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Document 52014PC0085
Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on European Tourism Quality Principles
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a principi europei della qualità del turismo
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a principi europei della qualità del turismo
/* COM/2014/085 final - 2014/0043 (NLE) */
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a principi europei della qualità del turismo /* COM/2014/085 final - 2014/0043 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto In termini di contributo al PIL e
all'occupazione, il turismo rappresenta la terza maggiore attività
socioeconomica dell'UE dopo il settore del commercio e della distribuzione e
quello della costruzione. Si tratta di uno dei pochi settori economici che,
nonostante le difficoltà economiche e finanziarie, registra una crescita
continua e ha quindi notevoli potenzialità di contribuire a "Europa
2020", la strategia di crescita dell'Unione europea per un'economia
europea intelligente, sostenibile e inclusiva. Con circa 1,8 milioni di imprese,
principalmente PMI, il settore[1]
occupa il 3,3% circa della forza lavoro dell'UE (più o meno 8 milioni di posti
di lavoro) e genera il 2,9% circa del PIL dell'UE. Se si considerano i settori
collegati[2],
il suo contributo indiretto risulta ancora maggiore: secondo le stime, nell'UE
l'8,5% circa di tutti i posti di lavoro (circa 18,8 milioni di addetti) e il
7,9% del PIL prodotto[3]
sono riconducibili al turismo. Nonostante la crescente concorrenza di altre
regioni del mondo, l'UE è la prima destinazione turistica mondiale, con 384,8
milioni di arrivi internazionali nel 2011[4]. Con l'adozione del trattato di Lisbona, all'UE
è stata attribuita la competenza di completare l'azione degli Stati membri nel
settore del turismo, in particolare mediante la promozione della competitività
delle imprese turistiche dell'Unione[5]. In linea con i nuovi poteri ad essa conferiti
e in risposta alla necessità di nuove misure volte a stimolare la crescita
dell'UE, la Commissione ha adottato nel 2010 una comunicazione relativa a un
nuovo quadro politico per il turismo europeo[6].
Questo quadro delinea una serie ambiziosa di azioni volte a: a) stimolare la
competitività del settore turistico in Europa; b) promuovere lo sviluppo di un
turismo sostenibile, responsabile e di qualità; c) consolidare l'immagine e la
visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità;
d) massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari
dell'UE per lo sviluppo del turismo. L'azione 13 della
comunicazione prevede esplicitamente lo sviluppo di "un marchio
europeo per il 'turismo di qualità'", "basato sulle esperienze
nazionali esistenti, inteso ad aumentare la sicurezza e la fiducia dei
consumatori nei prodotti turistici e a premiare gli sforzi rigorosi compiuti
dai professionisti del turismo il cui obiettivo è la qualità dei servizi
turistici per la soddisfazione del cliente". In risposta a tale comunicazione il Parlamento europeo ha invitato
"la Commissione, in cooperazione con gli attori del settore, a valutare la
fattibilità di un 'marchio europeo del turismo di qualità', [...] al fine di
creare un marchio ombrello complementare ai marchi nazionali e riconosciuto
sulla base di un accreditamento volontario ('opt-in')"[7]. Dallo studio del 2009
sulla competitività del settore turistico dell'UE è emerso che per quanto il
numero complessivo degli arrivi internazionali in Europa sia ancora in aumento,
l'Europa ha di recente perso quote di mercato a beneficio di nuove destinazioni
emergenti in tutto il mondo. Inoltre sul settore incidono fortemente la
globalizzazione, Internet, la rapida evoluzione del comportamento dei
consumatori e la preoccupazione crescente per l'impronta ambientale delle
attività turistiche[8]. In un mercato sempre più competitivo sono aumentate
l'importanza della qualità per le imprese turistiche e la consapevolezza da
parte di queste ultime del ruolo della qualità quale fonte di vantaggio
competitivo. Riveste quindi carattere essenziale l'accesso a informazioni
affidabili, aggiornate, precise e pertinenti circa la qualità di un dato
servizio turistico, che consentano ai turisti di distinguere tra prodotti
concorrenti e di compiere una scelta informata. Ciò è particolarmente vero nel caso dei turisti provenienti
da un altro Stato membro: se le informazioni non sono disponibili in una lingua
che il consumatore comprende, possono essere le difficoltà di carattere
linguistico ad aggravare l'incertezza. Data l'attuale crisi economica, l'UE deve inoltre fare
tutto il possibile per attirare i visitatori di paesi terzi. È di importanza
