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Document 52014AR1321

Parere del Comitato delle regioni — Riforme strutturali delle banche dell'UE e trasparenza del sistema bancario ombra

GU C 271 del 19.8.2014, pp. 87–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/87


Parere del Comitato delle regioni — Riforme strutturali delle banche dell'UE e trasparenza del sistema bancario ombra

2014/C 271/15

Relatore

:

Henk Kool (NL/PSE), assessore comunale dell'Aia

Testi di riferimento

:

Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE

COM(2014) 43 final

sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

COM(2014) 40 final

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

sottolinea che gli enti locali e regionali cooperano strettamente con gli istituti bancari per finanziare i loro progetti a medio e lungo termine. Dato che essi sono responsabili di due terzi degli investimenti pubblici nel territorio dell'UE e che, solo nel 2011, tale importo è stato di 179 miliardi di euro, pari all'1,4 % del PIL dell'UE, ossia più del bilancio complessivo dell'Unione (1 %), è evidente che la capacità di tenuta delle banche è di capitale interesse per gli enti locali e regionali, e che la riforma in corso della regolamentazione bancaria avrà un forte impatto su di essi;

2.

mette in risalto che, dal punto di vista politico e delle scienze economiche, vi è un ampio sostegno all'idea che la vigilanza sulle banche e il controllo delle riforme sarebbero più efficaci se attuati a livello europeo piuttosto che a livello nazionale;

3.

accoglie con favore i regolamenti proposti dalla Commissione in merito alle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE e in merito alla segnalazione e alla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli; sottolinea l'importanza cruciale di evitare che si creino oneri regolamentari e amministrativi;

4.

si rammarica tuttavia del fatto che la portata e l'ambizione delle proposte formulate dal gruppo di esperti ad alto livello nominato dalla Commissione nel febbraio 2012 risultino notevolmente ridimensionate. Osserva altresì che le proposte avranno scarso impatto sulle banche alle quali sono destinate, considerando, in particolare, che la Francia, la Germania e il Regno Unito hanno già adottato riforme nazionali di natura analoga (1).

Sussidiarietà e proporzionalità

5.

rileva che le due proposte di regolamento presentate dalla Commissione mirano ad armonizzare alcune norme volte a potenziare il quadro regolamentare relativo agli istituti bancari e finanziari. A causa degli estesi collegamenti tra gli enti interessati e il rischio sistemico che essi potrebbero rappresentare, tali regolamenti possono essere attuati soltanto a livello di Unione europea. Il Comitato delle regioni (CdR) ritiene pertanto che la base giuridica utilizzata (articolo 114 del TFUE) sia corretta e che la legislazione proposta rispetti il principio di sussidiarietà.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

II.A.    Raccomandazioni comuni

Ruolo delle banche nel finanziamento dello sviluppo locale

6.

ribadisce l'importanza del credito per finanziare gli investimenti pubblici da parte degli enti locali e regionali nei progetti di interesse generale quali le infrastrutture, la ricerca e l'istruzione. Osserva che questi investimenti rappresentano una quota consistente della spesa pubblica e sono di vitale importanza per la crescita e il benessere dei cittadini;

7.

sottolinea la specificità dei prestiti contratti dagli enti locali e regionali: questi ultimi non sono in alcun modo assimilabili a clienti privati o commerciali, e la natura, gli importi e la durata di tali prestiti richiedono, pertanto, specifiche competenze mirate da parte delle banche;

8.

riconosce il ruolo fondamentale delle banche locali e regionali e di quelle specializzate nel credito agli enti locali e regionali per lo sviluppo e il finanziamento delle regioni e dei comuni. Esse offrono un'assistenza fondamentale per lo sviluppo economico locale sostenendo le PMI, le associazioni e l'economia sociale;

9.

invita gli Stati membri e la Commissione europea a tutelare e rafforzare il modello imprenditoriale locale delle società mutue, delle cooperative e degli enti di risparmio, in particolare le banche di piccole dimensioni, che svolgono un ruolo fondamentale nell'economia reale grazie alla loro presenza capillare ed equilibrata nelle comunità locali e regionali;

10.

disapprova l'espansione sproporzionata e incontrollata di alcune banche locali e regionali, la cui acquisizione di attività tossiche ha gravemente compromesso le economie dei loro territori di origine.

