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Document 52013SC0188
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State (recast)
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)
/* SWD/2013/0188 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione) /* SWD/2013/0188 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione) 1. definizione del problema La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro[1]
si propone di garantire la restituzione di alcuni beni del patrimonio nazionale
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1993. Questa direttiva è percepita dalle autorità
nazionali responsabili (in appresso le "autorità centrali") come uno
strumento necessario per la tutela dei patrimoni nazionali. Tuttavia, tali
autorità criticano l'efficacia limitata della direttiva nell'ottenere la
restituzione di alcuni beni culturali classificati come beni del
"patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale", in
applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative
nazionali ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (in appresso "beni del patrimonio nazionale"). La valutazione d'impatto individua tre cause principali: 1. le condizioni imposte ai beni
classificati come patrimonio nazionale per poter essere oggetto di
restituzione, vale a dire appartenere anche a una delle 15 categorie di cui
all'allegato (tra le quali reperti archeologici, quadri, pitture, incisioni e
archivi) e superare determinate soglie di antichità (50, 75 o 100 anni) e/o
determinati valori (15 000, 30 000, 50 000 o 150 000 euro); 2. la brevità del termine di un
anno per l'azione di restituzione; 3. il costo dell'indennizzo del
possessore. La direttiva prevede che il tribunale accordi al possessore un
indennizzo se questi ha usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza
richiesta. Al momento dell'applicazione negli Stati membri, la concessione di
un indennizzo (e/o l'importo dello stesso) potrebbe essere oggetto di decisioni
diverse in circostanze simili. Tale disposizione costituisce una fonte di
ambiguità e potrebbe rendere la restituzione più gravosa, se non impossibile,
per alcuni Stati membri. Considerando le difficoltà riscontrate nella
restituzione, le autorità nazionali devono spesso fare ricorso ai meccanismi
previsti dalla convenzione internazionale dell'UNESCO, del 1970, concernente le
misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione,
esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e/o a quelli della
convenzione dell'UNIDROIT, del 1995, sui beni culturali rubati o illecitamente
esportati[2]. 2. Analisi della sussidiarietà L'articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente all'Unione di adottare
misure per semplificare il funzionamento del mercato interno dei beni
culturali. Fissare norme in
materia di restituzione è un modo di semplificare tale funzionamento. L'Unione,
tuttavia, non ha competenza per definire quali beni rientrano nel patrimonio
nazionale o per determinare quali sono i tribunali nazionali competenti a
conoscere l'azione di restituzione. Poiché l'azione
isolata degli Stati membri in materia di restituzione rischiava di essere
ostacolata da normative nazionali divergenti, la creazione del mercato interno
è stata accompagnata dall'adozione della direttiva 93/7/CEE. La dimensione transfrontaliera dell'uscita
illecita dei beni culturali mette l'Unione in una posizione privilegiata per
agire su questi aspetti e permette la restituzione dei beni usciti
illecitamente da uno Stato membro e presenti sul territorio di un altro Stato
membro. Al momento della consultazione pubblica, la grande maggioranza delle
autorità centrali e dei rappresentanti del settore pubblico si è espressa a
favore di un'azione dell'Unione per migliorare il sistema di restituzione dei
beni classificati come patrimonio nazionale. Al contrario, la maggioranza dei
cittadini e degli operatori privati non ha ritenuto necessario il ricorso a
un'azione dell'Unione per garantire la restituzione dei beni culturali
classificati come patrimonio nazionale. 3. obiettivi L'obiettivo generale di questa iniziativa
consiste nel contribuire alla tutela dei beni culturali nell'ambito del mercato
interno. L'obiettivo specifico è consentire agli Stati membri di ottenere la
