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Document 52014AP0023

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (11532/4/2013 — C7-0410/2013 — 2011/0196(COD))

GU C 482 del 23.12.2016, p. 188–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/188


P7_TA(2014)0023

Tachigrafi e disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (11532/4/2013 — C7-0410/2013 — 2011/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 482/37)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11532/4/2013 — C7-0410/2013),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0451),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0471/2013),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 79.

(2)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 105.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sul regolamento (EC) n. 561/2006

Al fine di garantire un'attuazione efficace e uniforme della normativa sui tempi di guida e i periodi di riposo, la Commissione continuerà a monitorare da vicino l'attuazione di tale normativa e, ove necessario, adotterà le opportune iniziative.


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