Conseguenze della stretta creditizia sullo sviluppo locale

11.

osserva una contrazione dell'offerta di prestiti bancari agli enti locali e regionali; tale contrazione si esprime non solo con una riduzione dei volumi e con margini più elevati, ma anche con una preoccupante diminuzione della durata dei prestiti. Ciò potrebbe essere dovuto a un circolo vizioso in cui le banche universali riducono il loro coinvolgimento nell'economia reale e sono invece più propense a impegnarsi in attività di negoziazione e in quelle del sistema bancario ombra;

12.

esprime preoccupazione per il significativo differenziale tra il tasso d'interesse applicato dalla BCE (0,25 % dal novembre 2013) e quelli che le banche offrono agli enti locali e regionali, considerato che tale differenziale non si basa su una valutazione obiettiva della situazione finanziaria dell'ente territoriale in questione e che il rischio di insolvenza rimane piuttosto basso;

13.

ritiene che questo inasprimento delle condizioni eserciti notevole pressione sui bilanci degli enti locali e regionali, rendendo sempre più difficile per questi ultimi realizzare il pareggio di bilancio, raggiungere una buona capacità di assorbimento e finanziare progetti a lungo termine che contribuiscano a creare crescita e occupazione;

14.

invita pertanto la Commissione a presentare, in un momento successivo, una proposta legislativa volta a introdurre misure efficaci per far fronte alla stretta creditizia che pesa sulle PMI e sugli enti locali e regionali.

Strumenti finanziari emessi dagli enti locali e regionali

15.

richiama l'attenzione sul fatto che alcuni enti locali e regionali ricorrono all'emissione di strumenti finanziari, quali le obbligazioni, per finanziare le loro attività e le loro politiche;

16.

deplora il fatto che talune banche hanno incoraggiato gli enti locali e regionali ad acquistare prodotti finanziari tossici e complessi in proporzioni eccessive, pur conoscendo pienamente i rischi che ciò implicava. Sottolinea che, a causa della mancanza di adeguate competenze, la maggior parte degli enti locali e regionali non dispone delle necessarie conoscenze tecniche per comprendere pienamente la natura di tali prodotti, e si rammarica pertanto che l'onere derivante dal fallimento di queste attività ricada completamente sugli enti locali e regionali e sui loro contribuenti;

17.

esorta gli Stati membri e la Commissione europea a incoraggiare le banche ad adottare un approccio globale, onesto e responsabile nei confronti degli enti locali e regionali quando forniscono consulenza sui rischi ai quali tali enti si espongono. Chiede inoltre che siano messi a punto strumenti finanziari semplici e trasparenti per gli enti locali e regionali, i cui termini e le cui condizioni devono essere definiti in modo chiaro al momento di firmare il contratto. Chiede altresì che tali strumenti offrano tassi leggibili per migliorare la trasparenza del processo decisionale democratico degli enti locali e regionali.

II.B.    Misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE

18.

approva l'obiettivo di rafforzare la stabilità e la resilienza delle banche, vietando la negoziazione per conto proprio e consentendo di separare le attività di negoziazione rischiose;

19.

condivide gli obiettivi, come enunciato all'articolo 1, di prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario e il fallimento di organismi grandi, complessi e interconnessi del sistema finanziario;

20.

invita la Commissione a esaminare la fattibilità di estendere l'applicazione di regole analoghe alle banche di ogni dimensione, tenendo conto dell'onere amministrativo e dei costi, poiché tali iniziative potrebbero rendere più sicure potenzialmente anche le banche di minori dimensioni;

21.