restituzione dei beni culturali classificati come patrimonio nazionale usciti
illecitamente dal loro territorio a decorrere dal 1993. Gli obiettivi di natura operativa di questa
iniziativa consistono nell'aumentare il numero di restituzioni di beni
classificati come patrimonio nazionale e nel diminuire il costo di tali
restituzioni. Tali obiettivi sono in linea con le
conclusioni del Consiglio dell'Unione del 13 e 14 dicembre 2011, che
raccomandano alla Commissione di sostenere gli Stati membri per tutelare in
modo efficace i beni culturali al fine di prevenirne e combatterne il traffico
e, all'occorrenza, di promuovere misure complementari. 4. opzioni strategiche Le opzioni strategiche sono state sviluppate
sulla base delle ipotesi esposte in appresso: ·
la libera circolazione dei beni culturali è un
principio fondamentale riconosciuto dal trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Esso riconosce anche il diritto degli Stati membri di limitare tale libertà
per proteggere i beni culturali classificati come patrimonio nazionale; ·
la relativa definizione di ciò che rientra nel
concetto di "bene del patrimonio nazionale", così come le misure di
tutela, restano prerogativa di ciascun Stato membro; ·
solo lo Stato membro ha il diritto di intentare
un'azione di restituzione, indipendentemente dalla titolarità del bene
(pubblica o privata); ·
la direttiva non riguarda gli aspetti concernenti
la proprietà del bene del quale si richiede la restituzione, rispettando dunque
l'articolo 345 del TFUE. La relazione non ha analizzato le opzioni che
non rientrano tra le competenze dell'Unione o non rispondono alle norme del
trattato (TFUE). Oltre allo scenario di base, invariato
rispetto allo stato attuale (Alternativa 1), sono state esaminate le
seguenti opzioni[3]: Alternativa 2: promozione dell'uso di
strumenti comuni tra le autorità centrali La Commissione proporrebbe l'utilizzo di uno
strumento informatico per migliorare la cooperazione amministrativa e la
concertazione tra le autorità centrali. Alternativa 3: revisione della direttiva
93/7/CEE La direttiva 93/7/CEE, modificata dalle
direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, sarebbe rivista per i) estenderne il campo di
applicazione a tutti i beni classificati dagli Stati membri come "beni del
patrimonio nazionale"; ii) estendere i termini per esercitare l'azione di
restituzione e per verificare se il bene ritrovato rappresenta un bene
culturale e iii) armonizzare le condizioni relative all'indennizzo del
possessore. Alternativa 4: promozione della ratifica e
dell'esecuzione, da parte degli Stati membri, della convenzione dell'UNESCO del
1970 sui beni culturali La Commissione lancerebbe una campagna
informativa volta a sensibilizzare gli Stati membri a favore della ratifica e
dell'esecuzione della convenzione dell'UNESCO del 1970[4]. 5. Valutazione dell'impatto In teoria, nessuna delle alternative di cui
sopra ha ripercussioni sulla creazione di posti di lavoro, sull'ambiente, sulla
competitività o sulla Carta dei diritti fondamentali. Esse hanno un impatto sulla tutela dei
patrimoni culturali nazionali, poiché l'esistenza di meccanismi di restituzione
efficaci è una condizione importante ai fini di tale tutela. Le alternative 1, 2 e 3 hanno inoltre un
impatto sul buon funzionamento del mercato interno, in quanto contribuiscono a
conciliare la libera circolazione dei beni culturali con la protezione dei beni
del patrimonio nazionale. L'alternativa 3 può avere un impatto su alcuni attori
del mercato dell'arte, come gli antiquari o le case d'asta, che sono in gran
maggioranza piccole e medie imprese. L'analisi delle opzioni è più in particolare
di natura qualitativa. 5.1. Alternativa 1: Scenario di
base, invariato rispetto allo stato attuale Questa alternativa non darebbe seguito alle
richieste delle autorità centrali di rendere la direttiva uno strumento più
efficace per la restituzione di qualsiasi bene classificato come "bene del
patrimonio nazionale". Le risposte alla consultazione pubblica
mostrano che il 61,02% dei rispondenti del settore privato ritiene che la
direttiva risponda adeguatamente alle necessità degli Stati membri per quanto
riguarda la restituzione dei beni del patrimonio nazionale. D'altro canto,
questa opinione è condivisa solo dal 20,83% dei rappresentanti del settore pubblico.
