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Document 52014PC0538
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Germany to apply a reduced rate of taxation on electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
/* COM/2014/0538 final - 2014/0247 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE /* COM/2014/0538 final - 2014/0247 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La tassazione dei prodotti energetici e dell'energia
elettrica è disciplinata nell'Unione dalla direttiva 2003/96/CE del
Consiglio ([1])
(di seguito "la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la
direttiva"). A norma dell'articolo 19, paragrafo 1,
della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15
e 17 della stessa direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare
ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a
considerazioni politiche specifiche. Scopo della presente proposta è autorizzare la
Germania ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica
fornita direttamente a navi ormeggiate in porto (di seguito denominata "energia
elettrica erogata da impianti di terra"). L'esenzione è volta a fornire un
incentivo economico per promuovere l'uso dell'energia elettrica erogata da
impianti di terra allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città
portuali. La richiesta e il suo contesto generale Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha
adottato la decisione di esecuzione 2011/445/UE del Consiglio che
autorizza la Germania ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia
elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("energia
elettrica erogata da impianti di terra"), in conformità all'articolo 19
della direttiva 2003/96/CE ([2]).
La decisione scade il 16 luglio 2014. Con lettera del 26 febbraio 2014, le
autorità tedesche hanno richiesto una nuova decisione di autorizzazione che
permetterà alla Germania di continuare ad applicare la tassazione ridotta. La
Germania ha chiesto che la riduzione venga accordata per un periodo di sei
anni. Con la misura richiesta la Germania intende
continuare a incentivare l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di
terra, ritenuta un'alternativa meno inquinante rispetto alla produzione di
energia elettrica a bordo di navi ormeggiate in porto. Se la misura non verrà
autorizzata, sull'energia elettrica erogata da impianti di terra dovrà essere
applicata l'aliquota d'imposta nazionale generale, che corrisponde a 20,50 EUR
per MWh. D'altro canto, l'articolo 14,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva sulla tassazione dell'energia
impone agli Stati membri di esentare dalla tassazione i prodotti energetici
utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell'Unione europea.
Tale esenzione riguarda anche i prodotti energetici utilizzati per produrre
energia elettrica a bordo delle navi ormeggiate in porto. Gli Stati membri
possono inoltre esentare i prodotti energetici utilizzati come carburanti per
la navigazione sulle vie navigabili interne, secondo quanto disposto dall'articolo 15,
paragrafo 1, lettera f), della direttiva di cui sopra, che riguarda
anche l'energia elettrica prodotta a bordo delle imbarcazioni. Di conseguenza,
nella maggior parte dei casi, il sistema di imposizione basato sulla direttiva
sulla tassazione dell'energia non incide sui costi per la produzione di energia
elettrica a bordo di navi ormeggiate in porto, anche se tale produzione
potrebbe avere effetti negativi sulla salute e sull'ambiente a causa del
deterioramento della qualità dell'aria e dell'aumento dei livelli di rumore nei
porti. La Germania vorrebbe continuare ad applicare
sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta
ridotta di 0,50 EUR per MWh, rispettando così il livello minimo di
tassazione dell'energia elettrica stabilito dalla direttiva 2003/96/CE. L'aliquota
di imposta ridotta sull'energia elettrica deve essere applicata a tutte le
forniture di energia elettrica proveniente da impianti di terra sia nelle acque
dell'Unione europea che nelle vie navigabili interne, ad eccezione delle
forniture destinate alle imbarcazioni private da diporto. Secondo i calcoli
delle autorità tedesche per il periodo di tre anni di applicazione della
misura, la spesa fiscale annuale media è stata di circa 2,2 milioni
di EUR. Stando alle stime del governo federale, nei prossimi sei anni
questa ipotetica spesa di bilancio potrebbe aumentare gradualmente fino a 3-4 milioni
di EUR l'anno. Riducendo l'aliquota di imposta la Germania
intende continuare a incentivare gli operatori navali a utilizzare l'energia
