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Document 52013PC0817
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of peroxosulphates (persulphates) originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
/* COM/2013/0817 final - 2013/0404 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio /* COM/2013/0817 final - 2013/0404 (NLE) */
RELAZIONE Contesto della proposta || Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito "regolamento di base") nel procedimento di riesame in previsione della scadenza concernente il dazio antidumping applicato alle importazioni di persolfati originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). || || Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle prescrizioni sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. || Disposizioni vigenti nel settore della proposta Con il regolamento (CE) n. 1184/2007[1], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di persolfati originari della RPC. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem a livello del 71,8%. A due esportatori cinesi sono state concesse aliquote individuali del dazio antidumping (rispettivamente 0% e 24,5%). || Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto || Consultazione || Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. || Ricorso al parere di esperti || Non è stato necessario consultare esperti esterni. || Valutazione d'impatto La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere oggetto di valutazione. Elementi giuridici della proposta || Sintesi delle misure proposte Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[2], l'avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di persolfati originari della RPC. Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata da due produttori europei (RheinPerChemie GmbH&Co. KG e United Initiators GmbH&Co. KG) che rappresentano il 100% della produzione totale di persolfati dell'Unione. L'inchiesta di riesame ha accertato che, qualora si lasciassero scadere le misure antidumping, sussisterebbe il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio. L'inchiesta ha inoltre concluso che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione. Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento volto alla proroga delle misure in vigore, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro giovedì 9 gennaio 2014. || Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. || Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. || Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito. || Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. || Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. || Scelta dello strumento || Lo strumento proposto è il regolamento. || Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo esposto di seguito. Il regolamento di base non prevede altre opzioni. Incidenza sul bilancio || Nessuna. 2013/0404 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della
Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza
a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea[3]
("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,
paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure in vigore (1) Il regolamento (CE) n. 1184/2007[4] ha
istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di persolfati
originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"), degli Stati Uniti
d'America e di Taiwan ("inchiesta iniziale" e "misure
iniziali"). Le misure relative alla RPC hanno assunto la forma di un dazio
ad valorem del 71,8% per tutte le società, ad eccezione di due produttori
esportatori cinesi ai quali sono state concesse aliquote del dazio individuali. 2. Apertura di un riesame in
previsione della scadenza (2) Il 10
ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea ("avviso di apertura")[5], l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure
antidumping in vigore sulle importazioni di persolfati originari della RPC. (3) Il riesame è stato avviato in
seguito a una domanda debitamente motivata, presentata da due produttori
europei, RheinPerChemie GmbH&Co. KG e United Initiators GmbH&Co. KG
("richiedenti"), che rappresentano il 100% della produzione totale di
persolfati dell'Unione. (4) La domanda era motivata dal
fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del
dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. 3. Inchiesta 3.1. Periodo dell'inchiesta di
riesame e periodo in esame (5) L'inchiesta sul persistere o
sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il
1° ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 ("periodo
dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze
utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del
pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009
e la fine del PIR ("periodo in esame"). 3.2. Parti interessate
dall'inchiesta (6) La Commissione ha
ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza
i richiedenti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti
e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori dei potenziali paesi
di riferimento e i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto
la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere
un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (7) Visto il numero
potenzialmente elevato di produttori esportatori della RPC e di importatori
indipendenti dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è
stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente
all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione
di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare
un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità
all'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di apertura e a fornire alla Commissione le
informazioni richieste nell'avviso di apertura. (8) Nessuno degli importatori si
è manifestato. (9) Solo un produttore
esportatore della RPC ha risposto al questionario. Non è stato quindi
necessario selezionare un campione di produttori esportatori. (10) La Commissione ha inviato
questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono
manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto
al questionario due produttori dell'Unione, un produttore esportatore della RPC
e un produttore della Turchia, considerata un potenziale paese di riferimento. (11) La Commissione ha raccolto e
verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio
del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio,
nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso
le sedi delle seguenti società: (a)
Produttori dell'Unione –
RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Germania –
United Initiators GmbH & Co. KG, Germania (b)
Produttore esportatore nella RPC United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai[6] B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (12) Il prodotto in esame è lo
stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire perossisolfati
(persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio
("prodotto in esame"), attualmente classificabile ai codici NC 2833
40 00 ed ex 2842 90 80. (13) Il prodotto in esame viene
impiegato come iniziatore di reazione o come agente ossidante in un certo
numero di applicazioni: ad esempio, è usato come iniziatore di polimerizzazione
nella produzione di polimeri, come agente di incisione nella produzione di
schede di circuiti stampati, nella cosmesi dei capelli, nella sbozzimatura dei
tessuti, nella fabbricazione della carta, come detergente per dentiere e come
disinfettante. (14) L'inchiesta ha confermato che,
come era risultato dall'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e quello
fabbricato e venduto sul mercato nazionale della RPC nonché quello fabbricato e
venduto sul mercato dell'UE dai produttori dell'Unione hanno le stesse
caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi
utilizzi di base e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. C.
RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING 1. Osservazioni generali (15) Conformemente
all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato
se erano in atto pratiche di dumping e se sussisteva il rischio del persistere
o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure
in vigore su alcune importazioni dalla RPC. (16) Come spiegato al considerando 9, all'inchiesta ha collaborato
un solo produttore esportatore cinese, il quale non ha esportato il prodotto in
esame verso l'Unione durante il PIR. Come viene indicato al considerando 22 e
spiegato dettagliatamente ai considerando da 51 a 53, l'inchiesta ha dimostrato
che quasi tutte le importazioni dalla RPC durante il PIR sono state realizzate
da un esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso
dell'inchiesta iniziale e che non è oggetto del presente riesame. In questo
caso non è stato pertanto possibile effettuare l'analisi del dumping. 2. Andamento delle importazioni
in caso di abrogazione delle misure (17) Per valutare il rischio di
reiterazione del dumping sono stati presi in considerazione le informazioni
fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, le informazioni
raccolte in conformità all'articolo 18 del regolamento di base e i dati
disponibili relativi ai produttori esportatori che non hanno collaborato. I
dati disponibili sono stati individuati nella domanda di riesame in previsione
della scadenza, nelle informazioni pubblicate nel quadro di un riesame in
previsione della scadenza avviato nel marzo 2013 dagli Stati Uniti d'America
(USA)[7],
nelle statistiche a disposizione della Commissione, vale a dire i dati mensili
trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del
regolamento di base ("la banca dati costituita a norma
dell'articolo 14, paragrafo 6"), e i dati di Eurostat sulle
importazioni. (a)
Prezzi e volume delle importazioni
nell'Unione dalla RPC e da altri paesi terzi (18) Dai dati disponibili ai fini
dell'inchiesta è emerso che quasi tutte le importazioni dalla RPC durante il
PIR sono state realizzate da un esportatore cinese che non risulta avere
praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale[8]. Queste
importazioni non sono pertanto soggette a misure antidumping. Durante lo stesso periodo i prezzi di queste importazioni sono rimasti
inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. (19) Pur essendo aumentati del 29%
nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi verso l'Unione erano
ancora ridotti e notevolmente inferiori al prezzo dell'industria dell'Unione
durante il PIR. Anche i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul
mercato dell'UE sono aumentati, ma a un tasso meno elevato, pari al 7%. (20) L'unico
produttore esportatore cinese che ha collaborato ed è soggetto alle misure
antidumping in vigore non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione
durante il PIR. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che esso ha esportato a
prezzi di dumping sui mercati dei paesi terzi e che i suoi prezzi erano persino
inferiori a quelli delle attuali importazioni dalla RPC nel mercato
dell'Unione. Questo indica che gli esportatori cinesi continuano a esercitare
pratiche di dumping e che i loro prezzi sono bassi. (21) Il mercato dell'Unione è
costituito essenzialmente da importazioni provenienti da tre paesi: la Cina, la
Turchia e gli Stati Uniti, ciascuno dei quali rappresenta tra l'8% e il 10%
della sua quota di mercato, più due produttori dell'Unione, con una quota di
mercato compresa tra il 65% e il 75%. L'inchiesta ha dimostrato che gli Stati
Uniti hanno continuato a essere presenti nel mercato dell'Unione e hanno
rappresentato circa un terzo delle importazioni totali durante il PIR. I prezzi
delle importazioni statunitensi sono stati in media superiori del 10% ai prezzi
all'importazione dalla RPC. Questa constatazione, combinata con l'undercutting
dei prezzi dell'industria dell'Unione, indica che le importazioni cinesi hanno
continuato a esercitare una pressione al ribasso sui prezzi di vendita
nell'Unione. (22) Come indicato al considerando
18, le importazioni cinesi durante il PIR sono state realizzate da un
esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta
iniziale. Tra il 2009 e il PIR, il volume di queste
importazioni è cresciuto del 24% e la corrispondente quota di mercato è passata
dall'8% al 9,6% del consumo totale dell'Unione nel corso dello stesso periodo. (23) E'
opportuno ricordare che dal 1995 al 2001 sono state istituite misure
antidumping nei confronti delle importazioni di persolfati dalla RPC. Quando
queste misure sono state abrogate, il volume delle importazioni dalla RPC è
aumentato, passando da meno di 200 tonnellate nel 2001 a oltre 4 000
tonnellate nel 2003 ed è più che raddoppiato giungendo a circa 9 000
tonnellate nel 2006. In altri termini, le importazioni cinesi in pochi anni
hanno rappresentato oltre il 20% del mercato dell'Unione. Nel periodo
2003-2006, mentre i consumi sono aumentati del 7%, la quota di mercato cinese è
raddoppiata. Questo dimostra che gli esportatori cinesi sono in grado di
acquisire una notevole quota del mercato dell'Unione in assenza di misure
