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Document 52014PC0580
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion, on behalf of the European Union, of the amended Agreement for the establishment of the General Fisheries Commission for the Mediterranean
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
/* COM/2014/0580 final - 2014/0274 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo /* COM/2014/0580 final - 2014/0274 (NLE) */
RELAZIONE L'accordo relativo alla creazione della
commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), stipulato in base
all'articolo XIV della costituzione della FAO, è stato approvato dalla
conferenza della FAO nel 1949 ed è entrato in vigore nel 1952. Modifiche a
questo accordo sono state approvate nel 1963, nel 1976 e nel 1997. La Comunità
europea ha aderito alla CGPM il 16 giugno 1998 con la decisione 98/416/CE[1]. Anche gli Stati membri
UE del Mediterraneo e del Mar Nero sono parti dell'accordo. La CGPM è una cosiddetta organizzazione
regionale di gestione della pesca (ORGP) che ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l'utilizzo ottimale delle
risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel
Mediterraneo e nel Mar Nero. Una modifica dell'accordo CGPM è stata avviata
nel 2013 a seguito di un esame dei risultati portato a termine nel 2011, da cui
è emerso che l'accordo dovrebbe essere modificato per chiarire gli obiettivi e
le funzioni della CGPM e rafforzarne l'efficacia. L'accordo modificato è stato negoziato con le
parti contraenti della CGPM. Ha inoltre partecipato al dibattito il servizio
giuridico della FAO. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre
negoziati, a nome dell'Unione, in merito alle questioni che rientrano tra le
competenze di quest'ultima. I negoziati sono stati condotti dagli Stati membri
e dalla Commissione in base ai rispettivi ambiti di competenza conformemente ai
termini del mandato. Per l'intera durata dei negoziati, gli Stati membri e la
Commissione hanno operato in stretto e regolare coordinamento. Le parti contraenti della CGPM hanno approvato
l'"Accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo" nell'ambito della 38° sessione annuale
della CGPM del 19-24 maggio 2014. L'accordo modificato rivede la struttura e il
contenuto di quello attuale per renderlo conforme ai moderni strumenti delle
ORGP. Le principali modifiche introdotte sono le seguenti: –
una più chiara spiegazione delle finalità e dei
principi fondamentali dell'accordo CGPM. Il nuovo accordo stabilisce un chiaro
obiettivo generale di sostenibilità biologica, sociale, economica e ambientale
delle risorse marine vive. Esso introduce inoltre le definizioni dei termini
necessari per la corretta interpretazione dell'accordo; una migliore
definizione delle funzioni della CGPM, che includono la promozione della
gestione comune della pesca tramite piani di gestione pluriennali, la creazione
di zone di limitazione della pesca nonché la raccolta e la diffusione dei dati.
In questo contesto, il nuovo accordo integra gli elementi di base della
politica comune della pesca per quanto riguarda l'obiettivo del rendimento
massimo sostenibile, l'approccio ecosistemico e precauzionale, la riduzione dei
rigetti in mare e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata; –
disposizioni per l'istituzione di misure o sanzioni
in caso di non conformità da parte dei membri/non membri; –
creazione di un meccanismo di composizione delle
controversie ben definito in caso di conflitti tra le parti contraenti. L'accordo modificato è in linea con i
principali obiettivi della politica comune della pesca. La proposta intende concludere l'accordo CGPM
modificato a nome dell'Unione europea. Il testo dell'accordo modificato che figura
nell'allegato alla proposta di decisione del Consiglio sarà sottoposto a un
controllo giuridico finale da parte della FAO, che dovrebbe essere ultimato
nell'ottobre 2014. Il testo potrebbe essere pertanto oggetto di modifiche, che
non dovrebbero essere sostanziali. Al fine di evitare inutili ritardi nella
conclusione dell'accordo modificato, la Commissione procede alla presentazione
dell'attuale proposta. La Commissione provvederà affinché il testo convalidato
dalla FAO sia presentato al Consiglio prima dell'avvio delle discussioni in
seno al gruppo di lavoro del Consiglio. Si invita il Consiglio ad adottare quanto
prima la proposta, previa approvazione del Parlamento europeo. 2014/0274 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione[2], vista l'approvazione del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) L'accordo relativo alla creazione della commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stato stipulato e approvato in occasione
della quinta sessione della conferenza della FAO del 1949
ed è entrato in vigore il 20 febbraio 1952. (2) La Comunità europea è
diventata parte contraente della CGPM con l'adozione, da parte del Consiglio,
della decisione 98/416/CE del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della
Comunità europea alla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo[4]. (3) A norma dell'articolo 1,
terzo comma, del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea sostituisce e
succede alla Comunità europea. (4) Il 15 novembre 2013 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione,
modifiche all'accordo CGPM su questioni che rientrano tra le competenze dell'Unione. (5) I negoziati sono stati
condotti dagli Stati membri e dalla Commissione in base ai rispettivi ambiti di
competenza, conformemente ai termini del mandato e in stretto coordinamento tra
di loro. (6) I negoziati si sono conclusi
con esito positivo nella riunione della CGPM tenutasi dal 19 al 24 maggio 2014,
che ha approvato all'unanimità un testo di accordo modificato. (7) La modifica è intesa a
modernizzare la CGPM e a rafforzarne il ruolo nella conservazione delle risorse
di pesca nella zona di sua competenza. (8) Gli obiettivi, i principi
generali e le funzioni della CGPM sono stati riveduti ed ampliati al fine di
garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle
risorse marine vive e del loro ambiente. (9) L'accordo modificato è in
linea con i principi della politica comune della pesca dell'Unione e la sua
approvazione è dunque nell'interesse dell'Unione, HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato l'accordo
modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo quale figura nell'allegato. Articolo 2 Il presidente del
Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea,
alla notifica alla FAO dell'accettazione dell'accordo modificato da parte dell'Unione
europea. Articolo 3 La presente decisione
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. La data di entrata in
vigore dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34. ALLEGATO ACCORDO MODIFICATO
RELATIVO ALLA CREAZIONE DELLA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL
MEDITERRANEO PREAMBOLO Le parti contraenti, ricordando il diritto
internazionale quale rispecchiato nelle pertinenti disposizioni della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ricordando
inoltre l'accordo
ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione sul diritto del
mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli
stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4
dicembre 1995, l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure
internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto
mare del 24 novembre 1993 e altri strumenti internazionali pertinenti
relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, tenendo
conto del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla
conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito
della sua ventesima sessione il 31 ottobre 1995 e degli strumenti
collegati adottati dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura,
mosse
dall'interesse comune di promuovere lo
sviluppo e l'utilizzazione adeguata delle risorse marine vive del Mediterraneo
e del Mar Nero (in prosieguo denominati "la zona di applicazione"), riconoscendo le
specificità delle diverse sottoregioni della zona di applicazione, determinate ad assicurare la
conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine vive e
degli ecosistemi marini nella zona di applicazione, riconoscendo i vantaggi
economici, sociali e nutrizionali derivanti dall'uso sostenibile delle risorse
marine vive nella
zona di applicazione, riconoscendo
inoltre che, in virtù del diritto internazionale, gli Stati sono tenuti a
cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine
vive e della protezione dei loro ecosistemi, affermando che un'acquacoltura
responsabile riduce la pressione sulle risorse marine vive e svolge un ruolo
importante per la promozione e un migliore utilizzo delle risorse acquatiche
vive, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare, consapevoli della
necessità di evitare impatti negativi sull'ambiente marino, salvaguardare la
biodiversità e minimizzare il rischio di effetti a lungo termine o
irreversibili derivanti dall'uso e dallo sfruttamento delle risorse marine
vive, coscienti che una
conservazione e gestione efficaci devono basarsi sulle migliori informazioni
scientifiche disponibili e sull'applicazione dell'approccio precauzionale, consapevoli dell'importanza
delle comunità costiere dedite alla pesca e della necessità di coinvolgere i
pescatori, le organizzazioni professionali pertinenti e le organizzazioni della
società civile nei processi decisionali, determinate a cooperare
efficacemente e ad adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, riconoscendo le esigenze
particolari degli Stati in via di sviluppo per aiutarli a partecipare
efficacemente alla conservazione, alla gestione e all'allevamento delle risorse
marine vive, convinte che la
conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di
applicazione e la protezione degli ecosistemi marini che le ospitano svolgono
un ruolo importante nel contesto della crescita blu e dello sviluppo
sostenibile, riconoscendo la necessità
di istituire con queste finalità la commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo (il cui acronimo sarà "CGPM") nell'ambito dell'Organizzazione
per l'alimentazione e l'agricoltura a norma dell'articolo XIV del suo atto
costitutivo, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (DEFINIZIONI) 1. Ai fini del presente accordo si intende per: (a) "convenzione
del 1982", la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del
10 dicembre 1982; (b) "accordo del
1995", l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982,
relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e
degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995; (c) "acquacoltura",
l'allevamento di risorse acquatiche vive; (d) "parte
contraente", ogni Stato e organizzazione regionale di integrazione
economica che fa parte della commissione a norma dell'articolo 4; (e) "parte
non contraente cooperante", un membro o un membro associato dell'Organizzazione,
nonché gli Stati che non appartengono all'Organizzazione ma che sono membri
delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate non
ufficialmente associate alla commissione come parte contraente e che osservano
le misure di cui all'articolo 8, lettera b); (f) "pesca",
la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la
raccolta di risorse marine vive o qualsiasi attività che consenta
presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere
risorse marine vive; (g) "capacità
di pesca", il quantitativo massimo di pesce che può essere prelevato in
una zona di pesca o da un'unica unità di pesca (ad esempio, un pescatore, una
comunità, una nave o una flotta) per un determinato periodo di tempo (ad
esempio, una stagione, un anno), in funzione della biomassa e della struttura
di età dello stock ittico nonché dello stato attuale della tecnologia, in
assenza di eventuali limitazioni di cattura regolamentate e se i mezzi
disponibili sono pienamente utilizzati; (h) "sforzo di pesca",
la quantità di attrezzi da pesca di un determinato tipo utilizzati nelle zone
di pesca in un determinato lasso di tempo (ad esempio, ore di utilizzo di una
rete da traino al giorno, numero di ami innescati al giorno o numero di cale al
giorno di una sciabica da spiaggia). Qualora vengano utilizzati due o più tipi
di attrezzi, gli sforzi rispettivi devono essere adeguati in base a uno
standard prima di essere sommati; (i) "attività
inerenti alla pesca", qualsiasi operazione di supporto o di preparazione
alle attività di pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la
trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce, nonché l'approvvigionamento
di personale, carburante, attrezzi e altre forniture; (j) "pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata", le attività di cui al
paragrafo 3 del piano d'azione internazionale della FAO del 2001 per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; (k) "rendimento
massimo sostenibile", il rendimento di equilibrio teorico più elevato che
può essere prelevato con continuità (in media) da uno stock alle condizioni
ambientali esistenti (medie) senza provocare conseguenze significative per il
processo di riproduzione; (l) "stock
transzonali", stock presenti sia all'interno delle zone economiche
esclusive che nelle zone circostanti e al di là delle zone economiche
esclusive; (m) "nave",
qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per
essere utilizzata o destinata ad essere utilizzata per la pesca o attività
inerenti alla pesca. Articolo 2
(OBIETTIVO) 1. Le parti
contraenti istituiscono, nell'ambito della Costituzione dell'Organizzazione per
l'alimentazione e l'agricoltura (in prosieguo denominata "l'Organizzazione"),
una commissione denominata commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
(in prosieguo denominata "la commissione"), chiamata ad esercitare le
funzioni e a svolgere i compiti specificati nel presente accordo. 2. L'obiettivo
dell'accordo è di garantire la conservazione e l'uso sostenibile, a livello
biologico, sociale, economico e ambientale, delle risorse marine vive, nonché
lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona di applicazione. 3. La sede della commissione è a Roma,
Italia. Articolo 3 (ZONA DI
APPLICAZIONE) 1.
