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Document 52014PC0378

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura

/* COM/2014/0378 final - 2014/0193 (NLE) */

52014PC0378

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura /* COM/2014/0378 final - 2014/0193 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio[1] fissa, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Le possibilità di pesca vengono in genere modificate varie volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non pertinente.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta intende modificare il suddetto regolamento nel modo di seguito indicato.

Sulla base dell’assegnazione stabilita dalla Groenlandia e conformemente all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro, e al relativo protocollo, all’Unione spetta il 7,7% del TAC di capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV. Al momento in cui la proposta è stata trasmessa per adozione, non erano disponibili né l’offerta della Groenlandia né il parere degli Stati membri. Pertanto, nella proposta il TAC reca la menzione “pm” (pro memoria) e dovrà essere inserito dopo l’adozione della proposta stessa.

Per quanto riguarda lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II, nel regolamento (UE) n. 43/2014 figura un quantitativo errato (19 300 t) che non corrisponde al livello del TAC stabilito dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC), che è di 19 500 tonnellate. Questo TAC non può essere pescato prima del 1º luglio 2014, come indicato nella nota a piè di pagina corrispondente al contingente dell’Unione, che non è stata modificata. Un altro errore è stato individuato nel TAC relativo all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV: il contingente dell’Unione ripartito tra la Norvegia, le Isole Færøer e alcuni Stati membri superava di 200 tonnellate il quantitativo effettivamente offerto dalla Groenlandia: 4 665 tonnellate anziché 4 465 tonnellate. Infine, vengono corretti alcuni errori nel TAC relativo allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32: in primo luogo, il contingente dell’Unione può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer; in secondo luogo, le Isole Færøer dovrebbero poter pescare parte del loro contingente di sgombro (46 850 tonnellate) in determinate zone dell’UE e questo dovrebbe trovare riscontro nella tabella pertinente; a tal fine deve essere corretta anche la descrizione delle acque dell’Unione in cui le navi delle Isole Færøer possono essere autorizzate a praticare la pesca dello sgombro (allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014).

Infine, la presente proposta contiene modifiche riguardanti l’attuazione di misure connesse alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). In occasione dell’8a sessione ordinaria del 2012, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una misura di conservazione e di gestione che vieta determinate attività di pesca praticate su squali alalunga (Carcharhinus longimanus). Alla 9a sessione ordinaria, la WCPFC ha adottato un analogo divieto per gli squali seta (Carcharhinus falciformis). È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell’Unione.   

2014/0193 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       In virtù dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro[2], e del relativo protocollo[3], all’Unione spetta il 7,7% del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV.

(2)       Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio[4] ha fissato per il 2014 un contingente dell’Unione di 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle acque groenlandesi di cui trattasi, applicabile fino al 30 aprile 2014.

(3)       Il [inserire la data] l’Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che il TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV era stato fissato a [pm] tonnellate per il periodo dal [inserire la data] al [inserire la data]. Il contingente corrispondente dell’Unione per tale periodo dovrebbe pertanto essere fissato a [pm] tonnellate.

(4)       È necessario correggere il TAC fissato per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II e il TAC fissato per l’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV. È inoltre necessario correggere il TAC per lo sgombro nel Mare del Nord e nelle acque adiacenti, in modo da tener conto degli accordi di accesso reciproco tra l’Unione e le Isole Færøer; è altresì necessario modificare di conseguenza la zona in cui le navi delle Isole Færøer possono essere autorizzate a pescare lo sgombro.

(5)       In occasione dell’8a sessione ordinaria del 2012, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato un divieto di conservazione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio per gli squali alalunga (Carcharhinus longimanus). Alla 9a sessione ordinaria, la WCPFC ha adottato un analogo divieto per gli squali seta (Carcharhinus falciformis). È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell’Unione. Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio[5], è opportuno individuare gli stock cui si applicano le varie misure ivi menzionate.

(6)       I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014. In linea di principio, anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, il divieto di pesca degli squali seta nella zona della convenzione WCPFC entra in vigore il 1º luglio 2014 e dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Analogamente, è opportuno che il TAC modificato relativo all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in quanto comporta una riduzione delle possibilità di pesca per le navi dell’Unione. Inoltre, in vista della campagna di pesca per il capelin, è opportuno che i limiti di cattura previsti per lo stock in questione dal presente regolamento si applichino a decorrere dal [inserire la data].

(7)       Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(8)       È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

(1) Nel regolamento (UE) n. 43/2014 è inserito il seguente articolo 37 bis:

“Articolo 37 bis Squali alalunga

1.       È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

3.       Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.”

(2) È inserito il seguente articolo 37 ter:

“Articolo 37 ter Squali seta

1.       È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis).