antidumping. (24) Alla luce dei fatti e delle
considerazioni di cui sopra, in particolare la reazione cinese all'abrogazione
delle misure nel mercato dell'Unione nel 2001, il livello dei prezzi cinesi
durante il PIR e il persistere delle pratiche di dumping sui mercati dei paesi
terzi, si ritiene probabile che nel breve periodo le importazioni cinesi a basso
prezzo verso il mercato dell'Unione riprenderebbero in quantità rilevanti,
qualora le misure venissero abrogate. (b)
Politica dei prezzi dei produttori cinesi in
altri mercati di esportazione (25) Come indicato al considerando
16, la società cinese che ha collaborato non ha effettuato esportazioni verso
l'Unione durante il PIR, perciò non è stato possibile confrontare i valori
normali di tale società nel mercato nazionale con i prezzi all'esportazione
verso l'Unione. Si è tuttavia valutato, come indicato al considerando 24,
se le sue esportazioni verso i paesi terzi sono avvenute a prezzi di dumping
durante il PIR. Poiché alla società è stato concesso il TEM durante l'inchiesta
iniziale, i valori normali sono stati stabiliti sulla base dei suoi dati. (26) Per i tre tipi di prodotto in
esame le cui vendite sul mercato nazionale sono state rappresentative ed
effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, la media dei valori
normali è stata stabilita sulla base dei prezzi pagati da acquirenti indipendenti
sul mercato nazionale. Per un tipo di prodotto il valore normale ha dovuto
essere calcolato in base al costo di produzione in conformità
all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Per determinare
il valore normale di tale tipo sono stati utilizzati i costi di fabbricazione
della società, le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto
realizzato sulle vendite sul mercato nazionale effettuate nel corso di normali
operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del
regolamento di base. (27) Il confronto tra la media
ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione
verso paesi terzi, a livello franco fabbrica, effettuato sulla base dei dati
verificati comunicati ha mostrato una media ponderata del margine di dumping
pari a 9,4. (28) Per quanto riguarda la politica dei prezzi, il fatto che in India e negli
Stati Uniti siano in vigore misure antidumping è inoltre una chiara indicazione
delle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi in altri mercati. (c)
Attrattiva del mercato dell'Unione (29) Dall'inchiesta è emerso che la
società cinese che ha collaborato ha esportato verso un'ampia gamma di paesi
terzi quali Brasile, Indonesia, Malaysia, Sudafrica, Corea del Sud, Taiwan,
Thailandia e Emirati arabi uniti. I prezzi all'esportazione verso mercati terzi
della società cinese che ha collaborato sono stati pertanto confrontati al
livello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e del prezzo
all'importazione dalla RPC durante il PIR sul mercato dell'Unione. Il confronto
ha dimostrato che l'esportatore cinese che ha collaborato praticava prezzi
notevolmente inferiori, fino al 40%, ai prezzi dell'industria dell'Unione
durante il PIR. (30) Tale analisi mostra, da un
lato, che il mercato dell'Unione ha prezzi più elevati che lo rendono molto
attrattivo e, dall'altro, che i prezzi offerti dall'altro esportatore cinese
sono inferiori agli attuali prezzi all'importazione cinesi sul mercato
dell'Unione. (31) Va inoltre osservato che i
valori normali della società che ha collaborato sono stati in genere inferiori
ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il PIR. Questo conferma
l'attrattiva del mercato dell'Unione, poiché consentirebbe chiaramente di
trarre maggiori profitti ai produttori cinesi. Il basso livello dei prezzi in
Cina non sembra basarsi su motivi diversi da una capacità abbondante e una
ricca offerta del prodotto in esame. (32) Come indicato al considerando
28, i mercati di alcuni paesi terzi, quali gli Stati Uniti e l'India, sono
diventati meno attrattivi per gli esportatori cinesi a causa delle misure
antidumping in vigore. Si è inoltre riscontrato che, in termini relativi, i
mercati degli altri paesi terzi operano a livelli di prezzo inferiori a quelli
del mercato dell'Unione. Per quanto riguarda i mercati
di altri paesi terzi, che non applicano misure, questi sono già riforniti dalle
società presenti in tali mercati, pertanto le capacità inutilizzate della RPC
verrebbero probabilmente utilizzate per le esportazioni verso il mercato
dell'Unione. (33) Sulla base di quanto precede,
si prevede che, qualora le misure fossero abrogate, le importazioni cinesi
riprenderebbero in volumi più ingenti, esercitando una maggiore pressione sui
prezzi del mercato dell'Unione. (d)
Capacità di produzione e capacità eccedente
disponibili per le esportazioni (34) Conformemente
all'articolo 18 del regolamento di base, in assenza di ulteriori informazioni,
l'analisi della capacità inutilizzata della RPC si è basata sui dati
disponibili, vale a dire le scarse informazioni fornite dal produttore
esportatore cinese che ha collaborato in merito alla situazione del mercato
nella RPC e dall'industria dell'Unione, le informazioni disponibili al pubblico
