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Document 52014JC0024

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

/* JOIN/2014/024 final - 2014/0210 (NLE) */

52014JC0024

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq /* JOIN/2014/024 final - 2014/0210 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio impone alcune misure restrittive nei confronti dell’Iraq in conformità della posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, è vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l’organismo o l’entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

(2) Il X luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iraq in base alle quali è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone o entità di cui all’articolo 2, lettera b), o destinarle a loro vantaggio, fatte salve specifiche eccezioni qualora i fondi o le risorse economiche siano necessari per soddisfare esigenze di base, siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali, siano destinati al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati o siano necessari per il pagamento di spese straordinarie. In conformità della decisione 2014/…/PESC del Consiglio, occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

2014/0210 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/…/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq[1],

vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio[2] impone misure restrittive nei confronti dell’Iraq in conformità della posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)       Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1210/2003, è vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato IV di detto regolamento, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l’organismo o l’entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

(3)       Il ... luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC che vieta che fondi o risorse economiche siano messi a disposizione o vadano a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone ed entità elencate. Sono previste eccezioni specifiche per i fondi e le risorse economiche che sono: a) necessari per soddisfare esigenze di base, b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali, c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati, o d) necessari per il pagamento di spese straordinarie.

(4)       È inoltre opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti.

(5)       È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è così modificato:

(1)        L’articolo 4 è così modificato:

a)       Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3)     È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato IV o destinarli a loro vantaggio.”

b)       Il paragrafo 4 è soppresso.

(2)        L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

1. L’articolo 4 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona, entità od organismo figuranti nell’elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente in merito a tali transazioni.

2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell’allegato V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a)       necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)       destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)       destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

o

d)      necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

3. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.”

(3)        L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L … del … 2014, pag. .. .

[2]               Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6).

ALLEGATI

della

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

ALLEGATO

“ALLEGATO V

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”

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