La zona geografica di applicazione del presente accordo comprende tutte le
acque marine del Mar Mediterraneo e del Mar Nero. 2. Nessuna
disposizione del presente accordo, né alcun atto o attività effettuati a norma
del presente accordo, costituiscono il riconoscimento delle rivendicazioni o
delle posizioni di qualsivoglia parte contraente in merito alla situazione
giuridica e all'estensione delle acque e delle zone di tale parte contraente. Articolo 4 (PARTECIPAZIONE) 1.
La partecipazione alla commissione è aperta a tutti i membri e ai membri
associati dell'Organizzazione, nonché agli Stati che non appartengono all'Organizzazione
ma che sono membri delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni
specializzate a)
che sono: i) Stati costieri o membri
associati situati totalmente o in parte all'interno della zona di applicazione; ii) Stati o membri associati le
cui navi praticano la pesca, o intendono svolgere attività di pesca, nella zona
di applicazione sugli stock contemplati dal presente accordo; oppure iii) organizzazioni di
integrazione economica regionale delle quali uno degli Stati di cui ai
precedenti punti i) o ii) è membro e alle quali tale Stato ha trasferito
competenze per le materie oggetto del presente accordo; b) e che accettano il presente accordo conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 23. 2. Ai fini
del presente accordo, l'espressione "le cui navi", in relazione a un'organizzazione
regionale di integrazione economica che è parte contraente, indica le navi di
tale organizzazione regionale di integrazione economica parte contraente. Articolo 5
(PRINCIPI GENERALI) Ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente accordo, la
commissione: (a)
adotta
raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione volte a garantire
la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca, al fine di preservare
le risorse marine vive, la vitalità economica e sociale del settore della pesca
e l'acquacoltura; nell'adottare tali raccomandazioni, la commissione dedica
particolare attenzione alle misure intese a prevenire lo sfruttamento eccessivo
delle risorse ittiche e ridurre al minimo i rigetti in mare. La commissione
presta inoltre particolare attenzione all'impatto potenziale sulla pesca
artigianale e sulle comunità locali; (b)
formula,
conformemente all'articolo 8, lettera b), misure appropriate sulla
base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pertinenti
fattori ambientali, economici e sociali; (c)
applica
l'approccio precauzionale in conformità dell'accordo del 1995 e del codice di
condotta della FAO per una pesca responsabile; (d)
considera
l'acquacoltura - incluse le attività di pesca basate sull'allevamento - un
mezzo per promuovere la diversificazione del reddito e dell'alimentazione, e
garantisce quindi che le risorse marine vive siano utilizzate in modo
responsabile, la diversità genetica sia preservata e l'impatto negativo sull'ambiente
e le comunità locali sia ridotto al minimo; (e) promuove, ove
opportuno, un approccio subregionale alla gestione della pesca e allo sviluppo
dell'acquacoltura in modo da tener conto in modo più adeguato delle specificità
del Mediterraneo e del Mar Nero; (f) adotta le
misure appropriate per garantire il rispetto delle sue raccomandazioni volte a
scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegali, non dichiarate e non
regolamentate; (g) promuove la
trasparenza nei suoi processi decisionali e nelle sue altre attività; e (h) svolge tutte le altre
attività necessarie per il conseguimento dei suoi principi quali sopra
definiti. Articolo 6
(LA COMMISSIONE) 1. Ciascuna parte
contraente è rappresentata alle sessioni della commissione da un unico
delegato, che può essere accompagnato da un sostituto e da esperti e
consulenti. La partecipazione di sostituti, esperti e consulenti alle riunioni
della commissione non conferisce loro il diritto di voto, tranne qualora il
sostituto rappresenti il delegato in sua assenza. 2. Fatto salvo il
paragrafo 3, ciascuna parte contraente dispone di un voto. La commissione
decide alla maggioranza dei voti espressi, salvo disposizione contraria del
presente accordo. La maggioranza dei membri della commissione costituisce il
quorum. 3. Un'organizzazione
di integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione
dispone, in occasione di ogni riunione della commissione o di suoi organi
ausiliari, di un numero di voti pari al numero dei propri Stati membri che
hanno il diritto di voto in tali riunioni. 4. Un'organizzazione
d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione
esercita i diritti connessi alla propria qualità di parte contraente
avvicendandosi con i propri Stati membri che sono parti contraenti della
commissione, nei settori di rispettiva competenza. Ogniqualvolta l'organizzazione
d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione
esercita il suo diritto di voto, tale diritto non è esercitato dai suoi Stati
membri, e viceversa. 5. Qualsiasi parte
contraente della commissione può chiedere a un'organizzazione regionale di
integrazione economica che è parte contraente della commissione o ai suoi Stati
membri che sono parti contraenti della commissione di fornire informazioni su
chi, tra l'organizzazione regionale d'integrazione economica parte contraente
ed i suoi Stati membri, abbia competenza rispetto ad una questione specifica. L'informazione
richiesta è fornita dall'organizzazione d'integrazione economica regionale o
dagli Stati membri interessati. 6. Prima di ogni
riunione della commissione o di uno dei suoi organi ausiliari, l'organizzazione
d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione o i
suoi Stati membri che sono parti contraenti della commissione indicano se spetti
all'organizzazione d'integrazione economica regionale o a suoi Stati membri
discutere delle questioni specifiche all'esame nel corso della riunione e
votare su ciascun punto dell'ordine del giorno. Nessuna disposizione del
presente paragrafo impedisce all'organizzazione d'integrazione economica
regionale che è parte contraente della commissione o ai suoi Stati membri che
sono parti contraenti della commissione di fare una dichiarazione unica ai fini
del presente paragrafo, dichiarazione che resta valida per le questioni e i
punti dell'ordine del giorno esaminati in tutte le riunioni successive, fatte
salve eccezioni o modifiche eventualmente indicate prima di ogni riunione. 7. Se un punto dell'ordine
del giorno riguarda, al tempo stesso, questioni per le quali la competenza è
stata trasferita all'organizzazione d'integrazione economica regionale e
questioni di competenza dei suoi Stati membri, sia l'organizzazione d'integrazione
economica regionale che i suoi Stati membri possono partecipare ai dibattiti.
