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Document 52014DC0529
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION IN 2013
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE E DI CONCESSIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2013
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE E DI CONCESSIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2013
/* COM/2014/0529 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE E DI CONCESSIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2013 /* COM/2014/0529 final */
Indice 1............ Introduzione. 3 2............ Attività di concessione di prestiti
dell'Unione europea. 3 2.1......... Strumento BOP. 3 2.2......... MESF. 5 2.3......... Strumento AMF. 6 2.4......... Strumento Euratom.. 8 3............ Attività di assunzione di prestiti
dell'Unione europea. 8 3.1......... BOP. 9 3.2......... MESF. 9 3.3......... AMF. 9 3.4......... Euratom.. 9 4............ Banca europea per gli investimenti. 10 4.1......... Attività di concessione di prestiti della
BEI. 10 4.2......... Attività di assunzione di prestiti della
BEI. 11 5............ Salvaguardia della stabilità
finanziaria nella zona euro. 11 5.1......... Strumento di prestito in favore della
Grecia (GLF) 11 5.2......... European Financial Stability Facility
(FESF) 12 5.3......... Meccanismo europeo di stabilità (MES) 12 1. Introduzione La
Commissione è tenuta a informare ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio
in merito all'utilizzo dei vari strumenti dell'Unione europea per la
concessione di prestiti. La
presente relazione illustra le operazioni di concessione di prestiti effettuate
per ogni strumento e le relative operazioni di assunzione di prestiti. Tabella 1: Evoluzione delle operazioni
dell'Unione europea (importo del capitale in essere in milioni di euro) || CECA i.l. (1) (2) || Euratom (1) || BOP || AMF || MESF || Totale 2009 || 214 || 481 || 9 200 || 584 || || 10 479 2010 || 219 || 466 || 12 050 || 500 || || 13 235 2011 2012 2013 || 225 183 179 || 447 423 386 || 11 400 11 400 11 400 || 590 545 565 || 28 000 43 800 43 800 || 40 662 56 351 56 330 (1)Sono usati i tassi di conversione al 31 dicembre di ogni anno. (2) La Comunità europea del carbone e dell'acciaio è in liquidazione dal 2002. L'ultima obbligazione emessa dalla CECA giunge a scadenza nel 2019. || 2. Attività di concessione di
prestiti dell'Unione europea La Commissione
fornisce sostegno finanziario a paesi terzi e agli Stati membri sotto forma di
prestiti bilaterali finanziati sui mercati dei capitali e garantiti dal
bilancio dell'UE nel quadro di vari atti giuridici del Consiglio o del
Parlamento europeo e del Consiglio, in funzione degli obiettivi perseguiti[1]. La
coerenza del sostegno finanziario a paesi terzi con gli obiettivi generali dell'azione
esterna dell'UE è garantita dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'assistenza del Servizio
europeo per l'azione esterna (SEAE). 2.1. Strumento BOP Il
sostegno alla bilancia dei pagamenti (BOP) di cui all'articolo 143 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al regolamento (CE)
n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un
meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti
degli Stati membri (regolamento BOP)[2]
assume la forma di prestiti a medio termine concessi dall'Unione. È in genere
associato ad un finanziamento del Fondo monetario internazionale (FMI) e di
altri prestatori multilaterali come la Banca europea per gli investimenti
(BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o la Banca
mondiale. La
concessione del sostegno BOP è decisa caso per caso dal Consiglio che delibera
a maggioranza qualificata. I beneficiari potenziali sono Stati membri non
appartenenti alla zona euro che incontrano gravi difficoltà nella bilancia
dei pagamenti. Il sostegno mira a attenuare i vincoli di finanziamento esterni
cui è soggetto lo Stato membro beneficiario e a ristabilire la sostenibilità
economica della sua bilancia dei pagamenti. È attivato a condizione che siano
soddisfatte le condizioni di politica economica decise dal Consiglio, previa
consultazione del comitato economico e finanziario (CEF) in merito a un
progetto di programma di aggiustamento, e concordate nei dettagli dalla
Commissione con lo Stato membro beneficiario in un memorandum di intesa
prima della conclusione dell'accordo di prestito. La continua conformità
alle misure previste dal programma di aggiustamento è riesaminata con
regolarità e costituisce una condizione preliminare all'erogazione delle altre
rate del prestito. I fondi occorrenti sono raccolti dalla Commissione a nome
dell'Unione europea sui mercati dei capitali. La
Commissione riferisce regolarmente al CEF e al Consiglio in merito all'attuazione
del regolamento BOP. Lo