relative a 5 principali produttori individuati nella RPC e i dati raccolti
nella fase di apertura dell'inchiesta. Le informazioni pervenute da queste
fonti sono risultate coerenti. (35) Sulla
base di tali informazioni, si presume che nella RPC siano disponibili oltre
100 000 t di capacità di produzione, pari a circa il triplo del volume del
consumo dell'Unione durante il PIR. (36) In base al tasso di utilizzo
degli impianti da parte del produttore che ha collaborato, si è concluso che
nella RPC sono disponibili capacità potenzialmente significative che potrebbero
essere impiegate per aumentare la produzione e riorientarla verso il mercato
dell'Unione qualora si lasciassero scadere le misure antidumping. (e)
Conclusioni sul rischio di reiterazione del
dumping (37) In
considerazione di quanto precede si è ritenuto che sussista un rischio di
reiterazione del dumping, se si lasciassero scadere le misure in vigore. In
particolare, il livello dei valori normali stabiliti in Cina, le pratiche di
dumping attuate nei mercati di paesi terzi dal produttore che ha collaborato,
le misure antidumping in vigore nei confronti degli esportatori cinesi in India
e negli Stati Uniti, l'attrattiva del mercato dell'Unione rispetto ad altri
mercati e la disponibilità di significative capacità di produzione nella RPC
indicano un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle
misure in vigore. D. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE 1. Definizione dell'industria
dell'Unione (38) La
presente inchiesta ha confermato che i persolfati sono fabbricati solo da due
produttori dell'Unione. Essi rappresentano il 100% della produzione totale
dell'Unione durante il PIR. Entrambi i produttori hanno sostenuto la domanda di
riesame e hanno collaborato all'inchiesta. (39) Le due società costituiscono
l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo
5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominate
"industria dell'Unione". 2. Osservazione preliminare (40) Al
fine di tutelare la riservatezza in conformità all'articolo 19 del regolamento
di base, i dati relativi ai due produttori dell'Unione sono presentati in forma
indicizzata o nell'ambito di una gamma variabile. (41) Le informazioni sulle
importazioni sono state analizzate a livello di codici NC per i tre tipi
principali di prodotto simile, il persolfato di ammonio, il persolfato di
sodio, il persolfato di potassio, e a livello di codici TARIC per il quarto
tipo, perossimonosolfato di potassio. L'analisi delle importazioni è stata
integrata dai dati raccolti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6,
del regolamento di base. 3. Consumo dell'Unione (42) Il consumo dell'Unione è stato
stabilito in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul
mercato dell'UE e ai dati sulle importazioni forniti da
Eurostat, a livello di codici NC e di codici TARIC. (43) Il consumo dell'Unione durante
il PIR è stato di poco superiore rispetto all'inizio del periodo in esame. Tra
il 2009 e il 2010 si è osservato un aumento del 22%, ma in seguito il consumo è
diminuito a ritmo costante del 18% circa. Tabella 1 Consumo || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Consumo (in t) || 25 000 – 35 000 || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 || 25 000 – 35 000 Indice (2009= 100) || 100 || 122 || 114 || 103 Fonte: risposte al questionario, Eurostat, banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. 4. Volume, prezzi e quota di
mercato delle importazioni dalla RPC (44) I
volumi e le quote di mercato delle importazioni dalla RPC sono stati analizzati
sulla base delle informazioni statistiche di Eurostat e dei dati raccolti in
conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. (45) Il
confronto tra le banche dati di cui sopra indica che tutte le importazioni
dalla RPC sono originarie di una società che non risulta avere praticato
dumping nel corso dell'inchiesta iniziale. La quota di mercato delle
importazioni oggetto di dumping dalla RPC e la relativa evoluzione dei prezzi
non possono quindi essere analizzate. (46) Poiché i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure
antidumping non hanno esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il
PIR, non è stato inoltre possibile calcolare l'undercutting dei prezzi
della RPC. 5. Importazioni da altri paesi
terzi (47) L'evoluzione del volume, dei prezzi e della quota di mercato
delle importazioni da altri paesi durante il periodo in esame è presentata
nella tabella che segue. E' stata definita sulla base dei dati statistici a
livello di codici NC e di codici TARIC. Per le ragioni
di riservatezza di cui al considerando 40, gli importi relativi alla quota di
