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Document 52014PC0727
Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be taken in the SPS Sub-Committee, the Customs Sub-Committee, and in the Geographical Indications Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the SPS Sub-Committee, the Customs Sub-Committee, and the Geographical Indications Sub-Committee
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche
/* COM/2014/0727 final - 2014/0348 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche /* COM/2014/0727 final - 2014/0348 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico con cui si autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in seno
al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato
SPS"), al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni
geografiche ("sottocomitato IG") istituiti dall'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"),
in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del
sottocomitato doganale e del sottocomitato IG. Il 16 giugno 2014 il
Consiglio ha adottato la sua decisione[1]
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea
dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di
alcune disposizioni dell'accordo, fra cui la zona di libero scambio globale e
approfondito (DCFTA). L'accordo è stato quindi firmato a Bruxelles il 27 giugno
2014 a margine del Consiglio europeo. La Georgia ha ratificato
l'accordo il 18 luglio 2014 e nel corso dello stesso mese ha espletato, in
parallelo con l'Unione europea, le necessarie procedure di notifica. Di
conseguenza, a norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune disposizioni di esso
(specificate all'articolo 3 della summenzionata decisione del Consiglio del 16
giugno 2014 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo con
la Georgia) sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º settembre
2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'UE. L'accordo ha istituito un sottocomitato per le
misure sanitarie e fitosanitarie, un sottocomitato doganale e un sottocomitato
per le indicazioni geografiche. Questi sottocomitati
devono controllare l'attuazione della parte dell'accordo riguardante la DCFTA e
risolvere le questioni connesse. I sottocomitati devono adottare i propri
regolamenti interni. Le prime riunioni dei sottocomitati sono previste per
l'inizio del 2015. Il regolamento interno di tali sottocomitati, allegato alla
presente proposta, si basa sul regolamento interno del comitato di
associazione. 2. RISULTATO DEI NEGOZIATI L'articolo 65 dell'accordo
prevede che il sottocomitato SPS adotti il proprio regolamento interno durante
la prima riunione. La riunione del sottocomitato SPS è prevista per l'inizio
del 2015. In vista di questa prima riunione è necessario preparare la posizione
dell'Unione in merito al progetto di regolamento interno di detto
sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il risultato dei negoziati
con la Georgia. L'articolo 74 dell'accordo
istituisce il sottocomitato doganale e stabilisce che esso adotti il proprio
regolamento interno. La prima riunione è prevista per l'inizio del 2015. È
pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento
interno di detto sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il
risultato dei negoziati con la Georgia. L'articolo 179
dell'accordo istituisce il sottocomitato per le indicazioni geografiche e
stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è
prevista per l'inizio del 2015. È pertanto necessario preparare la posizione
dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. L'allegato
progetto di regolamento è il risultato dei negoziati con la Georgia. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Per quanto
riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione che l'Unione
deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di
associazione tra l'UE e la Georgia è il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 9. Alla luce dei
summenzionati risultati dei negoziati, in base all'articolo 207, paragrafo 4, e
all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la Commissione europea propone che il
Consiglio adotti la decisione che autorizza la posizione che deve essere
adottata dall'Unione in sede del primo sottocomitato SPS UE-Georgia, del primo
sottocomitato doganale UE-Georgia e del primo sottocomitato IG UE-Georgia in
merito ai rispettivi regolamenti interni. 2014/0348 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve
adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al
sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito
all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato
doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo 431, paragrafi 3 e
4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria
di parti dell'accordo. (2) L'articolo 3 della decisione
n. 2014/492/UE[2]
del Consiglio indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via
provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del
sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato
SPS"), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni
geografiche ("sottocomitato IG") (3) A norma dell'articolo 65
dell'accordo il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento interno nel
corso della prima riunione. (4) A norma dell'articolo 74,
paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il proprio
regolamento interno. (5) A norma dell'articolo 179,
paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento
interno. (6) Occorre pertanto definire la
posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati
devono adottare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione che l'Unione
deve adottare in seno al sottocomitato SPS istituito dall'articolo 65
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato
SPS, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla
presente decisione. 2. I rappresentanti dell'Unione
nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche minori dei progetti di
decisione senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 1. La posizione che l'Unione
deve adottare in seno al sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74 dell'accordo
di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito
all'adozione del regolamento interno del sottocomitato doganale, si basa sul
progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione. 2. I rappresentanti dell'Unione