strumento BOP è stato riattivato nel 2008 per rispondere alla crisi economica e
finanziaria internazionale; il massimale è stato portato da 12 miliardi
di euro ai 50 miliardi di euro del maggio 2009[3] per
consentire all'UE di rispondere rapidamente a eventuali altre domande di
sostegno BOP. Fino al 31 dicembre 2013 era stato impegnato un importo totale di
18,0 miliardi di euro a favore di Ungheria[4],
Lettonia[5]
e Romania[6],
di cui sono stati erogati 13,4 miliardi di euro. Il
sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale (PFA) alla Romania, per un
importo massimo di 1,4 miliardi di euro[7], è
giunto a scadenza il 31 marzo 2013 senza che siano stati effettuati
prelievi. Nel 2013 il
Consiglio ha adottato un secondo programma di PFA a favore della Romania[8], per
un importo massimo di 2 miliardi di euro erogabili fino al 30 settembre 2015. Nel 2013 non vi
sono state erogazioni nel quadro dello strumento BOP. Tabella
2: Sostegno BOP al 31.12.2013 (in miliardi di euro) Paese || Importo deciso || Importo erogato || Importo rimborsato || Importo in essere || Media di scadenza del prestito (anni) Ungheria || 6,5 || 5,5 || 2,0 || 3,5 || 5,0 Lettonia || 3,1 || 2,9 || 0 || 2,9 || 6,6 Romania || 5,0 || 5,0 || 0 || 5,0 || 7,0 Romania (PFA) Romania (PFA) || 1,4 2,0 || 0 0 || 0 0 || 0,0 0,0 || 0 0 Totale || 18,0 || 13,4 || 2,0 || 11,4 || Operazioni
effettuate dal 31 dicembre 2013 Nell'aprile 2014
la Lettonia ha rimborsato 1 000 milioni di euro. Per
informazioni dettagliate sulle operazioni BOP, v.
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm 2.2. MESF Il
regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010,
ha istituito il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF),
basato sull'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE[9]. Il
MESF è totalmente coperto dal bilancio UE e ha una capacità di prestito totale
fino a 60 miliardi di euro. I potenziali beneficiari dell'assistenza del MESF sono gli Stati
membri che si trovano in difficoltà a causa di un grave deterioramento del
contesto economico e finanziario internazionale. Il ricorso al MESF è soggetto
a condizioni di politica stabilite nel contesto di un programma di aggiustamento
economico e finanziario concordato in un memorandum di intesa concluso fra la
Commissione e lo Stato membro beneficiario e segue un processo decisionale
analogo a quello previsto per la concessione dell'assistenza BOP.
La valutazione del fabbisogno di finanziamento e la regolare attività di
sorveglianza nell'ambito dell'attuazione del programma sono effettuate dalla
Commissione in consultazione con la Banca centrale europea (BCE), con frequenza
almeno semestrale per quanto concerne le condizioni generali di politica
economica del programma di aggiustamento e con frequenza trimestrale per quanto
concerne la verifica dell'adempimento, da parte dello Stato membro, delle
condizioni di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza
finanziaria. Le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento
sono discusse con lo Stato membro beneficiario. Il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide su eventuali
aggiustamenti delle condizioni generali di politica economica fissate
inizialmente e approva il programma di aggiustamento rivisto elaborato dallo
Stato membro beneficiario. Lo
strumento MESF è stato attivato nel 2011 per l'Irlanda[10] e il
Portogallo[11],
impegnando un ammontare di prestiti fino a, rispettivamente, 22,5 miliardi
di euro e 26 miliardi di euro. Includendo anche FESF, FMI e
altri Stati membri, gli impegni totali ammontano, rispettivamente, a
85 miliardi di euro e 78 miliardi di euro. Tabella
3: Ripartizione degli impegni (in miliardi di euro) Paese || MESF || FESF || FMI || Altri || Totale Irlanda || 22,5 || 17,7 || 22,5 || 22,3* || 85,0 Portogallo || 26,0 || 26,0 || 26,0 || || 78,0 Totale || 48,5 || 43,7 || 48,5 || 22,3 || 163,0 *
4,8 miliardi di euro da altri Stati membri (Regno Unito, Svezia, Danimarca) e
17,5 miliardi di euro dallo Stato irlandese. Dall'avvio
dell'applicazione dello strumento sono state decise e applicate a tutti i
prestiti riduzioni del margine di interesse e una proroga delle scadenze. Nel
2013 non vi sono state erogazioni nel quadro dello strumento MESF. A
fine 2013 l'esposizione totale dello strumento ammonta a 43 800 milioni
di euro (Irlanda: 21 700 milioni di euro; Portogallo:
22 100 milioni di euro). Operazioni
effettuate dal 31 dicembre 2013 A
marzo 2014 sono stati erogati 1 800 milioni di euro al Portogallo e
800 milioni di euro all'Irlanda (ultima rata). L'Irlanda
ha completato il programma di assistenza finanziaria dell'UE-FMI nel
dicembre 2013, mentre il Portogallo ne è uscito a maggio 2014. Per
informazioni dettagliate sulle operazioni del MESF, v. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm 2.3. Strumento AMF L'assistenza