mercato sono indicati in forma indicizzata. Tabella 2 Importazioni da altri paesi terzi || 2009 || 2010 || 2011 || PIR || Turchia || || || || || Volume delle importazioni (in t) || 2 326 || 3 002 || 2 360 || 3 026 || Indice (2009= 100) || 100 || 129 || 101 || 130 || Prezzo in EUR/t || 1 137 || 1 010 || 1 130 || 1 158 || Indice (2009= 100) || 100 || 89 || 99 || 102 || Quota di mercato Indice || 100 || 106 || 89 || 126 || USA || || || || || Volume delle importazioni (in t) || 3 662 || 3 951 || 4 156 || 2 556 || Indice (2009= 100) || 100 || 108 || 114 || 70 || Prezzo in EUR/t || 1 053 || 1 170 || 1 201 || 1 099 || Indice (2009= 100) || 100 || 111 || 114 || 104 || Quota di mercato Indice || 100 || 88 || 100 || 68 || Altri paesi terzi || || || || || Volume delle importazioni (in t) || 1 652 || 1 605 || 1 420 || 1 105 || Indice (2009= 100) || 100 || 97 || 86 || 67 || Prezzo in EUR/t || 1 443 || 1 518 || 1 605 || 1 738 || Indice (2009= 100) || 100 || 105 || 111 || 120 || Quota di mercato Indice || 100 || 80 || 76 || 65 || Totale paesi terzi || || || || || Volume delle importazioni (in t) || 7 640 || 8 558 || 7 936 || 6 687 || Indice (2009= 100) || 100 || 112 || 104 || 88 || Prezzo in EUR/t || 1 163 || 1 179 || 1 252 || 1 231 || Indice (2009= 100) || 100 || 101 || 108 || 106 || Quota di mercato Indice || 100 || 92 || 91 || 85 || Fonte: Eurostat e TARIC || (48) I volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi verso il mercato dell'Unione sono calati del 12% circa nel periodo in esame e il prezzo medio è aumentato del 6% nel corso dello stesso periodo. La quota di mercato persa dagli altri paesi terzi è stata acquisita in parte dalle importazioni cinesi e in parte dall'industria dell'Unione. Durante lo stesso periodo i prezzi dell'industria dell'Unione sono aumentati in media del 7%, come indicato al considerando 64. 6. Situazione economica dell'industria
dell'Unione 6.1. Osservazioni
preliminari (49) A norma dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i
fattori e gli indici economici che potevano incidere sulla situazione
dell'industria dell'Unione. 6.2. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (50) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata notevolmente durante il periodo in esame. L'aumento è stato
particolarmente marcato fra il 2009 e il 2010, quando la produzione è aumentata
di 32 punti percentuali. In seguito è rimasta stabile, con una lieve
diminuzione tra il 2011 e il PIR. Tabella 3 Produzione totale dell'Unione || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Produzione (in t) || 20 000 – 30 000 || 25 000 – 35 000 || 25 000 – 35 000 || 25 000 – 35 000 Indice (2009= 100) || 100 || 132 || 135 || 125 Fonte: risposte al questionario. (51) La
capacità di produzione è rimasta stabile durante il periodo in esame. Mentre la
produzione aumentava nel periodo 2009-2011, l'utilizzo degli impianti ha
registrato un aumento globale del 34%. Questa tendenza è mutata durante il PIR,
in quanto il calo della produzione ha comportato anche un calo dell'utilizzo
degli impianti di 6 punti percentuali, come indicato nella tabella seguente: Tabella 4 Capacità di produzione e utilizzo degli impianti || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Capacità di produzione (in t) || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 Indice (2009= 100) || 100 || 101 || 101 || 101 Utilizzo degli impianti || 60% || 79% || 81% || 75% Indice (2009= 100) || 100 || 131 || 134 || 124 Fonte: risposte al questionario. 6.3. Scorte (52) Il livello delle scorte finali
dell'industria dell'Unione, sebbene sia aumentato notevolmente tra il 2009 e il
PIR, rimane relativamente basso in rapporto al livello di produzione. Tabella 5 Scorte finali || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Scorte finali (in t) || 500 – 1 500 || 1 000 – 2 000 || 2 000 – 3 000 || 1 500 – 2 500 Indice (2009= 100) || 100 || 144 || 227 || 184 Fonte: risposte al questionario. 6.4. Volume delle vendite (53) Il volume delle vendite
dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE ad acquirenti indipendenti ha seguito l'andamento del consumo, con una
punta massima nel 2010 e una tendenza al ribasso negli anni successivi, fino al
termine del PIR. Nel corso del periodo in esame l'aumento è stato del
6%. Tabella 6 Vendite ad acquirenti indipendenti || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Volume (in t) || 15 000 – 25 000 || 20 000 – 30 000 || 20 000 – 30 000 || 15 000 – 25 000 Indice (2009= 100) || 100 || 122 || 113 || 106 Fonte: risposte al questionario. 6.5. Quota di mercato (54) Mentre
i volumi di vendita all'Unione hanno seguito l'andamento del consumo, la quota
di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile durante
il periodo in esame. Tabella 7 Quota di mercato dell'Unione || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Quota di mercato dell'industria dell'Unione || 65% - 75% || 65% - 75% || 65% - 75% || 65% - 75% Indice (2009= 100) || 100 || 100 || 100 || 103 Fonte: risposte al questionario, Eurostat e TARIC 6.6. Crescita (55) Come spiegato in precedenza, la crescita del consumo nell'Unione è stata
limitata a 3 punti percentuali durante il periodo in esame. Nello stesso
periodo l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare lievemente i volumi di
vendita e la quota di mercato. 6.7. Occupazione e produttività (56) Tra il 2009 e il PIR l'occupazione nell'industria dell'Unione è
rimasta stabile. La produttività per addetto, misurata come produzione in
tonnellate per addetto, è tuttavia aumentata notevolmente durante tale periodo,