In tal caso nell'adozione delle decisioni si tiene conto solamente dell'intervento
della parte contraente che ha diritto di voto. 8. Nel determinare il
quorum per una riunione della commissione, la delegazione di un'organizzazione
d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione
viene considerata solamente se ha diritto di voto alla riunione per la quale è
richiesto il quorum. 9. La frequenza, la
durata e il calendario delle sessioni e di altri incontri o attività svolte
sotto gli auspici della commissione sono stabiliti in base al principio dell'efficacia
rispetto ai costi. Articolo 7 (L'UFFICIO
DI PRESIDENZA) La commissione elegge un
presidente e due vice-presidenti a maggioranza di due terzi. Insieme, essi
costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione, che opererà secondo i
termini di riferimento stabiliti dal interno. Articolo 8
(FUNZIONI DELLA COMMISSIONE) In conformità con i suoi obiettivi e
principi generali, la commissione esercita le seguenti funzioni: a) riesamina e valuta periodicamente lo
stato delle risorse marine vive; b) elabora e raccomanda, in base alle
disposizioni dell'articolo 13, le misure necessarie: i) per la conservazione e la gestione
delle risorse marine vive presenti nella zona di applicazione; ii) per ridurre al minimo l'impatto
delle attività di pesca sulle risorse marine vive e sui loro ecosistemi; iii) per adottare piani di gestione
pluriennali applicati in tutte le sottoregioni interessate sulla base di un
approccio ecosistemico alla pesca, al fine di garantire il mantenimento degli
stock al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo
sostenibile, e in linea con le azioni già intraprese a livello nazionale; iv) per istituire zone di restrizione
della pesca intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili, ivi
compresi, ma non solo, vivai e zone di riproduzione, in aggiunta o a
complemento di misure analoghe che possono essere già state inserite nei piani
di gestione; v) per garantire, ove possibile per via
elettronica, la raccolta, la presentazione, la verifica, la memorizzazione e la
diffusione di dati e informazioni, in linea con le politiche e i requisiti
pertinenti in materia di riservatezza dei dati; vi) per adottare misure volte a
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, compresi meccanismi efficaci di monitoraggio, controllo e
sorveglianza; vii) per risolvere le situazioni di non
conformità, anche attraverso un adeguato sistema di misure. La commissione
definisce questo sistema di misure e le modalità per attuarle nel proprio
regolamento interno; c) promuove lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura; d) rivede periodicamente gli aspetti socioeconomici dell'industria
della pesca, anche mediante l'ottenimento e la valutazione di dati economici e
di altri dati e informazioni pertinenti per le attività da essa svolte; e) promuove lo sviluppo di capacità istituzionali e risorse umane,
in particolare attraverso l'istruzione, la formazione e le attività
professionali nei settori di sua competenza; f) migliora la comunicazione e la consultazione con la società
civile interessata dalle attività di acquacoltura e pesca; g)
incoraggia, raccomanda, coordina e realizza attività di ricerca e sviluppo,
compresi progetti comuni nei vari settori della pesca e della protezione delle
risorse marine vive; h) adotta e modifica, deliberando a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il proprio regolamento interno
nonché i regolamenti finanziari e le altre disposizioni amministrative interne
necessarie all'esercizio delle proprie funzioni; i) approva il
bilancio e il programma di lavoro ed esercita qualsiasi altra funzione
necessaria per conseguire l'obiettivo del presente accordo. Articolo 9 (ORGANI AUSILIARI
DELLA COMMISSIONE) 1. La commissione può
creare, in funzione delle necessità, organi ausiliari temporanei, speciali o
permanenti affinché esaminino le questioni relative agli obiettivi perseguiti
dalla commissione e riferiscano al riguardo, nonché gruppi di lavoro incaricati
di studiare determinati problemi tecnici e di formulare raccomandazioni. Il
mandato degli organi ausiliari è stabilito nel regolamento interno prendendo in
considerazione la necessità di un approccio subregionale. La commissione può
anche istituire meccanismi specifici per la regione del Mar Nero intesi a
garantire la piena partecipazione di tutti gli Stati rivieraschi -
conformemente al loro status nell'ambito della commissione - alle decisioni
relative alla gestione della pesca. 2. Gli organi
ausiliari e i gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 sono convocati dal
presidente della commissione che stabilisce, di concerto con il direttore
generale dell'Organizzazione, il luogo e la data delle riunioni secondo quanto
opportuno. 3. L'istituzione, da parte della commissione, degli organi
ausiliari e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 è subordinata alla
disponibilità dei fondi necessari. Prima di adottare qualsiasi decisione che
comporti spese, la commissione deve disporre di una relazione presentata dal
segretario esecutivo sulle implicazioni amministrative e finanziarie. 4. Ciascuna
parte contraente ha la facoltà di designare, nell'ambito di ciascun organo
ausiliario e gruppo di lavoro, un rappresentante che può essere accompagnato
alle riunioni da supplenti, esperti e consulenti. 5.
