EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0580

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

/* COM/2014/0580 final - 2014/0274 (NLE) */

52014PC0580

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo /* COM/2014/0580 final - 2014/0274 (NLE) */


RELAZIONE

L'accordo relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), stipulato in base all'articolo XIV della costituzione della FAO, è stato approvato dalla conferenza della FAO nel 1949 ed è entrato in vigore nel 1952. Modifiche a questo accordo sono state approvate nel 1963, nel 1976 e nel 1997. La Comunità europea ha aderito alla CGPM il 16 giugno 1998 con la decisione 98/416/CE[1]. Anche gli Stati membri UE del Mediterraneo e del Mar Nero sono parti dell'accordo.

La CGPM è una cosiddetta organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l'utilizzo ottimale delle risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

Una modifica dell'accordo CGPM è stata avviata nel 2013 a seguito di un esame dei risultati portato a termine nel 2011, da cui è emerso che l'accordo dovrebbe essere modificato per chiarire gli obiettivi e le funzioni della CGPM e rafforzarne l'efficacia.

L'accordo modificato è stato negoziato con le parti contraenti della CGPM. Ha inoltre partecipato al dibattito il servizio giuridico della FAO. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati, a nome dell'Unione, in merito alle questioni che rientrano tra le competenze di quest'ultima. I negoziati sono stati condotti dagli Stati membri e dalla Commissione in base ai rispettivi ambiti di competenza conformemente ai termini del mandato. Per l'intera durata dei negoziati, gli Stati membri e la Commissione hanno operato in stretto e regolare coordinamento.

Le parti contraenti della CGPM hanno approvato l'"Accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo" nell'ambito della 38° sessione annuale della CGPM del 19-24 maggio 2014.

L'accordo modificato rivede la struttura e il contenuto di quello attuale per renderlo conforme ai moderni strumenti delle ORGP. Le principali modifiche introdotte sono le seguenti:

– una più chiara spiegazione delle finalità e dei principi fondamentali dell'accordo CGPM. Il nuovo accordo stabilisce un chiaro obiettivo generale di sostenibilità biologica, sociale, economica e ambientale delle risorse marine vive. Esso introduce inoltre le definizioni dei termini necessari per la corretta interpretazione dell'accordo; una migliore definizione delle funzioni della CGPM, che includono la promozione della gestione comune della pesca tramite piani di gestione pluriennali, la creazione di zone di limitazione della pesca nonché la raccolta e la diffusione dei dati. In questo contesto, il nuovo accordo integra gli elementi di base della politica comune della pesca per quanto riguarda l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile, l'approccio ecosistemico e precauzionale, la riduzione dei rigetti in mare e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

– disposizioni per l'istituzione di misure o sanzioni in caso di non conformità da parte dei membri/non membri;

– creazione di un meccanismo di composizione delle controversie ben definito in caso di conflitti tra le parti contraenti.

L'accordo modificato è in linea con i principali obiettivi della politica comune della pesca.

La proposta intende concludere l'accordo CGPM modificato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo modificato che figura nell'allegato alla proposta di decisione del Consiglio sarà sottoposto a un controllo giuridico finale da parte della FAO, che dovrebbe essere ultimato nell'ottobre 2014. Il testo potrebbe essere pertanto oggetto di modifiche, che non dovrebbero essere sostanziali. Al fine di evitare inutili ritardi nella conclusione dell'accordo modificato, la Commissione procede alla presentazione dell'attuale proposta. La Commissione provvederà affinché il testo convalidato dalla FAO sia presentato al Consiglio prima dell'avvio delle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la proposta, previa approvazione del Parlamento europeo.

2014/0274 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione[2],

vista l'approvazione del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1)       L'accordo relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stato stipulato e approvato in occasione della quinta sessione della conferenza della FAO del 1949 ed è entrato in vigore il 20 febbraio 1952.

(2)       La Comunità europea è diventata parte contraente della CGPM con l'adozione, da parte del Consiglio, della decisione 98/416/CE del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo[4].

(3)       A norma dell'articolo 1, terzo comma, del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea.

(4)       Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, modifiche all'accordo CGPM su questioni che rientrano tra le competenze dell'Unione.

(5)       I negoziati sono stati condotti dagli Stati membri e dalla Commissione in base ai rispettivi ambiti di competenza, conformemente ai termini del mandato e in stretto coordinamento tra di loro.

(6)       I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella riunione della CGPM tenutasi dal 19 al 24 maggio 2014, che ha approvato all'unanimità un testo di accordo modificato.

(7)       La modifica è intesa a modernizzare la CGPM e a rafforzarne il ruolo nella conservazione delle risorse di pesca nella zona di sua competenza.

(8)       Gli obiettivi, i principi generali e le funzioni della CGPM sono stati riveduti ed ampliati al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive e del loro ambiente.

