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Document 52014PC0597

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

/* COM/2014/0597 final - 2014/0279 (COD) */

52014PC0597

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina /* COM/2014/0597 final - 2014/0279 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina doveva essere applicato fino all'entrata in vigore o all'applicazione provvisoria del titolo IV dell'accordo di associazione e non oltre il 1° novembre 2014.

Nella dichiarazione ministeriale congiunta del 12 settembre 2014 sull'attuazione dell'accordo di associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito (AA/DCFTA) UE-Ucraina a seguito delle consultazioni trilaterali tra l'Unione europea, la Federazione russa e l'Ucraina, l'Unione europea ha convenuto di proporre agli Stati membri dell'UE, nel quadro di un processo di pace globale in Ucraina, di prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio globale e approfondito mantenendo nel frattempo misure commerciali autonome dell'UE a favore dell'Ucraina durante il periodo in questione. Di conseguenza, al fine di sostenere la stabilità politica ed economica dell'Ucraina, la Commissione europea propone di prorogare l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2015.

L'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 sono soggette al rispetto degli stessi principi da parte dell'Ucraina. I volumi e i dazi concessi dall'UE a norma del regolamento sulle misure commerciali autonome nel 2014 continuano ad applicarsi nel 2015.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Non pertinente.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Unione europea constaterà una perdita in termini di entrate doganali pari a 487 milioni di EUR (lordi) all'anno. Tale dato è tuttavia stimato sulla base della situazione politica ed economica in Ucraina e può variare.

2014/0279 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione europea da tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto con l'Ucraina in vista dell'associazione politica e dell'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione europea. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 l'Unione europea e l'Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le parti nel 2012. A norma delle disposizioni dell'accordo DCFTA, l'Unione europea e l'Ucraina sono tenute ad istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

(2)       In considerazione delle problematiche senza precedenti che l'Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della sicurezza, e con l'obiettivo di sostenerne l'economia, è stato deciso di anticipare l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014. Alla luce delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad affrontare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della prevedibilità, a seguito della proroga i dazi doganali e l'accesso ai contingenti tariffari dovrebbero rimanere uguali a quelli del 2014.

(3)       L'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 sono anch'esse soggette al rispetto degli stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla prassi dell'Unione e ad altri strumenti di politica commerciale dell'UE, è opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dell'Ucraina.

(4)       Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è così modificato:

1)           l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Regimi preferenziali

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I. Nei casi in cui in tale allegato si fa riferimento a categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi, l'aliquota di base dei dazi per il 2014 e il 2015 è eliminata nel caso della categoria 0, ridotta del 25% nel caso della categoria 3, del 16,7% nel caso della categoria 5 e del 12,5% nel caso della categoria 7.";

2)           all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina.";

3)           all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.".

4)           Gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

ALLEGATO I

"ALLEGATO II

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3050 || 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90 || Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata) Carni disossate di agnello, congelate Carni disossate di animali della specie ovina, disossate || 1 500 || 1 500

09.3051 || 0409 || Miele naturale || 5 000 || 5 000

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3052 || 1701 12 1701 91 1701 99 1702 20 10 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 || Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Zuccheri diversi dallo zucchero greggio Zucchero d'acero allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio Caramello Sciroppo di inulina Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio || 20 070 || 20 070

09.3053 || 1702 30 1702 40 1702 60 || Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito || 10 000 || 10 000

09.3054 || 2106 90 30 2106 90 55 2106 90 59 || Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina) || 2 000 || 2 000

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3055 || Ex 1103 19 20 1103 19 90 1103 20 90 1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 1104 29 1104 30 || Semole d'orzo Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo) Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo) Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi Cereali d'orzo schiacciati Cereali d'orzo in fiocchi Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati || 6 300 || 6 300

09.3056 || 1107 1109 || Malto, anche torrefatto Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco || 7 000 || 7 000

09.3057 || 1108 11 1108 12 1108 13 || Amido di frumento (grano) Amido di granturco Fecola di patate || 10 000 || 10 000

09.3058 || 3505 10 10 3505 10 90 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati) Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% || 1 000 || 1 000

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3059 || 2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 2303 10 11 || Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso) Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso || 16 000 || 16 000

09.3060 || 0711 51 2003 10 || Funghi del genere Agaricus, conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Funghi del genere Agaricus preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico || 500 || 500

09.3061 || 0711 51 || Funghi del genere Agaricus, conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati || 500 || 500

09.3062 || 2002 || Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico || 10 000 || 10 000

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3063 || 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 2009 71 2009 79 || Succhi di uva (compresi i mosti di uva) di un valore Brix non superiore a 30 e di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto Succhi di uva (compresi i mosti di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore non superiore a 22 € per 100 kg di peso netto Succhi di uva (compresi i mosti di uva) di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67 e di valore non superiore a 18 € per 100 kg di peso netto Succhi di mela || 10 000 || 10 000