Le parti contraenti forniscono le informazioni disponibili utili per il
funzionamento di ciascun organo ausiliario e gruppo di lavoro per consentire
loro di adempiere alle loro responsabilità. Articolo 10 (IL
SEGRETARIATO) 1. Il segretariato è composto dal
segretario esecutivo e dal personale che presta servizio alla commissione. Il segretario esecutivo e il personale del segretariato
sono nominati e disciplinati secondo le modalità, le condizioni e le procedure
previste dal manuale amministrativo, dallo statuto e dal regolamento interno
dell'Organizzazione, quali generalmente applicabili agli altri membri del
personale dell'Organizzazione. 2. Il
segretario esecutivo della commissione è nominato dal direttore generale con l'accordo
della commissione oppure, se la nomina ha luogo nell'intervallo tra due
sessioni ordinarie della commissione, con l'accordo delle parti contraenti. 3. Il
segretario esecutivo è responsabile del controllo dell'attuazione delle
politiche e delle attività della commissione e ad essa rende conto del proprio
operato, secondo i termini di riferimento stabiliti nel regolamento interno.
Egli funge altresì, all'occorrenza, da segretario esecutivo degli altri organi
ausiliari della commissione. Articolo 11 (DISPOSIZIONI
FINANZIARIE) 1.
Ad ogni sessione ordinaria, la commissione adotta il proprio bilancio autonomo
per un periodo di tre anni, che può essere rivisto annualmente nell'ambito
delle sessioni ordinarie. Il bilancio è adottato per consenso delle parti
contraenti, fermo restando che, se non è possibile ottenere l'unanimità durante
la sessione, malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai
voti e il bilancio sarà approvato a maggioranza di due terzi delle parti
contraenti. 2. Ciascuna
parte contraente si impegna a versare annualmente un contributo al bilancio
autonomo, la cui entità è determinata secondo un regime adottato dalla
commissione o modificato per consenso. Il regime è indicato nel regolamento
finanziario. 3. Ogni Stato
che diventa parte contraente della commissione senza essere membro dell'Organizzazione
è tenuto a versare un contributo, stabilito dalla commissione, a copertura
delle spese sostenute dall'Organizzazione per le attività della commissione. 4. I
contributi possono essere versati in valute liberamente convertibili, salvo ove
diversamente disposto dalla commissione d'intesa con il direttore generale dell'Organizzazione. 5. La
commissione può accettare donazioni e altre elargizioni da parte di
organizzazioni, privati o altre fonti, per fini attinenti all'esercizio di una
delle sue funzioni. La commissione può inoltre accettare contributi volontari
generali o legati a determinati progetti o attività della commissione che
saranno realizzati dal segretariato. I contributi volontari, le donazioni e
ogni altra elargizione di cui la commissione sia beneficiaria vengono versati
in un apposito fondo fiduciario, creato e gestito dall'Organizzazione sulla
base del regolamento finanziario e delle norme dell'Organizzazione stessa. 6. Una parte contraente
che sia in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari alla commissione non
ha diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo
dei contributi dovuti per i due anni civili precedenti. La commissione può
tuttavia autorizzare tale parte contraente a votare qualora ritenga che la sua
inadempienza sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà della parte
contraente in questione, ma in nessun caso tale diritto sarà prorogato oltre i
due anni civili successivi. Articolo 12 (SPESE) 1. Le spese per il segretariato,
comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, e le spese sostenute dal
presidente e dal vicepresidente della commissione nello svolgimento dei compiti
per la commissione nell'intervallo tra le sessioni sono stabilite e pagate dal
bilancio della commissione. 2. Le spese per i progetti di
ricerca e di sviluppo intrapresi da singole parti contraenti, di propria
iniziativa o su raccomandazione della commissione, sono stabilite e sostenute
dalle parti contraenti interessate. 3. Le spese relative a progetti
di ricerca o di sviluppo intrapresi in comune sono stabilite e sostenute dalle
parti contraenti, in mancanza di altri fondi disponibili, secondo le modalità e
nella misura da esse concordate. 4. Le spese per esperti invitati
a partecipare a titolo personale a riunioni della commissione e dei suoi organi
ausiliari sono a carico del bilancio della commissione. 5. Le spese della commissione
sono iscritte nel suo bilancio autonomo, eccetto quelle relative al personale e
ai mezzi materiali messi eventualmente a disposizione dall'Organizzazione. Le
spese a carico dell'Organizzazione sono stabilite e pagate nel quadro del
bilancio biennale elaborato dal direttore generale e approvato dalla conferenza
dell'Organizzazione in base ai regolamenti finanziari e alle norme dell'Organizzazione. 6. Le spese
relative alla partecipazione di delegati, supplenti, esperti e consulenti, in
qualità di rappresentanti dei governi, alle sessioni della commissione e dei
suoi organi ausiliari, nonché le spese relative alla partecipazione di
osservatori, sono a carico dei rispettivi governi od organizzazioni. In
riconoscimento delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che
sono parti contraenti, le spese, conformemente all'articolo 17 e nei
limiti della disponibilità di fondi, possono essere addebitate al bilancio
della commissione. Articolo 13
(PROCESSO DECISIONALE) 1. Le raccomandazioni
di cui all'articolo 8, lettera b), sono adottate alla maggioranza dei due
terzi delle parti contraenti della commissione presenti e votanti. Il testo di tali raccomandazioni è trasmesso dal segretario esecutivo a ciascuna parte contraente, parte non contraente
cooperante e parte non contraente interessata. 2. Fatte salve le disposizioni
del presente articolo, le parti contraenti della commissione si impegnano ad
attuare ogni raccomandazione adottata a norma dell'articolo
8, lettera b), a decorrere dalla data
stabilita dalla commissione, che non può essere anteriore alla scadenza del
periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di obiezioni. 3. Entro centoventi giorni a
decorrere dalla data di notifica di una raccomandazione, ogni parte contraente
della commissione può opporsi alla raccomandazione stessa e in tal caso non è
tenuta ad attuarla. L'obiezione dovrebbe includere
una spiegazione scritta delle relative motivazioni e, se del caso, proposte di
misure alternative. Se un'obiezione viene presentata entro il termine di
centoventi giorni, ogni altra parte contraente può parimenti opporsi a tale
raccomandazione in qualsiasi momento entro un successivo periodo di sessanta
giorni. Una parte contraente può inoltre ritirare, in qualsiasi momento, la
propria obiezione ed attuare la raccomandazione. 4. Se oltre un terzo delle parti
contraenti della commissione solleva obiezioni a una raccomandazione, le altre
parti contraenti sono immediatamente sollevate dall'obbligo di applicare tale
raccomandazione; tuttavia queste parti contraenti, o una parte di esse, possono
convenire di attuare la raccomandazione. 5.