macrofinanziaria (AMF) è fornita per aiutare i paesi candidati all'adesione all'UE,
i paesi candidati potenziali e i paesi del vicinato a risolvere difficoltà a
breve termine della bilancia dei pagamenti, a stabilizzare le finanze pubbliche
e a promuovere l'attuazione di riforme strutturali. L'AMF è concessa a titolo
temporaneo ed eccezionale e subordinatamente al rispetto di rigorose condizioni
di politica economica. Di norma le operazioni di AMF integrano programmi di
aggiustamento dell'FMI. L'AMF può essere concessa sotto forma di prestiti e/o
di sovvenzioni a fondo perduto. Qualora
un paese beneficiario non onori gli obblighi di rimborso, la Commissione può
attivare il fondo di garanzia per le azioni esterne[12]
affinché rimborsi il corrispondente importo da essa preso a prestito[13]. Nel 2013 è stata
completata l'operazione di AMF alla Bosnia-Erzegovina[14]
approvata nel 2009 (per un importo complessivo di 100 milioni di euro in
prestiti), con l'erogazione di due rate di 50 milioni di euro ciascuna, la
prima a febbraio 2013 e la seconda a settembre 2013. Il
12 agosto 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di
mettere a disposizione della Georgia AMF per un importo massimo di 46 milioni
di euro (fino a 23 milioni di euro in sovvenzioni e altrettanto in
prestiti) e una durata massima del prestito di 15 anni[15].
Nessun importo è stato finora erogato. Il
22 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a
disposizione della Repubblica del Kirghizistan AMF per un importo massimo di 30
milioni di euro (fino a 15 milioni di euro in sovvenzioni e
altrettanto in prestiti) e una durata massima del prestito di 15 anni[16].
Nessun importo è stato finora erogato. L'11 dicembre 2013
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione
della Giordania[17]
AMF in forma di prestiti, per un importo massimo di 180 milioni di euro e
una durata massima di 15 anni, a copertura del fabbisogno della bilancia dei
pagamenti giordana rilevato dal programma dell'FMI. Nessun importo è stato
finora erogato. Operazioni
effettuate dal 31 dicembre 2013 Il
14 aprile 2014 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina[18] AMF
in forma di prestiti, per un importo massimo di 1 miliardo di euro e una durata
massima di 15 anni, a copertura del fabbisogno urgente di sostegno alla
bilancia dei pagamenti dell'Ucraina individuato nel programma economico
governativo finanziato dall'FMI. La prima rata di 500 milioni di euro è
stata erogata nel giugno 2014. Per
quanto riguarda l'attuazione dell'AMF a favore dell'Ucraina approvata nel 2010[19],
il cui importo, sommato ai fondi disponibili nel quadro di una precedente
operazione approvata nel 2002[20],
ammonta a 610 milioni di euro in prestiti, il memorandum d'intesa è stato
firmato in occasione del vertice UE-Ucraina del febbraio 2013. La prima
rata di 100 milioni di euro è stata erogata a metà maggio 2014. Per
informazioni dettagliate sulle operazioni di AMF, v. relazione annuale
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione
dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi[21] e http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macro-financial_assistance/index_en.htm. 2.4. Strumento Euratom Lo
strumento di prestito Euratom può essere utilizzato per finanziare progetti
negli Stati membri (decisione 77/270/Euratom del Consiglio) o in
determinati paesi terzi (Ucraina, Russia o Armenia) (decisione 94/179/Euratom
del Consiglio). Nel
1990 il Consiglio ha fissato un limite di 4 miliardi di euro per
l'assunzione di prestiti: ne sono stati approvati 3,7 miliardi circa
e già erogati 3,4 miliardi. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di
proporre un nuovo massimale di prestito una volta che sarà stato sottoscritto l'importo
di 3,8 miliardi di euro. Nel
2013 la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 3496 relativa alla
concessione di un prestito Euratom, di un importo massimo di 300 milioni
di euro, a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei
reattori nucleari. La convenzione di prestito è stata firmata a agosto 2013. Il
prestito entrerà in vigore una volta che saranno state adeguatamente
soddisfatte tutte le condizioni per la realizzazione. Nel marzo 2013 la
BERS ha firmato un prestito parallelo di 300 milioni di euro. 3. Attività di assunzione di
prestiti dell'Unione europea Allo
scopo di finanziare le attività di prestito decise dal Consiglio, la
Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per
conto dell'Unione europea e dell'Euratom. Le attività di assunzione e di
concessione di prestiti sono condotte come un'operazione back-to-back,
il che garantisce che il bilancio UE non assuma alcun rischio di cambio o di
tasso d'interesse[22].
