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Document 52014DC0623

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

/* COM/2014/0623 final */

52014DC0623

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio /* COM/2014/0623 final */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

1. CONTESTO

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Poiché tale procedura prevede deroghe ai principi generali dell'IVA, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea tali deroghe devono essere proporzionate e avere una portata limitata.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2014 l'Estonia ha chiesto, sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA, di essere autorizzata ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di pietre preziose allo scopo di prevenire la frode fiscale. Tuttavia, dal momento che non erano stati forniti dati sufficienti relativi alla situazione della frode nel settore, il 13 marzo 2014 la Commissione ha inviato una lettera con cui chiedeva informazioni supplementari in proposito. Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 maggio 2014 l'Estonia ha fornito ulteriori informazioni in risposta a tale domanda.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva citata, la Commissione, con lettera del 10 giugno 2014, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la domanda.

2. L'INVERSIONE CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 193 della direttiva IVA, il debitore dell'IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Scopo del meccanismo dell'inversione contabile è trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione.

La frode "dell'operatore inadempiente" avviene allorché i rivenditori evadono il pagamento dell'IVA all'erario dopo aver venduto i loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Nei casi più gravi di questo genere di evasione fiscale gli stessi beni o servizi sono ceduti o prestati più volte senza alcun versamento di IVA all'erario, mediante un meccanismo di "carosello" (che prevede che i beni o servizi siano rivenduti tra vari Stati membri). Designando in tali casi il destinatario dei beni o servizi forniti quale debitore dell'IVA, si è constatato che il meccanismo dell'inversione contabile elimina la possibilità di praticare questa forma di evasione fiscale.

3. LA DOMANDA

L'Estonia chiede, a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, la autorizzi ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della stessa direttiva per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di pietre preziose.

Dalle informazioni fornite dall'Estonia risulta che dal 1° luglio 2014 si prevede di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di metalli preziosi sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA, inserito dalla direttiva sull'inversione contabile[1]. Secondo le autorità estoni, l'applicazione di questo meccanismo alle pietre preziose, che non è prevista dalla direttiva IVA, dovrebbe integrare tale disposizione.

4. IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Quando la Commissione riceve una richiesta a titolo dell'articolo 395, la esamina per verificare che sussistano le condizioni fondamentali per accoglierla, ovvero che la misura specifica proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l'amministrazione fiscale o che consenta di evitare talune forme di evasione o di elusione fiscale. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un'impostazione moderata e prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del regime generale dell'IVA, siano di portata limitata, necessarie e proporzionate.

La misura richiesta è legata essenzialmente al fatto che, come indicato, il meccanismo dell'inversione contabile si applica ai metalli preziosi a partire dal 1º luglio 2014. Poiché il meccanismo dell'inversione contabile comporta sempre un certo rischio di spostamento della frode su altri prodotti, l'Estonia auspicherebbe l'adozione di una misura analoga per le pietre preziose, in quanto gli operatori del settore dei metalli preziosi e quelli delle pietre preziose sembrano spesso essere gli stessi.

In questo momento, tuttavia, l'Estonia non è ancora in grado di fornire informazioni precise circa la (possibile) situazione della frode nel settore delle pietre preziose in quanto i controlli sono ancora in corso. Tali controlli hanno avuto inizio nel secondo semestre del 2013, ma non sono disponibili informazioni per gli anni precedenti. Dai dati disponibili sembra che l'Estonia abbia individuato uno schema a carosello per le pietre preziose cui partecipa un altro Stato membro. L'Estonia ha segnalato che il numero di operazioni riguardanti pietre preziose varia fra tre e nove al mese tra luglio 2013 e gennaio 2014 e che il loro valore è crescente.

Quanto a possibili misure convenzionali per affrontare il problema nel settore, l'Estonia non ha dimostrato di aver applicato, attuato o nemmeno previsto misure particolari per il prossimo futuro. Ha soltanto dichiarato che, dopo il periodo di applicazione della deroga richiesta, sarebbe possibile controllare il settore attraverso procedure convenzionali, quali ispezioni di routine e audit.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che non sia stata dimostrata la necessità di una deroga in questo settore. Di fatto, il numero esiguo di operazioni effettuate da una cerchia ristretta di soggetti passivi, spesso già noti e identificati per le loro attività nel settore dei metalli preziosi, dovrebbe in linea di principio permettere un adeguato monitoraggio e controllo del settore tramite misure convenzionali, come era previsto dopo il periodo di applicazione della deroga richiesta. In parallelo, e benché sia stato fatto riferimento a un caso particolare di frode, non è stato dimostrato che la situazione generale, esistente o potenziale, di frode richiederebbe nel frattempo una specifica misura di deroga.

5. CONCLUSIONE

Sulla base degli elementi che precedono la Commissione si oppone alla richiesta presentata dall'Estonia.

[1]     Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 4).

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