elettrica erogata da impianti di terra al fine di ridurre l'inquinamento
atmosferico e acustico prodotto dalle navi ormeggiate in porto, nonché le
emissioni di CO2. L'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta
rafforzerebbe la competitività dell'energia elettrica erogata da impianti di terra
rispetto ai combustibili bunker per uso a bordo, del tutto esenti da imposta. Le autorità tedesche hanno informato la
Commissione che attualmente di tutti i porti di mare della Germania soltanto
quello di Lubecca dispone di impianti di terra per la fornitura di energia
elettrica con un carico elettrico superiore. Oltre agli impianti di terra, il
porto fornisce anche "chiatte energetiche", ossia strutture
galleggianti per la generazione combinata di calore e di energia che utilizzano
gas naturale liquefatto. La costruzione di impianti di terra statici per la
fornitura di energia elettrica nel porto di Amburgo è prevista per maggio 2014:
nell'ambito di tale operazione due terminal per navi da crociera verranno
dotati di impianti di terra per l'erogazione di energia elettrica al terminal
di Altona. Si prevede inoltre di fornire chiatte energetiche per il terminal di
HafenCity. Per quanto riguarda i porti interni, gli
impianti di terra per l'erogazione di energia elettrica sono più diffusi e se
ne prevede un ulteriore sviluppo. La Germania ritiene che la misura sia conforme
alla raccomandazione 2006/339/CE della Commissione finalizzata ([3]) a promuovere l'utilizzo
di energia elettrica erogata da impianti di terra per le navi ormeggiate nei
porti dell'Unione europea nonché alla comunicazione della Commissione "Obiettivi
strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al
2018" ([4]).
Va notato a tale riguardo che da giugno 2011 gli Stati membri sono
soggetti all'obbligo incondizionato di rispettare norme di qualità dell'aria
per determinati inquinanti come il materiale particolato ([5]). Per osservare tale
obbligo essi sono tenuti a trovare soluzioni a problemi come le emissioni delle
navi ormeggiate in porto, ove necessario, ed è prevedibile che nei porti che
presentano questi problemi l'utilizzo dell'energia elettrica erogata da
impianti di terra sarà incoraggiato nell'ambito di una strategia generale per
migliorare la qualità dell'aria. Dichiarazioni delle autorità tedesche
sull'impatto della misura sul mercato interno Secondo le autorità tedesche, la misura non
inciderebbe sul corretto funzionamento del mercato interno e non comporterebbe
una distorsione della concorrenza. La Germania autorizza l'agevolazione fiscale
sia come applicazione di un'aliquota di imposta ridotta sulla fornitura sia
come rimborso fiscale. In caso di applicazione della riduzione sulla fornitura,
il fornitore di energia elettrica potrebbe non trasferire o trasferire solo in
parte il vantaggio fiscale ottenuto al consumatore finale, ossia l'operatore
portuale. Le autorità tedesche ritengono tuttavia che tale vantaggio venga
generalmente trasferito. Ciononostante, anche nei casi in cui la riduzione
fiscale viene interamente trasferita agli operatori navali che ricevono energia
elettrica erogata da impianti di terra tassata al livello minimo previsto dalla
direttiva 2003/96/CE, questi non godono in realtà di alcun vantaggio
economico rispetto agli operatori che generano l'energia elettrica di cui hanno
bisogno a bordo, dal momento che tale energia è esente da imposta. Secondo il
parere delle autorità tedesche, la sostituzione dell'energia generata a bordo
con l'energia elettrica erogata da impianti di terra tassata al livello minimo
applicabile non comporterebbe un vantaggio globale in termini di costi. Le autorità tedesche hanno informato la
Commissione che al momento non dispongono di dati sul numero di operatori
navali che utilizzano impianti di terra per l'erogazione di energia elettrica e
non sono in grado di fornire una valutazione esaustiva dell'evoluzione dell'utilizzo
di energia elettrica erogata da impianti di terra a causa della brevità del
periodo di applicazione della misura. Sulla base delle informazioni
disponibili, esse ritengono che il ricorso a questo tipo di energia sia
notevolmente aumentato, soprattutto da parte delle navi ormeggiate nei porti
delle vie navigabili interne. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici
e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
lettera c), e l'articolo 15, paragrafo 1, lettera f). Valutazione della misura ai sensi dell'articolo 19
della direttiva 2003/96/CE Considerazioni politiche specifiche L'articolo 19, paragrafo 1, primo
