This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014AP0062
European Parliament legislative resolution of 26 November 2014 on the draft Council regulation amending Regulation (EC) No 2532/98 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))
GU C 289 del 9.8.2016, p. 93–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 289/93 |
P8_TA(2014)0062
Potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))
(Consultazione)
(2016/C 289/18)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la raccomandazione della Banca centrale europea (10896/2014 — BCE/2014/19), |
— |
visti gli articoli 129, paragrafo 4, e 132, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 34.3 e 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, a noma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0090/2014), |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0028/2014), |
1. |
approva il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea quale emendato; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Banca centrale europea e alla Commissione. |
Emendamento 1
Progetto di regolamento
Considerando 6
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Progetto di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 3
Progetto di regolamento
Considerando 9
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Progetto di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 5
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera a
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 1 — punto 6
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
||
«penalità di mora periodica», somme di denaro che un’impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 ter del presente regolamento, quando l’infrazione protratta ricade nell'ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (*); |
|
Emendamento 6
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 1 bis — paragrafo 3
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
3. La BCE può pubblicare le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un'impresa per violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, impugnate o meno . La BCE procede alla pubblicazione conformemente al pertinente diritto dell'Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento."; |
3. Dopo aver informato l'impresa interessata, la BCE, conformemente a una procedura trasparente e a norme che renderà pubbliche, pubblica, come regola generale senza indebiti ritardi, le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un'impresa per violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, a condizione che siano stati esauriti tutti i mezzi di ricorso contro tali decisioni . Qualora la BCE ritenga che la pubblicazione immediata di una decisione porrebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o risulterebbe sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell'impresa, ha facoltà di ritardarne fino a tre anni dopo la data in cui la decisione è stata adottata. Su richiesta la BCE procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo su tali casi. Essa indica le ragioni del ritardo in un allegato alla decisione pubblicata. La BCE procede alla pubblicazione nei casi e secondo le condizioni previsti nel pertinente diritto dell'Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento. |
Emendamento 7
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 1 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
|
3 bis. Ferme restando le loro altre competenze specifiche derivanti dal diritto nazionale, le autorità nazionali preposte mantengono la competenza a imporre sanzioni amministrative, ma possono irrogarle nei confronti di enti creditizi soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE solo ove quest'ultima abbia richiesto loro di avviare procedimenti a tale effetto. |
Emendamento 15
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 4 — lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 3 — paragrafo 9
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
9. Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE. |
|
Emendamento 8
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 4 — lettera b
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 3 — paragrafo 10
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del Trattato e dallo Statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. |
10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e dello statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. Inoltre, gli introiti delle sanzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento rimangono a disposizione della BCE, a condizione che essa specifichi per essi una finalità diversa dal finanziamento della spesa corrente e riferisca al Parlamento e alla Corte dei conti in merito al loro uso. |
Emendamento 9
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 4 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l' infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione. |
|
Emendamento 10
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 4 quater — paragrafo 1
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l' infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell’infrazione. |
1. In deroga all'articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata presa la decisione di avviare una procedura per infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione. |
Emendamento 11
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 4 quater — paragrafo 2
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
2. Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell'interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i dieci anni dalla data in cui l' infrazione è stata commessa ovvero, in caso di infrazione protratta, i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è cessata. |
2. Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell'interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i sette anni dalla data in cui è stata presa la decisione di avviare una procedura per infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, i sette anni dalla data in cui l'infrazione è cessata. |
Emendamento 12
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 5
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 4 quater — paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
||
|
4 bis. Fra gli atti che determinano l'interruzione del limite temporale rientrano in particolare: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Emendamento 13
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 5
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
Articolo 5 |
|
||
Mezzi di ricorso |
|
||
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione. |
|
Emendamento 14
Progetto di regolamento
Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2532/98
Articolo 6 bis (nuovo)
Progetto della Banca centrale europea |
Emendamento |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
(*) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(**) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.