitati devono adottare i propri regolamenti interni. Le prime riunioni dei sottocomitati sono previste per l'inizio del 2015. Il regolamento interno di tali sottocomitati, allegato alla presente proposta, si basa sul regolamento interno del comitato di associazione.

2.           RISULTATO DEI NEGOZIATI

L'articolo 65 dell'accordo prevede che il sottocomitato SPS adotti il proprio regolamento interno durante la prima riunione. La riunione del sottocomitato SPS è prevista per l'inizio del 2015. In vista di questa prima riunione è necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al progetto di regolamento interno di detto sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il risultato dei negoziati con la Georgia.

L'articolo 74 dell'accordo istituisce il sottocomitato doganale e stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è prevista per l'inizio del 2015. È pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il risultato dei negoziati con la Georgia.

L'articolo 179 dell'accordo istituisce il sottocomitato per le indicazioni geografiche e stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è prevista per l'inizio del 2015. È pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il risultato dei negoziati con la Georgia.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Alla luce dei summenzionati risultati dei negoziati, in base all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione che autorizza la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede del primo sottocomitato SPS UE-Georgia, del primo sottocomitato doganale UE-Georgia e del primo sottocomitato IG UE-Georgia in merito ai rispettivi regolamenti interni.

2014/0348 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'articolo 431, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)       L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE[2] del Consiglio indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG")

(3)       A norma dell'articolo 65 dell'accordo il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione.

(4)       A norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il proprio regolamento interno.

(5)       A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento interno.

(6)       Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati devono adottare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.           La posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS istituito dall'articolo 65 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.

2.           I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1.           La posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato doganale, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.

2.           I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

1.           La posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato IG istituito dall'articolo 179 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.

2.           I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

[1]               GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1.

[2]               Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 65,

considerando quanto segue:

1)         In applicazione dell'articolo 431parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.

2)         L'articolo 65 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS") prenda in considerazione qualsiasi questione relativa all'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo

3)         A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento interno. 

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato SPS, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

|| Per il sottocomitato SPS

|| Il presidente

Appendice

Regolamento interno del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.           Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), istituito in conformità all'articolo 65, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui al titolo IV, articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo nell'esercizio delle sue funzioni.

2.           Il sottocomitato SPS svolge i compiti indicati all'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo alla luce degli obiettivi del titolo IV, capo 4 di cui all'articolo 50 dell'accordo

3.           Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.

4.           Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2.

5.           Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato SPS. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.           Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.

2.           Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla presidenza a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato SPS entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.           Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato SPS è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

4.           Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

5.           Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.           Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.           Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato SPS.

Articolo 6

Corrispondenza

1.           La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.           Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.

3.           La corrispondenza proveniente dal presidente del sottocomitato SPS è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1.           I documenti sono diffusi tramite i segretari del sottocomitato SPS.

2.           Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.           Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

4.           Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della Georgia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

5.           I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 58 dell'accordo.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.           Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato SPS ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.           L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.           L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.           Previo consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del sottocomitato SPS può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.           Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.           Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.

2.           Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)      i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)      i documenti presentati al sottocomitato SPS;

c)      le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; e

d)      le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.           Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.

4.           Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato SPS della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato SPS. A tal fine il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.           Il sottocomitato SPS adotta decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 65 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti dopo il completamento delle rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.           Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.           Il sottocomitato SPS può prendere decisioni, formulare raccomandazioni e adottare pareri mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.

4.           Gli atti del sottocomitato SPS recano, rispettivamente, il titolo di "decisione", "parere", "raccomandazione" o "relazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

              5.       Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi ad entrambe le parti.

6.           Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta una relazione sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS nella riunione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". La relazione è presentata 25 giorni prima della riunione annuale regolare del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 13

Lingue

1.           Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e il georgiano.

2.           Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.           Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.           Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.           Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 16

Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc

1.           Mediante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, dell'accordo, il sottocomitato SPS può creare o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti.

2.           La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non deve necessariamente essere limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.