Appoggia la proposta della Commissione di vietare le negoziazioni per conto proprio di strumenti finanziari e di materie prime, ossia quelle che una banca effettua all'unico scopo di realizzare un profitto, in considerazione del fatto che la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (COM(2011) 656) — la cosiddetta direttiva MIFID II — non ha trattato specificamente la negoziazione per conto proprio. L'emissione di detti strumenti deve essere rigorosamente riservata agli operatori in grado di dimostrare che tali prodotti saranno utilizzati per coprire i loro rischi commerciali o industriali. Altrimenti vi sarebbe sia un rischio di confusione di ruoli tra le attività di consulenza e quelle di investimento delle banche, con la conseguenza di rafforzare la speculazione e far aumentare la volatilità dei prezzi, sia rischi sistemici per il sistema bancario;

22.

nutre preoccupazioni riguardo alle attività di negoziazione ad alta frequenza, che potrebbero dare luogo a gravi rischi per il sistema bancario, e chiede agli Stati membri e alla Commissione di adottare misure efficaci per regolamentare questo settore.

Separazione delle attività di negoziazione

23.

ribadisce che l'ambito di applicazione della proposta di regolamento risulta considerevolmente ridotto dato che gli Stati membri hanno già adottato o stanno valutando di adottare disposizioni nazionali di tipo analogo e che il testo è notevolmente meno esigente rispetto alle raccomandazioni formulate dal gruppo Liikanen;

24.

sottolinea l'importanza di garantire l'uniformità a livello UE di un settore altamente integrato come quello in oggetto, al fine di contenere al minimo gli oneri e i costi di adempimento, garantire parità di condizioni, evitare distorsioni della concorrenza e assicurare il funzionamento del mercato interno in questo settore;

25.

accoglie con favore la precisazione della Commissione secondo cui tali norme saranno soggette a riesame dopo il recepimento, e chiede che sia svolta un'indagine approfondita sulle potenziali ripercussioni negative, in particolare per quanto concerne il finanziamento dell'economia reale nelle città e nelle regioni dell'UE;

26.

si chiede se il fatto che la decisione sulla separazione di determinate attività di negoziazione sia basata su un esame ristretto fornirà sufficienti strumenti giuridici per realizzare le finalità generali perseguite dal regolamento e se queste non sarebbero state invece raggiunte in maniera più efficace attraverso un esame più ampio esteso a tutti gli obiettivi;

27.

si interroga sull'efficacia dell'approccio adottato, estremamente complesso, che potrebbe, da un lato, rendere difficile e costoso valutare e monitorare l'applicazione delle norme e, dall'altro, consentire deroghe al regolamento e opportunità per effettuare l'arbitraggio regolamentare;

28.

deplora la riduzione del campo di applicazione della proposta di regolamento, soprattutto l'esclusione della negoziazione di derivati dal processo decisionale. Si nutrono, infatti, timori che un'eccessiva negoziazione speculativa dia luogo a mercati sovradimensionati e generi distorsioni sia sul mercato finanziario che nell'economia reale. Tali distorsioni potrebbero provocare un'alterazione dei prezzi sui mercati dei derivati delle materie prime agricole, dell'energia e dei metalli, che sono di vitale importanza per l'economia locale e regionale;

29.

esorta la Commissione a escludere il possesso di titoli a lungo termine (cosiddetto buy and hold) dalla definizione di cui all'articolo 5, par. 4 del regolamento sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE, in quanto questo tipo di investimenti fa parte delle attività fondamentali delle banche.

Principio di simmetria

30.

invita la Commissione a includere il principio di simmetria nei meccanismi di risoluzione bancaria. Alle autorità di risoluzione delle crisi sarebbe così riconosciuta la possibilità di far sostenere le perdite ai creditori, allo stesso modo in cui essi avrebbero beneficiato di eventuali guadagni. Tale principio dovrebbe essere applicato indistintamente a tutti i tipi di creditori.

II.C    Segnalazione e trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

31.

approva il regolamento sulla segnalazione e sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e considera queste misure complementari alle riforme strutturali del settore bancario che sono fondamentali per colmare un vuoto giuridico che è già stato individuato;

32.

riconosce che la regolamentazione è necessaria, dati gli stretti legami che intercorrono tra banche tradizionali e sistema bancario ombra e considerato il fatto che quest'ultimo svolge, senza un adeguato controllo, le stesse funzioni economiche delle banche, ossia: intermediazione creditizia, trasferimento del rischio di credito, trasformazione della liquidità e delle scadenze;

33.

esorta la BCE, la Commissione, il Parlamento e gli Stati membri a proseguire e intensificare i loro sforzi volti a garantire l'ottenimento di informazioni sufficienti e complete sul sistema bancario ombra. L'informazione è il fattore fondamentale che dovrebbe consentire alle autorità pubbliche una sufficiente capacità di reazione nel regolamentare il sistema, nonostante il ritmo frenetico di evoluzione e i tentativi di eludere la legge.

