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Document 52014AP0062

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))

    GU C 289 del 9.8.2016, p. 93–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 289/93


    P8_TA(2014)0062

    Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))

    (Consultazione)

    (2016/C 289/18)

    Il Parlamento europeo,

    vista la raccomandazione della Banca centrale europea (10896/2014 — BCE/2014/19),

    visti gli articoli 129, paragrafo 4, e 132, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 34.3 e 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, a noma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0090/2014),

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0028/2014),

    1.

    approva il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea quale emendato;

    2.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Banca centrale europea e alla Commissione.

    Emendamento 1

    Progetto di regolamento

    Considerando 6

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

    (6)

    La BCE dovrebbe pubblicare le decisioni che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per la violazione di regolamenti o decisioni della BCE tanto in materia di vigilanza che in materie diverse , a meno che tale pubblicazione risulti sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell'impresa o ponga a rischio la stabilità dei mercati finanziari .

    (6)

    Come regola generale , la BCE dovrebbe pubblicare senza indebiti ritardi le decisioni che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per la violazione di regolamenti o decisioni della BCE tanto in materia di vigilanza che in materie diverse. Qualora la BCE ritenga che la pubblicazione immediata di una decisione porrebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o risulterebbe sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell'impresa , dovrebbe avere facoltà di ritardarne la pubblicazione fino a tre anni dopo la data in cui la decisione è stata adottata, ovvero fino a che siano stati esauriti tutti i mezzi di ricorso . Su tali casi è opportuno che la BCE proceda, dietro richiesta, a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo. Essa dovrebbe indicare le ragioni del ritardo in un allegato alla decisione pubblicata .

    Emendamento 2

    Progetto di regolamento

    Considerando 6 bis (nuovo)

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

     

    (6 bis)

    L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce che la BCE agisce con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi, al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare, e che nessuna azione, proposta o politica della BCE discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale luogo di prestazione di servizi bancari o finanziari in qualsiasi valuta. A tale riguardo l'azione della BCE dovrebbe essere finalizzata a evitare vantaggi comparativi atti afavorire la concorrenza sleale.

    Emendamento 3

    Progetto di regolamento

    Considerando 9

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

    (9)

    L'articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell'articolo 26, un Consiglio di vigilanza responsabile, tra l'altro, della preparazione di progetti di decisione per il Consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE, alle condizioni stabilite dall'articolo 24, sono suscettibili di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame. Tenuto conto del principio di separazione e dell'istituzione del Consiglio di vigilanza e della Commissione amministrativa del riesame, dovrebbero applicarsi due procedure distinte: a) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative nell'esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE sulla base di un progetto di decisione completo elaborato dal Consiglio di vigilanza e soggetto a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame; e b) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni nell'esercizio di compiti diversi da quelli in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Comitato esecutivo della BCE e soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE.

    (9)

    L'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Per evitare conflitti di interesse, è opportuno che tale principio sia pienamente seguito in tutti i compiti svolti dalla BCE. Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell'articolo 26, un Consiglio di vigilanza responsabile, tra l'altro, della preparazione di progetti di decisione per il Consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE, alle condizioni stabilite dall'articolo 24, sono suscettibili di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame. Tenuto conto del principio di separazione e dell'istituzione del Consiglio di vigilanza e della Commissione amministrativa del riesame, dovrebbero applicarsi due procedure distinte: a) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative nell'esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE sulla base di un progetto di decisione completo elaborato dal Consiglio di vigilanza e soggetto a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame; e b) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni nell'esercizio di compiti diversi da quelli in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Comitato esecutivo della BCE e soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE.

    Emendamento 4

    Progetto di regolamento

    Considerando 10 bis (nuovo)

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

     

    (10 bis)

    Alla luce della globalizzazione dei servizi bancari e dell'accresciuta importanza degli standard internazionali, è opportuno che la BCE, in associazione con le autorità competenti degli Stati membri partecipanti, instauri un dialogo regolare con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale e di concordare principi comuni per quanto riguarda l'irrogazione e l'applicazione di sanzioni. Il dialogo dovrebbe includere un'interpretazione comune delle implicazioni di politiche sanzionatorie divergenti per l'accesso al mercato e la concorrenza e dovrebbe mirare a rendere più equilibrate le condizioni di concorrenza a livello internazionale.