Il segretario esecutivo notifica immediatamente a ogni parte contraente la
ricezione o il ritiro di un'obiezione. 6.
In circostanze eccezionali, ove richiesto da una parte contraente secondo
quanto stabilito dal segretario generale in consultazione con il presidente, se
questioni urgenti richiedono alle parti contraenti di adottare decisioni nell'intervallo
tra le sessioni della commissione, può essere fatto ricorso a ogni mezzo di
comunicazione rapida, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, per
adottare decisioni con riguardo unicamente a questioni procedurali e
amministrative della commissione, compresi i suoi organi ausiliari, diverse
dalle questioni relative all'interpretazione e all'adozione di modifiche da
apportare all'accordo o al suo regolamento interno. Articolo 14 (OBBLIGHI
RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI DA PARTE DELLE PARTI CONTRAENTI) 1. Fatte salve le
disposizioni del presente articolo, le parti contraenti della commissione si
impegnano ad attuare ogni raccomandazione formulata dalla commissione a norma
dell'articolo 8, lettera b), a decorrere dalla data stabilita dalla commissione, che non può
essere anteriore alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 13 per la
presentazione di obiezioni. 2. Ciascuna parte contraente si impegna a recepire, a seconda dei
casi, le raccomandazioni adottate in leggi nazionali, regolamenti o strumenti
giuridici appropriati dell'organizzazione regionale di integrazione economica.
Le parti contraenti trasmettono alla commissione una relazione annuale in cui
indicano in che modo hanno attuato e/o recepito le raccomandazioni, unitamente
ai documenti legislativi pertinenti connessi a tali raccomandazioni, secondo le
richieste della commissione, e ad informazioni sul monitoraggio e il controllo
delle loro attività di pesca. La commissione si avvale di tali informazioni per
valutare se le raccomandazioni sono state attuate uniformemente. 3. Ciascuna parte contraente adotta misure e coopera al fine di
garantire che i propri obblighi in quanto Stato di bandiera e Stato di approdo
siano soddisfatti in conformità con i pertinenti strumenti internazionali di
cui è parte e con le raccomandazioni adottate dalla commissione. 4. La commissione, nell'ambito di un processo per l'individuazione
dei casi di inosservanza, contatta le parti contraenti che non rispettano le
raccomandazioni da essa adottate al fine di risolvere le situazioni di non
conformità. 5. La commissione
definisce nel proprio regolamento interno le misure adeguate da adottare qualora
venga accertata, per una parte contraente, una lunga e ingiustificata inosservanza
delle sue raccomandazioni. Articolo 15
(OSSERVATORI) 1. Conformemente alle norme dell'Organizzazione, la commissione
può invitare o, su loro richiesta, ammettere in qualità di osservatori
organizzazioni governative regionali o internazionali e organizzazioni non
governative regionali, internazionali o di altro genere, comprese quelle del
settore privato, che hanno interessi e obiettivi comuni con quelli della commissione
o le cui attività sono pertinenti ai lavori della commissione o dei suoi organi
ausiliari. 2. Qualsiasi membro o
membro associato dell'Organizzazione che non è parte contraente della
commissione può, su sua richiesta, essere invitato in qualità di osservatore
alle sessioni della commissione e dei suoi organi ausiliari. Esso può
presentare memorandum e partecipare ai dibattiti senza diritto di voto. Articolo 16 (COOPERAZIONE
CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI) 1. Per le questioni di interesse
comune la commissione agisce in cooperazione con altre organizzazioni
internazionali. 2. La
commissione provvede ad adottare opportune disposizioni ai fini della
consultazione, cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni e
istituzioni pertinenti, tra cui la stipula di protocolli di intesa e accordi di
partenariato. Articolo 17 (RICONOSCIMENTO
DELLE ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO CHE SONO PARTI
CONTRAENTI) 1. La Commissione riconosce pienamente le esigenze specifiche
degli Stati in via di sviluppo che sono parti contraenti del presente accordo,
conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo del 1995. 2. Le parti
contraenti possono cooperare direttamente o tramite la commissione per gli
scopi indicati nel presente accordo e fornire assistenza per i bisogni
individuati. Articolo 18 (PARTI
NON CONTRAENTI) 1.
La commissione, tramite il segretariato, può invitare parti
non contraenti le cui navi esercitano attività di pesca nella zona di
applicazione, in particolare gli Stati costieri, a collaborare pienamente ai
fini dell'attuazione delle sue raccomandazioni, anche diventando parti non
contraenti cooperanti. La commissione può accettare, per consenso delle parti
contraenti, eventuali richieste di concessione dello statuto di parte non
contraente cooperante, fermo restando tuttavia che, se non è possibile
raggiungere un accordo malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà
messa ai voti e lo statuto di parte non contraente cooperante sarà concesso a
maggioranza dei due terzi delle parti contraenti. 2.