comma, della direttiva recita: "Oltre a
quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5,
15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione,
può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni
in base a considerazioni politiche specifiche." Riducendo l'aliquota, le autorità tedesche
mirano a continuare a promuovere un sistema di approvvigionamento di energia
elettrica per le navi ormeggiate nei porti che sia meno dannoso per l'ambiente
e contribuisca pertanto a migliorare la qualità dell'aria locale. La Germania
ha sottolineato che la Commissione ha di fatto già raccomandato l'uso di
energia elettrica erogata da impianti di terra quale alternativa alla
produzione di energia elettrica a bordo di navi ormeggiate in porto,
riconoscendone pertanto i vantaggi per l'ambiente ([6]). Senza la misura, l'energia
elettrica fornita alle navi ormeggiate in porto dovrà essere tassata a 20,50 EUR
per MWh in Germania. La riduzione richiesta rappresenta un ulteriore incentivo
all'uso di questa tecnologia, pari a 20 EUR per MWh, e contribuisce così
al raggiungimento dell'obiettivo strategico indicato. La Commissione osserva inoltre che un ostacolo
importante a un utilizzo più generalizzato dell'energia elettrica erogata da
impianti di terra è attualmente costituito dall'assenza pressoché totale delle
necessarie infrastrutture terrestri nei porti; per raggiungere l'obiettivo
strategico dell'esenzione d'imposta in questione è pertanto probabile che
saranno necessarie iniziative supplementari finalizzate in particolare alla
costruzione di tali infrastrutture. Secondo le informazioni fornite dalle
autorità tedesche, le navi per la navigazione marittima necessitano di impianti
in grado di supportare carichi elettrici elevati e allo stato attuale solo il
porto di Lubecca ne è provvisto. È prevista la costruzione di impianti nel
porto di Amburgo. Gli impianti di terra per l'erogazione di energia elettrica
sono più numerosi nei porti delle vie navigabili interne, dove le navi
solitamente richiedono un carico elettrico ridotto. Riguardo alla natura dell'obiettivo strategico
perseguito, la Commissione ricorda che la promozione dell'energia elettrica erogata
da impianti di terra è di fatto un obiettivo strategico comune cui dovrebbe
mirare l'intera Unione. Lo si afferma chiaramente nella comunicazione della
Commissione su una politica marittima integrata per l'Unione europea ([7]) e nel documento di
lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna ([8]). La misura è in linea
con la proposta di direttiva della Commissione sulla realizzazione di un'infrastruttura
per i combustibili alternativi, che affronta la questione dell'installazione di
impianti di terra per la fornitura di energia elettrica nei porti in cui questo
tipo di approvvigionamento offre un buon rapporto costi-efficacia e apporta
benefici per l'ambiente ([9]). Nella sua proposta di revisione della
direttiva sulla tassazione dell'energia ([10]),
la Commissione ha suggerito di esonerare dalla tassazione l'energia elettrica
erogata da impianti di terra fornita alle imbarcazioni ormeggiate in porto. La
proposta della Commissione tuttavia non è stata ancora adottata dal Consiglio.
Nel frattempo occorre dare agli operatori economici in Germania e alle autorità
tedesche la certezza giuridica sulle misure fiscali applicate allo scopo di
promuovere l'utilizzo dell'energia elettrica erogata da impianti di terra. Allo
stato attuale l'unica possibilità di introdurre un'agevolazione fiscale per
questo tipo di energia è fornita dall'articolo 19. Tale articolo si
propone tuttavia di rispondere alle specifiche circostanze di ogni Stato membro
non riprese nella direttiva stessa. Una deroga ai sensi dell'articolo 19 che
persegua l'obiettivo strategico di promuovere l'energia elettrica erogata da
impianti di terra può pertanto essere concessa unicamente a titolo di misura
transitoria prima che il Consiglio tenga conto di detto obiettivo nel quadro
della revisione della direttiva 2003/96/CE. Coerenza con gli altri obiettivi e
politiche dell'Unione La misura richiesta riguarda soprattutto la
politica ambientale dell'UE. Nella misura in cui contribuirà a ridurre il
consumo di combustibile bunker a bordo delle navi ormeggiate in porto, essa
contribuirà effettivamente a migliorare la qualità dell'aria delle località
portuali. Entro certi limiti, la misura potrebbe anche portare a una riduzione
delle emissioni di CO2, anche se l'entità di questo effetto
dipenderà dalla fonte dell'energia elettrica che dovrà essere fornita alle
navi ([11]).