(9)       L'accordo modificato è in linea con i principi della politica comune della pesca dell'Unione e la sua approvazione è dunque nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo quale figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica alla FAO dell'accettazione dell'accordo modificato da parte dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La data di entrata in vigore dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

ALLEGATO

ACCORDO MODIFICATO RELATIVO ALLA CREAZIONE DELLA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO

PREAMBOLO

Le parti contraenti,

ricordando il diritto internazionale quale rispecchiato nelle pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

ricordando inoltre l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 dicembre 1995, l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 e altri strumenti internazionali pertinenti relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive,

tenendo conto del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito della sua ventesima sessione il 31 ottobre 1995 e degli strumenti collegati adottati dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura,

mosse dall'interesse comune di promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione adeguata delle risorse marine vive del Mediterraneo e del Mar Nero (in prosieguo denominati "la zona di applicazione"),

riconoscendo le specificità delle diverse sottoregioni della zona di applicazione,

determinate ad assicurare la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini nella zona di applicazione,

riconoscendo i vantaggi economici, sociali e nutrizionali derivanti dall'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di applicazione,

riconoscendo inoltre che, in virtù del diritto internazionale, gli Stati sono tenuti a cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine vive e della protezione dei loro ecosistemi,

affermando che un'acquacoltura responsabile riduce la pressione sulle risorse marine vive e svolge un ruolo importante per la promozione e un migliore utilizzo delle risorse acquatiche vive, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare,

consapevoli della necessità di evitare impatti negativi sull'ambiente marino, salvaguardare la biodiversità e minimizzare il rischio di effetti a lungo termine o irreversibili derivanti dall'uso e dallo sfruttamento delle risorse marine vive,

coscienti che una conservazione e gestione efficaci devono basarsi sulle migliori informazioni scientifiche disponibili e sull'applicazione dell'approccio precauzionale,

consapevoli dell'importanza delle comunità costiere dedite alla pesca e della necessità di coinvolgere i pescatori, le organizzazioni professionali pertinenti e le organizzazioni della società civile nei processi decisionali,

determinate a cooperare efficacemente e ad adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

riconoscendo le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo per aiutarli a partecipare efficacemente alla conservazione, alla gestione e all'allevamento delle risorse marine vive,

convinte che la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di applicazione e la protezione degli ecosistemi marini che le ospitano svolgono un ruolo importante nel contesto della crescita blu e dello sviluppo sostenibile,

riconoscendo la necessità di istituire con queste finalità la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (il cui acronimo sarà "CGPM") nell'ambito dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura a norma dell'articolo XIV del suo atto costitutivo,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente accordo si intende per:

(a) "convenzione del 1982", la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

(b) "accordo del 1995", l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995;

(c) "acquacoltura", l'allevamento di risorse acquatiche vive;

(d)  "parte contraente", ogni Stato e organizzazione regionale di integrazione economica che fa parte della commissione a norma dell'articolo 4;

(e) "parte non contraente cooperante", un membro o un membro associato dell'Organizzazione, nonché gli Stati che non appartengono all'Organizzazione ma che sono membri delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate non ufficialmente associate alla commissione come parte contraente e che osservano le misure di cui all'articolo 8, lettera b);

(f) "pesca", la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di risorse marine vive o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse marine vive;

(g) "capacità di pesca", il quantitativo massimo di pesce che può essere prelevato in una zona di pesca o da un'unica unità di pesca (ad esempio, un pescatore, una comunità, una nave o una flotta) per un determinato periodo di tempo (ad esempio, una stagione, un anno), in funzione della biomassa e della struttura di età dello stock ittico nonché dello stato attuale della tecnologia, in assenza di eventuali limitazioni di cattura regolamentate e se i mezzi disponibili sono pienamente utilizzati;

(h) "sforzo di pesca", la quantità di attrezzi da pesca di un determinato tipo utilizzati nelle zone di pesca in un determinato lasso di tempo (ad esempio, ore di utilizzo di una rete da traino al giorno, numero di ami innescati al giorno o numero di cale al giorno di una sciabica da spiaggia). Qualora vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi, gli sforzi rispettivi devono essere adeguati in base a uno standard prima di essere sommati;

(i) "attività inerenti alla pesca", qualsiasi operazione di supporto o di preparazione alle attività di pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce, nonché l'approvvigionamento di personale, carburante, attrezzi e altre forniture;

(j) "pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata", le attività di cui al paragrafo 3 del piano d'azione internazionale della FAO del 2001 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(k) "rendimento massimo sostenibile", il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità (in media) da uno stock alle condizioni ambientali esistenti (medie) senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;

(l) "stock transzonali", stock presenti sia all'interno delle zone economiche esclusive che nelle zone circostanti e al di là delle zone economiche esclusive;

(m) "nave", qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata ad essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca.

Articolo 2 (OBIETTIVO)

1. Le parti contraenti istituiscono, nell'ambito della Costituzione dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (in prosieguo denominata "l'Organizzazione"), una commissione denominata commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in prosieguo denominata "la commissione"), chiamata ad esercitare le funzioni e a svolgere i compiti specificati nel presente accordo.

2. L'obiettivo dell'accordo è di garantire la conservazione e l'uso sostenibile, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, delle risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona di applicazione.

3. La sede della commissione è a Roma, Italia.

Articolo 3 (ZONA DI APPLICAZIONE)

1. La zona geografica di applicazione del presente accordo comprende tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.

