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Document 52014PC0317
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione)
/* COM/2014/0317 final - 2014/0163 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione) /* COM/2014/0317 final - 2014/0163 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta
di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare
i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire
la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre
la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso
momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 1515/2001 del
Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può
prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione
dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche
formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali,
del regolamento (CE) n. 1515/2001 e dello strumento di modifica dello stesso,
effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema
di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova
numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione
è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento
codificato. ê 1515/2001
(adattato) 2014/0163 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai provvedimenti che l'Unione può
prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione
dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni
(codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio[6] ha subito varie e
sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 1515/2001
considerando 1 (adattato) (2) Con regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio[8],
Ö sono state
adottate Õ norme comuni
relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di
paesi non membri Ö dell'Unione Õ. ê 1515/2001 considerando
2 (adattato) (3) Con
regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[9],
Ö sono state
adottate Õ norme comuni
relative alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di
paesi non membri Ö dell'Unione Õ. ê 1515/2001 considerando
3 (4) Nel quadro dell'accordo di
Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), è
stata raggiunta un'intesa sulle norme e procedure che disciplinano la
risoluzione delle controversie («Dispute Settlement Understanding – DSU»).
Ai sensi della DSU, è stato istituito l'organo di conciliazione («Dispute
Settlement Body – DSB»). ê 1515/2001 considerando
4 (adattato) (5) Al fine di consentire Ö all'Unione Õ, ove lo ritenga
opportuno, di conformare una misura adottata in forza del regolamento (CE) n. 1225/2009
o del regolamento (CE) n. 597/2009 alle raccomandazioni e decisioni
contenute in una relazione adottata dal DSB, è necessario introdurre
disposizioni specifiche. ê 1515/2001 considerando
5 (adattato) (6) Al fine di tener conto delle
interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB, Ö la Commissione
può Õ ritenere opportuno
abrogare o modificare le misure adottate in forza del regolamento (CE) n. 1225/2009
o del regolamento (CE) n. 597/2009, o adottare qualsiasi altra misura speciale
al riguardo, anche nei confronti di quelle misure che non abbiano formato
oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie nel quadro della
DSU. Inoltre, Ö la Commissione
deve Õ, se del caso, poter sospendere
o riesaminare tali misure. ê 1515/2001 considerando
6 (7) Il ricorso alla DSU non è
soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni
adottate dal DSB non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno
specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai
sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di
entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo
da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 7, 1) (adattato) (8) L'attuazione Ö del presente
regolamento Õ richiede condizioni
uniformi per l'adozione di misure a seguito di una relazione adottata Ö dal DSB Õ in materia di misure
antidumping e antisovvenzioni. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità
del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. (9) È opportuno ricorrere alla
procedura consultiva per la sospensione delle misure per un periodo di tempo
limitato, dati gli effetti di tali misure, ê 1515/2001 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 7, 1) Articolo 1 1. Ogniqualvolta l'organo di conciliazione
dell'OMC («DSB») adotta una relazione riguardante una misura dell'Unione
adottata in forza del regolamento (CE) n. 1225/2009, del regolamento (CE)
n. 597/2009 o del presente regolamento («misura contestata»), la
Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di
quale ritenga più appropriato, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo
4, paragrafo 3: a) abrogare o modificare la misura
contestata o b) adottare qualsiasi altra misura
speciale ritenuta appropriata date le circostanze per rendere l'Unione conforme
alle raccomandazioni e decisioni contenute nella relazione. 2. Ai fini dell'adozione di un
provvedimento di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti
interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare
quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura
contestata. 3. Nella misura in cui è opportuno
effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di
qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato
dalla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una
volta che abbia stabilito di avviare un riesame. 4. Nella misura in cui è opportuno
sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per
un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2. ê 37/2014 Art. 1 e
allegato, punto 7, 2) Articolo 2 1. La Commissione può inoltre, qualora lo
ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1,
paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate
in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata. 2. Ai fini dell'adozione di un
provvedimento di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti
interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare
quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura
non contestata. 3. Nella misura in cui è opportuno
effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di
qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato
dalla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una
volta che abbia stabilito di avviare un riesame. 4. Nella misura in cui è opportuno sospendere
la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo
di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2. ê 1515/2001 Articolo 3 Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura
adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla
data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo
da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 3) Articolo 4 1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1225/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 7, lett. 4) (adattato) Articolo 5 La Commissione include informazioni
sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale
sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al
Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del
regolamento (CE) n. 1225/2009. ê Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 1515/2001 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza riportata all’allegato II. ê 1515/2001
(adattato) Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo
giorno successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale Ö dell'Unione
europea Õ. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle
conclusioni. [3] Iscritto nel programma
legislativo per il 2014. [4] V. allegato I della presente
proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23
luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo
seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in
materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag.
10). [7] Si veda l'allegato I. [8] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009,
pag. 51). [9] Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11
giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del
18.7.2009, pag. 93). [10] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). é ALLEGATO I Regolamento
abrogato e sua modificazione successiva Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10) || || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 7 dell'allegato _____________ ALLEGATO II Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 1515/2001 || Presente regolamento Articoli 1, 2 e 3 || Articoli 1, 2 e 3 Articolo 3 bis || Articolo 4 Articolo 3 ter || Articolo 5 - || Articolo 6 Articolo 4 || Articolo 7 - || Articolo 8 - || Allegato I - || Allegato II _____________