La commissione, tramite il segretariato, provvede a
scambiare informazioni con riguardo alle navi che praticano la pesca o attività
inerenti alla pesca nella zona dell'accordo e che battono bandiera di parti non contraenti del presente accordo, nonché ad
individuare e affrontare, se del caso, anche tramite l'applicazione di sanzioni
che saranno definite dal regolamento interno in conformità del diritto
internazionale, i casi in cui le attività esercitate dalle parti non contraenti
incidono negativamente sull'obiettivo dell'accordo. Le sanzioni possono
includere misure non discriminatorie connesse al mercato. 3.
La commissione, conformemente al diritto internazionale e al presente accordo,
adotta le misure necessarie al fine di scoraggiare le attività delle navi che
pregiudicano l'efficacia delle raccomandazioni applicabili e riferisce
regolarmente sulle eventuali iniziative adottate nei confronti delle attività
di pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell'accordo effettuate da parti non contraenti. 4. La commissione richiama l'attenzione
delle parti non contraenti su qualsiasi
attività che, ad avviso di una parte contraente, incida negativamente sulla
realizzazione dell'obiettivo dell'accordo. Articolo 19 (COMPOSIZIONE
DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO) 1.
Nel caso di una controversia tra due o più parti contraenti relativa all'interpretazione
o all'applicazione del presente accordo, le parti interessate si consultano
allo scopo di trovare soluzioni mediante negoziato, mediazione, inchiesta o
ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. 2.
Qualora non riescano a raggiungere un accordo conformemente all'articolo 19,
paragrafo 1, le parti in questione possono congiuntamente deferire la questione
a un comitato composto dal presidente della commissione e da un rappresentante
designato da ciascuna delle parti della controversia. Le conclusioni di tale
comitato, pur non essendo vincolanti, costituiscono la base sulla quale le
parti contraenti interessate riesaminano la questione che è all'origine della
controversia. 3.
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del
presente accordo non risolta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, può, in
ogni caso con il consenso di tutte le parti interessate dalla controversia,
essere sottoposta ad arbitrato. I risultati della procedura di arbitrato hanno
carattere vincolante per le parti. 4. Nei casi in cui la
controversia è sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è costituito
come stabilito nell'allegato del presente accordo. L'allegato costituisce parte
integrante del presente accordo. Articolo 20 (RELAZIONE CON ALTRI
ACCORDI) I riferimenti
contenuti nel presente accordo alla convenzione del 1982 o ad altri accordi
internazionali non pregiudicano la posizione di un qualsiasi Stato per quanto
concerne la firma, la ratifica o l'adesione alla convenzione del 1982 o in
relazione ad altri accordi, né i diritti, la giurisdizione e i doveri delle
parti contraenti in virtù della convenzione del 1982 o dell'accordo del 1995. Articolo 21 (LINGUE
UFFICIALI DELLA COMMISSIONE) Le lingue ufficiali
della commissione sono quelle stabilite dalla commissione stessa fra le lingue
ufficiali dell'Organizzazione. Le delegazioni possono servirsi di una di queste
lingue durante le sessioni e per redigere le loro relazioni e comunicazioni. L'uso
delle lingue ufficiali per l'interpretazione simultanea e la traduzione dei
documenti nelle sessioni statutarie della commissione è specificato nel
regolamento interno. Articolo 22 (MODIFICHE) 1. La
commissione può modificare il presente accordo a maggioranza di due terzi di
tutte le parti contraenti. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le
modifiche entrano in vigore a decorrere dalla data in cui sono state adottate
dalla commissione. 2. Le modifiche che
comportano nuovi obblighi per le parti contraenti entrano in vigore previa
accettazione da parte dei due terzi delle parti contraenti della commissione e
sono applicabili a ciascuna parte contraente soltanto previa accettazione da
parte di quest'ultima. Gli strumenti di accettazione delle modifiche che
comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale dell'Organizzazione,
che informa tutti i membri dell'Organizzazione e il segretario generale delle
Nazioni Unite della ricezione degli strumenti di accettazione e dell'entrata in
vigore delle modifiche. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti che non
accettano una modifica comportante nuovi obblighi continuano ad essere
disciplinati dalle disposizioni dell'accordo in vigore prima della modifica. 3.
Le modifiche del presente accordo sono sottoposte al consiglio dell'Organizzazione,
il quale può respingerle se le ritiene incompatibili con le finalità e gli obiettivi
dell'Organizzazione o con le disposizioni dell'atto costitutivo dell'Organizzazione.
Se il consiglio dell'Organizzazione lo ritiene auspicabile, può sottoporre la
modifica alla conferenza dell'Organizzazione, che ha gli stessi poteri. Articolo 23 (ACCETTAZIONE) 1. Il
presente accordo è aperto all'accettazione dei membri e dei membri associati
dell'Organizzazione. 2. La
commissione, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, può
ammettere quali membri altri Stati che sono membri dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica e che hanno presentato una domanda di
partecipazione e uno strumento ufficiale di accettazione dell'accordo in vigore
al momento dell'ammissione. 3. Le parti
contraenti della commissione che non sono membri o membri associati dell'Organizzazione
possono partecipare alle attività della commissione a condizione che si
facciano carico di una percentuale delle spese del segretariato, stabilita in
base alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione. 4. L'accettazione
del presente accordo da parte di un membro o membro associato dell'Organizzazione
ha luogo mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il
direttore generale dell'Organizzazione ed ha effetto a decorrere dal momento in
cui il direttore generale riceve tale strumento. 5. L'accettazione
del presente accordo da parte di non membri dell'Organizzazione ha luogo
mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore
generale dell'Organizzazione. L'adesione prende effetto a decorrere dalla data
in cui la commissione approva la domanda di accettazione, in base al paragrafo
2 del presente articolo. 6. Il direttore
generale dell'Organizzazione informa tutte le parti contraenti della
commissione, tutti i membri dell'Organizzazione e il segretario generale delle
Nazioni Unite in merito a tutte le accettazioni diventate effettive. 7.
