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Document 52014PC0261

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

/* COM/2014/0261 final - 2014/0137 (NLE) */

52014PC0261

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali /* COM/2014/0261 final - 2014/0137 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingentale in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire contingenti per i prodotti elencati all'allegato I della presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

Si è rivelato inoltre necessario adattare i contingenti di cui all'allegato II della presente proposta:

per i numeri d'ordine 09.2631 e 09.2806, è stato necessario modificare la designazione,

per il numero d'ordine 09.2629, è stato necessario sopprimere il codice TARIC e

per i numeri d'ordine 09.2818, 09.2668 e 09.2669, i volumi sono stati aumentati.

Il contingente tariffario autonomo recante il numero d'ordine 09.2930 è stato soppresso dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, poiché non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedere tale contingente.

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 5,9 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a - 4,4 milioni di EUR/anno (75% x 5,9 milioni di EUR/anno).

2014/0137 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi[1]. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati, è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1º luglio 2014, per sei nuovi prodotti.

(2)       Inoltre, in certi casi, è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. In due casi deve essere modificata la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. In un altro caso deve essere soppresso uno dei codici TARIC in quanto la doppia classificazione è diventata obsoleta e in altri tre casi devono essere aumentati i volumi dei contingenti nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.

(3)       Infine, in due casi è opportuno chiudere i contingenti tariffari autonomi dell'Unione con effetto, rispettivamente dal 1º luglio 2014 e dal 1º gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedere tali contingenti dopo tali date.

(4)       È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(5)       Poiché alcune modifiche dei contingenti tariffari previste nel presente regolamento devono produrre effetti dal 1° luglio 2014, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data e deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)           le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835, e 09.2836 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;

2)           le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 e 09.2818 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;

3)           la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2930 è soppressa;

4)           la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2639 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.         TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2.         LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR (B 2014)

3.         INCIDENZA FINANZIARIA

¨ Nessuna

X         Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio || Entrate[2] || Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno: 2/2014]

Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || 1.7.2014 || -2,2

Mio EUR (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione

|| [2015-2018]

Articolo 120 || -4,4 / anno

Le aggiunte di cui al presente regolamento comporteranno un aumento di dazi non riscossi valutato a 5,9 Mio EUR l'anno.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 4,4 Mio EUR l'anno dall'1.1.2015 in poi (5,9 Mio EUR importo lordo x 0,75) e a 2,2 Mio EUR per il periodo dall'1.7.2014 al 31.12.2014.

4.         MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

[1]               Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

[2]               Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATI

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1

Numero d'ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contingentale (%)

09.2830 || ex 2906 19 00 || 40 || Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) || 1.7.-31.12. || 10 tonnellate || 0%

09.2831 || ex 2932 99 00 || 40 || 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2) || 1.7.-31.12. || 300 tonnellate || 0%

09.2832 || ex 3808 92 90 || 40 || Preparazione contenente tra il 38% (compreso) e il 50% in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa || 1.7.-31.12. || 250 tonnellate || 0%

09.2834 || ex 7604 29 10 || 20 || Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm || 1.7.-31.12. || 500 tonnellate || 0%

09.2835 || ex 7604 29 10 || 30 || Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm || 1.7.-31.12. || 250 tonnellate || 0%

09.2836 || ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 || 10 20 || Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (1) || 1.7.-31.12. || 2 900 000 pezzi || 0%

ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2

Numero d'ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contingentale (%)

09.2806 || ex 2825 90 40 || 30 || Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) || 1.1.-31.12. || 12 000 tonnellate || 0%

09.2639 || 3905 30 00 || || Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato || 1.1.-31.12. || 18 000 tonnellate || 0%

09.2818 || ex 6902 90 00 || 10 || Mattoni refrattari — || che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

— || che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all'1% e

— || che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4% e

— || che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C

1.1.-31.12.

225 tonnellate

0%

09.2629 || ex 8302 49 00 || 91 || Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) || 1.7.-31.12. || 800 000 pezzi || 0%

09.2668 || ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 || 21 31 || Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 125 000 pezzi || 0%

09.2669 || ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 || 21 31 || Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 97 000 pezzi || 0%

09.2631 || ex 9001 90 00 || 80 || Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) || 1.1.-31.12. || 5 000 000 pezzi || 0%

(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

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