La Commissione non ha a disposizione
informazioni generali circa i costi operativi associati all'applicazione della
direttiva. L'onere amministrativo legato all'elaborazione di una relazione
sull'applicazione della direttiva ogni tre anni è valutato in 55 000 EUR,
il che si traduce in un onere annuale di circa 18 000 EUR[5]. 5.2. Alternativa 2: promozione
dell'uso di strumenti comuni tra le autorità centrali Durante gli esercizi di valutazione della
direttiva, le autorità centrali hanno constatato un progressivo miglioramento,
pur segnalando che i loro contatti sarebbero poco strutturati, in particolare a
causa dell'assenza di un sistema comune di consultazione e delle barriere
linguistiche. Questa alternativa prevede l'utilizzo del
sistema di informazione del mercato interno (in appresso "IMI") per
semplificare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le
autorità centrali. Tale strumento, sviluppato dalla Commissione, è accessibile
via Internet e non richiede l'installazione di alcun software. Si tratta di
un'applicazione protetta e multilingue che consente il rapido scambio di
informazioni tra autorità competenti. Esso contiene un sistema di notifiche
elettroniche, moduli standardizzati in tutte le lingue, elenchi di domande/risposte
pretradotte, uno strumento di traduzione automatica integrato nel sistema
nonché un meccanismo di monitoraggio delle domande inserite. L'utilizzo dell'IMI richiederebbe lo sviluppo
di un modulo ad hoc, adattato alle necessità della direttiva. Uno strumento del genere agevolerebbe
l'applicazione della direttiva e avrebbe un impatto positivo sul numero di
restituzioni, specialmente di quelle consensuali. Nel corso della consultazione pubblica, un
terzo dei rappresentanti del settore pubblico ha ritenuto che il rafforzamento
della cooperazione amministrativa e della consultazione erano la miglior
soluzione per agevolare la restituzione dei beni del patrimonio nazionale. Il
61,02% dei rappresentanti del settore privato, invece, ha dichiarato di non ritenere
necessario modificare la situazione esistente né rafforzare la cooperazione per
la restituzione dei beni del patrimonio nazionale. I costi per lo sviluppo di un modulo ad hoc,
la gestione e la manutenzione del sistema IMI sarebbero sostenuti dal bilancio
dell'Unione. La Commissione si incaricherebbe inoltre di organizzare le
sessioni di formazione necessarie per il varo del modulo e per il suo buon
funzionamento a lungo termine. I costi operativi dell'IMI, tra cui le risorse
umane (gli utenti dell'IMI a livello nazionale dovrebbero essere in linea di
principio le stesse persone che già si occupano della questione), le attività
di formazione dei vari utenti, di promozione e di assistenza tecnica, così come
l'amministrazione del sistema a livello nazionale, sarebbero a carico dello
Stato membro. Grazie al sistema IMI, gli oneri amministrativi relativi
all'obbligo di stilare una relazione nazionale triennale in merito
all'applicazione della direttiva potrebbero essere ridotti a
27 500 EUR ogni tre anni; l'onere amministrativo annuale sarebbe di
circa 9 000 EUR. 5.3. Alternativa 3: revisione
della direttiva 93/7/CEE Questa alternativa avrebbe l'obiettivo di
rivedere l'attuale dispositivo, procedendo al tempo stesso al consolidamento
della direttiva 93/7/CEE, come modificata dalle direttive 96/100/CE e
2001/38/CE. Tale alternativa potrebbe, in linea di
principio, risolvere le principali cause dell'efficacia limitata della
direttiva nell'ottenere la restituzione dei beni del patrimonio nazionale. Essa
fornirebbe un quadro per le reiterate richieste delle autorità centrali e
sarebbe in linea con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione alla
Commissione, del dicembre 2011, che invitava a promuovere misure complementari
per proteggere in modo efficace i beni culturali. In base ai risultati della consultazione
pubblica, la maggioranza dei rispondenti del settore pubblico ritiene che, per
raggiungere l'obiettivo di una restituzione effettiva dei beni del patrimonio
nazionale, occorra procedere a una revisione della direttiva, come iniziativa