2. Nessuna disposizione del presente accordo, né alcun atto o attività effettuati a norma del presente accordo, costituiscono il riconoscimento delle rivendicazioni o delle posizioni di qualsivoglia parte contraente in merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone di tale parte contraente.

Articolo 4 (PARTECIPAZIONE)

1. La partecipazione alla commissione è aperta a tutti i membri e ai membri associati dell'Organizzazione, nonché agli Stati che non appartengono all'Organizzazione ma che sono membri delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate

a) che sono:

i) Stati costieri o membri associati situati totalmente o in parte all'interno della zona di applicazione;

ii) Stati o membri associati le cui navi praticano la pesca, o intendono svolgere attività di pesca, nella zona di applicazione sugli stock contemplati dal presente accordo; oppure

iii) organizzazioni di integrazione economica regionale delle quali uno degli Stati di cui ai precedenti punti i) o ii) è membro e alle quali tale Stato ha trasferito competenze per le materie oggetto del presente accordo;

b) e che accettano il presente accordo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 23.

2. Ai fini del presente accordo, l'espressione "le cui navi", in relazione a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte contraente, indica le navi di tale organizzazione regionale di integrazione economica parte contraente.

Articolo 5 (PRINCIPI GENERALI)

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente accordo, la commissione:

(a) adotta raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione volte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca, al fine di preservare le risorse marine vive, la vitalità economica e sociale del settore della pesca e l'acquacoltura; nell'adottare tali raccomandazioni, la commissione dedica particolare attenzione alle misure intese a prevenire lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e ridurre al minimo i rigetti in mare. La commissione presta inoltre particolare attenzione all'impatto potenziale sulla pesca artigianale e sulle comunità locali;

(b) formula, conformemente all'articolo 8, lettera b), misure appropriate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pertinenti fattori ambientali, economici e sociali;

(c) applica l'approccio precauzionale in conformità dell'accordo del 1995 e del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;

(d) considera l'acquacoltura - incluse le attività di pesca basate sull'allevamento - un mezzo per promuovere la diversificazione del reddito e dell'alimentazione, e garantisce quindi che le risorse marine vive siano utilizzate in modo responsabile, la diversità genetica sia preservata e l'impatto negativo sull'ambiente e le comunità locali sia ridotto al minimo;

(e) promuove, ove opportuno, un approccio subregionale alla gestione della pesca e allo sviluppo dell'acquacoltura in modo da tener conto in modo più adeguato delle specificità del Mediterraneo e del Mar Nero;

(f) adotta le misure appropriate per garantire il rispetto delle sue raccomandazioni volte a scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate;

(g) promuove la trasparenza nei suoi processi decisionali e nelle sue altre attività; e

(h) svolge tutte le altre attività necessarie per il conseguimento dei suoi principi quali sopra definiti.

Articolo 6 (LA COMMISSIONE)

1. Ciascuna parte contraente è rappresentata alle sessioni della commissione da un unico delegato, che può essere accompagnato da un sostituto e da esperti e consulenti. La partecipazione di sostituti, esperti e consulenti alle riunioni della commissione non conferisce loro il diritto di voto, tranne qualora il sostituto rappresenti il delegato in sua assenza.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna parte contraente dispone di un voto. La commissione decide alla maggioranza dei voti espressi, salvo disposizione contraria del presente accordo. La maggioranza dei membri della commissione costituisce il quorum.

3. Un'organizzazione di integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione dispone, in occasione di ogni riunione della commissione o di suoi organi ausiliari, di un numero di voti pari al numero dei propri Stati membri che hanno il diritto di voto in tali riunioni.

4. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione esercita i diritti connessi alla propria qualità di parte contraente avvicendandosi con i propri Stati membri che sono parti contraenti della commissione, nei settori di rispettiva competenza. Ogniqualvolta l'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione esercita il suo diritto di voto, tale diritto non è esercitato dai suoi Stati membri, e viceversa.

5. Qualsiasi parte contraente della commissione può chiedere a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte contraente della commissione o ai suoi Stati membri che sono parti contraenti della commissione di fornire informazioni su chi, tra l'organizzazione regionale d'integrazione economica parte contraente ed i suoi Stati membri, abbia competenza rispetto ad una questione specifica. L'informazione richiesta è fornita dall'organizzazione d'integrazione economica regionale o dagli Stati membri interessati.

6. Prima di ogni riunione della commissione o di uno dei suoi organi ausiliari, l'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione o i suoi Stati membri che sono parti contraenti della commissione indicano se spetti all'organizzazione d'integrazione economica regionale o a suoi Stati membri discutere delle questioni specifiche all'esame nel corso della riunione e votare su ciascun punto dell'ordine del giorno. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce all'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione o ai suoi Stati membri che sono parti contraenti della commissione di fare una dichiarazione unica ai fini del presente paragrafo, dichiarazione che resta valida per le questioni e i punti dell'ordine del giorno esaminati in tutte le riunioni successive, fatte salve eccezioni o modifiche eventualmente indicate prima di ogni riunione.

