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Document 52014PC0202
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application, on behalf of the Union, of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Tunisia on the general principles for the participation of the Republic of Tunisia in Union programmes
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione
/* COM/2014/0202 final - 2014/0117 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione /* COM/2014/0202 final - 2014/0117 (NLE) */
RELAZIONE Tra le numerose misure della politica europea
di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la
transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di
determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da
detta politica. La Commissione tratta questo aspetto strategico in modo più
esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione
generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica
europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1]. Il Consiglio ha approvato tale impostazione
nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].
Sulla base della comunicazione e delle proprie
conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla
Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità
palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro
partecipazione ai programmi comunitari[3].
Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l'importanza
fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato
dei lavori[5],
che era stata presentata al Consiglio il 18 e il 19 giugno 2007, e le relative
conclusioni del Consiglio[6].
La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei
pertinenti protocolli aggiuntivi. La comunicazione congiunta della Commissione e
dell'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"[7], avallata dalle
conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione
dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE. Nel settembre 2011 i partecipanti al vertice
sul partenariato orientale svoltosi a Varsavia hanno convenuto di agevolare la
partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie dell'UE. Finora sono stati firmati protocolli con
Armenia, Georgia, Israele, Giordania, Moldova, Marocco e Ucraina. Nel dicembre 2013 la Tunisia si è detta
interessata a partecipare all'ampia varietà di programmi aperti ai paesi
partner della politica europea di vicinato. Il testo del protocollo negoziato
con la Tunisia è allegato alla presente decisione. La Commissione presenta una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo. Quest'ultimo
contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della
Tunisia ai programmi dell'Unione. Le disposizioni standard che vi figurano
saranno applicate a tutti i paesi partner della PEV con cui devono essere
conclusi simili protocolli. Il testo negoziato stabilisce inoltre che le Parti
applichino in via provvisoria le disposizioni del protocollo sin dalla data
della sua firma. La Commissione presenta contemporaneamente una
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Si invita il Consiglio ad adottare la seguente
proposta di decisione. 2014/0117 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un
accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi
generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi
dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafi 5 e 7, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 18 giugno 2007 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai
programmi dell'Unione (in appresso "il protocollo"). (2) I
negoziati si sono conclusi. (3) L'obiettivo del protocollo è
stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano alla Tunisia di
partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal
protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e
tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione
deve prestare a norma dei suoi programmi. Tale quadro si applica unicamente ai
programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la
partecipazione della Tunisia. La firma e l'applicazione provvisoria del
protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie
politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati
all'atto d'istituire i programmi. (4) È opportuno firmare il
protocollo a nome dell'Unione, in attesa che siano espletate le procedure
necessarie alla sua conclusione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi
dell'Unione (in appresso "il protocollo"), fatta salva la conclusione
del medesimo. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con
riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal
negoziatore.
Articolo 3 Il protocollo si applica in
via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in conformità dell'articolo
10, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio. Articolo 4 La Commissione è
autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche
applicabili alla partecipazione della Tunisia a un determinato programma,
segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informerà al
riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006. [2] Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni
esterne del 5 marzo 2007. [3] Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la
Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07. [4] Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno
2007, doc. 11177/07. [5] Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal
titolo "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07. [6] Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della
politica europea di vicinato adottate dal Consiglio (Affari generali e
relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07. [7] COM(2011) 303 def. del 25 maggio 2011.