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Document 52013PC0875
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Arrangement with the Republic of Iceland on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
/* COM/2013/0875 final - 2013/0425 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo /* COM/2013/0875 final - 2013/0425 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[1] (EASO) è stato
istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 con il compito di rafforzare la
cooperazione pratica tra Stati membri in materia di asilo, intensificare l'attuazione
del sistema europeo comune di asilo e sostenere gli Stati membri i cui sistemi
di asilo e di accoglienza sono sottoposti a forte pressione. Il considerando 24 del regolamento recita: "[p]er
espletare i propri compiti, l'Ufficio di sostegno dovrebbe essere aperto alla
partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei
quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori
disciplinati dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera". Tali paesi sono denominati «paesi associati». Coerentemente, l'articolo 49, paragrafo 1, del
regolamento stabilisce che "[l]'Ufficio di sostegno è aperto alla
partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera
in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare
la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori
dell'Ufficio di sostegno, comprese disposizioni relative alla partecipazione
alle iniziative dell'Ufficio di sostegno, ai contributi finanziari e al
personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo
statuto." La partecipazione dei paesi associati ai
lavori dell'Ufficio di sostegno non è solo un'evoluzione logica, vista la loro
partecipazione al sistema di Dublino, ma apporta anche un chiaro valore
aggiunto all'offerta di attività di sostegno dell'Ufficio quali lo scambio di
migliori pratiche e di esperienze, il sostegno permanente e quello di emergenza,
la raccolta e l'analisi di informazioni, il sistema di allarme rapido e di
preparazione. In questo contesto la Commissione ha
presentato, il 1º luglio 2011, una raccomandazione al Consiglio affinché l'autorizzasse
ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il
Liechtenstein in materia di accordi internazionali volti ad istituire gli
accordi di cui sopra. Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e
il Liechtenstein sugli accordi che stabiliscono le modalità di partecipazione
di questi paesi all'EASO. I negoziati si sono svolti, in quattro
tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo finale del
progetto di accordo con l'Islanda è stato siglato il 28 giugno 2013. Gli Stati membri sono stati informati e
consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l'Unione europea, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2,
in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). La Commissione ha firmato l'accordo in data [...] Conformemente all'articolo
218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ha dato
la necessaria approvazione per la conclusione dell'accordo in data [...]. 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione europea ritiene che gli
obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati
raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione. Il contenuto definitivo dell'accordo può
essere sintetizzato nei punti seguenti. Il progetto di accordo prevede la piena
partecipazione dell'Islanda alle attività dell'Ufficio di sostegno [articolo 1],
la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno in
qualità di osservatore senza diritto di voto [articolo 2], i contributi
finanziari annui dell'Islanda al bilancio dell'Ufficio di sostegno con un
importo annuo calcolato in riferimento al PIL ed espresso in percentuale del
PIL di tutti gli Stati che partecipano ai lavori dell'Ufficio di sostegno
[articolo 3 e allegato I]. Inoltre l'Islanda ha accettato disposizioni
relative a un'eventuale sua maggiore contribuzione in caso di aumento del
contributo dell'Unione [articolo 3 e allegato I]. Infine il progetto di accordo prevede l'istituzione
di un comitato composto da rappresentanti della Commissione e dei paesi
associati. Per motivi di efficienza il comitato si riunisce congiuntamente con
i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in
base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato non era
previsto nelle direttive di negoziato ma è stato voluto dai paesi associati al
fine di permettere uno scambio di informazioni e il monitoraggio della corretta
attuazione dell'accordo [articolo 11]. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO L'articolo 3 e l'allegato I del progetto di
accordo descrivono le disposizioni riguardanti i contributi finanziari annui
dell'Islanda al bilancio dell'Ufficio di sostegno e il loro eventuale
adeguamento rispetto alla situazione descritta nell'allegato I. 4. CONCLUSIONE In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del
Parlamento europeo, l'accordo con la Repubblica d'Islanda sulle modalità di
partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. 2013/0425 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo con la
Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del
Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2013/xxx
del Consiglio del [...][3],
l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di
partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è
stato firmato dalla Commissione in data [...], con riserva della sua
conclusione. (2) È opportuno approvare l'accordo. (3) Come indicato nel considerando
21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano
all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo
stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1,
del regolamento, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e
l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. (4) Come indicato nel
considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa
all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca
non partecipa pertanto alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo da firmare è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso
dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda
sulle modalità di partecipazione di quest'ultima
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE", da un lato, e LA
REPUBBLICA DI ISLANDA, di seguito "Islanda", dall'altro, visto l'articolo
49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo[4], di seguito «il regolamento», considerando
quanto segue: (1) Il
regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo, di seguito "Ufficio di sostegno" dovrebbe
essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione
accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione
nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati". (2) L'Islanda
ha concluso accordi con l'UE in virtù delle quali ha adottato e applica il
diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare l'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia
relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame
di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in
Norvegia[5], HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1
Portata della partecipazione L'Islanda partecipa a pieno
titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di
sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e
conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo. Articolo 2
Consiglio di amministrazione L'Islanda è rappresentata
nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore
