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Document 52014PC0261
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
/* COM/2014/0261 final - 2014/0137 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali /* COM/2014/0261 final - 2014/0137 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA È necessario fissare contingenti tariffari
autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente
a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo
contingentale in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri,
la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi
interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni
prodotti agricoli e industriali. Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha
adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di
gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti
agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il
fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione
ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di
tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia
tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire
contingenti per i prodotti elencati all'allegato I della presente proposta di
regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali
prodotti. Si è rivelato inoltre necessario adattare i
contingenti di cui all'allegato II della presente proposta: per i numeri d'ordine 09.2631 e 09.2806, è
stato necessario modificare la designazione, per il numero d'ordine 09.2629, è stato
necessario sopprimere il codice TARIC e per i numeri d'ordine 09.2818, 09.2668 e
09.2669, i volumi sono stati aumentati. Il contingente tariffario autonomo recante il
numero d'ordine 09.2930 è stato soppresso dall'allegato del regolamento (UE)
n. 1388/2013 del Consiglio, poiché non è nell'interesse dell'Unione
continuare a concedere tale contingente. La proposta è in linea con le politiche in
materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non
comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano
di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che
beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali
paesi candidati). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO È stato consultato il gruppo "Economia
tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati
membri. Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi
raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non è stata evocata l'esistenza di rischi
potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili. La proposta sarà oggetto di una consultazione
interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della presente proposta di
regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. In virtù dell'articolo 31 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, le sospensioni e i contingenti tariffari
autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo
strumento appropriato. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. Essa rispetta il principio di proporzionalità,
poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a
semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la
comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti
tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Dazi doganali non percepiti che ammontano
complessivamente a circa 5,9 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse
proprie tradizionali del bilancio è pari a - 4,4 milioni di EUR/anno (75%
x 5,9 milioni di EUR/anno). 2014/0137 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per garantire un
approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione
nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni
prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio
ha aperto dei contingenti tariffari autonomi[1]. I prodotti compresi in
detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota
ridotta o nulla. Per i motivi indicati, è necessario aprire contingenti
tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1º
luglio 2014, per sei nuovi prodotti. (2) Inoltre, in certi casi, è
opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. In
due casi deve essere modificata la descrizione del prodotto a fini di maggior
chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. In un
altro caso deve essere soppresso uno dei codici TARIC in quanto la doppia
classificazione è diventata obsoleta e in altri tre casi devono essere
aumentati i volumi dei contingenti nell'interesse degli operatori economici e
dell'Unione. (3) Infine, in due casi è
opportuno chiudere i contingenti tariffari autonomi dell'Unione con effetto,
rispettivamente dal 1º luglio 2014 e dal 1º gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse
dell'Unione continuare a concedere tali contingenti dopo tali date. (4) È opportuno modificare di
conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. (5) Poiché alcune modifiche dei
contingenti tariffari previste nel presente regolamento devono produrre effetti
dal 1° luglio 2014, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da
tale data e deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento
(UE) n. 1388/2013 è così modificato: 1) le righe corrispondenti ai
contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2830, 09.2831, 09.2832,
09.2834, 09.2835, e 09.2836 di cui all'allegato I del presente regolamento sono
inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della
tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013; 2) le righe corrispondenti ai
contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2631, 09.2639,
09.2668, 09.2669, 09.2806 e 09.2818 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato
II del presente regolamento; 3) la riga corrispondente al
contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2930 è soppressa; 4) la riga corrispondente al
contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2639 è soppressa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio
2014. Tuttavia, l'articolo 1, punto 4, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2015. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. TITOLO DELLA PROPOSTA Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e
industriali 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: capitolo 12,
articolo 120 Importo iscritto in
bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR (B 2014) 3. INCIDENZA FINANZIARIA ¨ Nessuna X Proposta senza incidenza finanziaria
sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il
seguente: Mio EUR
(al primo decimale) Linea di bilancio || Entrate[2] || Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno: 2/2014] Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || 1.7.2014 || -2,2 Mio EUR
(al primo decimale) Situazione a seguito dell'azione || [2015-2018] Articolo 120 || -4,4 / anno Le aggiunte di cui al presente regolamento
comporteranno un aumento di dazi non riscossi valutato a 5,9 Mio EUR l'anno. Sulla base di quanto precede, l'incidenza
sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata
a 4,4 Mio EUR l'anno dall'1.1.2015 in poi (5,9 Mio EUR importo lordo x
0,75) e a 2,2 Mio EUR per il periodo dall'1.7.2014 al 31.12.2014. 4. MISURE ANTIFRODE Saranno effettuati controlli sulla
destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente
regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE)
n. 2454/93 della Commissione. [1] Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il
regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319). [2] Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli,
contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli
importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione. ALLEGATI ALLEGATO
I Contingenti tariffari di cui all'articolo 1,
punto 1 Numero d'ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contingentale (%) 09.2830 || ex 2906 19 00 || 40 || Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) || 1.7.-31.12. || 10 tonnellate || 0% 09.2831 || ex 2932 99 00 || 40 || 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2) || 1.7.-31.12. || 300 tonnellate || 0% 09.2832 || ex 3808 92 90 || 40 || Preparazione contenente tra il 38% (compreso) e il 50% in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa || 1.7.-31.12. || 250 tonnellate || 0% 09.2834 || ex 7604 29 10 || 20 || Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm || 1.7.-31.12. || 500 tonnellate || 0% 09.2835 || ex 7604 29 10 || 30 || Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm || 1.7.-31.12. || 250 tonnellate || 0% 09.2836 || ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 || 10 20 || Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (1) || 1.7.-31.12. || 2 900 000 pezzi || 0% ALLEGATO
II Contingenti tariffari di cui all'articolo 1,
punto 2 Numero d'ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contingentale (%) 09.2806 || ex 2825 90 40 || 30 || Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) || 1.1.-31.12. || 12 000 tonnellate || 0% 09.2639 || 3905 30 00 || || Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato || 1.1.-31.12. || 18 000 tonnellate || 0% 09.2818 || ex 6902 90 00 || 10 || Mattoni refrattari — || che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — || che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all'1% e — || che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4% e — || che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C 1.1.-31.12. 225
tonnellate 0% 09.2629 || ex 8302 49 00 || 91 || Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) || 1.7.-31.12. || 800 000 pezzi || 0% 09.2668 || ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 || 21 31 || Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 125 000 pezzi || 0% 09.2669 || ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 || 21 31 || Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 97 000 pezzi || 0% 09.2631 || ex 9001 90 00 || 80 || Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) || 1.1.-31.12. || 5 000 000 pezzi || 0% (1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).