in linea con la tendenza della produzione. Nella tabella seguente sono
riportati dati dettagliati: Tabella 8 Occupazione e produttività totali dell'Unione || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Indice degli addetti || 100 || 100 || 103 || 101 Indice di produttività || 100 || 132 || 131 || 124 Fonte: risposte al
questionario. 6.8. Prezzi di vendita unitari (57) Tra il
2009 e il PIR i prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione ad
acquirenti indipendenti nell'UE sono aumentati del 7%. L'aumento del 7% del
prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione può essere spiegato dal
cambiamento della gamma di prodotti venduti durante il periodo in esame. Tale
prezzo, anche tenendo conto della potenziale differenza nella gamma di
prodotti, è stato notevolmente superiore rispetto al prezzo praticato dal
produttore cinese che ha collaborato per le esportazioni verso i paesi terzi. Tabella 9 Prezzo unitario delle vendite dell'Unione || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Prezzo unitario delle vendite dell'Unione (EUR/t) || 1 100 – 1 300 || 1 100 – 1 300 || 1 200 – 1 400 || 1 200 – 1 400 Indice (2009= 100) || 100 || 100 || 105 || 107 Fonte: risposte al
questionario. 6.9. Redditività (58) Nel
2009 la redditività dell'industria dell'Unione è risultata prossima al
pareggio. Successivamente, nel periodo compreso tra il 2010 e il PIR, la
redditività è rimasta superiore al 10%. L'improvviso aumento dell'indice di
redditività tra il 2009 e il 2010 deriva pertanto da un livello di base molto
basso nel 2009, che è stato un anno problematico per l'industria dell'Unione.
Nel 2011 la redditività elevata è derivata da una straordinaria possibilità di
riduzione dei costi che non si riprodurrà in futuro. Questo si riflette già
nella riduzione della redditività durante il PIR, una tendenza che prosegue. Tabella 10 Redditività || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Redditività (vendite dell'Unione) Indice (2009= 100) || 100 || 2 400 || 3 336 || 1 854 Fonte: risposte al
questionario. 6.10. Investimenti e utile sul
capitale investito (59) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è stata in grado di
mantenere un elevato livello di investimenti in tutto il periodo in esame. (60) (60) L'utile sul capitale
investito ha seguito da vicino l'andamento della redditività nel 2009 e nel
2011 e non è rappresentativo, come spiegato al considerando 58. Tabella 11 Investimenti e utile sul capitale investito Indice (2009= 100) || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Investimenti || 100 || 71 || 110 || 99 Utile sul capitale investito || 100 || 3 166 || 4 647 || 2 455 Fonte: risposte al
questionario. 6.11. Flusso di cassa e capacità di
reperire capitali (61) Il flusso di cassa, che
rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività,
espresso come percentuale del fatturato del prodotto in esame, ha seguito un
andamento simile a quello della redditività. E' notevolmente migliorato fino al
2011 ed è diminuito durante il PIR. Tabella 12 Flusso di cassa || 2009 || 2010 || 2011 || PIR Flusso di cassa Indice (2009= 100) || 100 || 288 || 381 || 172 Fonte: risposte al
questionario. 6.12. Salari (62) Mentre
il numero di persone occupate nell'industria dell'Unione è rimasto stabile, i
salari sono aumentati del 12% durante il periodo in esame. 6.13. Entità del margine di dumping (63) Come spiegato in precedenza,
la RPC non ha effettuato importazioni oggetto di dumping durante il periodo in
esame, pertanto l'entità del margine di dumping non ha potuto essere valutata. 6.14. Ripresa dagli effetti di
precedenti pratiche di dumping (64) Considerata la mancanza di
importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC, il tasso
relativamente elevato di utilizzo degli impianti, l'aumento della quota di
mercato registrato dall'industria dell'Unione, il livello di redditività e lo
sviluppo positivo di alcuni indicatori finanziari, si può concludere che
l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di
dumping durante il periodo in esame. La ripresa è tuttavia recente e durante il
PIR nel mercato dell'Unione si è registrato un certo calo di vari indicatori di
pregiudizio, quali la redditività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale
investito e gli investimenti. 7. Conclusioni relative alla
situazione dell'industria dell'Unione (65) L'inchiesta
ha dimostrato che le importazioni di prodotti a basso prezzo oggetto di dumping
dalla RPC si sono interrotte nel mercato dell'Unione proprio dopo l'istituzione
delle misure iniziali nel 2007 e non erano presenti durante il periodo in esame
o nel PIR. Le importazioni dalla RPC presenti sul mercato dell'Unione
provengono dall'unico produttore cinese che non risulta avere praticato dumping
nel corso dell'inchiesta iniziale. Questo ha permesso all'industria dell'Unione
di raggiungere un elevato livello di produzione, di aumentare il volume delle
vendite, i prezzi medi di vendita, la quota di mercato e la redditività, nonché
di migliorare la propria situazione finanziaria complessiva. (66) Si conclude pertanto che
l'industria dell'Unione durante il PIR non ha subito un pregiudizio notevole.
