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Document 52014JC0024
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
/* JOIN/2014/024 final - 2014/0210 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq /* JOIN/2014/024 final - 2014/0210 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio
impone alcune misure restrittive nei confronti dell’Iraq in conformità della
posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto
regolamento, è vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche
a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti
nell’allegato IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la
persona, l’organismo o l’entità in questione possa ottenere fondi, beni o
servizi. (2)
Il X luglio 2014 il Consiglio ha adottato la
decisione 2014/.../PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iraq
in base alle quali è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o
risorse economiche a disposizione di persone o entità di cui all’articolo 2,
lettera b), o destinarle a loro vantaggio, fatte salve specifiche eccezioni
qualora i fondi o le risorse economiche siano necessari per soddisfare esigenze
di base, siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari e al rimborso
delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali, siano destinati al
pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione o alla custodia dei fondi
o delle risorse economiche congelati o siano necessari per il pagamento di
spese straordinarie. In conformità della decisione 2014/…/PESC del Consiglio,
occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003. 2014/0210 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003
relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e
finanziarie con l’Iraq IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2014/…/PESC del Consiglio,
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq[1], vista la proposta congiunta dell’Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n.
1210/2003 del Consiglio[2] impone misure restrittive nei confronti dell’Iraq in conformità della
posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. (2) Ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1210/2003, è vietato mettere direttamente
o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o
giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato IV di detto regolamento,
o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l’organismo
o l’entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi. (3) Il ... luglio 2014 il
Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC che vieta che fondi o risorse
economiche siano messi a disposizione o vadano a beneficio, direttamente o
indirettamente, delle persone ed entità elencate. Sono previste eccezioni
specifiche per i fondi e le risorse economiche che sono: a) necessari per
soddisfare esigenze di base, b) destinati esclusivamente al pagamento di
onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di
servizi legali, c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese
connessi alla gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche
congelati, o d) necessari per il pagamento di spese straordinarie. (4) È inoltre opportuno
aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003 in funzione delle ultime
informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione
delle autorità competenti. (5) È opportuno pertanto
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento
(CE) n. 1210/2003 del Consiglio è così modificato: (1) L’articolo 4 è così modificato: a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3) È vietato mettere, direttamente o
indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi
delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato
IV o destinarli a loro vantaggio.” b) Il paragrafo 4 è soppresso. (2) L’articolo 5 è sostituito dal
seguente: “Articolo
5 1. L’articolo 4 non
osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati
fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona, entità od organismo
figuranti nell’elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch’esso
congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità
competente in merito a tali transazioni. 2. In deroga all’articolo
4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell’allegato
V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse
economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che
tali fondi o risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di
base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi
elencati nell’allegato V e dei familiari a carico di tali persone fisiche,
compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche,
medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi
pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di
onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di
servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di
diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o
delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie,
purché l’autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane
prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere
concessa una determinata autorizzazione. 3. Gli Stati membri
interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle
autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.” (3) L’allegato V è sostituito dal testo
che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L … del … 2014, pag.
.. . [2] Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7
luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche
e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996
(GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6). ALLEGATI della Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n.
1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e
finanziarie con l’Iraq
ALLEGATO
“ALLEGATO
V Siti
Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli
5, 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea A. Autorità competenti di ciascuno Stato
membro: BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html SPAGNA http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list MALTA https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx PAESI BASSI www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions Indirizzo per le notifiche alla Commissione
europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera
(FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgio E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”