primaria garantire che questi visitatori possano avere la certezza di un dato
livello di qualità per i servizi ricevuti in tutta l'UE. Le informazioni fornite ai consumatori sulla qualità dei
servizi turistici hanno un ruolo importante nell'attirare i visitatori di paesi
terzi, con potenzialità enormi e fino ad oggi in larga misura inutilizzate in
termini di incremento degli arrivi turistici verso le destinazioni UE e di
rafforzamento della competitività del settore turistico dell'UE. Nel 2011 la
spesa dei visitatori stranieri è stata pari a 330,44 miliardi di EUR, che
secondo stime recenti dovrebbero verosimilmente raggiungere i 427,31 miliardi
di EUR nel 2022, mentre i posti di lavoro dovrebbero parallelamente salire a
20,4 milioni[9]. La presente iniziativa va vista inoltre nel contesto
dell'iniziativa della Commissione volta a promuovere una "marca
europea" nei paesi terzi[10],
dell'iniziativa "Destinazione Europa 2020"[11] e nel quadro della
politica dei visti dell'UE[12]
che punta a facilitare i viaggi dei cittadini di paesi terzi nell'UE[13] per aiutare l'Europa a
rimanere la prima destinazione turistica del mondo. 1.2 Situazione
attuale Attualmente non esiste una normativa specifica a livello
dell'UE che disciplini la materia delle informazioni fornite ai consumatori
sulla qualità dei servizi turistici[14]. Alcuni strumenti informativi esistenti, come i siti web di
confronto e di valutazione on line, possono aiutare i consumatori a fare le
loro scelte, purché forniscano informazioni trasparenti e affidabili. Alcuni Stati membri gestiscono sul loro territorio sistemi
di qualità pubblici nazionali, subnazionali o regionali, a carattere
volontario. La stessa industria del turismo è l'artefice di un'ampia gamma di
iniziative a livello regionale, nazionale o transnazionale: nella maggior parte
dei casi queste iniziative si concentrano su aspetti della qualità del servizio
propri di un dato sottosettore turistico o di una data zona geografica. Come confermato dall'analisi di mercato condotta nel quadro
della valutazione delle diverse opzioni di intervento che accompagna la
presente proposta[15],
questi sistemi di qualità sono notevolmente diversi tra loro e pertanto molto
poco coerenti se li si confronta sotto i seguenti profili: portata settoriale,
copertura geografica, governance, metodologia e criteri di valutazione. L'elevato numero e le differenze dei sistemi di qualità
pubblici e privati esistenti determinano un mercato altamente frammentato in
termini di valutazione della qualità dei servizi turistici. Da questa frammentazione deriva che ai turisti
transfrontalieri non vengono fornite informazioni coerenti che consentano di
capire facilmente cosa rappresentino i vari sistemi di qualità e di distinguere
tra servizi concorrenti e ciò genera confusione. Questa situazione riduce
inoltre la capacità dei sistemi di qualità di informare efficacemente i
consumatori in merito al livello qualitativo dei servizi turistici offerti; a
sua volta, ciò limita la capacità dei consumatori di compiere scelte informate
in particolare in occasione di viaggi in altri Stati membri o in provenienza da
paesi terzi. Ne consegue che questi sistemi non premiano (eventualmente in
termini di un maggior favore ad esse accordato al momento della scelta o di una
migliore reputazione) le imprese che investono nella qualità. Questa situazione
è un deterrente per le imprese, in particolare per le PMI che dispongono di
risorse finanziarie limitate. Ciò impedisce al settore europeo del turismo di
sfruttare appieno il vantaggio competitivo derivante dalla qualità dei servizi
e di realizzare le sue potenzialità economiche attraverso una maggiore
visibilità della qualità del servizio. Le parti interessate del settore
turistico non sono finora riuscite a collaborare a livello dell'UE per rendere
tra loro più coerenti i sistemi di qualità esistenti o futuri di tutta l'UE e
non vi sono segnali di nascenti iniziative pubbliche o private in grado di
migliorare questa situazione. Occorre di conseguenza
affrontare con la massima urgenza la frammentazione, a più livelli, del
mercato. L'attuale frammentazione tra sistemi di valutazione della qualità può
produrre confusione e incidere negativamente sulla competitività del turismo
europeo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1 Processo
di consultazione In seguito all'adozione della comunicazione
del 2010, la Commissione ha iniziato a raccogliere informazioni sui sistemi di
qualità esistenti, con il sostegno degli Stati membri e delle parti interessate
del settore. Nel corso del 2011 sono stati organizzati due seminari per uno
scambio di informazioni sulle realtà esistenti e per uno scambio di idee in
merito a possibili principi di qualità comuni per i servizi turistici.