I prestiti assunti corrispondono ai prestiti concessi. 3.1. BOP Nel
2013 non sono stati assunti prestiti sul mercato nel quadro dello strumento
BOP. A
fine 2013 l'esposizione totale per lo strumento BOP ammonta a
11,4 miliardi di euro. 3.2. MESF Nel
2013 non sono stati assunti prestiti sul mercato nel quadro dello strumento
MESF. A
fine 2013 l'esposizione totale per lo strumento MESF ammonta a
43,8 miliardi di euro. 3.3. AMF Nel
2013 è stata completata l'operazione di AMF alla Bosnia-Erzegovina approvata
nel 2009 (per un importo complessivo di 100 milioni di euro in prestiti),
con l'erogazione di due rate di 50 milioni di euro ciascuna, la prima a
febbraio 2013 e la seconda a settembre 2013. A
fine 2013 l'esposizione totale per l'AMF ammonta a 565 milioni
di euro. Tabella
4: Investimenti privati UE nel 2013 (in milioni di euro) Paese || Designazione || Data di emissione || Scadenza || Entità Bosnia-Erzegovina || EMTN EU 2.000/2023 || 4.2.2013 || 10.2.2023 || 50 Bosnia-Erzegovina || SSD EU 1,991/2023 || 19.9.2013 || 26.9.2019 (10 mil.) 28.9.2020 (10 mil.) 27.9.2021 (10 mil.) 26.9.2022 (10 mil.) 26.9.2023 (10 mil.) || 50 Totale || || || || 100 3.4. Euratom Nel
2013 non sono state effettuate operazioni di assunzione di prestiti nel quadro
dell'Euratom. 4. Banca europea per gli
investimenti. 4.1. Attività di concessione di
prestiti della BEI La
BEI fornisce finanziamenti direttamente, a singoli progetti di
investimento, o tramite intermediari finanziari, a progetti di portata
più limitata intrapresi da PMI o da enti locali. Fornisce inoltre garanzie sui
prestiti, assistenza tecnica e capitale di rischio. Nel
2013 il volume complessivo delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla
BEI è stato pari a 71,7 miliardi di euro (rispetto ai
52,2 miliardi di euro del 2012). I
finanziamenti negli Stati membri dell'UE sono stati pari a 64 miliardi di euro,
importo non coperto dalla garanzia dell'UE. 7,7 miliardi di euro sono
stati sottoscritti al di fuori dell'UE; di questi, 4,4 miliardi di euro
sono coperti dalla garanzia dell'UE (cosiddetto "mandato esterno"). Il
2013 è stato il primo anno di attuazione dell'aumento di capitale della BEI. A
seguito dell'entrata in vigore, alla fine del 2012, della decisione degli Stati
membri di aumentare di 10 miliardi di euro il capitale versato
della BEI, si prevede che negli anni 2013-2015 la BEI accresca di
60 miliardi di euro il volume dei prestiti concessi. La
garanzia dell'UE accordata con la decisione 1080/2011/UE fino al
31 dicembre 2013 è stata automaticamente prorogata di sei mesi in
quanto mancava ancora una nuova decisione che accordasse alla BEI la garanzia
dell'UE per le operazioni al di fuori dell'Unione. Il
16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la
nuova decisione che concede alla BEI la garanzia dell'UE per le operazioni al
di fuori dell'Unione[23].