Per dare un'idea della portata del problema ambientale, la Germania cita l'esempio
del porto di Lubecca-Travemünde, dove le navi sono responsabili del 90% delle
emissioni di anidride solforosa e dell'80% circa delle emissioni di ossido di
azoto. Tenendo conto di un consumo annuo di energia elettrica pari a 5 584 MWh,
le autorità tedesche forniscono il seguente confronto tra le emissioni annuali
stimate derivanti dall'utilizzo di energia elettrica erogata da impianti di
terra nel porto di Lubecca e quelle derivanti dall'utilizzo, per la produzione
di energia elettrica a bordo delle navi, di gasolio marino con un tenore di
zolfo conforme ai limiti fissati dalla direttiva UE sul tenore di zolfo ([12]): || NOx || SO2 || CO2 Energia verde prodotta a partire da energia idroelettrica || 0,078 t || 0,056 t || 0 t Gasolio marino || 3,571 t || 6,026 t || 4 251,9 t Le stime fornite dalle autorità portuali di
Amburgo indicano che gli impianti di terra per l'erogazione di energia elettrica
previsti dovrebbero ridurre le emissioni di base annuali al terminal di Altona,
rispetto all'utilizzo di gasolio marino, di 39 t o del 74% circa per l'NOx,
di 1,1 t o del 62% circa per l'SO2 e di 0,5 t o del 5%
circa per il particolato sottile. L'utilizzo per la gestione di questi impianti
del mix di energia elettrica tedesco normale darebbe luogo a una riduzione di
CO2 pari a circa 1 050 t o al 19% l'anno. La fornitura
prevista di energia elettrica da fonti rinnovabili potrebbe tradursi in una
riduzione molto più significativa delle emissioni di CO2, pari a 3 354 t
l'anno, a seconda delle prestazioni degli impianti di produzione. La riduzione
delle emissioni di inquinanti atmosferici mediante il ricorso a chiatte
energetiche alimentate con gas naturale liquefatto per la fornitura di energia
elettrica alle navi da crociera nel terminal di HafenCity dovrebbe dar luogo a
un abbattimento delle emissioni di NOx pari a 51 t o al 73%. Sottraendo al
totale 5 t di emissioni annuali di NOx imputabili alle chiatte stesse, la
riduzione complessiva delle emissioni sarebbe pari 46 t l'anno. Le
emissioni dovrebbero essere ridotte di 1,5 t o del 58% per l'SOx e di 0,7 t
o del 48% l'anno per il particolato sottile, senza emissioni supplementari
riconducibili alle chiatte energetiche. La sostituzione del gasolio marino
con gas naturale liquefatto si tradurrebbe in una riduzione delle emissioni di
CO2 di 1 824 t o del 26% l'anno. Le stime tengono conto
delle emissioni residue imputabili alla caldaia ausiliaria (per il riscaldamento
a bordo). Va a questo punto ricordato che uno dei motivi
principali per cui l'energia elettrica erogata da impianti di terra si trova in
posizione concorrenziale sfavorevole rispetto a quella prodotta a bordo delle
navi ormeggiate nei porti marittimi risiede nel fatto che quest'ultima gode
attualmente di una completa esenzione fiscale netta: fiscalmente esente non è
solo il combustibile bunker utilizzato per la produzione di energia elettrica,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2003/96/CE, ma anche l'energia elettrica
prodotta a bordo delle navi (cfr. articolo 14, paragrafo 1,
lettera c), della stessa direttiva). Quantunque quest'ultima esenzione
possa essere giudicata difficilmente compatibile con gli obiettivi ambientali
dell'Unione, essa risponde a considerazioni di ordine pratico. In effetti, la
tassazione dell'energia elettrica prodotta a bordo imporrebbe al proprietario
della nave (spesso stabilito in un paese terzo) o all'operatore di dichiarare
la quantità di energia elettrica consumata. La dichiarazione dovrebbe inoltre
specificare la percentuale di energia elettrica consumata nelle acque
territoriali dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta. Produrre tale
dichiarazione per ogni Stato membro le cui acque territoriali sono interessate
rappresenterebbe un gravoso onere amministrativo per i proprietari delle navi.