All'inizio del 2011 la Commissione ha istituito un gruppo informale di esperti,
composto da responsabili dei sistemi di qualità pubblici e privati attualmente
esistenti e da rappresentanti dei consumatori, con il compito di fornire un
contributo allo sviluppo di un concetto di partenza. Un'ampia maggioranza delle
parti interessate che ha partecipato ai seminari e il gruppo informale di
esperti si sono espressi a favore di un'iniziativa dell'UE basata su un
approccio dal basso, che riconosca e consideri come punto di partenza le
iniziative, attuali e future, degli Stati membri e del settore turistico.
Quanto ai contenuti dei principi comuni, le parti interessate hanno però
manifestato opinioni divergenti. Anche l'inclusione tra i principi di aspetti
riguardanti la sostenibilità ambientale ha suscitato opinioni discordanti tra
le parti interessate. A settembre-ottobre 2011 si è svolta una
consultazione mirata per raccogliere il parere di una cerchia più ampia di
parti interessate, comprendente le principali associazioni e federazioni
europee del turismo, le associazioni dei settori collegati, le organizzazioni
dei consumatori e le autorità degli Stati membri. Da questa consultazione sono
emerse posizioni delle parti interessate analoghe a quelle rilevate nel corso
dei seminari preliminari cui si è fatto in precedenza riferimento. In occasione delle riunioni periodiche del
comitato consultivo nel settore del turismo della Commissione sono stati
consultati anche gli Stati membri, che hanno espresso pareri divergenti: alcuni
di essi si sono detti fortemente a favore dell'iniziativa, ma contrari a
prevedere l'obbligo di una partecipazione delle amministrazioni pubbliche alla
governance della stessa, motivando la loro posizione principalmente con il
mancato rispetto del principio di sussidiarietà e con i vincoli della base
giuridica, da un lato, e con la limitata disponibilità di risorse delle
autorità nazionali, dall'altra. Per ampliare la consultazione delle parti
interessate e per raccogliere un più vasto numero di pareri di esperti, la
Commissione ha organizzato una conferenza aperta nel gennaio 2012. La
documentazione e la relazione della conferenza sono disponibili sul sito
Internet della Commissione[16].
Dalle discussioni svoltesi in occasione della conferenza non è emerso alcun
cambiamento nelle posizioni e nei pareri delle parti interessate pubbliche e
private. Tra maggio e luglio 2012 è stata condotta una
consultazione pubblica attraverso "La vostra voce in Europa", il sito
della DG Imprese e industria sul portale Europa e l'invio di messaggi di posta
elettronica a un'ampia gamma di parti interessate pubbliche e private e a
rappresentanti degli Stati membri. Degli oltre 150 rispondenti, il 90% erano
associazioni e federazioni professionali e amministrazioni pubbliche. Il
restante 10% era costituito da imprese del settore del turismo, due terzi delle
quali partecipanti a un sistema di qualità. Anche i sindacati del settore del
turismo e i rappresentanti dei consumatori sono stati attivamente coinvolti nel
processo di consultazione. La maggior parte dei rispondenti ha condiviso la
definizione del problema data dalla Commissione e si è detta d'accordo sulla
necessità di un'iniziativa dell'UE in questo campo. I risultati della
consultazione pubblica sono pubblicati sul sito Internet della Commissione[17]. Nel quadro della valutazione delle opzioni di
intervento, è stato realizzato uno studio di contesto sull'esperienza delle
imprese in materia di partecipazione a un sistema di qualità: attraverso il
contributo dei manager di un campione rappresentativo dei sistemi di qualità
esistenti e delle imprese che aderiscono a tali sistemi sono state raccolte
utili indicazioni per la valutazione degli effetti dell'iniziativa proposta[18]. 2.2 Valutazione
delle opzioni di intervento La Commissione ha valutato varie opzioni di
intervento per migliorare la coerenza tra i sistemi di qualità esistenti e
futuri e, di conseguenza, le informazioni fornite ai consumatori. In totale sono state prese in considerazione
sette opzioni di intervento. Quattro di queste sono state esaminate nella
valutazione: mantenimento della situazione attuale, autoregolamentazione
promossa dall'industria del settore e due opzioni che comportano un intervento
dell'UE. Per queste ultime due opzioni sono stati esaminati gli effetti
derivanti dall'eventuale integrazione nel concetto di alcuni principi, come
quelli connessi alla sostenibilità ambientale. I previsti effetti economici,
sociali e ambientali di ogni opzione sono stati valutati in rapporto alla loro
efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, all'efficienza in termini di
costi e alla loro coerenza con altre politiche dell'Unione. Nella valutazione è stata prestata
