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Document 52014PC0220

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

/* COM/2014/0220 final - 2014/0123 (NLE) */

52014PC0220

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico /* COM/2014/0220 final - 2014/0123 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 30 dell’accordo SEE per integrarvi il regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017.

Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] è stato integrato nel protocollo 30 dell’accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 134/2013 dell’8 luglio 2013[2]. Poiché il regolamento (UE) n. 99/2013 stabiliva la dotazione finanziaria per il programma statistico europeo unicamente per il 2013, l’integrazione si limitava a tale anno.

Il regolamento (UE) n. 1383/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce la dotazione finanziaria per il periodo 2014-2017. L’atto è integrato nell’articolo 5 del protocollo 30 e vengono apportate modifiche per tener conto dell'estensione del periodo dal 2014 al 2017. Inoltre, il progetto di decisione del Comitato misto modifica l’articolo 5, paragrafo 3, per precisare che il programma statistico SEE è un programma annuale.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell’Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell’Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

2014/0123 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo[3], in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)       A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 30.

(3)       L’allegato XXI dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.

(4)       Il programma statistico SEE 2014-2017 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], modificato dal regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017[5], e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.

(5)       Il programma statistico SEE 2003-2007 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.

(6)       È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2014.

(7)       La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 30 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

[2]               GU L 345 del 19.12.2013, pag. 2.

[3]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

[4]               GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

[5]               GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84.

ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014 del che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("l’accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il programma statistico SEE 2014-2017 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], modificato dal regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017[2], e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.

(2) Il programma statistico SEE 2003-2007 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.

(3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 30 dell’accordo SEE è così modificato:

1.           Nel titolo dell’articolo 5, "2013" è sostituito da "2013-2017".

2.           All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

-        32013 R 1383: Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84).”

3.           All’articolo 5, paragrafo 2, "31 dicembre 2013" è sostituito da "31 dicembre 2017".

4.           Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"Uno specifico programma statistico annuale SEE 2013-2017 è elaborato congiuntamente dall’Ufficio statistico dell’EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.”

5.           Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75% dell’importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell’Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75% dell’importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 01 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell’Unione europea per il periodo 2014-2017."

6.           Il testo dell’articolo 2 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Comitato misto SEE

                                                                       Il presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                             I segretari                                                                        del Comitato misto SEE                                                                       

[1]               GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

[2]               GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84.

*               [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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