2.       Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.”

(3) L’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

(4) L’allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

(5) L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1º luglio 2014.

L’articolo 1, punti 3 e 5, e l’allegato II, lettera c), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

L’allegato II, lettera a), si applica a decorrere dal [inserire la data].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

[2]               GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

[3]               GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5.

[4]               GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.

[5]               Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Consiglio

recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura

ALLEGATO I

Nell’allegato IA la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

Specie: || Sgombro || || || Zona: || IIIa e IV; acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

|| Scomber scombrus || || || (MAC/2A34.) ||

Belgio || ||  768 || (2) (5) || TAC analitico || ||

Danimarca || || 26 530 || (2) (5) || || || ||

Germania || ||  800 || (2) (5) || || || ||

Francia || || 2 417 || (2) (5) || || || ||

Paesi Bassi || 2 434 || (2) (5) || || || ||

Svezia || || 7 101 || (1) (2) (5) || || || ||

Regno Unito || 2 254 || (2) (5) || || || ||

Unione || || 42 304 || (1) (2) (5) || || || ||

Norvegia || || 256 936 || (3) || || || ||

Isole Færøer || 46 850 || (4) || || || ||

|| || || || || || ||

TAC || || Non pertinente || || || || ||

(1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-). ||

|| ||  247 || || || || ||

|| Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.). || || ||

(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente parte norvegese del TAC del Mare del Nord:

|| || 74 500 || || || || ||

|| Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.).

|| || 3 000 || || || || ||

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nella zona VIa a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Può inoltre essere pescato nelle zone IIa e IVa nord di 59º N (zona UE) dal 1° ottobre al 31 dicembre (MAC/*24N59).

(5) Può anche essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer, nei limiti del contingente assegnato a ciascuno Stato membro e fino a concorrenza del seguente quantitativo totale per l’Unione (MAC/*FRO):

|| || 46 850 || || || || ||

|| || || || || || ||

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

|| || || || || ||

|| IIIa || IIIa e IVbc || IVb || IVc || VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014 || ||

|| (MAC/*03A.) || (MAC/*3A4BC) || (MAC/*04B.) || (MAC/*04C.) || (MAC/*2A6.) || ||

Danimarca || 0 || 4 130 || 0 || 0 || 14389 || ||

Francia || 0 ||  490 || 0 || 0 || 0 || ||

Paesi Bassi || 0 ||  490 || 0 || 0 || 0 || ||

Svezia || 0 ||  0 || 390 || 10 || 2742 || ||

Regno Unito || 0 ||  490 || 0 || 0 || 0 || ||

Norvegia || 3000 ||  0 || 0 || 0 || 0 || ||

|| || || || || || ||

|| || || || || || ||

ALLEGATO II

L’allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

(a) la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: || Capelin || || Zona: || Acque groenlandesi delle zone V e XIV

|| Mallotus villosus || || (CAP/514GRN)

Danimarca || pm || || TAC analitico

Germania || pm || || Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia || pm || || Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito || pm || || ||

Tutti gli Stati membri || pm || (1) || ||

Unione || pm || (2) || ||

|| || || ||

TAC || Non pertinente || || ||

(1) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell’Unione non possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri”.

|| ||

(b) la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

|| || || ||

Specie: || Ippoglosso nero || Zona: || Acque groenlandesi delle zone V e XIV

|| Reinhardtius hippoglossoides || || (GHL/514GRN)

Germania ||  3 591 || || TAC analitico

Regno Unito || 189 || || Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione ||  3 780 || (1) || Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia || 575 || || ||

Isole Færøer || 110 || || ||

|| || || ||

TAC || Non pertinente || || ||

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente. ||

|| || || ||

(c) la voce relativa agli scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

|| || || ||

“Specie: || Scorfani || || Zona: || Acque internazionali delle zone I e II

|| Sebastes spp. || || (RED/1/2INT)

Unione || Non pertinente || (1) (2) || TAC analitico

|| || || Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC ||  19 500 || || Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1% del totale delle catture detenute a bordo.”

|| || || ||

ALLEGATO III

“ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Stato di bandiera || Attività di pesca || Numero di autorizzazioni di pesca || Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia || Aringa, a nord di 62° 00′ N || 20 || 20

Isole Færøer || Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30’ N), IIa, IVa (a nord di 59º N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh || 14 || 14

Aringa, a nord di 62° 00′ N || 21 || 21

Aringa, zona IIIa || 4 || 4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù) || 15 || 15

Molva e brosmio || 20 || 10

Melù, zone II, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O) || 20 || 20

Molva azzurra || 16 || 16

Venezuela[1] || Lutiani (acque della Guiana Francese) || 45 || 45

[1]               Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto valido che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

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