un'attenzione particolare al carattere volontario della partecipazione del settore
all'iniziativa di autoregolamentazione o all'opzione che comporterebbe un
intervento dell'UE. Una riflessione approfondita ha riguardato anche la
conservazione dell'unicità e della diversità dell'offerta turistica europea,
soprattutto in considerazione della vasta gamma di sottosettori turistici cui
potrebbero applicarsi i principi europei della qualità dei servizi. Le conclusioni della valutazione non
propendono per un'unica opzione da privilegiare; in effetti dal confronto è
emerso che sia l'opzione che prevede soltanto principi collegati alla qualità
del servizio sia l'opzione che prevede informazioni anche su altri aspetti,
come la sostenibilità ambientale, presentano la medesima efficacia, efficienza
e coerenza. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1 Base giuridica La proposta si basa sugli articoli 195 e 292
del TFUE. 3.2 I principi di sussidiarietà e
di proporzionalità A norma dell'articolo 195 del TFUE, l'UE
"completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in
particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale
settore". L'intervento UE proposto sarebbe di natura volontaria, in linea
con il principio di sussidiarietà. L'iniziativa proposta non elimina le
iniziative esistenti realizzate dagli Stati membri o dall'industria del settore. La motivazione alla base di un intervento
dell'UE risiede nella natura transnazionale del problema, che si colloca in un
contesto transfrontaliero visto che il servizio turistico è prestato in un
paese nel quale il turista non risiede, elemento questo che limita il valore
aggiunto dei sistemi di qualità per i turisti transfrontalieri e ancor più per
i turisti di paesi non appartenenti all'UE. Per quanto riguarda la valutazione della
qualità dei servizi turistici in Europa, la situazione attuale (quale descritta
al punto 1.2) non contribuisce a determinare parità di condizioni per gli
operatori del settore nell'UE. La mancanza di coerenza tra i sistemi, nazionali
e regionali, di valutazione della qualità dei servizi turistici crea confusione
tra i consumatori e ostacoli al mercato interno. I singoli Stati membri hanno scarsi poteri e
un ridotto margine di manovra per poter, da soli, intervenire e cercare di
migliorare la coerenza della qualità dei servizi turistici offerti in tutta
l'UE. Gli Stati membri non hanno ancora avviato alcun coordinamento
transfrontaliero per quanto riguarda i principi della qualità del turismo e non
vi è alcuna indicazione che intendano farlo. Dato lo scarso numero di sistemi
pubblici attualmente esistenti a livello nazionale, tale cooperazione non
determinerebbe comunque una cooperazione transfrontaliera su vasta scala.
Quanto, inoltre, ai sistemi di qualità privati di altri Stati membri, i
singoli Stati membri non sono attualmente nelle condizioni di migliorarne la
coerenza. L'azione dell'UE è di conseguenza necessaria e giustificata. Inoltre le azioni realizzate
dal settore turistico, anche a livello transnazionale, si limitano a uno
specifico sottosettore (o eventualmente ad alcuni sottosettori collegati), ma
non hanno una reale portata orizzontale. Di conseguenza le informazioni fornite
ai consumatori sono tra loro incoerenti e la capacità di informare che hanno i
sistemi di qualità e le imprese ad essi aderenti risulta limitata sia nel
contesto transfrontaliero all'interno dell'UE sia nei confronti dei visitatori
di paesi terzi. Dato che non si prevede un cambiamento della situazione,
occorre un'azione a livello dell'UE. Per motivi di scala, l'UE è in una posizione
migliore per affrontare i problemi della frammentazione settoriale e geografica
cui si è fatto in precedenza riferimento. Un quadro UE volto a perseguire, come
interesse generale, la promozione della competitività del turismo dell'Unione
sarebbe più efficace in termini di visibilità e credibilità transfrontaliere.
Questo obiettivo può essere raggiunto integrando il lavoro già intrapreso da
soggetti pubblici e privati del settore del turismo, attraverso la promozione e
la creazione di un ambiente favorevole che consenta a questi soggetti di
coniugare i loro sforzi. Mediante un'azione dell'UE i principi europei della
qualità del turismo possono essere più efficacemente promossi sia a livello di
Stati membri sia nei confronti dei visitatori provenienti da paesi terzi, nel
quadro della strategia complessiva di promozione del turismo dell'UE. Una netta
maggioranza delle parti interessate ha confermato il valore aggiunto di
un'azione su larga scala coordinata a livello dell'UE. La proposta rispetta,
infine, il principio di proporzionalità. L'iniziativa è stata elaborata in modo
da limitare i costi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi politici.