Complessivamente il mandato implica un importo di 27 miliardi di euro, cui
si aggiunge un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro
attivabile a seguito di una revisione intermedia. Le
attività di finanziamento della BEI incidono sul bilancio dell'UE quando i
prestiti sono coperti da garanzie dell'Unione europea. È questo il caso per: - le
operazioni di finanziamento della BEI effettuate nel quadro del mandato esterno
(che riguarda i paesi in fase di preadesione, i paesi del vicinato e del partenariato,
l'Asia e l'America Latina, il Sud Africa e il mandato sui cambiamenti
climatici). Tali operazioni beneficiano di una garanzia del bilancio UE che
copre i rischi di tipo sovrano o politico. Nel secondo semestre 2014 la
Commissione pubblicherà una relazione distinta sulle attività di concessione di
prestiti esterni realizzate dalla BEI nel 2013; - i
meccanismi finanziari di ripartizione dei rischi che prevedono il ricorso al
bilancio dell'UE per sostenere politiche dell'Unione europea (ad es., il meccanismo
di finanziamento con ripartizione dei rischi per i progetti di ricerca e
sviluppo e l'iniziativa "Prestiti obbligazionari per il finanziamento di
progetti"). 4.2. Attività di assunzione di
prestiti della BEI In un contesto di volatilità del
mercato, il rischio di esecuzione è rimasto elevato durante tutto l'anno,
specie nel caso di operazioni di grandi proporzioni collegate a indici di
riferimento. La forte domanda di obbligazioni della BEI ha dapprima favorito
una diminuzione dei differenziali di rendimento sui titoli a scadenza più
ravvicinata, specialmente su quelli denominati in euro. Le agenzie di rating
hanno mantenuto per la BEI l'indice AAA, sostenuto dai piani di aumento del
capitale. Nel
2013 l'attività di assunzione di prestiti della BEI[24] è
ammontata a 72,4 miliardi di euro, con una scadenza media a 8,2 anni. 5. Salvaguardia della stabilità
finanziaria nella zona euro In
risposta alla crisi economica e finanziaria globale, gli Stati membri della
zona euro hanno varato misure dirette a salvaguardare la stabilità finanziaria tanto
nella zona euro quanto in tutta Europa. Le misure, delineate qui di
seguito, non sono garantite dal bilancio dell'UE. Per ulteriori
informazioni sui tre strumenti esistenti, v.
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/index_en.htm 5.1. Strumento di prestito in favore
della Grecia (GLF) In
seguito all'accordo unanime di sostenere la Grecia, raggiunto il 2 maggio 2010
dai ministri delle finanze della zona euro[25],
è stato stabilito insieme all'FMI un programma triennale congiunto di aiuto
alla Grecia, che prevede un pacchetto finanziario massimo di 110 miliardi
di euro e che è associato a rigorose condizioni di politica[26] che
la Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, hanno negoziato con le autorità
greche. I prestiti erogati dagli Stati membri della zona euro nell'ambito
di questo primo programma ammontano a 52,9 miliardi di euro, quelli
erogati dall'FMI a 20,1 miliardi di euro. Le
condizioni finanziarie dello strumento sono state rivedute nel dicembre 2012 (proroga
della scadenza finale, riduzione del margine). Il
14 marzo 2012 i ministri delle finanze della zona euro e l'FMI hanno approvato
un secondo programma di aggiustamento economico, che ha aggiunto
130 miliardi di euro agli importi non erogati del primo programma.
Questo secondo programma prevede pertanto un assistenza finanziaria totale dell'importo
di 164,5 miliardi di euro, con un contributo dell'FMI pari a
19,8 miliardi di euro. Mentre il primo programma era stato stabilito
come accordo tra creditori relativo a prestiti bilaterali consorziati concessi
da Stati membri della zona euro, che la Commissione provvedeva a coordinare e
gestire, il secondo programma è finanziato tramite il FESF. 5.2. European
Financial Stability Facility (FESF) L'European
Financial Stability Facility (Fondo europeo per la stabilità finanziaria -
FESF) è stato istituito dagli Stati membri della zona euro sotto forma di
società di diritto lussemburghese di loro proprietà, in seguito alle decisioni
assunte il 9 maggio 2010 dal Consiglio ECOFIN ed entrate in vigore il
7 giugno 2010. L'EFSF era inteso come meccanismo di
salvataggio temporaneo in grado di assumere prestiti, finanziati emettendo
obbligazioni garantite da Stati membri della zona euro, da destinare a Stati
membri della zona euro in difficoltà. Nell'ottobre 2010 si è deciso
di creare un meccanismo di salvataggio permanente, il meccanismo europeo di
stabilità (MES), entrato poi in vigore il 27 settembre 2012.