3.           Salvo decisione contraria, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.

4.           In caso di necessità, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.

5.           La segreteria del sottocomitato SPS è in copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.

6.           I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono formulate per consenso e comunicate al presidente del sottocomitato SPS, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.

7.           Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposizione del presente articolo. I riferimenti alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.

PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

1)         In applicazione dell'articolo 431 parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.

2)         L'articolo 74 dell'accordo dispone che il sottocomitato doganale controlla l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

3)         A norma dell'articolo 74, paragrafo 3, lettera e) dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il proprio regolamento interno. 

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato doganale, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

|| Per il sottocomitato doganale

|| Il presidente

Appendice

Regolamento interno del sottocomitato doganale UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.           Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 74, paragrafo 2 e paragrafo 3, dell'accordo         

2.           Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.

3.           Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2.

4.           Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato doganale. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.           Salvo diversamente convenuto dalle parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti.

2.           Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dalla presidenza a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato doganale entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.           Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

5.           Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.           Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.           Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato doganale.

Articolo 6

Corrispondenza

1.           La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.           Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.

3.           La corrispondenza proveniente dal presidente del sottocomitato doganale è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1.           I documenti sono diffusi tramite i segretari del sottocomitato doganale.

2.           Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.           Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Georgia. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

4.           Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della Georgia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione. Il segretario della Georgia invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.           Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato doganale ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.           L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.           L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.           Previo consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del sottocomitato doganale può, secondo l'occasione, invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.           Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.           Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario del sottocomitato doganale della parte che detiene la presidenza.

2.           Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è sottoposto al sottocomitato doganale per approvazione. Esso è approvato entro 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.           Il sottocomitato doganale adotta modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Esse vengono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.           Ogni decisione o raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.           Il sottocomitato doganale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari.

4.           Gli atti del sottocomitato doganale recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o "raccomandazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.           Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad entrambe le parti.

6.           Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1.           Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e il georgiano.

2.           Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.           Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.           Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.           Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, lettera e) dell'accordo.

PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 179,

considerando quanto segue:

1)         In applicazione dell'articolo 431 parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.

2)         L'articolo 179 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG") sorveglia l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e funge da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

3)         A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento interno.

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato IG, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

|| Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche

|| Il presidente

Appendice

Regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.           Il sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG"), istituito in conformità all'articolo 179 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui al titolo IV, articolo 408, paragrafo 4 dell'accordo nell'esercizio delle sue funzioni.

2.           Il sottocomitato IG svolge le sue funzioni indicate all'articolo 179 dell'accordo.

3.           Il sottocomitato IG è composto da funzionari della Commissione europea e della Georgia che hanno competenza in materia di indicazioni geografiche.

4.           Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato IG.

5.           I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2.

6.           Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

7.           Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato IG. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.           Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e in Georgia, e in ogni caso entro 90 giorni dalla richiesta.

2.           Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dalla presidenza a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato IG entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.           Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato IG è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

4.           A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.           Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.           Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato IG.

Articolo 6

Corrispondenza

1.           La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.           Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.

3.           La corrispondenza proveniente dal presidente del sottocomitato IG è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1.           I documenti sono diffusi tramite i segretari del sottocomitato IG.

2.           Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.           Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

4.           Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della Georgia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.           Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato IG ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.           L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.           L'ordine del giorno è adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.           Previo consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del sottocomitato IG può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.           Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.           Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.

2.           Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)      i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)      i documenti presentati al sottocomitato IG;

c)      le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato IG; e

d)      se necessario, le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.           Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.

4.           Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni

1.           Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 3, dell'accordo Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.           Ogni decisione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 4, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.           Il sottocomitato IG può adottare decisioni o approvare relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, ogni decisione o relazione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari.

4.           Gli atti del sottocomitato IG recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o "relazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.           Le decisioni sono trasmesse ad entrambe le parti.

6.           Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1.           Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e il georgiano.

2.           Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.           Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.           Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.           Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 179, paragrafo 2 dell'accordo.

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