senza diritto di voto. Articolo 3
Contributo finanziario 1. L'Islanda contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un
importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL),
espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione
della formula descritta nell'allegato I. 2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno
successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo
finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata
in vigore del presente accordo. Articolo 4
Protezione dei dati 1. Nell'applicazione del presente accordo l'Islanda procede al
trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati[6]. 2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da
parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione
di tali dati[7] . 3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, l'Islanda
rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del
consiglio di amministrazione. Articolo 5
Status giuridico L'Ufficio di sostegno è
dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto islandese e gode in
Islanda della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche
dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni
immobili e mobili e può stare in giudizio. Articolo 6
Responsabilità La responsabilità dell'Ufficio
di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5 del
regolamento. Articolo 7
Corte di giustizia L'Islanda riconosce la
competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio
di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento. Articolo 8
Personale dell'Ufficio di sostegno 1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49,
paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile
agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle
istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime e
le norme adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38,
paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini islandesi assunti
come agenti dall'Ufficio di sostegno. 2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo
82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione
europea, i cittadini islandesi che godono dei diritti civili e politici possono
essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno
conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale
adottate dall'Ufficio di sostegno. 3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica,
mutatis mutandis, ai cittadini islandesi. 4. I cittadini islandesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di
direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno. Articolo 9
Privilegi e immunità L'Islanda applica all'Ufficio
di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea[8] , riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali
norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di
sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo. Articolo 10
Lotta contro la frode Sono applicate le
disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro
conferiti. L'OLAF e la Corte dei conti
comunicano al Ríkisendurskoðun in tempo utile la loro intenzione di
svolgere controlli o audit in loco che, se le autorità islandesi lo desiderano,
possono essere svolte congiuntamente con il Ríkisendurskoðun. Articolo 11
Comitato 1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e
dell'Islanda, sorveglia la corretta esecuzione dell'accordo e garantisce un
processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi
di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i
corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in
base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su
richiesta dell'Islanda o della Commissione europea. Il consiglio di
amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato. 2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di
opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul
regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul
contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo. Articolo 12
Allegati L'allegato I del presente
accordo costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo 13
Entrata in vigore 1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le
rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto
espletamento di tali procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese
successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1. Articolo 14
Denuncia e validità dell'accordo 1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata. 2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al
comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte
contraente. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale
notifica. 3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di
estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il
Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro
oppure in Islanda o in Norvegia. 4. Il presente accordo è redatto in un unico originale in lingua
bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, ciascun
testo facente ugualmente fede. …………… ALLEGATO I Formula applicabile al calcolo del
contributo 1. L'importo del contributo finanziario dell'Islanda
alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d),
del regolamento si calcolano nel modo seguente. Le cifre definitive più aggiornate del
prodotto interno lordo (PIL) dell'Islanda disponibili al 31 marzo di ogni
anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati
che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La
percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio
di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo
finanziario dell'Islanda. 2. Il contributo finanziario è versato in
euro. 3. L'Islanda è tenuta a versare il contributo
finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali
ritardi nel pagamento comportano per l'Islanda la corresponsione di interessi
di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.
Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea
alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di
calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. 4. Il contributo
finanziario dell'Islanda è adattato conformemente al presente allegato nel caso
in cui il contributo finanziario dell'Unione europea iscritto al bilancio
generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a)
del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[9]
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, la
differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito. 5. Qualora gli
stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi
dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno
n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio
di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o 41
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la parte di questi stanziamenti di
pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo
versato dall'Islanda è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio
di sostegno. Il contributo dell'Islanda al bilancio dell'Ufficio di sostegno
dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza. [1] Regolamento (UE). n. 439/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11). [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. [5] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40. [6] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [7] GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1. [8] GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266. [9] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.