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Document 52014PC0378
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain catch limits
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura
/* COM/2014/0378 final - 2014/0193 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura /* COM/2014/0378 final - 2014/0193 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento (UE) n. 43/2014 del
Consiglio[1]
fissa, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di
stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione,
in determinate acque non dell’Unione. Le possibilità di pesca vengono in genere
modificate varie volte nel corso del periodo in cui sono in vigore. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Non pertinente. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta intende modificare il suddetto
regolamento nel modo di seguito indicato. Sulla base dell’assegnazione stabilita dalla
Groenlandia e conformemente all’accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo
locale della Groenlandia, dall’altro, e al relativo protocollo, all’Unione
spetta il 7,7% del TAC di capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM
V e XIV. Al momento in cui la proposta è stata trasmessa per adozione, non
erano disponibili né l’offerta della Groenlandia né il parere degli Stati
membri. Pertanto, nella proposta il TAC reca la menzione “pm” (pro memoria) e
dovrà essere inserito dopo l’adozione della proposta stessa. Per quanto riguarda lo stock di scorfani nelle
acque internazionali delle zone I e II, nel regolamento (UE) n. 43/2014
figura un quantitativo errato (19 300 t) che non corrisponde al
livello del TAC stabilito dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico
nord-orientale (NEAFC), che è di 19 500 tonnellate. Questo TAC non può
essere pescato prima del 1º luglio 2014, come indicato nella nota a piè di
pagina corrispondente al contingente dell’Unione, che non è stata modificata.
Un altro errore è stato individuato nel TAC relativo all’ippoglosso nero nelle
acque groenlandesi delle zone V e XIV: il contingente dell’Unione ripartito tra
la Norvegia, le Isole Færøer e alcuni Stati membri superava di 200 tonnellate
il quantitativo effettivamente offerto dalla Groenlandia: 4 665 tonnellate
anziché 4 465 tonnellate. Infine, vengono corretti alcuni errori nel TAC
relativo allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell’Unione delle zone
IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32: in primo luogo, il contingente dell’Unione
può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer; in secondo luogo, le Isole
Færøer dovrebbero poter pescare parte del loro contingente di sgombro (46 850
tonnellate) in determinate zone dell’UE e questo dovrebbe trovare riscontro
nella tabella pertinente; a tal fine deve essere corretta anche la descrizione
delle acque dell’Unione in cui le navi delle Isole Færøer possono essere
autorizzate a praticare la pesca dello sgombro (allegato VIII del regolamento
(UE) n. 43/2014). Infine, la presente proposta contiene
modifiche riguardanti l’attuazione di misure connesse alle organizzazioni
regionali di gestione della pesca (ORGP). In occasione dell’8a
sessione ordinaria del 2012, la Commissione per la pesca nel Pacifico
centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una misura di conservazione e di gestione
che vieta determinate attività di pesca praticate su squali alalunga (Carcharhinus
longimanus). Alla 9a sessione ordinaria, la WCPFC ha
adottato un analogo divieto per gli squali seta (Carcharhinus falciformis).
È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell’Unione. 2014/0193 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014
del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) In virtù dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato,
e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro[2],
e del relativo protocollo[3], all’Unione spetta il 7,7%
del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi
delle zone CIEM V e XIV. (2) Il regolamento (UE) n. 43/2014
del Consiglio[4]
ha fissato per il 2014 un contingente dell’Unione di 0 tonnellate per lo stock
di capelin nelle acque groenlandesi di cui trattasi, applicabile fino al 30
aprile 2014. (3) Il [inserire la data]
l’Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che il TAC per il
capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV era stato fissato
a [pm] tonnellate per il periodo dal [inserire la data] al [inserire
la data]. Il contingente corrispondente dell’Unione per tale periodo
dovrebbe pertanto essere fissato a [pm] tonnellate. (4) È necessario correggere il
TAC fissato per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e
II e il TAC fissato per l’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V
e XIV. È inoltre necessario correggere il TAC per lo sgombro nel Mare del Nord
e nelle acque adiacenti, in modo da tener conto degli accordi di accesso
reciproco tra l’Unione e le Isole Færøer; è altresì necessario modificare di
conseguenza la zona in cui le navi delle Isole Færøer possono essere
autorizzate a pescare lo sgombro. (5) In occasione dell’8a
sessione ordinaria del 2012, la Commissione per la pesca nel Pacifico
centro-occidentale (WCPFC) ha adottato un divieto di conservazione a bordo,
trasbordo, sbarco o magazzinaggio per gli squali alalunga (Carcharhinus
longimanus). Alla 9a sessione ordinaria, la WCPFC ha adottato un
analogo divieto per gli squali seta (Carcharhinus falciformis). È
opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell’Unione.
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio[5], è opportuno
individuare gli stock cui si applicano le varie misure ivi menzionate. (6) I limiti di cattura di cui al
regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
In linea di principio, anche le disposizioni del presente regolamento relative
ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data.
Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di
pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, il divieto di
pesca degli squali seta nella zona della convenzione WCPFC entra in vigore il 1º
luglio 2014 e dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Analogamente, è
opportuno che il TAC modificato relativo all’ippoglosso nero nelle acque
groenlandesi delle zone V e XIV si applichi a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, in quanto comporta una riduzione delle
possibilità di pesca per le navi dell’Unione. Inoltre, in vista della campagna
di pesca per il capelin, è opportuno che i limiti di cattura previsti per lo
stock in questione dal presente regolamento si applichino a decorrere dal [inserire
la data]. (7) Poiché la modifica di alcuni
limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della
campagna di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno che il presente
regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. (8) È opportuno modificare di
conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014 (1)
Nel regolamento (UE) n. 43/2014 è inserito il
seguente articolo 37 bis: “Articolo 37 bis
Squali alalunga 1. È
vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o
carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 3. Gli
esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non
devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.” (2)
È inserito il seguente articolo 37 ter: “Articolo 37 ter
Squali seta 1. È
vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o
carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis). 2. Gli
esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non
devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.” (3)
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è
modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. (4)
L’allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è
modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. (5)
L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è
modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. Articolo 2
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere
dal 1º luglio 2014. L’articolo 1, punti 3 e 5, e l’allegato II,
lettera c), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014. L’allegato II, lettera a), si applica a
decorrere dal [inserire la data]. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20
gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni
stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e,
per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 24 del
28.1.2014, pag. 1). [2] GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4. [3] GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5. [4] GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1. [5] Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio
1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e
dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3). ALLEGATI della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE)
n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura ALLEGATO I Nell’allegato IA la voce relativa allo sgombro
nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e
nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente: Specie: || Sgombro || || || Zona: || IIIa e IV; acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 || Scomber scombrus || || || (MAC/2A34.) || Belgio || || 768 || (2) (5) || TAC analitico || || Danimarca || || 26 530 || (2) (5) || || || || Germania || || 800 || (2) (5) || || || || Francia || || 2 417 || (2) (5) || || || || Paesi Bassi || 2 434 || (2) (5) || || || || Svezia || || 7 101 || (1) (2) (5) || || || || Regno Unito || 2 254 || (2) (5) || || || || Unione || || 42 304 || (1) (2) (5) || || || || Norvegia || || 256 936 || (3) || || || || Isole Færøer || 46 850 || (4) || || || || || || || || || || || TAC || || Non pertinente || || || || || (1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-). || || || 247 || || || || || || Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti. (2) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.). || || || (3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente parte norvegese del TAC del Mare del Nord: || || 74 500 || || || || || || Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.). || || 3 000 || || || || || (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nella zona VIa a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Può inoltre essere pescato nelle zone IIa e IVa nord di 59º N (zona UE) dal 1° ottobre al 31 dicembre (MAC/*24N59). (5) Può anche essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer, nei limiti del contingente assegnato a ciascuno Stato membro e fino a concorrenza del seguente quantitativo totale per l’Unione (MAC/*FRO): || || 46 850 || || || || || || || || || || || || Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: || || || || || || || IIIa || IIIa e IVbc || IVb || IVc || VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014 || || || (MAC/*03A.) || (MAC/*3A4BC) || (MAC/*04B.) || (MAC/*04C.) || (MAC/*2A6.) || || Danimarca || 0 || 4 130 || 0 || 0 || 14389 || || Francia || 0 || 490 || 0 || 0 || 0 || || Paesi Bassi || 0 || 490 || 0 || 0 || 0 || || Svezia || 0 || 0 || 390 || 10 || 2742 || || Regno Unito || 0 || 490 || 0 || 0 || 0 || || Norvegia || 3000 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || || || || || ALLEGATO II L’allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014
è così modificato: (a) la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente: “Specie: || Capelin || || Zona: || Acque groenlandesi delle zone V e XIV || Mallotus villosus || || (CAP/514GRN) Danimarca || pm || || TAC analitico Germania || pm || || Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Svezia || pm || || Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Regno Unito || pm || || || Tutti gli Stati membri || pm || (1) || || Unione || pm || (2) || || || || || || TAC || Non pertinente || || || (1) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell’Unione non possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri”. || || (b) la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente: || || || || Specie: || Ippoglosso nero || Zona: || Acque groenlandesi delle zone V e XIV || Reinhardtius hippoglossoides || || (GHL/514GRN) Germania || 3 591 || || TAC analitico Regno Unito || 189 || || Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Unione || 3 780 || (1) || Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Norvegia || 575 || || || Isole Færøer || 110 || || || || || || || TAC || Non pertinente || || || (1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente. || || || || || (c) la voce relativa agli scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente: || || || || “Specie: || Scorfani || || Zona: || Acque internazionali delle zone I e II || Sebastes spp. || || (RED/1/2INT) Unione || Non pertinente || (1) (2) || TAC analitico || || || Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. TAC || 19 500 || || Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. (1) La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera. (2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1% del totale delle catture detenute a bordo.” || || || || ALLEGATO III “ALLEGATO VIII LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UNIONE Stato di bandiera || Attività di pesca || Numero di autorizzazioni di pesca || Numero massimo di navi presenti nello stesso momento Norvegia || Aringa, a nord di 62° 00′ N || 20 || 20 Isole Færøer || Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30’ N), IIa, IVa (a nord di 59º N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh || 14 || 14 Aringa, a nord di 62° 00′ N || 21 || 21 Aringa, zona IIIa || 4 || 4 Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù) || 15 || 15 Molva e brosmio || 20 || 10 Melù, zone II, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O) || 20 || 20 Molva azzurra || 16 || 16 Venezuela[1] || Lutiani (acque della Guiana Francese) || 45 || 45 [1] Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è
necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto valido che vincoli
l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di
trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con
l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani
effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro
trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il
visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle
effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli
obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guiana. Copia di questo contratto
debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di
pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi
notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla
Commissione.