Registrazione e supervisione dei repertori di dati sulle negoziazioni

34.

accoglie con favore l'idea di introdurre l'obbligo di segnalare tutte le operazioni a una banca dati comune, e ritiene che ciò contribuirà a migliorare il monitoraggio dei rischi e delle esposizioni collegati alle operazioni di finanziamento tramite titoli. Si rallegra del fatto che tali misure contribuiranno anche a migliorare la trasparenza per gli investitori, fornendo loro strumenti utili a prendere decisioni di investimento sulla base di una maggiore consapevolezza delle caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Trasparenza del reimpegno

35.

è favorevole a definire condizioni minime che consentiranno di migliorare la trasparenza del reimpegno garantendo che i clienti diano il loro consenso e prendano le decisioni con piena cognizione di causa in merito ai rischi che ne potrebbero derivare.

III.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

III.A.    Misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE — COM(2014) 43 final

Emendamento 1

Nuovo considerando dopo il considerando 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

L'emissione e la vendita di strumenti finanziari collegati alle negoziazioni in materie prime deve essere rigorosamente riservata ai consumatori e ai produttori in grado di dimostrare che tali prodotti saranno utilizzati per coprire i loro rischi commerciali o industriali.

Emendamento 2

Nuovo considerando dopo il considerando 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Le attività di negoziazione ad alta frequenza destano particolare preoccupazione, poiché sembra che possano evaporare all'istante e che alcune imprese che svolgono attività di negoziazione valutino con eccessiva leggerezza i rischi incorsi emettendo in modo costante e pronto nuovi algoritmi di negoziazione inaccurati. La mancanza di rigore da parte di alcuni soggetti che contano su altri operatori per compensare le loro negoziazioni erronee o i loro algoritmi incontrollabili dimostra che la gestione del rischio è essenziale per proteggere le banche dagli aggiustamenti negativi dei loro prodotti e impone quindi alle autorità pubbliche di adottare opportune misure. Gli Stati membri o le autorità competenti dovrebbero decidere di imporre ulteriori misure regolamentari per controllare questo mercato.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I gruppi costituiti da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi hanno un particolare struttura proprietaria ed economica. Imporre alcune delle norme relative alla separazione potrebbe richiedere l'introduzione di cambiamenti di ampia portata della struttura organizzativa di tali entità, i cui costi potrebbero essere sproporzionati rispetto ai benefici. Nella misura in cui tali gruppi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, l'autorità competente può pertanto decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di capitale o diritti di voto in un'entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui l'autorità competente ritiene che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di voto sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l'ente creditizio di base abbia preso misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi rischi.

I gruppi il cui modello imprenditoriale è costituiti o per sua natura da società mutue e cooperative, o enti di risparmio ed enti analoghi hanno una particolare struttura proprietaria ed economica. Imporre alcune delle norme relative alla separazione potrebbe richiedere l'introduzione di cambiamenti di ampia portata della struttura organizzativa di tali entità, i cui costi potrebbero essere sproporzionati rispetto ai benefici. Nella misura in cui tali gruppi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, l'autorità competente può pertanto decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di capitale o diritti di voto in un'entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui l'autorità competente ritiene che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di voto sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l'ente creditizio di base abbia preso misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi rischi.

Motivazione

È importante assicurare che tali enti non si nascondano dietro il loro statuto per esercitare attività analoghe a quelle delle loro controparti che sono inefficaci nell'economia reale, compromettendo quindi gli obiettivi del regolamento proposto.