isolata oppure associata ad altre soluzioni, tra cui un miglioramento della
cooperazione amministrativa. Al contrario, solo il 22,03% delle risposte del
settore privato è favorevole a una revisione della direttiva. 5.3.1. Estensione del campo di
applicazione della direttiva L'estensione del campo di applicazione della
direttiva a tutti i beni culturali classificati come "beni del patrimonio
nazionale", senza ricorrere a categorie comuni né a soglie di valore e/o
di antichità, dovrebbe avere un impatto molto positivo sulla tutela del
patrimonio degli Stati membri. Una modifica in questo senso permetterebbe agli
Stati membri di richiedere la restituzione di qualsiasi bene culturale
classificato come "bene del patrimonio nazionale" uscito
illecitamente dal loro territorio a decorrere dal 1993. Il timore che la soppressione delle soglie di
valore e antichità e/o delle categorie di beni possa avere un impatto sul
numero di domande di restituzione non dovrebbe in alcun modo giustificare
l'opposizione alla suddetta modifica, poiché l'aumento del numero delle
restituzioni è esattamente uno degli obiettivi previsti dall'iniziativa. Le autorità centrali sono perlopiù d'accordo
sulla necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva. Sebbene
l'idea di diminuire le soglie di valore sia ampiamente condivisa, quelle di
rivedere la soglia di antichità, aggiungere categorie o sopprimere l'allegato
raccolgono un consenso più tiepido. Nel corso della consultazione pubblica[6] i rappresentanti del settore
pubblico si sono espressi come segue: i) il 25% è favorevole a una diminuzione
delle soglie di valore, ii) il 50% alla soppressione delle soglie di antichità
e iii) 25% alla soppressione dell'allegato. 5.3.2. Estensione del termine per
esercitare l'azione di restituzione e per la verifica del bene L'estensione di questo termine terrebbe conto
della complessità delle relazioni transfrontaliere, senza tuttavia trascurare
l'obbligo di diligenza che grava sullo Stato richiedente. Tali modifiche
permetterebbero allo Stato richiedente di agire in migliori condizioni e, di
conseguenza, di avere maggiori possibilità di ottenere la restituzione del bene
in questione. Esse avrebbero dunque ripercussioni positive
sul numero di azioni di restituzione avviate con potenzialità di successo.
Inoltre, l'esistenza di condizioni più favorevoli per le azioni di restituzione
comporterebbe un effetto dissuasivo per il possessore del bene, determinando un
potenziale aumento delle restituzioni consensuali. Una massiccia maggioranza di autorità
centrali, nonché l'80% dei rappresentanti del settore pubblico cui è stato
posto il quesito nel corso della consultazione pubblica, erano favorevoli
all'idea di estendere questi termini. 5.3.3. Armonizzazione delle condizioni
di indennizzo Onde evitare la concessione di indennizzi ad
alcuni possessori in malafede o "poco diligenti", occorrerebbe
modificare la direttiva al fine di i) indicare criteri comuni di
interpretazione di ciò che si intende per "diligenza richiesta" del
possessore e ii) precisare che il possessore deve dimostrare di aver esercitato
detta diligenza al momento dell'acquisizione del bene. L'esistenza di criteri comuni semplificherebbe
la valutazione delle circostanze da parte dei tribunali nazionali. Inoltre, il
fatto che su di loro incomba l'onere della prova incoraggerebbe gli attori del
mercato a eseguire sempre le verifiche utili per quanto riguarda la provenienza
del bene al momento dell'acquisto, fungendo così da fattore di dissuasione per
il commercio di oggetti di dubbia origine. Tali modifiche avrebbero un effetto positivo
importante sul numero di restituzioni e sulla prevenzione e la lotta contro il
traffico illegale di beni culturali, specialmente negli Stati più colpiti dagli
effetti di tale traffico. La maggior parte delle autorità centrale
ritiene necessario armonizzare i criteri per stabilire la diligenza richiesta
del possessore; al contrario, solo una minoranza auspica che la direttiva
imponga a carico del possessore l'onere della prova della suddetta diligenza.