Tenuto conto del calo dei consumi e del deterioramento di alcuni indicatori di
pregiudizio descritti in precedenza, la situazione dell'industria dell'Unione
resta vulnerabile durante il PIR. E. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL
PREGIUDIZIO 1. Osservazioni preliminari (67) Per
valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero
lasciate scadere, l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato
dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stato analizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (68) L'analisi si è concentrata
sulla capacità inutilizzata della RPC e sulle pratiche degli esportatori cinesi
nei mercati di paesi terzi e nel mercato dell'Unione. 2. Capacità inutilizzata della
RPC (69) In base alle informazioni
raccolte e verificate nel corso dell'inchiesta, si stima che in Cina siano
disponibili circa 100 000 t di capacità di produzione del prodotto in
esame. Vi sono inoltre vari piccoli produttori sparsi nel paese che rendono
anche maggiore l'importo. (70) A causa della mancanza di
cooperazione da parte degli esportatori cinesi non sono disponibili dati
sull'esatta percentuale di tale capacità inutilizzata, che potrebbe essere
destinata all'esportazione del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione.
L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che l'unico produttore cinese che ha
collaborato dispone di una capacità inutilizzata pari a circa il 30%.
Applicando tale informazione a tutte le società cinesi significherebbe che
nella RPC attualmente esiste una capacità inutilizzata di oltre 30 000 t. (71) In considerazione di quanto
precede, anche se le società cinesi non operassero a pieno regime,
20-25 000 t del prodotto in esame sarebbero disponibili nella RPC per
l'esportazione. Date le constatazioni effettuate e le conclusioni raggiunte ai
considerando da 25 a 44, è evidente che, nel caso in cui le misure non
venissero prorogate, la capacità inutilizzata disponibile in Cina sarà
destinata all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Questo potenziale
volume di esportazioni supplementari deve essere considerato nel contesto di un
consumo dell'Unione di circa 25 000-35 000 t durante il PIR. 3. Esportazioni dalla RPC (72) Come indicato al considerando
20, l'inchiesta ha evidenziato che le esportazioni cinesi verso i paesi terzi
sono avvenute a prezzi di dumping. I risultati di riesami in previsione della
scadenza effettuati dalle autorità competenti degli Stati Uniti e dell'India
hanno inoltre portato alla raccomandazione che le misure anti-dumping in vigore
sulle importazioni di persolfati dalla RPC siano prorogate. In tale situazione
si prevede che la capacità produttiva disponibile degli esportatori cinesi sarà
principalmente utilizzata per produrre ai fini dell'esportazione verso il
mercato dell'Unione qualora le misure vengano lasciate scadere. Come indicato
al considerando 32, poiché l'approvvigionamento dei mercati di altri paesi
terzi, che non applicano misure, è già garantito da società presenti in tali
mercati, eventuali capacità inutilizzate disponibili nella RPC potrebbero
essere destinate all'esportazione del prodotto in esame verso il mercato
dell'Unione. (73) Tenendo conto delle precedenti
pratiche di dumping degli esportatori cinesi, che hanno portato all'istituzione
delle misure in vigore, e delle loro attuali pratiche di dumping nei paesi
terzi, si può concludere che le esportazioni verso l'Unione sarebbero
effettuate a prezzi di dumping (74) Come indicato al considerando
23, si ricorda inoltre che negli anni compresi tra il 1995 e il 2001 sono state
istituite misure antidumping nei confronti delle esportazioni di persolfati
dalla RPC. Poiché tali misure non sono state prorogate, le importazioni dalla
RPC sono passate da meno di 200 t nel 2001 a quasi 10 000 t nel 2006, e hanno
pertanto acquisito più del 20% del mercato dell'Unione. 4. Conclusioni (75) Alla luce dei risultati
dell'inchiesta, ossia della capacità inutilizzata disponibile nella RPC, del
persistere del dumping cinese nei paesi terzi, della limitata possibilità degli
esportatori cinesi di vendere in altri grandi mercati di paesi terzi e della
loro comprovata abilità nel riorientare il flusso delle esportazione verso il
mercato dell'Unione, si ritiene che l'abrogazione delle misure indebolirebbe la
posizione dell'industria dell'Unione nel suo principale mercato e che il
pregiudizio subito si riprodurrebbe, poiché le importazioni cinesi sarebbero
probabilmente effettuate a prezzi di dumping. Non vi è motivo di ritenere che
il miglioramento delle prestazioni dell'industria dell'Unione grazie alle
misure in vigore continuerebbe o si rafforzerebbe in caso di abrogazione delle
misure. Al contrario, vi sono condizioni favorevoli a un probabile orientamento
delle importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in
volumi notevoli e questo potrebbe compromettere gli sviluppi positivi raggiunti
dal mercato dell'Unione nel corso del periodo in esame. Le probabili
importazioni cinesi oggetto di dumping potrebbero esercitare una pressione sui
prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e farle perdere quote di mercato,
incidendo negativamente sui risultati finanziari dell'industria dell'Unione, la
quale, come spiegato al considerando 66, resta vulnerabile. F. INTERESSE DELL'UNIONE 1. Introduzione (76) In conformità all'articolo 21
del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure in
vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione
dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi
coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e
degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di
comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21,
paragrafo 2, del regolamento di base. (77) Poiché questa inchiesta è un
riesame delle misure in vigore, è stato possibile valutare gli eventuali
effetti indebitamente negativi prodotti sulle parti interessate dalle misure
antidumping attualmente in vigore. 2. Interesse dell'industria
dell'Unione (78) Al considerando 70 si è
concluso che probabilmente l'industria dell'Unione subirebbe un grave
deterioramento della sua situazione in caso di scadenza delle misure