nel sottocomitato doganale possono concordare modifiche minori dei progetti di
decisione senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 1. La posizione che l'Unione
deve adottare in seno al sottocomitato IG istituito dall'articolo 179
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato
IG, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla
presente decisione. 2. I rappresentanti dell'Unione
nel sottocomitato IG possono concordare modifiche minori dei progetti di
decisione senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1. [2] Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014,
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1). ALLEGATO PROGETTO DECISIONE
N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE
UE-GEORGIA del
… 2015 recante adozione del suo regolamento interno IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E
FITOSANITARIE UE-GEORGIA, visto l'accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare
l'articolo 65, considerando quanto segue: 1) In applicazione
dell'articolo 431parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a
decorrere dal 1° settembre 2014. 2) L'articolo 65 dell'accordo
dispone che il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
("sottocomitato SPS") prenda in considerazione qualsiasi questione
relativa all'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del
titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo 3) A norma dell'articolo 65,
paragrafo 5, dell'accordo il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento
interno. DECIDE: Articolo 1 Il regolamento interno del sottocomitato SPS,
riportato in allegato, è adottato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a … il || Per il sottocomitato SPS || Il presidente Appendice Regolamento interno del sottocomitato per le misure
sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia Articolo 1 Disposizioni
generali 1. Il sottocomitato per le
misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), istituito in
conformità all'articolo 65, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") assiste
alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" di cui al titolo IV, articolo 408, paragrafo 4,
dell'accordo nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il sottocomitato SPS svolge i
compiti indicati all'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo alla luce degli
obiettivi del titolo IV, capo 4 di cui all'articolo 50 dell'accordo 3. Il sottocomitato SPS è
composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia
responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie. 4. Un rappresentante della
Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni sanitarie e
fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2. 5. Le parti di cui al presente
regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428
dell'accordo. Articolo 2 Presidenza Le parti si alternano ogni 12 mesi
nell'esercizio della presidenza del sottocomitato SPS. Il primo periodo ha
inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina
il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo 3 Riunioni 1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi
dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle
parti o almeno una volta l'anno. 2. Ogni riunione del
sottocomitato SPS è convocata dalla presidenza a una data e in una sede
convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal
presidente del sottocomitato SPS entro 28 giorni di calendario prima
dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti. 3. Quando possibile, la riunione
ordinaria del sottocomitato SPS è convocata con debito anticipo rispetto alla
riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio". 4. Le riunioni del sottocomitato
SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato,
come in videoconferenza o audioconferenza. 5. Al di fuori delle riunioni il
sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza. Articolo 4 Delegazioni Prima di ogni riunione le parti sono
informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle
rispettive delegazioni che partecipano alla riunione. Articolo 5 Segretariato 1. Un funzionario della
Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le
funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria
di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione. 2. Il segretariato del comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato
di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate
del sottocomitato SPS. Articolo 6 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata
al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua
volta informerà il segretario dell'altra parte. 2. Il segretariato provvede
affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al
presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui
all'articolo 7 del presente regolamento interno. 3. La corrispondenza proveniente
dal presidente del sottocomitato SPS è inviata alle parti dal segretariato di
tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale
corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7 del
presente regolamento interno. Articolo 7 Documenti 1. I documenti sono diffusi
tramite i segretari del sottocomitato SPS. 2. Una parte trasmette i propri
documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al
segretario dell'altra parte. 3. Il segretario dell'Unione
distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e,
nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia
il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio". 4. Il segretario della Georgia
distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della Georgia e,
nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia
il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio". 5. I segretari del sottocomitato
SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 58
dell'accordo. Articolo 8 Riservatezza Salvo decisione contraria adottata dalle
parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche. Se una parte
comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra
parte tratta dette informazioni come tali. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il segretariato del
sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un
progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte
presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno
provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato SPS
ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno,
corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di
calendario prima della data della riunione. 2. L'ordine del giorno
provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto
all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. 3. L'ordine del giorno è
adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione L'iscrizione
all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno
provvisorio è possibile previo accordo delle parti. 4. Previo consenso dell'altra
parte, il presidente della riunione del sottocomitato SPS può invitare, secondo
l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti
indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire
informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori
o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza. 5. Previa consultazione delle
parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati ai
paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico. Articolo 10 Verbale e conclusioni operative 1. Il progetto di verbale di
ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari. 2. Di norma per ciascun punto
iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta: a) i partecipanti alla riunione, i
funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori o esperti che hanno
partecipato alla riunione; b) i documenti presentati al sottocomitato
SPS; c) le dichiarazioni la cui iscrizione a
verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; e d) le conclusioni operative della riunione,
come previsto al paragrafo 4. 3. Il progetto di verbale è
presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28
giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Ne è
inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del
regolamento interno. 4. Il progetto di conclusioni
operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato SPS
della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente
all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio
della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo
che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il
sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di
follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative
sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una
successiva riunione del sottocomitato SPS. A tal fine il sottocomitato SPS
adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in
relazione a un termine specifico. Articolo 11 Decisioni
e raccomandazioni 1. Il sottocomitato SPS adotta
decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto
all'articolo 65 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni,
relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti dopo il
completamento delle rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono
vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. 2. Ogni decisione,
raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente e autenticato dai
due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti
nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la
raccomandazione. 3. Il sottocomitato SPS può
prendere decisioni, formulare raccomandazioni e adottare pareri mediante
procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le
rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno
scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A
tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma
dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il
quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa
consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i
termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso
specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la
relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari. 4. Gli atti del sottocomitato
SPS recano, rispettivamente, il titolo di "decisione",
"parere", "raccomandazione" o "relazione". Ogni
decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti
disposto nella decisione stessa. 5. Le decisioni, le
raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi ad entrambe le parti. 6. Ciascuna delle parti può
decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del
sottocomitato SPS nelle rispettive pubblicazioni ufficiali. Articolo 12 Relazioni Il sottocomitato SPS presenta una relazione
sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc
istituiti dal sottocomitato SPS nella riunione del comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio". La relazione è presentata 25
giorni prima della riunione annuale regolare del comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio". Articolo 13 Lingue
1. Le lingue di lavoro del
sottocomitato SPS sono l'inglese e il georgiano. 2. Salvo decisione contraria, il
sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette
lingue. Articolo 14 Spese 1. Ciascuna parte si assume
l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato
SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese
postali e per le telecomunicazioni. 2. Le spese relative
all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a
carico della parte che ospita la riunione. 3. Le spese relative
all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o
nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del
presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle
altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente. Articolo 15 Modifica
del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere
modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65,
paragrafo 5, dell'accordo. Articolo 16 Gruppi
di lavoro tecnici e gruppi ad hoc 1. Mediante una decisione a
norma dell'articolo 65, paragrafo 6, dell'accordo, il sottocomitato SPS può creare
o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc,
anche a carattere scientifico o gruppi di esperti. 2. La composizione dei gruppi di
lavoro ad hoc non deve necessariamente essere limitata ai rappresentanti delle
parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal
sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di
riservatezza. 3. Salvo decisione contraria, i
gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato
stesso, a cui riferiscono. 4. In caso di necessità, le
riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite
videoconferenza o audioconferenza. 5. La segreteria del
sottocomitato SPS è in copia di tutta la corrispondenza, documenti e
comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro. 6. I gruppi di lavoro hanno il
potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le
raccomandazioni sono formulate per consenso e comunicate al presidente del sottocomitato
SPS, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7. 7. Il presente regolamento
interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o
gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa
disposizione del presente articolo. I riferimenti alla riunione del comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio" si intendono come
riferimenti al sottocomitato SPS. PROGETTO DECISIONE
N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA del
… 2015 recante adozione del suo regolamento interno IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA, visto l'accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare
l'articolo 74, considerando quanto segue: 1) In applicazione
dell'articolo 431 parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a
decorrere dal 1° settembre 2014. 2) L'articolo 74 dell'accordo
dispone che il sottocomitato doganale controlla l'attuazione e
l'amministrazione del capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo
IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. 3) A norma dell'articolo 74,
paragrafo 3, lettera e) dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il
proprio regolamento interno. DECIDE: Articolo 1 Il regolamento interno del sottocomitato
doganale, riportato in allegato, è adottato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a …, il || Per il sottocomitato doganale || Il presidente Appendice Regolamento interno del sottocomitato doganale
UE-Georgia Articolo 1 Disposizioni
generali 1. Il sottocomitato doganale,
istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"),
esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 74, paragrafo 2 e
paragrafo 3, dell'accordo 2. Il sottocomitato doganale è
composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia
responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane. 3. Un rappresentante della
Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni doganali e
relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza in conformità
all'articolo 2. 4. Le parti di cui al presente
regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428
dell'accordo. Articolo 2 Presidenza Le parti si alternano ogni 12 mesi
nell'esercizio della presidenza del sottocomitato doganale. Il primo periodo ha
inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina
il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo 3 Riunioni 1. Salvo diversamente convenuto
dalle parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta all'anno o su
richiesta di una delle parti. 2. Ogni riunione del
sottocomitato doganale è convocata dalla presidenza a una data e in un luogo
convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal
presidente del sottocomitato doganale entro 28 giorni di calendario prima
dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti. 3. Le riunioni del sottocomitato
doganale possono svolgersi con l'ausilio qualsiasi mezzo tecnologico
concordato, come in videoconferenza o audioconferenza. 5. Al di fuori delle riunioni il
sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza. Articolo 4 Delegazioni Prima di ogni riunione le parti sono
informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle
rispettive delegazioni che partecipano alla riunione. Articolo 5 Segretariato 1. Un funzionario della
Commissione europea e un funzionario della Georgia responsabili per le
questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni
di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di
concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione. 2. Il segretariato del comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato
di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni
concordate del sottocomitato doganale. Articolo 6 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata
al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a
sua volta informerà il segretario dell'altra parte. 2. Il segretariato provvede
affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa
al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di
cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. 3. La corrispondenza proveniente
dal presidente del sottocomitato doganale è inviata alle parti dal segretariato
di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale
corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7 del
presente regolamento interno. Articolo 7 Documenti 1. I documenti sono diffusi
tramite i segretari del sottocomitato doganale. 2. Una parte trasmette i propri
documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al
segretario dell'altra parte. 3. Il segretario dell'Unione
distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e,
nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia
il segretario della Georgia. Il segretario dell'Unione invia una copia dei
documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio". 4. Il segretario della Georgia
distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della Georgia e,
nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia
il segretario dell'Unione. Il segretario della Georgia invia una copia dei
documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio". Articolo 8 Riservatezza Salvo decisione contraria adottata dalle
parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche. Se una parte
comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate,
l'altra parte tratta dette informazioni come tali. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il segretariato del
sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni
riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno
provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato
doganale ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del
giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di
calendario prima della data della riunione. 2. L'ordine del giorno
provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto
all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. 3. L'ordine del giorno è
adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione.