Nel corso della consultazione pubblica, il 40% del settore pubblico favorevole
a una revisione della direttiva auspica anche l'instaurazione di criteri comuni
su ciò che si intende per "diligenza richiesta". Per contro, non è stato
ritenuto necessario precisare nella direttiva su chi incombe l'onere di prova
della diligenza richiesta. I costi di attuazione di questa alternativa
sarebbero fondamentalmente quelli relativi al recepimento della nuova direttiva
negli ordinamenti nazionali. L'onere amministrativo legato alla redazione
di una relazione sull'applicazione della direttiva si ridurrebbe a 11 000
EUR all'anno grazie all'allungamento a cinque anni della periodicità del
rapporto. 5.4. Alternativa 4: Promozione
della ratifica e dell'applicazione, da parte degli Stati membri, della
convenzione dell'UNESCO del 1970 La Commissione lancerebbe una campagna
informativa e di sensibilizzazione rivolta agli Stati membri che non hanno
ancora firmato e/o integrato la convenzione nel loro diritto nazionale. L'attuazione della convenzione da parte di
tutti gli Stati membri fornirebbe un meccanismo complementare di ricorso al
sistema instaurato dalla direttiva, garantendo: i) una definizione più ampia
dei beni culturali per i quali può essere richiesta la restituzione; ii) più
tempo per richiedere le restituzioni e iii) una cooperazione rafforzata tra le
autorità nazionali. Questa opzione si ripercuoterebbe in modo
positivo sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico illecito, poiché la
convenzione prevede meccanismi in tal senso, in particolare la creazione di
servizi nazionali specifici oppure l'obbligo per i mercanti d'arte di mantenere
un registro relativo all'origine degli oggetti. Tuttavia, è difficile prevedere
i tempi di tali ratifiche e/o di adozioni delle leggi nazionali che integrano
la convenzione nel diritto nazionale. Questa alternativa non risolverebbe tutti i
problemi legati alla restituzione dei beni classificati come "beni del
patrimonio nazionale", poiché la convenzione permette agli Stati ad essa
aderenti di recuperare i beni culturali esportati illecitamente solo se ciò è
compatibile con il diritto dello Stato in cui il bene si trova. Quanto
all'indennizzo del possessore, essa prevede che lo Stato richiedente versi un'indennità
alla persona che ha acquisito in buona fede il bene o ne detiene legalmente la
proprietà. Nel corso della consultazione pubblica, il 16% dei partecipanti del
settore pubblico e il 27% di quelli del settore privato si sono dichiarati
favorevoli a questa alternativa per incrementare il numero di restituzioni di
beni del patrimonio nazionale. Secondo le informazioni disponibili, il costo
minimo di una campagna informativa e di sensibilizzazione in tutti gli Stati
membri sarebbe compreso tra 500 000 e 1 milione di EUR. L'obbligo di redigere una relazione
sull'applicazione della direttiva equipara l'onere amministrativo di questa
alternativa a quello dello scenario di base. 6. Confronto delle alternative La seguente tabella riassume e confronta
l'impatto qualitativo delle varie alternative: Tabella
comparativa delle alternative || Alternativa 1 Scenario attuale || Alternativa 2 Promozione di uno strumento comune tra le autorità centrali || Alternativa 3 Revisione della direttiva 93/7/CEE || Alternativa 4 Promozione della ratifica e dell'esecuzione tra gli SM della convenzione UNESCO Aumento del numero di restituzioni || 0 || + || ++ || + Riduzione dei costi di restituzione || 0 || + || ++ || 0 Efficacia || 0 || + || ++ || + Efficienza || 0 || + || ++ || - Coerenza con le altre politiche dell'Unione || 0 || + || ++ || + N.B.: Nota: molto