Emendamento 4

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Indipendentemente dalla separazione, l'ente creditizio di base dovrebbe avere la facoltà di gestire il proprio rischio. Alcune attività di negoziazione dovrebbero pertanto essere autorizzate nella misura in cui siano mirate alla gestione prudente del capitale, della liquidità e dei finanziamenti (funding) dell'ente creditizio di base e non sollevino preoccupazioni per la sua stabilità finanziaria. Nella stessa ottica, gli enti creditizi di base dovrebbero essere in grado di fornire ai loro clienti alcuni servizi di gestione del rischio indispensabili. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire senza esporre l'ente creditizio di base a inutili rischi e senza mettere a repentaglio la sua stabilità finanziaria. Le attività di copertura ammissibili ai fini della gestione prudente del proprio rischio e della prestazione di servizi di gestione del rischio ai clienti possono, ma non necessariamente devono, essere contabilizzate secondo le norme sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura degli International Financial Reporting Standard.

Indipendentemente dalla separazione, l'ente creditizio di base dovrebbe avere la facoltà di gestire il proprio rischio. Alcune attività di negoziazione dovrebbero pertanto essere autorizzate nella misura in cui siano mirate alla gestione prudente del capitale, della liquidità e dei finanziamenti (funding) dell'ente creditizio di base e non sollevino preoccupazioni per la sua stabilità finanziaria. Nella stessa ottica, gli enti creditizi di base dovrebbero essere in grado di fornire ai loro clienti alcuni servizi di gestione del rischio indispensabili. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire senza esporre l'ente creditizio di base a inutili rischi e senza mettere a repentaglio la sua stabilità finanziaria. Inoltre, in applicazione del principio di simmetria, alle autorità di risoluzione delle crisi è data facoltà di far sostenere le perdite ai creditori di ogni tipo, allo stesso modo in cui essi avrebbero beneficiato di eventuali guadagni. Le attività di copertura ammissibili ai fini della gestione prudente del proprio rischio e della prestazione di servizi di gestione del rischio ai clienti possono, ma non necessariamente devono, essere contabilizzate secondo le norme sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura degli International Financial Reporting Standard.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

(a)

il divieto della negoziazione per conto proprio;

(b)

la separazione di talune attività di negoziazione.

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

(a)

il divieto della negoziazione per conto proprio;

(b)

il divieto di speculazioni sulle materie prime;

(b) (c)

la separazione di talune attività di negoziazione.

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«negoziazione per conto proprio»: impiego di capitali propri o presi a prestito per assumere posizioni in qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l'attività effettiva o prevista per conto del cliente, o la copertura del rischio dell'entità dovuto all'attività effettiva o prevista per conto del cliente, tramite l'utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente all'assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web;

«negoziazione per conto proprio»: impiego di capitali propri o presi a prestito per assumere posizioni in qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all'unico scopo di realizzare un profitto nel breve termine per conto proprio e senza alcuna connessione con l'attività effettiva o prevista per conto del cliente, o la copertura del rischio dell'entità dovuto all'attività effettiva o prevista per conto del cliente, tramite l'utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente all'assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web;

Motivazione

Il possesso di titoli a lungo termine (il cosiddetto buy and hold) fa parte delle attività fondamentali delle banche e dovrebbe quindi essere escluso dalla definizione data.

Emendamento 7

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

«speculazione sulle materie prime»: utilizzo da parte delle banche, per proprio conto, della negoziazione di contratti a termine all'unico scopo di realizzare un profitto; ciò esclude le attività dirette o indirette tra produttori e consumatori che sono in grado di dimostrare che tali prodotti saranno utilizzati per coprire i rischi commerciali o industriali;

Emendamento 8

Articolo 6, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le entità di cui all'articolo 3 non possono:

1.   Le entità di cui all'articolo 3 non possono:

(a)

svolgere attività di negoziazione per conto proprio;

(a)

svolgere attività di negoziazione per conto proprio;

(b)

con capitale proprio o preso a prestito e all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio:

(b)

speculare sulle materie prime agricole;

(b) (c)

con capitale proprio o preso a prestito e all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio:

i)

acquisire o detenere quote o azioni di FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

ii)

investire in strumenti derivati, certificati, indici o qualsiasi altro strumento finanziario il cui rendimento è collegato ad azioni o quote di FIA;

iii)

detenere quote o azioni di un'entità che svolge attività di negoziazione per conto proprio o acquisisce quote o azioni di FIA.

i)

acquisire o detenere quote o azioni di FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

ii)

investire in strumenti derivati, certificati, indici o qualsiasi altro strumento finanziario il cui rendimento è collegato ad azioni o quote di FIA;

iii)

detenere quote o azioni di un'entità che svolge attività di negoziazione per conto proprio o acquisisce quote o azioni di FIA.