7. Se un punto dell'ordine del giorno riguarda, al tempo stesso, questioni per le quali la competenza è stata trasferita all'organizzazione d'integrazione economica regionale e questioni di competenza dei suoi Stati membri, sia l'organizzazione d'integrazione economica regionale che i suoi Stati membri possono partecipare ai dibattiti. In tal caso nell'adozione delle decisioni si tiene conto solamente dell'intervento della parte contraente che ha diritto di voto.

8. Nel determinare il quorum per una riunione della commissione, la delegazione di un'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione viene considerata solamente se ha diritto di voto alla riunione per la quale è richiesto il quorum.

9. La frequenza, la durata e il calendario delle sessioni e di altri incontri o attività svolte sotto gli auspici della commissione sono stabiliti in base al principio dell'efficacia rispetto ai costi.

Articolo 7 (L'UFFICIO DI PRESIDENZA)

La commissione elegge un presidente e due vice-presidenti a maggioranza di due terzi. Insieme, essi costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione, che opererà secondo i termini di riferimento stabiliti dal interno.

Articolo 8 (FUNZIONI DELLA COMMISSIONE)

In conformità con i suoi obiettivi e principi generali, la commissione esercita le seguenti funzioni:

a) riesamina e valuta periodicamente lo stato delle risorse marine vive;

b) elabora e raccomanda, in base alle disposizioni dell'articolo 13, le misure necessarie:

i) per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive presenti nella zona di applicazione;

ii) per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sulle risorse marine vive e sui loro ecosistemi;

iii) per adottare piani di gestione pluriennali applicati in tutte le sottoregioni interessate sulla base di un approccio ecosistemico alla pesca, al fine di garantire il mantenimento degli stock al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e in linea con le azioni già intraprese a livello nazionale;

iv) per istituire zone di restrizione della pesca intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili, ivi compresi, ma non solo, vivai e zone di riproduzione, in aggiunta o a complemento di misure analoghe che possono essere già state inserite nei piani di gestione;

v) per garantire, ove possibile per via elettronica, la raccolta, la presentazione, la verifica, la memorizzazione e la diffusione di dati e informazioni, in linea con le politiche e i requisiti pertinenti in materia di riservatezza dei dati;

vi) per adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, compresi meccanismi efficaci di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

vii) per risolvere le situazioni di non conformità, anche attraverso un adeguato sistema di misure. La commissione definisce questo sistema di misure e le modalità per attuarle nel proprio regolamento interno;

c) promuove lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura;

d) rivede periodicamente gli aspetti socioeconomici dell'industria della pesca, anche mediante l'ottenimento e la valutazione di dati economici e di altri dati e informazioni pertinenti per le attività da essa svolte;

e) promuove lo sviluppo di capacità istituzionali e risorse umane, in particolare attraverso l'istruzione, la formazione e le attività professionali nei settori di sua competenza;

f) migliora la comunicazione e la consultazione con la società civile interessata dalle attività di acquacoltura e pesca;

g) incoraggia, raccomanda, coordina e realizza attività di ricerca e sviluppo, compresi progetti comuni nei vari settori della pesca e della protezione delle risorse marine vive;

h) adotta e modifica, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il proprio regolamento interno nonché i regolamenti finanziari e le altre disposizioni amministrative interne necessarie all'esercizio delle proprie funzioni;

i) approva il bilancio e il programma di lavoro ed esercita qualsiasi altra funzione necessaria per conseguire l'obiettivo del presente accordo.

Articolo 9 (ORGANI AUSILIARI DELLA COMMISSIONE)

1. La commissione può creare, in funzione delle necessità, organi ausiliari temporanei, speciali o permanenti affinché esaminino le questioni relative agli obiettivi perseguiti dalla commissione e riferiscano al riguardo, nonché gruppi di lavoro incaricati di studiare determinati problemi tecnici e di formulare raccomandazioni. Il mandato degli organi ausiliari è stabilito nel regolamento interno prendendo in considerazione la necessità di un approccio subregionale. La commissione può anche istituire meccanismi specifici per la regione del Mar Nero intesi a garantire la piena partecipazione di tutti gli Stati rivieraschi - conformemente al loro status nell'ambito della commissione - alle decisioni relative alla gestione della pesca.

2. Gli organi ausiliari e i gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 sono convocati dal presidente della commissione che stabilisce, di concerto con il direttore generale dell'Organizzazione, il luogo e la data delle riunioni secondo quanto opportuno.

3. L'istituzione, da parte della commissione, degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 è subordinata alla disponibilità dei fondi necessari. Prima di adottare qualsiasi decisione che comporti spese, la commissione deve disporre di una relazione presentata dal segretario esecutivo sulle implicazioni amministrative e finanziarie.

4. Ciascuna parte contraente ha la facoltà di designare, nell'ambito di ciascun organo ausiliario e gruppo di lavoro, un rappresentante che può essere accompagnato alle riunioni da supplenti, esperti e consulenti.

5. Le parti contraenti forniscono le informazioni disponibili utili per il funzionamento di ciascun organo ausiliario e gruppo di lavoro per consentire loro di adempiere alle loro responsabilità.

