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Document 52013PC0924
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
/* COM/2013/0924 final - 2013/0440 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra /* COM/2013/0924 final - 2013/0440 (NLE) */
RELAZIONE Nel maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la
Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC)
con il Vietnam, sulla base dei negoziati con la Thailandia, l'Indonesia,
Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei, autorizzati nel novembre 2004.
I negoziati con il Vietnam sono stati avviati ad Hanoi nel novembre 2007. L'APC
è stato siglato dalle Parti il 4 ottobre 2010 a Bruxelles e firmato il 27
giugno 2012 nella stessa città. L'APC col Vietnam sostituisce l'attuale quadro
giuridico costituito dall'accordo del 1995 tra la Comunità europea e il Vietnam
e dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i
paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN),
esteso al Vietnam nel 1999. L'APC con il Vietnam, che costituisce un
notevole passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico
dell'UE nel sud-est asiatico, contiene le clausole politiche standard dell'UE
in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione
di massa, armi leggere e di piccolo calibro, nonché lotta al terrorismo. L'APC rafforza la cooperazione settoriale in
una vasta gamma di settori strategici, quali fiscalità, migrazione, sanità,
ambiente, cambiamenti climatici, energia, istruzione e cultura, lavoro,
occupazione e affari sociali, scienza e tecnologia, trasporti. Esso tratta
altresì la cooperazione giuridica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione, e contempla settori
di particolare interesse per il Vietnam, quali la cooperazione in materia di
diritti umani e Stato di diritto, residuati bellici e prevenzione delle
catastrofi naturali. L'APC, che costituisce la base di un impegno
più efficace dell'Unione e dei suoi Stati membri nei confronti del Vietnam a
favore dello sviluppo e in campo economico e commerciale, agevolerà la
conclusione di un accordo di libero scambio con il paese. La conclusione dell'APC
è conforme all'obiettivo dell'UE di creare un quadro economico e politico
completo e coerente per le relazioni tra l'UE e i paesi dell'ASEAN. La Commissione osserva che la decisione 2012/272/UE
del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le Filippine è oggetto della
causa C-377/12 della Corte. La Commissione ha chiesto alla Corte di annullare
tale decisione nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto i fondamenti
giuridici relativi a trasporto (articoli 91 e 100 TFUE), riammissione (articolo
79, paragrafo 3, TFUE) ed ambiente (articolo 191, paragrafo 4, TFUE).
La decisione 2012/279/UE del Consiglio relativa alla firma dell'APC
col Vietnam solleva, mutatis mutandis, le medesime questioni giuridiche della
decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le
Filippine. La causa C-377/12 della Corte risulta pertanto attinente anche alla
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'APC con il
Vietnam. Fatta salva la sentenza della Corte nella causa C-377/12, la presente
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'APC col Vietnam
si fonda sugli articoli 207 e 209 e sull'articolo 218, paragrafo 6. La Commissione richiama l'attenzione del
Consiglio sul considerando dell'accordo relativo alla posizione specifica di
Regno Unito, Irlanda e Danimarca conformemente ai protocolli 21 e 22 dei
trattati. L'aggiunta di tale considerando è dovuta unicamente alla genesi del
testo. In funzione dell'esito della causa C-377/12, pendente dinanzi alla Corte
di giustizia, detto considerando potrebbe dover essere soppresso o riformulato
in seguito. La Commissione ritiene che finché la causa resterà pendente, la
procedura relativa alla conclusione dell'accordo non potrà concludersi. 2013/0440 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro
globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione
2012/279/UE del Consiglio[1],
l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra,
è stato firmato il 27 giugno 2012, fatta salva la sua conclusione in data
successiva. (2) È necessario che l'accordo
sia approvato a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo quadro globale di partenariato e
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 L'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo
52 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli
Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione
trattata. Articolo 3 Il presidente del Consiglio nomina la persona
abilitata a effettuare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo
63, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 137 del 26.5.2012, pag. 1.