Dal 1o luglio 2013 il FESF non interviene più nel
finanziamento di programmi di finanziamento nuovi né in nuovi accordi su
strumenti di prestito. Rimane tuttavia attivo come uno dei prestatori (insieme
all'FMI e ad alcuni Stati membri) nei programmi in corso per la Grecia, il
Portogallo e l'Irlanda. 5.3. Meccanismo europeo di stabilità
(MES) Il
nuovo meccanismo permanente di gestione delle crisi MES, varato l'8 ottobre 2012,
è dal 1o luglio 2013 il meccanismo permanente di risposta
alle nuove richieste di assistenza finanziaria emananti da Stati membri della
zona euro. Ha
una capacità di prestito effettiva di 500 miliardi di euro. Il capitale
sottoscritto totale ammonta a 702 miliardi di euro, articolato in
80 miliardi di euro di capitale versato dagli Stati membri della zona
euro (versamenti da ultimare entro il primo semestre 2014) e in
622 miliardi di euro di capitale richiamabile impegnato. Il
MES ha prestato, assieme all'FMI, assistenza finanziaria a Cipro per
rettificare gli squilibri del settore finanziario del paese. Ha altresì
prestato assistenza finanziaria al governo spagnolo per la ricapitalizzazione
del settore bancario del paese. [1] Una presentazione dettagliata delle attività di
assunzione e di concessione di prestiti della Commissione è disponibile
all'indirizzo http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/index_en.htm. [2] GU L 53 del 23.2.2002, pag.1. [3] Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18
maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce
un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti
degli Stati membri (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1). [4] Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008,
relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria
(GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5). [5] Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio
2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla
Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39). [6] Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009,
relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio
termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8). [7] Decisione 2011/288/CE del Consiglio, del 12 maggio 2011,
relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a
medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011,
pag.15). [8] Decisione 2013/531/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a
medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 286 del 29.10.2013,
pag.1). [9] L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE prevede la
concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri che si trovano in
difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo. [10] Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7
dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU
L 30 del 4.2.2011, pag 34). [11] Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30
maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al
Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag 88). [12] V. regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del
Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le
azioni esterne (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009,
pag. 10). Finora non è stato riscontrato nessun inadempimento nei prestiti
AMF. [13] Sebbene il rimborso del prestito sia in ultima istanza
coperto dalla garanzia del bilancio UE, il fondo di garanzia opera come riserva
di liquidità diretta a proteggere il bilancio UE dal rischio di pretese
relative ad inadempimenti. Per una relazione completa sul funzionamento del
fondo, cfr. COM(2014) 214 e il relativo documento di lavoro dei
servizi della Commissione SEC(2014) 129. [14] Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della
Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6). [15] Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza
macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15). [16] Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di
assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283
del 25.10.2013, pag. 1). [17] Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza
macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del
18.12.2013, pag. 4). [18] Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014,
relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina
(GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85). [19] Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza
macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1). [20] Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina
(GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22). [21] COM(2013) 426 e SWD(2013) 211. [22] Il regolamento MESF consente
di ricorrere al prefinanziamento in quanto la Commissione è autorizzata a
"contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni
finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da
ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare la propria reputazione di
emittente dell'Unione sui mercati". Tuttavia qualsiasi eventuale costo
di detenzione è sostenuto dal mutuatario. [23] Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione
alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad
operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori
dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1). [24] Fonte: Relazione analitica della BEI 2013. [25] Il sostegno è fornito attraverso prestiti bilaterali
provenienti dagli altri Stati membri della zona euro e centralizzati dalla
Commissione, alle condizioni stabilite nella dichiarazione dell'11 aprile 2010. [26] Le condizioni di politica poste
alla Grecia sono fissate, nelle linee principali, nella decisione del Consiglio
del 10 maggio 2010 indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e
approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla
Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a
correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2010/320/UE). Le condizioni
sono state ulteriormente specificate in un protocollo d'intesa concluso tra le
autorità greche e la Commissione, in cui quest'ultima ha agito in rappresentanza
degli Stati membri della zona euro.