Date le circostanze, può risultare giustificato non penalizzare l'alternativa
meno inquinante costituita dall'energia elettrica erogata da impianti di terra
e permettere alla Germania di applicare l'aliquota di imposta ridotta. Riguardo all'energia elettrica consumata dalle
navi ormeggiate nei porti delle vie navigabili interne, contrariamente alla
situazione prevalente nei porti di mare, l'esenzione dell'energia elettrica
prodotta a bordo è meramente facoltativa per gli Stati membri [articolo 15,
paragrafo 1, lettera f)]. Non esiste pertanto alcun ostacolo
giuridico che impedisca agli Stati membri di considerare l'energia elettrica
erogata da impianti di terra alla stregua di quella generata a bordo delle navi
ormeggiate nei porti delle vie navigabili interne. Tuttavia la possibilità,
prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della
direttiva, di non tassare l'energia elettrica generata a bordo è dovuta di
nuovo a considerazioni di ordine pratico da parte del legislatore, al tempo
stesso strettamente legate ai vantaggi fiscali facoltativi concessi per la
navigazione interna. La maggior parte degli Stati membri, Germania compresa, ha
deciso di non tassare i combustibili utilizzati a tal fine. Per quanto riguarda
il Reno e i suoi affluenti, tale esenzione fiscale è anche contemplata in un
accordo internazionale ([13]),
che la Germania ha ratificato. Essi ritengono inoltre poco pratico tassare
separatamente il combustibile di alimentazione utilizzato per la produzione di
energia elettrica a bordo ([14])
perché ciò presupporrebbe, quanto meno, una distinzione tra il combustibile
utilizzato per la produzione di energia elettrica e quello utilizzato per la
navigazione. Infine, nel decidere se estendere l'esenzione fiscale applicabile
alla navigazione marittima ai combustibili utilizzati per la navigazione
interna, gli Stati membri prendono in considerazione una serie di aspetti, tra
cui gli obiettivi generali della politica nazionale in materia di trasporti
(considerazioni di natura ambientale, per esempio), che possono indurli a non
tassare i combustibili usati per la navigazione interna. Si ritiene pertanto giustificato, allo stadio
attuale, mantenere la possibilità per la Germania di esonerare l'energia
elettrica erogata da impianti di terra ai porti delle vie navigabili interne. Mercato interno e concorrenza leale Dal punto di vista del mercato interno e della
concorrenza leale, la misura richiesta ridurrebbe la distorsione esistente che,
a causa dell'esenzione fiscale applicata ai combustibili bunker, esiste tra le
due fonti concorrenti di energia elettrica per navi ormeggiate in porto, ossia
la produzione a bordo e l'erogazione da impianti di terra. Riguardo alla concorrenza tra operatori
navali, va ricordato innanzitutto che, stando alle informazioni di cui dispone
la Commissione, sono pochissime le navi che fanno attualmente uso di energia
elettrica erogata da impianti di terra su base commerciale. In secondo luogo,
anche se la misura esaminata conferirà un vantaggio alle società di trasporto
marittimo, che potranno così acquistare energia elettrica a un costo inferiore
rispetto alle società che operano in altri settori, essa non dovrebbe alterare
in modo significativo la situazione concorrenziale nel settore del trasporto
marittimo. Sebbene sia molto difficile fare precise previsioni dei costi a
causa della loro forte dipendenza dalle fluttuazioni del prezzo del greggio, le
informazioni disponibili ([15])
e i dati forniti dalla Germania indicano che, nell'insieme, neanche la piena
esenzione fiscale ridurrebbe, nella maggior parte dei casi, i costi operativi
dell'energia elettrica erogata da impianti di terra a livelli inferiori ai
costi di produzione a bordo e pertanto non costituirebbe in alcun caso un
significativo vantaggio concorrenziale degli operatori di navi che usano l'energia
elettrica erogata da impianti di terra sugli operatori di navi che utilizzano
energia elettrica generata a bordo. Nel caso in questione, una significativa
distorsione del tipo sopra indicato è ancora meno probabile dal momento che la
Germania rispetterà il livello minimo di tassazione fissato dalla
direttiva 2003/96/CE. Per quanto concerne la concorrenza tra porti,
in una situazione in cui, come spiegato precedentemente, è poco probabile che l'uso
di energia elettrica erogata da impianti di terra diventi, almeno a breve
termine, più sostenibile economicamente della produzione a bordo nonostante la
riduzione fiscale, è altrettanto improbabile che la riduzione dell'aliquota d'imposta
per l'energia elettrica erogata da impianti di terra dia luogo a distorsioni
significative della concorrenza tra i porti inducendo le navi a modificare la
loro rotta in funzione della disponibilità di questo tipo di energia. Le
autorità tedesche sottolineano che l'uso dell'energia elettrica erogata da
impianti di terra è limitato non solo a causa della mancanza di strutture
portuali o dei costi più elevati, ma anche a causa dell'assenza di norme
tecniche concordate a livello internazionale per il collegamento delle navi
alla rete elettrica. Infine, si può aggiungere che il periodo per
il quale si propone di autorizzare l'applicazione dell'aliquota d'imposta
ridotta riflette in larga misura l'intervallo temporale di otto anni indicato
nella proposta della Commissione per l'esenzione fiscale dell'energia elettrica