L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del
giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti. 4. Previo consenso dell'altra
parte, il presidente della riunione del sottocomitato doganale può, secondo
l'occasione, invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti
indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire
informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori
o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza. 5. Previa consultazione delle
parti, il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini
indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso
specifico. Articolo 10 Verbale e conclusioni operative 1. Il progetto di verbale di
ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario
del sottocomitato doganale della parte che detiene la presidenza. 2. Il progetto di verbale,
comprendente le conclusioni operative, è sottoposto al sottocomitato doganale
per approvazione. Esso è approvato entro 28 giorni di calendario successivi a
ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Ne è inviata una copia a ciascuno
dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno. Articolo 11 Decisioni
e raccomandazioni 1. Il sottocomitato doganale
adotta modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto
all'articolo 74 dell'accordo. Esse vengono adottate per consenso tra le parti
una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni
sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. 2. Ogni decisione o
raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari. Fatto
salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della
riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione. 3. Il sottocomitato doganale può
adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, se
le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure
interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note
tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il
testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un
termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere
comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti,
il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini indicati nel
presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta
che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata
dal presidente e autenticata dai due segretari. 4. Gli atti del sottocomitato
doganale recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o
"raccomandazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua
adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. 5. Le decisioni e le
raccomandazioni sono trasmesse ad entrambe le parti. 6. Ciascuna delle parti può
decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato
doganale nelle rispettive pubblicazioni ufficiali. Articolo 12 Relazioni Il sottocomitato doganale riferisce al
comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" a ogni
riunione annuale di tale comitato. Articolo 13 Lingue
1. Le lingue di lavoro del
sottocomitato doganale sono l'inglese e il georgiano. 2. Salvo decisione contraria, il
sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette
lingue. Articolo 14 Spese 1. Ciascuna parte si assume
l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del
sottocomitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di
soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni. 2. Le spese relative
all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a
carico della parte che ospita la riunione. 3. Le spese relative
all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o
nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del
presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle
altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente. Articolo 15 Modifica
del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere
modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma
dell'articolo 74, paragrafo 3, lettera e) dell'accordo. PROGETTO DECISIONE
N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA del
… 2015 recante adozione del suo regolamento interno IL SOTTOCOMITATO PER LE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA, visto l'accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare
l'articolo 179, considerando quanto segue: 1) In applicazione
dell'articolo 431 parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a
decorrere dal 1° settembre 2014. 2) L'articolo 179 dell'accordo
dispone che il sottocomitato per le indicazioni geografiche
("sottocomitato IG") sorveglia l'evoluzione dell'accordo per quanto
riguarda le indicazioni geografiche e funge da forum per la cooperazione e il
dialogo in materia di indicazioni geografiche. 3) A norma dell'articolo 179,
paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento
interno. HAS DECIDED AS FOLLOWS: Articolo 1 Il regolamento interno del sottocomitato IG,
riportato in allegato, è adottato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a …, || Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche || Il presidente Appendice Regolamento interno del sottocomitato per le
indicazioni geografiche UE-Georgia Articolo 1 Disposizioni
generali 1. Il sottocomitato per le
indicazioni geografiche ("sottocomitato IG"), istituito in conformità
all'articolo 179 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Georgia, dall'altra ("l'accordo") assiste alla riunione del comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui al titolo
IV, articolo 408, paragrafo 4 dell'accordo nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il sottocomitato IG svolge le
sue funzioni indicate all'articolo 179 dell'accordo. 3. Il sottocomitato IG è
composto da funzionari della Commissione europea e della Georgia che hanno
competenza in materia di indicazioni geografiche. 4. Ciascuna parte nomina un capo
delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che
riguardano il sottocomitato IG. 5. I capi delegazione esercitano
le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2. 6. Ogni capo delegazione può
delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente
designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo
delegazione vale anche per il supplente designato. 7. Le parti di cui al presente
regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428
dell'accordo. Articolo 2 Presidenza Le parti si alternano ogni 12 mesi
nell'esercizio della presidenza del sottocomitato IG. Il primo periodo ha
inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina
il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo 3 Riunioni 1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il sottocomitato IG si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno
nell'Unione e in Georgia, e in ogni caso entro 90 giorni dalla richiesta. 2. Ogni riunione del
sottocomitato IG è convocata dalla presidenza a una data e in un luogo
convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal
presidente del sottocomitato IG entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio
della riunione, salvo diverso accordo delle parti. 3. Quando possibile, la riunione
ordinaria del sottocomitato IG è convocata con debito anticipo rispetto alla
riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio". 4. A titolo di eccezione, le
riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi
mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza. Articolo 4 Delegazioni Prima di ogni riunione le parti sono
informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle
rispettive delegazioni che partecipano alla riunione. Articolo 5 Segretariato 1. Un funzionario della
Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le
funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria
di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione. 2. Il segretariato del comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato
di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni
concordate del sottocomitato IG. Articolo 6 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata
al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua
volta informerà il segretario dell'altra parte. 2. Il segretariato provvede
affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al
presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui
all'articolo 7 del presente regolamento interno. 3. La corrispondenza proveniente
dal presidente del sottocomitato IG è inviata alle parti dal segretariato di
tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale
corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7 del
presente regolamento interno. Articolo 7 Documenti 1. I documenti sono diffusi
tramite i segretari del sottocomitato IG. 2. Una parte trasmette i propri
documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al
segretario dell'altra parte. 3. Il segretario dell'Unione
distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e,
nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia
il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio". 4. Il segretario della Georgia
distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della Georgia e,
nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia
il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio". Articolo 8 Riservatezza Salvo decisione contraria adottata dalle
parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche. Se una parte
comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra
parte tratta dette informazioni come tali. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il segretariato del
sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto
di conclusioni operative per ogni riunione sulla base delle proposte presentate
dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio
comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato IG ha ricevuto
da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei
documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della
data della riunione. 2. L'ordine del giorno
provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto
all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. 3. L'ordine del giorno è
adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna
riunione L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano
nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti. 4. Previo consenso dell'altra
parte, il presidente della riunione del sottocomitato IG può invitare, secondo
l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti
indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire
informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori
o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza. 5. Previa consultazione delle
parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati ai
paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico. Articolo 10 Verbale e conclusioni operative 1. Il progetto di verbale di
ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari. 2. Di norma per ciascun punto
iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta: a) i partecipanti alla riunione, i
funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori o esperti che hanno
partecipato alla riunione; b) i documenti presentati al sottocomitato
IG; c) le dichiarazioni la cui iscrizione a
verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato IG; e d) se necessario, le conclusioni operative
della riunione, come previsto al paragrafo 4. 3. Il progetto di verbale è
presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28
giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Ne è
inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del
regolamento interno. 4. Il progetto di conclusioni
operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG
della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente
all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio
della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo
che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il
sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di
follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative
sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una
successiva riunione del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta
un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un
termine specifico. Articolo 11 Decisioni 1. Il sottocomitato IG ha il
potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 3,
dell'accordo Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta
espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per
le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. 2. Ogni decisione è firmata dal
presidente e autenticata dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 4, i
rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è
adottata la decisione o la raccomandazione. 3. Il sottocomitato IG può
adottare decisioni o approvare relazioni mediante procedura scritta, se le
parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure
interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note
tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il
testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un
termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere
comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti,
il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati nel
presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta
concordato il testo, ogni decisione o relazione è firmata dal presidente e
autenticata dai due segretari. 4. Gli atti del sottocomitato IG
recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o
"relazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua
adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. 5. Le decisioni sono trasmesse
ad entrambe le parti. 6. Ciascuna delle parti può
decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive
pubblicazioni ufficiali. Articolo 12 Relazioni Il sottocomitato doganale riferisce in merito
alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" a ogni riunione annuale di tale comitato. Articolo 13 Lingue
1. Le lingue di lavoro del
sottocomitato IG sono l'inglese e il georgiano. 2. Salvo decisione contraria, il
sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette
lingue. Articolo 14 Spese 1. Ciascuna parte si assume
l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del
sottocomitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia
per le spese postali e per le telecomunicazioni. 2. Le spese relative
all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a
carico della parte che ospita la riunione. 3. Le spese relative
all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o
nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del
presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle
altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente. Articolo 15 Modifica
del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere
modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 179,
paragrafo 2 dell'accordo.