L'accettazione
del presente accordo da parte delle parti non contraenti può essere soggetta a
riserve, che hanno effetto solamente se approvate da
due terzi delle parti contraenti. Si considera che le parti contraenti
le cui autorità competenti non hanno risposto entro tre mesi dalla data della
notifica abbiano approvato la riserva. In mancanza di tale approvazione lo
Stato o l'organizzazione d'integrazione economica regionale che l'ha formulata
non può diventare parte dell'accordo. Il direttore generale dell'Organizzazione
notifica immediatamente eventuali riserve a tutte le parti contraenti della
commissione. Articolo 24 (ENTRATA IN
VIGORE) Il presente
accordo entra in vigore alla data del ricevimento del quinto strumento di
accettazione. Articolo 25 (RISERVE) 1. L'accettazione del
presente accordo può essere soggetta a riserve, che non devono essere
incompatibili con gli obiettivi dell'accordo e devono essere espresse
conformemente alle norme generali di diritto internazionale pubblico quali
rispecchiate nelle disposizioni della parte II, sezione 2, della convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati del 1969. 2. La commissione
valuta periodicamente se una riserva può creare problemi di non conformità con
le raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 8, lettera b), e
può valutare misure appropriate, secondo quanto previsto nel suo regolamento
interno. Articolo 26 (RITIRO) 1.
Trascorso un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente
accordo è entrato in vigore per quanto la riguarda, ciascuna parte contraente
può ritirarsi dal presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro
al direttore generale dell'Organizzazione, il quale ne informa immediatamente
tutte le parti contraenti e i membri dell'Organizzazione. Il ritiro diventa
effettivo tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del
direttore generale dell'Organizzazione. 2.
Una parte contraente può notificare il ritiro per quanto concerne uno o più
territori di cui assicura le relazioni internazionali. Quando una parte
contraente notifica il proprio ritiro dalla commissione, essa indica il
territorio o i territori a cui esso si applica. In mancanza di tale
dichiarazione, il ritiro è considerato valido per tutti i territori le cui
relazioni internazionali sono assicurate dalla suddetta parte contraente,
tranne che per i membri associati. 3. Quando una
parte contraente notifica il proprio ritiro dall'Organizzazione, si considera
che essa si ritiri simultaneamente anche dalla commissione e il suo ritiro è
ritenuto valido per tutti i territori per i quali tale parte contraente
assicura le relazioni internazionali, tranne che per i membri associati. Articolo 27 (CESSAZIONE) Il presente accordo giunge a
termine automaticamente nel momento in cui il numero delle parti contraenti,
per effetto dei ritiri, scende al di sotto di cinque, salvo decisione contraria
presa all'unanimità dalle restanti parti contraenti. Articolo 28 (AUTENTICAZIONE E
REGISTRAZIONE) Il testo del presente accordo è
stato originariamente redatto a Roma il 24° giorno del mese di settembre
millenovecentoquarantanove, in lingua francese, ed [è stato modificato il
(xx)...]. Due esemplari in lingua araba, inglese, francese e spagnola del
presente accordo e di eventuali modifiche sono autenticati dal presidente della
commissione e dal direttore generale dell'Organizzazione. Uno di questi
esemplari è depositato negli archivi dell'Organizzazione. L'altro è trasmesso
al segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrato. Il direttore
generale autentica inoltre le copie del presente accordo e ne trasmette copia a
ciascun membro dell'Organizzazione e agli Stati non membri dell'Organizzazione
che sono parti contraenti dell'accordo o potrebbero diventarlo. ALLEGATO
RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ARBITRATO 1. Il tribunale arbitrale di cui
all'articolo 19, paragrafo 4, è composto di tre arbitri nominati come
segue: a) la parte contraente che inizia
un procedimento comunica il nome di un arbitro all'altra parte contraente che,
a sua volta, entro un termine di quaranta giorni dopo tale notifica, comunica
il nome del secondo arbitro. In caso di controversia tra più di due parti
contraenti, le parti della controversia con lo stesso interesse nominano un
arbitro di comune accordo. Le parti contraenti, entro un termine di sessanta
giorni dalla nomina del secondo arbitro, nominano un terzo arbitro, che non
deve essere un cittadino né dell'una né dell'altra parte contraente e non deve
essere della stessa nazionalità di uno dei primi due arbitri. Il terzo arbitro
presiede il tribunale; b) se il secondo arbitro non è
stato designato entro il termine impartito, o se le parti contraenti non hanno
raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro il termine
prescritto, l'arbitro in questione è nominato, su richiesta di una delle parti
contraenti, dal direttore generale dell'Organizzazione entro due mesi dalla
data di ricevimento della richiesta. 2. Il tribunale arbitrale decide
dove sarà ubicata la sua sede e adotta il proprio regolamento interno. 3. Il tribunale arbitrale
pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni del presente accordo
e alle norme di diritto internazionale. 4. La decisione del tribunale
arbitrale è adottata alla maggioranza dei suoi membri, che non possono
astenersi dalla votazione. 5. Qualsiasi parte contraente che
non sia parte in causa può intervenire nel procedimento previo consenso del
tribunale arbitrale. 6. La decisione del tribunale
arbitrale non è impugnabile, vincola le parti contraenti della controversia e
ogni parte contraente che interviene nel procedimento e deve essere rispettata
senza indugio. Il tribunale arbitrale interpreta la decisione, su richiesta di
una delle parti contraenti in causa o di qualsiasi parte contraente
interessata. 7. Salvo ove il tribunale arbitrale decida
altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese
del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi componenti, sono sostenute
dalle parti contraenti della controversi in eguale misura.