erogata da impianti di terra. Periodo di applicazione della misura e
sviluppo del quadro fiscale dell'UE in materia di energia In teoria, il periodo di applicazione della
deroga dovrebbe essere abbastanza lungo da non dissuadere gli operatori
portuali dall'effettuare i necessari investimenti. In questo particolare caso,
il periodo di applicazione della misura sarebbe stato prorogato e l'entità
della riduzione d'imposta aumentata dalla proposta della Commissione di
revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, che prevede un'esenzione
obbligatoria per l'energia elettrica erogata da impianti di terra per un
periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore. La deroga non dovrebbe
tuttavia compromettere i futuri sviluppi del vigente quadro giuridico e
dovrebbe tener conto dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di un atto
giuridico basato sulla proposta di modifica della direttiva sulla tassazione
dell'energia presentata dalla Commissione. Considerate le circostanze, sembra
adeguato concedere l'autorizzazione richiesta per il periodo massimo di sei
anni consentito dalla direttiva, fatta salva tuttavia l'entrata in vigore di
disposizioni generali in materia prima della scadenza prevista. Questo lasso
di tempo fornirà la certezza giuridica agli operatori portuali e di navi che
devono pianificare i propri investimenti negli impianti di terra per l'erogazione
di energia elettrica o nelle apparecchiature di bordo. Permetterà inoltre alle
autorità tedesche di raccogliere ulteriori dati per effettuare in futuro una
nuova valutazione della misura. Norme in materia di aiuti di Stato L'aliquota d'imposta di 0,50 EUR/MHw
prevista dalle autorità tedesche rispetta il livello minimo di tassazione a
norma dell'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. La misura soddisfa
pertanto una delle condizioni di cui all'articolo 44 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione ([16]),
che stabilisce le condizioni alle quali una misura di questo tipo è esentata
dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato. Allo stadio attuale non è
possibile tuttavia stabilire se siano soddisfatte tutte le condizioni fissate
nel regolamento e la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non
impedisce alla Commissione di esigere dalla Germania il rispetto delle norme in
materia di aiuti di Stato. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate La presente proposta si basa su una richiesta
presentata dalla Germania e concerne unicamente questo Stato membro. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario ricorrere al parere di
esperti esterni. Valutazione d'impatto La presente proposta riguarda un'autorizzazione
concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Principio di sussidiarietà Il settore della tassazione indiretta di cui
all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 3 del TFUE. L'esercizio delle competenze degli Stati
membri in tale settore è tuttavia rigorosamente determinato e limitato dal
diritto UE vigente. A norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE,
soltanto il Consiglio può autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori
esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non
possono sostituirsi al Consiglio. La proposta è pertanto conforme al principio
di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità. La riduzione fiscale si limita a quanto necessario per
raggiungere l'obiettivo in questione (cfr. le considerazioni di cui sopra
concernenti gli aspetti relativi al mercato interno e alla concorrenza leale). Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
prevede unicamente questo tipo di misura. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La misura non comporta alcun onere finanziario
o amministrativo a carico dell'Unione europea. La proposta non ha pertanto
alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. 2014/0247 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare
sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto
un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della
direttiva 2003/96/CE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, vista la direttiva 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ([17]), in particolare l'articolo 19, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione di
esecuzione 2011/445/UE del Consiglio , la Germania è stata
autorizzata ad applicare fino al 16 luglio 2014 un'aliquota di
imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi
ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"),
in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con lettera del 26 febbraio 2014
la Germania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia
elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, in
conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (3) La riduzione di imposta che
la Germania intende applicare mira a continuare a promuovere un uso più
generalizzato dell'energia elettrica erogata da impianti di terra quale sistema
meno dannoso per l'ambiente, rispetto al consumo di combustibili bunker a
bordo, per il soddisfacimento del fabbisogno energetico delle navi ormeggiate
in porto. (4) Nella misura in cui permette
di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di
combustibili bunker, il ricorso a energia elettrica erogata da impianti di
terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali.