Articolo 10 (IL SEGRETARIATO)

1. Il segretariato è composto dal segretario esecutivo e dal personale che presta servizio alla commissione. Il segretario esecutivo e il personale del segretariato sono nominati e disciplinati secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dal manuale amministrativo, dallo statuto e dal regolamento interno dell'Organizzazione, quali generalmente applicabili agli altri membri del personale dell'Organizzazione.

2. Il segretario esecutivo della commissione è nominato dal direttore generale con l'accordo della commissione oppure, se la nomina ha luogo nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della commissione, con l'accordo delle parti contraenti.

3. Il segretario esecutivo è responsabile del controllo dell'attuazione delle politiche e delle attività della commissione e ad essa rende conto del proprio operato, secondo i termini di riferimento stabiliti nel regolamento interno. Egli funge altresì, all'occorrenza, da segretario esecutivo degli altri organi ausiliari della commissione.

Articolo 11 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

1. Ad ogni sessione ordinaria, la commissione adotta il proprio bilancio autonomo per un periodo di tre anni, che può essere rivisto annualmente nell'ambito delle sessioni ordinarie. Il bilancio è adottato per consenso delle parti contraenti, fermo restando che, se non è possibile ottenere l'unanimità durante la sessione, malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai voti e il bilancio sarà approvato a maggioranza di due terzi delle parti contraenti.

2. Ciascuna parte contraente si impegna a versare annualmente un contributo al bilancio autonomo, la cui entità è determinata secondo un regime adottato dalla commissione o modificato per consenso. Il regime è indicato nel regolamento finanziario.

3. Ogni Stato che diventa parte contraente della commissione senza essere membro dell'Organizzazione è tenuto a versare un contributo, stabilito dalla commissione, a copertura delle spese sostenute dall'Organizzazione per le attività della commissione.

4. I contributi possono essere versati in valute liberamente convertibili, salvo ove diversamente disposto dalla commissione d'intesa con il direttore generale dell'Organizzazione.

5. La commissione può accettare donazioni e altre elargizioni da parte di organizzazioni, privati o altre fonti, per fini attinenti all'esercizio di una delle sue funzioni. La commissione può inoltre accettare contributi volontari generali o legati a determinati progetti o attività della commissione che saranno realizzati dal segretariato. I contributi volontari, le donazioni e ogni altra elargizione di cui la commissione sia beneficiaria vengono versati in un apposito fondo fiduciario, creato e gestito dall'Organizzazione sulla base del regolamento finanziario e delle norme dell'Organizzazione stessa.

6. Una parte contraente che sia in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari alla commissione non ha diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due anni civili precedenti. La commissione può tuttavia autorizzare tale parte contraente a votare qualora ritenga che la sua inadempienza sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà della parte contraente in questione, ma in nessun caso tale diritto sarà prorogato oltre i due anni civili successivi.

Articolo 12 (SPESE)

1. Le spese per il segretariato, comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, e le spese sostenute dal presidente e dal vicepresidente della commissione nello svolgimento dei compiti per la commissione nell'intervallo tra le sessioni sono stabilite e pagate dal bilancio della commissione.

2. Le spese per i progetti di ricerca e di sviluppo intrapresi da singole parti contraenti, di propria iniziativa o su raccomandazione della commissione, sono stabilite e sostenute dalle parti contraenti interessate.

3. Le spese relative a progetti di ricerca o di sviluppo intrapresi in comune sono stabilite e sostenute dalle parti contraenti, in mancanza di altri fondi disponibili, secondo le modalità e nella misura da esse concordate.

4. Le spese per esperti invitati a partecipare a titolo personale a riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari sono a carico del bilancio della commissione.

5. Le spese della commissione sono iscritte nel suo bilancio autonomo, eccetto quelle relative al personale e ai mezzi materiali messi eventualmente a disposizione dall'Organizzazione. Le spese a carico dell'Organizzazione sono stabilite e pagate nel quadro del bilancio biennale elaborato dal direttore generale e approvato dalla conferenza dell'Organizzazione in base ai regolamenti finanziari e alle norme dell'Organizzazione.

6. Le spese relative alla partecipazione di delegati, supplenti, esperti e consulenti, in qualità di rappresentanti dei governi, alle sessioni della commissione e dei suoi organi ausiliari, nonché le spese relative alla partecipazione di osservatori, sono a carico dei rispettivi governi od organizzazioni. In riconoscimento delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti contraenti, le spese, conformemente all'articolo 17 e nei limiti della disponibilità di fondi, possono essere addebitate al bilancio della commissione.

Articolo 13 (PROCESSO DECISIONALE)

1. Le raccomandazioni di cui all'articolo 8, lettera b), sono adottate alla maggioranza dei due terzi delle parti contraenti della commissione presenti e votanti. Il testo di tali raccomandazioni è trasmesso dal segretario esecutivo a ciascuna parte contraente, parte non contraente cooperante e parte non contraente interessata.

2. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le parti contraenti della commissione si impegnano ad attuare ogni raccomandazione adottata a norma dell'articolo 8, lettera b), a decorrere dalla data stabilita dalla commissione, che non può essere anteriore alla scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di obiezioni.

3. Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di notifica di una raccomandazione, ogni parte contraente della commissione può opporsi alla raccomandazione stessa e in tal caso non è tenuta ad attuarla. L'obiezione dovrebbe includere una spiegazione scritta delle relative motivazioni e, se del caso, proposte di misure alternative. Se un'obiezione viene presentata entro il termine di centoventi giorni, ogni altra parte contraente può parimenti opporsi a tale raccomandazione in qualsiasi momento entro un successivo periodo di sessanta giorni. Una parte contraente può inoltre ritirare, in qualsiasi momento, la propria obiezione ed attuare la raccomandazione.

4. Se oltre un terzo delle parti contraenti della commissione solleva obiezioni a una raccomandazione, le altre parti contraenti sono immediatamente sollevate dall'obbligo di applicare tale raccomandazione; tuttavia queste parti contraenti, o una parte di esse, possono convenire di attuare la raccomandazione.

5. Il segretario esecutivo notifica immediatamente a ogni parte contraente la ricezione o il ritiro di un'obiezione.

6. In circostanze eccezionali, ove richiesto da una parte contraente secondo quanto stabilito dal segretario generale in consultazione con il presidente, se questioni urgenti richiedono alle parti contraenti di adottare decisioni nell'intervallo tra le sessioni della commissione, può essere fatto ricorso a ogni mezzo di comunicazione rapida, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, per adottare decisioni con riguardo unicamente a questioni procedurali e amministrative della commissione, compresi i suoi organi ausiliari, diverse dalle questioni relative all'interpretazione e all'adozione di modifiche da apportare all'accordo o al suo regolamento interno.

Articolo 14 (OBBLIGHI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI DA PARTE DELLE PARTI CONTRAENTI)

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le parti contraenti della commissione si impegnano ad attuare ogni raccomandazione formulata dalla commissione a norma dell'articolo 8, lettera b), a decorrere dalla data stabilita dalla commissione, che non può essere anteriore alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 13 per la presentazione di obiezioni.

2. Ciascuna parte contraente si impegna a recepire, a seconda dei casi, le raccomandazioni adottate in leggi nazionali, regolamenti o strumenti giuridici appropriati dell'organizzazione regionale di integrazione economica. Le parti contraenti trasmettono alla commissione una relazione annuale in cui indicano in che modo hanno attuato e/o recepito le raccomandazioni, unitamente ai documenti legislativi pertinenti connessi a tali raccomandazioni, secondo le richieste della commissione, e ad informazioni sul monitoraggio e il controllo delle loro attività di pesca. La commissione si avvale di tali informazioni per valutare se le raccomandazioni sono state attuate uniformemente.

3. Ciascuna parte contraente adotta misure e coopera al fine di garantire che i propri obblighi in quanto Stato di bandiera e Stato di approdo siano soddisfatti in conformità con i pertinenti strumenti internazionali di cui è parte e con le raccomandazioni adottate dalla commissione.

4. La commissione, nell'ambito di un processo per l'individuazione dei casi di inosservanza, contatta le parti contraenti che non rispettano le raccomandazioni da essa adottate al fine di risolvere le situazioni di non conformità.

5. La commissione definisce nel proprio regolamento interno le misure adeguate da adottare qualora venga accertata, per una parte contraente, una lunga e ingiustificata inosservanza delle sue raccomandazioni.

Articolo 15 (OSSERVATORI)

1. Conformemente alle norme dell'Organizzazione, la commissione può invitare o, su loro richiesta, ammettere in qualità di osservatori organizzazioni governative regionali o internazionali e organizzazioni non governative regionali, internazionali o di altro genere, comprese quelle del settore privato, che hanno interessi e obiettivi comuni con quelli della commissione o le cui attività sono pertinenti ai lavori della commissione o dei suoi organi ausiliari.

2. Qualsiasi membro o membro associato dell'Organizzazione che non è parte contraente della commissione può, su sua richiesta, essere invitato in qualità di osservatore alle sessioni della commissione e dei suoi organi ausiliari. Esso può presentare memorandum e partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.

Articolo 16 (COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI)

1. Per le questioni di interesse comune la commissione agisce in cooperazione con altre organizzazioni internazionali.

2. La commissione provvede ad adottare opportune disposizioni ai fini della consultazione, cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni pertinenti, tra cui la stipula di protocolli di intesa e accordi di partenariato.

Articolo 17 (RICONOSCIMENTO DELLE ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO CHE SONO PARTI CONTRAENTI)

1. La Commissione riconosce pienamente le esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti contraenti del presente accordo, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo del 1995.

2. Le parti contraenti possono cooperare direttamente o tramite la commissione per gli scopi indicati nel presente accordo e fornire assistenza per i bisogni individuati.

Articolo 18 (PARTI NON CONTRAENTI)

1. La commissione, tramite il segretariato, può invitare parti non contraenti le cui navi esercitano attività di pesca nella zona di applicazione, in particolare gli Stati costieri, a collaborare pienamente ai fini dell'attuazione delle sue raccomandazioni, anche diventando parti non contraenti cooperanti. La commissione può accettare, per consenso delle parti contraenti, eventuali richieste di concessione dello statuto di parte non contraente cooperante, fermo restando tuttavia che, se non è possibile raggiungere un accordo malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai voti e lo statuto di parte non contraente cooperante sarà concesso a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti.