L'applicazione dei principi di qualità proposti richiede fondamentalmente
modifiche organizzative con conseguenti investimenti limitati, che dovrebbero essere
compensati dai vantaggi derivanti dalla maggiore soddisfazione dei consumatori
e da azioni complementari dell'UE. Al fine di garantire il
rispetto delle competenze degli Stati membri, si raccomanda che siano questi
ultimi a coordinare, monitorare e promuovere nel loro territorio l'applicazione
dei principi europei della qualità del turismo, in cooperazione con la
Commissione. Grazie a queste misure la proposta assicura il dovuto rispetto del
principio di sussidiarietà. 3.3 Linee generali della proposta 3.3.1 Oggetto
e obiettivi I principi europei della qualità del turismo
enunciati nella presente proposta sono applicabili ai servizi turistici offerti
nell'Unione direttamente ai consumatori. Se ne raccomanda l'adozione da parte
delle organizzazioni pubbliche e private che forniscono servizi nel settore del
turismo. L'obiettivo dell'iniziativa
è migliorare l'informazione dei consumatori, in particolare di quelli che si
recano in un altro Stato membro o che provengono da un paese terzo, in merito
alla qualità dei servizi turistici, in modo da consentire ai consumatori
sensibili ai temi della qualità di compiere scelte più informate. Ciò si
traduce a sua volta in un ulteriore incentivo alle imprese del turismo dell'UE,
in particolare alle PMI, affinché investano di più nella qualità. Per
raggiungere l'obiettivo l'iniziativa punta a migliorare la coerenza della
qualità dei servizi turistici a livello dell'UE mediante la definizione di
principi europei cui le organizzazioni del turismo siano chiamate a conformarsi.
I principi si basano sui criteri proposti dalle parti interessate e valutati
nel corso della consultazione aperta. In termini operativi, l'obiettivo è disporre
nell'UE, al momento della revisione dell'iniziativa, di un numero significativo
di organizzazioni del turismo che rispettino i principi europei della qualità
del turismo. Il valore aggiunto dell'iniziativa si
concretizzerà a più livelli: a) le organizzazioni del turismo che aderiscono a
questi principi potranno trarre benefici dalle attività promozionali e di
sensibilizzazione condotte dalla Commissione. Ciò accrescerà la loro
visibilità, rafforzandone la capacità di arrivare ai consumatori e consentendo
ad esse di proiettarsi su mercati che altrimenti non sarebbero in grado di
raggiungere, soprattutto nei paesi terzi; b) per i consumatori, il valore
aggiunto risiederà nella garanzia del rispetto di una serie di principi europei
della qualità, indipendentemente dallo Stato membro nel quale si recheranno.
Infine, mettere in evidenza e sottolineare l'elevata qualità dei servizi
turistici europei contribuirà alla strategia complessiva dell'UE che punta a
incrementare i flussi turistici all'interno dell'Europa e verso l'Europa, a
integrare gli sforzi di semplificazione delle procedure di visto per i turisti
dei paesi terzi e a promuovere la "marca europea" come insieme di
destinazioni sostenibili e di qualità. In ultima analisi, tutto ciò contribuirà a
migliorare la competitività del settore e ne rafforzerà la capacità di
alimentare la crescita e creare posti di lavoro, a beneficio degli Stati membri
e dell'economia dell'UE nel suo insieme. 3.3.2 Applicazione dei principi europei della qualità del turismo Portata
settoriale e geografica Per conseguire una migliore coerenza della
qualità dei servizi turistici in tutta l'UE, i principi europei della qualità
del turismo possono essere applicati, senza limitazioni a singoli sottosettori,
a tutte le organizzazioni del turismo, pubbliche o private, di livello
nazionale, regionale, locale o transnazionale, che offrono servizi turistici ai
consumatori nell'Unione. Coordinamento, monitoraggio e promozione Gli Stati membri saranno invitati a
coordinare, monitorare e promuovere nei loro territori i principi europei della
qualità del turismo in conformità del principio di sussidiarietà. Si raccomanderà inoltre agli Stati membri di
cooperare tra loro per quanto concerne le organizzazioni transnazionali del
turismo. Nel quadro del comitato consultivo nel settore del turismo gli Stati
membri saranno inoltre invitati a collaborare con la Commissione per agevolare
il monitoraggio e la valutazione dell'iniziativa, che potrebbero avvenire, tra
l'altro, mediante indagini mirate condotte tra Stati membri, rappresentanti del
settore e consumatori. Il programma per la competitività delle
imprese e le PMI (COSME) 2014-2020 definisce, come obiettivo specifico, il
miglioramento delle condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione nel settore del turismo. La Commissione condurrà,
anche attraverso la creazione di un apposito sito Internet contenente
informazioni sui principi europei della qualità del turismo, attività di
informazione, comunicazione e promozionali con l'obiettivo di consolidare
l'immagine e il profilo dell'Europa come destinazione sostenibile, responsabile
e di qualità. La Commissione agevolerà infine lo scambio delle migliori
pratiche e di esperienze. 3.3.3 Valutazione È prevista una valutazione dell'attuazione
della presente raccomandazione dopo tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale. La Commissione valuterà inoltre se siano necessarie ulteriori misure
per promuovere la coerenza della qualità del servizio nel settore del turismo. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Per la promozione dei principi europei della
qualità del turismo è ipotizzabile un'idonea dotazione di bilancio attraverso
il programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)[19]. 2014/0043 (NLE) Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a principi europei della qualità del
turismo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare gli articoli 195 e 292, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nella comunicazione
"L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro
politico per il turismo europeo" del 30 giugno 2010[20], la Commissione
riconosce l'esigenza di promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile,
responsabile e di qualità, nel quadro dell'obiettivo complessivo di promozione
dell'Unione nei paesi terzi come insieme di destinazioni di qualità. (2) La promozione di prestazioni
ambientali elevate, per quanto riguarda le strutture turistiche ricettive e i
campeggi, e le migliori pratiche di gestione ambientale del settore turistico
sono temi già affrontati specificamente a livello dell'Unione mediante
l'applicazione del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio[21]
e dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]. (3) Nell'Unione esiste già un'ampia
gamma di sistemi di qualità pubblici e privati, il cui obiettivo è informare i
consumatori sulla qualità dei servizi turistici e fornire orientamenti ai
professionisti del turismo. Questi sistemi sono notevolmente diversi tra loro
sotto i profili della portata, della governance, dei metodi e dei criteri
impiegati. Inoltre la loro operatività si limita ad alcuni sottosettori o zone
geografiche, il che determina un contesto fortemente frammentato per quanto
attiene alla valutazione della qualità dei servizi turistici. (4) A causa di questa
frammentazione e della valutazione non coerente offerta dai sistemi di qualità
esistenti, per i consumatori che effettuano viaggi transfrontalieri all'interno
dell'Unione o per quelli che giungono nell'Unione da paesi terzi può essere
difficile confrontare i servizi contemplati da sistemi di qualità diversi.
L'assenza di coerenza riduce la capacità dei consumatori di compiere scelte
pienamente informate. (5) A causa della valutazione non
coerente offerta dai sistemi di qualità esistenti le imprese del turismo sono
riuscite finora a ottenere scarsa visibilità agli occhi dei consumatori e a
usufruire in misura limitata dei vantaggi di azioni coordinate. Ciò vale
soprattutto per le microimprese e le piccole imprese, che spesso non dispongono
di strumenti e risorse adeguati per promuovere se stesse e il servizio di
qualità offerto. (6) Per rilanciare la
competitività del settore del turismo, è necessario rendere le imprese del
turismo dell'Unione attrattive per i cittadini dei paesi terzi. (7) È pertanto opportuno
delineare una serie di principi europei della qualità del turismo, riconosciuti
dai consumatori e dall'industria interessata. (8) Per potersi applicare alla
più vasta gamma possibile di sottosettori del turismo e al tempo stesso per
preservare la diversità dell'offerta turistica dell'Unione, i principi europei
della qualità del turismo dovrebbero avere carattere generale, ma offrire
contestualmente un valore aggiunto per rispondere alle aspettative dei
consumatori in termini di servizi turistici di qualità. (9) Per assicurare servizi
turistici soddisfacenti, occorre che gli addetti siano adeguatamente formati
per l'espletamento delle mansioni loro affidate. Per lo stesso motivo la
partecipazione a una formazione va annotata in un apposito registro. (10) Per facilitare il
miglioramento costante della qualità dei servizi turistici in linea con le
esigenze dei consumatori, è importante effettuare indagini presso i consumatori
e dare un seguito ai reclami presentati. (11) Per promuovere l'autenticità e
la diversità dell'offerta turistica dell'Unione, è necessario che i consumatori
dispongano di informazioni aggiornate sugli usi e costumi, sul patrimonio
culturale, sulle tradizioni, sui servizi e sui prodotti locali. (12) Per una maggiore
sensibilizzazione sui principi europei della qualità del turismo e per la
conseguente conquista della fiducia dei consumatori, è fondamentale che le
organizzazioni del turismo forniscano ai consumatori informazioni e
orientamenti in merito a questi principi. (13) Per una più agevole
applicazione nel loro territorio dei principi europei della qualità del turismo
e per il coordinamento delle loro azioni, è opportuno che gli Stati membri
procedano a coordinare, monitorare e promuovere in modo trasparente tali
principi. (14) Per garantire che le
organizzazioni del turismo che operano in più Stati membri (organizzazioni
transnazionali) applichino su base volontaria i principi europei della qualità
del turismo, è essenziale che gli Stati membri cooperino tra loro ai fini
dell'applicazione di tali principi da parte di suddette organizzazioni. (15) Al fine di agevolare
l'applicazione coerente dei principi europei della qualità del turismo nonché
il loro coordinamento, il loro monitoraggio e la loro promozione in tutta
l'Unione, gli Stati membri sono invitati a scambiarsi informazioni ed
esperienze. La Commissione dovrebbe favorire tale scambio di informazioni. (16) Per integrare le attività di
promozione della competitività del settore turistico svolte dagli Stati membri,
è importante informare i consumatori sui principi europei della qualità del
turismo e sensibilizzarli attraverso idonee attività di informazione e
promozionali nell'Unione, ma anche e soprattutto nei paesi terzi, con
l'obiettivo di promuovere l'Unione come insieme di destinazioni turistiche di
alta qualità. Inoltre per incoraggiare la creazione di un ambiente propizio
allo sviluppo del settore turistico, è importante anche rendere i principi
europei della qualità del turismo attraenti per le organizzazioni del turismo.
