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Document 52014PC0202

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

/* COM/2014/0202 final - 2014/0117 (NLE) */

52014PC0202

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione /* COM/2014/0202 final - 2014/0117 (NLE) */


RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione tratta questo aspetto strategico in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1].

Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].

Sulla base della comunicazione e delle proprie conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari[3].

Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l'importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori[5], che era stata presentata al Consiglio il 18 e il 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"[7], avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE.

Nel settembre 2011 i partecipanti al vertice sul partenariato orientale svoltosi a Varsavia hanno convenuto di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie dell'UE.

Finora sono stati firmati protocolli con Armenia, Georgia, Israele, Giordania, Moldova, Marocco e Ucraina.

Nel dicembre 2013 la Tunisia si è detta interessata a partecipare all'ampia varietà di programmi aperti ai paesi partner della politica europea di vicinato. Il testo del protocollo negoziato con la Tunisia è allegato alla presente decisione.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo. Quest'ultimo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Tunisia ai programmi dell'Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno applicate a tutti i paesi partner della PEV con cui devono essere conclusi simili protocolli. Il testo negoziato stabilisce inoltre che le Parti applichino in via provvisoria le disposizioni del protocollo sin dalla data della sua firma.

La Commissione presenta contemporaneamente una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si invita il Consiglio ad adottare la seguente proposta di decisione.

2014/0117 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (in appresso "il protocollo").

(2)       I negoziati si sono conclusi.

(3)       L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano alla Tunisia di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione deve prestare a norma dei suoi programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Tunisia. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

(4)       È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (in appresso "il protocollo"), fatta salva la conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in conformità dell'articolo 10, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Tunisia a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informerà al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

[2]               Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

[3]               Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07.

[4]               Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

[5]               Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal titolo "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07.

[6]               Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della politica europea di vicinato adottate dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

[7]               COM(2011) 303 def. del 25 maggio 2011.

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