2. La commissione, tramite il segretariato, provvede a scambiare informazioni con riguardo alle navi che praticano la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell'accordo e che battono bandiera di parti non contraenti del presente accordo, nonché ad individuare e affrontare, se del caso, anche tramite l'applicazione di sanzioni che saranno definite dal regolamento interno in conformità del diritto internazionale, i casi in cui le attività esercitate dalle parti non contraenti incidono negativamente sull'obiettivo dell'accordo. Le sanzioni possono includere misure non discriminatorie connesse al mercato.

3. La commissione, conformemente al diritto internazionale e al presente accordo, adotta le misure necessarie al fine di scoraggiare le attività delle navi che pregiudicano l'efficacia delle raccomandazioni applicabili e riferisce regolarmente sulle eventuali iniziative adottate nei confronti delle attività di pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell'accordo effettuate da parti non contraenti.

4. La commissione richiama l'attenzione delle parti non contraenti su qualsiasi attività che, ad avviso di una parte contraente, incida negativamente sulla realizzazione dell'obiettivo dell'accordo.

Articolo 19 (COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO)

1. Nel caso di una controversia tra due o più parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le parti interessate si consultano allo scopo di trovare soluzioni mediante negoziato, mediazione, inchiesta o ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.

2. Qualora non riescano a raggiungere un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, le parti in questione possono congiuntamente deferire la questione a un comitato composto dal presidente della commissione e da un rappresentante designato da ciascuna delle parti della controversia. Le conclusioni di tale comitato, pur non essendo vincolanti, costituiscono la base sulla quale le parti contraenti interessate riesaminano la questione che è all'origine della controversia.

3. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, può, in ogni caso con il consenso di tutte le parti interessate dalla controversia, essere sottoposta ad arbitrato. I risultati della procedura di arbitrato hanno carattere vincolante per le parti.

4. Nei casi in cui la controversia è sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è costituito come stabilito nell'allegato del presente accordo. L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 20 (RELAZIONE CON ALTRI ACCORDI)

I riferimenti contenuti nel presente accordo alla convenzione del 1982 o ad altri accordi internazionali non pregiudicano la posizione di un qualsiasi Stato per quanto concerne la firma, la ratifica o l'adesione alla convenzione del 1982 o in relazione ad altri accordi, né i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti contraenti in virtù della convenzione del 1982 o dell'accordo del 1995.

Articolo 21 (LINGUE UFFICIALI DELLA COMMISSIONE)

Le lingue ufficiali della commissione sono quelle stabilite dalla commissione stessa fra le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Le delegazioni possono servirsi di una di queste lingue durante le sessioni e per redigere le loro relazioni e comunicazioni. L'uso delle lingue ufficiali per l'interpretazione simultanea e la traduzione dei documenti nelle sessioni statutarie della commissione è specificato nel regolamento interno.

Articolo 22 (MODIFICHE)

1. La commissione può modificare il presente accordo a maggioranza di due terzi di tutte le parti contraenti. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche entrano in vigore a decorrere dalla data in cui sono state adottate dalla commissione.

2. Le modifiche che comportano nuovi obblighi per le parti contraenti entrano in vigore previa accettazione da parte dei due terzi delle parti contraenti della commissione e sono applicabili a ciascuna parte contraente soltanto previa accettazione da parte di quest'ultima. Gli strumenti di accettazione delle modifiche che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale dell'Organizzazione, che informa tutti i membri dell'Organizzazione e il segretario generale delle Nazioni Unite della ricezione degli strumenti di accettazione e dell'entrata in vigore delle modifiche. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti che non accettano una modifica comportante nuovi obblighi continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni dell'accordo in vigore prima della modifica.

3. Le modifiche del presente accordo sono sottoposte al consiglio dell'Organizzazione, il quale può respingerle se le ritiene incompatibili con le finalità e gli obiettivi dell'Organizzazione o con le disposizioni dell'atto costitutivo dell'Organizzazione. Se il consiglio dell'Organizzazione lo ritiene auspicabile, può sottoporre la modifica alla conferenza dell'Organizzazione, che ha gli stessi poteri.

Articolo 23 (ACCETTAZIONE)

1. Il presente accordo è aperto all'accettazione dei membri e dei membri associati dell'Organizzazione.

2. La commissione, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, può ammettere quali membri altri Stati che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e che hanno presentato una domanda di partecipazione e uno strumento ufficiale di accettazione dell'accordo in vigore al momento dell'ammissione.

3. Le parti contraenti della commissione che non sono membri o membri associati dell'Organizzazione possono partecipare alle attività della commissione a condizione che si facciano carico di una percentuale delle spese del segretariato, stabilita in base alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione.

4. L'accettazione del presente accordo da parte di un membro o membro associato dell'Organizzazione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'Organizzazione ed ha effetto a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve tale strumento.

5. L'accettazione del presente accordo da parte di non membri dell'Organizzazione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'Organizzazione. L'adesione prende effetto a decorrere dalla data in cui la commissione approva la domanda di accettazione, in base al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Il direttore generale dell'Organizzazione informa tutte le parti contraenti della commissione, tutti i membri dell'Organizzazione e il segretario generale delle Nazioni Unite in merito a tutte le accettazioni diventate effettive.