09.3064 || 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao || 2 000 || 2 000

09.3065 || 0405 20 10 0405 20 30 || Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ma non superiore a 75% || 250 || 250

09.3066 || 0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 || Granturco dolce || 1 500 || 1 500

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3067 || 1702 50 1702 90 10 Ex 1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90 Ex 1806 20 95 Ex 1901 90 99 2101 12 98 2101 20 98 3302 10 29 || Fruttosio chimicamente puro Maltosio chimicamente puro Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore a 65% Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18% e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70% Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70% Preparazioni a base di caffè, tè o mate Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5% || 2 000 || 2 000

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3068 || 1903 1904 30 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da amidi e fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili Bulgur di grano || 2 000 || 2 000

09.3069 || 1806 20 70 2106 10 80 2202 90 99 || Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, uguale o superiore a 2% || 300 || 300

09.3070 || 2106 90 98 || Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove || 2 000 || 2 000

09.3071 || 2207 10 2208 90 91 2208 90 99 2207 20 || Alcole etilico non denaturato Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || 27 000 || 27 000

09.3072 || 2402 10 2402 20 90 || Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano || 2 500 || 2 500

Numero d'ordine || Codice NC || Designazione delle merci || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.3073 || 2905 43 2905 44 3824 60 || Mannitolo D-glucitolo (sorbitolo) Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 || 100 || 100

09.3074 || 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 || Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee || 2 000 || 2 000

09.3075 || 0703 20 || Agli, freschi o refrigerati || 500 || 500

09.3076 || 1004 || Avena || 4 000 || 4 000

"

ALLEGATO II

"ALLEGATO III

Contingenti tariffari per prodotti agricoli specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Prodotto || Classificazione tariffaria || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2014 || Quantitativo per il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015

Carni bovine || 0201.10.(00) 0201.20.(20-30-50-90) 0201.30.(00) 0202.10.(00) 0202.20.(10-30-50-90) 0202.30.(10-50-90) || 12 000 tonnellate/anno espresse in peso netto || 12 000 tonnellate/anno espresse in peso netto

Carni suine || 0203.11.(10) 0203.12.(11-19) 0203.19.(11-13-15-55-59) 0203.21.(10) 0203.22.(11-19) 0203.29.(11-13-15-55-59) || 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59)) || 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))

Carni di pollame e preparazioni a base di carni di pollame || 0207.11.(30-90) 0207.12.(10-90) 0207.13.(10-20-30-50-60-99) 0207.14.(10-20-30-50-60-99) 0207.24.(10-90) 0207.25.(10-90) 0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.32.(15-19-51-59-90) 0207.33.(11-19-59-90) 0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 0210.99.(39) 1602.31.(11-19-30-90) 1602.32.(11-19-30-90) 1602.39.(21) || 16 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0207.12.(10-90)) || 16 000 tonnellate/anno espresse in peso netto + 20 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0207.12.(10-90))

Latte, crema di latte, latte condensato e iogurt || 0401.10.(10-90) 0401.20.(11-19-91-99) 0401.30.(11-19-31-39-91-99) 0402.91.(10-30-51-59-91-99) 0402.99.(10-31-39-91-99) 0403.10.(11-13-19-31-33-39) 0403.90.(51-53-59-61-63-69) || 8 000 tonnellate/anno espresse in peso netto || 8 000 tonnellate/anno espresse in peso netto

Latte in polvere || 0402.10.(11-19-91-99) 0402.21.(11-17-19-91-99) 0402.29.(11-15-19-91-99) 0403.90.(11-13-19-31-33-39) 0404.90.(21-23-29-81-83-89) || 1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto || 1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto

Burro e paste da spalmare lattiere || 0405.10.(11-19-30-50-90) 0405.20.(90) 0405.90.(10-90) || 1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto || 1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto

Uova e albumine || 0407.00.(30) 0408.11.(80) 0408.19.(81-89) 0408.91.(80) 0408.99.(80) 3502.11.(90) 3502.19.(90) 3502.20.(91-99) || 1 500 tonnellate/anno espresse in equivalente uova in guscio + 3 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0407.00.(30)) || 1 500 tonnellate/anno espresse in equivalente uova in guscio + 3 000 tonnellate/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0407.00.(30))

Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets || 1001.90.(99) 1101.00.(15-90) 1102.90.(90) 1103.11.(90) 1103.20.(60) || 950 000 tonnellate/anno || 950 000 tonnellate/anno

Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets || 1003.00.(90) 1102.90.(10) 1103.20.(20) || 250 000 tonnellate/anno || 250 000 tonnellate/anno

Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets || 1005.90.(00) 1102.20.(10-90) 1103.13.(10-90) 1103.20.(40) 1104.23.(10-30-90-99) || 400 000 tonnellate/anno || 400 000 tonnellate/anno

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