La misura dovrebbe pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi delle
politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima. (5) La concessione dell'autorizzazione
alla Germania ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia
elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per
incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte
dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più
competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa
penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che
durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della
concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del
mercato interno. (6) Dall'articolo 19,
paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna
autorizzazione concessa a norma di detto articolo debba essere rigorosamente
limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia
abbastanza lungo da consentire un'adeguata valutazione della misura e, dall'altro,
di non compromettere il futuro sviluppo del quadro giuridico in vigore, è
opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni,
fatta salva tuttavia l'entrata in vigore di disposizioni generali in materia
prima della scadenza prevista. (7) Al fine di fornire la
certezza giuridica agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale
aumento dell'onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di
energia elettrica, che potrebbe derivare dalle variazioni dell'aliquota di
accisa prelevata sull'energia elettrica erogata da impianti di terra, è
opportuno garantire che la Germania possa applicare senza interruzioni l'attuale
riduzione d'imposta oggetto della presente decisione. È opportuno pertanto
concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 17 luglio 2014,
senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione
di esecuzione 2011/445/UE del Consiglio. (8) La presente decisione non
pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizza la Germania ad applicare un'aliquota
di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi
ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse
dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i
livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono
dal giorno della notifica. Essa si applica a decorrere dal 17 luglio 2014. Essa scadrà il 16 luglio 2020. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma
dell'articolo 113 del TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali
relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da
impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell'entrata
in vigore delle disposizioni. Articolo 3 La Repubblica
federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ([1]) Direttiva 2003/96/CE
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
(GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). ([2]) GU L 191
del 22.7.2011, pag. 22. ([3]) Raccomandazione 2006/339/CE
della Commissione, dell'8 maggio 2006, finalizzata a promuovere
l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le navi
ormeggiate nei porti comunitari (GU L 125 del 12.5.2006). ([4]) COM(2009) 8
def. del 21 gennaio 2009. ([5]) Cfr.
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(GU L 152 dell'11.6.2008). ([6]) Cfr.
nota 3. ([7]) COM(2007) 575
def. del 10 ottobre 2007. ([8]) SEC(2007) 1278
def. del 10 ottobre 2007. ([9]) COM(2013) 18
def. del 24 gennaio 2013. ([10]) COM(2011) 169
def. del 13 aprile 2011. ([11]) In
una precedente occasione la Commissione aveva stimato che il passaggio
all'energia elettrica erogata da impianti di terra avrebbe comportato una
riduzione media delle emissioni di CO2 del 50% (cfr. nota 2).
L'impatto della misura in questione può tuttavia differire considerevolmente da
tale valore medio in funzione dell'intensità di carbonio del settore di mercato
interessato e del momento esatto della domanda di energia elettrica
supplementare. ([12]) Direttiva 1999/32/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore
di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE
(GU L 121 dell'11.5.1999, pagg. 13-18). ([13]) Cfr.
l'articolo 1 dell'accordo del 16 maggio 1952 tra gli Stati
rivieraschi del Reno e il Belgio sul trattamento doganale e fiscale del gasolio
utilizzato come combustibile delle navi nella navigazione sul Reno
(Bundesgesetzblatt 1953, parte II, pag. 531). ([14]) Cfr.
l'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE. ([15]) Cfr.
Commissione europea – Direzione generale Ambiente, "Service Contract Ship
Emissions: Assignment, Abatement and Market-based Instruments, Task 2a –
Shore-Side Electricity, agosto 2005, http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/task2_shoreside.pdf.
L'analisi dei costi è stata effettuata per i porti di Göteborg (Svezia), Juneau
e Long Beach (Stati Uniti). ([16]) Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187
del 26.6.2014, pag. 1). ([17]) GU L 283
del 31.10.2003, pag. 51.