    Emendamento 5

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 1 — lettera a

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 1 — punto 6

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

    «penalità di mora periodica», somme di denaro che un’impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 ter del presente regolamento, quando l’infrazione protratta ricade nell'ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (*);

    6)

    «penalità di mora periodica», somme di denaro che un'impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno intero di protratta infrazione a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 ter del presente regolamento, quando l'infrazione protratta ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (**);

    Emendamento 6

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 2

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 1 bis — paragrafo 3

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

    3.   La BCE può pubblicare le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un'impresa per violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, impugnate o meno . La BCE procede alla pubblicazione conformemente al pertinente diritto dell'Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento.";

    3.    Dopo aver informato l'impresa interessata, la BCE, conformemente a una procedura trasparente e a norme che renderà pubbliche, pubblica, come regola generale senza indebiti ritardi, le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un'impresa per violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, a condizione che siano stati esauriti tutti i mezzi di ricorso contro tali decisioni . Qualora la BCE ritenga che la pubblicazione immediata di una decisione porrebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o risulterebbe sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell'impresa, ha facoltà di ritardarne fino a tre anni dopo la data in cui la decisione è stata adottata. Su richiesta la BCE procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo su tali casi. Essa indica le ragioni del ritardo in un allegato alla decisione pubblicata. La BCE procede alla pubblicazione nei casi e secondo le condizioni previsti nel pertinente diritto dell'Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento.

    Emendamento 7

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 2

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 1 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

     

    3 bis.     Ferme restando le loro altre competenze specifiche derivanti dal diritto nazionale, le autorità nazionali preposte mantengono la competenza a imporre sanzioni amministrative, ma possono irrogarle nei confronti di enti creditizi soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE solo ove quest'ultima abbia richiesto loro di avviare procedimenti a tale effetto.

    Emendamento 15

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 4 — lettera a bis (nuova)

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 3 — paragrafo 9

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    a bis)

    il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    9.   Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE.

     

    «9.   Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE. Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza, compresa la raccolta di informazioni statistiche, appartengono al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.»

    Emendamento 8

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 4 — lettera b

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 3 — paragrafo 10

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

    10.   Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del Trattato e dallo Statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

    10.   Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e dello statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. Inoltre, gli introiti delle sanzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento rimangono a disposizione della BCE, a condizione che essa specifichi per essi una finalità diversa dal finanziamento della spesa corrente e riferisca al Parlamento e alla Corte dei conti in merito al loro uso.

    Emendamento 9

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 4 — paragrafo 1

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    4 bis.

    all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    1.   Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l' infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

     

    «1.   Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di tre anni dalla data in cui è stata presa la decisione di avviare la procedura per infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di tre anni dalla cessazione dell'infrazione.»;

    Emendamento 10

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 5

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 4 quater — paragrafo 1

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

    1.   In deroga all'articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l' infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell’infrazione.

    1.   In deroga all'articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata presa la decisione di avviare una procedura per infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

    Emendamento 11

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 5

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 4 quater — paragrafo 2

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

    2.   Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell'interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i dieci anni dalla data in cui l' infrazione è stata commessa ovvero, in caso di infrazione protratta, i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è cessata.

    2.   Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell'interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i sette anni dalla data in cui è stata presa la decisione di avviare una procedura per infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, i sette anni dalla data in cui l'infrazione è cessata.

    Emendamento 12

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 5

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 4 quater — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

     

    4 bis.     Fra gli atti che determinano l'interruzione del limite temporale rientrano in particolare:

     

    a)

    una richiesta scritta di informazioni formulata dalla BCE o da un'autorità nazionale competente di uno Stato membro;

     

    b)

    mandati scritti a eseguire accertamenti rilasciati a funzionari dalla BCE o da un'autorità nazionale competente di uno Stato membro;

     

    c)

    l'avvio di una procedura per infrazione da parte di un'autorità nazionale competente di uno Stato membro.

    Emendamento 13

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 5

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    5 bis.

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    Articolo 5

     

    «Articolo 5

    Mezzi di ricorso

     

    Mezzi di ricorso

    La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

     

    Ai sensi dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.»;

    Emendamento 14

    Progetto di regolamento

    Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 2532/98

    Articolo 6 bis (nuovo)

    Progetto della Banca centrale europea

    Emendamento

     

    5 ter.

    è aggiunto l'articolo seguente:

     

     

    «Articolo 6 bis

     

     

    Dialogo internazionale

     

     

    Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE stabilisce un dialogo regolare con le autorità di vigilanza di paesi terzi per collaborare ai fini di un'applicazione coerente delle sanzioni e dei meccanismi sanzionatori a livello internazionale.».


    (*)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

    (**)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.


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