antidumping. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio
dell'industria dell'Unione, poiché i suoi produttori dovrebbero essere in grado
di mantenere i volumi di vendita, la quota di mercato, la redditività e la
situazione economica globalmente positiva. Al contrario, l'abrogazione delle
misure metterebbe seriamente in pericolo la sostenibilità dell'industria
dell'Unione, in quanto vi sono motivi per prevedere un orientamento delle
importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in
volumi notevoli e questo causerebbe la reiterazione del pregiudizio. 3. Interesse degli utilizzatori (79) Nessuno dei 44 utilizzatori
contattati ha risposto al questionario o ha collaborato. Gli utilizzatori non
avevano collaborato neppure all'inchiesta iniziale. In assenza di interesse da
parte degli utilizzatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non
sarebbe contrario al loro interesse. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che
l'incidenza del prodotto in esame sui costi dei prodotti a valle è piuttosto
marginale e che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative
sull'industria utilizzatrice. Dall'inchiesta è inoltre emerso che, a causa
della natura del prodotto nonché delle diverse fonti di approvvigionamento
disponibili sul mercato, gli utilizzatori possono facilmente cambiare
fornitore. 4. Interesse degli importatori (80) Nessuno dei 14 importatori
contattati ha risposto al questionario o ha collaborato. Gli importatori non
avevano collaborato neppure all'inchiesta iniziale. In assenza di interesse da
parte degli importatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe
contrario al loro interesse. L'inchiesta ha dimostrato che gli importatori
possono facilmente acquistare da fonti diverse attualmente disponibili sul
mercato, quali l'industria dell'Unione, gli esportatori statunitensi e gli
esportatori cinesi che non vendono a prezzi di dumping. 5. Conclusioni (81) Tenuto conto di quanto
precede, si è concluso che in relazione all'interesse dell'Unione non esistono
motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping. G. MISURE ANTIDUMPING (82) Tutte le parti sono state
informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si
intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre
concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al
riguardo. Le informazioni e le osservazioni debitamente motivate sono state
prese nella dovuta considerazione. (83) Ne consegue che, a norma
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure
antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di perossisolfati
(persolfati) originari della RPC, istituite con il regolamento (CE)
n. 1184/2007 del Consiglio, devono essere mantenute. (84) Al fine di ridurre al minimo i
rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si
ritiene necessario nella fattispecie adottare misure speciali volte a garantire
la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali, che si
applicano solamente alle società che beneficiano di un'aliquota del dazio
individuale, prevedono in particolare la presentazione alle autorità doganali
degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle
prescrizioni illustrate in allegato al presente regolamento. Le importazioni
non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno soggette al dazio
antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati),
compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati ai
codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e
originari della Repubblica popolare cinese. 2. Le aliquote del dazio
antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera
dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e
fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Società || Dazio antidumping || Codice addizionale TARIC ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai || 0,0% || A820 United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai || 24,5% || A821 Tutte le altre società || 71,8% || A999 3. L'applicazione delle aliquote
del dazio individuali stabilite per le società di cui al paragrafo 2 è
subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una
fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni indicate nell'allegato.
In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del
dazio applicabile a "tutte le altre società". 4. Salvo indicazione contraria,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 1. [2] GU C 305 del 10.10.2012, pag. 15. [3] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [4] GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 1. [5] GU C 305 del 10.10.2012, pag. 15. [6] Si rammenta che, a norma del regolamento (CE)
n. 1184/2007 (GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 1) che ha istituito un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari
della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e degli Stati Uniti, il nome della
società United Initiators Shanghai Co., Ltd. era Degussa-AJ (Shanghai)
Initiators Co., Ltd., Shanghai. Il cambiamento di ragione sociale è stato
determinato dal cambiamento di proprietà nel 2008. [7] N. A-570-847 (Revisione). [8] La
società di cui al presente considerando non è oggetto di un nuovo esame
nell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza poiché
l'inchiesta iniziale ha stabilito un dazio pari a zero per la società in questione
[regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio]. ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della
Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza
a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio
Una dichiarazione firmata da un
responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il
seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui
all'articolo 1, paragrafo 3. 1) Nome e funzione del responsabile del
soggetto che emette la fattura commerciale. 2) La seguente dichiarazione: "Il
sottoscritto certifica che il (volume) di perossisolfati venduti per l'esportazione
nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome
e sede della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare
cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente
fattura sono complete ed esatte." Data e firma