positivo (++); positivo (+); neutro (0); negativo (-). ·
L'alternativa 1, che rappresenta la situazione
giuridica attuale, andrebbe esclusa. La valutazione della direttiva 93/7/CEE ne
ha infatti messo in luce l'efficacia limitata nell'ottenere la restituzione dei
beni classificati come beni del patrimonio nazionale. ·
L'alternativa 2 sarebbe efficace per aumentare il
numero di restituzioni, in particolare di quelle consensuali, attraverso una
migliore attuazione della direttiva. Questa alternativa è anche efficiente, in
quanto la maggior parte dei costi legati al sistema di informazione del mercato
interno sarebbe sostenuta dal bilancio dell'Unione. Essa sarebbe coerente con
la strategia volta a migliorare la governance del mercato interno, in quanto
intensificherebbe la cooperazione amministrativa, nonché con la raccomandazione
del Consiglio dell'Unione, del 13 e 14 dicembre 2011, che invita ad adottare
misure per sostenere l'azione degli Stati membri a favore della tutela del loro
patrimonio. Questa alternativa contribuirebbe a ridurre
del 50% gli oneri amministrativi grazie alla semplificazione della raccolta dei
dati necessari per elaborare relazioni sull'esecuzione della direttiva, con un
risparmio annuale di circa 9 000 EUR rispetto ai 18 000 dell'attuale
scenario di base. ·
L'alternativa 3 sembra la più efficace per
aumentare il numero di restituzioni riducendone i costi. La direttiva sarebbe modificata estendendone
il campo di applicazione a tutti i beni classificati come beni del patrimonio
nazionale, e decadrebbe di conseguenza l'obbligo di appartenenza del bene a una
delle categorie dell'allegato, a collezioni pubbliche o ad inventari delle
istituzioni ecclesiastiche. Inoltre, lo Stato membro richiedente potrebbe
richiedere la restituzione in condizioni più favorevoli, e sarebbe tenuto a
indennizzare unicamente i possessori che dimostrassero di aver agito con la
diligenza richiesta al momento dell'acquisizione del bene. Di conseguenza, tale
alternativa sortirebbe effetti particolarmente positivi per gli Stati membri il
cui patrimonio è più gravemente colpito dal traffico illecito. Questa alternativa si allineerebbe inoltre con
le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione, del dicembre 2011, nonché con le
conclusioni ottenute durante l'esercizio di valutazione della direttiva. La revisione rappresenterebbe anche
un'occasione di semplificare l'attuale normativa dell'Unione in materia
attraverso una rifusione della direttiva 93/7/CEE, come modificata dalle
direttive 96/100/CE e 2001/38/CE. La scelta di questa alternativa comporterebbe
in linea di principio alcuni costi legati al recepimento della nuova direttiva,
il che la renderebbe molto efficiente rispetto agli obiettivi attesi. L'allungamento della periodicità delle
relazioni sull'applicazione della direttiva a cinque anni ridurrebbe l'onere
amministrativo di circa 7 000 EUR all'anno, vale a dire la differenza tra
18 000 e 11 000 euro. ·
l'alternativa 4 sarebbe efficace per aumentare il
numero di restituzioni ma avrebbe un effetto neutro sui costi di restituzione. Questa alternativa si allineerebbe con la
raccomandazione del Consiglio dell'Unione agli Stati membri, del dicembre 2011,
di considerare la ratifica della convenzione e di rafforzare la cooperazione
con l'UNESCO nella prevenzione del traffico illecito dei beni culturali. I costi stimati per il lancio della campagna
sembrano troppo elevati data l'incertezza del raggiungimento degli obiettivi.