7. L'accettazione del presente accordo da parte delle parti non contraenti può essere soggetta a riserve, che hanno effetto solamente se approvate da due terzi delle parti contraenti. Si considera che le parti contraenti le cui autorità competenti non hanno risposto entro tre mesi dalla data della notifica abbiano approvato la riserva. In mancanza di tale approvazione lo Stato o l'organizzazione d'integrazione economica regionale che l'ha formulata non può diventare parte dell'accordo. Il direttore generale dell'Organizzazione notifica immediatamente eventuali riserve a tutte le parti contraenti della commissione.

Articolo 24 (ENTRATA IN VIGORE)

Il presente accordo entra in vigore alla data del ricevimento del quinto strumento di accettazione.

Articolo 25 (RISERVE)

1. L'accettazione del presente accordo può essere soggetta a riserve, che non devono essere incompatibili con gli obiettivi dell'accordo e devono essere espresse conformemente alle norme generali di diritto internazionale pubblico quali rispecchiate nelle disposizioni della parte II, sezione 2, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

2. La commissione valuta periodicamente se una riserva può creare problemi di non conformità con le raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 8, lettera b), e può valutare misure appropriate, secondo quanto previsto nel suo regolamento interno.

Articolo 26 (RITIRO)

1. Trascorso un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo è entrato in vigore per quanto la riguarda, ciascuna parte contraente può ritirarsi dal presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro al direttore generale dell'Organizzazione, il quale ne informa immediatamente tutte le parti contraenti e i membri dell'Organizzazione. Il ritiro diventa effettivo tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del direttore generale dell'Organizzazione.

2. Una parte contraente può notificare il ritiro per quanto concerne uno o più territori di cui assicura le relazioni internazionali. Quando una parte contraente notifica il proprio ritiro dalla commissione, essa indica il territorio o i territori a cui esso si applica. In mancanza di tale dichiarazione, il ritiro è considerato valido per tutti i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dalla suddetta parte contraente, tranne che per i membri associati.

3. Quando una parte contraente notifica il proprio ritiro dall'Organizzazione, si considera che essa si ritiri simultaneamente anche dalla commissione e il suo ritiro è ritenuto valido per tutti i territori per i quali tale parte contraente assicura le relazioni internazionali, tranne che per i membri associati.

Articolo 27 (CESSAZIONE)

Il presente accordo giunge a termine automaticamente nel momento in cui il numero delle parti contraenti, per effetto dei ritiri, scende al di sotto di cinque, salvo decisione contraria presa all'unanimità dalle restanti parti contraenti.

Articolo 28 (AUTENTICAZIONE E REGISTRAZIONE)

Il testo del presente accordo è stato originariamente redatto a Roma il 24° giorno del mese di settembre millenovecentoquarantanove, in lingua francese, ed [è stato modificato il (xx)...]. Due esemplari in lingua araba, inglese, francese e spagnola del presente accordo e di eventuali modifiche sono autenticati dal presidente della commissione e dal direttore generale dell'Organizzazione. Uno di questi esemplari è depositato negli archivi dell'Organizzazione. L'altro è trasmesso al segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrato. Il direttore generale autentica inoltre le copie del presente accordo e ne trasmette copia a ciascun membro dell'Organizzazione e agli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti contraenti dell'accordo o potrebbero diventarlo.

ALLEGATO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ARBITRATO

1. Il tribunale arbitrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, è composto di tre arbitri nominati come segue:

a) la parte contraente che inizia un procedimento comunica il nome di un arbitro all'altra parte contraente che, a sua volta, entro un termine di quaranta giorni dopo tale notifica, comunica il nome del secondo arbitro. In caso di controversia tra più di due parti contraenti, le parti della controversia con lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Le parti contraenti, entro un termine di sessanta giorni dalla nomina del secondo arbitro, nominano un terzo arbitro, che non deve essere un cittadino né dell'una né dell'altra parte contraente e non deve essere della stessa nazionalità di uno dei primi due arbitri. Il terzo arbitro presiede il tribunale;

b) se il secondo arbitro non è stato designato entro il termine impartito, o se le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro il termine prescritto, l'arbitro in questione è nominato, su richiesta di una delle parti contraenti, dal direttore generale dell'Organizzazione entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Il tribunale arbitrale decide dove sarà ubicata la sua sede e adotta il proprio regolamento interno.

3. Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle norme di diritto internazionale.

4. La decisione del tribunale arbitrale è adottata alla maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dalla votazione.

5. Qualsiasi parte contraente che non sia parte in causa può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale arbitrale.

6. La decisione del tribunale arbitrale non è impugnabile, vincola le parti contraenti della controversia e ogni parte contraente che interviene nel procedimento e deve essere rispettata senza indugio. Il tribunale arbitrale interpreta la decisione, su richiesta di una delle parti contraenti in causa o di qualsiasi parte contraente interessata.

7. Salvo ove il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi componenti, sono sostenute dalle parti contraenti della controversi in eguale misura.

Top