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica:

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica:

(a)

agli strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali di Stati membri o da entità di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(a)

agli strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali di Stati membri, a quelli emessi da amministrazioni regionali di Stati membri, alle cui esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013, o a quelli emessi da entità di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)

se un'entità di cui all'articolo 3 soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(b)

se un'entità di cui all'articolo 3 soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)

utilizza il proprio capitale nel quadro dei suoi processi di gestione delle disponibilità liquide;

ii)

detiene, acquista, vende o acquisisce o cede in altro modo esclusivamente disponibilità liquide o attività equivalenti. Le attività equivalenti alle disponibilità liquide devono essere investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di base del capitale proprio, prontamente convertibili in una quantità nota di denaro, soggetti a un rischio non significativo di variazione di valore, di durata non superiore a 397 giorni e con un rendimento non superiore al tasso di rendimento di un titolo di Stato di tre mesi di qualità elevata.

i)

utilizza il proprio capitale nel quadro dei suoi processi di gestione delle disponibilità liquide;

ii)

detiene, acquista, vende o acquisisce o cede in altro modo esclusivamente disponibilità liquide o attività equivalenti. Le attività equivalenti alle disponibilità liquide devono essere investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di base del capitale proprio, prontamente convertibili in una quantità nota di denaro, soggetti a un rischio non significativo di variazione di valore, di durata non superiore a 397 giorni e con un rendimento non superiore al tasso di rendimento di un titolo di Stato di tre mesi di qualità elevata.

Motivazione

Non vi è alcuna ragione obiettiva per trattare gli strumenti finanziari emessi dalle amministrazioni centrali degli Stati membri in modo diverso da quelli emessi dalle amministrazioni regionali, alle cui esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Emendamento 10

Articolo 6, nuovo paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

4.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano neppure agli operatori del mercato in grado di dimostrare che le loro negoziazioni di prodotti agricoli non trasformati saranno utilizzate per coprire i rischi commerciali o industriali;

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per esentare dal divieto di cui al paragrafo 1, lettera a):

(a)

gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), emessi da amministrazioni di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)

gli strumenti finanziari emessi dalle amministrazioni regionali degli Stati membri alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per esentare dal divieto di cui al paragrafo 1, lettera a):

(a)

gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), emessi da amministrazioni di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013;.

(b)

gli strumenti finanziari emessi dalle amministrazioni regionali degli Stati membri alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Motivazione

Non vi è alcuna ragione obiettiva per trattare gli strumenti finanziari emessi dalle amministrazioni centrali degli Stati membri in modo diverso da quelli emessi dalle amministrazioni regionali, alle cui esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013.

III.B.    Segnalazione e trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli – COM(2014) 40 final

Emendamento 1

Nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Inoltre, poiché le attività collegate a operazioni di finanziamento tramite titoli potrebbero essere indirettamente vendute alle PMI, a enti locali e regionali e a privati cittadini mediante strumenti finanziari, è indispensabile che le banche e le entità del sistema bancario ombra adottino un approccio globale, onesto e responsabile nei confronti di tali soggetti, informandoli sui rischi connessi.

Motivazione

Visto il complesso meccanismo di partecipazione, le PMI, gli enti locali e regionali e i privati cittadini potrebbero essere indirettamente coinvolti in questo tipo di strumenti. Le banche e gli operatori che potrebbero svolgere lo stesso ruolo delle banche hanno il compito fondamentale di fornire un'adeguata informazione.

Bruxelles, 26 giugno 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Michel LEBRUN


(1)  Questi tre paesi contano 16 delle 30 maggiori banche dell'UE classificate in base al totale delle attività (il regolamento in oggetto riguarda circa 30 banche).


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