La ratifica e/o l'esecuzione, da parte degli Stati membri, della convenzione
dell'UNESCO dipende infatti dalla volontà di ciascuno di essi. Inoltre,
l'impatto di questa alternativa sulla riduzione dei costi, specialmente di
quelli relativi all'indennizzo del possessore e all'onere amministrativo,
sarebbe neutro. L'analisi comparativa di cui sopra suggerisce
l'adozione di un approccio che integra le due opzioni strategiche che
presentano il maggior impatto positivo in termini di aumento del numero di
restituzioni e di riduzione dei costi: ·
Alternativa 3: revisione della
direttiva 93/7/CEE per, in particolare, estenderne il campo di
applicazione a tutti i beni classificati come beni del patrimonio nazionale,
allungare i termini di verifica e quelli per esercitare l'azione di
restituzione e armonizzare le condizioni relative all'indennizzo del possessore. ·
Alternativa 2: promozione dell'uso del sistema di
informazione del mercato interno tra le autorità centrali per semplificare la
cooperazione amministrativa e le consultazioni legate all'esecuzione della
direttiva. Questa scelta darebbe un seguito all'invito
del Consiglio dell'Unione, del dicembre 2011, di adottare, se del caso, misure
complementari, nonché alle richieste delle autorità centrali. D'altronde, nel
corso della consultazione pubblica un terzo dei rappresentanti delle autorità e
degli enti pubblici ha espresso la propria preferenza per un approccio
combinato. Esso consentirebbe un'ulteriore riduzione
degli oneri amministrativi legati all'elaborazione della relazione
sull'applicazione della direttiva a 5 500 EUR all'anno, rispetto ai 18 000
EUR dello scenario di base attuale. 7. Monitoraggio e valutazione L'approccio preferito (combinazione delle
alternative 2 e 3) sarà messo in pratica attraverso una proposta di rifusione
della direttiva 93/7/CEE che dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dell'Unione conformemente alla procedura legislativa ordinaria. L'organizzazione di un sistema di monitoraggio
e valutazione della nuova direttiva comporterebbe innanzitutto un controllo
della conformità delle disposizioni nazionali di recepimento da parte della
Commissione. Tale monitoraggio sarebbe integrato da una relazione di
valutazione sull'applicazione della nuova direttiva dopo i primi cinque anni di
applicazione. La Commissione redigerebbe questa relazione sulla base delle
relazioni di applicazione quinquennali degli Stati membri e la trasmetterebbe
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La valutazione dell'efficacia della nuova
direttiva sarà eseguita sulla base di una serie di indicatori tra cui, ad
esempio, il numero di procedure di restituzione sottoposte ai tribunali
nazionali, i casi di restituzioni disposte per decisione di un tribunale e in
seguito a composizione amichevole o il monitoraggio delle richieste di
cooperazione amministrativa tra le autorità centrali. [1] Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993,
relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74) modificata
dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
febbraio 1997 (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59) e dalla direttiva 2001/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001,
pag. 43). [2] Tali convenzioni non sono state ratificate da tutti gli
Stati membri dell'Unione: la convenzione dell'UNESCO del 1970 è stata
ratificata da 22 Stati membri e quella dell'UNIDROIT del 1995 da 13 Stati
membri. [3] Altre alternative, tra cui:
i) la ratifica da parte dell'Unione della convenzione dell'UNESCO del 1970 e di
quella dell'UNIDROIT del 1975; ii) la definizione di una strategia dell'Unione
volta alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri della convenzione
dell'UNIDROIT, iii) la sostituzione della direttiva 93/7/CEE con un regolamento
e iv) l'abrogazione della direttiva 93/7/CEE, sono state abbandonate fin dalle
fasi iniziali dell'analisi delle soluzioni per problemi di fattibilità. [4] Il sito dell'UNESCO contiene informazioni dettagliate
sull'esecuzione della convenzione dell'UNESCO del 1970 da parte dei 22 Stati
membri e sulle misure adottate per lottare contro il traffico illecito: http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/movable-heritage-and-museums/illicit-traffic-of-cultural-property/1970-convention/examination-of-national-reports/#c280797.
[5] http://adminburden.sg.cec.eu.int/calculator.aspx. [6] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-
market-for-products/cultural-goods/results_public_consultation_cultural_goods_en.htm.