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Document 52014DC0623
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 395 of Council Directive 2006/112/EC
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
/* COM/2014/0623 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio /* COM/2014/0623 final */
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
1.
CONTESTO
A norma dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva
IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di
deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la
riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Poiché
tale procedura prevede deroghe ai principi generali dell'IVA, secondo la
giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea tali
deroghe devono essere proporzionate e avere una portata limitata. Con lettera
protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2014 l'Estonia ha chiesto, sulla
base dell'articolo 395 della direttiva IVA, di essere autorizzata ad
applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di pietre
preziose allo scopo di prevenire la frode fiscale. Tuttavia, dal momento che
non erano stati forniti dati sufficienti relativi alla situazione della frode
nel settore, il 13 marzo 2014 la Commissione ha inviato una lettera con cui
chiedeva informazioni supplementari in proposito. Con lettera protocollata
dalla Commissione il 7 maggio 2014 l'Estonia ha fornito ulteriori informazioni
in risposta a tale domanda. A norma dell'articolo
395, paragrafo 2, della direttiva citata, la Commissione, con lettera del 10
giugno 2014, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Estonia.
Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato all'Estonia che
disponeva di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la domanda.
2.
L'INVERSIONE CONTABILE
Ai sensi dell'articolo
193 della direttiva IVA, il debitore dell'IVA è il soggetto passivo che
effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Scopo del
meccanismo dell'inversione contabile è trasferire tale responsabilità al
soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione. La frode "dell'operatore
inadempiente" avviene allorché i rivenditori evadono il pagamento dell'IVA
all'erario dopo aver venduto i loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia,
hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in
possesso di fatture valide. Nei casi più gravi di questo genere di evasione
fiscale gli stessi beni o servizi sono ceduti o prestati più volte senza alcun
versamento di IVA all'erario, mediante un meccanismo di "carosello"
(che prevede che i beni o servizi siano rivenduti tra vari Stati membri).
Designando in tali casi il destinatario dei beni o servizi forniti quale
debitore dell'IVA, si è constatato che il meccanismo dell'inversione contabile
elimina la possibilità di praticare questa forma di evasione fiscale.
3.
LA DOMANDA
L'Estonia
chiede, a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, che il Consiglio,
deliberando su proposta della Commissione, la autorizzi ad applicare una misura
speciale di deroga all'articolo 193 della stessa direttiva per quanto riguarda
l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di pietre
preziose. Dalle
informazioni fornite dall'Estonia risulta che dal 1° luglio 2014 si prevede di
applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di metalli
preziosi sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1,
lettera j), della direttiva IVA, inserito dalla direttiva sull'inversione
contabile[1].
Secondo le autorità estoni, l'applicazione di questo meccanismo alle pietre
preziose, che non è prevista dalla direttiva IVA, dovrebbe integrare tale
disposizione.
4.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE
Quando la
Commissione riceve una richiesta a titolo dell'articolo 395, la esamina per
verificare che sussistano le condizioni fondamentali per accoglierla, ovvero
che la misura specifica proposta semplifichi le procedure per i soggetti
passivi e/o per l'amministrazione fiscale o che consenta di evitare talune
forme di evasione o di elusione fiscale. In questo contesto la Commissione ha
sempre adottato un'impostazione moderata e prudente affinché le deroghe non
compromettano il funzionamento del regime generale dell'IVA, siano di portata
limitata, necessarie e proporzionate. La misura
richiesta è legata essenzialmente al fatto che, come indicato, il meccanismo
dell'inversione contabile si applica ai metalli preziosi a partire dal 1º luglio
2014. Poiché il meccanismo dell'inversione contabile comporta sempre un certo
rischio di spostamento della frode su altri prodotti, l'Estonia auspicherebbe l'adozione
di una misura analoga per le pietre preziose, in quanto gli operatori del
settore dei metalli preziosi e quelli delle pietre preziose sembrano spesso
essere gli stessi. In questo
momento, tuttavia, l'Estonia non è ancora in grado di fornire informazioni
precise circa la (possibile) situazione della frode nel settore delle pietre
preziose in quanto i controlli sono ancora in corso. Tali controlli hanno avuto
inizio nel secondo semestre del 2013, ma non sono disponibili informazioni per gli
anni precedenti. Dai dati disponibili sembra che l'Estonia abbia individuato
uno schema a carosello per le pietre preziose cui partecipa un altro Stato
membro. L'Estonia ha segnalato che il numero di operazioni riguardanti pietre
preziose varia fra tre e nove al mese tra luglio 2013 e gennaio 2014 e che il
loro valore è crescente. Quanto a
possibili misure convenzionali per affrontare il problema nel settore, l'Estonia
non ha dimostrato di aver applicato, attuato o nemmeno previsto misure
particolari per il prossimo futuro. Ha soltanto dichiarato che, dopo il periodo
di applicazione della deroga richiesta, sarebbe possibile controllare il
settore attraverso procedure convenzionali, quali ispezioni di routine e audit. Sulla base di
tali elementi la Commissione ritiene che non sia stata dimostrata la necessità
di una deroga in questo settore. Di fatto, il numero esiguo di operazioni
effettuate da una cerchia ristretta di soggetti passivi, spesso già noti e
identificati per le loro attività nel settore dei metalli preziosi, dovrebbe in
linea di principio permettere un adeguato monitoraggio e controllo del settore
tramite misure convenzionali, come era previsto dopo il periodo di applicazione
della deroga richiesta. In parallelo, e benché sia stato fatto riferimento a un
caso particolare di frode, non è stato dimostrato che la situazione generale,
esistente o potenziale, di frode richiederebbe nel frattempo una specifica
misura di deroga.
5.
CONCLUSIONE
Sulla base degli
elementi che precedono la Commissione si oppone alla richiesta presentata dall'Estonia. [1] Direttiva 2013/43/UE del
Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione
facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione
di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 4).