In questo ambito è quindi importante la cooperazione tra gli Stati membri e la
Commissione. (17) Ai fini di un monitoraggio e
di una valutazione più agevoli dell'applicazione dei principi europei della
qualità del turismo gli Stati membri sono chiamati a svolgere un ruolo di primo
piano, che consiste nell'informare la Commissione circa l'applicazione dei
suddetti principi nel loro territorio, in particolare nel quadro delle riunioni
del comitato consultivo nel settore del turismo. (18) Per rispondere alla rapida
evoluzione delle condizioni del mercato nel settore del turismo e per garantire
il valore aggiunto dei principi europei della qualità del turismo nel lungo
periodo, la Commissione dovrebbe monitorarne l'applicazione e valutare
l'attuazione della presente raccomandazione dopo tre anni dalla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per lo stesso motivo la
Commissione dovrebbe valutare anche se occorrano ulteriori misure per garantire
il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente raccomandazione, RACCOMANDA: 1. Oggetto e campo di
applicazione La presente raccomandazione definisce una serie di principi europei
della qualità del turismo (di seguito "principi") che spetta alle
organizzazioni del turismo applicare. 2. Definizioni Ai fini della presente raccomandazione si intende per: a) "organizzazione del turismo",
un'organizzazione pubblica o privata, stabilita nell'Unione e che fornisce ai
consumatori servizi nel settore del turismo a livello locale, regionale,
nazionale o transnazionale; b) "organizzazione transnazionale del
turismo", un'organizzazione del turismo che svolge attività nel territorio
o in parti del territorio di più Stati membri. 3. principi europei
della qualità del turismo Si raccomanda che le organizzazioni del turismo applichino alle loro
attività i principi di seguito specificati, laddove ciò risulti confacente alle
loro dimensioni e al loro modello imprenditoriale: a) garantire la formazione dei dipendenti
tra l'altro mediante: i) la formazione di tutti gli addetti coinvolti nell'erogazione
di servizi diretti ai consumatori in modo da garantire che le mansioni loro
affidate siano espletate in modo soddisfacente; ii) l'annotazione in un apposito registro delle formazioni cui gli
addetti hanno partecipato; iii) la nomina di un coordinatore della qualità che garantisca un
approccio coerente alla gestione della qualità dei servizi offerti e la
partecipazione al processo di qualità degli addetti interessati; b) applicare una politica di soddisfazione
del consumatore, che comporti tra l'altro: i) l'istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami dei
consumatori nel luogo di prestazione del servizio o tramite Internet; ii) la garanzia di un'evasione tempestiva dei reclami; iii) la realizzazione di indagini sul grado di soddisfazione dei
consumatori e l'uso dei relativi risultati per migliorare la qualità del
servizio; c) avere e rispettare un programma
documentato di pulizia e manutenzione delle strutture o degli impianti, ove
opportuno; d) mettere a disposizione dei consumatori
una serie di informazioni tra cui: i) informazioni sugli usi e costumi, sul patrimonio culturale,
sulle tradizioni, sui servizi e sui prodotti locali; ii) informazioni sull'accessibilità dei servizi offerti; iii) informazioni sulla sostenibilità dei servizi offerti; iv) informazioni sui principi; e) garantire che queste informazioni siano
corrette, affidabili, chiare e accessibili almeno nella lingua straniera più
pertinente laddove ciò risulti confacente al luogo e al modello
imprenditoriale. 4. Attività degli Stati
membri 4.1. Gli Stati membri dovrebbero coordinare, monitorare e
promuovere l'applicazione dei principi nel loro rispettivo territorio. A tal
fine gli Stati membri sono invitati a: a) monitorare l'applicazione, da parte delle
organizzazioni del turismo, dei principi di cui al punto 3; b) coordinare con gli altri Stati membri le
attività che attengono a tali principi e alla loro applicazione; c) promuovere tali principi tra le
organizzazioni del turismo; d) garantire, in collaborazione con gli
altri Stati membri, che le organizzazioni del turismo abbiano a disposizione
informazioni e orientamenti adeguati su tali principi; e) cooperare tra loro al fine di facilitare
l'applicazione dei principi da parte delle organizzazioni transnazionali del
turismo. 4.2. Si raccomanda, inoltre, che le
attività degli Stati membri siano condotte in modo da garantire la trasparenza. 5. Cooperazione tra gli
Stati membri e la Commissione Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione in merito
alle attività di cui al punto 4 e a cooperare con la Commissione ai fini del
monitoraggio e della valutazione di tali attività e nel quadro delle loro
iniziative di promozione e sensibilizzazione. 6. Monitoraggio e
valutazione 6.1. La Commissione
dovrebbe valutare l'attuazione della presente raccomandazione entro [date to be defined 3 years after the publication of the
Recommendation in the Official Journal] 6.2. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di
proporre ulteriori misure per migliorare negli Stati membri la coerenza della
qualità dei servizi turistici quale delineata nella presente raccomandazione. 7. Disposizioni finali La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il
presidente [1] Ossia i fornitori tradizionali di servizi di viaggio e
turismo (alberghi, ristoranti, agenzie di viaggi, società di autonoleggio,
compagnie aeree charter, pullman turistici, navi da crociera, ecc.) che offrono
beni e servizi direttamente ai visitatori. [2] In particolare i settori della distribuzione, della
costruzione, le società di trasporto in generale (trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, pullman di linea e turistici, ecc.) e il settore culturale (comprese
le industrie culturali e creative). [3] WTTC 2012,
http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/european_union2012.pdf. [4] UNWTO, Barometro mondiale del turismo, maggio 2012. [5] Articolo 6, lettera d), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Inoltre l'articolo 195 del TFUE prevede il seguente
ruolo per l'UE: "A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a: a)
incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese
in detto settore; b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare
attraverso lo scambio delle buone pratiche." [6] L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un
nuovo quadro politico per il turismo europeo, COM(2010) 352
definitivo. [7] P7_TA-PROV(2011)0407 –
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sull'Europa, prima
destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo
europeo. [8] Ecorys (2009), pag. 2. [9] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1177_it.htm. [10] L'azione 18 della comunicazione COM (2010) 352 definitivo
prevede la creazione di una "marca europea", che possa completare gli
sforzi promozionali a livello nazionale e regionale e permettere alle
destinazioni europee di distinguersi meglio dalle altre destinazioni internazionali. [11] L'iniziativa, realizzata attraverso una sovvenzione ad hoc
in collaborazione con la commissione europea del turismo, ha come obiettivo
generale la definizione di una strategia di marca e di marketing per la
"destinazione Europa". Cfr. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/international/index_en.htm. [12] COM(2012) 649 final. [13] Sono attualmente 42 i paesi e le entità i cui cittadini
non hanno bisogno di un visto per recarsi nell'UE. I cittadini di 16 Stati
insulari dei Caraibi e del Pacifico dovrebbero presto poter entrare nello
spazio Schengen in esenzione del visto. L'obiettivo è semplificare i viaggi dei
cittadini di questi paesi verso lo spazio Schengen e verso Cipro, Bulgaria e
Romania. La proposta della Commissione prevede la reciprocità dell'esenzione
dal visto mediante accordi di esenzione dal visto che assicurino un regime di
piena esenzione dal visto per tutti i cittadini dell'UE che intendano recarsi
in tali paesi. Cfr.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1179_it.htm?locale=it. [14] Esiste già una normativa generale dell'UE in materia di
protezione dei consumatori, ad esempio la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori. [15] Estimated Impacts of possible Options and Legal
Instruments of the Umbrella European Tourism Quality Label (Marchio ombrello
europeo della qualità del turismo: impatto previsto delle opzioni e degli
strumenti giuridici possibili), CEPS, settembre 2012, disponibile on line alla
pagina http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7655,
di seguito CEPS 2012. [16] http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5642. [17] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/quality-label/public-consultation-etq/index_it.htm. [18] CEPS (2012). [19] Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la
competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 -
2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33]. [20] COM(2010) 352 definitivo. [21] Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1). [22] Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag.
1).